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Sentenza 13 luglio 1962; Pres. Borzì P., Est. D'Amico; Verga (Avv. Cajoli) c. Poidomani (Avv....

Date post: 27-Jan-2017
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Sentenza 13 luglio 1962; Pres. Borzì P., Est. D'Amico; Verga (Avv. Cajoli) c. Poidomani (Avv. Vacirca) e Gerbino Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2157/2158-2159/2160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153169 . Accessed: 28/06/2014 08:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 08:00:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 13 luglio 1962; Pres. Borzì P., Est. D'Amico; Verga (Avv. Cajoli) c. Poidomani (Avv. Vacirca) e Gerbino

Sentenza 13 luglio 1962; Pres. Borzì P., Est. D'Amico; Verga (Avv. Cajoli) c. Poidomani (Avv.Vacirca) e GerbinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2157/2158-2159/2160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153169 .

Accessed: 28/06/2014 08:00

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2157 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2158

Ritiene tuttavia il Collegio di svolgere una brevissima

indagine sui requisiti di applicability dell'ult. comma del

l'art. 2036 cod. civile.

Il piü importante di questi ricliiede che la ripetizione dell'indebito non deve essere ammessa, perche possa veri

ficarsi la surrogazione. Ciõ per evitare il pericolo d'una dop

pia prestazione da parte del debitore.

Nella specie, e pacifico, il pagamento non fu eseguito a scopo di liberalitä, ma, se mai, per errore, nell'intento

di assolvere ad un dovere morale.

Ed infatti l'affermazione dei primi Giudici sulla irri

petibilitä dell'indebito non õ stata sottoposta ad alcuna

censura, neppure in via subordinata per la difforme ipo tesi che il giudice d'appello ravvisasse nel pagamento ef

fettuato dall'Overseas un indebito soggettivo anziche

oggettivo. Non a ragione, osserva il Collegio, perche se

pure si potesse sostenere che la prestazione fu determinata

da errore scusabile (capace di rendere ripetibile quanto sia stato pagato), la irripetibilitä resterebbe ugualmente

ferma, postoche il pagamento venne effettuato in esecu

zione di un dovere morale, che poteva ben coesistere con il

corrispondente obbligo giuridico dell'appellata. In altre parole l'esistenza di una obbligazione naturale,

capace di importare 1'irripetibilitö,, e compatibile tanto con

l'indebito oggettivo quanto con quello soggettivo, essendo

possibile che la stessa prestazione legalmente dovuta da uno

dei soggetti lo sia soltanto moralmente dall'altro a seconda

della rispettiva posizione giuridica e morale di costoro nei

confronti del creditore.

Se dunque l'appellante non puõ richiedere in restitu

zione alia Lombardo-Ligure quanto ad essa fu versato,

ha perõ diritto di richiederlo ed ottenerlo dal debitore in

virtu di surrogazione. Poichõ non e sorta contestazione

suH'ammontare del debito, determinato in lire 1.000.000,

con gli interessi dalla data del versamento, la domanda

deve essere integralmente accolta.

Ma quand'anche si volesse dubitare dell'esistenza di un

obbligo giuridicamente sanzionato a carico della Cassa

marittima in base ad una ben determinata norma di legge,

1'obbligazione dovrebbe essere ugualmente affermata sotto

il profilo deirarricchimento senza causa. Di ciõ si resero

perfettamente conto i primi Giudici, come risulta dall'im

pugnata sentenza, quando, nel negare la corrispondente azione a favore dell'Overseas, ne ipotizzarono invece l'am

missibilitä nei confronti della Lombardo-Ligure. Senonche,

per il giä rilevato fenomeno di sostituzione soggettiva nel

credito, dare ingresso all'azione della seconda ne postulava inscindibilmente Tammissibilitä anche a favore della prima ad essa surrogatasi.

Infatti nulla vieta, contrariamente a quanto sembra

aver ritenuto il primo Giudice, che la surrogazione legale si verifichi anche relativamente ad un credito nascente

da arricchimento senza causa. Postoche questa forma di

arricchimento costituisce fondo di obbligazione ai sensi

del generate principio fissato nell'art. 1173 cod. civ., e la

surrogazione b compatibile con qualsiasi titolo di rapporto

obbligatorio, irrilevante essendo la fonte donde e nato,

non si puõ negare Tammissibilitä di un indebito soggettivo, che abbia quale suo presupposto il pagamento di un cre

dito da arricchimento senza causa.

