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sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel. Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Trapani 25 gennaio 1979 (Gazz. uff. 30 maggio 1979, n. 147); 4 ottobre 1979 (id. 6 febbraio 1980, n. 36); Trib. Trapani 21 maggio 1980 (id. 6 maggio 1981, n. 123) Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 5 (MAGGIO 1984), pp. 1199/1200-1201/1202 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175674 . Accessed: 25/06/2014 09:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.44 on Wed, 25 Jun 2014 09:47:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel. Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Trapani 25 gennaio 1979

sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel.Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Trapani 25 gennaio 1979(Gazz. uff. 30 maggio 1979, n. 147); 4 ottobre 1979 (id. 6 febbraio 1980, n. 36); Trib. Trapani 21maggio 1980 (id. 6 maggio 1981, n. 123)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 5 (MAGGIO 1984), pp. 1199/1200-1201/1202Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175674 .

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Page 2: sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel. Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Trapani 25 gennaio 1979

1199 PARTE PRIMA 1200

di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi

denziale, agevolata e convenzionata), sollevata dalla Corte d'ap

pello di Cagliari, con ordinanze emesse I'll marzo 1977 (r.o.

268/77), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977 (r.o. 323/78), in riferimento agli art. 64, 3° comma, e 72

Cost.; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 4°

comma, 1. n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'ap

pello di Cagliari, con ordinanze emesse I'll marzo 1977 (r.o.

268/77) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77), in riferimento

agli art. 3 e 24 Cost.; c) dichiara manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale degli art. 16 e 20, 3°

comma, 1. n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'appello di Cagliari con le ordinanze indicate sub b) in riferimento agli art. 3, 42 e 53 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 marzo 1984, n. 66

(iGazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rei.

Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Pret. Trapani 25 gennaio 1979 (Gazz. uff. 30 maggio 1979, n. 147); 4 ottobre 1979 (id. 6 febbraio 1980, n. 36); Trib. Tra

pani 21 maggio 1980 {id. 6 maggio 1981, n. 123).

Circolazione stradale — Persone sottoposte a misure di preven zione — Guida di autoveicolo o motoveicolo — Sanzioni —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme sulla circolazione

stradale, art. 80; 1. 31 maggio 1965 n. 575, disposizioni contro la mafia, art. 6; 1. 22 maggio 1975 n. 152, disposi zioni a tutela dell'ordine pubblico, art. 19).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 6 l. 31 maggio 1965 n. 575 e 19 l. 22 maggio 1975 n. 152, nella

parte in cui prevedono la sanzione dell'arresto da sei mesi a tre anni per le persone sottoposte a misure di prevenzione sorprese alla guida di un autoveicolo e di un motoveicolo senza patente 0 dopo che la patente sia stata loro sospesa, negata o revocata, in relazione all'art. 80, 9° comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, che punisce con l'arresto da tre a sei mesi le persone sottoposte a misure di sicurezza personali che commettano analoga infra zione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Le tre ordinanze di rimessione (due del Pretore

ed una del Tribunale di Trapani) propongono la stessa questione di legittimità costituzionale. I tre giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Invero, anche se i dispositivi delle tre ordinanze predette sono diversamente formulati, risulta con chiarezza che gli incidenti

hanno per oggetto il combinato disposto degli art. 6 1. 31 maggio 1965 n. 575 e 19 1. 22 maggio 1975 n. 152, mentre l'art. 80 del codice della strada viene in rilievo unicamente come tertium

comparationis.

1 giudici a quibus dubitano, cioè, che contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, 1° comma, Cost., l'art. 6 1. 31

maggio 1965 n. 575 (recante « disposizioni contro la mafia »), in

quanto ritenuto applicabile, in forza dell'art. 19 1. 22 maggio

(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Trapani 25 gennaio 1979 è massi mata in Foro it., 1979, II, 399; Pret. Trapani 4 ottobre 1979, id., Rep. 1980, voce Circolazione stradale, n. 212; Trib. Trapani 21 maggio 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 166.

