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sentenza 13 luglio 1987, n. 255 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 luglio 1987, n. 29);Pres. Andrioli, Rel. Dell'Andro; Zavattero c. Comune di Revello. Ord. Cass. 9 novembre 1985, n.616 (G.U., 1 a serie speciale, n. 171 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2277/2278-2281/2282Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178980 .
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2277 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2278
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 luglio 1987, n. 255
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 luglio 1987, n. 29); Pres. Andrioli, Rei. Dell'Andro; Zavattero c. Comune di Re
vello. Ord. Cass. 9 novembre 1985, n. 616 (G.U., la serie spe
ciale, n. 171 del 1986).
CORTE COSTITUZIONALE;
Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Opposizio ne alla stima — Termine — Sospensione feriale — Inapplicabi lità — Incostituzionalità (Cost., art. 24; 1. 7 ottobre 1969 n.
742, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, art.
1; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordinamento del
l'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 19; 1.
28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art.
14).
È illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 11. 7 ottobre
1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine, per la opposizione alla
stima della indennità di espropriazione, di cui all'art. 19, 1°
comma, I. 22 ottobre 1971 n. 865, nel testo sostituito dall'art.
14 l. 28 gennaio 1977 n. 10. (1)
(1) Con la sentenza 15 maggio 1974, n. 130, Foro it., 1974, I, 1548, la Corte costituzionale, da un lato, ha individuato lo scopo della 1. 7
ottobre 1969 n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella «garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali», e, dall'altro lato, ha ritenuto «di compe tenza del giudice ordinario e non incidente sulla razionalità della norma
il problema interpretativo circa l'inclusione nell'una o nell'altra categoria dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della disciplina» della
menzionata 1. n. 742 del 1969. Con la successiva sentenza 13 febbraio
1985, n. 40, id., Rep. 1985, voce Espropriazione per p.i., n. 176 (annota ta da Esposito, in Giur. agr. it., 1985, 669, da Sica, in Nuove leggi
civ., 1985, 1298 e da Rimoli, in Riv. amm., 1985, 443), dichiarativa della
illegittimità dell'art. 1 1. n. 742 del 1969 nella parte in cui non dispone che la sospensione si applichi anche al termine di trenta giorni, previsto dall'art. 51, 1° e 2° comma, 1. n. 2359 del 1865 per l'opposizione alla
stima dell'indennità di esproprio, la stessa corte ha ritenuto fondata la
questione di costituzionalità sollevata da Trib. Firenze 21 aprile 1977, Foro it., 1978, I, 1332 — disattendendo, cosi, l'interpretazione della Cas
sazione, concorde nel reputare (prima della sent. 18 dicembre 1985, n.
6459, id., Rep. 1985, voce cit., n. 177, finalmente allineata alla imposta zione della citata Corte cost. n. 40 del 1985), insuscettibile di sospensione nel periodo feriale l'anzidetto termine dell'art. 51 1. n. 2359 del 1865
(sent. 2 marzo 1976, n. 694, id., 1976, 1, 1894; 22 luglio 1976, n. 2888,
id., Rep. 1977, voce cit., n. 163; 15 ottobre 1977, n. 4399, ibid., n. 162) — sulla duplice considerazione del carattere ad un tempo sostanziale e
processuale del termine in questione e della unicità del rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire un giusto indennizzo, sic
ché «si attenterebbe al diritto» (di tale soggetto) «di agire in giudizio
per la tutela delle proprie pretese con l'escludere dall'area di applicazione dell'art. 1 (1. n. 742 del 1969) l'opposizione alla stima». Con l'ordinanza
di rimessione del 9 novembre 1985, n. 616 (indicata dalla riportata sen
tenza con la data del 27 marzo 1985), id., Rep. 1986, voce Termini pro cessuali civili, n. 31, per esteso con nota di Vacirca, in Foro amm.,
1986, 1006, la I sezione civile della Cassazione, sebbene in precedenza
