+ All Categories
Home > Documents > sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen,...

sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen,...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vanthien
View: 217 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati (Avv. Valensise); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Carafa). Ord. Pret. Ferrara 17 dicembre 1976 (G. U. n. 353 del 1977) Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 10 (OTTOBRE 1985), pp. 2511/2512-2513/2514 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178189 . Accessed: 28/06/2014 10:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati

sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres.Roehrssen, Rel. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati(Avv. Valensise); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Carafa). Ord. Pret. Ferrara 17dicembre 1976 (G. U. n. 353 del 1977)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 10 (OTTOBRE 1985), pp. 2511/2512-2513/2514Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178189 .

Accessed: 28/06/2014 10:39

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati

2511 PARTE PRIMA 2512

della pensione di riversibilità ordinaria per superamento dei

limite di lire 960.000 danneggia un soggetto inabile al lavoro, senza mezzi di sussistenza, il quale, conseguentemente, rimane

privato delle provvidenze economiche che sono preordinate al

soddisfacimento di fini assistenziali.

La questione è manifestamente infondata.

Questa corte ha già ritenuto (sent. 15 febbraio 1980, n. 14, id.,

1980, I, 566) che la pensione di riversibilità ha carattere e

contenuto diversi dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti dall'art. 38, 1° comma, Cost, il quale non impone al legislatore di

attribuire il trattamento pensionistico della specie di cui trattasi

anche nelle ipotesi di inabilità al lavoro o di indigenza, per le

quali, invece, con appositi mezzi, da organi o istituti predisposti a

tal fine dallo Stato, è garantita l'assistenza al cittadino in caso di

inabilità o di indigenza, di infortunio sul lavoro o di invalidità, di malattia o di vecchiaia o di disoccupazione involontaria.

In altri termini, dalla norma costituzionale non discende un

principio di ordine generale in materia di previdenza ed assisten za operante per ogni forma di trattamento pensionistico.

Né, in base al 2° comma dello stesso art. 38 Cost., sussiste un

diritto garantito dalla Costituzione alla famiglia del lavoratore, ma solo un diritto assistenziale del lavoratore mentre la tutela del nucleo familiare è affidata alla legge ordinaria.

Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara la mani

festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale

degli art. 86, 1° comma, e 87, 2° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza 31 gennaio 1983; b) dichiara non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, 2° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con le tre ordinanze in epigrafe; c) dichiara

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio nale dell'art. 85, 2° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, in

riferimento all'art. 38 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con ord. 5 giugno 1981 e 7 giugno 1982.

II

Diritto. — 1. - Viene in esame, anzitutto, l'eccezione di difetto della rilevanza opposte daMìavvocatoa dello Stato, in ondine alla

verifica, per i fini di causa dell'art. 26 d.p.r. 30 dicembre 1981 n.

834, secondo il cui disposto avrebbe trovato ingresso, nel proce dimento pensionistico, una disparità di trattamento non giustifica ta ex art. 3 Cost., ove abbiano a concorrere istanze, da parte del medesimo soggetto, sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria privilegiata per servizio allo Stato.

La censura opposta va accolta. Dal giudizio a quo non emerge in alcun modo che il ricorrente avesse potuto esperire pretese bivalenti siffatte, qualificato come è egli1, in atti, per girovago (recte: zingaro) illetterato: né che — comunque — tali pretese abbiia, in oonioreto, esperito. Di conseguenza, sotto questo non

pertinente profilo, la questione va dichiarata inammissibile. 2. - Il giudice a quo ha ancora prospettato, sempre ex art. 3

Cost., disparità di trattamento, risultante dagli art. 99, 2° comma, d.p.r. n. 915/78 e 116, 1° comma, stesso decreto, nel testo sostituito dall'art. 25 del già menzionato d.pjr. n. 834/81, là dove è stabilito, o richiamato, che il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. E tanto — ad avviso sempre dell'ordinanza di rimessione ■— nel confronto con « i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie — per i quali il diritto al trattamento di

quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione (art. 5 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092) ».

3. - La questione non è fondata. Questa corte ha già avuto, più volte, l'occasione di porre a raffronto le diverse discipline norma tive che caratterizzano l'ordinamento delle pensioni ordinarie e

rispettivamente delle pensioni, assegni o indennità di guerra. E

pur sottolineando il distinto titolo giuridico ha riconosciuto la

pari esigenza di tutela nei confronti delle rispettive pretese (sent, n. 170/71, Foro it., 1971, I, 2097; 38/72, id., 1972, I, 876; 41/73, id., 1973, I, 1701; 85 e 131/75, id., 1975, I, 1622 e 1904; 97/80, id., 1980, I, 2098).

