sentenza 15 febbraio 1983; Giud. Buonanno; imp. MaffiolettiSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 11 (NOVEMBRE 1983), pp. 491/492-493/494Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175468 .
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PARTE SECONDA
Non si condivide, infine, la doglianza sollevata dalla difesa in
relazione all'art. 3 Cost, in quanto il principio dell'eguaglianza del cittadino di fronte alla legge non va inteso nel senso che il
legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazio ni ohe esso ritiene diverse.
Art. 4.
Il 2° comma dell'art. 47 e il 3° comma dell'art. 48 1. 26 luglio 1975 n. 354, sono soppressi.
Art. 5.
Nel 3° comma dell'art. 47 1. 26 luglio 1975 n. 354, le parole: « condotta per almeno tre mesi » sono soppresse.
Art. 6.
Dopo il 3° comma dell'art. 50 1. 26 luglio 1975 n. 354, è aggiunto il seguente:
« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena ».
Art. 7.
Nel 1° comma dell'art. 54 1. 26 luglio 1975 n. 354, la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «trenta».
Art. 8.
All'ult. comma dell'art. 54 1. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 5 1. 12 gennaio 1977 n. 1, sono aggiunte le parole: «anche
per i condannati all'ergastolo ».
Art. 9.
L'art. 90 1. 26 luglio 1975 n. 354 è abrogato.
Art. 10.
Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integra zioni al regolamento di esecuzione della 1. 26 luglio 1975 n. 354, approvato con d.p.r. 29 aprile 1976 n. 431.
PRETURA DI BERGAMO; sentenza 15 febbraio 1983; Giud.
Buonanno; imp. Maffioletti.
PRETURA DI BERGAMO
Parte civile — Diritti d autore — Noleggio abusivo di opere di
scografiche — Associazione fonografici italiani — Costituzione — Ammissibilità (Cod. proc. pen., art. 22; 1. 22 aprile 1941 n.
633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 171).
Diritti d'autore — Noleggio abusivo di opere discografiche —
Reato — Insussistenza (L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 171).
£ ammissibile la costituzione di parte civile dell'Associazione
fonografici italiani in un procedimento penale per noleggio abusivo di opere discografiche. (1)
È penalmente irrilevante, in quanto il fatto non è previsto dalla
legge come reato, il « noleggio » abusivo di opere discografiche. (2)
(1-2) La sentenza si segnala per la novità della questione trattata. 'Per la costituzione di parte civile delle associazioni si rinvia in
generale a iIacoboni, Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli interessi superindividuali, alla luce di un decennio di giurisprudenza (nota a Cass. 16 maggio 1980, Di Gregorio), in Foro it., 1982, II, 185 (in argomento, da ultimo, v., anche, iPret. Napoli 15 novembre 1982, id., 1983, II, 153, con nota di richiami; Cass. 6 febbraio 1981, Decina, id., Rep. 1982, voce Parte civile, n. 23; 13 maggio-24 novembre 1981, Mattana, ibid., nn. 36, 39; App. Bari 21 gennaio 1982, ibid., n. 44, in ordine alla costituzione di parte civile degli enti collettivi; Cass. 18 giugno 1981, Brannetti, ibid., n. 25; 3 luglio 1981, Iozza, ibid., n. 26; Pret. Scandiano 4 ottobre 1980, ibid., n. 42, sulla costituzione del comune; Cass. 27 febbraio 1981, Cortesi, ibid., n. 52; Pret. Desio 23 ottobre 1981, ibid., n. 55, per 'la costituzione dei sindacati).
IPer quel che riguarda la seconda massima il giudice, pur sostenendo l'irrilevanza penale del noleggio abusivo di dischi (con il quale si intende la pratica di cedere la disponibilità temporanea di un disco in cambio di corrispettivo in danaro da parte di soggetto non autorizza
to), afferma che comunque esso costituisce fatto illecito.
Fatto e diritto. — A seguito di rapporti del nucleo di polizia tri
butaria di Bergamo, rispettivamente del 30 luglio 1982 e del 18 ago sto 1982 veniva iniziata l'azione penale nei confronti di Maffio
letti Francesco in ordine ai reati ascrittigli in epigrafe. All'odierno dibattimento, nella cui fase preliminare si costitui
vano ritualmente parte civile la S.i.a.e., la C.g.d. Messaggerie musicali s.p.a. {limitatamente al capo « B » di imputazione [reato
p. e p. dall'art. 1 1. 20 luglio 1981 n. 406 per aver abusivamente
riprodotto a fini di lucro o comunque detenuto per la vendita n.
