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sentenza 13 luglio 1994, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 1994, n. 30); Pres....

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sentenza 13 luglio 1994, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 1994, n. 30); Pres. Casavola, Est. Cheli; Auberti. Ord. Corte cost. 24 giugno 1993, n. 294 (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1993) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2083/2084-2087/2088 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193330 . Accessed: 28/06/2014 13:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 13:20:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 13 luglio 1994, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 1994, n. 30);Pres. Casavola, Est. Cheli; Auberti. Ord. Corte cost. 24 giugno 1993, n. 294 (G.U., 1 a s.s., n. 36del 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 2083/2084-2087/2088Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193330 .

Accessed: 28/06/2014 13:20

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2083 PARTE PRIMA 2084

Conseguentemente, cosi definito il thema decidendum, va di

chiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 2° comma,

c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla fun

zione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione

del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la do

manda di oblazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 34, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 luglio 1994, n. 289 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 luglio 1994, n. 30); Pres. Casavola, Est. Cheli; Auberti. Ord. Corte cost. 24

giugno 1993, n. 294 (G.U., la s.s., n. 36 del 1993).

Redditi (imposte sui) — Parlamentari cessati dal mandato e ca

tegorie equiparate — Assegni vitalizi — Trattamento fiscale

privilegiato — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 53; d.p.r. 29

settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di ac

certamento dell'imposta sul reddito, art. 24; 1. 27 aprile 1989

n. 154, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 2

marzo 1989 n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di

imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di ac

conto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del

reddito e dell'Iva, nuovi termini per la presentazione della

dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuen

ti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, am

pliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, non

ché in materia di aliquote Iva e di tasse sulle concessioni go

vernative, art. 2).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 53, 1° comma, Cost.,

l'art. 2, comma 6 bis, /. 27 aprile 1989 n. 154, nella parte in cui, attraverso l'equiparazione con le rendite vitalizie, rico

nosce agli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal manda

to e delle categorie equiparate un trattamento tributario pri

vilegiato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'abbattimento della base imponibile al sessanta per cen

to del reddito percepito. (1)

(1) L'art. 2, comma 6 bis, 1. 154/89 è stato abrogato dall'art. 14, 18° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, contenente interventi correttivi di finanza pubblica.

La corte giunge alla dichiarazione di incostituzionalità sulla base di una riconosciuta irragionevole equiparazione tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, mentre esclude una viola zione del principio di eguaglianza per il diverso trattamento tra titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza di determinate cariche pubbli che e titolari di pensioni ordinarie derivanti da rapporti di pubblico impiego, stante la diversità di natura e di regime giuridico delle rispetti ve posizioni sostanziali.

La presente decisione rappresenta un esempio di livellamento «al bas

so», di cui molto si è parlato a proposito della compatibilità delle sen tenze additive con il principio di cui all'art. 81, 4° comma, Cost. (v. in particolare Grosso, Sentenze costituzionali di spesa «che non costi

no», Torino, 1991, 11 ss.; Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u.c., della Costituzione (atti del seminario 8 e 9 novembre 1991,

Roma), Milano, 1993 e specificamente Donati, Tutela dei principi co

stituzionali e rispetto delle decisioni di bilancio, ibid., 316 ss.). La corte

infatti, di fronte ad una questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 6 bis, 1. 154/89, tendente ad estendere il trattamento fiscale privilegia to, stabilito per alcune categorie (Comm. trib. I grado Biella, ord. 19 novembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce Redditi (imposte), n. 492; Comm. trib. I grado Torino, ord. 24 maggio 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 456), ha ritenuto di sollevare davanti a sé la questione

Il Foro Italiano — 1995.

Diritto. — 1. - La questione in esame investe l'art. 2, comma

6 bis, 1. 27 aprile 1989 n. 154, «nella parte in cui prevede un

trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario — mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cen

to del reddito percepito — a favore degli assegni vitalizi perce

piti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate agli art. 24, 2°

comma, e 29, penultimo comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600, in riferimento agli art. 3 e 53, 1° comma, Cost.».

La norma impugnata — che, successivamente alla pubblica zione dell'ordinanza di questa corte n. 294 del 1993, è stata

abrogata dall'art. 14, 18° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537 — disponeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, i vitalizi di cui al 2° comma dell'art.

