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sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 giugno 2004, n. 24); Pres....

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sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 giugno 2004, n. 24); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Toscana (Avv. Loria) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2281/2282-2285/2286 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199364 . Accessed: 28/06/2014 08:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 giugno 2004, n. 24); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 giugno 2004, n. 24);Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Toscana(Avv. Loria)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2281/2282-2285/2286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199364 .

Accessed: 28/06/2014 08:34

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 giugno 2004, n.

24); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv.

dello Stato Laporta) c. Regione Toscana (Avv. Loria).

CORTE COSTITUZIONALE; s

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Difensore civico regionale

— Poteri sostitutivi — Eser

cizio — Disciplina — Incostituzionalità (Cost., art. 114, 117, 120; 1. reg. Toscana 27 settembre 2002 n. 35, modifica

zioni alla 1. reg. 2 gennaio 2002 n. 2, soppressione del comi

tato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessa

zione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti

locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico

regionale, art. 1).

E incostituzionale l'art. 1, 1° comma (limitatamente alla parte che sostituisce l'art. 3, 1° comma, l. reg. Toscana 2 gennaio

2002 n. 2) e 3° comma, l. reg. Toscana 27 settembre 2002 n.

35, nella parte in cui disciplina l'esercizio, ad opera del di

fensore civico regionale e, in caso di vacanza dell'ufficio, ad

opera del presidente della giunta regionale, dei poteri sosti

tutivi ad esso attribuiti da leggi statali o regionali. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 aprile 2004, n. 112

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 aprile 2004, n. 15);

Pres. Zagrebelsky, Est. Capotosti; Pres. cons, ministri (Avv.

dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Difensore civico regionale — Nomina di un commissario

«ad acta» — Intervento sostitutivo nei confronti dei co

muni — Incostituzionalità (Cost., art. 114, 117, 120; 1. reg.

Marche 24 luglio 2002 n. 10, misure urgenti in materia di ri

sparmio energetico e contenimento dell'inquinamento lumi

noso, art. 10).

È incostituzionale l'art. 10 l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 10,

nella parte in cui prevede che il difensore civico regionale,

decorso inutilmente il termine assegnato ai comuni che ritar

dino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla

legge, nomina, sentito il comune inadempiente, un commissa

rio ad acta, che provvede in via sostitutiva. (2)

(1-2) I. - Con le sentenze in epigrafe, la Corte costituzionale risolve

in senso negativo la questione della configurabilità, in capo al difensore

civico regionale, di un potere d'intervento sostitutivo nei confronti de

gli enti locali. Le decisioni fanno applicazione dei principi sanciti, in continuità con

la giurisprudenza pregressa, in alcune recenti sentenze, nelle quali si è

stabilito che le regioni hanno il potere di sostituirsi agli enti locali (a

ciò non facendo ostacolo la mancata previsione di tali interventi nel

l'art. 120, 2° comma. Cost.), purché, però, vengano rispettate le condi

zioni seguenti: a) le ipotesi d'esercizio di poteri sostitutivi debbono es

sere previste e disciplinate, nei presupposti sostanziali e procedurali, dalla legge; b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il

compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di

governo della regione o deve comunque svolgersi sulla base di una de

cisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'au

tonomia costituzionale dell'ente sostituito; d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie pro cedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particola

re, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di evitare

la sostituzione attraverso un autonomo adempimento (cfr. Corte cost. 2

marzo 2004, nn. 69-73, e 27 gennaio 2004, n. 43, Foro it., 2004, I,

1334, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, ed anche Corte

cost. 11 giugno 2004, n. 172, in questo fascicolo, I, 2286).

Le declaratorie d'incostituzionalità rese con le sent. nn. 173 e 112/04

si basano sul constatato difetto della condizione sub c), essendosi

escluso che il difensore civico, tanto nell'ordinamento della regione Toscana (sent. 173/04) quanto in quello della regione Marche (sent.

112/04), sia annoverabile tra gli «organi di governo». La ratio decidendi che ha condotto alla caducazione delle due leggi

regionali impugnate è suscettibile di estensione ad un buon numero di

disposizioni regionali e statali (tra queste ultime, v., in particolare, l'art. 136 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 e, in precedenza, l'art. 17, 45°

Il Foro Italiano — 2004 — Parte 7-41.

