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Sentenza 13 luglio 1963, n. 135 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194); Pres. e rel. Ambrosini...

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Sentenza 13 luglio 1963, n. 135 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194); Pres. e rel. Ambrosini P.; Governo britannico c. Guerrato; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Chiarotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1597/1598-1599/1600 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153322 . Accessed: 25/06/2014 06:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 06:10:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 13 luglio 1963, n. 135 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194); Pres. e rel. Ambrosini P.; Governo britannico c. Guerrato; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato

Sentenza 13 luglio 1963, n. 135 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194); Pres. e rel.Ambrosini P.; Governo britannico c. Guerrato; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello StatoChiarotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1597/1598-1599/1600Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153322 .

Accessed: 25/06/2014 06:10

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1597 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1598

tuita da « spese commerciali straordinarie », ed b questa una formula troppo generioa per trarne valide deduzioni.

Le considerazioni qui sõpra svolte inducono la Corte a

disattendere la censura teste esaminata.

IV. Spese. — Ai sensi dell'art. 69, 2° §, del regolamento

della Corte la parte soccombonte va condannata alle spese ; il Governo ricorrente e rimasto soccombente su tutti i mezzi ehe lia fatto valere e le spese vanno pertanto poste a suo earico.

Letti gli atti di causa; Vista la relazione del Giudice relatore; Sentite le deduzioni orali delle parti; Sentite le conclusioni dell'Avvocato generale ; Visti gli art. 173, 190 e 226 del Trattato C.e.e. ; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di giusti

zia della C.e.e. ; Visto il regolamento della Corte, ed in ispeeie 1'art.

69, § 2.

La Corte, disattesa ogni eonelusione piu ampia o con

traria, dicMara e statuisce:

1) Il ricorso e respinto in quanto infondato.

2) Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 13 luglio 1963, n. 135 (Gazzetta ufficiale 20 luglio

1963, n. 194) ; Pres. e rel. Ambrosini P.; Governo

britannico c. Guerrato; interv. Pres. Cons, ministri

(Aw. dello Stato Chiaeotti).

Cortc costituzionalc — Questione incidcntale d'inco

stituzionalitä — Abbandono del giudizio « a quo » — Irrilcvanza (Norme integrative per i giudizi a vanti

la Corte costituzionale, art. 22). Esecuzione forzata in genere — IE on i di Stati esteri

— Preventiva autorizzazione — Parziale incosti

tuzionalitä della normativa (R. d. 1. 30 agosto 1925

n. 1621, conv. con legge 15 luglio 1926 n. 1263, rela

tivo agli atti esecutivi sui beni degli Stati esteri in

Italia, art. un.; Costituzione della Repubblica, art. 10,

24, 42, 113).

L'abbandono, a seguito di trcmsazione, del giudizio, nel quale h stata sollevata, in via incidentale, la questione d'incosti

tuzionalitä, non esime la Oorte costituzionale dalVesami

nare la questione medesima. (1) Dell'articolo unico del r. deereto legge 30 agosto 1925 n. 1621

(convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1926

n. 1263), relativo agli atti esecutivi sui beni degli Stati

esteri in Italia, h incostituzionale, per contrasto con Vart.

113 della Oostituzione, Vultimo comma, che non ritiene

impugnabili con qualsiasi ricorso giudiziario e ammini

strativo i decreti ministeriali che dichiarano la reciprocitä con altro Stato e rifiutano I'autorizzazione a procedere, mentre sono infondate le questions d'incostituzionalitd dei

tre primi comma che subordinano ad autorizzazione del

Ministro di grazia e giustizia procedure esecutive e di

sequestro su beni di Stati, i quali non abbiano concesso

la reciprocitä, per asserito contrasto con gli art. 10, 24

e 42 della Oostituzione. (2)