E neppure si puõ negare il diritto di surrogazione a

colui che, senza esservi tenuto, abbia pagato, subentrando

nei diritti del creditore, indipendentemente dal titolo posto a loro fondamento.

Ciõ premesso non resta che verificare se, difettando in

ipotesi una specifica azione legale a favore della Societä

che provvide al salvataggio, sia possibile ricorrere a quella

sussidiaria di arricchimento senza causa.

Come e no to la giurisprudenza ha riconosciuto la pro

ponibilita dell'azione anche quando l'arricchimento consi

sta nel risparmio di una spesa necessaria conseguito in

virtü di una prestazione eseguita da altri con propria

diminuzione patrimoniale, e quando in genere siasi potuta

evitare una perdita per le medesime ragioni. L'ottenuto risparmio deve trovarsi in rapporto di cau

salitä con la diminuzione dell'altrui patrimonio.

Ritiene il Collegio ehe questa situazione si verificlii

nella specie sottoposta al suo esame, perche il salvataggio di 26 marittimi salvatisi nella scialuppa in inare tempestoso a 130 miglia dalla terra piu vicina, dopo il naufragio della

loro nave, senza dubbio li sottrasse a si cur a morte o ad

altre gravissime conseguenze sulla loro salute, faeendo

risparmiare aH'assicuratore le ingenti somme dovute per indennitä agli interessati od ai loro superstiti. Peraltro

l'accertamento del nesso di causalitä, quando l'evento

dannoso e stato evitato in virtu di un sopravvenuto salva

taggio, deve essere necessariamente effettuato in base ad

una rappresentazione presuntiva fondata sulla adeguatezza delle cause, capaci secondo la costante comune esperienza di cagionare invariabilmente quell'evento se non inter

venga un fattore esterno di natura interruttiva.

Che tale rapporto eziologico sussista fra la diminuzione

patrimoniale sopportata dal salvatore ed il risparmio

conseguito dall'assicuratore, neppure quest'ultimo osa espres samente mettere in dubbio, non potendo negarsi che se

nessuno fosse accorso al salvataggio invocato prima del

naufragio, l'equipaggio ormai stremato ed in balia delle

onde sul fragile legno di una scialuppa non avrebbe avuto

alcuna probabilitä di salvezza.

La somma erogata dall'Overseas, mentre si deve ritener

corrispondente alia diminuzione del patrimonio della Societä

Lombarda-Ligure per aver operato il salvataggio, in difetto

di qualsiasi contestazione al riguardo, e anche di gran lunga inferiore all'ammontare degli indennizzi e delle erogazioni, che l'appellata avrebbe dovuto sicuramente effettuare

qualora tutti i membri dell'equipaggio fossero scomparsi o

invalidati.

Pertanto anche sotto questo secondo profilo la domanda,

pur sempre nella forma di surrogazione legale, merita

accoglimento. Per questi motivi, ecc.

GORTE D'APPELLO DI CATANIA.

Sentenza 13 luglio 1962 ; Pres. BorzI P., Est. D'Amico ;

Verga (Aw. Cajoli) c. Poidomani (Aw. Vacieca) e

Gerbino.

Diritti d'autore — Corrispondenza epistolare — Con

sensu alia pubblicazione dopo la moi'to dcll'auturc — IVipole <( ex Iratre» — Non iieecssita (Legge 22

aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore,

art. 93).

11 nipote ex fratre non rientra tra le persone il cui consenso

e necessario alia pubblicazione della corrispondenza epi stolare dopo la morte dell'autore. (1)

La Corte, ecc. — La Corte rileva come 1'appellante con

il suo primo motivo lamenti ehe il Tribunale gli abbia ne

gate il diritto di cui all'art. 93 legge sulla protezione del

diritto d'autore, pur riconoscendogli la possibility della

titolaritä del diritto di utilizzazione economica (art. 20) della corrispondenza epistolare in questione ; con il terzo

motivo, clie il Tribunale non abbia rilevato ehe il Poido

mani mancava del consenso dell'autore e della destina

taria per la pubblicazione dell'epistolario ; con il quarto

motivo, ehe il Tribunale sia incorso nell'errore, lamentato

(1) Non risultano precedenti. Sul diritto d'autore sulla corrispondenza, v. Mari otti, Sui

diritti relativi alla corrispondenza epistolare, in Dir. autore, 1960, 316 ; De Ctjpis, I diritti della personalita, 1960, pag. 122 e segg. ; Dii Sanctis, Autore, voce dell'Enciclopedia del diritto, IY, pag.

