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sentenza 14 febbraio 1984; Giud. Soresina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. e...

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sentenza 14 febbraio 1984; Giud. Soresina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. e A.s.a.t.e. (Avv. Bacci) Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2371/2372-2373/2374 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177332 . Accessed: 25/06/2014 10:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Wed, 25 Jun 2014 10:38:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 14 febbraio 1984; Giud. Soresina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. e A.s.a.t.e. (Avv. Bacci)

sentenza 14 febbraio 1984; Giud. Soresina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. eA.s.a.t.e. (Avv. Bacci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2371/2372-2373/2374Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177332 .

Accessed: 25/06/2014 10:38

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2371 PARTE PRIMA

la struttura provinciale, sostituendola in questa provincia con più strutture comprensoriali.

Tanto premesso ed escluso che il diritto a permessi retribuiti

spetti ai componenti degli organi direttivi di altri organismi

periferici delle associazioni sindacali, come ad esempio dei consi

gli comunali (ulteriore ripartizione dell'area territoriale compren

soriale) che fossero eventualmente costituiti, come ai membri di

organismi superiori ma subnazionali, come, ad es., il livello

regionale (che il ricorrente dichiara già costituito) e ciò allo stato

della normativa di cui all'art. 30 1. n. 300, il diniego opposto dalla convenuta società appare illegittimo (e costituisce compor tamento diretto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale) perché fondato su una interpretazione nominalistica del termine « pro vinciale » che, invece, significa semplicemente periferico in con

trapposto al termine « nazionale », atteso appunto che, nella

presente fattispecie, il livello provinciale inteso come corrispon dente ad una circoscrizione dell'intera provincia non esiste più.

Del resto poiché l'art. 39, 1° comma, Cost, stabilisce che

« l'organizzazione sindacale è libera » e poiché, ciò, come è noto,

va riferito non solo al singolo ma anche alle associazioni e

poiché dette associazioni stabiliscono, senza vincoli, il proprio assetto organizzativo a mezzo dei propri statuti, non si vede

come possa vincolarsi tale organizzazione a strutturarsi anche e

comunque ad un livello provinciale inteso rigorosamente come

quello corrispondente alla circoscrizione di una provincia.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non risulta

pertanto che il riconoscimento del diritto al permesso retribuito

per i componenti dell'organo direttivo del sindacato ricorrente

introduca alcun aggravio per l'azienda.

Del resto tale diritto è comunque subordinato alla insussistenza

di impedimenti di ordine tecnico-aziendale (cfr. art. 101 c.c.n.l.) ed in mancanza di accordo fra le parti circa le modalità di

esercizio del diritto stesso, le parti possono adire il giudice: « L'art. 30 1. 20 maggio 1970 n. 300, il quale stabilisce che i

componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle

associazioni di cui all'art. 19 della legge hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per le

partecipazioni alle riunioni degli organi suddetti, ha carattere

immediatamente precettivo e, pertanto, ove manchino sia la

disciplina collettiva, cui la norma rinvia per la concreta determi

nazione delle modalità e dei limiti del diritto da essa attribuito, sia gli accordi individuali, l'ampiezza e le modalità di esercizio di

tale diritto vanno concretamente determinate dal giudice, il quale, deve tener conto, nel contemperamento degli opposti interessi, dei

principi di correttezza e di equità di cui agli art. 1175 e 1374

c.c., senza escludere la possibilità del ricorso, ove ne sia ravvisata

l'opportunità, ad elementi desumibili da altre norme collettive e

nel rispetto, fermi i poteri istruttori conferiti dall'art. 421 (nuovo

testo) c.p.c., dei principi generali sull'onere della prova »: Cass., 9 novembre 1981, n. 5927 {Foro it., Rep. 1982, voce Lavoro

(rapporto), n. 1034).

Va invece respinta la domanda del ricorrente intesa ad ottenere

la condanna della convenuta al pagamento di un numero di ore

lavorative pari ai periodi di permessi richiesti e non concessi atteso che ciò non può essere azionato ex art. 28 1. 300, vertendosi in tema di soddisfazione di interessi propri dei dipen denti e perché, comunque, non è provato il danno economico

subito dai lavoratori per la mancata concessione (non risulta

infatti se le riunioni si siano poi tenute, e se i componenti

dipendenti della convenzione vi abbiano partecipato con perdita della retribuzione).