(1) Oonf. Oorte cost. 11 luglio 1961, n. 48 (Foro it., 1961,

I, 1278, con nota di richiami), ricordata nella motivazione

della presente. (2) Le questioni d'incostituzionalitd, erano state giä rimesse

dal Tribunale di Venezia, con ordinanza 25 agosto-30 ottobre

1959 (Foro it., 1960, I, 199, con nota di richiami, cui adde, in

nota alia ordinanza, Stendardi, in Foro pad., 1960, I, 366; Bi

scottini, in Diritto internaz., 1960, 188), all'esarne della Corte

costituzionale, che, con ordinanza 11 marzo 1961, n. 8 (Foro it.,

Rep. 1961, voce Corte costituzionale, n. 95) ritenendo necessaria

la esibizione della sentenza parziale, restitui gli atti ai Tribunale, il quale, con ordinanza 21 marzo 1961, rimetteva copia auten

tica di detta sentenza. Con altra ordinanza 23 giugno-11 luglio

La Corte, eoc. — £ anzitutto da osservare che il giudizio di logittimitä, costituzionale promosso con l'ordinanza del 25 agosto 1959 del Tribunale di Venezia non puõ essere arrestato dalla transazione stipulata il 30 novembre 1962 tra la Guerrato vedova Arcaniolo ed i due figli minori da una parte e l'Amministrazione italiana degli affari estori

dall'altra, ed approvata con decreto del Ministro degli affari esteri del 7 marzo 1963, con la quale la Guerrato, accettando l'indennizzo che la detta Amministrazione si

impegnava a corrisponderle, a sua volta si impegnava ad

abbandonare il giudizio di esecuzione in corso contro l'Am ministrazione dello Stato britannico.

E ciõ percM, secondo il sistema adottato da questa Corte nell'art. 22 delle norme integrative e chiarito in alcune

sentenze, il processo di legittimitä, costituzionale, dappoiche si svolge non nell'interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato in seguito ad ordinanza di

rinvio del giudice a quo, e non b quindi suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha

occasionato (sentenze n. 50 del 1957, Foro it., 1957, I, 1742, e n. 48 del 1961, id., 1961, I, 1278).

Quanto all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, che la

questione di legittimitä, costituzionale proposta con riferi

mento all'art. 10 della Costituzione non avrebbe avuto

motivo di essere sollevata per il caso di specie, giacchö il Ministro non aveva dato alcuna autorizzazione a proce dere per atti esecutivi sul padiglione dello Stato britan

nico, va rilevato che ci£> non riguarda la controversia di

legittimitä costituzionale, ma la rilevanza della questione suddetta nel giudizio a quo : punto che & stato giä, esa

minato dal Tribunale di Venezia, nella prima e, in seguito alle richieste di chiarimenti della Corte, nella seconda ordi

nanza summenzionata.

Altrettanto dicasi dell'altro rilievo dell'Avvocatura dello

Stato circa l'asserita nullitä, della sentenza del Tribunale

penale di Venezia del 20 dicembre 1955. Prima di passare all'esame del merito 6 bene chiarire

che l'assunta violazione degli art. 10, 24 e 42 della Costi

tuzione deve riferirsi ai primi tre comma dell'art. unico

della legge impugnata, per cui non puõ procedersi, senza

l'autorizzazione del Ministro per la giustizia, ad atti ese

cutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli ed

ogni altra cosa spettante a Stato estero il cui ordinamento

ammetta la reciprocity, mentre d'altra parte l'addotta vio

lazione dell'art. 113 va riferita all'ult. comma dell'art. unico

1961 n. 41 {ibid., voce Esecuzione in genere, n. 41), la Corte riteneva non compiutamente effettuato dal giudice a quo il

giudizio di rilevanza perchž non era stata risolta la questione dell'appartenenza dell'immobile espropriato alio Stato britan nico e rimetteva, di bel nuovo, gli atti ai Tribunale, che, con ordinanza 4 agosto 1961 (Le Leggi, 1961, 1433), rilevava che la questione, prospettata dalla Corte, esulava dall'žtmbito del

giudizio di opposizione all'esecuzione del Govemo debitore e, comunque, era irrilevante perchž la questione dell'immunitA,

giurisdizionale dello Stato estero era preliminare ad ogni altra. Nolle more del giudizio avanti la Corte, e intervenuta, come del resto risulta dalla motivazione relativa alia prima mässima, sotto la data del 30 novembre 1962, transazione tra i creditori

(la vedova e i due figli minori di cittadino italiano, deceduto nel 1946 a seguito delle fratture riportate nell'investimento di cui era stato vittima ad opera di un appartenente all'Ammini strazione militare britannica) e il Ministero italiano degli affari

esteri, clausola della quale era l'obbligo di abbandonare il

giudizio a quo. Sull'esecuzione forzata sui beni degli Stati esteri, cons.