24 e al penultimo comma dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973

n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite

di costituzionalità della stessa disposizione, nella parte in cui prevedeva 11 privilegio (ord. 24 giugno 1993, n. 294, id., Rep. 1993, voce cit., n. 277).

Nel corso di un incontro di studio tenutosi ad Imperia nei giorni 12 e 13 maggio 1995 su «L'organizzazione e il funzionamento della

Corte costituzionale», il presidente della corte Baldassarre ha annuncia

to la creazione di un apposito ufficio per la valutazione della incidenza

finanziaria della eventuale decisione di accoglimento, con il compito di acquisire i relativi dati al momento in cui perviene alla corte l'ordi

nanza di rinvio e di predisporre una scheda tecnica da allegare ad ogni eccezione di costituzionalità che può portare ad uno squilibrio di bi

lancio.

La Corte costituzionale (sent. 28 luglio 1987, n. 292, id., 1989, I,

299, con nota di richiami) aveva già dichiarato infondata la questione di costituzionalità degli art. 47, 1° comma, lett. d), 48, 4° comma,

d.p.r. 597/73 e 24, 2° comma, d.p.r. 600/73, nella parte in cui non

prevedono, per le indennità percepite in ragione dell'esercizio di funzio ni pubbliche elettive diverse da quelle di parlamentare, giudice costitu

zionale e componente degli organi elettivi di regioni, province e comu

ni, l'assimilazione al reddito da lavoro dipendente, con limitazione del

reddito imponibile al quaranta per cento e obbligo dell'ente pubblico che eroga l'indennità di operare la ritenuta alla fonte, a titolo di impo sta d'acconto, commisurata al quaranta per cento dell'ammontare cor

risposto. Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del

l'art. 2, comma 6 bis, 1. 154/89, in considerazione delle caratteristiche

del tutto peculiari che contraddistinguono le funzioni esercitate dai par

lamentari, v. Comm. trib. I grado Verona 28 dicembre 1992, id., Rep.

1993, voce cit., n. 278.

* * *

I. - In sede di conversione del d.l. 2 marzo 1989 n. 69 fu introdotta

nel nostro sistema tributario una disposizione — l'art. 2, comma 6 bis, 1. 27 aprile 1989 n. 154, ora dichiarata incostituzionale — che accorda

va agli ex parlamentari (nonché agli ex componenti della Corte costitu

zionale ed a coloro che avevano svolto le funzioni di cui all'art. 114

Cost.) un trattamento privilegiato, concernente la tassazione delle som

me percepite a titolo di vitalizio.

Siffatta disciplina veniva accordata mercé l'equiparazione, ai meri

effetti della tassazione Irpef, di queste somme a quelle contemplate dal

l'art. 47, 1° comma, lett. h), d.p.r. 917/86 e, cioè, alle «rendite vitali

zie» e alle «rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso»

(per effetto di tale assimilazione l'Irpef veniva quindi applicata su un

imponibile pari al 60% delle somme corrisposte: v. art. 48, 7° comma,

d.p.r. 917/86). La norma, se da un lato appariva coerente con un obiettivo favor

riservato dal legislatore fiscale alle somme percepite in corso di carica

dagli appartenenti alle predette categorie — v. art. 48, 6° comma, d.p.r.

917/86, giusta il quale i compensi percepiti dai parlamentari (e catego rie equiparate) costituivano reddito nella misura del 70% dell'ammon tare percepito nel periodo d'imposta (percentuale poi elevata all'82%

dalla 1. 11 agosto 1991 n. 268): su tale agevolazione, v. Comm. trib.

centrale 13 luglio 1983, n. 1981, Foro it., Rep. 1983, voce Reddito delle

persone fisiche (imposta sul), n. 249; la costituzionalità della disciplina di favore è stata affermata da Corte cost. 28 luglio 1987, n. 292, cit., v. G. L. Rinaldi, Un equivoco da rimuovere: l'assoggettamento all'im

posta sul reddito delle persone fisiche delle indennità corrisposte per l'esercizio delle pubbliche funzioni, in Bollettino trib., 1975, 949 —, nondimeno finiva per stridere vistosamente con la disciplina stabilita

per gli importi percepiti dalla generalità dei pubblici dipendenti succes

sivamente alla cessazione della attività lavorativa.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vitalizie di cui al 1° comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico

approvato con il citato d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917».

