sentenza 14 febbraio 1984; Giud. Soresina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. eA.s.a.t.e. (Avv. Bacci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2371/2372-2373/2374Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177332 .
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2371 PARTE PRIMA
la struttura provinciale, sostituendola in questa provincia con più strutture comprensoriali.
Tanto premesso ed escluso che il diritto a permessi retribuiti
spetti ai componenti degli organi direttivi di altri organismi
periferici delle associazioni sindacali, come ad esempio dei consi
gli comunali (ulteriore ripartizione dell'area territoriale compren
soriale) che fossero eventualmente costituiti, come ai membri di
organismi superiori ma subnazionali, come, ad es., il livello
regionale (che il ricorrente dichiara già costituito) e ciò allo stato
della normativa di cui all'art. 30 1. n. 300, il diniego opposto dalla convenuta società appare illegittimo (e costituisce compor tamento diretto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale) perché fondato su una interpretazione nominalistica del termine « pro vinciale » che, invece, significa semplicemente periferico in con
trapposto al termine « nazionale », atteso appunto che, nella
presente fattispecie, il livello provinciale inteso come corrispon dente ad una circoscrizione dell'intera provincia non esiste più.
Del resto poiché l'art. 39, 1° comma, Cost, stabilisce che
« l'organizzazione sindacale è libera » e poiché, ciò, come è noto,
va riferito non solo al singolo ma anche alle associazioni e
poiché dette associazioni stabiliscono, senza vincoli, il proprio assetto organizzativo a mezzo dei propri statuti, non si vede
come possa vincolarsi tale organizzazione a strutturarsi anche e
comunque ad un livello provinciale inteso rigorosamente come
quello corrispondente alla circoscrizione di una provincia.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non risulta
pertanto che il riconoscimento del diritto al permesso retribuito
per i componenti dell'organo direttivo del sindacato ricorrente
introduca alcun aggravio per l'azienda.
Del resto tale diritto è comunque subordinato alla insussistenza
di impedimenti di ordine tecnico-aziendale (cfr. art. 101 c.c.n.l.) ed in mancanza di accordo fra le parti circa le modalità di
esercizio del diritto stesso, le parti possono adire il giudice: « L'art. 30 1. 20 maggio 1970 n. 300, il quale stabilisce che i
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art. 19 della legge hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per le
partecipazioni alle riunioni degli organi suddetti, ha carattere
immediatamente precettivo e, pertanto, ove manchino sia la
disciplina collettiva, cui la norma rinvia per la concreta determi
nazione delle modalità e dei limiti del diritto da essa attribuito, sia gli accordi individuali, l'ampiezza e le modalità di esercizio di
tale diritto vanno concretamente determinate dal giudice, il quale, deve tener conto, nel contemperamento degli opposti interessi, dei
principi di correttezza e di equità di cui agli art. 1175 e 1374
c.c., senza escludere la possibilità del ricorso, ove ne sia ravvisata
l'opportunità, ad elementi desumibili da altre norme collettive e
nel rispetto, fermi i poteri istruttori conferiti dall'art. 421 (nuovo
testo) c.p.c., dei principi generali sull'onere della prova »: Cass., 9 novembre 1981, n. 5927 {Foro it., Rep. 1982, voce Lavoro
(rapporto), n. 1034).
Va invece respinta la domanda del ricorrente intesa ad ottenere
la condanna della convenuta al pagamento di un numero di ore
lavorative pari ai periodi di permessi richiesti e non concessi atteso che ciò non può essere azionato ex art. 28 1. 300, vertendosi in tema di soddisfazione di interessi propri dei dipen denti e perché, comunque, non è provato il danno economico
subito dai lavoratori per la mancata concessione (non risulta
infatti se le riunioni si siano poi tenute, e se i componenti
dipendenti della convenzione vi abbiano partecipato con perdita della retribuzione).
PRETURA DI FIRENZE; PRETURA DI FIRENZE; sentenza 14 febbraio 1984; Giud. So
resina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. e
A.s.a.t.e. (Aw. Bacci).
