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sentenza 14 novembre 1985; Pres. ed est. Purcaro; Soc. RAS-L'Assicuratrice italiana (Avv. Galantini)...

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sentenza 14 novembre 1985; Pres. ed est. Purcaro; Soc. RAS-L'Assicuratrice italiana (Avv. Galantini) c. Soc. S.c.i.b. (Avv. Portioli, Grassotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1673/1674-1677/1678 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180427 . Accessed: 28/06/2014 08:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 08:01:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 14 novembre 1985; Pres. ed est. Purcaro; Soc. RAS-L'Assicuratrice italiana (Avv. Galantini) c. Soc. S.c.i.b. (Avv. Portioli, Grassotti)

sentenza 14 novembre 1985; Pres. ed est. Purcaro; Soc. RAS-L'Assicuratrice italiana (Avv.Galantini) c. Soc. S.c.i.b. (Avv. Portioli, Grassotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1673/1674-1677/1678Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180427 .

Accessed: 28/06/2014 08:01

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GIURISPRUDENZA (COSTITUZIONALE E CIVILE

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 14 novembre 1985; Pres. ed est. Purcaro; Soc. RAS-L'Assicuratrice italiana <Avv. Galan tinl) C. Soc. iS.c.i.b. (Aw. portioli, grassotti).

TRIBUNALE DI MILANO;

Dogana — Spedizioniere ammesso al pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali — Assicurazione fideiussoria — Escussione della società assicuratrice — Surrogazione della società assicuratrice allo spedizioniere — Azione nei confronti del proprietario delle merci — Eccezione di adempimento —

Ammissibilità (Cod. civ., art. 1203; d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale, art. 38, 40, 41, 78, 79).

La società assicuratrice, che ha pagato all'amministrazione doga nale i diritti dovuti dallo spedizioniere ammesso al pagamento periodico e/o differito in forza di polizza di assicurazione

fideiussoria, può, surrogandosi allo spedizioniere, rivolgersi al

proprietario delle merci; in tal caso, però, deve subire l'ecce zione di adempimento da parte del proprietario che abbia già versato allo spedizioniere il denaro occorrente per pagare i diritti doganali. (1)

(1) Ancora una volta la disciplina delle obbligazioni tributarie, segnatamente doganali, finisce in prima pagina (o, se si preferisce, in copertina). La frontiera calda del momento è rappresentata dal rappor to a tre, società assicuratrici-spediziionieri doganali-proprietari del le merci da importare, dove la pretesa dell'amministrazione finanzia ria all'adempimento degli obblighi doganali scatena una serie di reazioni interne che portano ad esiti non del tutto ortodossi. Il sistema in oggetto (che è ormai divenuto prassi abituale presso gli operatori del settore: cfr., in argomento, Fusaro, / soggetti passivi dell'obbliga zione doganale, in Nuova giur. civ., 1985, II, 415) si fonda sulla possibilità, riconosciuta « a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali » (cosi recita l'art. 78 d.p.r. 43/73), di beneficiare del pagamento periodico e/o differito delle obbligazioni doganali, purché venga prestata idonea cauzione {normalmente, attra verso una polizza fideiussoria stipulata dall'operatore con una società assicuratrice). Quando lo spedizioniere (rectius, l'operatore) non adem pie gli obblighi assunti, sarà escusso il garante che a sua volta cercherà di ottenere il rimborso di quanto pagato all'amministrazione. Chi si trova, più di frequente, a mal partito sono — nemmeno a dirlo — gli importatori che rischiano di dover pagare due volte quanto dovuto per le operazioni di sdoganamento, la cui effettuazione è affidata allo spedizioniere. Difatti è frequente il caso che quest'ultimo si trovi in difficoltà finanziarie tali da condurre all'apertura di una procedura concorsuale; sicché le società assicuratrici preferiscono 'ag gredire' i debitori originari per conseguire le somme versate alla dogana.