I

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha sol

levato questione di legittimità costituzionale del 1° e 3° comma

dell'art. 1 1. reg. Toscana 27 settembre 2002 n. 35, recante

«modificazioni alla 1. reg. 2 gennaio 2002 n. 2 (soppressione del

comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di ces

sazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti

locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico re

gionale)»: il 1° comma, limitatamente alla parte in cui sostitui

sce l'art. 3, 1° comma, 1. reg. n. 2 del 2002; il 3° comma, in

quanto modifica l'art. 5, 5° comma, medesima 1. reg. n. 2 del

2002. Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, 1° comma, 1. reg. n. 35 del

2002 — che, sostituendo l'art. 3, 1° comma, 1. n. 2 del 2002, af

fida al difensore civico regionale l'esercizio dei poteri sostituti

vi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e disciplina il modo

di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad

adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di

un commissario ad acta) —, e l'art. 1, 3° comma, stessa 1. n. 35

del 2002 — che modifica l'art. 5, 5° comma, 1. n. 2 del 2002,

disponendo che, in caso di vacanza dell'ufficio del difensore ci

vico, i poteri in questione siano esercitati «in via transitoria» dal

presidente della giunta regionale —, contrasterebbero con gli

art. 114, 1° e 2° comma, 117, 2° comma, lett. p), e 120, 2°

comma, Cost.

Alla luce di queste disposizioni costituzionali, risulterebbe, in

fatti, riservata allo Stato la disciplina degli interventi sostitutivi.

Tale conclusione sarebbe sorretta a) dalla «continuità testua

le» dei due periodi dell'unitario 2° comma dell'art. 120 Cost.,

che concerne il potere sostitutivo del governo e i relativi casi di

esercizio, b) dalle «solenni disposizioni» contenute nell'art.

114, 1° e 2° comma, Cost, (con la garanzia dell'autonomia degli

enti territoriali), c) dall'assegnazione alla competenza legislati

va esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi di

governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città

metropolitane» (art. 117, 2° comma, lett. p, Cost.), d) dalla «co

gente esigenza» di una disciplina unitaria — o perlomeno for

temente coordinata — delle modalità di esercizio dei poteri so

stitutivi, a iniziare dall'individuazione dell'organo chiamato a

disporre l'intervento sostitutivo.

La disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi a

una specifica disciplina statale, rivelerebbe altresì il suo caratte

re innovativo, in contrasto con i parametri costituzionali invo

cati.

comma, 1. 15 maggio 1997 n. 127), che al difensore civico hanno attri

buito — anche a mezzo di commissario ad acta dallo stesso nominato — poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e che hanno avuto

un'applicazione incontestata in sede consultiva (cfr. Cons. Stato, sez. I,

28 agosto 2002, n. 1047/01, Cons. Stato, 2002, I, 2594, secondo cui il

commissario, nominato dal difensore civico regionale per l'adozione di

atti obbligatori omessi da comuni o province, opera come ausiliario del

difensore civico ed è perciò sottoposto al suo controllo) e — a quanto consta — in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre

2001, n. 6292, Foro it., Rep. 2002, voce Regione, n. 298, che ha stabi

lito che. nel caso di rifiuto da parte di un comune di adeguare il proprio

piano regolatore generale alle previsioni del piano infraregionale, è le

gittimo, ai sensi dell'art. 36 1. reg. Emilia-Romagna 7 febbraio 1992 n.

7, il provvedimento di nomina di un commissario ad acta da parte del

difensore civico regionale senza che sia stato previamente comunicato

l'avvio del procedimento agli interessati, atteso che in tal modo il di

fensore civico non ha avviato un provvedimento di amministrazione at

tiva, bensì un procedimento di controllo volto all'individuazione di uno

strumento tecnico finalizzato ad assicurare l'esecuzione di un obbligo

di legge). II. - Sulla figura del difensore civico regionale, v. Cons. Stato, sez.

IV, 17 febbraio 2000, n. 911, id., 2001, III, 285, con nota di richiami,

che ha stabilito che l'art. 10 1. reg. Abruzzo 20 ottobre 1995 n. 126,

nella parte in cui prevede la nomina del difensore civico regionale da

parte del consiglio regionale con il voto dei due terzi dei consiglieri,

pone un quorum deliberativo e non costitutivo.