Sindacati — Maggiore rappresentatività — Azione di accertamen
to — Ammissibilità — Legittimazione passiva delle associazioni
sindacali — Sussistenza (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sinda
cale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento, art. 19). Sindacati — Maggiore rappresentatività — Requisiti — Fattispe
cie (L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 19).
È ammissibile l'azione di accertamento, proposta dal datore di
lavoro nei confronti delle associazioni sindacali dei lavoratori,
volta a negare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 19 l.
300/70 ai fini della titolarità dei diritti sindacali regolati dal
titolo terzo dello statuto medesimo, (il) In applicazione dei criteri desumibili dall'art. 19 l. 300/70 deve
escludersi, allo stato, la maggiore rappresentatività delle asso
ciazioni sindacali convenute (l'A.n.p.e. dei piloti elicotteristi e
l'A.s.a.t.e. dei tecnici elicotteristi) perché non sono aderenti ad
alcuna confederazione nazionale e non hanno stipulato alcun
contratto collettivo. (2)
Fatto e diritto. — Con ricorso del li9 dicembre 1983 la Elitos
chiedeva accertarsi che le associazioni convenute « difettano dei
requisiti posti dall'art. 19 1. 20 maggio 1970 n. 300 per poter usufruire delle norme a tutela delle rappresentanze sindacali e
dell'attività sindacale di cui al titolo III della richiamata legge »; le convenute eccepivano l'incompetenza per materia e per valore
di questo pretore, nonché, in ipotesi, il proprio difetto di legitti mazione passiva e, in ulteriore ipotesi, instavano per la reiezione
della domanda per infondatezza. Tentata senza esito la concilia
zione, era discussa, ex art. 420, 4° comma, c.p.c., la questione di
competenza, ed era pronunciata sentenza affermativa della compe tenza di questo pretore giudice del lavoro. Indi era trattato il
merito, ed era pronunciata la presente sentenza definitiva.
Le associazioni convenute negano infondatamente la propria
legittimazione passiva, con l'asserire che la titolarità dei diritti
controversi spetterebbe ai singoli lavoratori e non ad esse conve
nute. Al riguardo si rileva che, se l'art. 19 dello statuto prevede
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali l'ini
ziativa dei lavoratori, è peraltro innegabile l'interesse delle asso
ciazioni sindacali alla costituzione di tali rappresentanze nel loro
« ambito ». Né si tratta di interesse di mero fatto, vista la
previsione espressa dell'art. 19, la quale istituisce tra la costituen
da rappresentanza interna e la associazione sindacale esterna un
collegamento istituzionale da cui derivano varie conseguenze
giuridiche, come la partecipazione dei dirigenti sindacali esterni
alle assemblee, i permessi dei rappresentanti interni per la parte
cipazione alle attività sindacali esterne, il diritto ai contributi,
nonché le stesse possibilità di autoaffermazione e diffusione,
eventualmente tutelabili ex art. 28 dello statuto, allorché il datore
di lavoro ostacoli tali possibilità, limitando cosi l'area di operati
vità dell'azione sindacale. Nei casi di cui si discute si ha la
riprova di quanto ora affermato: la A.s.a.t.e., subito dopo la sua
'costituzione con rogito notarile registrato il 29 novembre 1983 a
Firenze, invia a mezzo del proprio legale una raccomandata a.r.
alla Elitos, con la quale, premesso di annoverare tra i propri
associati il maggior numero, se non la totalità dei tecnici elicotte
risti dipendenti dalla stessa Elitos, invita l'impresa « all'epresso
riconoscimento, in suo favore, dei diritti previsti dal titolo III
della 1. 20 maggio 1970 n. 300 », e chiede in particolare il ricono
scimento della r.s.a. A.s.a.t.e., indicando nel contempo lia persona
designata quale segretario di tale r^.a.; a ciò si accompagna la
richiesta di un apposito spazio per le affissioni, della facoltà di
(1) Non constano precedenti editi. 1 provvedimenti giudiziari che
hanno giudicato sulla rappresentatività del sindacato attengono a
giudizi ordinari volti alla tutela dei diritti di cui al titolo III dello
statuto dei lavoratori o a procedure ex art. 28 della medesima legge
volte alla repressione di condotte antisimdaoali concretatesi nella nega zione di tali diritti. Nel caso in esame, invece, è il datore di lavoro
che ha lagito nei confronti delle associazioni sindacali, con azione di
accertamento, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa sul punto. Sulle azioni di accertamento negativo proposte dal datore di lavoro
cfr., da ultimo, Trib. Roma 12 settembre 1983 e 23 dicembre 1983, Foro it., 1984, I, 1383, con nota di richiami.