Quadri, Diritto internazionale pubblico', 1960, pag. 506 ; Mo

relli, Diritto processuale civile internazionale', 1954, pag. 192 ; con particolare riguardo al decreto del 1925, Klitschb de la

Grange, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953, 1152.

Sull'ultimo comma dell'articolo unico del decreto del 1925

dichiarato incostituzionale, cons. Di Leo, in Diritto maritt.,

1959, 405 ; A. Bernardini, in Riv. dir. internaz., 1960, 449 ; nonche Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1961, n. 121 (Foro it.,

Rep. 1961, voce Giustizia amministrativa, n. 225), che ha rite

nuto inammissibile, per difetto di lesione attuale dell'interesse

del ricorrente, il ricorso contro il decreto dichiarativo della

esistenza della reciprocity con altro Stato.

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1599 PARTE PRIMA 1600

succitato, ehe esclude qualsiasi rieorso contro il decreto

del Ministro della giustizia che acoerti l'esistenza della

«reciprocity », e contro quello che rifiuti l'autorizzazione.

La Corte ritiene che i primi tre comma di tale articolo

non contrastano con Part. 10 della Costituzione.

L'invocato art. 10, ai sensi del quale «l'ordinamento

italiano si conforma alle norme di diritto internazionale

generalmente riconosciute » non e violato, dappoiche nella

legislazione e nella giurisprudenza e dottrina dei vari Paesi

non vi e concordanza di indirizzi e sistemi relativamente

all'esenzione dai procedimenti conservativi e di esecuzione

su beni di Stati esteri che non sono destinati a funzioni

attinenti all'esercizio della sovranitä. £ altresi da escludersi che la legge impugnata violi

gli art. 24 e 42 della Costituzione.

In proposito giova premettere che i temperamenti, cui

nel sistema di essa legge impugnata viene sottoposto l'eser

cizio del diritto privato, sono intesi ad armonizzare l'inte

resse particolare del singolo con quello della collettivity, e che la Corte ha giy riconosciuto, sia pure in relazione ad

altri precetti della Costituzione, che il condizionamento o

la restrizione dell'esercizio di un interesse, privato o pub blico, rispetto ad altro interesse pubblico di carattere pre minente, non viola la Costituzione, come nella recente

sentenza n. 88 del 1963 (Foro it., 1963, I, 1093) nella quale ha ritenuto che la legge possa disporre limiti alia pignora bilitä, di certi beni per ragioni di interesse generale.

Va poi precisato che l'applicazione della legge in esame

n. 1263 del 1926 non avviene automaticamente, ma e

sottoposta a limiti, che sostanzialmente rappresentano una

restrizione ai principio delPimmunitä, dalla legge stessa

contemplate. Si ha anzitutto un limite nella necessity che esista e

venga accertata la reciprocity di trattamento da parte del

1'altro Stato, un limite ciofc nel principio della parity che, sia pure a scopi piü ampi, trova riconoscimento nell'art. 11 della Costituzione.

In secondo luogo si ha un altro limite, consistente nella

valutazione, ehe, dopo l'accertamento della reciprocity, il

Ministro per la giustizia deve fare di tutti gli elementi del

caso specifico in rapporto all'esigenza della tutela degli interessi generali attinenti ai rapporti internazionali, quale, ad esempio, la possibility che l'interesse del singolo venga sostenuto presso lo Stato estero dalle autority diplomatiche e consolari nazionali.

ft soltanto in seguito a tale esame ed alia ponderata valutazione di tutti gli elementi del caso, che il Ministro

decidery se negare o concedere con proprio decreto l'auto

rizzazione (avendo egli la facolty di concederla, e bene

metterlo in rilievo, pur nel caso che sia stata accertata

l'esistenza nell'ordinamento giuridico dello Stato straniero

del principio della esenzione in esame dalla propria giu risdizione).

La legge impugnata adunque non svuota di contenuto il diritto del singolo, ma soltanto ne condiziona l'esercizio ad una autorizzazione giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico.

Ora l'art. 24 della Costituzione, del quale si assume la violazione da parte della legge in esame, non ha una por tata tale da precludere al legislatore la possibility di subor dinare nella fase del procedimento esecutivo (come nel caso della legge impugnata) a determinati controlli e condizioni

l'esperimento del diritto del privato, quando ciõ debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pub blico.