La sentenza riportata {cui si affianca la conforme decisione emessa dallo stesso collegio in data 22 luglio 1985, riprodotta in Corriere giur., 1986, 43) si premura di rassicurare i proprietari delle merci da importare affermando che, una volta versate allo spedizioniere le somme necessarie al pagamento dei diritti relativi alle operazioni doganali, spetta all'importatore l'eccezione di adempimento nei confron ti dei soggetti che abbiano pagato all'amministrazione finanziaria in forza di polizze fideiussorie. Ma va ricordato come sinora la giurispru denza si sia schierata a favore dell'opposta soluzione, ritenendo che il proprietario delle merci e lo spedizioniere sono coobbligati in solido per il pagamento dei diritti doganali e tali restano anche ove lo spedizioniere abbia sottoscritto una polizza fideiussoria per esser ammesso al pagamento periodico e/o differito ex art. 78 d.p.r. 43/73 (sicché in ogni caso spetta alla società assicuratrice, che sia stata obbligata al pagamento dei diritti doganali dietro richiesta dell'ammi nistrazione, l'azione di regresso verso il proprietario delle merci): v. Cass. 9 maggio 1985, n. 2886, Foro it., Mass., 544 (in extenso in Giur. it., 1986, I, 1, 90); 6 dicembre 1984, n. 6430, Foro it., Rep. 1984, voce Dogana, n. 42; 4 settembre 1984, n. 4751, ibid., voce Fideiussione, n. 39 (e in Giur. it., 1985, I, 1, 952, con nota di Fusaro); 12 aprile 1984, n. 2356, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 7; 9 giugno 1984, n. 3459, ibid., voce Dogana, n. 47; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma 28 settembre 1985, Corriere giur., 1986, 46; Trib. Milano 20 ottobre 1983, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 45; App. Milano 12 ottobre 1982, ibid., voce Fideiussione, nn. 41-42 (con nota critica di Preite, in Giur. comm., 1983, II, 958; per altre indicazioni di sentenze prevalentemente inedite si rinvia a Fusaro, cit., 421 ss.).

Unico precedente che raggiunge lo stesso risultato sostanziale della sentenza riprodotta è Trib. Sanremo 18 maggio 1984, Corriere giur., 1984, 153 (annotata adesivamente da Lombardi, L'importatore non deve pagare due volte, ibid., 158). Per la verità, quest'ultima decisione presenta un diverso approccio al problema e finisce con lo spingersi più in là di quanto abbia fatto il collegio meneghino, dichiarando del tutto inapplicabili le norme sul regresso e sulla surrogazione in forza della considerazione relativa alla diversità dei rapporti obbligatori che sorgono in capo allo spedizioniere ed al proprietario delle merci. Mentre la sentenza che si riporta, infatti, fonda il proprio decisum essenzialmente sulla definizione della figura giuridica dello spedizionie re doganale quale mandatario, e non rappresentante diretto, del proprietario delle merci (da cui poi deriva il sorgere di obbligazioni

Il Foro Italiano — 1986.

Motivi della decisione. — L'eccezione di incompetenza per

territorio non è fondata.

L'obbligazione dedotta in giudizio dalla RAS ha per oggetto una somma di denaro e pertanto deve essere adempiuta al

domicilio che ha il creditore al tempo della scadenza, in Milano,

dove ha sede legale la RAS.

Nel merito la decisione della presente controversia presuppone la definizione della figura giuridica dello spedizioniere doganale alla luce delle disposizioni contenute nel t.u. n. 43/73; in particola re presuppone che si accerti se lo spedizioniere doganale è un

rappresentante diretto o un rappresentante indiretto del proprieta rio delle merci che presenta alla dogana.

Va subito detto che non esiste, nella specifica normativa

doganale, una definizione legislativa dello spedizioniere doganale. 11 t.u. n. 43/73 si limita a dichiarare che lo spedizioniere

doganale deve essere iscritto in appositi albi ed è legittimato a

rappresentare il proprietario delle merci sull'espletamento delle

operazioni doganali. La recente giurisprudenza della Suprema corte, sulla base di

queste generiche indicazioni ritiene che l'incarico conferito allo

spedizioniere doganale dal proprietario delle merci instauri tra

due soggetti un rapporto di rappresentanza diretta, con la con

seguente semplificazione della fattispecie che vedrebbe sempre e

comunque, da una parte creditrice la dogana (o eventuale terzo

ad essa surrogato), e dall'altra debitore sempre ed unicamente il

proprietario delle merci.

