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Sentenza 14 settembre 1963; Pres. De Donato P., Est. Esposito; Comune di S. Maria La Fossa (Avv....

Date post: 31-Jan-2017
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Sentenza 14 settembre 1963; Pres. De Donato P., Est. Esposito; Comune di S. Maria La Fossa (Avv. Sementini) c. Opera naz. combattenti (Avv. De Bottis) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2217/2218-2221/2222 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152996 . Accessed: 28/06/2014 08:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 08:47:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 14 settembre 1963; Pres. De Donato P., Est. Esposito; Comune di S. Maria La Fossa (Avv. Sementini) c. Opera naz. combattenti (Avv. De Bottis)

Sentenza 14 settembre 1963; Pres. De Donato P., Est. Esposito; Comune di S. Maria La Fossa(Avv. Sementini) c. Opera naz. combattenti (Avv. De Bottis)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2217/2218-2221/2222Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152996 .

Accessed: 28/06/2014 08:47

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2217 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2218

i

Ora, fissati questi principi, poiche, come si e detto, tutta l'attuale controversia si accentra nello stabilire se i teyreni in contestazione abbiano o meno la natura di spiaggia e si

appartengono perciõ ai demanio dello Stato oppure ai

pri vati proprietari frontisti delle acque del lago, irrilevanti, ai fini del decidere, sono tutte le questioni ehe sono state

fatte, sia dai ricorrenti sia dalle Amministrazioni convenute, sulla natura del decreto ministeriale del 20 agosto 1948 con

il quale fu fissata a quota 65,59 la linea limite della pro

prietä demaniale: sulla specie dei poteri in forza dei

quali taie decreto venne emanato, sulla giustezza e fonda

mento tecnico del suo contenuto, in rapporto a quello ehe

sarebbe il regime normale delle acque del lago e la situa

zione dei luoghi. E per lo stesso motivo parimenti non perti nenti sono le altre questioni, anch'esse sollevate nel pro cesso, sul modo con cui taie decreto venne applicato, sulla

nullita della proceduta seguita dagli Uffici del genio civile e tecnico erariale di Verona, i quali neppure avvertirono gli interessati, sulla stessa precisa altimetria dei tratti di terra

rivendicati dal demanio, i quali, secondo si assume, poste riormente ai rilievi degli Uffici tecnici sarebbero stati

oggetto di ripetuti imbonimenti.

Alla stregua dei criteri ehe si sono esposti, 1'indagine fon damentale ehe occorre compiere e quella relativa alla con

formazione ed alla situazione dei luoghi, questi essendo i soli fattori capaci di conferire ai tratti di terra in contesta zione la natura o meno di spiaggia e questi gli argomenti idonei a risolvere il problema della loro demanialitä.

Tutto ai piti puõ essere opportuno mettere in rilievo, ai fine di sgombrare il campo da elementi di confusione, ehe non puõ accogliersi la tesi delle Amministrazioni con

venute circa la genesi e la portata del decreto ministeriale

del 1948, tesi sostenuta ai fine di dedurre 1'insindacabilitä, in questa sede, del citato decreto ministeriale, ehe anzi

dovrebbe costituire il punto non contestabile di partenza dell'ulteriore indagine.

Seoondo le dette Amministrazioni, subito dopo la fine

dell'ultima guerra furono portate a compimento impor tanti opere idrauliche, interessanti direttamente il regime delle acque del lago di Garda, e cioe la galleria sotterranea

di Torbole, clie consente di deviare nel Garda le acque del

l'Adige quando queste divengono minacciose e possono pre giudicare la sicurezza dei territori posti a valle, nonche la costruzione della grande diga di Salionze, nei pressi di

