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Sentenza 13 febbraio 1962; Pres. Marmo P., Est. Mililotti; Bucci (Avv. Leone) c. Bucci (Avv....

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Sentenza 13 febbraio 1962; Pres. Marmo P., Est. Mililotti; Bucci (Avv. Leone) c. Bucci (Avv. Romanelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 771/772-775/776 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150447 . Accessed: 28/06/2014 15:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 15:49:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 13 febbraio 1962; Pres. Marmo P., Est. Mililotti; Bucci (Avv. Leone) c. Bucci (Avv.Romanelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 771/772-775/776Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150447 .

Accessed: 28/06/2014 15:49

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771 PARTE PRIMA 772

I ai fini della ripetizione dell'indebito nel contratto immorale, non pare ehe siano stati fino ad oggi specificamente con

templati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ; e la ragione di ciö sembra debba essere identificata nella circostanza

ehe, nella maggior parte dei casi ipotizzabili, il contrasto, in cui il concreto negozio si pone con interessi fondamentali dell'intera societä, 6 cosi grave da imprimergli la qualifi cazione penale dell'illecito, potendo la qualifica di illiceitä

penale dipendere proprio dal modo illegittimo in cui si

esplica in concreto 1'autonomia privata. In tali casi, ove, s'intende, la struttura della norma

penale non sia tale da porre il solvens sul piano della cor

reitä, la possibility della parte, per cosi dire succube del contratto immorale (si pensi, ad es., ad un contratto avente

per oggetto l'astensione, per prezzo, dalla presentazione di una denuncia penale veridica, non calunniosa), viene giusti ficata con il rilievo ehe il solvens e parte offesa del reato

(di estorsione, ecc.), e ehe, come tale, ha diritto alle resti tuzioni e ai risarcimento dei danni (art. 185 cod. pen.); il ehe, pure essendo in via esegetica incontrovertibile, non

fornisce, forse, la vera essenza del fenomeno, consistente nella circostanza ehe la partecipazione ai negozio da parte del solvens fu effetto di una non libera determinazione della

volontä, e ehe, quindi, 1'immoralitä del solvens stesso viene eoneretamente degradata di fronte a quella delVaccipiens.

Pare, invero, ehe i predetti concetti siano stati in parte intuiti, nella specie, dal Giudice d'appello, laddove questo afferma ehe il Benincasa aderi obtorto collo alla stipulazione, ehe egli appare, piu ehe il partecipe di un negozio immorale, la vittima di un ricatto escogitato dal Pullega, ecc. Tutta

via, nella economia generale della sentenza, questi rilievi

appaiono puramente accessori e non determinants di fronte alla prineipale ratio decidendi, sõpra confutata, consistente nel contrapporre alla causa comune illecita una diversitä di movimenti individuali.

Trattasi, d'altra parte, di affermazioni conformi, bensi, all'assunto di violenza morale dedotto ed offerto a prova dal Benincasa, sia nel corso del giudizio di primo grado, sia nell'atto d'appello ; tuttavia, tali affermazioni, per passare dal piano delle supposizioni a quello della certezza dell'esi stenza di uno stato di minorata libertä del volere del Be

nincasa, indotto dal Pullega, necessitano di essere corro borate con piu ampia, specifica ed individualizzante inda

gine di fatto quanto ai comportamento del Pullega stesso, e quanto alle sue azioni e alle sue iniziative intese alio scopo specifico di piegare l'animo del Benincasa alla stipulazione.