(sent. 10 dicembre 1984, n. 6484, Foro it., Rep. 1984, voce Espropriazio ne per p.i., n. 176) avesse propugnato l'inapplicabilità della sospensione feriale al termine previsto dall'art. 19 1. n. 865 del 1971 per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio (devoluta alla competenza della cor
te d'appello in unico grado: Cass. 5 novembre 1986, n. 6488, id., 1986,
I, 3000, con nota redazionale), ha sollevato la questione di costituzionali
tà ritenuta fondata dalla corte, utilizzando proprio i rilievi dalla medesi
ma svolti nella sent. n. 40 del 1985. Ha osservato, invero, la Cassazione
che il termine previsto dall'art. 19, 1° comma, 1. n. 865 del 1971 «se
ha senza dubbio natura sostanziale, ha altresì rilevanza processuale in
quanto entro la sua scadenza deve essere iniziato, a pena di decadenza,
il procedimento di opposizione alla stima. Siffatta opposizione costituisce
l'unico rimedio del quale l'espropriato può avvalersi per conseguire il
giusto indennizzo, per cui, quando il termine entro il quale essa deve
essere proposta coincide, in tutto o in parte, con il periodo feriale, egli viene a trovarsi pressoché nell'impossibilità pratica di poter far valere
la propria pretesa, di far valere il proprio diritto giurisdizionalmente, mentre
l'art. 24 Cost, dispone che tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi». Tenendo presenti le argomentazioni delle pronunzie fin qui menziona
te, la corte ha dichiarato di voler ribadire, con riferimento alla questione
sottoposta al suo esame, quanto deciso dalla precedente sent. n. 40 del
Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-149.
Considerato in diritto. — 1. - L'art. 1 1. 14 luglio 1965 n.
818 e l'art. 1 1. 7 ottobre 1969 n. 742, disponendo la sospensione, in periodo feriale, dei termini processuali, hanno indotto dottrina
e giurisprudenza a ricercare il criterio della distinzione tra termini
«sostanziali» e «processuali». E poiché, come ribadito anche da
questa corte (cfr. sent. n. 130 del 1974, Foro it., 1974, I, 1548) il problema interpretativo in ordine all'inclusione, nell'una o nel
l'altra categoria, dei termini di volta in volta emersi nelle concre
te vicende processuali è di competenza del giudice ordinario, si
è assistito ad una singolare fioritura di decisioni giurisprudenziali nettamente diverse e, spesso, contraddittorie. Mentre per i termi
ni processuali in senso stretto (categoria che viene desunta dal
l'art. 152 c.p.c.) e cioè per i termini che disciplinano gli atti del
processo al fine del regolare e corretto esercizio dell'attività giuris
prudenziale, non si sono registrate divergenze degne di nota, per
1985. In effetti, però, la sentenza in rassegna è andata al di là della mera
conferma delle precedenti acquisizioni. Dopo aver ricordato, seguendo verosimilmente le indicazioni di Vacirca, cit., che la Cassazione, per esclu
dere l'applicabilità della sospensione feriale, ha negato natura processua le a diversi termini, previsti da leggi sostanziali, quali quello per
l'esperimento dell'azione di disconoscimento di paternità (sent. 19 giugno 1975, n. 2468, id., Rep. 1975, voce Filiazione, n. 36), quello per l'eserci
zio dell'azione di rescissione per lesione (sent. 24 febbraio 1976, n. 609,
id., 1976, I, 2511), gli altri per l'impugnazione delle delibere delle assem
blee condominiali (sent. 16 luglio 1980, n. 4615, id., Rep. 1980, voce
Comunione e condominio, n. 139) e societarie (sent. 23 agosto 1985, n.
4494, id., Rep. 1985, voce Termini processuali civili, n. 9) ed aver pun tualizzato che la medesima Cassazione ha, per contro, riconosciuto carat
tere processuale ai termini di proposizione dell'azione giudiziaria in materia
tributaria ed elettorale (fra le altre, sent. 26 maggio 1980, n. 3438 id.,
Rep. 1981, voce cit., n. 45 e 12 luglio 1974, n. 2084, id., 1974, I, 1995,
per la prima; 20 marzo 1972, n. 835 e 8 marzo 1972, n. 658, id., 1972,
I, 893, per la seconda; la sent. n. 2084 del 1974, in particolare, ha effica
cemente precisato che «il carattere processuale di un atto non si ricollega soltanto al suo compiersi nel processo ma anche al suo valere per il pro
cesso»), la corte si è riferita alla giurisprudenza del Consiglio di Stato
(fra le tante, ad. plen. 17 febbraio 1978, n. 5, id., 1978, III, 464; sez.