Mantova, avente la funzione di regolare il deflusso delle

acque del Mincio, e, di riflesso, il livello delle acque del

Garda, del quale il Mincio, come e noto, e un emissario. In conseguenza di queste opere e del loro funzionamento, il

lago di Garda costituisce oramai un bacino regolabile per volontä delFuomo, ed il decreto del Ministro dei lavori pub blici del 20 agosto 1948, segnando il limite della proprietä demaniale avrebbe avuto questo preciso scopo : fissare l'äm

bito entro il quale, a tutela degli interessi paesistici o turi

stici della zona, si sarebbero potute manovTare le opere idrauliche di Torbole e di Salionze, e quindi far crescere o

diminuire il livello delle acque del Garda. Il provvedimento in esame sarebbe quindi stato emanato per la tutela di ri

levantissimi interessi pubblici e come tale non potrebbe essere disapplicato dalla autorita giudiziaria.

Sta invece di fatto ehe il citato decreto ministeriale, come risulta dall'ampia doeumentazione fornita a questo Tribunale dal Magistrate alle acque di Yenezia, fu emanato

dopo studi ed accertamenti ehe rimontano ad oltre 50 anni

addietro, dopo lunghe consultazioni con tutti gli uffici ed

organi interessati svoltesi prima, durante, subito dopo la

prima guerra mondiale, il ehe spiega perche il decreto

ministeriale non riguarda anche la Provincia di Trento, ed ai dichiarato scopo di delimitare, una volta per tutte, e

per ogni punto delle rive del lago, la zona demaniale, entro la quale la pubblica Amministrazione avrebbe eser

citato i suoi poteri di polizia idraulica. A questo scopo fu

studiato il 'regime naturale delle acque del lago ; e si giunse alla determinazione di fissare a quota 65,59 la linea di

demarcazione della proprietä demaniale tenendo presenti i livelli massimi cui naturalmente erano giunte le acque del lago nei decenni antecedenti, a partire dal 1882, senza

alcun riguardo all© possibili modificazioni cbe a questo

gioco natural© delle aoque avTebbero potuto portare le

opere idrauliche alle quali ora accennano le Amministrazioni

convenute, clie all'epoca degli studi e degli accertamenti

sopra rioordati non si sa neppure se erano state concreta

mente progettate. A parte la considerazione elie se ancho fosse vera la

ipotesi prospettata dalle dette Amministrazioni, non si

vede neppure quali conseguenze si potrebbero trarre ai fini

della causa, il eui oggetto ed il cu.i seopo 6 soltanto quello di stabilire se i terreni in contestazione facoiano attual

mente parte della spiaggia del lago, e, quindi, ancbe se per effetto delle modificazioni alia conformazione dei luogbi cbe

potrebbero essere apportate dall'opera dell'uomo, le quali, se avessero pregiudicato i preesistenti diritti dei privati pro

prietari, avrebbero soltanto questo nlteriore effetto, ren

dere ciofe legittima l'applicazione dei principi cbe regolano la espropriazione per causa di pubblica utility, pare dunque indiscutibile cbe al decreto ministeriale del 1958 non possa riconoscersi altra funzione cbe quella sopra delineata, di

delimitazione, ai soli fini amministrativi, della propriety

pubblica da quella privata: delimitazione cbe, secondo

quanto giä si b detto, non e yincolante per il giudice ordi

nario, il quale neppure potrebbe seguirne i criteri informa

tori seguiti dal Ministro, posto cbe per delimitare concre

tamente la spiaggia, non e idoneo come superiormente si e

giä rilevato un criterio cbe si riferisca rigidamente ed esclu

sivamente alia quota, ma occorre una indagine specifica, fatta in loco per ogni tratto di riva, conformemente ai prin

cipi cbe superiormente si sono gia ricordati. (Omissis) Per questi inotivi, ecc.

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE.

Sentenza 14 settembre 1963 ; Pres. De Donato P., Est.

Esposito ; Comune di S. Maria La Fossa (Aw. Se

mentini) c. Opera naz. combattenti (Avv. De Bottis).

Opera nazionale combattenti — Espropriazione di

terre incolte — Bivendieazione — Legittimazione

passiva — Esclusione (R. d. 1. 16 settembre 1926 n.