In conclusione, accogliendosi il ricorso per quanto di

ragione, la sentenza dev'essere annullata, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, ehe, nel riesame della

stessa, si atterrä ai seguente principio di diritto : «La prestazione eseguita in adempimento di un con

tratto, tipico o atipico, avente causa immorale e irripeti bile, in applicazione dell'art. 2035 cod. civ., non potendo contrapporsi alio scopo per definizione comune di produrre una modificazione, vietata e riprovata dall'ordinamento

positivo, della situazione giuridica preesistente, la possi bilitä ehe i motivi individuali, ehe hanno indotto alla sti

pulazione, siano immorali soltanto per Vaceipiens e non anche per il solvens. Taie principio viene, tuttavia, meno, e la ripetizione e ammessa, quando põssa essere dimostrato ehe il solvens abbia aderito alla stipulazione del contratto immorale in uno stato di minorata libertä del valore, vio lenza morale, indotto dalla controparte ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CÖRTE D'APPELLO DI NAPOLI.

Sentenza 13 febbraio 1962 ; Pres. Marmo P., Est. Mili lotti ; Bucci (Aw. Leone) c. Bucci (Aw. Romanelli).

Appello in materia civile—Contuiuace in prim» grado — Sentenza non detinitiva — ltiscrva d'appello entro l'anno clalla puliltlicazioiie — Validitä (Cod. proo. civ., art. 327, 340).

Divisione — Progetto di divisione — Contumaeia di un condividente — Dichiarazione di eseeutivitä del progetto — Provvedimento collegiale — Ap pellabilita (Cod. proc. civ., art. 789).

II contumace, al quale non sia stata notificata la sentenza non

definitiva, pud validamente formulare riserva d'appello avverso la stessa entro Vanno dalla pubblicazione. (1)

ij appellabile il provvedimento con il quale il tribunale, in

contumcicia di un condividente, dichiari esecutivo il pro getto di divisione liquidando i frutti e le spese del giu dizio. (2)

(1) Secondo Cass. 4 agosto 1951, n. 2373, Foro it., Rep. 1951, voce Contumaeia civ., n. 17, richiamata nella motivazione della presente sentenza, nel sistema del cod. proc. civ. del 1940, non essendo prescritta la comunicazione della sentenza al con tumace, la sentenza stessa deve, nei riguardi di quest'ultimo, intendersi comunicata con la sua pubblicazione ; pertanto, la parte contumace che non provveda, nella prima udienza succes siva alia pubblicazione della sentenza parziale, a fare la riserva di ajjpello o di cassazione, contemplate rispettivamente negli art. 340 e 361 cod. proc. civ. (testo del 1940), decade dal diritto di impugnare la sentenza medesima con la definitiva, salvo che, costituendosi successivamente, ottenga dal giudice la dichia razione di rimessione in termini, e quindi la facoltä di formulare tardivamente la riserva.

Nel senso che la parte contumace nel processo conserva il diritto di interporre appello contro la sentenza parziale fin dopo la notifica della definitiva, nel termine per l'impugnativa di questa, ancorche non abbia fatto riserva, cons. App. Torino 26 luglio 1949, id., Rep. 1949, voce Appello civ., n. 35 (annotata da Ricca Barberis, in Foro padano, 1949, T, 963). Per App. L'Aquila 30 giugno 1952, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 38, il contumace, al quale e stata notificata la sentenza parziale, decade dal diritto di impugnare se, alia prima udienza successiva alia notificazione, non fa la dichiarazione di riserva.

In generale, nel senso che, perche non si verifichi la deca denza dall'impugnazione per il decorso del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, occorre che la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo, per nullita della cita zione o della notificazione di essa, nonche della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., cons. Cass. 17 febbraio 1954, n. 408, id., Rep. 1954, voce Impugnazioni civ., n. 69 ; 16 gennaio 1952, n. 110, id., 1952, I, 1046, con nota di Benanti (pubblicata pure, con nota di Calvosa, in Giur. Cass, civ., 1952, 1° quadr., 187) ; cui, adde, App. Roma 26 gennaio 1956, Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 69, secondo cui il contumace, pur non avendo avuto effettiva conoscenza della citazione, decade dal diritto di impugnazione, qualora abbia acquistato aliunde cono scenza del processo e non abbia impugnato la sentenza entro l'anno dalla sua pubblicazione.