VI 21 giugno 1977, n. 668 e sez. V 11 marzo 1977, n. 176, id., Rep.
1977, voce Giustizia amministrativa, nn. 551, 552), evidenziandone la co
stante tendenza a reputare processuali, e quindi soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche i termini per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Sottolineata, altresì, la relatività del metodo basato sol
tanto sulle definizioni formali dei termini («processuali», «sostanziali», «sostanziali di rilevanza anche processuale», e cosi via) e constatato che
«la situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perché
rediga un atto processuale (in senso stretto) non è diversa da quella di
chi deve necessariamente (per non far scadere il termine di cui agli art.
19 1. n. 865 del 1971 e 14 1. n. 10 del 1977) ricorrere ad un legale per
preparare l'atto introduttivo del giudizio che è certamente atto processua
le», la stessa corte ha soggiunto che «poiché il diritto d'opposizione alla
stima dell'indennità non può che essere, come di regola, correlato ad
una azione giudiziaria idonea a garantirlo», anche sotto il profilo di una
adeguata assistenza tecnica, «rendere impossibile od oltremodo difficol
toso l'esercizio della stessa azione (attraverso l'esclusione della sospensio ne feriale del termine in discussione, peraltro breve) equivale a vanificare anche il diritto alla opposizione». E la proposizione (che si ricollega all'o
pinione [di Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979,
460] secondo cui «se l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è
l'unico mezzo posto a disposizione dell'interessato per impedire la deca
denza ovvero per interrompere il corso della prescrizione, non può al
termine non riconoscersi natura processuale, laddove tale natura deve es
sere negata nei casi, in cui la decadenza può essere impedita e il corso
della prescrizione può essere interrotto anche da atti stragiudiziali»), op
portunamente integrata da tutti gli altri rilievi svolti dai giudici della Con
sulta anche a proposito della preferenza manifestata per l'interpretazione estensiva-evolutiva dell'art. 1 1. n. 742 del 1969, rifiutata dall'ordinanza
di rimessione, consente di attribuire notevole forza espansiva alla pro nuncia in epigrafe, autorizzando a ritenere che, proprio in base al suo
dictum, quale ne sia la possibile qualificazione formale, i termini per
la instaurazione di giudizi di primo grado, costituenti gli unici srumenti
messi a disposizione degli interessati per impedire decadenze e/o inter
rompere prescrizioni, sono suscettibili di sospensione nel periodo feriale.
Di conseguenza, pur in mancanza di un intervento del legislatore che
chiarisca la portata dell'art. 1 1. n. 742 del 1969 nel senso indicato dalla
corte, la prevedibile proliferazione dei giudizi di legittimità costituzionale
della norma in parte qua può essere in concreto evitata dai giudici a
quibus attraverso l'abbandono della interpretazione «maggioritaria», fi
nora propugnata dalla Cassazione, e la immediata applicazione della or
evidenziata direttiva di fondo della riportata sentenza. [C.M. Barone]
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2279 PARTE PRIMA 2280
un genere «intermedio», costituito da termini previsti da leggi sostanziali ma aventi anche «rilevanza processuale» (come s'e
sprime l'ordinanza di rimessione) o, comunque, «legati al proces
so», pur non essendovi «formalmente» inseriti (come s'esprime l'ordinanza del 10 gennaio 1972 del giudice conciliatore di La
Spezia, che ha dato luogo alla precitata sentenza di questa corte
n. 130 del 1974) si devono porre in rilievo «opposte» decisioni
giurisprudenziali. La Corte di cassazione ha, infatti, negato natu
ra «processuale» ai termini, previsti da leggi sostanziali, per l'op
posizione alla stima in materia d'espropriazione per pubblica utilità
(ipotesi sulla quale si discute nel giudizio a quo) per l'azione di
disconoscimento di paternità, per l'azione di rescissione per lesio
ne, per l'impugnazione di delibere condominiali o di società, ecc.
