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sentenza 15 aprile 1987, n. 133 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres....

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sentenza 15 aprile 1987, n. 133 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Accoroni e altri c. Min. pubblica istruzione e altro; Colaci e altri c. Min. pubblica istruzione e altri; Palermo e altri c. Min. pubblica istruzione e altri; Caputo e altri c. Min. pubblica istruzione e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Braguglia, Imponente). Ord. T.A.R. Laz ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2293/2294-2295/2296 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178984 . Accessed: 28/06/2014 08:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.57 on Sat, 28 Jun 2014 08:31:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 15 aprile 1987, n. 133 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Accoroni e altri c. Min. pubblica istruzione e altro;

sentenza 15 aprile 1987, n. 133 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18);Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Accoroni e altri c. Min. pubblica istruzione e altro; Colaci e altric. Min. pubblica istruzione e altri; Palermo e altri c. Min. pubblica istruzione e altri; Caputo ealtri c. Min. pubblica istruzione e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Braguglia,Imponente). Ord. T.A.R. Laz ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2293/2294-2295/2296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178984 .

Accessed: 28/06/2014 08:31

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lettino delle commissioni, mercoledì 13 gennaio 1982), si sostenne

tra l'altro che l'esercizio della libera scelta tra strutture sanitarie

pubbliche e private garantita al cittadino dagli art. 19 e 25 1.

23 dicembre 1978 n. 833, sarebbe reso più difficile dall'art. 3

d.l. cit., che configurerebbe strutture private convenzionate come

subalterne di quelle pubbliche, con l'effetto paventato di attuare

una completa statalizzazione del settore sanitario.

Come si vede, gli argomenti del pretore remittente riecheggia

no queste preoccupazioni.

Ma, come nella sede parlamentare fu ribadito dal rappresen

tante del governo, scopo di quel disegno di legge n. 3005 era

la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria, e tale

ratio legis appare a questa corte perseguita in forme non irragio

nevoli.

Il disposto dell'impugnato art. 3 regola infatti un sistema cor

rettamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private con

venzionate, dalle quali ultime il cittadino è autorizzato dalla U.s.l.

competente ad ottenere, a spese della collettività, prestazioni che

le prime non sono in grado di soddisfare nel termine di tre gior

ni. Con tale disciplina la struttura pubblica è stimolata a rendere

servizi utilizzando al massimo le proprie potenzialità, garanten

dosi a quella privata convenzionata l'intervento integrativo, fer

mo restando il diritto del cittadino di rivolgersi al mercato privato

a proprie spese. In un tale sistema equilibrato e finalizzato alla

tutela del diritto fondamentale alla salute non è ravvisabile alcun

disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa economica

privata, né di discriminazione di lavoratori nel settore sanitario

privato rispetto a quello pubblico.

Quanto alla pretesa violazione del principio della riserva di leg

ge, essa non è riscontrabile nella specie, sia perché il decreto leg

ge contenente la norma censurata è stato regolarmente convertito

in legge, sia perché non è ravvisabile in materia l'introduzione

di un regime di statalizzazione o di monopolio pubblico, richie

dente apposita ed eplicita legislazione.

2. - Il Pretore di Pesaro, all'ordinanza del 4 marzo 1983, ritie

ne che la norma impugnata leda gli art. 3 e 32 Cost.

Quanto all'asserito contrasto con l'art. 32 Cost., essendo esso

motivato con il richiamo ad ordinanze di altri giudici, questa cor

te non può non ribadire che «la motivazione di ogni provvedi

mento giurisdizionale deve invece risultare da un'autonoma e

diretta valutazione del giudice; che, del resto, l'art. 23 1. n. 87

del 1953, contenente «norme sulla costituzione ed il funziona

mento della Corte costituzionale», prescrive che il giudice a quo

riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costitu

zionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta in

fondatezza e la rilevanza ai fini del decidere» (cfr. Corte cost.,

ord. n. 96 del 1979, Foro it., 1979, I, 2534). Pertanto la questio

ne in riferimento all'art. 32 Cost, va dichiarata inammissibile.

