Sentenza 13 luglio 1962; Pres. Borzì P., Est. D'Amico; Verga (Avv. Cajoli) c. Poidomani (Avv.Vacirca) e GerbinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2157/2158-2159/2160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153169 .
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2157 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2158
Ritiene tuttavia il Collegio di svolgere una brevissima
indagine sui requisiti di applicability dell'ult. comma del
l'art. 2036 cod. civile.
Il piü importante di questi ricliiede che la ripetizione dell'indebito non deve essere ammessa, perche possa veri
ficarsi la surrogazione. Ciõ per evitare il pericolo d'una dop
pia prestazione da parte del debitore.
Nella specie, e pacifico, il pagamento non fu eseguito a scopo di liberalitä, ma, se mai, per errore, nell'intento
di assolvere ad un dovere morale.
Ed infatti l'affermazione dei primi Giudici sulla irri
petibilitä dell'indebito non õ stata sottoposta ad alcuna
censura, neppure in via subordinata per la difforme ipo tesi che il giudice d'appello ravvisasse nel pagamento ef
fettuato dall'Overseas un indebito soggettivo anziche
oggettivo. Non a ragione, osserva il Collegio, perche se
pure si potesse sostenere che la prestazione fu determinata
da errore scusabile (capace di rendere ripetibile quanto sia stato pagato), la irripetibilitä resterebbe ugualmente
ferma, postoche il pagamento venne effettuato in esecu
zione di un dovere morale, che poteva ben coesistere con il
corrispondente obbligo giuridico dell'appellata. In altre parole l'esistenza di una obbligazione naturale,
capace di importare 1'irripetibilitö,, e compatibile tanto con
l'indebito oggettivo quanto con quello soggettivo, essendo
possibile che la stessa prestazione legalmente dovuta da uno
dei soggetti lo sia soltanto moralmente dall'altro a seconda
della rispettiva posizione giuridica e morale di costoro nei
confronti del creditore.
Se dunque l'appellante non puõ richiedere in restitu
zione alia Lombardo-Ligure quanto ad essa fu versato,
ha perõ diritto di richiederlo ed ottenerlo dal debitore in
virtu di surrogazione. Poichõ non e sorta contestazione
suH'ammontare del debito, determinato in lire 1.000.000,
con gli interessi dalla data del versamento, la domanda
deve essere integralmente accolta.
Ma quand'anche si volesse dubitare dell'esistenza di un
obbligo giuridicamente sanzionato a carico della Cassa
marittima in base ad una ben determinata norma di legge,
1'obbligazione dovrebbe essere ugualmente affermata sotto
il profilo deirarricchimento senza causa. Di ciõ si resero
perfettamente conto i primi Giudici, come risulta dall'im
pugnata sentenza, quando, nel negare la corrispondente azione a favore dell'Overseas, ne ipotizzarono invece l'am
missibilitä nei confronti della Lombardo-Ligure. Senonche,
per il giä rilevato fenomeno di sostituzione soggettiva nel
credito, dare ingresso all'azione della seconda ne postulava inscindibilmente Tammissibilitä anche a favore della prima ad essa surrogatasi.
Infatti nulla vieta, contrariamente a quanto sembra
aver ritenuto il primo Giudice, che la surrogazione legale si verifichi anche relativamente ad un credito nascente
da arricchimento senza causa. Postoche questa forma di
arricchimento costituisce fondo di obbligazione ai sensi
del generate principio fissato nell'art. 1173 cod. civ., e la
surrogazione b compatibile con qualsiasi titolo di rapporto
obbligatorio, irrilevante essendo la fonte donde e nato,
non si puõ negare Tammissibilitä di un indebito soggettivo, che abbia quale suo presupposto il pagamento di un cre
dito da arricchimento senza causa.
E neppure si puõ negare il diritto di surrogazione a
colui che, senza esservi tenuto, abbia pagato, subentrando
nei diritti del creditore, indipendentemente dal titolo posto a loro fondamento.