Talvolta, la stessa Corte di cassazione ha, invece, riconosciuto
natura «processuale» ai termini per esperire l'azione giudiziaria in materia elettorale e tributaria. In netto contrasto con l'orienta
mento maggioritario della Corte di cassazione è il Consiglio di
Stato, per il quale costituiscono «termini processuali» anche quelli
per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
2. - È necessario premettere alcune osservazioni senza le quali non si riuscirebbe ad intendere la conclusione della parziale ille
gittimità dell'art. 1 1. 7 ottobre 1969 n. 742, che qui ci si accinge ad assumere, in accoglimento della questione sollevata dal giudi ce conciliatore di La Spezia, in riferimento all'art. 24 Cost.
Per vero, l'art. 152 c.p.c. non offre una nozione generale di
«termini processuali», limitandosi a statuire che «i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge». Ma anche se lo stesso articolo offrisse una nozione di termine
processuale, partire da quella per individuare il criterio di distin
zione tra termini sostanziali e processuali, valida «anche» per l'in
terpretazione dell'art. 1 1. n. 742 del 1969, non sembra
condividibile: a meno che e fino a quando non si dimostri, per altra via, che «proprio e soltanto» a quel criterio la 1. n. 742
del 1969 si è attenuta. Ogni criterio di distinzione non soltanto
non può esser assunto come generale ed assoluto, ma è, per sua
natura, di volta in volta, legato allo scopo ed alla funzione del
«distinguere»; la demarcazione tra «sostanza» (diritto sostanzia
le) e «procedura» (diritto processuale) è una delle linee più stori
camente variabili e più legate alle necessità dei rami e dei singoli settori della ricerca.
Certo, nominalisticamente, accanto ed oltre alle due categorie di termini «sostanziali» e «processuali», se ne possono individua re altre (ad esempio «termini sostanziali a rilevanza anche proces
suale») come si può affermare l'esistenza di termini processuali «in senso stretto» (formalmente inseriti nel processo e riferiti ad
atti processuali, a giudizio già iniziato) e termini processuali «in
senso largo» (comunque processualmente rilevanti). Anche per
gli atti processuali può profilarsi (ed è stata prospettata) la distin
zione tra atti processuali «in senso stretto» (realizzati nel proces
so) ed «in senso largo» (compiuti fuori del processo e tuttavia
produttivi di effetti processuali). Ma, ognun vede la relatività di tale metodo, finché non si sia dimostrata la «non arbitrarietà» delle note assegnate ai concetti (termine processuale, atto proces suale, ecc.): e tale «non arbitrarietà» è da provarsi attraverso il positivo, ben individuato, scopo legislativo e la funzione che le norme assegnano ai predetti concetti.
3. - L'istituto della sospensione dei termini processuali in pe riodo feriale nasce dalla necessità d'assicurare un periodo di ripo so a favore degli avvocati e procuratori legali. Tale scopo va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi «preminenti», nei limi
ti, cioè, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati; per queste ragioni, come ha sottolineato la sentenza di questa corte n. 130 del 1974, il legislatore del 1969, come già quello del 1965, non potendo sacrificare allo scopo dell'istituto in di
scussione «le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l'istituto ai soli termini processuali», oltre a prevedere le «eccezioni» di cui agli art. 2 e 3 1. n. 742 del 1969. L'esigenza di non perseguire «in modo totalitario e incondizionato» lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali (ed anche alle parti) il necessario
riposo feriale ha condotto il legislatore alla «limitazione» qui in discussione e, cioè, alla previsione della sospensione dei soli ter mini processuali. La categoria «termini processuali» è servita, per tanto, al legislatore per non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed
«ulteriori», rispetto a quelli «indispensabili» per il raggiungimen to del necessario «riposo feriale».
Va a questo punto sottolineato che la situazione di chi deve
Il Foro Italiano — 1987.
ricorrere in periodo feriale ad un legale perché rediga un atto
processuale (in senso stretto) non è diversa da quella di chi deve
necessariamente (per non far scadere il termine di cui agli art.