2.1. - In ordine alla ipotizzata violazione del principio di egua

glianza di cui all'art. 3 Cost., per essere i cittadini discriminati

sulla base delle loro condizioni economiche, essendo inibito «alla

stragrande maggioranza» di essi di servirsi delle prestazioni sani

tarie private per il loro elevatissimo costo, la questione è infondata.

Non esiste un principio costituzionale che garantisca la astratta

libertà di scelta tra medicina privata e strutture sanitarie pubbli

che. L'istituzione del servizio sanitario nazionale è finalizzata a

rendere effettivo e regolato l'esercizio del diritto fondamentale

alla salute a spese della intera collettività nazionale, ivi compreso

l'utente, a favore del quale se ne individualizzano le prestazioni.

Dalla legge non si distingue tra cittadini a seconda delle condizio

ni economico-sociali, essendo anzi essi posti in piena posizione

di parità rispetto al servizio pubblico o privato convenzionato

offerto. Se, nel fatto, taluno ritenga di preferire il libero mercato

delle prestazioni sanitarie private ciò tocca un profilo estraneo

alla previsione legale e da questa in alcun modo condizionato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi in

epigrafe, a) dichiara non fondata la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (recante modi

fiche alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), convertito

nella 1. 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata, in riferimento agli art.

3, 1° comma, 4, 1° comma, e 77 Cost., dal Pretore di Fermo

e dal Pretore di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678, sollevata, in

riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Pesaro con l'ordinan

za del 4 marzo 1983.

Il Foro Italiano — 1987 — Parte /-150.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 aprile 1987, n. 133

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18);

Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Accoroni e altri c. Min. pub

blica istruzione e altro; Colaci e altri c. Min. pubblica istruzio

ne e altri; Palermo e altri c. Min. pubblica istruzione e altri;

Caputo e altri c. Min. pubblica istruzione e altri; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Braguglia, Imponente). Ord.

T.A.R. Lazio 16 maggio 1979 (due) (G.U. n. 43 del 1980 e n. 248 del 1981), 22 gennaio 1979 (G.U. n. 158 del 1981), 19 novembre 1979 - 10 settembre 1980, n. 831 (G.U. n. 239 del

1983).

Istruzione pubblica — Insegnanti c.d. «diciassettisti» — Immis

sione in ruolo — Presupposti — Interpretazione della legge con

atti amministrativi da parte della p.a. — Questione infondata

di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; 1. 30 luglio 1973 n. 477,

delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuri

dico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello

Stato, art. 17). Istruzione pubblica — Insegnanti c.d. «diciassettisti» — Immis

sione in ruolo — Graduatorie — Posti in ruolo e posti disponi

bili — Errata identificazione — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 97; 1. 30 luglio 1973 n. 477, art.

17; 1. 14 agosto 1974 n. 391, integrazione dell'art. 17 1. 30 lu

glio 1973 n. 477, art. unico).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

I. 30 luglio 1973 n. 477, concernente i presupposti per l'immis

sione in ruolo degli insegnanti (c.d. «diciassettisti») incaricati

a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche, in

riferimento agli art. 3 e 97 Cost., in quanto trattasi di censure

mosse non già alla legge bensì alla applicazione fattane dalla

p.a. con circolari, ordinanze e istruzioni ministeriali. (1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

I. 30 luglio 1983 n. 477 e dell'art, unico l. 14 agosto 1974 n.

391, concernenti la individuazione, ai fini della immissione in

ruolo, degli insegnanti (c.d. «diciassettisti») incaricati a tempo

indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche, in riferimento

agli art. 3 e 97 Cost., in quanto le argomentazioni delle ordi

nanze di rimessione sono viziate dalla errata confusione dei due

diversi concetti di «posto in organico» e di «posto disponibile

in una determinata scuola». (2)