La Corte ritiene inoltre che le norme dei detti primi tre comma dell'art. unico impugnato non contrastano col successivo art. 42, 3° comma, della Costituzione, perche esse non attengono alia materia dell'espropriazione.

Per quanto riguarda il prospettato contrasto con l'art. 113 della Costituzione, & chiaro che la denunciata illegit timity costituzionale si riferisce all'ult. comma dell'articolo in esame, che eselude qualsiasi rieorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto ministeriale che dichiara la reciprocity e contro quello che rifiuta l'autorizzazione a

procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato estero. Ora

una tale esclusione da qualsiasi forma di ricorso viola la norma del richiamato art. 113, secondo la quale fe sempre ammessa eontro gli atti della pubblica Amministrazione la tutela dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Infondato, in riguardo al primo decreto, quello di accer tamento della reciprocity, e l'assunto clie «non si tratta di una constatazione meramente obiettiva di una situazione di fatto e di diritto, ma di una valutazione altamente tecnica e permeata di interferenze di rilevante importanza politica ». II fatto invero che tale esame possa in deter -

minati casi riuscire delicato e financo difficile, non esclude che si tratta sempre di un accertamento di dati di fatto e giuridici che non puõ essere sottratto al sindacato giuris dizionale.

In riguardo poi al secondo decreto, quello col quale il Ministro concede o nega l'autorizzazione in questione, e da osservare che la funzione e la portata di esso sopra indicate sono sufficienti a non fame escludere la tutela

giurisdizionale prevista dall'art. 113 della Costituzione. Per questi motivi, respinte le eccezioni pregiudiziali,

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legit timitä dei primi tre comma dell'art. unico della legge 15

luglio 1926 n. 1263, tabella A riguardante gli « Atti esecu tivi sopra beni stranieri nel Regno », in riferimento agli art. 10, 24 e 42 della Costituzione ; dichiara 1'illegittimitä, costituzionale dell'ult. comma di detto articolo, in riferi mento all'art. 113 della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 13 luglio 1963, n. 132 (Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194); Pres. Ambrosini P., Rel. VerzS: ; Basso e. Finanze (Ayr. dello Stato Agrõ).

Tasse e imposte in gcnere — Contenzioso tributa rio — Commission! provincial! — Composizionc ■—■ Incostituzionalitä della normativa — Questione inlondata (Costituzione della Repubblica, art. 3, 24, 108 ; d. legisl. 8 aprile 1948 n. 514, modificazioni alla

legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla

costituzione, attribuzione e funzionamento delle com mission! censuarie, art. 6).

j& infondata la questione di legittimitä costituzionale delVart. 6 del decreto legisl. 8 aprile 1948 n. 514, nella parte, in cui

dispone ehe tra i componenti delle commissioni provin ciali delle imposte deve essere compreso quale membro

effettivo un funzionario degli uffiei tecniei erariali, in

riferimento agli art. 3, 24 e 108 della Costituzione. (1)

La Cort6, ecc. — La questione non b fondata.

L'impugnato art. 6 del decreto legisl. 8 aprile 1948 n. 514, nella parte nella quale prescribe ehe fra i compo nenti della commission© provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffiei tecnici

erariali, non contrasta eol principio di eguaglianza affer mato dall'art. 3 della Costituzione, e non menoma il prin cipio della difesa, ehe 1'art. 24 della Costituzione dichiara inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La presenza nel collegio giudicante di un funzionario

(1) La ordinanza 9 novembre 1062 della Commissione pro vinciale delle imposte di La Spezia k massimata in questo volume, III, 104, in nota alla quale e richiamata Corte eost. 20 dicem bre 1962, n. 108 {retro, 104), ehe ha dichiarato la incostituzio nalitä della composizione delle sezioni specializzate per la riso luzione di controversie agrarie.

Sull'art. 108, con particolare riferimento alle commissioni tributarie, cons. Micheli, in Riv. dir. fin., 1961, I, 264 ; Andriolt, in Giur. imposte, 1962, 728 ; Maffezzoni, in Riv. dir. proc., 1962, 400, nonchö il parere del C.n.e.l. sul progetto di riforma del contenzioso tributario in Le Leggi, 1963, n. 6, 48.

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