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sentenza 14 aprile 2006, n. 153 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 aprile 2006, n. 16); Pres....

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Page 1: sentenza 14 aprile 2006, n. 153 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 aprile 2006, n. 16); Pres. Marini, Est. Maddalena; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) c. Regione

sentenza 14 aprile 2006, n. 153 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 aprile 2006, n. 16);Pres. Marini, Est. Maddalena; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) c. RegionePiemonte (Avv. Ciavarra)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1659/1660-1661/1662Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203402 .

Accessed: 24/06/2014 20:45

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1659 PARTE PRIMA 1660

lità, per violazione degli art. 3 e 41 Cost., dell'art. 30 1. 4 luglio 1967 n. 580 nella parte in cui non prevedeva che alle imprese aventi stabilimento in Italia fosse consentita, nella produzione e

nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di

ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comuni

tario, nel territorio della Comunità europea. Per questi motivi, visto l'art. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87, e gli

art. 3 e 41 Cost., dichiara la rilevanza e non manifesta infonda

tezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l.

23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, in 1. 18

febbraio 2004 n. 39, come modificato dal d.l. 3 maggio 2004 n.

119, convertito, con modificazioni, in 1. 5 luglio 2004 n. 166, dal d.l. 28 febbraio 2005 n. 22, convertito, con modificazioni, in

1. 29 aprile 2005 n. 71. nella parte in cui consente l'esercizio

delle azioni revocatone previste dagli art. 49 e 91 d.leg. n. 270

in costanza di un programma di ristrutturazione.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 aprile 2006, n. 153 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 aprile 2006, n.

16); Pres. Marini, Est. Maddalena; Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Cosentino) c. Regione Piemonte (Avv.

Ciavarra).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Piemonte — Figure professionali dei servizi sociali — Individuazio ne — Professione di educatore professionale — Indicazio

ne dei titoli richiesti — Incostituzionalità (Cost., art. 33, 117; 1. reg. Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1, norme per la rea

lizzazione del sistema regionale integrato di interventi e ser

vizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, art.

32).

E incostituzionale l'art. 32, 1° e 2° comma, l. reg. Piemonte 8

gennaio 2004 n. 1, nella parte in cui individua le figure pro

fessionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti so

ciali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari,

gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori

professionali socio-educativi e indica i titoli il cui possesso è

richiesto per l'esercizio della professione di educatore pro

fessionale. (1)

(1) La Corte costituzionale giunge alla dichiarazione di incostituzio nalità facendo applicazione di un principio già altre volte enunciato ed

applicato per la materia, di competenza concorrente, delle «professio ni». Il principio è quello per cui l'individuazione delle figure profes sionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo ca rattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competen za regionale la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

In applicazione del medesimo principio la corte ha dichiarato inco stituzionali gli art. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 1. reg. Liguria 25 ottobre 2004 n. 18, nella parte in cui attribuivano alla regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali, in dicavano le stesse, demandando alla giunta l'individuazione di nuove

discipline, istituivano presso la giunta l'elenco delle discipline bio naturali e definivano il percorso formativo per il riconoscimento della

qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline (sent. 8 feb braio 2006, n. 40, Foro it., 2006,1, 976, con nota di richiami), gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1. reg. Piemonte 31 maggio 2004 n. 13, nella parte in cui istituiva il registro regionale per gli operatori delle discipline bio naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di be nessere del cittadino, demandava alla giunta l'identificazione di tali di

scipline, prevedeva l'istituzione di una commissione permanente per le

pratiche e le discipline bio-naturali, determinandone la composizione ed individuandone i compiti, comminava sanzioni amministrative per

Il Foro Italiano — 2006.

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sol

levata dal presidente del consiglio dei ministri, investe l'art. 32, 1° e 2° comma, 1. reg. Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). Il 1° comma della disposizione denunciata individua le figure

professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti so

ciali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari, gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori profes sionali socio-educativi.

Il 2° comma della medesima disposizione, a sua volta, indica

i titoli il cui possesso è richiesto per l'esercizio della professio ne di educatore professionale. Essi sono, alternativamente:

a) il diploma o l'attestato di qualifica di educatore professio nale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente con

seguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, rico

nosciuti dalla regione o rilasciati dall'università;

b) la laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore

professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore

professionale; c) la laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del

d.m. 8 ottobre 1998 n. 520 (regolamento recante norme per l'in

dividuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, 3° comma,

d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502). Ad avviso del presidente del consiglio dei ministri, l'art. 32,

1° comma, 1. reg. Piemonte n. 1 del 2004 contrasterebbe con

l'art. 117, 3° comma, Cost., giacché l'ambigua espressione «in

dividua» sembrerebbe riservare alla regione la determinazione

dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della profes

quanti esercitassero l'attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale o essendovi iscritti per una di

sciplina diversa da quella esercitata (sent. 25 novembre 2005, n. 424, ibid., 978, con nota di richiami), la 1. reg. Abruzzo 23 gennaio 2004 n.