Diritto. — 1. - Il T.A.R. Lazio — con quattro ordinanze emes

se tutte nel 1979, e precisamente: il 16 maggio (r.o. 913/79 e

298/81), il 22 gennaio (r.o. 137/81) ed il 19 novembre (r.o. 284/83) — ha impugnato, denunciandone il contrasto con gli art. 3 e 97

Cost., l'art. 17 1. 30 luglio 1973 n. 477 («delega al governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale diretti

vo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, ele

(1-2) Le ordinanze di rimessione sono, nell'ordine, in Foro it., 1980,

III, 278; id., Rep. 1982, voce Istruzione pubblica, n. 204 (e in Giur.

costit., 1981, II, 927); Foro it., 1981, III, 662; id., Rep. 1981, voce cit.,

n. 149 (e in Trib. amm. reg., 1980, I, 3505).

La corte torna nuovamente sulla tormentata disciplina della posizione

dei c.d. «diciassettisti», dopo le sent. 20 marzo 1978, n. 25 e n. 24, Foro

it., 1978, I, 1076, con nota di richiami; per ogni altro riferimento cfr.

note citate id., 1981, III, 662 e 1980, III, 278, cui adde le ulteriori deci

sioni emesse dal Consiglio di Stato a conferma dell'orientamento assunto

in materia: sez. VI 24 novembre 1983, n. 846, 2 novembre 1983, n. 784

e n. 769, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 178, 174, 172; sez. I 19 marzo

1982, n. 1086/75, ibid., n. 171; sez. II 18 novembre 1981, n. 948/80,

ibid., n. 169; sez. VI 16 luglio 1983, n. 593 e 9 maggio 1983, n. 338,

id., Rep. 1983, voce cit., nn. 209, 218 (sul concetto di «posto ora

rio» e sulla natura di norma «di stretta osservanza» dell'art. 17 1. 477/73);

sez. VI 15 dicembre 1982, n. 680, ibid., n. 196 (sulla ratio della

norma). Sulla problematica dell'inquadramento in ruolo dei docenti «precari»

della scuola (efficacemente descritto negli atti processuali del giudizio

conclusosi con la decisione in epigrafe come «una forma raffinata d'e

strazione a sorte» e «una incessante serie di espedienti»), cfr. Corte cost.

5 novembre 1986, n. 219, id., 1987, I, 1033, con nota di richiami.

Sulla inammissibilità delle questioni di costituzionalità aventi ad ogget

to atti privi di forza di legge, Corte cost. 29 settembre 1983, n. 287,

id., 1984, I, 620, con nota di richiami.

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2295 PARTE PRIMA 2296

meritare, secondaria e artistica dello Stato») e l'art, unico 1. 14

agosto 1974 n. 391 («integrazione dell'art. 17» della predetta 1.

n. 477 del 1973). Risultando le censure rivolte alle medesime di

sposizioni, i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - Sono due le questioni che vengono sottoposte al giudizio

della corte. Esse fanno parte di quell'inesauribile contenzioso ger minato a causa e nell'ambito del fenomeno del c.d. «precariato»

nella scuola, la cui genesi può collocarsi addirittura verso la metà

degli anni '50 e cui negli anni successivi il legislatore tentò di

porre riparo con una incessante serie di espedienti: la sostituzione

dei concorsi per esami con quelli per soli titoli; l'inquadramento in ruolo degli abilitati con un certo numero di anni di servizio;

la trasformazione degli incarichi annuali in incarichi a tempo in

determinato; l'introduzione del principio della non licenziabilità;

la creazione degli istituti del «posto orario» e della «utilizzazio

ne». Soprattutto, poiché si era formata una massa di insegnanti a titolo precario, che premeva ed urgeva per la propria sistema

zione a titolo definitivo, vennero istituite graduatorie nazionali

ad esaurimento, che garantivano la graduale immissione in ruolo

degli insegnanti appartenenti a determinate categorie. All'uopo,

fu disposto che venisse riservata a questi un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno — fissata poi (art. 4, 3° comma,

1. n. 477 del 1973) nella misura del 50% — e si stabilì il criterio

dello scorrimento delle graduatorie, in maniera che gli insegnanti ivi iscritti potessero man mano venire collocati nei ruoli.