Si consolida l'orientamento della Corte costituzionale volto ad affer mare che la condizione personale di soggetto a misura di prevenzione sia tale da giustificare trattamenti sanzionatori più gravi, pur a parità di condotte poste in essere. In questo senso si era infatti già pronunciata Corte cost. 5 maggio 1983, n. 126, id., 1983, I, 1501, con osservazioni critiche di Fiandaca, ritenendo non irrazionale la discipli na più severa riservata al sorvegliato speciale rispetto al libero vigilato.

Cfr. altresì' Corte cost. 27 maggio 1982, n. 103, id., 1982, I, 1795, con nota di richiami di Fiandaca, la quale ha affermato una volta di più che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene rientrano nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia rispettato il limite della ragionevolezza.

In dottrina, cons. Gonzales, La legge antimafia, in Riv. polizia, 1970, 658; Id., Riflessioni su criminalità e prevenzione, id., 1982, 249; Galli-Siclari-Siena, Le recenti leggi contro la criminalità, Milano, 1977, I, 206; Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, voce dell 'Enciclopedia del diritto, Milano, 1979, XXVI, 632.

1975 n. 152 (emanata a « tutela dell'ordine pubblico »), « anche

alle persone indicate nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4, 1. 27 dicembre 1956

n. 1423 » (sulle « misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità»).

In base alle disposizioni di legge qui sopra richiamate, come

interpretate dai giudici a quibus, « nel caso di guida di un

autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia

stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, 2° e terzultimo comma, n. 2, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 », le

persone già sottoposte, « con provvedimento definitivo, a misure di

prevenzione » sono punite con pena (dell'arresto da sei mesi a tre

anni) sensibilmente più severa di quella (dell'arresto da tre a sei

mesi) comminata, per il reato di guida senza patente, dall'art. 80

del codice della strada, in via generale e, quindi, anche a carico

di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detenti

va.

Secondo i giudici rimettenti, questa differenza di trattamento

sanzionatorio, siccome riferita a situazioni giudicate sostanzialmen

te uguali — posto che, nelle due ipotesi a raffronto, la stessa

condotta è attribuita a soggetti (sottoposti a misura di prevenzione

gli uni ovvero a misura di sicurezza personale non detentiva gli altri) tutti considerati socialmente pericolosi — sarebbe priva di

ogni razionale giustificazione, risultando, perciò, il combinato

disposto dei denunziati articoli di legge in contrasto con l'art. 3, 1° comma, Cost.

La questione non è fondata.

3. - Invero, tale questione si risolve nella denuncia del tratta

mento sanzionatorio riservato dal citato art. 6 1. n. 575 del 1965

alle persone — tra quelle indicate ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 1. n.

1423 del 1956 oltre che a quelle di cui all'art. 1 n. 575 del 1965

nel testo sostituito dall'art. 13 1. n. 646 del 1982 — già sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione che incor

rano nella contravvenzione di guida senza patente (o dopo che la

patente sia stata negata, sospesa o revocata); trattamento sanzio

natorio valutato in riferimento a quello previsto, in via generale, dall'art. 80, 13° comma, del codice della strada, per tutti (gli altri)

soggetti che commettono il reato di guida senza patente.

Nel primo caso il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo

ad una circostanza relativa alla persona del colpevole — al fatto

cioè che si tratti di persona rientrante in una delle citate

categorie, già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di

prevenzione (tra le quali misure uno dei giudici a quibus — ord.

877 del 1978 — con apprezzamento che non spetta alla corte

sindacare, ricomprende la diffida), in conseguenza di che ha

determinato la misura della pena in modo indipendente da quella

ordinaria del reato di guida senza patente, previsto e punito,

appunto, dall'art. 80, 13° comma, del codice della strada; disposto di legge nel quale, invece, non viene in considerazione alcuna

circostanza soggettiva.

Ora, è principio costantemente affermato dalla corte che la

configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione per ciascuna di esse della quantità e qualità della pena « rientrano

nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio

può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale

soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della

ragionevolezza» (sent. n. 103 del 1982, Foro it., 1982, I, 1795).