19 1. 22 ottobre 1971 n. 865 e 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10) ricorre
re ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che è certamente un atto processuale. E, d'altra
parte, poiché l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale è anche correlato al potenziamento del diritto di azione
e di difesa (art. 24 Cost.), limitare arbitrariamente la sospensione ai soli termini che, ad altri fini, sono qualificati processuali (ter mini processuali «in senso stretto», che presuppongono il giudi zio già iniziato) ed escludere, per l'ipotesi che ci occupa, il termine
di cui agli art. 19 1. 22 ottobre 1971 n. 865 e 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10, che è certamente non meno importante dei termini
processuali «puri» e che non incide, in modo rilevante, su situa
zioni «preminenti» rispetto agli scopi dell'istituto della sospensio ne feriale dei termini, equivale a violare l'art. 24 Cost. E, in
proposito, non possono distinzioni «formali», costruite per altri
fini, superare, giustificandola, tale violazione.
Si ricordi, poi, che ricorrere, ai fini di predisporre l'atto intro
duttivo del giudizio, al difensore tecnico è obbligatorio: ed è qua si superfluo aggiungere che, ammessa, in generale, la sospensione dei termini in periodo feriale e negata la medesima per l'opposi zione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblica uti
lità, una volta consentite, in generale, agli avvocati e procuratori le ferie, oltremodo difficile sarebbe, per l'espropriato (ove, ad
esempio, il termine di cui ai precitati art. 19 1. n. 865 del 1971
e 14 1. n. 10 del 1977 iniziasse o scadesse in periodo feriale o
dannatamente coincidesse interamente con lo stesso periodo) eser
citare il suo diritto di azione con idonea assistenza tecnica. Non
solo sarebbe, in tal caso, violato l'art. 24 Cost, ma, poiché il
diritto d'opposizione alla stima dell'indennità non può che esse
re, come di regola, correlato ad un'azione giudiziaria idonea a
garantirlo, rendere impossibile od oltremodo difficoltoso l'eserci
zio della stessa azione (attraverso l'esclusione dalla sospensione feriale del termine in discussione, peraltro breve) equivale a vani
ficare anche il diritto all'opposizione. Ed a questo proposito non va dimenticato che il termine di
trenta giorni, ex art. 19 1. n. 865 del 1971, inizia a decorrere
dal compimento di atti propri dell'espropriarne; questi, pertanto, ben potrebbe abilmente far cominciare a decorrere lo stesso ter
mine dall'inizio del periodo feriale (di quarantacinque giorni) con
il conseguente aggravamento delle difficoltà dell'espropriato di
proporre tempestiva opposizione. Si badi: la sospensione dei ter
mini processuali in periodo feriale è già ammessa, salve alcune
«eccezioni», in generale, per tuti i processi innanzi alle magistra ture ordinarie ed amministrative. Esaminando l'esclusione dalla
sospensione dei termini (nell'ipotesi d'opposizione alla stima del
l'indennità d'espropriazione per pubblica utilità) nel quadro del l'intero sistema positivamente vigente, ci s'accorge che la predetta
esclusione, non incidendo negativamente in situazioni, beni o va
lori «preminenti», non rientra nelle «ragioni» per le quali il legis latore del 1969 ha limitato la sospensione ai soli termini «proces suali», escludendola per i «sostanziali». E se anche i termini di cui qui si discute siano qualificati «sostanziali» (si qualifichino «anche» come processuali o meno, non importa) essi non potreb bero non rientrare nelle «ragioni» per le quali è stata istituita la sospensione feriale ex art. 1 1. n. 742 del 1969 e, pertanto, anche ad essi deve applicarsi lo stesso articolo.