(2) In senso sostanzialmente conforme, a proposito della natura decisoria e della conseguente impugnabilita del provve dimento con cui il tribunale appro va il progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., cons. App. Palermo 12 marzo 1948, Foro it., Rep. 1948, voce Divisione, n. 42.

Con sent. 17 giugno 1959, n. 1902, id., 1960, I, 1384, con nota di richiami (annotata da M. Acone, in Riv. dir. proc., 1961, 131), menzionata nella motivazione della presente, la Su prema corte ha ritenuto impugnabile in Cassazione, ai sensi dell'art. Ill Cost., il provvedimento con cui il giudice istruttore, nel giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria e senza il preventivo consenso di tutte le parti, dichiari esecutivo il pro getto da lui predisposto di stralcio di quota, discostandosi deli beratamente dalla precedente pronuncia 15 ottobre 1958, n. 3276, Foro it., Rep. 1958, voce cit., nn. 82, 83, nella quale la stessa Corte regolatrice, dopo aver affermato che l'ordinanza, con cui il giudice istruttore, a norma dell'art. 789, 3° comma, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, non ha natura decisoria, ma si limita a dare atto dell'avvenuto accordo sul diritto sostanziale, aveva escluso l'ammissibilita del ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. Ill della Costituzione.

Nel senso che il giudice istruttore puõ dichiarare esecutivo il progetto di divisione da lui predisposto, se all'udienza di discus sione non sorgono contestazioni, anche se uno dei condividenti sia contumace, cons. App. Perugia 25 gennaio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 50 (pubblicata in extenso con nota di Gual tieri, in Giust. civ., 1955, I, 1005) ; Cass. 30 aprile 1955, n. 1216, Foro it., Rep. 1955, voce cit., n. 52 ; Trib. Benevento 20 di

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773 GIÜRISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 774

I =

La Corte, eoc. — Gli appellant! harmo eccepito, in via

preliminare, la inainmissibilita del gravame in relazione alia sentenza non definitiva, perche il Buoei Francesco, contu mace in primo grado, notificõ la sua riserva di appello con atto 25 febbraio 1956, posteriore alia prima udienza tenu tasi dopo la sentenza stessa che sarebbe, secondo la formu lazione del 1° comma dell'art. 340 cod. proc. civ., e la co stante interpretazione giurisprudenziale, il termine finale ol tre il quale non e consentito fare detta riserva, al fine di im

pedire la decorrenza dell'anno di cui all'art. 327, o la decor renza del termine breve dicui all'art. 325 cod. proc. civ., se vi sia stata notifiea della sentenza.

Si osserva che quel termine finale (prima udienza suc

cessiva, ecc.) funziona solo per le parti costituite, perche ad esse soltanto e data comunicazione della sentenza (art. 133 cod. proc. civ.), comunicazione che rappresenta l'elemento rilevante al fine della individuazione della udienza utile, che ü appunto quella successiva alia comunicazione.

Per il contumace, invece, non prevedendo la legge la comunicazione della sentenza, quella udienza e irrilevante. Contro invocano gli appellati l'autorita di un pronunciato della Suprema corte (4 agosto 1951, n. 2373, Foro it., Bep. 1951, voce Oontwmacia civ., n. 17), che lia affermato la efficacia della pubblicazione della sentenza nei confronti del contumace, al fine della identificazione della udienza utile per formulare quella riserva.