PRETURA DI FIRENZE; PRETURA DI FIRENZE; sentenza 14 febbraio 1984; Giud. So

resina; Soc. Elitos (Avv. Pilli, Pinto, Bechi) c. A.n.p.e. e

A.s.a.t.e. (Aw. Bacci).

Sindacati — Maggiore rappresentatività — Azione di accertamen

to — Ammissibilità — Legittimazione passiva delle associazioni

sindacali — Sussistenza (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sinda

cale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento, art. 19). Sindacati — Maggiore rappresentatività — Requisiti — Fattispe

cie (L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 19).

È ammissibile l'azione di accertamento, proposta dal datore di

lavoro nei confronti delle associazioni sindacali dei lavoratori,

volta a negare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 19 l.

300/70 ai fini della titolarità dei diritti sindacali regolati dal

titolo terzo dello statuto medesimo, (il) In applicazione dei criteri desumibili dall'art. 19 l. 300/70 deve

escludersi, allo stato, la maggiore rappresentatività delle asso

ciazioni sindacali convenute (l'A.n.p.e. dei piloti elicotteristi e

l'A.s.a.t.e. dei tecnici elicotteristi) perché non sono aderenti ad

alcuna confederazione nazionale e non hanno stipulato alcun

contratto collettivo. (2)

Fatto e diritto. — Con ricorso del li9 dicembre 1983 la Elitos

chiedeva accertarsi che le associazioni convenute « difettano dei

requisiti posti dall'art. 19 1. 20 maggio 1970 n. 300 per poter usufruire delle norme a tutela delle rappresentanze sindacali e

dell'attività sindacale di cui al titolo III della richiamata legge »; le convenute eccepivano l'incompetenza per materia e per valore

di questo pretore, nonché, in ipotesi, il proprio difetto di legitti mazione passiva e, in ulteriore ipotesi, instavano per la reiezione

della domanda per infondatezza. Tentata senza esito la concilia

zione, era discussa, ex art. 420, 4° comma, c.p.c., la questione di

competenza, ed era pronunciata sentenza affermativa della compe tenza di questo pretore giudice del lavoro. Indi era trattato il

merito, ed era pronunciata la presente sentenza definitiva.

Le associazioni convenute negano infondatamente la propria

legittimazione passiva, con l'asserire che la titolarità dei diritti

controversi spetterebbe ai singoli lavoratori e non ad esse conve

nute. Al riguardo si rileva che, se l'art. 19 dello statuto prevede

per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali l'ini

ziativa dei lavoratori, è peraltro innegabile l'interesse delle asso

ciazioni sindacali alla costituzione di tali rappresentanze nel loro

« ambito ». Né si tratta di interesse di mero fatto, vista la

previsione espressa dell'art. 19, la quale istituisce tra la costituen

da rappresentanza interna e la associazione sindacale esterna un

collegamento istituzionale da cui derivano varie conseguenze

giuridiche, come la partecipazione dei dirigenti sindacali esterni

alle assemblee, i permessi dei rappresentanti interni per la parte

cipazione alle attività sindacali esterne, il diritto ai contributi,

nonché le stesse possibilità di autoaffermazione e diffusione,

eventualmente tutelabili ex art. 28 dello statuto, allorché il datore

di lavoro ostacoli tali possibilità, limitando cosi l'area di operati

vità dell'azione sindacale. Nei casi di cui si discute si ha la

riprova di quanto ora affermato: la A.s.a.t.e., subito dopo la sua

'costituzione con rogito notarile registrato il 29 novembre 1983 a

Firenze, invia a mezzo del proprio legale una raccomandata a.r.