I disposti di legge denunziati non incorrono certo in vizio del

genere, pur se si accetti la prospettazione dei giudici a quibus

che, isolando, tra la pluralità indeterminata delle perone che

possono incorrere nel reato di guida senza patente, quelle sole

sottoposte a misura personale di sicurezza non detentiva, pongono a raffronto la situazione di queste ultime con la situazione dei sog

getti sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di preven zione.

La corte ha, infatti, già avuto occasione di sottolineare {da ultimo con la sent. n. 126 del 1983, id., 1983, I, 1501) la

disomogeneità di siffatte situazioni: e questo è sufficiente a

giustificare il diverso trattamento che il legislatore ha ritenuto di

dettare per condotte materiali (nel caso, guida senza patente) indubbiamente uguali, ma giudicate di differente gravità in ragione di una circostanza inerente alla persona del colpevole.

Si tratta, dunque, di una non irragionevole scelta legislativa, immune da vizi di incostituzionalità; scelta opinabile, come

qualsiasi altra, ma coerente all'ispirazione cui obbedisce il sistema

delle misure di prevenzione (previsto dalle 1. n. 1423 del 1956 e

n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito del quale si collocano autonome figure di reato, che

tendono a sottolineare, anche per la ritenuta efficacia intimidatoria

delle sanzioni comminate, il fine perseguito, appunto, di preven zione dei reati.

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Page 3: sentenza 14 marzo 1984, n. 66 (Gazzetta ufficiale 21 marzo 1984, n. 81); Pres. Elia, Rel. Malagugini; Errante e altri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Trapani 25 gennaio 1979

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, 1° comma, 1.

22 maggio 1975 n. 152, in relazione agli art. 6 1. 31 maggio 1965

n. 575 e 80 codice della strada, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost, dal Pretore di Trapani e dal Tribunale di Trapani con le

ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 marzo 1984, n. 77

(Gazzetta ufficiale 4 aprile 1984, n. 95); Pres. Elia, Rei.

Bucciarelli Ducci; Raimondi; interv. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Chiarottti). Ord. Sez. sorv. Napoli 28 di

cembre 1978 (Gazz. uff. 11 aprile 1979, n. 102).

Ordinamento penitenziario — Permessi — Concessione solo per eventi familiari di particolare gravità — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 27, 34; 1. 26 luglio 1975 n. 354,

norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà, art. 30; 1. 20 luglio 1977 n. 450, modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed

agli internati previsto dall'art. 30 1. 26 luglio 1975 n. 354,

art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30,

2" comma, l. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 1

l. 20 luglio 1977 n. 450, nella parte in cui limita gli eventi

gravi, che consentono la concessione dei permessi ai detenuti

ed agli internati, a quelli di natura familiare, in riferimento

agli art. 3, 1° e 2" comma, 27, 3° comma, 34, 3" comma,

Cost. (1)

Diritto. — La questione è infondata. Essa si basa, infatti, sul

presupposto che la norma impugnata (art. 30, 2° comma, 1. n.

354/75, come risulta modificato dall'art. 1 1. 20 luglio 1977 n.

450), imponendo particolari restrizioni alla concessione dei per messi ai detenuti, impedisca a questi ultimi di sostenere esami

universitari, venendo cosi a ledere innanzitutto il diritto allo

studio di cui all'art. 34, 3° comma, Cost., conseguentemente la

finalità rieducativa della pena detentiva ed infine il principio di

uguaglianza, creando discriminazioni arbitrarie tra detenuti.

L'esame della normativa vigente in materia di detenzione rivela

tuttavia come tale presupposto non sussista in quanto l'ordina

mento offre la possibilità al detenuto, provvedendosi ove occorra

al suo trasferimento presso un carcere posto in luogo prossimo

all'università, di completare gli studi universitari, sostenendo i

relativi esami, anche senza ottenere il permesso di allontanarsi

dall'istituto di pena. In particolare il 2" comma dell'art. 42 d.p.r. 29 aprile 1976 n. 431 prescrive che vengano stabilite « le oppor tune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami ».