(2) Il complesso dei requisiti di .rappresentatività, desumibili dall'art.
19 statuto, che un'organizzazione sindacale deve presentare perché le
rappresentanze sindacali costituite nel suo ambito siano titolari dei
diritti di cui al titolo III dello statuto è ormai delineato con notevole
analitócità.
In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli 21 aprile 1983, Foro it., Rep.
1983, voce Sindacati, n. 55; Trib. Venezia 16 luglio 1982, ibid., n. 56; Pret. Latina 23 maggio 1983, ibid., n. 57; Pret. Messina 10 maggio
1983, ibid., n. 58; Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664, id., 1982, I, 2570, con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.
Alle indicazioni dottrinali ivi formulate devono aggiungersi: Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro, I, Il diritto
sindacale, Torino, 1983, 99 ss.; Curzio, Problemi giuridici della
rappresentatività sindacale, in Lavoro 80, 1983, 584.
Deve, infine, ricordarsi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 staituto, in ordine alla quale la sentenza in esame esclude
ogni dubbio, è stata riproposta da Pret. La Spezia con ordinanza 17
luglio 1981 (Giust. civ., 1982, I, 325, con nota di Grandi). Sul punto, con diversità di opinioni, cfr. i contributi di Ferraro, Grandi, Pera, Spagnuolo Vigorita, Maggiore rappresentatività del sindacato e nuovi
problemi di legittimità costituzionale, in Giornale dir. lav. relazioni
ind., 1983, 155.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
riscuotere i contributi sindacali attraverso ritenute, e infine dell'u
so di un idoneo locale. Dal canto suo l'A.n.p.e., costituitasi per atto notarile dell'8 novembre 1983, ne fa subito (lettera del suo
presidente in data 12 novembre) comunicazione alla Elitos, con
l'auspicio dell'« instaurazione di proficui rapporti di collaborazio ne »; al che segue, in data 14 dello stesso mese, un'altra lettera
raccomandata, con la quale si rendono noti i nomi dei com
ponenti il consiglio direttivo, cosi concludendo: « nella convin
zione di poter essere componente sindacale interlocutrice di
codesta spettabile società Elitos, questa associazione richiede di
effettuare al più presto un incontro al fine di avviare formalmen
te colloqui e rapporti ». Infine, in data 2 dicembre 1983, per viene alla Elitos un telegramma a firma del direttivo A.n.p.e., il quale afferma la propria disponibililità ad un urgente incontro
con la Elitos medesima, onde instaurare fattivi rapporti di col
laborazione, e preannuncia che l'eventuale esclusione da qualsiasi trattativa riguardante i piloti dipendenti costringerà essa associa
zione ad intraprendere adeguate azioni a difesa dei legittimi interessi e delle aspettative degli associati. Sono dunque le stesse
associazioni convenute, le quali oggi contestano la loro legittima zione passiva in relazione ai punti della sussistenza, o meno, del
diritto a costituirsi in interlocutrici istituzionali del datore di
lavoro, nonché del diritto a fruire delle altre previsioni del titolo
III, ad attivarsi stragiudizialmente per far valere in modo diretto
quell'interesse, giuridicamente tutelato, a veder costituire nel
proprio ambito le rappresentanze previste dall'art. 19. L'azione
della Elitos, in quanto diretta a paralizzare nel merito tali
pretese, d'altronde accompagnate dalla minaccia di farle valere in
adeguata sede, appare quindi correttamente indirizzata contro i
soggetti che tali pretese avanzano. Questi, con lo svolgimento di
dirette rivendicazioni di agibilità sindacale, mostrano poi, « auten
ticamente », come sia fondato il rilievo per cui dal disposto dell'art. 19 scaturisce un duplice diritto dei lavoratori a costituire
le rappresentanze nell'ambito delle associazioni di cui alle lett. a)
e è) e delle associazioni a veder costituite nel proprio seno tali
rappresentanze. Cosicché appare bene introdotta da parte della
Elitos l'azione di accertamento negativo in ordine ai diritti di cui
si tratta, nei confronti di chi tali diritti pretende di far valere.
