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sentenza 15 aprile 1981, n. 64 (Gazzetta ufficiale 22 aprile 1981, n. 111); Pres. Amadei, Rel....

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sentenza 15 aprile 1981, n. 64 (Gazzetta ufficiale 22 aprile 1981, n. 111); Pres. Amadei, Rel. Bucciarelli Ducci; Roncetti, Astolfi, Giambi (Avv. Agostini), Mannoni ed altri c. I.n.a.i.l. (Avv. Cataldi, Graziani). Ord. App. Messina 25 maggio 1978 (Gazz. uff. 24 gennaio 1979, n. 24); Trib. Vercelli 12 gennaio 1979 (id. 19 marzo 1980, n. 78); Pret. Udine 8 ottobre 1977 (id. 25 gennaio 1978, n. 25); Pret. La Spezia 14 aprile ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 6 (GIUGNO 1981), pp. 1495/1496-1497/1498 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173130 . Accessed: 28/06/2014 08:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 08:02:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 15 aprile 1981, n. 64 (Gazzetta ufficiale 22 aprile 1981, n. 111); Pres. Amadei, Rel.Bucciarelli Ducci; Roncetti, Astolfi, Giambi (Avv. Agostini), Mannoni ed altri c. I.n.a.i.l. (Avv.Cataldi, Graziani). Ord. App. Messina 25 maggio 1978 (Gazz. uff. 24 gennaio 1979, n. 24); Trib.Vercelli 12 gennaio 1979 (id. 19 marzo 1980, n. 78); Pret. Udine 8 ottobre 1977 (id. 25 gennaio1978, n. 25); Pret. La Spezia 14 aprile ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 6 (GIUGNO 1981), pp. 1495/1496-1497/1498Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173130 .

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1495 PARTE PRIMA 1496

bunale stesso* di sospendere — in parte — il giudizio sulla pre detta istanza di revoca promossa da Salvatore Piacenti, non ne

discenderebbe altro che una nuova ipotesi di pregiudizialità co

stituzionale, per sé non lesiva delle attribuzioni di nessun potere dello Stato;

che a suffragare l'ammissibilità del ricorso in esame non gio va nemmeno argomentare — come già si è ricordato — che « l'or

gano nei cui confronti sia stato elevato conflitto non deve su

bire ... una effettiva invasione di attribuzioni prima che il de

nunziato conflitto ... sia passato al vaglio di ammissibilità della

Corte costituzionale » : in questi termini, invero, il conflitto nei

confronti della corte avrebbe dovuto venire se mai sollevato dal

Pretore di Augusta e non dal Tribunale di Siracusa, dato che

quello giurisdizionale è un potere «diffuso», nell'ambito del

quale ogni singolo giudice può ricorrere solo in difesa delle pro

prie attribuzioni, non già per conto di giudici diversi.

Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso per con

flitto di attribuzione indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 aprile 1981, n. 64

(Gazzetta ufficiale 22 aprile 1981, n. Ill); Pres. Amadei, Rei.

Bucciarelli Ducei; Roncetti, Astolfi, Giambi (Avv. Agosti

ni), Mannoni ed altri c. I.n.a.i.l. (Avv. Cataldi, Graziani).

Ord. App. Messina 25 maggio 1978 (Gazz. uff. 24 gen naio 1979, n. 24); Trib. Vercelli 12 gennaio 1979 (id. 19 marzo

1980, n. 78); Pret. Udine 8 ottobre 1977 (id. 25 gennaio 1978,

n. 25); Pret. La Spezia 14 aprile 1978 (id. 22 novembre 1978,

n. 327); Pret. Pinerolo 23 novembre 1978 (id. 11 aprile 1979, n.

102) ed altre ventidue.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita per si

licosi o asbestosi — Grado minimo di invalidità richiesto —

Differenza rispetto al grado richiesto per l'indennizzo degli in

fortuni — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; d. pres. 30 giu

gno 1965 n. 1124, t. u. delle disposizioni per l'assicurazione ob

bligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, art.