Quest'ultima sentenza (n. 97), pur ricordata nell'ordinanza di rimessione, ha peraltro posto in chiara luce le motivazioni logiche che si riconnettono alla statuizione del qui dedotto art. 99 d.p.r. n. 915/78 (e quindi anche, per la parte che interessa, dell'art. 25

d.p.r. n. 834/81), riconducendole alla ovvia «esigenza di un

tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra ad opera delle competenti autorità amministrative o sanitarie ».

Tant'è — può ancora osservarsi a completamento — che il

quinquennio, senza indagare qui sulla natura di detto termine, è

elevato ad amini diteci, per effetto diel penultimo comma del più vol te indicato airt. 99, nei con franiti degli invalidi, -affetti da parkinso nismo.

Orbene, se è questa l'esigenza accertativa racchiusa nella dedot ta disciplina, il giusto tertium comparationis va ricercato — nella

disciplina dei trattamenti ordinari — per fattispecie d'analoga natura: nell'ambito del trattamento privilegiato cioè, là dove —

in altri termini — il rapporto di impiego o di servizio riveste solo la caratteristica, pur indispensabile e rilevante, di mera

premessa storica di fondo; mentre ivi, per contro, vengono positivamente esaltate le correlazioni e i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'occorso

evento, tati — conclusivamente — da far pervenire, se favorevoli, alla liquidazione della pensione, ancorché fuori dallo scorrere

temporale nell'attività di servizio, richiesto, altrimenti, in via normale.

Pertanto, nella comparazione delle norme al riguardo è bastevo le ricordare che l'art. 169 d.pjr. 29 dicembre 1973 n. 1092

(trattamento di quiescenza dei dipendenti civil e militari dello

Stato) testualmente stabilisce l'inammissibilità della domanda di

liquidazione ove « il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte » (termi ne elevato ad anni dieci per invalidità derivata da parkinsoni smo).

Non solo: la sentenza di questa corte n. 149/79 (id., 1980, I, 1) ha dichiarato, all'incontro, la illegittimità costituzionale del già ricordato art. 169 t.u. n. 1092, nella parte in cui non consente la

sospensione dei termini nei confronti dei minori e dei dementi, cosi come invece prescritto, per la pensionistica di guerra, dall'art. 99 d.p.r. n. 915/78.

Sicché quel processo di omogeneizzazione nella tutela delle

pretese pensionistiche, sia per i trattamenti ordinari che di guerra, e di cui il giudice a quo si è rettamente preoccupato, appare razionalmente e incontrovertibilmente garantito nel diritto positi vo vigente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi le la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834 (sostitutivo del 2° comma dell'art. 117 d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915) nella parte in cui è previsto un termine

quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di

guerra, .sollevata dalla Corte dei1 conti, in riferimento all'art. 3

Cost., con la ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la

questione di legittimità costituzionale degli art. 99, 2° comma, e

116, 1° comma (sostituito, quest'ultimo, dall'art. 25 d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834) d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per la

richiesta della pensione di guerra, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con la medesima ordinanza della Corte dei conti.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 giugno 1985, n. 180

(Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehr

ssen, Rei. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale

previdenza e assistenza avvocati (Avv. Valensise); interv. Pres. oons. ministri (Avv. dello Stato Carafa). Orci. Pret. Ferrara 17 dicembre 1976 l(G. U. n. 353 del 1977).

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Ricongiungimen to di periodi assicurativi — Possibilità — Parziale esclusione —

Questione non manifestamente infondata di costituzionalità —

« Ius superveniens » — Restituzione degli atti al giudice « a

quo» (Cost., art. 4, 35, 38; 1. 25 febbraio 1963 n. 289, modifiche alla 1. 8 gennaio 1952 n. 6 sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, art. 18; 1. 20 settembre 1980 n. 576, riforma del sistema previden ziale forense, art. 21).

La Corte costituzionale — cui è stata rimessa la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 18 l. 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui stabilisce che, in caso di reiscrizione nell'albo degli avvocati o dei procuratori dell'iscritto cancellato non per situa zione di forza maggiore, il precedente periodo di iscrizione non abbia alcuna efficacia ai fini pensionistici, in riferimento agli art. 4, 35 e 38 Cost. — a seguito dell'entrata in vigore dell'art.