Pertanto nessun ostacolo frappone l'ordinamento carcerario al

l'esercizio da parte dei detenuti del diritto allo studio, tutelato

dall'art. 34 Cost. Né la disciplina dei permessi, di cui alla norma

impugnata, incide negativamente su tale facoltà.

Da quanto premesso discende anche l'infondatezza della censu

ra relativa all'art. 27 Cost., in quanto la possibilità di completare

gli studi al massimo livello fa venir meno ogni temuta lesione al

principio della funzione rieducativa della pena, che si sospettava dal giudice a quo derivante dall'impugnato art. 30 1. n. 354/75.

Infine, nessuna violazione dell'art. 3 Cost, si riscontra nella

norma denunciata, in quanto le differenze che possono determi

narsi nel rilascio dei permessi — a parte il nessun rilievo che

esse assumono nella fattispecie prospettata — derivano da circo

stanze di mero fatto e non da discriminazioni operate dalla

norma, che assicura identità di trattamento per categorie di

destinatari che si trovano in situazioni giuridicamente identiche.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, 2° comma, 1.

26 luglio 1975 n. 354 (modificato dall'art. 1 1. 20 luglio 1977 n.

450), sollevata in relazione agli art. 3, 27, 3° comma, e 34, 3°

comma, Cost., con l'ordinanza della sezione di sorveglianza della

Corte d'appello di Napoli del 28 dicembre 1978.

(1) L'ordinanza di rimessione Sez. sorv. Napoli 28 dicembre 1978 è massimata in Foro it., 1979, II, 398.

Sulle modifiche limitative introdotte dalla 1. n. 450/77, sul significato della locuzione « eventi familiari di particolare gravità » e per riferi menti alla più recente dottrina, cfr. Pret. Alghero 28 gennaio 1983, id., 1983, II, 388, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1984 — Parte l-78.

CORTE DI CASSAZIONE; CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 19 apri le 1984, n. 2567; Pres. Gambogi, Est. Caturani, P.M. Sgroi V.

(conci, conf.); Galletti (Avv. Principe) c. Comune di Porto

San Giorgio (Avv. Vecchietti). Conferma App. Ancona 4

aprile 1978.

Edilizia e urbanistica — Convenzione di lottizzazione — Man

cato rilascio della licenza edilizia — Variante al piano rego latore — Impugnazione avanti il T.A.R. — Azione ordinaria

anteriore alla decisione giurisdizionale — Difetto di giuris dizione del giudice ordinario (L. 6 agosto 1967 n. 765, modifi

che ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n.

1150, art. 10).

Il giudice ordinario, adito prima della decisione del ricorso

giurisdizionale avverso la variante al piano regolatore limitativa

della edificabilità della zona, difetta di giurisdizione a conosce

re della domanda con la quale il privato che, nel vigore della

l. n. 765 del 1967, ha stipulato una convenzione di lottizzazione

con il comune, ne chiede la condanna all'esecuzione delle opere concordate, all'adempimento degli obblighi convenzionalmente

assunti ivi compreso il rilascio della licenza edilizia non assen

tita a seguito dell'adozione dell'anzidetta variante, e al risar

cimento dei danni. (1)

(1) La riportata sentenza, pur ricollegandosi alla precedente Cass. 12

luglio 1982, n. 3541, Foro it., 1982, I, 1860, con osservazioni di C. M.