2.1. - Era questo il sistema vigente in materia, quando con

la 1. n. 477 del 1973 — e precisamente con l'art. 17, 1° e 2°

comma, onde vennero denominati «diciassettisti» quanti ne bene

ficiarono — fu disposto che «gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie e artistiche che abbiano già

conseguito il titolo di abilitazione... e che nell'anno scolastico

1973-74 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in

ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974» e «mantengono la catte

dra o il posto che attualmente ricoprono». Poco più di un anno

dopo, tale disposizione è stata integrata con l'art, unico 1. n. 391

del 1974, ai sensi del quale (1° comma) «gli insegnanti di ruolo

della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore... possono chiedere di essere immessi nei ruoli

dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono utiliz

zati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione» e la loro «immissione in ruolo ha ef

fetto dal 1° ottobre 1974», soggiungendosi (2° comma) che il

personale non utilizzato «nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa

cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegna mento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferio

re». Insomma, in virtù dell'art. 17, gli incaricati nelle scuole

secondarie nell'anno 1973-74 vennero immessi in ruolo, con de

correnza 1° ottobre 1974; in virtù dell'articolo unico, vennero

immessi nei ruoli delle scuole secondarie superiori, con la stessa

decorrenza, gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie, che fossero

stati utilizzati in quelle secondarie superiori nell'anno 1973-74.

3. - La questione sollevata per prima dal giudice a quo — con

ordinanza (n. 137/81) pervenuta a questa corte il 18 febbraio 1981, benché emessa il 22 gennaio 1979 — riguarda il caso di insegnan ti abilitati ed incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamen to di applicazioni tecniche maschili ai quali fu negata l'immissione

in ruolo, benché fossero stati utilizzati, nell'anno scolastico

1973-74, in prevalenza per l'insegnamento effettivo e solo in par te per altre attività.

Il T.A.R. Lazio, ritenendo «infondata la tesi restrittiva» soste

nuta dal Consiglio di Stato, ed «ormai prevalente», secondo cui

«per aversi un posto orario non solo è necessario un determinato

numero di ore di insegnamento... ma occorre anche che esse sia

no relative ad insegnamenti compresi nella stessa classe di con

corso», formula l'esplicita richiesta di una nuova e diversa

interpretazione dell'impugnato art. 17. Ma la corte non ravvisa

motivo di discostarsi sul punto dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che essa ha fatto propria con la sentenza

n. 24 del 1978 (Foro it., 1978, I, 1076). In fondo, le censure

risultano mosse, non già alla legge, bensì all'applicazione — asse

ritamente distorta — che ne è stata fatta con circolari, ordinanze, istruzioni ministeriali. È ad opera di queste, infatti, che è stata

posta la limitazione della «stessa classe di concorso» e che è stato

Il Foro Italiano — 1987.

riconosciuto il beneficio dell'immissione in ruolo, oltre che agli

insegnanti impiegati nel doposcuola, nelle classi differenziate, nei

corsi di aggiornamento, nei corsi serali, ecc., persino a chi non

occupasse — ma soltanto «avesse titolo» per occupare — una

cattedra o posto orario. Se cosi è, le asserite violazioni dei princi

pi d'eguaglianza e dell'onere di buona amministrazione non di

scendono tanto dall'art. 17, quanto da atti amministrativi, sui

quali il giudice delle leggi non può esercitare alcun sindacato.

La questione deve, quindi, dichiararsi infondata.

4. - Con le altre tre ordinanze — due delle quali (r.o. 288/81

e 284/83) sono pervenute a questa corte, rispettivamente, nel 1981

e nel 1983, benché tutte emesse nel 1979 — si imputa all'art.