In generale, sulla figura del difensore civico, v. Tar Emilia

Romagna, sez. II, 15 settembre 1999, n. 455, id., 2000, III, 284, con

nota di richiami, che ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il

presidente del consiglio comunale, in caso d'inerzia del consiglio, no

mina un nuovo difensore civico in sostituzione di quello scaduto, non

rientrando tale organo tra quelli rappresentativi, per i quali è escluso il

potere sostitutivo previsto dalla 1. 15 luglio 1994 n. 444. [P. Passaglia]

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2283 PARTE PRIMA 2284

Infine, sarebbe dubbia la possibilità di attribuire al difensore

civico regionale, sulla base dello statuto della regione Toscana, funzioni «di tanto spessore» quali quelle attribuite dalle disposi zioni impugnate.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Questa corte ha già affermato che l'art. 120, 2° comma,

Cost, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la

legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di com

petenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso d'inerzia o d'inadempimento da

parte dell'ente ordinariamente competente (sentenze nn. 43, 69,

70, 71, 72 e 73 del 2004, Foro it., 2004,1, 1334, e 112 del 2004, che segue).

Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da

configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle

funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall'esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra

questi principi, rileva nel caso in esame quello secondo il quale l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un orga no di governo della regione o deve comunque svolgersi sulla

base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003; n.

342 del 1994, id., 1995, I, 1118; n. 460 del 1989, id., 1991, I, 2604), stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autono

mia costituzionale dell'ente sostituito.

2.2. - L'art. 1, 1° comma, 1. reg. Toscana n. 35 del 2002 non

si conforma al principio suddetto, enucleato nelle citate pronun ce di questa corte, e ciò a causa dell'attribuzione del potere di

sostituzione nei confronti degli enti locali al difensore civico re

gionale. Come questa corte ha già avuto modo di più ampiamente ar

gomentare (cfr. sentenza n. 112 del 2004), il difensore civico,

indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è titolare,

generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e

della regolarità dell'amministrazione, funzioni assimilabili, in

larga misura, a quelle di controllo, spettanti — anteriormente

all'abrogazione dell'art. 130 Cost. — ai comitati regionali di

controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall'art. 17

1. 15 maggio 1997 n. 127 [ora art. 136 d.leg. 18 agosto 2000 n.

267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)] e da al cune leggi regionali successive.

Anche nella regione Toscana, il difensore civico regionale ha

compiti di questo tipo, essendo chiamato, a norma dell'art. 2 1.

reg. 12 gennaio 1994 n. 4 (nuova disciplina del difensore civi

co), ad assicurare «la tutela non giurisdizionale dei diritti sog

gettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o dif fusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei ser vizi, singoli o associati» (1° comma), e a intervenire «in caso di

ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comporta menti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e impar zialità dell'azione amministrativa» (2° comma).

La natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate

impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un or

gano di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei

confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di

competenze, e per la loro incidenza diretta sull'autonomia co

stituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui

istituzionalmente competono le determinazioni di politica gene rale delle quali essi stessi assumono la responsabilità.

2.3. - Le medesime ragioni che fondano il contrasto dell'art.

1,1° comma, 1. reg. Toscana n. 35 del 2002 con la Costituzione

valgono anche per il 3° comma del medesimo art. 1, il quale, nel

prevedere la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regio nali nel caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico, ille

gittimamente presuppone in quest'ultimo la titolarità dell'ordi

naria competenza in tema di sostituzione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, 1. reg. Toscana 27

settembre 2002 n. 35, recante «modificazioni alla 1. reg. 2 gen naio 2002 n. 2 (soppressione del comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di

legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri so

stitutivi del difensore civico regionale)», nella parte in cui so

il Foro Italiano — 2004.

stituisce l'art. 3, 1° comma, 1. reg. n. 2 del 2002, e dell'art. 1, 3°

comma, medesima 1. reg. Toscana n. 35 del 2002, che sostitui

sce l'art. 5, 5° comma, 1. reg. n. 2 del 2002.

II

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, pro mossa dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in

epigrafe, concerne gli art. 2, 1° comma, lett. a), e 2° comma; 4;

6, 1° comma; 10, 2° comma, nonché l'ali. B, punti 7 ed 8,1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 10 (misure urgenti in materia di ri

sparmio energetico e contenimento dell'inquinamento lumino

so), in riferimento agli art. 114, 1° e 2° comma, 117, 1° comma, 2° comma, lett. p), s), /), e 3° comma, e 120 Cost.