1606, ordinamento e funzioni dell'Opera naz. com

battenti). Propriela — Opcrc pubbliehe abusivamcnte costruite

su suolo altrui — Diritto del proprietario alia rein

tegrazione per equivalente — Imprescrittibilitä

(Cod. civ., art. 936).

L'Opera nazionale per i combattenti e passivamente legitti mata a resistere alle äomande di risarcimento di danni

provocatt dall'oecupazione di terreni per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, e non anehe alle domande di

restituzione di terreni che non siano piu in sua pro

prietä. (1) Non b soggetto a preserizione estintiva il diritto alia reintegra

zione per equivalente, ehe spetta al proprietario del suolo, su oui I'Amministrazione ha abusivamente costruito opere

pubbliche stabili. (2)

(1) Non risultano precedenti sulla legittimazione passiva dell'Opera nazionale per i combattenti. Conforme perõ, nel senso

deirimprop jnibilita della domanda di rivendicazione avverso chi non sia piti possessore, v. Cass. 16 aprile 1958, n. 1256, Foro it.,

Rep. 1958, voce Rivendicazione, n. 10 ; v. pure, in una diversa

fattispecie, nel senso che parti del giudizio di rivendicazione sono

solo il rivendicante ed il possessore, Cass. 8 maggio 1956, id.,

1957, I, 102.

(2) Cfr., nel senso che la preserizione estintiva del diritto del proprietario alia reintegrazione per equivalente non decorre

per la durata dell'abusiva occupazione, Cass. 19 giugno 1961, n. 1446 (Foro it., 1961, I, 1315, con osservazioni critiche di An

drioli, cui adde la nota alia stessa sentenza di Montesano,

id., 1962, I, 544).

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2219 PARTE PRIMA 2220

Il Tribunale, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con

atto del 19 giugno 1961, il Comune di S. Maria La Fossa, in persona del sindaco pro tempore, premesso che l'Opera nazionale combattenti, nel procedere all'appoderamento della vastissima zona del Basso Volturno, nota come «i

Mazzoni di Capua », espropriava, in base alia legge 19 set

tembre 1926, svariatissimi terreni compresi in detta piana, tra eui quelli facenti parte del territorio del Comune di

S. Maria La Fossa ; cbe la zona in questione aveva an che

una cospicua rete di strade comunali onde l'appoderamento e la trasformazione di essa vennero estesi ancke alle strade

medesime, per eui queste furono messe a coltura. ed elimi

nate dalla loro destinazione ; cbe in tal maniera l'O.n.c. si

era appropriata di dette strade, facendole proprie, disso

dandole e ricavandone un reddito tutt'altro che trascu

rabile ; che l'O.n.c., pur avendo occupato dette strade, non

aveva mai curato alcun atto espropriativo nei confronti

del titolare. (Omissis) Motivi della decisione. — L'attore ha sostanzialmente

chiesto la restituzione del territorio facente parte delle

strade comunali occupate dall'O.n.c. e, per il caso che la

restituzione non sia possibiJe, il risarcimento del danno, oltre gli interessi legali.

Ora, in ordine alia domanda di restituzione che concreta

evidentemente una domanda di rivendicazione, e palese il difetto di legittimazione passiva dell'O.n.c. Infatti, come

ha dedotto lo stesso procuratore del Comune all'udienza

del 24 ottobre 1961, i terreni occupati dall'O.n.c. vennero, successivamente all'occupazione, ceduti dall'O.n.c. all'Ente

per la riforma fondiaria. Tale Ente ha personality giuridica

propria (cfr. decreto pres. 7 febbraio 1951 n. 70), onde contro

di esso andava proposta la domanda. La rivendicazione

va domandata contro ehi possiede o detiene la cosa oggetto

dell'usurpazione, con l'eccezione che, se l'usurpatore, dopo la proposizione della domanda, ha cessato di possedere o

detenere la cosa, la domanda puõ essere validamente prose

guita contro di lui, con l'obbligo di questi di recuperargliela od in mancanza di rimborsagliene il valore. Nella specie, b pacifico che la cessazione del possesso, da parte dell'O.n.c., avvenne prima della proposizione della domanda, onde la

restituzione non poteva essere utilmente domandata contro

tale Ente. Ma lo stesso Ente istante non ha dimostrato di insistere

eccessivamente nella restituzione, poiche ha esplicitamente domandato che, nell'ipotesi di impossibilitä della restitu

zione, gli sia risarcito il danno.