17 1. n. 477 del 1973 ed all'art, unico 1. n. 391 del 1974 di avere

privilegiato, fra gli insegnanti inclusi nelle medesime graduatorie ad esaurimento, quelli che avevano ottenuto nell'anno scolastico

1973-74 una cattedra o un posto orario, violando cosi in danno

dei ricorrenti l'ordine risultante dalle graduatorie ed il criterio

dello scorrimento di queste. Ed anche a riguardo di tale questio ne si chiede di volere adottare un'interpretazione nuova e diversa

da quella del Consiglio di Stato, il quale ebbe a statuire che tutte

le cattedre e tutti i posti orario occupati dai «diciassettisti» dove

vano essere — e, quindi, legittimamente furono — attribuiti a

questi ultimi.

Ma osserva in contrario il giudice a quo che detta interpreta zione comporta «violazione degli art. 3 e 97 Cost, sotto il profilo che l'immissione in ruolo dei diciassettisti non consegue, ma pre cede il reperimento dei posti in organico». Questi sarebbero stati

reperiti solo alla data del 31 marzo 1976, e pertanto — si afferma

nelle ordinanze — non potrebbe negarsi il contrasto con l'art.

97 Cost, della disciplina che ha disposto l'immissione in ruolo

dei «diciassettisti» con decorrenza 1° ottobre 1974. Stando cosi

le cose, dovendosi cioè riferire alla data del 31 marzo 1976 «il

reperimento dei posti da assegnare, non sembra» — prosegue il

T.A.R. Lazio — «che possa negarsi che a tale data..., ai fini

dell'attribuzione del 50% dei posti disponibili e vacanti all'inizio

di ogni anno ai beneficiari delle leggi speciali, la situazione degli inclusi nelle graduatorie nazionali si presentava eguale a quella dei già immessi in ruolo ai sensi dell'art. 17 ma ancora in attesa

del reperimento delle sedi da assegnare». Al riguardo, non può non convenirsi con l'avvocatura dello

Stato, quando rileva che «il tribunale amministrativo ha confuso

i due diversi concetti di posto in organico e di posto disponibile in una determinata scuola»: per posto in organico si deve inten

dere «un'entità esistente nell'ambito di una dotazione complessi va numericamente determinata» e per posto disponibile «un'entità

localizzabile in una sede precisa». Alla luce di tale chiarimento,

risulta palese l'errore nel quale è caduto il giudice rimettente nel

l'assumere come comune referente temporale, sia per i diciassetti

sti, sia per i ricorrenti, la data del 31 marzo 1976 all'evidente

scopo di dare una qualche consistenza alla denunciata disparità di trattamento, pur se il decreto ministeriale invocato dallo stesso

giudice indicasse esplicitamente detta data «ai fini dell'assegna zione definitiva della sede», non già dell'immissione in ruolo. Ed

è conseguente alla rilevata confusione la contraddittorietà delle

ordinanze nelle parti in cui, dopo avere equiparato i ricorrenti

ai «diciassettisti», questi vengono definiti «già immessi in ruolo

ai sensi dell'art. 17 ma ancora in attesa del reperimento delle

sedi da assegnare». Risultando pertanto viziata l'argomentazione su cui fondamentalmente si regge la denunciata violazione degli art. 3 e 97 Cost., non può accogliersi la richiesta di reinterpreta zione degli impugnati articoli nel senso prospettato dal T.A.R.

Lazio, e pertanto anche la questione in esame va dichiarata in

fondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi di

cui alle ordinanze in epigrafe: a) dichiara non fondata la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 17 1. 30 luglio 1973 n.

477 («delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato

giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Sta

to»), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., dal T.A.R.

Lazio (r.o. 137/81); ti) dichiara non fondata la questione di legit timità costituzionale degli art. 17 1. 20 luglio 1973 n. 477 e del

l'art. unico 1. 14 agosto 1974 n. 391 («integrazione dell'art. 17

della predetta 1. n. 477 del 1973), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., dal T.A.R. del Lazio (r.o. 913/79, 298/81 e

284/83).

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