413, e in Dir. autore, 1954, 188.

Sui diritti dello Stato sulla corrispondenza relativa a per sone che hanno occupato cariclie pubbliche di rilevante inte

resse, v. Cass. 29 marzo 1956, n. 896, Foro it., 1956, I, 699, con

nota di richiami.

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2159 PARTE PRIMA 2160

con il primo mezzo, per un errore di interpretazione della

legge. Tali motivi sono tutti rivolti alia eerisura della deci

sione contenuta nell'impugnata sentenza non definitiva e, data la loro interdipendenza, e opportuno esaminarli con

giuntamente. Ma questa Corte non ritiene ehe il riesame della que

stione possa condurre ad un avviso difforme da quello manifestato dal primo Giudice, giacch& non sussiste il de

nunciato errore di interpretazione e la questione appare risolta in conformity alla volontä della legge.

Infatti b opinione, ormai dominante in dottrina ed ac

colta da tempo dalla giurisprudenza, ehe il diritto di au

tore, le cui norme sono contenute nel libro del lavoro del codice civile, sia considerato e, conseguentemente, rego lato come un diritto soggettivo di natura particolare, dal

duplice contenuto : contenuto patrimoniale, connesso al di

ritto di utilizzazione economica dell'opera creata e ricono

sciuto all'autore al fine di garantirgli la remunerazione del

8uo lavoro intellettuale, e contenuto non patrimoniale

(dalla legge definito diritto morale), connesso al diritto di

personalita dell'autore e derivante dalla creazione intel

lettuale.

Fra le opere, ehe possono essere oggetto del diritto di

autore, e compresa la corrispondenza epistolare, anche se

abbia carattere confidenziale e si riferisca all'intimita della

vita privata. La legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

(cui l'art. 2583 cod. civ. fa espresso riferimento), regola,

peraltro, il diritto dell'autore sulla corrispondenza sia al fine della tutela del duplice contenuto patrimoniale e non

patrimoniale, del diritto soggettivo su specificato (prote zione dell'utilizzazione economica dell'opera [capo III, sez.

Ia] e dei diritti sull'opera a difesa della personalita dell'au

tore [capo III, sez. Ia, sia al fine di tutelare il diverso di

ritto al segreto epistolare [capo IV, sez. Ia]) al di fuori della

particolare regolamentazione posta dal codice penale (art. 616, 618, 619, 620, 624, 646).

Gli interessi tutelati attengono manifestamente a due

beni di natura diversa.

La particolare natura di tale ultimo bene fa si che gli art. 93 e 95 della legge impongano il rispetto, in ogni caso, della volonta dell'autore, soggetto originario del diritto

(art. 6), ancbe se defunto, sia pure con il limite dell'avve

nuta manifestazione per iscritto del dissenso alia pubblica zione ; clie la corrispondenza epistolare non possa, pari menti, portarsi a conoscenza del pubblico senza il consenso

del destinatario ; che, ove non risulti una diversa volonta

espressa dal defunto autore, il necessario consenso per la

pubblicazione debba essere dato da persone, le quali, per i loro rapporti di parentela o di coniugio con gli originari titolari del diritto, hanno interesse a veder rispettato quel

segreto epistolare, la cui tutela 6 garentita anche se, trat

tandosi di corrispondenza epistolare costituente opera tute lata dal diritto d'autore, sia decorso il termine (art. 25 e