L'orientamento della Suprema corte non può essere condiviso

perché, a giudizio di questo collegio, è in contrasto con la

complessa normativa doganale la quale offre una serie di indica

dirette a carico dello spedizioniere che vanno ad aggiungersi a quelle del proprietario delle merci, legando i due soggetti in via solidale), la

decisione del Tribunale di Sanremo sottolinea come il problema non sia

tanto quello di stabilire se lo spedizioniere è, o non, soggetto passivo

dell'obbligazione doganale (eventualità esclusa da Lombardi, nella nota

citata, 160, argomentando dal tenore dell'art. 41 d.p.r. 43/73), quanto

quello di individuare la natura del debito assunto dallo spedizioniere con

l'ammissione al pagamento periodico e/o differito. A dire del collegio

sanremese, vi è completa autonomia tra le obbligazioni dello spedizio

niere e quelle del proprietario, dal momento che esse differiscono sia

soggettivamente che oggettivamente: « soggettivamente, al posto delle

individuate persone fisiche dell'importatore e del suo rappresentante

legale, v'è un operatore agente in proprio ed in tale veste sottoscrivente

un contratto fideiussorio da presentare alla dogana a garanzia del

« suo » debito. Oggettivamente, v'è un conto cumulativo intestato al

l'operatore, non più tanti autonomi conti intestati ai proprietari-non

operatori ». Del resto, anche in ordine all'interpretazione delle condizioni genera

li contenute nelle polizze fideiussorie (stipulate tra compagnie assicura

trici e spedizionieri) le due sentenze assumono atteggiamenti diversi. Se,

infatti, entrambe concordano nell'affermare che la fideiussione viene

« richiesta e prestata unicamente a garanzia dell'obbligazione dello

spedizioniere con esclusione dei proprietari delle merci » (cosi la

sentenza riportata), è sul punto della rivalsa concessa alla società

assicuratrice che le opinioni divergono. li testo della clausola invocata dalla ricorrente (ma anche per le altre

fideiussioni il tenore delle pattuizioni non presenta sensibili differenze) è il seguente: « la società assicuratrice resta senz'altro surrogata all'amministrazione doganale in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la

ditta stipulante, suoi aventi causa o terzi che, a qualunque titolo, siano

obbligati al pagamento ». Si può considerare il proprietario delle merci avente causa dello

spedizioniere o terzo rispetto al contratto? Esclusa la prima ipotesi

(« il proprietario infatti che è mandante dello spedizioniere non può certo essere considerato suo avente causa, se mai il contrario », afferma il collegio meneghino), resta la seconda che è confermata

dall'assunto secondo cui il proprietario delle merci non interviene nel

rapporto fideiussorio. Ma a questo punto è necessaria una precisazio ne: l'azione di regresso ex art. 1951 c.c. non è certo esperibile (per non avere il fideiussore garantito il proprietario), sicché rimane

disponibile lo strumento della surroga. La corte milanese ne ammette

l'esperibilità (ex art. 1203, n. 3, c.c.) con le conseguenze enunciate in

massima (e su cui concorda Lombardi, nella nota cit., 161); mentre la

sentenza del Tribunale di Sanremo esclude in toto la possibilità di

avvalersi della surroga, argomentando dalla diversità delle obbligazioni considerate (per una discussione analitica degli ostacoli che si frappon

gono alla possibile ' lettura ' — nelle clausole su riportate — di

un'ipotesi di surroga convenzionale ex art. 1201 c.c., v. Lombardi, loc.