Ciõ premesso non resta che verificare se, difettando in
ipotesi una specifica azione legale a favore della Societä
che provvide al salvataggio, sia possibile ricorrere a quella
sussidiaria di arricchimento senza causa.
Come e no to la giurisprudenza ha riconosciuto la pro
ponibilita dell'azione anche quando l'arricchimento consi
sta nel risparmio di una spesa necessaria conseguito in
virtü di una prestazione eseguita da altri con propria
diminuzione patrimoniale, e quando in genere siasi potuta
evitare una perdita per le medesime ragioni. L'ottenuto risparmio deve trovarsi in rapporto di cau
salitä con la diminuzione dell'altrui patrimonio.
Ritiene il Collegio ehe questa situazione si verificlii
nella specie sottoposta al suo esame, perche il salvataggio di 26 marittimi salvatisi nella scialuppa in inare tempestoso a 130 miglia dalla terra piu vicina, dopo il naufragio della
loro nave, senza dubbio li sottrasse a si cur a morte o ad
altre gravissime conseguenze sulla loro salute, faeendo
risparmiare aH'assicuratore le ingenti somme dovute per indennitä agli interessati od ai loro superstiti. Peraltro
l'accertamento del nesso di causalitä, quando l'evento
dannoso e stato evitato in virtu di un sopravvenuto salva
taggio, deve essere necessariamente effettuato in base ad
una rappresentazione presuntiva fondata sulla adeguatezza delle cause, capaci secondo la costante comune esperienza di cagionare invariabilmente quell'evento se non inter
venga un fattore esterno di natura interruttiva.
Che tale rapporto eziologico sussista fra la diminuzione
patrimoniale sopportata dal salvatore ed il risparmio
conseguito dall'assicuratore, neppure quest'ultimo osa espres samente mettere in dubbio, non potendo negarsi che se
nessuno fosse accorso al salvataggio invocato prima del
naufragio, l'equipaggio ormai stremato ed in balia delle
onde sul fragile legno di una scialuppa non avrebbe avuto
alcuna probabilitä di salvezza.
La somma erogata dall'Overseas, mentre si deve ritener
corrispondente alia diminuzione del patrimonio della Societä
Lombarda-Ligure per aver operato il salvataggio, in difetto
di qualsiasi contestazione al riguardo, e anche di gran lunga inferiore all'ammontare degli indennizzi e delle erogazioni, che l'appellata avrebbe dovuto sicuramente effettuare
qualora tutti i membri dell'equipaggio fossero scomparsi o
invalidati.
Pertanto anche sotto questo secondo profilo la domanda,
pur sempre nella forma di surrogazione legale, merita
accoglimento. Per questi motivi, ecc.
GORTE D'APPELLO DI CATANIA.
Sentenza 13 luglio 1962 ; Pres. BorzI P., Est. D'Amico ;
Verga (Aw. Cajoli) c. Poidomani (Aw. Vacieca) e
Gerbino.
Diritti d'autore — Corrispondenza epistolare — Con
sensu alia pubblicazione dopo la moi'to dcll'auturc — IVipole <( ex Iratre» — Non iieecssita (Legge 22
aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore,
art. 93).
11 nipote ex fratre non rientra tra le persone il cui consenso
e necessario alia pubblicazione della corrispondenza epi stolare dopo la morte dell'autore. (1)
La Corte, ecc. — La Corte rileva come 1'appellante con
il suo primo motivo lamenti ehe il Tribunale gli abbia ne
gate il diritto di cui all'art. 93 legge sulla protezione del
diritto d'autore, pur riconoscendogli la possibility della
titolaritä del diritto di utilizzazione economica (art. 20) della corrispondenza epistolare in questione ; con il terzo
motivo, clie il Tribunale non abbia rilevato ehe il Poido
mani mancava del consenso dell'autore e della destina
taria per la pubblicazione dell'epistolario ; con il quarto
motivo, ehe il Tribunale sia incorso nell'errore, lamentato
(1) Non risultano precedenti. Sul diritto d'autore sulla corrispondenza, v. Mari otti, Sui
diritti relativi alla corrispondenza epistolare, in Dir. autore, 1960, 316 ; De Ctjpis, I diritti della personalita, 1960, pag. 122 e segg. ; Dii Sanctis, Autore, voce dell'Enciclopedia del diritto, IY, pag.