2, che prevedeva e regolamentava l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della

professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (sent. 26 luglio 2005, n. 319, id., 2005,1, 2925, con nota di richiami), la 1. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, nella

parte in cui disciplinava professioni sanitarie aventi ad oggetto l'eserci zio di pratiche terapeutiche «non convenzionali» (quali agopuntura, fi

toterapia, omeopatia, omotossicologia), non ancora previste ed istituite dalle norme statali (sent. 12 dicembre 2003, n. 353, id., 2004, I, 342. con nota di richiami, commentata da Alpa, in Contratti, 2004, 175, da

Togna, in Prev. forense, 2003, 303, da Bindi e Gentilini, in Giur. co

stit., 2003, 3667, e da Groppi, in Dir. e giustizia, 2004, fase. 2, 14). Per la dichiarazione d'incostituzionalità della 1. reg. Toscana 28 set

tembre 2004 n. 50, la quale prevedeva la costituzione, da parte degli ordini e dei collegi professionali, di propri «coordinamenti regionali», con la facoltà di organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale, nonché di promuovere iniziative di formazione e l'istitu zione e la composizione della commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, organo consultivo della regione, v. Corte cost. 3 novembre 2005, n. 405, in questo fascicolo, I, 1696, con nota di richiami.

Per l'affermazione secondo cui nel nuovo sistema di legislazione concorrente delineato dall'art. 117 Cost., allo Stato spetta solo il potere di determinare i principi fondamentali, e quindi, in relazione alle pro fessioni sanitarie, di stabilire, in via legislativa e non più con regola mento, i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, i lo ro contenuti ed i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale, mentre deve riconoscersi alla legge regionale (legittimata ad avvalersi,

per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regio nali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali, v. Cons. Stato, ad. gen., 11 aprile 2002, n. 67/02, Foro it.. Rep. 2003, voce Regione, n. 492.

Sulla figura dell'educatore professionale ed il livello retributivo ad esso attribuibile, v. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6311, id.,

Rep. 2004, voce Sanitario e personale della sanità, n. 87; Tar Liguria, sez. II, 17 agosto 1998, n. 650, id., Rep. 1999, voce cit., n. 242; Corte cost. 18 giugno 1991, n. 280, id., 1992, I, 2625, con nota di richiami, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 69, 1° comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in 1. 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non

prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata le

gale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presidi del servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo si fos se reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla

norma costituzionale in materia di professioni. Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 32, 2° comma, medesima

1. reg., nel prevedere quali titoli idonei per l'accesso alla profes sione di educatore professionale titoli diversi da quelli già ri

chiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e

titoli universitari senza alcun esame finale abilitante), violereb

be l'art. 117, 3° comma. Cost., perché apparterrebbe alla deter

minazione dei principi fondamentali l'individuazione, per cia scuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispon dente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, altresì, con

l'art. 33 Cost., perché la materia degli esami di Stato rientrereb

be nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle

quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che

danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi per corsi formativi, è di esclusiva competenza statale.

2. - Le questioni sono fondate.

2.1. - Occorre premettere che l'art. 32 1. reg. Piemonte n. 1

del 2004, dedicato alle figure professionali che operano nei ser

vizi sociali, va ricondotto alla materia delle «professioni», ap

partenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi del

l'art. 117, 3° comma, Cost.

2.2. - Alla stregua di quanto affermato in materia da questa corte, occorre ribadire che —

spettando allo Stato la determina

zione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, 3° comma, Cost. —

qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, 3° comma, 1. 5 giugno 2003

n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa

statale in vigore (sentenza n. 355 del 2005, Foro it., 2006,1, 7).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il

principio secondo cui l'individuazione delle figure professiona li, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella

competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che pre sentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale

principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli

precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine ge nerale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del

2006, ibid., 976; n. 424 e n. 319 del 2005, ibid., 978, e id., 2005, I, 2925; n. 353 del 2003, id., 2004,1, 342).

2.3. - L'art. 32, 1° comma, 1. reg. Piemonte n. 1 del 2004,

provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la regione fa ricorso per il funzionamento del sistema

integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fonda

mentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure pro fessionali.