cit.), al di là dell'evidente rilievo per cui la surroga si avrà sempre nei

diritti della dogana (che è legata solo allo spedizioniere) e non in

quelli dello spedizioniere (che è il solo soggetto direttamente in

contatto con il proprietario delle merci). In dottrina, oltre gli autori già citati, v. Lombardi, Insolvenza dello

spedizioniere doganale: l'importatore deve pagare due volte? (nota a

Cass. 3459/84, cit.), ibid., 613 ss.; Id., Proprietari importatori, spedi zionieri: chi paga?, id., 1986, 48 ss. '[S. Di Paola]

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1675 PARTE PRIMA 1676

zioni che, valutate nella loro coerenza logica e sistematica sia

nell'ambito specifico del t.u. n. 43/73, sia in relazione alle disposi zioni generali del codice civile, inducono a ritenere che lo spedizio niere doganale sia un rappresentante indiretto del proprietario delle merci, cioè un mandatario che agisce in proprio nome e per conto altrui.

Per poter definire con sufficiente fondamento il rapporto che si

instaura tra il proprietario delle merci e lo spedizioniere doganale con il conferimento a quest'ultimo del mandato di compiere le

operazioni necessarie per lo svincolo delle merci, un criterio

attendibile di analisi è quello di stabilire quali siano i poteri riconosciuti allo spedizioniere ed in quali limiti egli possa rappre sentare il proprietario nell'esercizio delle facoltà riconosciutegli.

Il ricorso alle norme della legge doganale che descrivono la

figura e l'attività dello spedizioniere doganale e ne definiscono gli

obblighi, non consente di costruire una categoria di spedizioniere sui generis diverso e contrapposto alla categoria generale di

spedizioniere prevista e disciplinata dal codice civile.

In realtà lo spedizioniere doganale, pur avendo una propria

specificità dovuta al fatto che la sua sfera di azione è limitata al

compimento di tutte le operazioni necessarie per lo sdoganamento delle merci senza alcun collegamento con un contratto di traspor

to, e pur essendo sul compimento di tali operazioni un interlocu

tore privilegiato dell'amministrazione doganale, è pur sempre considerato dalla legge doganale una specie della figura generale di spedizioniere delineato dall'art. 1737 c.c.

All'art. 1737 c.c., infatti, fanno costante richiamo le illustrazioni

delle leggi doganali e le circolari ministeriali, come a quadro normativo di riferimento per la disciplina del potere di rappre sentanza dello spedizioniere doganale di cui parla l'art. 40 t.u. n.

43/73: cosi la relazione al d.p.r. 18 febbraio 1971 n. 18, le

istruzioni per l'applicazione del d.p.r. 2 febbraio 1970 n. 62, ecc.

Lo spedizioniere doganale dunque è, per la legge, un mandata

rio che assume l'obbligo di compiere tutte le operazioni necessa

rie per lo sdoganamento di merci, in nome proprio e per conto

del mandante (art. 1737 c.c.): egli perciò è un rappresentante indiretto del proprietario delle merci.

Alla luce di questa premessa, ed in coerenza con essa, possono essere letti senza forzature ermeneutiche gli art. 38, 56 e 57 legge

doganale n. 43/73, che disciplinano i rapporti tra spedizioniere e

dogana: in quanto rappresentante indiretto del proprietario, lo

spedizioniere spende il proprio nome nei rapporti con la dogana sottoscrivendo la dichiarazione doganale al momento delle presta zioni delle merci ed è considerato a tutti gli effetti come

proprietario, assumendo direttamente e personalmente l'obbliga zione di pagare i diritti doganali (art. 56).

Né la legge doganale né l'incarico conferitogli dal proprio cliente impongono allo spedizioniere di spendere il nome del

proprietario delle merci (essenziale invece per la rappresentanza diretta) e se lo manifesta non per questo cessa di essere obbligato

personalmente. La legge doganale d'altra parte vuole soltanto che

10 spedizioniere fornisca ogni indicazione utile per l'identifica

zione del proprietario della merce, quando ne sia richiesto dagli organi doganali i quali, fermo il rapporto diretto con lo spedizio niere, hanno il diritto di accertare chi sia il proprietario della

merce oggetto delle operazioni doganali.