L'equiparazione «ad ogni effetto» cosi disposta tra assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a

favore dei parlamentari e delle categorie equiparate elencate ne

gli art. 24, 2° comma, e 29, penultimo comma, d.p.r. n. 600 del 1973, e rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, di cui

all'art. 47, 1° comma, lett. h), d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, consentiva ai titolari degli stessi assegni di godere del tratta

mento fiscale privilegiato in precedenza concesso, ai sensi del

l'art. 33, 3° comma, d.p.r. 4 febbraio 1988 n. 42, ai titolari delle rendite vitalizie e consistente nell'assoggettamento all'im

posta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta com

misurata al 60 per cento dell'ammontare percepito. Nei confronti di tale disposizione, nella parte in cui consenti

va un trattamento tributario privilegiato a favore degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato e delle categorie

equiparate, questa corte, con l'ordinanza di cui è causa, ha sol levato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3 e 53, 1° comma, Cost.

2. - Va in primo luogo confermata l'ammissibilità della que stione proposta.

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, la questione — venendo a investire la legittimità costituzionale della norma che ha introdotto un trattamento fiscale privilegiato a favore

degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal man

dato e dalle categorie equiparate — si presenta rilevante e pre

giudiziale ai fini della decisione da assumere nei giudizi penden ti innanzi a questa corte in relazione alle ordinanze di rimessio

ne adottate dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino e richiamate nelle premesse di fatto: ordinanze, che, deducendo

la violazione del principo di eguaglianza, chiedono l'adozione

di una pronuncia di tipo additivo, diretta non ad eliminare, ma ad ampliare l'area di operatività della norma di privilegio, estendendo a tutte le pensioni del pubblico impiego il tratta

mento fiscale concesso dalla norma impugnata soltanto a favo

Un tale privilegio non poteva sfuggire all'attenzione della giurispru denza tributaria, ed infatti, poco tempo dopo l'entrata in vigore della 1. n. 154, vennero sollevate questioni di legittimità costituzionale (v. Comm. trib. I grado Biella, ord. 19 novembre 1990, cit., seguita poco dopo da Comm. trib. I grado Torino 24 maggio 1991, cit.), ove, nell'i

potizzare la lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., si propose, come rimedio alla stessa, l'estensione del trattamento age volato a tutti i pubblici dipendenti cessati dal servizio.

Innanzi all'alternativa di riconoscere a tutte le categorie di pensionati pubblici l'agevolazione fiscale in discorso o di mantenere lo status quo, la corte sceglie una terza via: apre innanzi a se stessa un giudizio inci dentale di costituzionalità, impostato, ovviamente, su basi formalmente diverse da quelle su cui poggiavano le ordinanze di rimessione (ord. 24 giugno 1993, n. 294, cit. In dottrina, sulla «prudenza» della corte nel pronunciare sentenze additive in materia di agevolazioni, v. F. Fi

chera, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, 178). Dopo di ciò, la corte, respinto perché infondato il dubbio di costitu

zionalità sollevato dai giudici a quibus, sul rilievo che non esisterebbe tra i pensionati «di rango» e gli altri pensionati del pubblico impiego una obiettiva affinità (v. anche Corte cost. 20 luglio 1994, n. 316, Foro

it., Rep. 1994, voce cit., n. 407), giunge ugualmente a concludere per l'illegittimità della disposizione.

II. - Peccato, però, che la motivazione non convinca del tutto. La stessa, come si è detto, muove essenzialmente dalla premessa della

impossibilità di ravvisare un'affinità tra le pensioni dei pubblici dipen denti e i «vitalizi» degli ex parlamentari. L'impossibilità di assimilare

gli uni alle altre impedisce di assoggettare i relativi importi al medesimo

trattamento fiscale. Nondimeno — prosegue la corte — tali «vitalizi»

non sono neanche assimilabili alle rendite vitalizie costituite a titolo

oneroso di cui all'art. 47, lett. h), cit. e siccome tale diversità impedisce il godimento della medesima disciplina fiscale di privilegio, la tassazio

ne delle somme percepite dagli ex parlamentari va ricondotta al diritto

comune.