4. - Ed a conferma dell'illegittimità della disposizione impu
gnata, vale anche considerare quest'ultima alla luce dell'intero
sistema dell'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità. Già
l'enorme diversità dei termini accordati alle due parti è, per sé, motivo di grave disparità di trattamento delle medesime: ma, ove
si ricordi che, nella dialettica delle posizioni giuridiche sostanzia
li, l'espropriando ha un unico mezzo di compensazione dell'atto
espropriativo, la determinazione progressiva dell'indennità, l'or
dinamento non può che agevolare al massimo l'effettiva realizza zione dell'opposizione alla stima; il non estendere la sospensione feriale del termine (particolarmente breve, concesso all'espropria to) per proporre l'opposizione in esame, non solo non agevola ma frappone ulteriori ostacoli alla realizzazione di un'impugna zione che, se non può, da sola, sollevare l'espropriando dalla
posizione di disfavore nella quale versa, almeno serve a ridurre il danno che gli si arreca.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
E non si obietti che, alla base dell'azione dell'espropriante, vi
sono interessi generali, pubblici, giacché ciò costituisce, certo, il
fondamento dell'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità
ma non può valere come motivo per ulteriormente aggravare la
condizione dell'espropriato. A meno che non si sostenga che, essendo il diritto d'azione
possibilità «astratta» di sollecitare l'esercizio della giurisdizione,
indipendentemente dall'esito della lite, rendere impossibile od ol
tremodo difficoltoso l'esercizio di tale diritto (mediante l'esclu
sione dalla sospensione feriale del termine per iniziare l'azione
d'opposizione qui in esame) e, conseguentemente, contribuire ad
agevolare la decadenza per inutile decorso del predetto termine,
non intacchi in nulla il diritto d'azione, estinguendosi con la de
cadenza il diritto soggettivo e non il diritto d'azione; ed a meno
che non si concluda, cioè, nel senso che quest'ultimo si può sem
pre esercitare, anche se l'esito della lite, nella prospettata ipotesi,
sarà sfavorevole all'attore. Tale assunto, tuttavia, non può, ov
viamente, in alcun modo essere condiviso.
Ed è, infine, quasi superfluo aggiungere che l'estensione della
sospensione feriale al termine per l'opposizione alla stima dell'in
dennità, in sede d'espropriazione per pubblica utilità, non incide
negativamente sulla «certezza del diritto»: rendere costituzional
mente legittima una disciplina non solo non può «offendere» la
«certezza del diritto» ma equivale a rendere «certa» ed «effetti
va» la Costituzione repubblicana. 5. - Si può, dunque, anche continuare a sostenere che, non
essendo iniziato un procedimento, il termine di cui agli art. 19
1. n. 865 del 1971 e 14 1. n. 10 del 1977 non è processuale «in
senso puro» od «in senso stretto» ma nessuno può (dopo aver
sottolineato l'affinità «sostanziale» del predetto termine con quelli
generalmente disposti per le impugnazioni e dopo aver ribadito
l'unità «sostanziale» dell'intero iter realizzativo dell'espropriazio
ne per pubblica utilità) disconoscere che violato sarebbe l'art. 24
Cost, ove non fosse ammessa la sospensione feriale del termine
per l'opposizione alla stima dell'indennità, con ulteriore, grave
pregiudizio per l'espropriando, nei confronti di chi, invece, di
un'impugnazione analoga potrebbe godere per la sola ragione del
riferimento dei termini da rispettare ad un atto processuale «in
senso puro». 6. - Quanto sopra osservato prepara ad intendere appieno l'im
portanza e la portata innovativa (peraltro già posta in luce dai
commenti della dottrina) della sentenza di questa corte del 13
febbraio 1985, n. 40 (id., Rep. 1985, voce Espropriazione per
p.i., n. 176). La predetta sentenza, superata la tesi secondo la
quale i termini sono, alternativamente, sostanziali «o» processua
li; non intendendo, peraltro, nominalisticamente introdurre la sot
tocategoria «intermedia» dei termini «sostanziali a rilevanza
processuale», riconosce al termine di trenta giorni, di cui all'art.
51 1. n. 2359 del 1865, natura ad un tempo sostanziale e proces
suale. E cosi motiva: «l'opposizione avanti il giudice competente
è l'unco rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conse
guire il giusto indennizzo, nel quale l'art. 42 Cost, ravvisa l'inde
fettibile bilanciamento dell'espropriazione della proprietà privata
per interesse generale... Si attenterebbe al diritto di agire in giudi
zio per la tutela delle proprie pretese con escludere dall'area di
applicazione dell'art. 1 [della 1. n. 742 del 1969] l'opposizione
dell'espropriato alla stima».
La corte, per le ragioni espresse in precedenza, non ha che
da ribadire quanto deciso dall'ora riportata sentenza. La stessa
corte deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità dell'art. 1 1. 742
del 1969, nella parte in cui non contempla il termine di cui agli
art. 19, 1° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865 e 14 1. 28 gennaio
1977 n. 10.