L'art. 56 stabilisce infatti il principio dell'indifferenza per l'amministrazione doganale dei rapporti esistenti tra il proprieta rio delle merci ed il suo mandatario spedizioniere in ordine alle

obbligazioni conseguenti alla presentazione delle merci per lo

sdoganamento, e dispone che chiunque, a qualsiasi titolo presenti la merce, è obbligato direttamente al pagamento dei diritti doga nali.

In definitiva perciò la legge doganale non consente la sem

plificazione della fattispecie con l'imputazione diretta e retroattiva

al proprietario delle obbligazioni derivanti dall'attività negoziale dello spedizioniere, ma aggiunge invece l'obbligazione diretta

dello spedizioniere doganale a quella del proprietario delle merci

da lui presentate alla dogana, e vincola entrambi i soggetti in via

solidale tra loro (art. 38).

È persino superfluo sottolineare a questo punto che l'insorgere a carico dello spedizioniere doganale di una obbligazione diretta

e solidale con il proprietario, per effetto ed in conseguenza

dell'applicazione del mandato ricevuto, è sufficiente a dimostrare

la giuridica inconciliabilità della tesi della rappresentanza dello

spedizioniere con il sistema della legge doganale.

Sulle precedenti premesse di ordine generale deve fondarsi

l'analisi del rapporto che si instaura tra lo spedizioniere, la

dogana e l'assicuratore fideiussore nella ipotesi in cui l'ammini

11 Foro Italiano — 1986.

strazione doganale consente allo spedizioniere di raggruppare di

ritti relativi a bollette doganali intestate a proprietari di merci in

un unico conto di debito a lui intestato e di pagare periodica mente e con differimento quanto dovuto, a condizione che presti cauzione.

Va posto in rilievo che la concessione di proroga o di rateazione ed il raggruppamento in un unico conto di debito di diritti relativi a varie bollette vengono effettuate a nome dello

spedizioniere doganale in quanto egli è ad un tempo debitore diretto della dogana in conseguenza della presentazione delle

merci, e beneficio esclusivo della concessione. A lui infatti e sul

suo conto viene effettuato l'addebito dei diritti sulle bollette

doganali, benché in essa sia indicato il nome dell'importatore, ed a lui corrispondentemente viene chiesta l'assicurazione fideiussoria a garanzia del pagamento dei diritti raggruppati.

Dunque gli accordi che vengono conclusi tra lo spedizioniere e la dogana relativamente al pagamento dei diritti doganali riguar dano esclusivamente l'autonomo vincolo obbligatorio che lega lo

spedizioniere alla dogana. Basta infatti considerare che la conces

sione del pagamento periodico o differito precede le singole operazioni doganali e quindi il sorgere delle obbligazioni a carico dei proprietari, tanto che risulta già esistente dalle annotazioni contenute nelle singole bollette, insieme alla indicazione del nu mero del conto dello spedizioniere e dell'assicurazione fideiusso ria. Tutto questo, oltre al fatto che l'obbligazione dello spedizio niere e la relativa garanzia si estendono agli interessi sui debiti, non contrasta con la solidarietà che si instaura tra spedizioniere e

proprietari per effetto della presentazione delle merci, perché la solidarietà non esclude che i singoli debitori siano obbligati con modalità diverse (art. 1293 c.c.).

D'altronde gli accordi che lo spedizioniere stipula preventiva mente con la dogana e le obbligazioni che egli assume in

proprio non possono estendersi automaticamente alla sfera dei

futuri importatori suoi clienti sia perché — come si è detto — lo

spedizioniere non è investito della rappresentanza diretta di essi

(ad essi infatti non si estende la rateazione o il differimento), sia

perché tali accordi, soggettivamente consentiti solo agli operatori

abituali, non potrebbero vincolare i proprietari delle merci nei

confronti della dogana in quanto eccedono i limiti della rap

presentanza dello spedizioniere, che essendo definiti dalla legge sono conosciuti dall'amministrazione doganale (1388-1398 c.c.).