La circostanza che due diversi proventi (A e B) siano tassati allo

stesso modo (o godano allo stesso modo di regimi privilegiati) non sem

bra però lesiva del principo di eguaglianza, quantomeno tutte le volte

che non si dimostri che uno di questi (in ipotesi, A) presenta le stesse caratteristiche di un ulteriore reddito (C) tassato in altro modo e la

pronuncia di incostituzionalità non si proponga di estendere a quello

(A) la medesima disciplina previsto per questo (C): tale, in buona so

Il Foro Italiano — 1995.

re dei vitalizi spettanti a soggetti determinati in conseguenza della cessazione dall'esercizio di una carica pubblica.

Né sulla rilevanza della questione in esame ha inciso l'abro

gazione della norma di cui è causa disposta con l'art. 14, 18°

comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, dal momento che questo

evento, in relazione alla sua efficacia temporale, non ha coin volto neppure indirettamente i giudizi instaurati innanzi alle Com

missioni tributarie di Biella e di Torino, che attengono a con troversie conseguenti da domande di restituzione (o riliquida

zione) di imposte sul reddito delle persone fisiche corrisposte da pensionati del pubblico impiego con riferimento agli anni 1988 e 1989.

3. - Nel merito la questione è fondata.

La fondatezza della questione non discende, peraltro, — di

versamente da quanto sostenuto nelle ordinanze delle Commis

sioni tributarie di Biella e di Torino — da una lesione del prin cipio di eguaglianza conseguente alla diversità del trattamento

fiscale concesso a posizioni sostanzialmente identiche, quali sa

rebbero, da un lato, quelle dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di determinate cariche e, dal

l'altro, quelle dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da rap porti di impiego pubblico.

Tra le due situazioni — nonostante la presenza di alcuni pro fili di affinità — non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a

differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una

indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un man

dato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue

finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e or

dinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzio ne connesse al rapporto di pubblico impiego.

La diversità tra assegno vitalizio e pensione — pur variando

in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legis lazione in vigore — assume, d'altro canto, un'evidenza partico lare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal

mandato, dal momento che questo particolare tipo di previden

stanza, anche il ragionamento di Corte cost. 26 marzo 1980, n. 42, id., 1980, I, 1567, con nota di richiami, con cui, ai fini dell'assoggetta mento all'Ilor, i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi

d'impresa sono stati sottratti alla normativa prevista per questi ultimi

per essere ricondotti a quella relativa ai redditi di lavoro dipendente (in dottrina, sul punto, Fichera, Le agevolazioni, cit., 153).

La sentenza in epigrafe, invece, si è fermata a metà: ha riscontrato la diversa natura dei vitalizi degli ex parlamentari e delle rendite vitali

zie, ma non ha, allo stesso tempo, individuato a quale tipologia di red dito i primi sono assimilabili, si da poterli ricondurre al medesimo trat tamento fiscale. Il risultato è stato quello di portare i vitalizi degli ex

parlamentari alla medesima tassazione delle pensioni dei pubblici dipen denti in genere: soluzione meritoria, ma che contrasta con la premessa posta dalla stessa Consulta quando, nel respingere i dubbi delle com missioni tributarie rimettenti, ha escluso che tra gli uni e le altre ci fosse una sostanziale affinità.

In altre parole: il fatto che due diversi tipi di reddito si trovino a

godere del medesimo trattamento fiscale non sembra per ciò solo con trastare con la Costituzione: d'altro canto, portando alle estreme conse

guenze tali tesi, finiremmo per considerare «riservata» ad una data fat

tispecie una determinata aliquota di prelievo, con conseguente illegitti mità costituzionale delle norme che volessero estendere questa aliquota ad altre — appunto diverse — fattispecie (sulla legittimità della previ sione di uno stesso trattamento sanzionatorio, ancorché incongruo, per ipotesi differenti di condotte contra itis, v. Corte cost. 19 novembre

1987, n. 418, Foro it., Rep. 1987, voce Valore aggiunto (imposta sul), n. 237).