2.4. - Altrettanto lesiva delle competenze statali è la disposi zione di cui al 2° comma del medesimo art. 32.

La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di speci fici requisiti per l'esercizio della professione dì educatore pro fessionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti

dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello

Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della profes sione, costituente principio fondamentale della materia.

2.5. - Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 32, 1° e 2° comma, 1. reg. Piemonte

8 gennaio 2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema re

gionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della

legislazione di riferimento).

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 2006, n. 141

0Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 aprile 2006, n. 15); Pres. Marini, Est. Silvestri; interv. Pres. cons, ministri. Ord.

Tar Piemonte 3 settembre 2005 (G.U., la s.s., n. 46 del 2005).

Leva militare, servizio volontario e servizio civile — Obiet

tori ammessi al servizio civile — Incompatibilità all'uso

di esplosivi — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 4, 35; r.d. 18 giu

gno 1931 n. 773, approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 28, 30; 1. 8 luglio 1998 n. 230, nuove norme in

materia di obiezione di coscienza, art. 2, 15).

E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 2, 1°

comma, lett. a), e 15, 6° comma, l. 8 luglio 1998 n. 230, nella

parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il

servizio civile per motivi di coscienza non possono detenere

né usare le armi indicate dagli art. 28 e 30 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi

nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali

esplodenti e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rila

sciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizza

zione relativa all'esercizio delle predette attività, in riferi mento agli art. 3, 4 e 35 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Il Tar Piemonte ha sollevato, in riferimento

agli art. 3, 4 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli art. 2, 1° comma, lett. a), e 15, 6°

comma, 1. 8 luglio 1998 n. 230 (nuove norme in materia di obie

zione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né

usare le armi indicate dagli art. 28 e 30 r.d. 18 giugno 1931 n.

773 (approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), né

assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e

commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle

(1) La Corte costituzionale, dopo aver posto in rilievo la ratio della norma impugnata (dare effettività e serietà alla scelta di ripudio della violenza espressa dall'obiettore), propone una lettura della stessa se condo cui le materie esplodenti vengono in considerazione solamente in

quanto preposte per l'offesa della persona e restano pertanto esclusi

quegli usi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili

(come ad esempio quelli utilizzati in cave, miniere, fuochi di artificio e

simili). Sulla nozione di arma, ai sensi degli art. 28 e 30 r.d. 773/31, v. Trib.

Belluno 6 marzo 1998, Foro it., 1998, II, 782, con nota di richiami e osservazioni di Gironi, circa la detenzione ed il porto di bombolette

spray contenenti la sostanza irritante denominata «CS» non classifica bili né come armi da guerra o tipo guerra né come aggressivi chimici,

per difetto del requisito della micidialità, né come armi comuni da spa ro, neppure sotto la specie di armi ad emissione di gas, né come armi bianche o come gas asfissianti od accecanti né, infine, come strumenti atti ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo; Cass. 22 febbraio 1995, Scalmana, id., Rep. 1995, voce Armi, n. 27, se condo cui in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso pro

prio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla

persona, per cui rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 t.u.l.p.s. e l'art. 45, 1° comma, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che

quelle c.d. bianche; sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa

personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 1. 18 aprile 1975 n.

110; 17 novembre 1994, Munari, ibid., n. 71, secondo cui in base alla definizione dell'art. 30 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza e degli art. 44 e 45 del relativo regolamento, le armi proprie sono quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra in tale categoria il coltello «a serramanico» (detto anche «a scatto» o

«molletta»), in quanto la sua lama — una volta aperta di scatto me diante un congegno a molla — resta fissata nel manico, assumendo la

caratteristica propria di un pugnale o stiletto; 30 maggio 1994, Moro,

id., 1994, II, 545, con nota di richiami, secondo cui la balestra con la ri

spettiva dotazione di dardi non è classificabile come arma bianca pro

pria ai sensi degli art. 585, 2° comma, n. 1, 704, n. 1, c.p. e 30, n. 1, t.u.

773/31, in quanto non più naturalmente destinata all'offesa della perso na, bensì come strumento da punta o da taglio atto ad offendere, di cui

è dall'art. 4 1. 110/75 vietato il porto fuori della propria abitazione o

delle sue appartenenze senza giustificato motivo.

In tema di servizio civile nazionale e sui rapporti tra la competenza statale e quella regionale nella disciplina dello stesso, v. Corte cost. 2

dicembre 2005, n. 431, id., 2006, I. 330, con nota di richiami di Rom boli e osservazioni di Dal Canto.

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