Ora, il problema della legittimazione passiva va ri

guardato diversamente in relazione a tale domanda. Mentre

in ordine alia domanda di rivendicazione legittimato pas sivamente b l'attuale detentore o possessore, altrettanto

non puõ dirsi per il risarcimento del danno, che incombe a colui che ha compiuto il fatto da cui scaturisce il risarci mento. In dipendenza di tale concezione, e ovvio che la

legittimazione passiva spetta all'O.n.c., che fu autrice della

lamentata occupazione arbitraria, non sorretta cioe da

titolo che validamente la giustificasse. L'eccezione, per cui la domanda di risarcimento del danno

sarebbe prescritta almeno ai sensi dell'art. 2946 se non ai

senei dell'art. 2948 cod. civ., e infondata. L'occupazione di cui trattasi avvenne, per espressa indicazione attrice, nel 1939. Si vuole che il tempo decorso abbia fatto maturare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ma

tale opinione contrasta con la natura giuridica della do manda proposta in subiecta materia. L'attore non ha ad

dotto un fatto generatore di danno, sic et simpliciter, onde

il tempo necessario a prescrivere e quindi l'istituto della pre scrizione possano essere disciplinati ai sensi dell'art. 2947, che concerne la ipotesi del danno aquiliano. In realtä, l'at

tore ha proposto domanda di rivendicazione e, nell'ipotesi di impossibilitä, ha domandato il risarcimento del danno.

Ora, a parere di questo Collegio, altro & domandare un ri

sarcimento di danni sulla base di un semplice fatto illecito ed altro e domandare un risarcimento che sia conseguente ad

impossibilitä di restituzione.

Invero, questo Collegio non si puö dissimulare che l'oc

cupazione da parte dell'O.n.c., eebbene sia avvenuta senza

titolo, era pur sempre ispirata alia realizzazione dei fini

istituzionali propri dell'Ente, affidati ad esso dalla legge 16

settembre 1926, tra cui quello della bonifica e trasformazione

delle terre, e dell'appoderamento di esse, previa messa a

coltura. Eealizzato tal fine, che, nella specie, appare paci fico essere di ordine pubblico, la restituzione delle strade

oggetto della predetta arbitraria. occupazione non e pos sibile, per il motivo clie il giudice, in tal modo, determine

rebbe una trasformazione oggettiva della cosa, il che realiz

zerebbe una sua ingerenza nella sfera di potestä della

pubblica Amministrazione. Tale comando urterebbe contro

il divieto imposto dall'art. 4 della legge sul contenzioso

amministrativo (20 marzo 1865 n. 2248, all. E). Infatti,

per principio pacifico (cfr. Cass., Sez. un., 25 maggio 1962, n. 1239, Foro it., Rep. 1962, voce Gompetenza civ., nn. 94

97 ; 19 maggio 1962, n. 1153, ibid., voce Espropriazione

per p. i., n. 217), allorche l'immobile detenuto senza titolo

dalla pubblica Amministrazione sia stato trasformato in

un'opera pubblica, il diritto di propriety del privato sul

l'immobile medesimo non e suscettivo di reintegrazione in forma specifica, per l'impossibilita di porre nel nulla