Dunque ancora una volta la lettera della legge corrisponde alla

reale intenzione del legislatore e l'interpretazione letterale si

iscrive coerentemente nel sistema della legge doganale: la conces

sione del pagamento rateale o differito viene fatta direttamente ed

esclusivamente allo spedizioniere doganale il quale assume l'ob

bligo di pagare gli interessi per la dilazione superiore ai 30 giorni e di prestare idonea garanzia fideiussoria per il pagamento dei

diritti doganali (futuri).

Sul presupposto dell'obbligazione diretta dello spedizioniere doganale, si innesta il rapporto di assicurazione fideiussoria che

tende a garantire l'amministrazione doganale dall'inadempimento o ritardo nel pagamento periodico o differito dei diritti doganali.

Dal punto di vista strutturale questo genere di assicurazione costituisce un contratto atipico nel quale è possibile distinguere il

rapporto tra assicuratore e amministrazione doganale, di natura

prevalentemente fideiussoria, ed il rapporto tra assicuratore e

stipulante, di prevalente natura assicurativa.

Ne derivano conseguenze rilevanti al fine del decidere: anzitut to il regolamento delle controversie cui l'assicurazione fideiussoria

può dar luogo deve avvenire facendo ricorso alle norme che

disciplinano il proprio contrattuale prevalente nella fattispecie concreta (Cass. 26 maggio 1981, n. 3457, Foro it., Rep. 1981, voce

Fideiussione, n. 8); inoltre deve escludersi che l'assicurazione fideiussoria possa essere intesa come un negozio unilaterale con il

quale l'assicuratore garantisce il pagamento dei diritti doganali da

chiunque dovuti.

In realtà l'assicurazione in questione è un contratto a favore del terzo stipulato dallo spedizioniere con l'assicuratore il quale, verso il corrispettivo del premio, garantisce all'amministrazione

doganale il pagamento dei diritti dovuti dallo spedizioniere riammesso al pagamento rateale o differito (cfr. la polizza prodot ta nonché l'indicazione della causale del credito fatta dal ricevi tore doganale nell'ingiunzione prodotta dall'attore).

Il riferimento generico contenuto nella polizza alla causa del debito ed ai clienti dallo stipulante ha la semplice funzione di individuare l'oggetto dell'assicurazione che altrimenti rimarrebbe

indeterminato, ma non è idoneo né sufficiente ad inserire i futuri

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

clienti tra i soggetti del contratto, tanto che nessuna obbligazione sorge a loro carico verso l'assicuratore il quale può vantare il diritto al premio unicamente nei confronti dello stipulante. Cor roborano queste conclusioni i documenti prodotti in giudizio dalla RAS i quali evidenziano il punto di vista dell'amministra zione doganale che ha preteso la garanzia fideiussoria da colui che indica come suo debitore principale cioè lo spedizioniere. Se alla precisa richiesta della amministrazione doganale è seguita la

stipulazione dell'assicurazione fideiussoria appare logico che essa

nell'oggetto corrisponda alla richiesta (di garanzia del pagamento dei diritti da parte dello spedizioniere) non avendo la dogana (e neppure lo stipulante) interesse ad estendere la fideiussione oltre i limiti necessari e sufficienti. Infatti nell'indicare la ragione del credito del quale ingiungeva il pagamento alla RAS, il ricevitore

capo della dogana di Aosta specificava che essa consisteva in « diritti doganali dovuti su importazioni di merci con benefìci di cui agli art. 78, 79 ss.... inclusi nel prospetto meccanografico relativo ad operazioni doganali effettuate a debito da essa Bax

s.p.a. nel suddetto periodo 28 febbraio 1982-5 aprile 1982 ».

Inoltre qualificando la RAS come soggetto passivo dell'obbliga zione, l'amministrazione doganale la definiva « fideiussione solida le della Bax s.p.a.... giusta fideiussione preposta con polizza n. 4284739 », mostrando chiaramente di considerare la fideiussione richiesta e prestata unicamente a garanzia dell'obbligazione dello

spedizioniere con esclusione dei proprietari delle merci.