406 musicassette prive del timbro della S.i.a.e.]) e l'Associazione
fonografici italiani (con riferimento al capo « A » [reato p. e p.
dagli art. 81, cpv., c.p. e 171, lett. d), 1. 22 aprile 1941 n. 633 per
chè, nella qualità di titolare della ditta « Center Music » in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diver
si, senza averne diritto diffondeva o comunque poneva in com
mercio opere altrui, noleggiando n. 399 dischi « L.P. » e n. 35
dischi « 45 giri » conseguendo corrispettivi per complessive lire
897.827]) l'imputato compariva e, pur ammettendo i fatti addebita
tigli, contestava ogni responsabilità in merito al noleggio delle
opere discografiche, di cui sub « A ».
Veniva sentito anche un verbalizzante, sottufficiale addetto al
nucleo di polizia tributaria.
All'esito i rappresentanti delle parti civili, il p.m. e la difesa
concludevano come da separato verbale.
Osserva il pretore: preliminarmente deve essere affrontato il
problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile della Associazione fonografici italiani, alla cui presenza nel
processo si è opposto il difensore dell'imputato sul presupposto che la predetta associazione sia sprovvista di rappresentanza
processuale dei singoli produttori discografici. In sostanza la
difesa dell'imputato ha sostenuto che la facoltà di costituirsi
parte civile spetta unicamente ed esclusivamente ai singoli
produttori discografici in quanto titolari di posizioni giuridiche differenziate e non già ad una associazione di fatto, a favore
della quale non vengono riconosciuti dalla legge, ed in particola re da quella sul diritto di autore, diritti di natura patrimoniale o
morale.
Ritiene, invece, il giudicante che alla predetta associazione
debba essere riconosciuto il potere di agire in giudizio per la
tutela dei diritti degli associati e quindi di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, poiché per espressa previsione statutaria
alla associazione « è conferito l'incarico di stipulare accordi
relativamente al diritto nascente dall'art. 73 l.d.a. e a quello nascente dall'art. 72 l.d.a., limitatamente alle riproduzioni per
pubbliche esecuzioni e di adire l'autorità giudiziaria per la tutela
degli stessi diritti. È altresì demandata alla associazione la
facoltà di agire in giudizio per le ipotesi di fatto che rechino
pregiudizio alla categoria, in particolare ai sensi delle I. 633/41,
406/81 ed art. 2601 c.c.
In proposito osserva che la Suprema corte ha dichiarato che: « gli accordi tra i partecipanti ad una associazione non ricono
sciuta non trovano limitazioni diverse da quelle fissate dall'art.
1322 c.c. per l'autonomia contrattuale in genere; nulla osta,
pertanto, a che il presidente di una associazione non riconosciuta
abbia, per clausola dell'atto costitutivo o dello statuto, il potere di tutelare anche giudizialmente i diritti individuali degli associa ti » (v. Cass. 30 ottobre 1975, n. 3693, Foro it., Rep. 1975, voce Associazione non riconosciuta, n. 3).
L'eccezione di inammissibilità della predetta parte civile è
stata, pertanto, correttamente rigettata. In punto di fatto, rileva che risulta pacificamente accertato
sulla base della confessione resa dal Maffioletti, della deposizione testimoniale del verbalizzante e dei rapporti di p.g. in atti, che il
prevenuto, nella qualità di titolare della ditta « Center Music »
autorizzata alla vendita di dischi, noleggiò in più occasioni, in difetto di specifica autorizzazione, dischi « L.P. » e « 45 giri », normalmente per la durata di tre giorni, percependo rispettiva mente un corrispettivo in denaro di lire 2.500 e di lire 1.000; in
particolare dai bollettari sequestrati dal nucleo di polizia tributa ria risulta che, nel periodo 9 giugno - 2 luglio 1982, il Maffioletti
ricavò. dalla predetta attività la somma complessiva di lire
897.827, al netto di i.v.a. È stato, inoltre, accertato che egli detenne a scopo di vendita
su di un banco predisposto per la vendita ambulante, in viale
Resta dunque da vedere {in assenza della tradizione di pensiero cui oltremanica fa riferimento, da ultimo, Gareth Jones, The Recovery of Benefits Gained from a Breach of Contract, 1983, [99], Law Quaterly Review, 443), quale risposta vada assegnata all'interrogativo concernen te il quantum of damages, e segnatamente come rilevi, ai fini della sua determinazione, il pregiudizio subito dai discografici per effetto della presumibile registrazione dell'opera musicale incisa sul disco da parte di chi ne ha ottenuto la temporanea disponibilità.