Barone, ne precisa e puntualizza alcune enunciazioni. Nella sent. n. 3541 del 1982 la Cassazione ha, infatti, escluso la

possibilità di annoverare « il rilascio delle licenze edilizie per progetti conformi alle prescrizioni convenzionali tra gli obblighi giuridici che

gravano sull'amministrazione. Questa possibilità » — ha ribadito la pro nunzia del 1982 — «è esclusa in radice quando il comune abbia revocato l'approvazione del piano, evidente essendo che, se si verifichi

questa vicenda od altra che renda inoperante lo strumento urbanistico, la consistenza della posizione del privato rispetto al rilascio della licenza è di interesse legittimo; ma alla stessa conclusione occorre

pervenire anche quando la licenza sia rifiutata nella vigenza del piano. 11 rilascio del permesso di costruire » — ha proseguito la corte —

« sebbene abbia carattere attuativo, non può formare oggetto di un

obbligo in senso tecnico dell'amministrazione, per modo che il suo rifiuto possa essere qualificato direttamente come inadempimento della convenzione. Di fronte al detto potere dell'autorità amministrativa, condizionante l'esercizio del diritto » — ha concluso la stessa corte —

« la posizione del privato ha, invece, consistenza di interesse legittimo, con la conseguenza che il diniego del provvedimento non abilita alla

tutela avanti il giudice ordinario, occorrendo farne valere l'illegittimità innanzi al giudice amministrativo. Solo se il provvedimento venga annullato e risulti, dal giudicato amministrativo, che il rifiuto è

avvenuto in violazione dei criteri stabiliti con la convenzione (ad es.

sull'erronea affermazione di limitazioni di volumetria in realtà non

sussistenti), deve ammettersi il diritto del privato al risarcimento dei danni, posto che allora il diniego integra un comportamento illecito, e non semplicemente illegittimo in relazione al diritto di

edificare (convenzionalmente) riconosciuto».

A queste proposizioni (delle quali nelle osservazioni cit. si sono

evidenziati i limiti di compatibilità con le opinioni espresse in dottrina da E. Dalfino, L'interesse pubblico nelle lottizzazioni edilizie, 1981, 129 e ss.; e da M. S. Giannini, Istituzioni di dir. amm., 1981,

418-421), riprese successivamente da Cass. 6 aprile 1983, n. 2433, Foro

it., Mass., 504 (con la conseguenziale affermazione che deve escludersi l'esperibilità dell'azione risarcitoria quando il giudice amministrativo si sia limitato a dichiarare la illegittimità del silenzio della p.a. sulla istanza di licenza o concessione, per mera inosservanza dell'obbligo di provvedere, ferma restando la sua

facoltà di provvedere in senso favorevole o sfavorevole), si giustappon

gono le seguenti affermazioni della riportata sentenza: a) quando la

p.a., nell'esercizio del potere (di cui rimane titolare pur dopo la

convenzione di lottizzazione) di variare ed adeguare gli strumenti

urbanistici vigenti alle mutate esigenze dell'interesse pubblico, incide

sul contenuto del diritto soggettivo derivante dalla ripetuta convenzione

al privato, la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non si esaurisce con

il ricorso al giudice amministrativo al fine di ottenere l'annullamento

dell'atto che ha leso il suo interesse (nel caso di specie, attraverso la

revisione del piano regolatore che ha modificato i limiti dello ius

aedificandi) ma compete al privato, se ed in quanto sia accertata, nella

sede giurisdizionale competente, la illegittimità dell'azione amministra

tiva, la possibilità di adire il giudice ordinario con l'azione risarcitoria,

in seguito alla reintegrazione che la sua sfera giuridica subisce con la

reviviscenza del diritto soggettivo perfetto conseguente all'annullamento

dell'atto lesivo; b) nella ipotesi di accoglimento nella competente sede

giurisdizionale dell'istanza del privato ne resta salva la possibilità di

adire il giudice ordinario ove si verifichi la reviviscenza del suo

« diritto soggettivo all'adempimento della convenzione anche per

quanto concerne il rilascio delle concessioni edilizie secondo le previ sioni ivi contenute ».

Dal raffronto dei superiori diversi ordini di considerazioni si evince che: I) mentre per le sent. n. 3541 del 1982 e n. 2433 del 1983, ai

fini della proponibilità dell'azione risarcitoria del privato lottizzatore, non basta l'annullamento giurisdizionale del rifiuto e/o diniego della

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