145; legge 27 dicembre 1975 n. 780, norme concernenti la sili

cosi e l'asbestosi, nonché la rivalutazione degli assegni conti

nuativi versati agli invalidi liquidati in capitale, art. 4).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 Cost., l'art. 145, lett.

a, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124, come sostituito dall'art. 4

legge 27 dicembre 1975 n. 780, nella parte in cui richiede, ai

fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o

asbestosi, un grado minimo di invalidità permanente superiore al 20%, anziché al 10%. (1)

(1) La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale da Pret. La Spezia 14 aprile 1978, Foro it., 1979, I, 284, con nota di richiami; Pret. Brindisi, ord. 31 ottobre 1978, id., Rep. 1979, voce Infortuni sul lavoro, n. 98; Pret. Saluzzo, ord. 30 ottobre 1978, ibid., n. 99; Pret. Mondovi, ord. 2 ottobre 1978, ibid., n. 101; App. Messina, ord. 25 maggio 1978, ibid., n. 103; Pret. Savona, ord. 12 luglio 1978, ibid., n. 104; Trib. L'Aquila, ord. 7 giugno 1978, ibid., n. 105; Pret. La Spezia, ord. 24 aprile 1978, ibid., n. 106; Pret. Udine, ord. 13 ottobre 1977, ibid., n. 145; Pret. Grosseto, ord. 10 febbraio 1978, ibid., n. 146.

Corte cost. 30 maggio 1977, n. 93, id., 1977, I, 1615, con nota di richiami (e in Riv. it. prev. soc., 1978, 51, con nota di Bertozzi e Galligani; in Riv. giur. lav., 1977, III, 71, con nota di Buzzi; in Giur. costit., 1977, 1220, con nota di Panunzio; in Dir. lav., 1977, 329, con nota di F. P. Rossi), menzionata nella motivazione della sentenza che si riporta, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 74, 2° comma, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non

pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è colpito da infortunio sul lavoro.

Con la sentenza riportata la corte ha eliminato la disparità di

trattamento, tra lavoratori colpiti rispettivamente da silicosi e da altre malattie professionali, che la sentenza n. 93/1977 aveva de

terminato, essendo rimasta fuori da tale pronuncia la disposizione di cui all'art. 145 d. pres. 1124/1965 disciplinante in modo specifico, e quindi autonomo rispetto all'art. 74, l'inabilità derivante da silicosi o asbestosi.

Pret. Biella 31 dicembre 1977, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 147, e Pret. Rimini 13 dicembre 1978, id., 1979, I, 855, con nota di richiami, ritenendo l'art. 74 norma base per l'individuazione del grado minimo di inabilità connesso a qualunque malattia profes sionale compresa la silicosi, hanno affermato che il grado minimo di inabilità di cui all'art. 145, per effetto della sentenza Corte cost, n. 93/1977, è da considerare ridotto dal 21 % all'I 1 %, in tal modo

raggiungendo, in via interpretativa con effetti limitati inter partes, lo stesso risultato ora conseguito con effetti erga omnes dalla sen tenza sostitutiva della Corte costituzionale.

La Corte, ecc. — 1. - I giudizi promossi con le ordinanze di rimessione possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, attesa l'identità della questione prospettata.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 145, lett.

a, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124 (cosf come sostituito dall'art. 4

legge 27 dicembre 1975 n. 780) contrasti con gli art. 3 e 38 Cost., nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o di asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come

previsto quando l'inabilità derivi da infortunio o da generica malattia professionale.

Si dubita della costituzionalità della norma impugnata sotto un

duplice profilo: a) in quanto il requisito di un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di tratta mento a danno dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi rispetto ai lavoratori colpiti da infortunio o da altra malattia professiona le, per i quali, invece, è richiesto un grado di inabilità permanen te superiore soltanto al 10% (art. 3 Cost.); b) in quanto tale

maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla rendita, verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi, con un

grado di inabilità compreso fra I'll e il 20%, dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).