27) di utilizzazione economica dell'opera ed essa sia dive

nuta ormai di pubblico dominio (art. 95). Tali persone sono specificamente indicate nell'art. 93 ;

l'elenco sulla cui tassativitä, non puõ aversi dubbio, non com

prende il nipote ex fratre, quale e 1'odierno appellante. Infatti l'art. 93 dispone che «le corrispondenze episto

lari . . ., allorche abbiano carattere confidenziale o si rife

riscano alia intimitis della vita privata, non possono essere

pubblicate . . . senza il consenso dell'autore ed . . . anche

del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destina

tario occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro

mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli ed i

genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza,

degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado ». Tale disposizione fa, quindi, riferimento agli ascendenti

e discendenti dell'autore o del destinatario della corri

spondenza, autorizzando, pertanto, a dare il consenso alia

pubblicazione (dopo la morte dei predetti, dei rispettivi

coniugi, dei figli e dei genitori) i parenti in linea collaterale

sino al secondo grado e, in mancanza di questi, i parenti in linea retta sino al quarto grado.

La diversa interpretazione data alia norma dall'appel lante (ehe, cioe, il legislatore ha riconosciuto il diritto a

consentire alla pubblicazione anche ai discendenti sino al

quarto grado dei fratelli e sorelle dell'autore o del desti

natario) trova un evidente ostacolo sia nella stessa forma

letterale adoperata, sia nello spirito della disposizione. Il nesso grammaticale rivela la volontä legislativa di

fissare un ordine di preeedenza fra i vari componenti dei

nuclei familiari dei titolari originari del diritto cui attri

buirlo in caso di maneanza dell'autore o del destinatario

della corrispondenza; ordine fissato per categoric suc

cessive.

La ratio legis convalida tale interpretazione, giacclie si

giungerebbe, altrimenti, all'assurdo di veder attribuire il

diritto in questione ai parenti sino al quarto grado, se in

linea retta, e sino al sesto grado, se in linea collaterale, con

un'evidente inversione delle esigenze (legame di parentela) ehe hanno spinto il legislatore a formulare la norma in

questione. A riprova dell'interpretazione adottata il Tri

bunale ha opportunamente richiamato Part. 23 della legge, nel quale il legislatore ha esplicitamente indicato quali sog

getti del diritto di utilizzazione economica anche i discen

denti dei fratelli e sorelle dell'autore, da ciõ arguendo che

il legislatore, quando voile contemplare anche costoro fra

i meritevoli della tutela concessa con la detta legge, lo

fece espressamente. Al quale argomento puõ aggiungersi che, nonostante tale voluta estensione, anche da detta

norma risulta manifesta la preferenza attribuita dal legis latore al coniuge ed ai figli dell'autore e, in mancanza di

costoro, ai parenti in linea retta, subordinando alia man

canza di questi ultimi il diritto dei parenti collateral), cosicehe si giustificherebbe ancor meno la pretesa volontä

del legislatore di attribuire il diritto di consenso alia pub blicazione della corrispondenza, a norma dell'art. 93, ai

parenti in linea collaterale sino ad un grado piii remoto

che non ai parenti in linea retta. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

Ma iii Giurisgrndenza MMm\i i Ciiile

Loeazione — Immobili uibani d'interesse artistic»

e storieo — Proroga legale <lella loeazione — Ri

conoseimento delta necessitä e urgenza dei lavori

riservati alia sovrintendenza — Questione infon data di costituxionalit ä (Costituzione della Repub blica, art. 24 ; 1. 23 maggio 1950 n. 253, disposizioni sulle looazioni, art. 10, n. 3).

E infondata la questione di costituzionalitä dell'art. 10, n. 3, legge 23 maggio 1950 n. 253, per il quale" 6 riservato alia competente sovrintendenza il riconoseimento della ne cessitä e urgenza dei lavori di riparazione e di restauro, la cui eseouzione, rendendo impossibile l'occupazione dell'im mobile d'interesse artistico o storico, giustifica la esclu sione dell'inquilino dal beneficio della proroga legale della loeazione. (1)

Corte costituzionale; sentenza 22 novembre 1962, n. 94 ; Pres. Ambrosini P., Rel. Branca; Pincini c. Galletti e Gelmetti.

(1) T/ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino Veronese Te massimata retro, 1070, con nota di richiami, cui adde Oappei.t.etti, in Giur. cost., 1901, 1284.

***

La Corte haTcosl motivato: « La questione non e fondata. La norma impugnata (art. 10, n. 3, legge n. 253 del 1950 sulle loca

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