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GIURISPRUDENZA PENALE
Santuario della Addolorata di questa città, n. 406 musicassette
abusivamente riprodotte.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la posizione processuale
dell'imputato appare diversificata in relazione ai due capi di
accusa.
Invero, mentre per il reato trascritto sub « B », non sussistono
dubbi sulla colpevolezza del Maffioletti, poiché la sua condotta
integra gli estremi del delitto previsto dall'art. 1 1. 29 luglio 1981
n. 406, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, avendo il prevenuto agito con dolo specifico al fine di vendere le
musicassette abusivamente riprodotte che consapevolmente dete
neva, non altrettanto può affermarsi in relazione alla sussistenza
del reato ascrittogli sub « A ».
In proposito osserva che l'art. 171, lett. a), 1. sul diritto di
autore 22 aprile 1941 n. 633, punisce, tra l'altro, chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce,
trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui.
Ora, nel caso di specie, le ipotesi che più si attagliano in
astratto alla condotta dell'imputato sono quelle della diffusione e
della messa in commercio, potendosi pacificamente escludere che
il noleggio realizza una delle altre ipotesi ed in particolare una
forma di vendita o di messa in vendita, o di trascrizione o anche
di riproduzione dell'esemplare dell'opera discografica; esso infat
ti ne consente una utilizzazione temporanea in cambio di un
corrispettivo in danaro e non determina trasferimento del diritto
di proprietà, né ha per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera.
Ne consegue che compito dell'interprete è di verificare se il
concetto di noleggio, che non è espressamente indicato nella
menzionata norma penale, possa essere ricompreso nel concetto
di diffusione o in quello di messa in commercio, così come
recepiti dalla legge sul diritto di autore, senza con ciò violare il
principio di stretta legalità, consacrato nell'art. 1 c.p. e nell'art.
25, 2° comma, Cost., né il divieto di applicazione analogica in
malam partem fissato dall'art. 14 disp. sulla legge in generale.
Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge, né è consentito al
giudice di estendere l'ambito di applicazione delle norme penali,
per via di analogia. Orbene la stessa legge sul diritto di autore, rispettivamente agli
art. 16 e 17, nel capo 3° del titolo 1", dedicato al contenuto e
alla durata del diritto di autore, detta le definizioni del diritto
esclusivo di diffondere e del diritto esclusivo di mettere in
commercio l'opera dell'ingegno. Il primo « ha per oggetto l'im
piego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analo
ghi », per cui non può essere ritenuto comprensivo dell'ipotesi del
noleggio, la quale prescinde dal ricorso ai mezzi di comunicazio
ne tecnologica indicati nella norma. Invero il termine « diffusio
ne » è stato recepito in un significato più ristretto di quello
lessicale, nel quale invece è riconducibile ogni ipotesi di divulga
zione, compresa quella attuata con il noleggio. Il secondo, invece, « ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro,
l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto
esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione ».
Orbene, cosi definito il concetto, non sembrerebbe improprio sostenere che il noleggio di un'opera discografica, concretizzando
di fatto una messa in circolazione dell'opera a scopo di lucro,
integri un'attività di messa in commercio rilevante sotto il profilo
penale, ex art. 171, lett. a). Devesi, però, osservare che la stessa
legge dopo aver dettato le disposizioni generali sul diritto patri moniale e morale dell'autore (sez. 1° e 2° capo 3°), prevede poi norme particolari per talune categorie di opere, tra le quali
quelle concernenti le opere registrate su apparecchi meccanici, in
particolare all'art. 61, n. 2 viene riconosciuto all'autore il diritto
esclusivo — ai sensi delle disposizioni contenute nella sez. I,
capo 3° — di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio
gli esemplari dell'opera cosi adattata e registrata. Il legislatore ha voluto, in effetti, specificare il contenuto del
diritto esclusivo dell'autore di un'opera registrata su apparecchio
meccanico, quale può essere considerato il disco, distinguendo il
concetto di noleggio da quello di messa in commercio; il che, ad
avviso del giudicante, ha comportato una restrizione concettuale
della ipotesi di « messa in commercio » prevista nel precedente art. 17, con la conseguenza che il noleggio dell'esemplare di
un'opera discografica non può essere ricompreso nell'ambito della
generica messa in commercio dell'esemplare medesimo.