alla Elitos, con la quale, premesso di annoverare tra i propri

associati il maggior numero, se non la totalità dei tecnici elicotte

risti dipendenti dalla stessa Elitos, invita l'impresa « all'epresso

riconoscimento, in suo favore, dei diritti previsti dal titolo III

della 1. 20 maggio 1970 n. 300 », e chiede in particolare il ricono

scimento della r.s.a. A.s.a.t.e., indicando nel contempo lia persona

designata quale segretario di tale r^.a.; a ciò si accompagna la

richiesta di un apposito spazio per le affissioni, della facoltà di

(1) Non constano precedenti editi. 1 provvedimenti giudiziari che

hanno giudicato sulla rappresentatività del sindacato attengono a

giudizi ordinari volti alla tutela dei diritti di cui al titolo III dello

statuto dei lavoratori o a procedure ex art. 28 della medesima legge

volte alla repressione di condotte antisimdaoali concretatesi nella nega zione di tali diritti. Nel caso in esame, invece, è il datore di lavoro

che ha lagito nei confronti delle associazioni sindacali, con azione di

accertamento, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa sul punto. Sulle azioni di accertamento negativo proposte dal datore di lavoro

cfr., da ultimo, Trib. Roma 12 settembre 1983 e 23 dicembre 1983, Foro it., 1984, I, 1383, con nota di richiami.

(2) Il complesso dei requisiti di .rappresentatività, desumibili dall'art.

19 statuto, che un'organizzazione sindacale deve presentare perché le

rappresentanze sindacali costituite nel suo ambito siano titolari dei

diritti di cui al titolo III dello statuto è ormai delineato con notevole

analitócità.

In giurisprudenza cfr. Trib. Napoli 21 aprile 1983, Foro it., Rep.

1983, voce Sindacati, n. 55; Trib. Venezia 16 luglio 1982, ibid., n. 56; Pret. Latina 23 maggio 1983, ibid., n. 57; Pret. Messina 10 maggio

1983, ibid., n. 58; Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664, id., 1982, I, 2570, con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.

Alle indicazioni dottrinali ivi formulate devono aggiungersi: Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro, I, Il diritto

sindacale, Torino, 1983, 99 ss.; Curzio, Problemi giuridici della

rappresentatività sindacale, in Lavoro 80, 1983, 584.

Deve, infine, ricordarsi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 staituto, in ordine alla quale la sentenza in esame esclude

ogni dubbio, è stata riproposta da Pret. La Spezia con ordinanza 17

luglio 1981 (Giust. civ., 1982, I, 325, con nota di Grandi). Sul punto, con diversità di opinioni, cfr. i contributi di Ferraro, Grandi, Pera, Spagnuolo Vigorita, Maggiore rappresentatività del sindacato e nuovi

problemi di legittimità costituzionale, in Giornale dir. lav. relazioni

ind., 1983, 155.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

riscuotere i contributi sindacali attraverso ritenute, e infine dell'u

so di un idoneo locale. Dal canto suo l'A.n.p.e., costituitasi per atto notarile dell'8 novembre 1983, ne fa subito (lettera del suo

presidente in data 12 novembre) comunicazione alla Elitos, con

l'auspicio dell'« instaurazione di proficui rapporti di collaborazio ne »; al che segue, in data 14 dello stesso mese, un'altra lettera

raccomandata, con la quale si rendono noti i nomi dei com

ponenti il consiglio direttivo, cosi concludendo: « nella convin

zione di poter essere componente sindacale interlocutrice di

codesta spettabile società Elitos, questa associazione richiede di

effettuare al più presto un incontro al fine di avviare formalmen

te colloqui e rapporti ». Infine, in data 2 dicembre 1983, per viene alla Elitos un telegramma a firma del direttivo A.n.p.e., il quale afferma la propria disponibililità ad un urgente incontro

con la Elitos medesima, onde instaurare fattivi rapporti di col

laborazione, e preannuncia che l'eventuale esclusione da qualsiasi trattativa riguardante i piloti dipendenti costringerà essa associa

zione ad intraprendere adeguate azioni a difesa dei legittimi interessi e delle aspettative degli associati. Sono dunque le stesse

associazioni convenute, le quali oggi contestano la loro legittima zione passiva in relazione ai punti della sussistenza, o meno, del

diritto a costituirsi in interlocutrici istituzionali del datore di

lavoro, nonché del diritto a fruire delle altre previsioni del titolo

III, ad attivarsi stragiudizialmente per far valere in modo diretto

quell'interesse, giuridicamente tutelato, a veder costituire nel

proprio ambito le rappresentanze previste dall'art. 19. L'azione

della Elitos, in quanto diretta a paralizzare nel merito tali

pretese, d'altronde accompagnate dalla minaccia di farle valere in

adeguata sede, appare quindi correttamente indirizzata contro i

soggetti che tali pretese avanzano. Questi, con lo svolgimento di

dirette rivendicazioni di agibilità sindacale, mostrano poi, « auten

ticamente », come sia fondato il rilievo per cui dal disposto dell'art. 19 scaturisce un duplice diritto dei lavoratori a costituire