2. - Va respinta la tesi avanzata dalle parti private quando sostengono che la questione sollevata sia stata già risolta dalla sentenza di questa corte n. 93 del 24 maggio 1977 (Foro it., 1977, I, 1615) e sia quindi infondata perché la norma denunciata (art. 145, lett. a, t. u. 30 giugno 1965 n. 1124, ora sostituita dall'art. 4

legge n. 780 del 1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamen to per effetto della predetta pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del 1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

74, 2° comma, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia

professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato art. 145 dello stesso t. u., come tutta la normativa attinente la silicosi e l'asbestosi (capo III del t. u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in generale, e quindi anche

rispetto al citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977, co sicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo non può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.

3. - La questione è fondata. La citata sentenza della corte n. 93 del 1977 ha esplicitamente

eliminato la differenza di grado di indennizzabilità che prima esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie

professionali dall'altro, affermando il principio che « non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia profes sionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica

conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o

parziale ».

Orbene, se il presupposto per l'assegnazione della rendita è l'inabilità permanente, e se ai fini della sua corresponsione non è consentito differenziarne la percentuale, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità di

trattamento che dopo la citata sentenza di questa corte si è venuta a determinare nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano nella medesima situazione di inabilità, a seconda che l'evento da cui deriva sia la silicosi o l'asbestosi (nel qual caso

per ottenere la rendita è necessario un grado d'inabilità superiore al 20%) oppure un'altra generica malattia professionale (nel qual caso si richiede, allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al 10%).

Questa discriminazione, in danno del lavoratore affetto da

silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e irragionevole se si

pensa che nel trattamento più favorevole previsto attualmente

dall'art. 74 t. u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese — come

esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di

Torino (reg. ord. n. 352/1978) — malattie molto simili alla

silicosi, benché meno gravi, come la broncopneumopatia da silicati.

Né può fornire una valida giustificazione alla disparità denun ciata la specialità della disciplina prevista per le due specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie

professionali, in quanto tale normativa speciale, lungi dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è stata

tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di riconoscer ne la particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della patogenesi,

Per riferimenti in tema di tutela contro la silicosi cfr., da ultimo, Corte cost. 7 aprile 1981, n. 54, in questo fascicolo, I, 1501, sulla tutela ai minatori italiani rientrati dall'emigrazione in Belgio.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sia per la gravità e irreversibilità degli esiti permanenti che ne derivano.

Per questi motivi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.

145, lett. a, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124 (sostituito dall'art. 4

legge 27 dicembre 1975 n. 780) nella .parte in cui richiede, ai fini

della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 aprile 1981, n. 62

(Gazzetta ufficiale 22 aprile 1981, n. Ill); Pres. Amadei, Rei.

Elia; imp. Pinna; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato

Chiarotti). Ord. App. Venezia 16 settembre 1975 (Gazz. uff. 11 febbraio 1976, n. 38).

Dibattimento penale — Reati commessi in udienza — Giudizio

immediato — Reati di competenza del giudice inferiore —

Esclusione dell'appello — Questione infondata di costituziona

lità (Cost., art. 3, 24, 25, 111; cod. proc. pen., art. 435).

E infondata la questione di costituzionalità dell'art. 435, 3° com

ma, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, ove in sede

di giudizio immediato per reati commessi in udienza il tribuna

le abbia giudicato un reato di competenza del pretore, la

sentenza è soggetta a ricorso per cassazione e non ad appello, con conseguente esclusione del secondo grado di giurisdizione, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2" comma, 25, 1° comma, 111 Cost. (1)

(1) Sul principio del doppio grado di giurisdizione, la cui costituzio nalizzazione è stata ora per la prima volta esclusa dalla Corte

costituzionale con una decisione resa ex professo su questo punto, v. la

discussione sviluppatasi in occasione del XII Convegno dell'Associazio né fra gli studiosi del processo civile svoltosi a Venezia nei giorni 14 e

15 ottobre 1977, i cui atti sono stati pubblicati nel 36° quaderno dell'associazione stessa (Milano, 1980), nonché Libeman, Il giudizio

d'appello e la Costituzione, in Riv. dir. proc., 1980, 401.