Tornando alla soluzione offerta dalla corte al problema della tassa zione dei vitalizi degli ex parlamentari, sembra proprio che la stessa abbia voluto giungere al dispositivo di incostituzionalità schivando lo sbarramento — notoriamente operante quando si tratta di vagliare la costituzionalità delle disposizioni di legge che contengono agevolazioni e benefici tributari — determinato dall'insindacabilità delle scelte del

legislatore (v., ad es., Corte cost. 28 marzo 1985, n. 86, id., 1985,

I, 1917; in dottrina, v. F. Felicetti, Discrezionalità legislativa e giudi zio di costituzionalità, id., 1986, I, 22): ma a forzare questo sarebbe forse bastato — sulla scorta della stessa giurisprudenza costituzionale: v. Corte cost. 28 aprile 1983, n. 108, id., 1983, I, 1508 — la constatata

«irrazionalità» della scelta di sollevare gli ex parlamentari dagli oneri fiscali che gravano sulla generalità dei consociati, anche alla luce del

precetto costituzionale che chiama tutti a concorrere alle esigenze finan ziarie della res publico. [C. Lollio]

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2087 PARTE PRIMA 2088

za ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in forma di previdenza obbliga toria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime

speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regola menti interni delle camere (v. il regolamento della previdenza

per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive mo

dificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza

ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con

successive modificazioni). L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato que

sta particolare forma di previdenza ha condotto anche a confi

gurare l'assegno vitalizio — secondo quanto è emerso dai dati

acquisiti presso la presidenza delle due camere — come istituto

che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che

di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contribu

ti a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'ufficio di presi denza della camera dei deputati n. 61/93 e del consiglio di pre sidenza del senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali,

di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'inden

nità parlamentare «in analogia ai premi assicurativi destinati

a costituire le rendite vitalizie»), 4. - Se la diversità di natura e di regime che distingue gli

assegni vitalizi dalle pensioni ordinarie non consente, dunque, di accogliere la questione sotto il profilo della violazione del

principo di eguaglianza, la questione risulta, invece, fondata,

con riferimento agli art. 3 e 53, 1° comma, Cost., sotto il profi lo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equi

parazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al

fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciu

to dalla legge a favore delle seconde.

Tale equiparazione non risulta, invero, giustificata o giustifi cabile sul piano della razionalità tributaria, dal momento che

gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato

ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere

equiparati alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, dall'al

tro, non possono neppure identificarsi, ai fini del trattamento

fiscale, con le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, di cui

all'art. 47, 1° comma, lett. h), d.p.r. n. 917 del 1986.

Il trattamento fiscale disposto a favore delle rendite vitalizie

costituite a titolo oneroso dall'art. 33, 3° comma, d.p.r. n. 42

del 1988 (con l'abbattimento al 60 per cento della base imponi

bile) trova, invero, la sua spiegazione sia nel fatto che dette

rendite vengono costituite mediante provvista di un capitale a

totale carico del beneficiario della rendita — e, pertanto, anche

come forma di incentivo al risparmio privato — sia nel fatto

che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio. La riduzione della base impo nibile rispetto alle rendite riscosse viene, dunque, in questo ca

so, a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evi

tare l'onere ingiusto di una doppia imposizione. Tali presupposti non ricorrevano, invece, — in relazione al

regime dei vitalizi vigente al momento dell'adozione della nor

ma impugnata — nei confronti degli assegni erogati a favore

dei parlamentari cessati dalla carica, le cui contribuzioni, oltre

ad essere integrate con quote a carico dell'erario, risultavano, al pari dei contributi pensionistici, suscettibili di detrazione dal la base imponibile rappresentata dagli importi dell'indennità di

carica.

Stante l'assenza di una identità di presupposti, specificamen te attinenti alla materia fiscale, tra rendite vitalizie di cui al l'art. 47, lett. h), d.p.r. n. 917 del 1986 e gli assegni vitalizi di cui agli art. 24, 2° comma, e 29, penultimo comma, d.p.r. n. 600 del 1973, non sussistevano, pertanto, ragioni idonee a

giustificare, rispetto ai due istituti, l'identità di trattamento fi

scale che si è inteso perseguire attraverso la norma impugnata. Norma che — va ricordato — fu approvata dal senato con l'a

dozione contestuale di un ordine del giorno che impegnava il

governo a provvedere «alla sollecita emanazione di norme inter

pretative al fine di evitare conseguenze di ordine fiscale» (v. seduta del 20 aprile 1989 e o.d.g. Mancino ed altri, in Atti se

nato, X legislatura, p. 41 ss.).