1'attivitä tecnico-discrezionale della pubblica Amministra

zione, onde esso si riduce al diritto di ottenere, a titolo di

risarcimento del danno, l'equivalente pecuniario dell'im

mobile medesimo da determinarsi sulla base dei valori

correnti all'epoca della liquidazione. Ma la configurazione giuridica di tale diritto al risarci

mento assume un aspetto particolare. Cioe, originariamente, non sussiste il diritto al risarcimento dal danno ; questo

rappresenta il residuo oggettivo del diritto del singolo, di

fronte al fatto che il giudice ordinario, per la fondamentale

limitazione dei suoi poteri, non puõ pronunciare la condanDa

dellAmministrazione alia restituzione. II diritto al risar

cimento del danno, quindi, trova la sua causa diretta nel

1'impossibilitä per il giudice di porre -nel nulla 1'attivitä

tecnico-discrezionale della pubblica Amministrazione, ri

soltasi nella realizzazione dell'opera pubblica. Ora, la limi

tazione dei poteri del giudice ordinario non deve, ne puõ

agire come causa per la eliminazione del diritto del singolo. Questi non puõ da quella delimitazione subire alcuna con

seguenza dannosa, poichc il suo diritto di proprieta, pur essendo posto nel nulla, in dipendenza dell'opera, pubblica, non viene perciõ distrutto, eliminato. Sol che, per ragioni di limitazione di potere, ed in genere per il principio della

divisione dei poteri dello Stato, esso non ha possibility

pratica di realizzazione con il giudizio, almeno nella forma della restituzione o della riduzione in pristino.

L'aspetto particolare che assume il risarcimento in tale ipotesi fa si che esso non abbia una natura precisa mente obbligatoria, di tal che sia soggetto alle regole pro prie di tale categoria di rapporti. II diritto all'equivalente pecuniario della cosa non pertanto cessa di essere reale. La limitazione dei poteri del giudice esaurisce i suoi ef fetti nell'ambito processuale della contestazione. Ma, so

stanzialmente, il diritto del singolo non õ certo eliminato, distrutto o compresso. E siccome trattasi di diritto di pro priety, esso, com'6 noto, e imprescrittibile. E come la do manda di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti

dell'usucapione, cosl va affermato per la corrispondente domanda di risarcimento per equivalente, allorche la re stituzione in natura non sia possibile.

Una conferma del principio si ha nel fatto che, anche in tema di restituzione di soli frutti, & principio che non ne sia possibile la prescrizione, allorche i frutti scaturiscano da una situazione di abusiva occupazione (cfr. Cass. 16 maggio 1962, n. 1105, Foro it., 1962, I, 2099). Ciõ e conseguenza del rilievo per cui i frutti sono parte della stessa cosa, onde la prescrizione che li riguarda va regolata come per la cosa

medesima, quando questa sia oggetto di possesso in mala fede. Peraltro, poiche l'art. 1148 stabilisce che il posses sore di buona fede ha diritto ai frutti fino al giorno della do manda giudiziale, ciõ implica necessariamente che il pos sessore di mala fede sia tenuto alia restituzione di tutti i

frutti, dal di dell'usurpazione. Non si tratta cioe di una causa debendi continuata, come riscontrasi nel gruppo delle

ipotesi di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 2948 cod. civ., bensi di

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2221 Õ1ÜRISPRÜDENZA COSTlTÜZlONALE E CIVILE Ž22Ž

i

una causa debendi fondata sull'obbligo di restituzione dei

frutti, in virtü del diritto di propriety e di sequela clie spetta al proprietario.

Ora si noti che il principio affermato dal Supremo col

legio, che del resto segue anche la tradizionale dottrina sorta sotto l'impero dell'abrogato eodice, e fondamentale. II diritto ai frutti 6 impreserittibile, indipendentemente dalla sua concreta realizzazione poiclie & intuitivo che, in tutti i casi in cui si controverte sulla presorizione del diritto ai frutti, e decorso tanto tempo da rendere pratieamente impossibile la restituzione dei frutti in natura. Nel caso re

golato dal Supremo collegio, anzi, la sentenza accenna espli citamente alia commisurazione del valore dei frutti agli interessi legali sulla somma liquidata. Anclie in tal caso,