La tesi non merita seguito perche, oltre a unificare due atti assolutamente distinti (pubblicazione e comunicazione), pone senza ragione il contumace in situazione deteriore. Per questi, in effetti, gioca la pubblicazione della sentenza, invece per le parti costituite, che pur sono maggiormente in grado di conoscere la esistenza della sentenza, quella decorrenza inizia solo con la sua comunicazione. La diver sity di trattamento e coneepibile solo in un ordinamento nel

quale contra contumacem omnia iwra clamant. II che non e per il nostro. Dunque per il contumace rileva, ai fini della identi ficazione dell'udienza utile per la riserva, la notifiea della sentenza fattagli personalmente, che certamente assorbe

gli effetti della comunicazione prevista dall'art. 360. In maneanza, come nel caso, la riserva e legittimamente

fatta nell'anno dalla pubblicazione. E se fatta come nel

caso, a mezzo di ufficiale giudiziario, e rivolta al procuratore costituito, ha i reqnisiti di sostanza e di forma previsti per l'atto istesso.

Ancho in ordine alia sentenza definitiva gli appellati deducono la inammissibilitä del gravame. A seguito della relazione del consulente tecnico di ufficio il Giudice istrut tore di primo grado provvide a formare il progetto di divi sione e a ordinare la comparizione dei condivideriti per la discussione di esso. In questa sede Bucci Francesco com

parve, disse che voleva proporre opposizione, e chiese ter mine per munirsi di difensore. Non essendo phi comparso, il Tribunale, cui la causa era stata rimessa dall'Istruttore, dichiarava, con il provvedimento impugnato, 1'esocutivitä del progetto, liquidava i frutti e le spese di lite. E tale prov vedimento avrebbe, secondo gli appellati, natura di ordi

nanza, almeno per la parte relativa alla esecutivitä del pro getto, e quindi non impugnabile con l'appello.

£ noto che l'ordinanza, con la quale il Giudice istrut

tore, a norma dell'art. 789, 3° comma, dichiara esecutivo il

progetto di divisione, non ha natura decisoria, in quanto si limita a dare atto dell'avvenuto accordo sul diritto sostan ziale. Tale ordinanza non b impugnabile con l'appello ; e

neppure con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. Ill della Costituzione, salvo che il provvedimento del giudice istruttore abbia carattere abnorme per avere approvato il progetto fuori dei casi di divisione in senso proprio, e in maneanza del consenso delle parti, effettivo o presunto.

Nella fattispecie si b in presenza di un provvedimento

cembre 1947, id., Rep. 1948, voce cit., n. 39 ; cui, adde, a pro posito dell'impossibility di approvare il progetto delle quote e dei lotti, formato dal notaio, in contumacia di una o piü parti, ancorchö vi sia l'accordo degli altri condivldenti, App. Messina 28 marzo 1956, id., Bep. 1956, voce cit., n. 64 ; Trib. Genova 29 marzo 1943, id., 1943, I, 867, con nota di richiami.

del Tribunale avente forma di sentenza, pronunziato in contumacia del Bucci Francesco ; con esso il Tribunale di chiarava esecutivo il progetto e liquidava frutti e spese. £ quindi da esaminare se quel provvedimento sia in ef fettiuna sentenza,perchõ, se non lo fosse, la forma data dal Tribunale non varrebbe a sottoporlo ai mezzi di impugna zione previsti per le sentenze, e non previsti per il corri

spondente provvedimento tipico. £ noto che, pur sembrando, dalla formulazione dell'art.

279, 4° comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 23 della legge 1950 n. 581, ebe ai fini della impugnazione, per dare alle parti una sicnra direttiva, dovesse darsi preva lenza alia forma adottata in concreto dal giudice, e rimasta ferma l'opinione, giit, seguita, che concludeva nel senso della

prevalenza del contenuto del provvedimento ai fini di determinare l'impugnazione ammissibile.

Ora il legislatore subordina la emanazione della ordi nanza de qua all'assenza di contestazioni. Secondo auto revolissima giurisprudenza la contumacia di alcune parti di per se non importa insorgenza di contestazioni. In altri

termini, anche per il contumace funziona la presunzione di accettazione del progetto, che ha la sua giustificazione ra zionale in un implicito onere esistente per tutte le parti di

partecipare alle vicende processuali, onere che non sussiste invece di regola per gli altri processi (Cass. 17 giugno 1959, n. 1902, Foro it., 1960,1, 1384). Ma i principi del nostro ordi namento sono nel senso che il silenzio di regola, in tanto puõ significare qualcosa (rifiuto o accettazione), in quanto un determinato soggetto poteva e doveva rispondere ; in quanto cioõ il silenzio sia sintomatico.