le rappresentanze nell'ambito delle associazioni di cui alle lett. a)

e è) e delle associazioni a veder costituite nel proprio seno tali

rappresentanze. Cosicché appare bene introdotta da parte della

Elitos l'azione di accertamento negativo in ordine ai diritti di cui

si tratta, nei confronti di chi tali diritti pretende di far valere.

Passando al merito stretto, si osserva che l'azione di accerta

mento negativo svolta dalla ricorrente è fondata, poiché le

associazioni sindacali convenute non hanno, attualmente, i requi siti prescritti dall'art. 19, lett. a) e b), per la costituzione delle

rappresentanze sindacali -aziendali fmitrici dei diritti di cui al

titolo III; del che sono esse medesime pienamente consapevoli,

allorché, con identiche parole, affermano: « niente esclude che in

un prossimo futuro, nella fisiologica evoluzione di un sindacato

emergente in relazione a peculiari caratteristiche dell'attività

lavorativa, i requisiti richiesti dalla legge siano ottenuti mediante

l'adesione ad una confederazione avente rilevanza nazionale o

mediante partecipazione alla formazione di un nuovo contratto

collettivo ». In materia la nota decisione della Corte costituziona

le n. 54 del 6 marzo 1974 (Foro it., 1974, I, 963), ha rilevato che

« i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da

altre autorità, né possono sorgere arbitrariamente o artificialmen

te, ma sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da

ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a

propri atti concreti, e sono oggettivamente accertabili dal giudice, ove sorgano controversie la cui decisione richieda la valutazione

della legittima costituzione di una concreta rappresentanza sinda

cale ». Dunque al giudice è deferito, in caso di contestazione

circa la legittimità della costituzione della r.s.a., di accertare in

concreto la sussistenza della maggiore rappresentatività, sulla base

degli indici normativamente prescritti dall'art. 10. Il conseguimen to di tali requisiti è rimesso alle potenzialità fattuali delle

associazioni, ed è ben possibile che esse esprìmano simili poten zialità in progressione, partendo da una rappresentatività settoriale

o aziendale, per attingere poi il collegamento con interessi più

vasti. Il giudice peraltro non può rimandare l'accertamento defe

ritogli fino al momento in cui le capacità espansive, di aggrega

zione o di collegamento si siano compiutamente dispiegate. A

fronte della pretesa delle associazioni, e dei lavoratori che vi si

riconoscano, di costituire qui e ora la rappresentanza aziendale, e

di fruire dei conseguenti diritti di cui al titolo III, il giudice

deve verificare qui e ora se sono presenti i requisiti prescritti. E,

in caso negativo, deve accertare la mancanza attuale dei relativi

diritti, fermo restando che la decisione viene emessa rebus sic

stantibus, e che non è affatto precluso un successivo accertamento

giudiziale di segno diverso, ove la situazione sia in prosieguo

mutata, quanto a rappresentatività, per « fatto proprio » della

associazione, e in base a « propri atti concreti ». Nei casi di

specie si è visto che le medesime associazioni convenute ricono

scono di non essere attualmente aderenti ad alcuna confederazio

ne nazionale, e di non avere stipulato alcun contratto collettivo; simili circostanze, che sono comunque conclamate da tutti gli atti,

impediscono l'integrazione dei presupposti richiesti dall'art. 19

dello statuto, e conducono quindi all'accoglimento della do manda. Le convenute prospettano entrambe « l'incostituzionali tà della norma dell'art. 15 (rectius 19) 1. 20 maggio 1970

n. 300 quantomeno sotto il profilo di cui agli art. 3 e 39

Cost. ». A tale prospettazione non può che rispondersi con

gli argomenti, che il pretore ritiene tuttora validi, che si leggono nella citata sentenza n. 54 del 1974 della Corte costituzionale: la discriminazione adottata dal legislatore con l'art. 19 dello statuto, ferma rimanendo la piena libertà di associazione sindacale dentro e fuori dei luoghi di lavoro, è del tutto razionale, in quanto tende ad evitare che le incisive funzioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori della data azienda, previste dal titolo III dello statuto, siano svolte al di fuori di un effettivo collegamento con i più vasti interessi del mondo del lavoro, e di una effettiva considerazione dell'utilità generale. La previsione della lett. b) dell'art. 19 tempera poi il rigore di tali collegamenti, laddove attribuisce le possibilità giuridiche del titolo III alle associazioni sindacali che, per quanto settoriali, abbiano tuttavia un seguito ed una forza contrattuale tali da consentire loro di andare alla

stipulazione di contratti collettivi di portata almeno provinciale. La questione di costituzionalità appare quindi manifestamente

infondata, oltre che irrilevante: se invero, come affermano, le due associazioni annoverano tra i propri aderenti la maggior parte dei

piloti elicotteristi e dei tecnici elicotteristi, non sarà loro difficile

giungere, attraverso quei fatti concreti di cui parla la n. 54/74 della Corte cost., alla stipula di contratti collettivi validi per tutte le imprese del settore, le quali dovranno prima o poi riconoscere

tale concreta rappresentatività, in una allo svuotamento, nello

specifico campo di attività, delle altre associazioni. Ma si tratta di

potenzialità la cui realizzazione dovrà essere constatata nel futu

ro, e la cui presenza, tuttavia, impedisce di rilevare, nel testo

normativo, qualsiasi preclusione alla futura espansione. È infine

appena il caso di notare come la stessa società ricorrente abbia

portato la controversia sul piano dei diritti sindacali, quali sono

regolati dagli art. 19-27 dello statuto dei lavoratori, ignorando il

disposto dell'art. 35, ult. comma, dello statuto medesimo, il quale demanda alla contrattazione collettiva di applicare i principi in

questione alle imprese di navigazione (qual'è la Elitos) per il

personale navigante. La specifica domanda della ricorrente, di

accertamento negativo sulla base dei più favorevoli disposti statutari, ha dunque fissato i termini normativi della controversia

su basi diverse rispetto a quelle della contrattazione, la quale circo

scrive il diritto alla designazione di rappresentanti sindacali (sia per i piloti che i tecnici elicotteristi) alle organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo (cfr. art. 24 c.c.n.l. Elitos

A.n.p.a.c. del 10 dicembre 1981, art. 43 c.c.n.l. Elitos-S.i.p.a.c. F.iJ.a.c.-C.i.s.l. del 30 ottobre 1981 quanto ai tecnici). Non

mette quindi conto di scrutinare nuovamente il problema di

costituzionalità dell'art. 35, ult. comma (su cui v. Corte cost. 26

maggio 1976, n. 129, id., 1976, I, 1434), una volta che l'accerta

mento richiesto ha esito negativo anche in base alla richiamata

normativa ordinaria. (Omissis)

PRETURA DI ROMA; PRETURA DI ROMA; sentenza 13 luglio 1983; Giud. Giu

liani; Colucci <Avv. Mele) c. U,s.l. RM 12 (Avv. Mammone).

Sanità pubblica — Unità sanitaria locale — Enti ospedalieri

soppressi — Rapporti giuridici pendenti — Titolarità passiva del comune (L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del

servizio sanitario nazionale, art. 66; 1. reg. Lazio 28 gennaio 1980 n. 10, norme transitorie per la costituzione ed il funzio

namento delle unità sanitarie locali, art. 3). Sanitario — Tirocinanti ospedalieri — Trattamento economico —

Indennità tabellari — Spettanza (L. 18 aprile 1975 n. 148,

disciplina sull'assunzione del personale ospedaliero e tirocinio

pratico. Servizio del personale medico. Modifica ed integrazione dei d.p.r. 27 marzo 1969 n. 130 e n. 128, art. 12).

I rapporti giuridici derivanti dalla gestione degli enti ospedalieri

soppressi, se anteriori alla data di costituzione e di funziona mento delle U.s.l. nella regione Lazio, sono trasferiti al comune

competente per territorio. (1)

(1) Permane in giurisprudenza il contrasto tra l'orientamento che individua nella complessa sequenza procedimentale, diretta ad attuare il trasferimento alla U.s.l., per il tramite del comune, dell'attività di

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