Per il diritto francese cfr. Perrot, Le principe du double degré de

jurisdiction et son évolution en droit judiciaire privé frangais, in Studi

Liebman, 1979, III, 1971. In precedenza la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva

esaminato il problema della costituzionalità di disposizioni che esclu

dessero il doppio grado di giurisdizione soprattutto con riferimento

all'eventualità che esse si risolvessero in una lesione del diritto di

difesa, oppure che determinassero una disparità di trattamento fra parti diverse.

Fra le decisioni del primo tipo, Corte cost. 31 maggio 1965, n. 41, foro it., 1965, I, 1124, escluse la violazione dell'art. 24 Cost, da parte dell'art. 522, ult. comma, cod. proc. pen., secondo il quale è inappella bile la decisione del giudice di secondo grado il quale pronunci in

merito su un reato erroneamente dichiarato estinto o improcedibile in

primo grado, mentre Corte cost. 12 luglio 1965, n. 70, id., 1965, I,

1369, dichiarò illegittimo l'art. 274, 2° comma, cod. civ., il quale escludeva la reclamabilità del decreto che concludeva la fase prelimina re del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale.

Fra le decisioni del secondo tipo, Corte cost. 22 gennaio 1970, n. 1,

id., 1970, I, 376, escluse che l'art. 24 Cost, fosse violato dall'art. 195

cod. proc. pen., nella parte in cui negava alla parte civile il diritto di

impugnare la sentenza penale concernente i suoi interessi civili (dichia rato invece illegittimo per violazione dell'art. Ili, 2° comma, Cost.), affermando che « per quanto riguarda in generale il diritto di difesa, la parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del

giudizio ». Nella stessa pronuncia fu esclusa altresì la violazione dell'art. 3 Cost., osservandosi che « se alla parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si giustifica con la singolare posizione che

essa, come parte lesa, ha nel processo penale, per cui non sembra

irragionevole che, nel silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il riesame del fatto».

Invece la disparità di trattamento fra pubblico ministero e imputato fu valutata sfavorevolmente da Corte cost. 17 novembre 1971, n. 177, id., 1971, I, 2918, che, sia pure per altro motivo, dichiarò illegittima la

previsione dell'appello incidentale del pubblico ministero.

Corte cost. 8 maggio 1974, n. 116, id., 1974, I, 1989, dichiarò invece inammissibile la questione di costituzionalità della disposizione del codice penale militare di pace che negava il doppio grado di giurisdi zione nel processo dinanzi ai giudici penali militari. La corte militare

d'appello è stata istituita dall'art. 3 legge 7 maggio 1981 n. 180, Le leggi, 1981, I, 774.

Per l'incostituzionalità delle disposizioni che negavano l'appello con tro talune sentenze di proscioglimento v. invece Corte cost. 25 marzo

1975, n. 70, id., 1975, I, 1052; 5 giugno 1978, n. 73, id., 1978, I, 1337; 16 luglio 1979, n. 72, id., 1979, I, 2182; 7 aprile 1981, n. 53, id., 1981, I, 1223.

Affermazioni incidentali nel senso di escludere la costituzionalizza ziorie del principio del doppio grado si trovano altresì in Corte cost.

La Corte, ecc. — Basta leggere la breve ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Venezia per accorgersi che la disposizione denunziata non è l'art. 436, ult. parte, cod. proc. pen. bensì l'art.

435, ult. comma, dello stesso codice. Su quest'ultimo articolo o su

parte di esso questa corte ebbe già a pronunziarsi, ma ad altro

proposito (sent. n. 122 del 1963, Foro it., 1963, I, 1810, e n. 92 del 1967, id., 1967, I, 1991). Questa volta la denunzia di illegitti mità costituzionale dell'ultimo comma, pur sollevata con riguardo agli art. 3, 24, 25 e 111 Cost., si fonda sulla ingiustificata esclu sione del « diritto ad un doppio grado di giurisdizione » quando si proceda a giudizio immediato per reati commessi in udienza.

Nemmeno in questi termini la questione è fondata.