La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 1 1. n. 742
del 1969 è la sola conclusione da assumere, tenuto conto del fatto
che il giudice a quo (unico competente a risolvere il problema
dell'interpretazione da dare all'articolo ora citato, in relazione
alla specifica ipotesi dell'opposizione alla stima dell'indennità d'e
spropriazione per pubblica utilità) è dell'avviso che l'art. 1 1. 7
ottobre 1969 n. 742, prevedendo la sospensione feriale dei termi
ni «aventi essenzialmente ed esclusivamente natura processuale»
non sia, interpretativamente, da ritenere applicabile al termine
fissato dall'art. 19, 1° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865, nel
testo sostituito dall'art. 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10 ritenuto di
carattere sostanziale. Il giudice a quo ha, cosi, aderito all'inter
pretazione «maggioritaria» della Corte di cassazione, respingen
II Foro Italiano — 1987.
do l'interpretazione dell'art. 1 1. n. 742 del 1969 accolta dal Con
siglio di Stato. D'altronde la parziale. dichiarazione d'illegittimità costituzio
nale dell'articolo da ultimo citato, per non aver fatto riferimento
a fattispecie disciplinate da leggi «successive», è l'unica, necessi
tata soluzione della controversia, tenuto, appunto, conto del ri
fiuto, da parte del giudice a quo, dell'interpretazione estensivo-evolutiva della norma impugnata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 1. 7 ottobre 1969 n. 742 («sospensione dei limiti processuali in periodo feriale») nella parte in cui non
dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termi
ne di cui all'art. 19, 1° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865 («pro
grammi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 set
tembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straor
dinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata») nel testo sostituito dall'art. 14 1. 28 gennaio 1977
n. 10 («norme per la edificabilità dei suoli»).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 giugno 1987, n. 236
('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 giugno 1987, n. 26);
Pres. Andrioli, Rei. Caianiello; Opera pia asili infantili c.
Zaccaria; Soc. San Giorgio c. Santini; Nanetti c. Serra. Ord.
Pret. Bologna 8 luglio 1980 e 16 marzo 1982 (G.U. n. 311 del
1980 e n. 283 del 1982); Conc. Grugliasco 31 luglio 1980 (G.U.
n. 20 del 1981).
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —
Equo canone — Determinazione — Superficie convenzionale
dell'immobile — Superficie dell'unità immobiliare — Immobili
di piccole dimensioni — Coefficiente maggiorativo — Incosti
tuzionalità parziale — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 13).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, 5° com
ma, lett. b), I. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, median
te l'applicazione dei coefficienti maggiorativi della superficie
dell'unità immobiliare, consente che il canone relativo ad im
mobili di dimensioni inferiori a mq. 70,01 possa essere maggio
re di quello previsto per immobili compresi nella fascia di
superficie superiore, anziché equiparato a quello previsto per
immobili di mq. 70. (1) È illegittimo, ai sensi dell'art. 27 I. 11 marzo 1953 n. 87, l'art.
13, 5° comma, lett. c), l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte
in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi della
superficie dell'unità immobiliare, consente che il canone relati
vo ad immobili di dimensioni inferiori a mq. 46 possa essere
maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia
di superficie superiore, anziché equiparato a quello previsto per
immobili di mq. 46. (2) È infondata, essendo stata dichiarata nella stessa sentenza la ille
gittimità in parte qua della norma impugnata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, 5° comma, lett. b), I. 27
luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consente che il canone
di un immobile di dimensioni superiori a mq. 70 sia inferiore
a quello previsto, in virtù del coefficiente maggiorativo della
superficie, per gli immobili di mq. 70. (3)
v (1-3). 1. - Le ordinanze di rimessione sono riportate: Pret. Bologna
8 luglio 1980, in Foro it., 1980, I, 2603; Pret. Bologna 16 marzo 1982,
id., Rep. 1983, voce Locazione, n. 406 (e Rass. equo canone, 1982, 222);
Conc. Grugliasco 31 luglio 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 209 (e Ciur.
costit., 1981, li, 161). La stessa questione ritenuta fondata dalla sentenza in epigrafe è stata
sollevata, più di recente, da Pret. Roma, ord. 22 gennaio 1987 (Gazz.
uff., I" serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14). In dottrina, le possibili incongruenze derivanti dall'applicazione dei coef
ficienti maggiorativi di cui al 5° comma, lett. b) e c), dell'art. 13 1. n.
392/78 erano state avvertite, tra gli altri, da Potenza-Chirico-Annunziata,
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