413, e in Dir. autore, 1954, 188.
Sui diritti dello Stato sulla corrispondenza relativa a per sone che hanno occupato cariclie pubbliche di rilevante inte
resse, v. Cass. 29 marzo 1956, n. 896, Foro it., 1956, I, 699, con
nota di richiami.
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2159 PARTE PRIMA 2160
con il primo mezzo, per un errore di interpretazione della
legge. Tali motivi sono tutti rivolti alia eerisura della deci
sione contenuta nell'impugnata sentenza non definitiva e, data la loro interdipendenza, e opportuno esaminarli con
giuntamente. Ma questa Corte non ritiene ehe il riesame della que
stione possa condurre ad un avviso difforme da quello manifestato dal primo Giudice, giacch& non sussiste il de
nunciato errore di interpretazione e la questione appare risolta in conformity alla volontä della legge.
Infatti b opinione, ormai dominante in dottrina ed ac
colta da tempo dalla giurisprudenza, ehe il diritto di au
tore, le cui norme sono contenute nel libro del lavoro del codice civile, sia considerato e, conseguentemente, rego lato come un diritto soggettivo di natura particolare, dal
duplice contenuto : contenuto patrimoniale, connesso al di
ritto di utilizzazione economica dell'opera creata e ricono
sciuto all'autore al fine di garantirgli la remunerazione del
8uo lavoro intellettuale, e contenuto non patrimoniale
(dalla legge definito diritto morale), connesso al diritto di
personalita dell'autore e derivante dalla creazione intel
lettuale.
Fra le opere, ehe possono essere oggetto del diritto di
autore, e compresa la corrispondenza epistolare, anche se
abbia carattere confidenziale e si riferisca all'intimita della
vita privata. La legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(cui l'art. 2583 cod. civ. fa espresso riferimento), regola,
peraltro, il diritto dell'autore sulla corrispondenza sia al fine della tutela del duplice contenuto patrimoniale e non
patrimoniale, del diritto soggettivo su specificato (prote zione dell'utilizzazione economica dell'opera [capo III, sez.
Ia] e dei diritti sull'opera a difesa della personalita dell'au
tore [capo III, sez. Ia, sia al fine di tutelare il diverso di
ritto al segreto epistolare [capo IV, sez. Ia]) al di fuori della
particolare regolamentazione posta dal codice penale (art. 616, 618, 619, 620, 624, 646).
Gli interessi tutelati attengono manifestamente a due
beni di natura diversa.
La particolare natura di tale ultimo bene fa si che gli art. 93 e 95 della legge impongano il rispetto, in ogni caso, della volonta dell'autore, soggetto originario del diritto
(art. 6), ancbe se defunto, sia pure con il limite dell'avve
nuta manifestazione per iscritto del dissenso alia pubblica zione ; clie la corrispondenza epistolare non possa, pari menti, portarsi a conoscenza del pubblico senza il consenso
del destinatario ; che, ove non risulti una diversa volonta
espressa dal defunto autore, il necessario consenso per la
pubblicazione debba essere dato da persone, le quali, per i loro rapporti di parentela o di coniugio con gli originari titolari del diritto, hanno interesse a veder rispettato quel
segreto epistolare, la cui tutela 6 garentita anche se, trat
tandosi di corrispondenza epistolare costituente opera tute lata dal diritto d'autore, sia decorso il termine (art. 25 e
27) di utilizzazione economica dell'opera ed essa sia dive
nuta ormai di pubblico dominio (art. 95). Tali persone sono specificamente indicate nell'art. 93 ;
l'elenco sulla cui tassativitä, non puõ aversi dubbio, non com
prende il nipote ex fratre, quale e 1'odierno appellante. Infatti l'art. 93 dispone che «le corrispondenze episto
lari . . ., allorche abbiano carattere confidenziale o si rife
riscano alia intimitis della vita privata, non possono essere
pubblicate . . . senza il consenso dell'autore ed . . . anche
del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destina
tario occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro
mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli ed i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza,
degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado ». Tale disposizione fa, quindi, riferimento agli ascendenti
e discendenti dell'autore o del destinatario della corri
spondenza, autorizzando, pertanto, a dare il consenso alia
pubblicazione (dopo la morte dei predetti, dei rispettivi
coniugi, dei figli e dei genitori) i parenti in linea collaterale
sino al secondo grado e, in mancanza di questi, i parenti in linea retta sino al quarto grado.