Il Foro Italiano — 1985.

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 13 giugno 1985, n. 180 (Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Bucciarelli Ducci; Patrignani c. Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

21 I. 20 settembre 1980 n. 576 ordina la restituzione degli atti

al giudice a quo. (1)

Diritto. — 1. - La questione sottoposta all'esame della corte è

se contrasti o meno con gli art. 4, 35 e 38 Cost, l'art. 18 1. 25

febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui non consente il cumulo

di più periodi di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori, a meno che la cancellazione non sia

avvenuta per forza maggiore. Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi i principi

del diritto al lavoro e quindi del dovere della repubblica di

promuovere le condizioni che lo rendono effettivo (art. 4 Cost.);

della tutela del lavoro stesso in tutte le sue forme (art. 35, 1°

comma, Cost.); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di

tutti i cittadini nei casi di inabilità (art. 38 Cost.).

2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de

quo discende — come si apprende dall'ordinanza di rimessione

— dal fatto che oggetto specifico della controversia era la

domanda avanzata dall'avv. Leonida Patrignani nei confronti

della cassa di previdenza di ricongiungere due periodi di presta

zioni contributive, separate tra loro da una interruzione quasi

decennale per volontaria cancellazione dall'albo professionale e

conseguentemente dalla cassa.

Tale ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impu

gnata secondo cui « l'iscritto che viene cancellato dalla cassa

nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per

il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché

siano trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione,

alla restituzione del montante, al tasso di' interesse del 4,50 %

delle annualità d'i contributo personale obbligatorio già versate.

Nel caso che non sia decorso il predetto termine di dieci anni,

verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo

personale, senza alcun interesse ».

« In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente

periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di

forza maggiore ». .

Nelle more del giudizio la normativa della previdenza forense è

stata interamente innovata con la riforma introdotta con la 1. 20

settembre 1980 m. 576, che in particolare all'art. 21 dispone che

coloro che cessano dall'iscrizione alla cassa senza aver maturato i

requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno il diritto di

ottenere il rimborso dei contributi previsti dalla precedente legisla

zione e che in caso di nuova iscrizione essi possono «ripristi

nare il precedente periodo di anzianità restituendo alla cassa le

somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 % e la

rivalutazione ».

Con la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei

periodi di iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de

quo non è più precluso, come avveniva con la norma impugnata,

ma sarebbe al contrario consentito.

Si verte dunque in un'ipotesi tipica di ius superveniens, spet

tando al giudice a quo — al quale gli atti vanno restituiti —

riesaminare la rilevanza della questione sollevata alla luce della

normativa sopravvenuta. Per questi motivi, la Corte costituzionale ordina la restituzione

degli atti al Pretore di Ferrara.

(1) L'ordinanza Pret. Ferrara 17 dicembre 1976 è massimata in Foro

it., 1978, I, 798, con nota di richiami. Sulla previdenza forense riformata dalla 1. 576/80, cfr. Cass. 4

maggio 1984, n. 133 e n. 132, id., 1984, I, 1782, con nota di richiami

di V. Ferrari.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 giugno 1985, n. 179

(Gazzetta ufficiale 19 giugno 1985, n. 143 bis); Pres. Roehr

ssen, Rei. Reale; Soc. fratelli Feltrinelli; interv. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato D'Amico). Orci. Comm. trib. II grado

Ravenna 2 marzo 1977 (G. U. n. 183 del 1977) e 21 febbraio

1979 (G.U. n. 189 del 1979).

Tributi locali — Località di soggiorno, cura e turismo —

Contributi speciali di cura — Soggetti passivi — Questione

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 53; 1. 4 marzo 1958

n. 174, modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi

turistici periferici e sul credito alberghiero, art. 8).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 I.

4 marzo 1958 n. 174, nella parte in cui impone il contributo

speciale di cura a tutti coloro che nelle località riconosciute

stazioni di soggiorno, cura e turismo esercitano industrie, com

merci, arti e professioni, indipendentemente dal conseguimento di un diretto vantaggio economico derivante dall'esistenza delle stazioni di cura, di soggiorno o turismo, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Le due ordinanze della commissione tributaria di II grado di Ravenna indicate in epigrafe, eguali nel dispositi vo e anche nella motivazione, prospettano la stessa questione.