adunque, si aveva la trasformazione del diritto alia cosa in diritto all'equivalente pecuniario, ed 6 stata denegata la

presorizione. In altri termini, quale che sia la causa che determina la

trasformazione del diritto alia reintegrazione in forma spe cifica, in diritto all'equivalente, ull'aestimatio rei, la regola prescrizionale da applicare e quella relativa al diritto nella sua originaria configurazione che, a sua volta, non viene

snaturata, anche se per motivi contingenti non ne sono

possibili la restituzione, ne la riduzione in pristino. Peraltro, l'O.n.c. e legittimata in ordine alia domanda

di risarcimento, poiehõ e l'autrice del fatto dannoso, con cretatosi nell'occupazione, che non e stata contestata.

(Omissis) , Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA.

Sentenza 4 settembre 1963 ; Pres. Boccia P., Est. D'A vino ; Autojournal (Edition Diffusion Presse) e Bellu

(Avv. GrilAziADEi) c. Soe. Ente editoriale«II rinnova mento » (Ayv. Eosa, Gaeta, Giugni).

Diritti d'autore — Disegno — Tutelabilitü —• Limiti

(Cod. civ., art. 2575 ; legge 22 aprile 1941 n. 633, pro tezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 2, n. 4).

Diritti d'autore — Stampa periodica — Riproduzione di disegno — Atto di eoncorrenza sleale (Legge 22

aprile 1941 n. 633, art. 101).

Mane a dei caratteri della creativitä e della originalitä, ai fini della tutela propria delle opere delVingegno pro tette, il disegno (nella specie, di una nuova autovettura) consistente nella mera rappresentazione e traduzione in

immagine di un oggetto materiale e con il quale, inoltre, si persegua I'intento pratico di informazione ed obiettiva

documentazione, con necessario sacrificio di ogni personale apporto creativo. (1)

Oostituisce comportamento contrario agli usi onesti in materia

giomalistica e, come tale, illecito, la riproduzione di un

disegno oggetto di un colpo giornalistico di altro periodico con omissione di ogni riferimento alla fonte. (2)

(1) Sul requisito della creativitä nell'opera d'ingegno, v.> in generale, Cass. 1° febbraio 1962, n. 190, Foro it., 1962, I, 1127> con nota di richiami; con particolare riguardo alle opere d'arte di disegno, Trib. Milano 16 marzo 1951, id., Rep. 1955, voce Diritti d'autore, n. 49 ; Trib. Torino 25 novembre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 38 ; Trib. Milano 22 ro,arzo 1951, id., Rep. 1952, voce cit., n. 34.

In dottrinx cons., sull'originalitä neile opere figurative , M.

Abb, L'oggetto del diritto d'autore, 1963, pag. 395 segg. (2) Sul tema della concorrenza sleale nel campo delle opere

d'ingegno, v. Pret. Roma 12 agosto 1961 (Giust. civ., 1962, I, 805, con nota di Schermi), Trib. Firenze 21 febbraio 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Diritti d'autore, nn. 43-52 ; Pret. Roma 24 ot tobre e 23 settembre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 47-50 ; Cons. 14 dicembre 1959, n. 3544, id., 1960, I, 54, con nota di ri chiami.

Il Tribunale, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con

citazione del 2 febbraio 1962, la Edition Diffusion Presse

s.r.l., editrice della rivista «Auto journal», nonchfe Rene

Bellu, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale

l'Ente editoriale «Il Rinnovamento s.p.a.» proprietaria del quotidiano « Paese Sera », deducendo ehe nel numero 14

15 febbraio 1961 (supplemento : «1'Auto», pag. 7) di taie

giornale era stato riprodotto senza la loro autorizzazione

un disegno giä pubblicato, con diebiarazione di esclusiva

a firma dell'autore Bellu, nel numero 265 dell'Autojournal,

raffigurante 1'aspetto esterno di una nuova autovettura

ehe la casa SIMCA stava per realizzare. Pertanto, sul ri

lievo ehe tale riproduzione dovesse considerarsi lesiva del

diritto di utilizzazione economica e del diritto morale loro

rispettivamente spettante in ordine ai disegno, chiedevano

affermarsene la illiceitä e condannarsi la convenuta ai ri

sarcimento dei danni, disponendosi altresi la pubblica zione del dispositivo della sentenza sui quotidiani « Paese