Tali principi non possono non valere per un accordo quale quello ipotizzato all'art. 789 cod. proc. civ. Consegue che il silenzio del contumace, che ignora lo stato del pro cesso, la esistenza del progetto, il suo contenuto, non puõ significare accettazione di esso, ma dissenso, come e ammesso comunemente per la fase innanzi al notaio delegato. Pro

prio il carattere eccezionale dell'istituto, riconosciuto dalla

giil eitata giurisprudenza, ne impone la limitata interpre tazione. Dire che la sintomaticitä si ricava dal particolare onere di partecipare al giudizio, val affermare quod demo strandum. Se tale ragione non fosse giä di per se sufficiente e decisiva si potrebbe aggiungere che comunque il contu mace Bucci Francesco, comparso in sede di discussione del

progetto, disse che intendeva opporsi ad esso, e ciõ esclude la presunzione di accettazione, che resta anche esclusa dalla riserva di gravame fatta in precedenza dal Bucci Fran cesco contro la sentenza non definitiva, della quale il pro getto costituiva appunto attuazione. Secondo taluni, in

vece, le contestazioni che escludono quella presunzione di accettazione debbono riferirsi al progetto, e non riguardare punti giä, risolti da precedenti sentenze, avverso le quali sia stata proposta riserva di gravame, ma questa Corte deve dissentire da tale indirizzo.

L'ordinanza inoppugnabile, di cui all'art. 789, ha la sua vera giustificazione razionale nella effettiva esistenza di un accordo, che l'assenza di contestazione lascia presumere. La esistenza dell'accordo spiega il potere attribuito al giu dice istruttore di dare esecutivitä al progetto, cioõ di dare inizio all'attuazione o esecuzione della divisione, la quale invece solo dalla esecutivitä di una sentenza, o perche mu nita di clausola, o perche divenuta giudicato, o perche ese cutiva di diritto, potrebbe avere ingresso. Ma la presunzione di un accordo e vinta anche dalla insorgenza di contesta zioni qualsivogliano, generiche o specifiche al progetto ; o

precedenti e relative alia sentenza, presupposto del progetto. II solo fatto semplice delle contestazioni esclude l'accordo,

prescindendosi dal contenuto obiettivo di esse, dalla loro

qualificazione. A conclusione opposta potrebbe pervenirsi solo se si rite

nesse che la insorgenza di contestazioni specifiche sul pro getto, e dopo una riserva di appello, determini una presun zione di accettazione condizionata del progetto. Onde una condizionata esecutivitä del progetto, destinata a cadu cars nel caso di revoca della sentenza presupposto del pro getto.

Ma tale tesi parte dalla premessa di un condizionato

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PARTE PRIMA 776

accordo, rnentre e oerto ehe la esecutivitä del progetto, clie d;\ luogo poi ad una fase esecutiva del giudizio di divisione,

poggia su un accordo, espresso o presunto, ch.e appare incon

dizionato, e clie giustifica appunto l'ulteriore corso esecu tivo.

In coerenza con la proposizione di cui innanzi, deve quindi riconoscersi clie il provvedimento impugnato non poteva costituire l'ordinanza di cui all'art. 789, perchõ le contesta zioni erano insorte e coerentemente il Giudice istruttore aveva rimesso la causa ai Collegio. II provvedimento era una sentenza, perche a contenuto necessariamente decisorio, in quanto non consisteva, simpliciter, come l'ordinanza, nel

l'accertamento di un negozio insussistente per le insorte contestazioni. Dimostrano quella natura ariche il corollario della liquidazione dei frutti disposta dal Tribunale e il co rollario della statuizione sulle spese di lite. Il Tribunale, pur pronunziando sentenza, disse eke mancavano le contesta zioni onde la esecutivitä del decreto. Ma, poichele contesta zioni sussistevano, appar chiaro clie il Tribunale non poteva pronunziare, come in effetti pronunziõ, ehe una sentenza

soggetta ad appello.