Esiste indubbiamente un rapporto di specialità tra le due
norme che impone di considerare come termine di riferimento o
Il Foro Italiano — 1983 — Parte II-37.
meglio come un presupposto di fatto per l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 171, lett. a), il contenuto del l'art. 61, n. 2, invece che quello dell'art. 17.
Sicché il giudicante non può non pervenire alla conclusione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, anche se il fenomeno presenta indubbiamente aspetti di notevole risonanza sociale per i prevedibili danni patrimoniali che possono derivarne
agli autori e ai produttori discografici.
D'altra parte non può sottacersi che la mancanza di tutela in
sede penale non esclude che i soggetti interessati possano far valere i loro diritti in altra sede, in quanto il noleggio abusivo
rappresenta pur sempre un fatto illecito, anche se non integra gli estremi di reato.
In verità non appare azzardato presumere che all'epoca della
promulgazione della legge il fenomeno del noleggio abusivo volutamente non fosse stato disciplinato sotto il profilo penale per la scarsa o inesistente diffusione dei mezzi di registrazione meccanica presso i privati, contrariamente a ciò che accade
attualmente, per cui non potendosi presumere che i detentori occasionali dei dischi potessero registrarne il contenuto, evitando cosi di acquistare gli esemplari posti in vendita, non si ritenne
opportuno sanzionare penalmente tale ipotesi per mancanza di concreto allarme sociale.
Diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per la
quale il legislatore ha ritenuto di non riproporre, nell'art. 171, lett. a), la stessa elencazione delle facoltà riconosciute all'autore
l'imputato con la formula di rito. (Omissis)
Le considerazioni esposte impongono pertanto l'assoluzione dei in sede di elencazione dei suoi diritti di natura patrimoniale.
Rivista di giurisprudenza penale Casellario giudiziale — Non menzione della condanna — Non
reiterabilità nemmeno entro i limiti di legge — Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 175; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al
sistema penale, art. 104).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 1. 24
novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato
del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, nel caso
di condanna per reati anteriormente commessi a pene che, cu
mulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabi lità del beneficio, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost. (1)
Tribunale di Milano; ordinanza 15 novembre 1982 (Gazz. uff. 29 giugno 1983, n. 177); Pres. Fontana; imp. Micalizzi.
{1 ) Nell'ordinanza si osserva che l'attuale formulazione dell'art. 175
c.p., nel testo di cui all'art. 104 1. 689/81, riproduce alla lettera quella del previgente art. 175, 1" comma, c.p., il quale era stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. 17 luglio 1975, n. 225 (Foro it., 1975, I, 2157, con nota di richiami), per stessa parte adesso riproposta all'esame della corte con l'ordinanza in epigrafe.
Sugli effetti della sentenza n. 225/75 della Corte costituzionale, v. Cass. 2 luglio 1979, Regano, id., Rep. 1980, voce Casellario giudiziale, n. 5 e 20 gennaio 1978, Orzieri, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1, secondo cui, dopo tale decisione, la rinnovazione del beneficio della non menzione è possibile solo nel caso di condanna per reati commessi anteriormente alla prima concessione, sempre che le pene cumulate non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
Per altra questione di costituzionalità in tema di iscrizione nel casella rio giudiziario v., da ultimo, Cass., ord. 29 dicembre 1979, Trallini, id., 1980, II, 719, con nota di richiami, in ordine all'art. 605, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui prevede l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale per gli ultraottantenni, ma non vieta ai giudici di tener conto dei precedenti penali comunque risultanti dagli atti a carico degli imputati ultraottantenni.
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