Passando al merito stretto, si osserva che l'azione di accerta
mento negativo svolta dalla ricorrente è fondata, poiché le
associazioni sindacali convenute non hanno, attualmente, i requi siti prescritti dall'art. 19, lett. a) e b), per la costituzione delle
rappresentanze sindacali -aziendali fmitrici dei diritti di cui al
titolo III; del che sono esse medesime pienamente consapevoli,
allorché, con identiche parole, affermano: « niente esclude che in
un prossimo futuro, nella fisiologica evoluzione di un sindacato
emergente in relazione a peculiari caratteristiche dell'attività
lavorativa, i requisiti richiesti dalla legge siano ottenuti mediante
l'adesione ad una confederazione avente rilevanza nazionale o
mediante partecipazione alla formazione di un nuovo contratto
collettivo ». In materia la nota decisione della Corte costituziona
le n. 54 del 6 marzo 1974 (Foro it., 1974, I, 963), ha rilevato che
« i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da
altre autorità, né possono sorgere arbitrariamente o artificialmen
te, ma sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da
ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a
propri atti concreti, e sono oggettivamente accertabili dal giudice, ove sorgano controversie la cui decisione richieda la valutazione
della legittima costituzione di una concreta rappresentanza sinda
cale ». Dunque al giudice è deferito, in caso di contestazione
circa la legittimità della costituzione della r.s.a., di accertare in
concreto la sussistenza della maggiore rappresentatività, sulla base
degli indici normativamente prescritti dall'art. 10. Il conseguimen to di tali requisiti è rimesso alle potenzialità fattuali delle
associazioni, ed è ben possibile che esse esprìmano simili poten zialità in progressione, partendo da una rappresentatività settoriale
o aziendale, per attingere poi il collegamento con interessi più
vasti. Il giudice peraltro non può rimandare l'accertamento defe
ritogli fino al momento in cui le capacità espansive, di aggrega
zione o di collegamento si siano compiutamente dispiegate. A
fronte della pretesa delle associazioni, e dei lavoratori che vi si
riconoscano, di costituire qui e ora la rappresentanza aziendale, e
di fruire dei conseguenti diritti di cui al titolo III, il giudice
deve verificare qui e ora se sono presenti i requisiti prescritti. E,
in caso negativo, deve accertare la mancanza attuale dei relativi
diritti, fermo restando che la decisione viene emessa rebus sic
stantibus, e che non è affatto precluso un successivo accertamento
giudiziale di segno diverso, ove la situazione sia in prosieguo
mutata, quanto a rappresentatività, per « fatto proprio » della
associazione, e in base a « propri atti concreti ». Nei casi di
specie si è visto che le medesime associazioni convenute ricono
scono di non essere attualmente aderenti ad alcuna confederazio
ne nazionale, e di non avere stipulato alcun contratto collettivo; simili circostanze, che sono comunque conclamate da tutti gli atti,
impediscono l'integrazione dei presupposti richiesti dall'art. 19
dello statuto, e conducono quindi all'accoglimento della do manda. Le convenute prospettano entrambe « l'incostituzionali tà della norma dell'art. 15 (rectius 19) 1. 20 maggio 1970
n. 300 quantomeno sotto il profilo di cui agli art. 3 e 39
Cost. ». A tale prospettazione non può che rispondersi con
gli argomenti, che il pretore ritiene tuttora validi, che si leggono nella citata sentenza n. 54 del 1974 della Corte costituzionale: la discriminazione adottata dal legislatore con l'art. 19 dello statuto, ferma rimanendo la piena libertà di associazione sindacale dentro e fuori dei luoghi di lavoro, è del tutto razionale, in quanto tende ad evitare che le incisive funzioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori della data azienda, previste dal titolo III dello statuto, siano svolte al di fuori di un effettivo collegamento con i più vasti interessi del mondo del lavoro, e di una effettiva considerazione dell'utilità generale. La previsione della lett. b) dell'art. 19 tempera poi il rigore di tali collegamenti, laddove attribuisce le possibilità giuridiche del titolo III alle associazioni sindacali che, per quanto settoriali, abbiano tuttavia un seguito ed una forza contrattuale tali da consentire loro di andare alla