Il Foro Italiano — 1995.

L'assenza di motivi idonei a giustificare la riduzione della

base imponibile operata attraverso la norma in esame, conduce,

dunque, ad affermare l'illegittimità della stessa, per violazione

degli art. 3 e 53, 1° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 2, comma 6 bis, 1. 27 aprile 1989

n. 154 (conversione in legge, con modificazioni del d.l. 2 marzo

1989 n. 69 recante «disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle

imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e del

l'Iva, nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da

parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irre

golarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli im

ponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di ali

quote Iva e di tassa sulle concessioni governative»), nella parte in cui — mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al 2° com

ma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 d.p.r. 29

settembre 1973 n. 600 e le rendite vitalizie di cui al 1° comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.p.r. 22

dicembre 1986 n. 917 — riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un tratta

mento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base im

ponibile al 60 per cento di reddito percepito.

CORTE DI CASSAZIONE CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 giu

gno 1995, n. 6595; Pres. Brancaccio, Est. Vittoria, P.M.

Di Renzo (conci, conf.); Soc. coop, agricola Cardoneto (Aw.

Punzi) c. Comune di Ottati (Avv. Tozzi). Regolamento di

giurisdizione.

Giurisdizione civile — Procedimento possessorio — Diniego di

giurisdizione — Regolamento preventivo — Inammissibilità

(Cod. proc. civ., art. 41, 367, 669 septies, 669 terdecies, 700,

703).

È inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione qua lora il procedimento promosso per la reintegra nel possesso

o, in subordine, per il sequestro giudiziario del bene, si sia

concluso con ordinanza declinatoria di giurisdizione. (1)

(1) La declinatoria di giurisdizione, a conclusione di un procedimen to ex art. 700 c.p.c., è tradizionalmente considerata non ostativa alla

proposizione del regolamento di giurisdizione. La giurisprudenza ha fi no ad oggi riconosciuto valore sostanziale di sentenza ai provvedimenti del giudice sulla giurisdizione, e, in quanto limitati a tale statuizione, li ha ritenuti non ostativi ali'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo, finché non acquistino autorità di giudicato (in materia di

provvedimenti di urgenza, v. Cass. 6 giugno 1994, n. 5490, Foro it., Mass., 494; 5 marzo 1993, n. 2670, id., Rep. 1993, voce Giurisdizione civile, n. 134; 28 dicembre 1990, n. 12209, id., Rep. 1990, voce cit., n. 204; 26 giugno 1986, n. 4257, id., Rep. 1986, voce cit., n. 166. Ana

logamente, a proposito delle ordinanze che dispongano in materia di

competenza; Cass. 6 luglio 1993, n. 7378, id., Rep. 1993, voce Sfratto, n. 20; 5 marzo 1992, n. 2627, id., Rep. 1992, voce Competenza civile, n. 119; 26 aprile 1991, n. 4573, id., Rep. 1991, voce Nuova opera, n. 4; 25 maggio 1989, n. 2518, id., Rep. 1989, voce Competenza civile, n. 119).

La svolta giurisprudenziale ravvisabile nella sentenza in epigrafe, che nell'analitico riscontro della tesi adottata circa P(in)ammissibilità del re

golamento con le possibili soluzioni relative alla struttura del procedimento possessorio dopo la modifica dell'art. 703 , 2° comma, c.p.c. — proble matica (sulla quale vedi Pret. Napoli-Castellammare di Stabia 15 dicem bre 1993 ed altre, id., 1994,1, 623, con nota di Civinini - Prqto Pisani, e successivamente, Trib. Piacenza 4 aprile 1994, Giust. civ., 1995,1, 273, con nota di Tosi, e Trib. Nola 7 dicembre 1994, Giur. it., 1995,1, 2,153, con nota di Annunziata) che la pronuncia in epigrafe non intende risol

vere, argomentando che agli effetti della proponibilità del regolamento

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