Integra e rafforza gli argomenti precedenti il contenuto stesso della polizza fideiussoria stipulata dalla RAS s.p.a. con la Bax

s.p.a. Anzitutto nell'art. 1 delle condizioni generali di polizza, ri

chiamato nel preambolo per definire l'oggetto dell'assicurazione, è

specificato (lett. e) che la polizza garantisce il pagamento da

parte della « ditta stipulante » dei diritti doganali dei quali sia

stato consentito il pagamento periodico o differito.

Inoltre la clausola 7 dichiara che l'assicuratore si obbliga a

versare alla dogana unicamente le somme dovute dallo spedizio niere stipulante (e non dai proprietari) dimostrando che non ha

inteso garantire per i proprietari delle merci.

Infine, disciplinando specificamente la surrogazione o la rivalsa

dell'assicurazione che abbia pagato alla dogana, la clausola n. 8

delle condizioni generali prevede che la RAS « resta senz'altro

surrogata all'amministrazione doganale in tutti i diritti, ragioni ed

azioni verso la ditta stipulante, suoi aventi causa o terzi che, a

qualunque titolo, siano obbligati al pagamento ». Appare inciden

te, dalla lettura della clausola riportata che i proprietari, e nella

specie la S.c.i.b. s.p.a., è esclusa dalla garanzia prestata dalla

RAS. Il proprietario infatti che è mandante dello spedizioniere, non può certamente essere considerato suo avente causa (se mai

il contrario).

Inoltre la clausola in discorso prevede la surrogazione nei

confronti di terzi, e terzo in un rapporto contrattuale è colui che

non è parte e quindi nella specie chi non entra nel rapporto di

garanzia fideiussoria. Ne consegue che il fideiussore che non

abbia garantito il proprietario obbligato solidale, che rimane terzo

rispetto al contratto, non ha titolo per esercitare nei suoi con

fronti l'azione di regresso (art. 1951 c.c.).

Ciò non esclude naturalmente che il fideiussore il quale abbia

pagato all'amministrazione doganale i diritti dovuti dallo spedi zioniere possa rivolgersi ex art. 1203, n. 3, c.c. al proprietario delle merci surrogandosi non alla dogana ma allo spedizioniere condebitore solidale per il quale ha pagato. Egli deve però in tal

caso subire l'eccezione di adempimento da parte del proprietario delle merci il quale — come è avvenuto nel caso in esame —

abbia già versato allo spedizioniere il denaro occorrente per

pagare i diritti doganali.

La soluzione adottata è conforme al diritto e risponde a

principi di equità, ed impedisce che l'ignaro proprietario, frodato

dal suo mandatario, sia esposto ad un secondo pagamento per effetto di attività di terzi che abbiano contrattato con il mandata

rio consapevoli del contrasto esistente con gli interessi del man

dante.

La domanda deve pertanto essere rigettata. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1986.

TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 9 novembre 1985; Pres.

Scati, Est. Cicala; Sassi (Avv. Baglioni) c. Soc. Lavoro e

Sicurtà (Avv. Manelli) e altri.

TRIBUNALE DI (PAVIA;

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —

Infortunio dell'istruttore di guida — Qualifica di terzo traspor tato — Esclusione — Conseguenze (L. 24 dicembre 1969 n.

990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art.

1, 4).

L'istruttore-accompagnatore non ha diritto, nei confronti della società assicuratrice del veicolo, al risarcimento dei danni

riportati nell'incidente stradale provocato dall'allievo, non potendo essere considerato terzo trasportato. (1)

Motivi della decisione. — Dal rapporto di p.g. prodotto risulta chiara la dinamica dell'incidente. Questo si è verificato per una distrazione dell'allievo conducente Nay Carlo, abilitato ad eserci tarsi alla guida, il quale, distolta l'attenzione della marcia per spostare la radio, che si trovava fra leva del cambio e quella del freno a mano, non si è accorto tempestivamente dello spostamen to di traiettoria del veicolo, che è andato ad invadere la banchina destra e quindi ad urtare contro il tratto iniziale di un guard-rayl. Questo, penetrato nell'abitacolo, procurava lesioni alla Sassi, che, munita di regolare patente, sedeva alla destra del conducente e fungeva da istruttore.