Già nella sentenza n. 117 del 1973 (id., 1973, I, 2682) -— con un asserto non riducibile ad obiter dictum — questa corte aveva escluso che il sistema costituzionale prevedesse la garanzia del

doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito). L'esclusione di tal garanzia, data per pacifica da dottrina largamente prevalen te e dalla giurisprudenza della Cassazione, si fonda1 innanzitutto sulla assenza nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella contenuta nel 2° comma dell'art. Ili per il ricorso in Cassazione. Del resto i lavori preparatori dell'Assemblea costi tuente chiariscono esaurientemente i motivi di tale assenza: a

parte le c. d. contravvenzioni oblazionabili, rimaneva dubbio se

potesse concepirsi appello contro le sentenze adottate dalle giurie e ad ogni modo la questione andava rimessa alla legge, che avrebbe conformato l'istituto stesso della giuria « in un modo o nell'altro ». Sicché il presidente della commissione per la Costitu zione concludeva a favore di una formula poco impegnativa: si

può ricorrere contro tutte le sentenze, salvo che la legge disponga altrimenti. Comunque questa proposta non venne nemmeno for malizzata e fu invece respinto un emendamento all'art. 102 del

progetto (attuale art. Ili), secondo il quale era ammesso l'appello contro tutte le sentenze penali comportanti pene detentive, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entità (Ass. Cost., 27 novembre 1947, pag. 2593).

Né diversa conclusione (a favore di una protezione costituzio nale sia pure indiretta dell'appello) può, con una argomentazione a fortiori, trarsi dal disposto dell'art. 125, 2° comma, Cost.

(« Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della

Repubblica »). Infatti questa norma disciplina innanzitutto una modalità che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli atti

amministrativi della regione, modalità che, del resto, va inquadra ta in un sistema di giustizia amministrativa nel quale, in base all'art. Ili, ult. comma, Cost., non si dà ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione non può neppure farsi discendere dall'art. 24, 1° e 2° comma, Cost, come proiezione diretta del diritto di difesa: in realtà

questo precetto assicura la tutela di tale diritto in ogni stato e

grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la

soppressione di un grado del processo.

Né il diritto dell'imputato ad un riesame delle decisioni che non prosciolgono con formula piena può dirsi garantito indiretta

mente dalla nostra Costituzione, soltanto come mezzo per rendere

effettivo l'esercizio dei diritti costituzionali esercitabili nel proces so (si vedano anche le sent. nn. 110 del 1963 e 54 del 1968, id., 1963, I, 1281; 1968, I, 1370). In effetti, talune pronunzie che richiamano l'appello quale mezzo o modo generale del diritto di

difesa (sent. nn. 70 del 1975, 73 del 1978, 72 del 1979 e 53 del

1981, id., 1975, I, 1052; 1978, I, 1337; 1979, I, 2182; 1981, I, 1223) si fondano altresì sulla necessità di ristabilire la par condicio tra

imputato e pubblica accusa (art. 512, nn. 2 e 3, 513, nn. 2 e 3. cod. proc. pen.) e non contraddicono pertanto alla più generale conclusione che la non appellabilità delle sentenze di prosciogli

22 giugno 1963, n. Ill, id., 1963, I, 1281, e 29 maggio 1968, n. 54, id., 1968, I, 1370.

Sulla portata dell'art. 14 § 5 del patto intemazionale per i diritti

politici e civili, cfr. Corte cost. 4 luglio 1977, n. 125, id., 1977, I, 1852; 22 dicembre 1980, n. 188, id., 1981, I, 318, con nota di richiami, cui adde: Chiavario, Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, 465. Con riferimento al caso Lockheed v. Corte cost, inte

grata, ord. 6 febbraio 1979, Foro it., 1979, I, 897, con nota di richiami e Moretti (Pizzorusso, Sorrentino, Volpe), Garanzie co

stituzionali, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, 1981, 660.

App. Cagliari 11 marzo 1977, Foro it., 1977, I, 2408, ha sollevato

questione di costituzionalità dell'art. 20, ult. comma, legge 20 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui prevede che la determinazione dell'in dennità di occupazione sia inappellabile dinanzi alla corte d'appello, con conseguente esclusione del doppio grado.

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