La diversa interpretazione data alia norma dall'appel lante (ehe, cioe, il legislatore ha riconosciuto il diritto a
consentire alla pubblicazione anche ai discendenti sino al
quarto grado dei fratelli e sorelle dell'autore o del desti
natario) trova un evidente ostacolo sia nella stessa forma
letterale adoperata, sia nello spirito della disposizione. Il nesso grammaticale rivela la volontä legislativa di
fissare un ordine di preeedenza fra i vari componenti dei
nuclei familiari dei titolari originari del diritto cui attri
buirlo in caso di maneanza dell'autore o del destinatario
della corrispondenza; ordine fissato per categoric suc
cessive.
La ratio legis convalida tale interpretazione, giacclie si
giungerebbe, altrimenti, all'assurdo di veder attribuire il
diritto in questione ai parenti sino al quarto grado, se in
linea retta, e sino al sesto grado, se in linea collaterale, con
un'evidente inversione delle esigenze (legame di parentela) ehe hanno spinto il legislatore a formulare la norma in
questione. A riprova dell'interpretazione adottata il Tri
bunale ha opportunamente richiamato Part. 23 della legge, nel quale il legislatore ha esplicitamente indicato quali sog
getti del diritto di utilizzazione economica anche i discen
denti dei fratelli e sorelle dell'autore, da ciõ arguendo che
il legislatore, quando voile contemplare anche costoro fra
i meritevoli della tutela concessa con la detta legge, lo
fece espressamente. Al quale argomento puõ aggiungersi che, nonostante tale voluta estensione, anche da detta
norma risulta manifesta la preferenza attribuita dal legis latore al coniuge ed ai figli dell'autore e, in mancanza di
costoro, ai parenti in linea retta, subordinando alia man
canza di questi ultimi il diritto dei parenti collateral), cosicehe si giustificherebbe ancor meno la pretesa volontä
del legislatore di attribuire il diritto di consenso alia pub blicazione della corrispondenza, a norma dell'art. 93, ai
parenti in linea collaterale sino ad un grado piii remoto
che non ai parenti in linea retta. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
Ma iii Giurisgrndenza MMm\i i Ciiile
Loeazione — Immobili uibani d'interesse artistic»
e storieo — Proroga legale <lella loeazione — Ri
conoseimento delta necessitä e urgenza dei lavori
riservati alia sovrintendenza — Questione infon data di costituxionalit ä (Costituzione della Repub blica, art. 24 ; 1. 23 maggio 1950 n. 253, disposizioni sulle looazioni, art. 10, n. 3).
E infondata la questione di costituzionalitä dell'art. 10, n. 3, legge 23 maggio 1950 n. 253, per il quale" 6 riservato alia competente sovrintendenza il riconoseimento della ne cessitä e urgenza dei lavori di riparazione e di restauro, la cui eseouzione, rendendo impossibile l'occupazione dell'im mobile d'interesse artistico o storico, giustifica la esclu sione dell'inquilino dal beneficio della proroga legale della loeazione. (1)
Corte costituzionale; sentenza 22 novembre 1962, n. 94 ; Pres. Ambrosini P., Rel. Branca; Pincini c. Galletti e Gelmetti.
(1) T/ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino Veronese Te massimata retro, 1070, con nota di richiami, cui adde Oappei.t.etti, in Giur. cost., 1901, 1284.
***
La Corte haTcosl motivato: « La questione non e fondata. La norma impugnata (art. 10, n. 3, legge n. 253 del 1950 sulle loca
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