Poiché è emerso che fu l'attrice a suggerire al Nay lo sposta mento della radio, era prevedibile che costui, proprio a causa della sua scarsa esperienza di guida, potesse creare una situazione di pericolo; pertanto l'istruttore, che aveva l'obbligo di esercitare sull'allievo conducente un controllo costante ed efficace, poteva prevenire il sinistro, sia richiamando l'attenzione del conducente, sia intervenendo direttamente sull'organo di guida.

(1) Non constano precedenti in termini; v., comunque, in dottrina, E. Rabello, Garanzia assicurativa R.C. « comprese le persone traspor tate ». Guidatore in possesso del foglio rosa. Posizione dell'istruttore-e saminatore e del guidatore stesso, in Dir. e pratica assic., 1973, 302 s„ il quale, esaminando la posizione dell'istruttore ai fini di una sua considerazione come « terzo trasportato », riporta adesivamente un pare re espresso dalla commissione legale deH'A.n.i,a., dove si precisa che, « ove il terzo trasportato leso dovesse identificarsi con l'istruttore, responsabile della guida e soggetto attivo del rischio, potrebbe valida mente contestarsi a questi la qualifica di terzo». Infatti — aggiunge l'autore — « l'istruttore ha l'obbligo di vigilare sulla marcia del veicolo a tutti gli effetti e può essere ritenuto corresponsabile, anche penalmente, con l'allievo conducente ».

La sentenza precisa che l'istruttore di guida, quando siede accanto all'allievo conducente il veicolo, è corresponsabile per gli eventuali incidenti che si verificano durante l'istruzione, in quanto ha l'obbligo di vigilare sulla marcia del veicolo e di intervenire tempestivamente sulla condotta del soggetto non ancora abilitato per correggerne prevedibili errori: v., da ultimo, Cass. 14 dicembre 1982, Mezzadri, Foro it., Rep. 1984, voce Circolazione stradale, n. 140, nel senso che per quanto riguarda l'esercitazione di guida di cui all'art. 83 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, è esente da responsabilità per i danni conseguenti alla circolazione dell'autoveicolo l'allievo conducente quando tali danni derivino dalla sua inesperienza tecnica, addebitabili ad esclusiva culpa in vigilando dell'istruttore; solo qualora accanto all'inesperienza siano ravvisabili altri elementi di colpa, quali l'inosservanza di leggi o regolamenti, o una condotta imprudente o negligente, deve essere affermata la corresponsabilità dell'allievo conducente accanto a quella primaria dell'istruttore, se questi era in grado di correggere immedia tamente prevedibili errori dell'allievo stesso; Cass. 28 gennaio 1974, Ruoppolo, id., Rep. 1974, voce cit., n. 141 («la presenza dell'istruttore di guida è prescritta al fine di consentire un rapido ed efficiente intervento nell'azione del soggetto non ancora abilitato »); 16 dicembre 1981, Smilovich, id., Rep. 1982, voce cit., n. 242; 17 giugno 1980, Cordero, id., Rep. 1981, voce cit., n. 160 («compito dell'istruttore di guida è quello di consigliare l'allievo, di controllarne il comportamento e di scegliere il luogo ove effettuare le esercitazioni »); 19 febbraio 1980, Pacetti, id., Rep. 1980, voce cit., 191; 30 gennaio 1976, Donovaro, id., Rep. 1976, voce cit., n. 293 (« non può ritenersi una valida attività di istruzione alla guida nel caso in cui la persona abilitata non sieda accanto all'allievo conducente bensì sul sedile posteriore dell'autovettura »).

Per la copertura assicurativa di chi guida con foglio rosa v. Cass. 8 maggio 1980, n. 3029, id., 1980, I, 2152, con nota di richiami di A. Princigalli; sulla stessa questione, ma con riguardo a chi, pur avendo superato gli esami di abilitazione, non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente, v. Cass. 30 marzo 1984, n. 2117, id., 1984, I, 1250, con nota di richiami.

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