stipulazione di contratti collettivi di portata almeno provinciale. La questione di costituzionalità appare quindi manifestamente
infondata, oltre che irrilevante: se invero, come affermano, le due associazioni annoverano tra i propri aderenti la maggior parte dei
piloti elicotteristi e dei tecnici elicotteristi, non sarà loro difficile
giungere, attraverso quei fatti concreti di cui parla la n. 54/74 della Corte cost., alla stipula di contratti collettivi validi per tutte le imprese del settore, le quali dovranno prima o poi riconoscere
tale concreta rappresentatività, in una allo svuotamento, nello
specifico campo di attività, delle altre associazioni. Ma si tratta di
potenzialità la cui realizzazione dovrà essere constatata nel futu
ro, e la cui presenza, tuttavia, impedisce di rilevare, nel testo
normativo, qualsiasi preclusione alla futura espansione. È infine
appena il caso di notare come la stessa società ricorrente abbia
portato la controversia sul piano dei diritti sindacali, quali sono
regolati dagli art. 19-27 dello statuto dei lavoratori, ignorando il
disposto dell'art. 35, ult. comma, dello statuto medesimo, il quale demanda alla contrattazione collettiva di applicare i principi in
questione alle imprese di navigazione (qual'è la Elitos) per il
personale navigante. La specifica domanda della ricorrente, di
accertamento negativo sulla base dei più favorevoli disposti statutari, ha dunque fissato i termini normativi della controversia
su basi diverse rispetto a quelle della contrattazione, la quale circo
scrive il diritto alla designazione di rappresentanti sindacali (sia per i piloti che i tecnici elicotteristi) alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo (cfr. art. 24 c.c.n.l. Elitos
A.n.p.a.c. del 10 dicembre 1981, art. 43 c.c.n.l. Elitos-S.i.p.a.c. F.iJ.a.c.-C.i.s.l. del 30 ottobre 1981 quanto ai tecnici). Non
mette quindi conto di scrutinare nuovamente il problema di
costituzionalità dell'art. 35, ult. comma (su cui v. Corte cost. 26
maggio 1976, n. 129, id., 1976, I, 1434), una volta che l'accerta
mento richiesto ha esito negativo anche in base alla richiamata
normativa ordinaria. (Omissis)
PRETURA DI ROMA; PRETURA DI ROMA; sentenza 13 luglio 1983; Giud. Giu
liani; Colucci <Avv. Mele) c. U,s.l. RM 12 (Avv. Mammone).
Sanità pubblica — Unità sanitaria locale — Enti ospedalieri
soppressi — Rapporti giuridici pendenti — Titolarità passiva del comune (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del
servizio sanitario nazionale, art. 66; 1. reg. Lazio 28 gennaio 1980 n. 10, norme transitorie per la costituzione ed il funzio
namento delle unità sanitarie locali, art. 3). Sanitario — Tirocinanti ospedalieri — Trattamento economico —
Indennità tabellari — Spettanza (L. 18 aprile 1975 n. 148,
disciplina sull'assunzione del personale ospedaliero e tirocinio
pratico. Servizio del personale medico. Modifica ed integrazione dei d.p.r. 27 marzo 1969 n. 130 e n. 128, art. 12).
I rapporti giuridici derivanti dalla gestione degli enti ospedalieri
soppressi, se anteriori alla data di costituzione e di funziona mento delle U.s.l. nella regione Lazio, sono trasferiti al comune
competente per territorio. (1)
(1) Permane in giurisprudenza il contrasto tra l'orientamento che individua nella complessa sequenza procedimentale, diretta ad attuare il trasferimento alla U.s.l., per il tramite del comune, dell'attività di
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