Dunque il gravame e ammissibile in relazione ad entrambe le sentenze.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D APPELLO DI GLNÜVA.

Decreto 18 gennaio 1962 ; Pres. Vistoso P., Eel. Vasetti ; Procuratore della Eepubblica Trib. Chiavari c. Soc. Battilana (Ayv. Manca).

Societä — Societä di capitali —- JYlodificazioni sta tutarie — Ordine d'ingiuiizioiie dcl tribunale —

Reclamo del P. m. — Ammissibilitä (Cod. civ., art. 2411, 2436, 2494).

Societä — Societä di capitali —- Modiiicazione sta tutaria —• Controllo dcl tribunale in sede di omo

logazione — Limiti (Cod. civ., art. 2411, 2436, 2494). Societä — Societä a responsabilitä limitata —- Quote

— Sequestro penale ex art. 337 — Inammissibi litä (Cod. proc. pen., art. 337).

£] inammissibile il reclamo del P. m. avverso il procedimento, con il quale il tribunale ordina Viscrizione di deliberazione di societä di capitali importante modifica statutaria. (1)

Il tribunale, in sede di verificazione dell'adempimento delle condizioni richieste per Viscrizione di deliberazione di societä di capitali importante modifica statutaria, pud e deve accertare la legittimitä formale e sostanziale della deliberazione sulla base di quanto risulti con certezza dagli atti e documenti esibiti (nella specie, si e svolta 1'inda

gine circa la titolaritä delVesercizio del voto relativamente a quote assoggettate a sequestro penale). (2)

(1) Nello stesso senso App. Torino 6 giugno 1949 (emesso ante riforma del cod. proc. civ.), Foro it., 1950, I, 340, con nota di richiami, cui adde la nota del Rescigno, ibid., col. 1081 ;

K, Societä per azioni, in Commentario, a cura di A. Scialoja e G. Bkanca, 1961, pag. 601 ; Graziani, Diritto delle societä, 1955, pag. 14.

• (2) Non constano precedenti con riferimento alla specie decisa.

Sul principio generale, v., nello stesso senso, Scialoja, Natura e limiti del controllo giudiziario degli atti sociali, in Saggi di vario diritto, 1927, IX, pag. 85 ; Fre, op. eit., pag. 595 ; App. Torino 6 giugno 1949, Foro it., 1950, I, 340, con nota di richiami.

Contra Messineo, in Studi di diritto delle societä, 1949, pag. 83.

Per riferimenti, v. App. Veuezia 5 maggio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Societä, n. 337.

In argomento, v. Miccio, La giurisdizione in materia di societä commerciali, in Giust. civ., 1951, 22, 366 e 551 ; De Martini, Tutela delle minoranze nel controllo giudiziario sugli atti delle societä, in Riv. dir. comm., 1952, I, 26 ; Pavone La Rosa, Begistro delle imprese, 1954, pag. 563; De Gennaro, Jj'iserizione degli atti societari, in Riv. societä, 1956, 222.