I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - A differenza dell'art. 14 1. 15 aprile 1926 n. 765, secondo il

quale «il contributo speciale di cura è dovuto da tutti coloro i

quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della sta zione di cura, di soggiorno o di turismo », l'art. 8 1. 4 marzo 1958 n. 174 stabiliva che il detto contributo, a partire dal 1"

luglio 1958, « è dovuto da tutti coloro che nelle località ricono sciute stazioni di cura o di turismo esercitano industrie, commer

ci, arti o professioni ».

II detto contributo è stato poi abolito con decorrenza 1°

gennaio 1974 dall'art. 81, lett. e, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 e dall'alt. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 (rispettivamente: istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fìsiche e delle persone giuridiche).

La s.p.a fili Feltrinelli commercio legnami, con deposito in

Ravenna, chiamata a corrispondere il contributo relativo agli anni

1968-1972 e quello treliativo agli anni 1963-1965, proponeva ricorsi

alila commissione tributaria sostenendo che l'affiora vigente art. 8 L n.

174/58, non diversamente dall'art. 14 1. n. 765/26, imponeva il

contributo solo agli esercenti che avessero tratto « vantaggi eco

nomici particolari » dalla esistenza di stazioni di cura, soggiorno o turismo, fra i quali non poteva essere compresa essa società

Feltrinelli. E soggiungeva che se, invece, l'art. 8 1. n. 174/58 escludesse la necessità, per l'assoggettamento al contributo, dei

« vantaggi economici particolari », la norma violerebbe l'art. 53

Cost. La Commissione tributaria di II grado di Ravenna, alla quale

pervennero i ricorsi dopo che la commissione di I grado li aveva

rigettati, con le due ordinanze che hanno promosso il giudizio di

questa corte, afferma e dimostra che l'art. 8 1. n. 174/58 « ha

apportato una modifica sostanziale nella indicazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo », dovendosi prescindere per la sua applicazione dai « vantaggi economici particolari »; e

dubita della legittimità costituzionale della norma con riferimento

agli art. 53 e 3 Cost.

L'avvocatura dello Stato, nei suoi atti di intervento innanzi a

questa corte, contesta che l'art. 8 1. n. 174/58 abbia apportato « innovazioni sostanziali all'art. 14 1. n. 756/26 », essendo, tanto

per l'urna che per l'altra disposizione, « presupposto sufficiente per la soggezione al contributo speciale di cura » l'esiercizito di

commerci1, industrie, arti e professioni. Tale contestazione, peral tro, a parte la sua dubbia fondatezza, in ispecie di fronte alla

interpretazione spettante al giudice di merito, non sposta la

questione di legittimità costituzionale dai termini nei quali la

pongono le due ordinanze della commissione tributaria di II

grado di Ravenna, poiché la norma in discussione è quella dell'art. 8 1. n. 174/58 la quale sia nella interpretazione dei

(1) Le ordinanze di rimessione sono massimate rispettivamente in Foro it., 1977, III, 543, con nota di richiami, e id., Rep. 1980, voce Turismo, n. 15.

La corte fonda la propria decisione sulla consolidata giurisprudenza relativa ai « presupposti rivelatori di ricchezza », che giustificano l'impo sizione anche in difetto di una precisa posizione di ' favore '

riservata ai soggetti tenuti al pagamento del tributo (per le opportune indicazio ni sul punto v., oltre le decisioni richiamate dalla sentenza riportata, la recentissima Corte cost. 23 maggio 1985, n. 159, id., 1985, I, 1577, con nota di richiami, in relazione alla presunta illegittimità del la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati che colpisce solo alcune categorie di contribuenti), non senza ricordare come il contribu to in esame fosse stato originariamente configurato dal legislatore come un'addizionale all'imposta comunale sui redditi prodotti dagli esercenti

un'industria, un commercio, un'arte o una professione (sicché, ha rilevato la difesa dell'avvocatura dello Stato, già la soggezione alla detta imposta comunale farebbe presumere una particolare posizione di

vantaggio per i soggetti passivi del tributo: su questo particolare tributo locale, abolito con la riforma de! 1973, v. Morelli, Industria, commercio, arti e professioni (imposta su), vo~e dell'Enciclopedia del

diritto, Milano, 1971, XXI, 309 ss.). Analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata

infondata da Comm. trib. centrale 7 marzo 1978, n. 4602, Foro it., Rep. 1978, voce Tributi locali, n. 183.

Il Foro Italiano — 1985.

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended