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Sentenza 14 giugno 1962, n. 54; Pres. Ambrosini, Rel. Petrocelli; Sergi (Avv. Jemolo) c. Consorzio...

Date post: 30-Jan-2017
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Sentenza 14 giugno 1962, n. 54; Pres. Ambrosini, Rel. Petrocelli; Sergi (Avv. Jemolo) c. Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria (Avv. Nicolò); interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Chiarotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1073/1074-1075/1076 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150734 . Accessed: 25/06/2014 00:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 00:54:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 14 giugno 1962, n. 54; Pres. Ambrosini, Rel. Petrocelli; Sergi (Avv. Jemolo) c.Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria (Avv. Nicolò); interv. Pres. Cons. ministri (Avv.dello Stato Chiarotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1073/1074-1075/1076Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150734 .

Accessed: 25/06/2014 00:54

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1073 GIURISPRUDEN2A COSTiTUZlONALE E CIVILE 1074

CORTE COSTITÜZIONALE.

Sentenza 14 giugno 1962, n. 57 ; Pres. Cappi P., Rel. Bit an c a ; Foscliini c. Passarella e Bonadin ; interv. Pres. Cons,

ministri (Aw. dello Stato Gkaziano).

Prescrizione in materia civile — Preserizioni presun tive — Delazione di C|iuramento — Incostituzionaiil a

della normativa — Questione iniondata (Costituzione della Repubblica, art. 3, 24 ; cod. civ., art. 2960).

j& infondata la questione di costituzionalitä dell'art. 2960

cod. civ., che prevede la delazione del giuramento in tema

di prescrizioni presuntive, in relazione agli art. 3 e 24

della Costituzione. (1)

La Corte, ecc. — La questione di Legittimitä costitu

zionale dell'art. 2960 cod. civ., promossa sul presupposto che i titolari di certi crediti avrebbero una tutela minore

di quella dei titolari di altri crediti e che ciõ contrasterebbe

cogli art. 3 e 24 della Costituzione, non 6 fondata.

L'art. 24 si riferisce alia tutela processuale dei diritti

e percio se ne pu6 assumere la violazione solo quando il

legislatore limitasse ingiustificatamente la difesa proces suale d'un diritto da esso stesso attribuito o riconosciuto.

Invece i crediti sottoposti a prescrizione presuntiva sono

tali che possono essere fatti valere incondizionatamente

coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico (soltanto)

quando non sia decorso un certo periodo di tempo. II titolare

di quei crediti ha l'onere di chiederne l'adempimento entro

il termine breve indicato dalla legge e, purche lo faccia

entro questo termine, la tutela processuale del suo diritto

non e diversa da quella di cui beneficiano i titolari di cre

diti non soggetti a prescrizione presuntiva. Trascorso il termine, il creditore non poträ ottenere

l'adempimento dell'obbligazione se non quando la sussi

stenza di essa risulti da un'ammissione, comunque deter

minata, dello stesso debitore (ammissione ex art. 2059

cod. civ. o giuramento a lui deferito in virtü della norma

impugnata). Questa particolare situazione, che deriva sia

dalla norma denunciata sia dall'intera disciplina della

c. d. prescrizione presuntiva, non importa propriamente una diminuzione ingiustificata della tutela processuale del

credito ; ma piuttosto influisce, per ragioni connesse con la

particolare natura del rapporto, sul relativo diritto, che,

non esercitato entro il termine stabilito dalla legge, perde

gran parte della sua forza e puõ farsi valere solo quando ciõ

sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore :

dunque l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.

D'altra parte, il legislatore avrebbe potuto stabilire

che, decorso quel termine, il diritto non põssa piu farsi

valere ; in tal caso avrebbe ridotto a prescrizione ordinaria

o a presunzione assoluta d'estinzione quella che ora õ una

mera prescrizione presuntiva e nessun principio costitu

zionale gli avrebbe impedito di farlo : non c'fe norma della

Costituzione che inibisca alia legge di stabilire termini

prescrizionali diversi da diritto a diritto (negli art. da 2947

a 2953 cod. civ., che contengono prescrizioni vere e proprie, il termine 6 talora cosi breve come quello delle prescrizioni

presuntive). Se non lo ha fatto, e proprio per dare una qualche pos

sibility di esazione del credito anche decorso quel termine.

Perciõ si deve escludere che abbia violato il principio d'ugua

glianza riposto nell'art. 3 della Costituzione : infatti una

norma, che d;\ un vantaggio al titolare di certi diritti,

non puõ essere dichiarata illegittima soltanto perchõ questo

vantaggio õ accordato solo entro certi limiti. II confronto

con le obbligazioni che non sono soggette a prescrizione

presuntiva non puõ piü farsi sul piano della legittimitä costituzionale una volta constatato che, per quelle sotto

(1) L'ordinanza 15 luglio 1961 del Pretore di Ravenna e

massimata in questo volume, I, 392. Sull'art. 24, 2° comma, della Costituzione, v., da ultimo,

Oorte cost. 27 marzo 1962, n. 29, retro, 603, con nota di richiami.

post© a prescrizione presuntiva, particolari esigenze hanno

suggerito di ridurre col decorso del tempo il potere di im

ponie l'adempimento : riduzione della quale fra l'altro

il oreditore non ha da lamentarsi poiche l'avrebbe evitata

se avesse esercitato t.empestivamente il suo diritto.

II legislatore lia stabilito che il decorso del termine

non dia luogo ne a una presunzione relativa superabile con

qualunque mezzo di prova ne a una presunzione assoluta.

Esso si e tenuto fedele a una soluzione intermedia ed ha

riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore. Evidentemente la soluzione e stata imposta dalla necessity di dare una disciplina particolare a situa

zioni particolari, ciofe da motivi il cui sindacato e sottratto

al giudizio di questa Corte anche perche la loro ragione volezza e in certo senso provata dalla stessa vitalitä dell'isti

tuto, oramai secolare.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legittimitä costituzionale dell'art. 2960 cod. civ., pro

posta con ordinanza del 15 luglio 1961 dal Pretore di Ra

venna, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.

CORTE COSTITÜZIONALE.

Sentenza 14 giugno 1962, n. 54 ; Pres. Ambrosini, ReJ.

Petrocelli ; Sergi (Aw. Jemolo) c. Consorzio del

bergamotto di Eeggio Calabria (Aw. Nicoi.õ); interv.

Pres. Cons, ministri (Aw. dello Stato Chiarotti).

Ainmassi eulletlivi — IIer<|am«U» — Incostituzio

nalila della normativa (Costituzione della Kepubblica, art. 41 ; r. d. 1. 3 febbraio 1936 n. 278, disciplina della

produzione e del commercio del bergamotto ; 1. 16

aprile 1936 n. 829, conversione in legge, con modifi

eazioni, del r. d. 1. 3 febbraio 1936 n. 278).

ij incostituzionale il r. decreto legge 3 febbraio 1936 n. 278,

convertito con legge 23 aprile 1936 n. 829, ehe disciplina la produzione e il commercio del bergomotto, con riferi mento all'art. 41 della Costituzione. (1)

La Corte, ecc. — Secondo l'ordinanza di rinvio, le norme

impugnate, disponendo l'obbligo del deposito dell'essenza

di bergamotto e il divieto di ogni vendita del prodotto che non sia effettnata per il tramite del Consorzio provin oiale di Eeggio Calabria, sono in contrasto con l'art. 41

della Costituzione, in quanto tale norma stabilised il prin

cipio della libertä della iniziativa economica privata. In

questa sua letterale formulazione, la questione si presenta

impostata in relazione al 1° comma dell'art. 41. II quale,

invece, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

va considerato nel suo complesso, vale a dire con l'indispen sabile riferimento agli altri due comma, e in modo parti colare al terzo.

Non e dubbio che il principio della libera iniziativa eco

nomica privata sia nettamente riaffermato nel 1° comma

dell'art. 41, perõ con i limiti fissati dal 2° e 3° comma,

in forza dei quali l'iniziativa privata non puõ svolgersi in

contrasto con la utilitä sociale, o in modo da recar danno

alla sicurezza, alla libertä e alla dignitä umana, e l'attivit

pubblica e privata puõ essere indirizzata e coordinata a

fini sociali mercfe programmi e controlli determinati dalla

legge. Se si tien presente, d'altra parte, che, per quanto

riguarda in genere il conferimento obbligatorio dei pro

dotti, questa Corte, anche con sua recente sentenza (n. 5

del 1962, Foro it., 1962, I, 404), ha riconosciuto trattarsi

di una misura di direzione pubblica deU'economia rientrante

(1) L'ordinanza 15 febbraio 1961 del Pretore di Melito Porto

Salvo & massimata in questo volume, II, 48.

Sull'art. 41 della Costituzione, v., da ultimo, Corte cost. 14

febbraio 1962, n. 5 [retro, 404, con nota di richiami), relativa al

l'ammasso obbligatorio del risone.

Xl Koro Itai.tano — Volume LX XXV — Parte 7-69.

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1075 PARTE PRIMA 1076

fra quelle consentite dall'art. 41, la soluzione della questione

dipende appunto dallo st. abil ire se le limitazioni che le

norme impugnate apportano alia libera iniziativa dei pro duttori di bergamotto siano tali da potersi qualificare oonformi all© condizioni disposte dal citato 3° comma

dell'art. 41.

La Corte ritiene che la finalitä sociale non possa esclu

dersi in via di principio in vista del carattere particolare o localmente limitato della categoria di operatori economici; e nemmeno in considerazione della natura voluttuaria del

prodotto. Anche una produzione limitata, infatti, e rela

tiva a prodotti di non largo consumo puõ avere apprez zabili riflessi sull'economia generale e assumere quel carat

tere, piu o meno intenso, di socialite che e idoneo a giusti ficare l'intervento direttivo e coordinator© della legge.

Il contrasto delle norme impugnate con l'art. 41 e

invece da ravvisarsi nella non rispondenza di esse al prin

cipio della riserva di legge, nei termini in cui questa e

disposta dal 3° comma di detto articolo. Una grave limi

tazione, invero, all'iniziativa economica privata, tale da

inibire in sostanza ogni libera disponibilita del prodotto, e stata disposta dalla legge impugnata non soltanto senza

la minima specificazione di indirizzi e programmi, ma senza

indicazione alcuna di dati attraverso i quali si manife

stino in qualche modo i fini di utility sociale e i criteri ai quali all'uopo la legge stessa si sarebbe ispirata. A tale

esigenza, piü volte dichiarata nelle sentenze di questa Corte, non si puõ opporre che nel caso in questione, data la na

tura dell'attivita del Consorzio per il bergamotto e il modo

come essa si svolge, cioe sostanzialmente quale esplica zione di un mandato nell'interesse dei produttori e in

aderenza fedele alle leggi del mercato, non vi sarebbe con

creta possibilitä di dettare legislativamente criteri in or

dine alia determinazione del prezzo e alia distribuzione del prodotto. E l'obiezione non regge perche il negare tale

possibility per questo caso significa ammettere in sostanza

che, in casi analoghi, di cui la configurability non si puõ circoscrivere, il principio della riserva di legge potrebbe di fatto subire deroghe ad arbitrio. Le determinazioni

programmatiche della legge possono essere indubbiamente

diverse, a seconda della natura dell'attivita economica e della finalitä sociale che si tende a perseguire ; e puõ an

che ammettersi che in talune ipotesi esse si presentino di

complessita notevolmente minore che non in altre. Ma non

puõ esser dubbio che la loro totale mancanza, come nel

caso in questione, significhi che il principio della riserva

di legge non e rispettato. Con ciõ rimane assorbita ogni altra considerazione.

Per questi motivi, dichiara la illegittimitä costituzio

nale del r. decreto legge del 3 febbraio 1936 n. 278 e della

legge di conversione del 23 aprile 1936 n. 829, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione.

GORTE COSTITÜZIONALE.

Sentenza 14 giugno 1962, n. 53 ; Pres. Cappi^P., Rel. Jae ger ; Gaudioso (Aw. Selvaggi, Jemolo) o. Mazzotta

(Aw. Toeeisi) ; intery. Pres. Cons, ministri (Aw. dello Stato Geaziano).

Sicilia — Conlralti agrari — Proroga legale -— In custituzionalitä della normativa — Questione in fondata (Costituzione della Repubblioa, art. 2, 3, 4, 41, 42, 44 ; 1. reg. sic. 26 giugno 1952 n. 16, proroga dei contratti agrari).

S infondata la questione di costituzionalita della legge sici liana 26 giugno 1952 n. 16, che proroga la durata di taluni contratti agrari, con riferimento agli art. 2, 3, 4, 41, 42, 44 della Gostituzione. (1)

(1) L'ordinanza 7 aprile 1961 del Tribunale di Siracusa e massimata in Foro it., 1961, I, 1392, con nota di richiami.

Sulla disciplina normativa dei contratti agrari in Sicilia, cons. Andrioli, in questa rivista, 1961, I, 772.

La Corte, ecc. — Le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generate dello Stato noil possono essere

accolte.

E occorso altre volte, infatti, cite sia stato sottoposto ai giudizio di legittimitä costituzionale l'intero testo di un

provvedimento legislativo e che la Corte costituzionale

abbia deciso le questioni relative senza rilevare alcun di

fetto dei presupposti del proprio giudizio, sempreche le

censure di legittimitä fossero tali, da investire tutte le

norme contenute nel provvedimento denunciato. Ed e ciõ

che si e presentato nella specie, perche il vizio di legitti mitä costituzionale denunciato concerne precisamente l'in

tero contenuto di leggi, che, secondo la tesi di chi ha pro mosso il giudizio, non avrebbero potuto legittimamente

disporre la proroga della disciplina giuridica dei rapporti da esse considerati.

Si presenta invece per la prima volta all'esame della

Corte la figura di un giudizio di legittimitä costituzionale

proposto in via eventuale e ipotetica, come risulta da-lla

ordinanza del Tribunale di Siracusa, il quale ha sottoposto alia Corte costituzionale le norme contenute in due testi

legislativi distinti, una legge regionale e l'altra dello Stato, recanti una disciplina analoga di rapporti della stessa

specie, motivando che, ove fosse dichiarata la illegittimitä costituzionale della legge della Kegione, al rapporto giuri dico oggetto della controversia principale avrebbero dovuto

applicarsi le norme contenute nella legge dello Stato, ri

spetto alle quali si sarebbe potuto configurare, e per gli stessi motivi, un analogo vizio di legittimitä costituzionale.

La Corte non ravvisa alcun argomento, ne testuale ne

sistematico, che induca a negare a priori 1'ammissibilitä

di una siffatta forma di proposizione delle questioni, i cui

vantaggi ai fini dell'economia dei giudizi sono evidenti, valendo ad escludere la necessitä di una duplice fase e del

procedimento principale e del procedimento incidentale co

stituzionale nella ipotesi che la prima si concluda con una

dichiarazione di illegittimitä delle noime denunciate. £

ovvio, d'altra parte, che ove tale ipotesi non si avveri e

la prima questione sia dichiarata non fondata, la Corte

costituzionale non poträ prendere in esame la seconda,

proposta in via subordinata, essendo risultato inesistente

il presupposto della rilevanza di essa ai fini del giudizio

principale, e ciõ ai termini della stessa ordinanza di rimes

sione degli atti alia Corte e quindi con pieno rispetto della

competenza esclusiva del giudice del processo principale ad accertare la rilevanza della questione di legittimitä costituzionale nei riguardi di tale processo.

Passando all'esame della questione concernente la legge

regionale di cui si discute, la Corte non puõ certamente

considerare favorevolmente, in linea di principio, il metodo

della proroga continuativa di forme di disciplina legislativa dei rapporti aventi dichiarato carattere di provvisorietä.

Giä in una precedente sentenza la Corte ebbe occasione

di osservare : « Indice della natura contingente della situa

zione che ha dato causa alle leggi di cui trattasi & anche

la loro temporaneitä. Infatti la prima legge (siciliana) del

22 settembre 1947 n. 11, ha l'esplicita durata di un solo

anno ; le successive ricorrenti proroghe non fanno che di

mostrare il permanere delle particolari situazioni. La pro

roga contenuta nella legge 26 giugno 1952 n. 16, « fino alia

entrata in vigore della legge sulla rifoima dei contratti

agrari », mostrerebbe inoltre la volontä della Regi one di

uniformarsi alla futura, e sembra imminente, legge statale

sui contratti agrari » (sentenza n. 6 del 27 gennaio 1958, Foro it., 1959, I, 513).

Come e noto, le previsioni di un intervento decisivo a

breve scadenza del legislatore nazionale non si sono awe

rate. Ne occorre in questa causa valutare i motivi per i

quali una riforma generale della materia dei contratti

agrari non e stata compiuta. In tali condizioni della legislazione dello Stato, il pro

blema della legittimitä costituzionale della legge regionale siciliana 26 giugno 1952 n. 16, deve essere esaminato alia

stregua dei principi piu volte affermati da questa Corte in materia di competenza legislativa della Eegione a disci

plinare i rapporti intersubiettivi privati: competenza, che

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