La quota di sooietä a responsabilitä limitata, non essendo una cosa materiale, non pud essere assoggettata a sequestro penale come corpo del reato. (3)

La Corte, ecc. — Letto il ricorso 25 novembre 1961, col

quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari ba proposto reclamo avverso il decreto in data 11 novembre 1961 di quel Tribunale, ehe ordinava l'iscri zione nel registro delle imprese delle deliberazioni assunte il 22 settembre 1961 dall'assemblea straordinaria della Soc. a r. 1. Battilana con sede in S. Margberita Ligure; sentiti in camera di consiglio il Procuratore generale, cbe ha chiesto

l'accoglimento del reclamo, e Pamministratore unico della Soc. Battilana, nonchö i suoi difensori, i quali hanno chiesto che il reclamo di cui trattasi venga dichiarato inammissi bile o comunque respinto ; lette le memorie rispettivamente presentate, osserva :

La difesa della Soc. a r. 1. Battilana ha eccepito, anzi

tutto, l'inammissibilita del reclamo, sostenendo : a) che l'art. 2494 cod. civ. (applicabile nella specie, trattandosi di deliberazione di modifica dello statuto di una societä a

responsabilitä limitata) richiama puramente e semplicemente l'art. 2436 dello stesso codice, e questo a sua volta richiama, per il deposito e l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, il precedente art. 2411, limitatamente perõ ai primi tre comma, mentre, si afferma, il reclamo contro il

provvedimento che ordina l'iscrizione e previsto e discipli nato dal 4° comma del citato art. 2411 ; ft) che, non essendo

pertanto ammesso reclamo in base alle norme speciali det tate dal codice civile in tema di societä, non potrebbe il P. m. avvalersi delle norme generali (art. 740 e 742 bis cod.

proc. civ.), che lo abilitano a proporre reclamo contro tutti i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio per cui b necessario il suo parere, essendo la disciplina gene rale derogata, nel caso, da quella speciale.

A dimostrare l'inconsistenza della tesi cosi sostenuta 6

perõ sufficiente il rilievo che l'art. 2411 prevede e disci

plina il reclamo contro il decreto che ordina l'iscrizione, non nel 4° comma (come si e affermato, evidentemente, per una

svista), bensi nel 3° comma, e che, essendo quest'ultimo richiamato dall'art. 2436, a sua volta richiamato dall'art.

2494, non vi puõ esser dubbio che il provvedimento di cui trattasi õ soggetto a reclamo.

Nfe õ sostenibile la tesi, subordinatamente prospettata, secondo la quale detto reclamo non competerebbe al P. m., in quanto, per principio generale in materia di giurisdizione volontaria, il reclamo sarebbe concesso soltanto a chi ha diritto di promuovere il provvedimento (diritto che nella

particolare materia non spetta certamente al P. m.). Non e privo di rilievo osservare che questo assunto e con

trastato dalla Relazione del Guardasigilli (n. 946) a proposito della norma, del tutto identica al 3° comma dell'art. 2411, stabilita in materia di iscrizione della societä nel registro delle imprese (art. 2330, 4° comma), in quanto vi si afferma che « contro il decreto del tribunale e ammesso il ricorso davanti la corte di appello anche da parte del P. m., per modo che sia l'interesse privato, sia quello pubblico, tro vino pari tutela sul medesimo piano ». Ma, a parte ciõ, il

principio generale, cui si e fatto richiamo dalla difesa della Soc. a r. 1. Battilana, non puõ trovare applicazione, nei ri

guardi del P. m., in tutti quei casi (come il presente) in cui

quest'ultimo deve obbligatoriamente esser sentito prima della pronuncia del provvedimento in camera di consiglio, essendogli in tali casi il diritto di reclamo espressamente riconosciuto dall'art. 740 cod. proc. civ., e, se dubbi pote vano in un primo tempo affacciarsi circa l'ammissibilita del reclamo del P. m. in materia societaria, data la colloca

(3) Sulla precisa questione non risultano precedenti giuris prudenziali editi.

Sull'inammissibilitA del sequestro giudiziario di quote di societä a responsabilitä limitata, cons. Trib. Roma 18 ottobre 1960, Foro it., 1961, I, 384, con nota di richiami.

Sul concetto di quota, v., inoltre, Cass. 1 dicembre 1959, n. 3486, id., 1960, I, 1357 e Trib. Boma 14 gennaio 1960, ibid., 1423, con note di richiami.

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