Sera », « Il Tempo » e « Corriere della Sera »; e ciõ eol fa

yore delle spese di üte. (Omissis) Motivi della deeisione. —

(Omissis). Nel merito ed in

via principale, premesso il riebiamo alla propria nazionalitä

francese, la Edition Diffusion Presse si qualjfica proprie taria del periodico Autojournal e titolare del diritto di utiliz

zazione economica del disegno di cui in narrativa ; il Bellu

si qualifica autore dell'elaborato e titolare, quindi, del c.d.

« diritto morale» : ed entrambi, sulla base di queste premesse, fondano le proprie istanze sul disposto degli art. 1, n. 2,

4, 12 e 13 legge 22 aprile 1941 n. 633, nonche degli art. 2, 4 e 9 convenzione di Berna, sostenendo ehe il disegno stesso rivestirebbe appieno i requisiti della c.d. « opera del

1'ingegno protetta ».

Le condizioni ed i limiti di questa protezione ai sensi

della legge interna sono stati giä delineati da questo stesso

Tribunale, in relazione ad una specie analoga a quella odierna (sent. 26 giugno 1961, n. 4222, in causa Editoriale

Domus c. Francia). Com'e noto, per aversi pienezza di tutela occorre

ehe l'opera rivesta carattere creativo e sia inquadrabile in determinati settori dell'attivita lato sensu teoretiea dello

spirito umano : sotto il primo profilo, attenendo la crea

zione aH'indiyiduale, l'opera deye recare in se la impronta

personale ed individuante dell'intelletto e della fantasia

del suo autore (originalitä) e deve costituire espressione formalmente conchiusa e comunicabile (rappresentati

vita) ; sotto il secondo profilo occorre che essa rientri in

uno dei generi enumerati nei primi quattro articoli della

legge 22 aprile 1941 n. 633, e nell'art. 2575 cod. civile.

Del pari, 6 noto che la giurisprudenza tende ad allar

gare l'ambito della tutela, sovente ravvisando la sussi

stenza di un sufficiente carattere di originality anche in

opere di modesta levatura, ovvero per altro verso rite

nendo singole opere suscettibili di inquadramento nei generi di cui alle elencazioni eitate, sulla base del solo dato estrin

seco, talora impropriamente denominate « forma esterna ».

Ovviamente, non puõ qui approfondirsi se la preoccupa zione di far dipendere la tutela medesima da un giudizio sul pregio dell'opera, non abbia finito con l'obliterare sia

l'essenza concettuale del requisito di « creativity », che pur le norme espressamente richiamano, sia l'ulteriore esigenza, anche essa normativamente postulata, che l'opera concreta

assurga a dignitä di opera letteraria, o scientifica o di arte

figurativa, per sua natura intrinseca, comunicatale proprio dall'atto creativo in quanto tale.

Tuttavia, entro il tema specifico della odierna contro

versia non puõ non osservarsi che la legge sul diritto di

autore accentua particolarmente per i disegni la rilevanza

della qualitas artistica, come necessaria condizione perche essi trovmo protezione ex se : cosi nell'art. 2, n. 4, 6 im

piegata la inconsueta espressione « opere dell'arte del di

segno » giustapposta alia menzione generica « della pittura, della scultura », ecc.; cosi i disegni architettonici sono com

pilati come categoria autonoma (n. 5) ; cosi si b prevista la possibility di una tutela meno intensa, nell'ambito dei

c.d. « diritti connessi» per i bozzetti di scene teatrali (art.

86) ; ed ancora si sono esclusi da ogni protezione i disegni

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