Secondo il ricorrente, che nella memoria presentata nell'im

minenza dell'udienza ha delimitato la materia del contendere al

solo art. 10 «con abbandono delle rimanenti censure», il pre detto articolo violerebbe in particolare gli art. 114, 1° e 2°

comma, 117, 2° comma, lett. p), e 120 Cost, nella parte in cui

attribuisce al difensore civico il potere di nominare un commis

sario ad acta, senza neppure chiarire se quest'ultimo debba o

meno osservare le direttive impartite dal difensore civico, così

innovando alla disciplina statale vigente e sovrapponendo «una

disposizione legislativa regionale ad una specifica norma stata

le». Ed invero, anche se sussiste l'esigenza di adeguare l'attuale

regime legislativo alla soppressione degli organi di controllo, a

ciò deve provvedere il legislatore statale stabilendo modalità

uniformi sull'intero territorio nazionale.

2. - Preliminarmente va ricordato che l'avvocatura generale dello Stato, dopo avere dichiarato, nella memoria del 20 ottobre

2003 presentata nell'imminenza dell'udienza, l'«abbandono

delle rimanenti censure» — non risultanti neppure nella relazio

ne ministeriale allegata alla delibera del consiglio dei ministri di

proposizione del ricorso, nella quale si censurava esclusiva

mente il predetto art. 10 — ha contestualmente circoscritto l'o

riginaria materia del contendere al «citato art. 10» della legge censurata, senza alcuna indicazione di commi. Lo scrutinio di

costituzionalità va quindi limitato a questa ultima disposizione, la quale prevede che il difensore civico regionale, dopo avere

assegnato ai comuni, che ritardino od omettano di compiere atti

obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvede re, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il

comune inadempiente, un commissario ad acta, che provvede in

via sostitutiva.

3. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa corte (cfr. in particolare sentenze

n. 43 e n. 69 del 2004, Foro it., 2004, I, 1338 e 1337) ha già precisato, a proposito del potere sostitutivo regionale e dei suoi

limiti, che nel sistema del titolo V l'art. 120 Cost., nel prevede re, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del governo, non

esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostituti

vi e in particolare non preclude che la legge regionale, discipli nando materie di propria competenza, possa anche stabilire, in

caso d'inadempimento o inerzia dell'ente locale competente,

poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, nel rispetto, peraltro, di rigorosi li

miti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia, costitu

zionalmente garantita, degli enti locali. La legge regionale deve

dunque innanzi tutto prevedere e disciplinare l'esercizio dei

poteri sostitutivi, definendone i presupposti sostanziali e proce durali (sentenza n. 338 del 1989, id., 1990, I, 814); in secondo

luogo stabilire che la sostituzione concerna solo il compimento di attività «prive di discrezionalità nell'an», la cui obbligato rietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza n. 177 del 1988,

ibid., 2707); disporre inoltre che il potere sostitutivo sia eserci

tato, in ogni caso, da un organo di governo della regione o al

meno sulla base di una sua decisione (sentenze n. 460 del 1989,

id, 1991, I, 2604; n. 342 del 1994, id., 1995, I, 1118, e n. 313 del 2003); prevedere infine congrue garanzie procedimentali

ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così

da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (sentenza n. 416

del 1995, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 294, e ordi

nanza n. 53 del 2003).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitu

tivo regionale nel settore del risparmio energetico e del conte

nimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea

di massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei pre detti principi giurisprudenziali, mentre, sotto il profilo soggetti vo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difenso

re civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri prospettati. Ed invero nella giuris

prudenza di questa corte è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere,

per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano

e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad

organi di governo della regione e non già ad apparati ammini

strativi (sentenze n. 460 del 1989, cit.; n. 352 del 1992, id., 1992,1, 2593; n. 313 del 2003), dal momento che le scelte rela

tive ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguar dia di interessi dì livello superiore a quelli delle autonomie lo

cali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione

complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi

regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le deter

minazioni di politica generale, delle quali assumono la respon sabilità.

In questa categoria non rientra certo la figura del difensore

civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione

giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della

legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assi

milabili a quelle di controllo, già di competenza, prima del

l'abrogazione dell'art. 130 Cost., dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equipa rata dall'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127 (ora art. 136 d.leg. 18

agosto 2000 n. 267), nonché da alcune leggi regionali successi

ve. Anche il difensore civico della regione Marche, istituito in

base alla 1. 14 ottobre 1981 n. 29, rientra in questo schema, poi ché ha il compito precipuo di vigilare, a tutela di cittadini, enti e

formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regio nali e delle amministrazioni pubbliche dipendenti dalla regione, al fine di rilevarne eventuali «irregolarità o ritardi» e di «sugge rire mezzi e rimedi» per la loro eliminazione.

Si tratta quindi essenzialmente di un organo — tra l'altro non

previsto dallo statuto — preposto alla vigilanza sull'operato

dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnala zione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che

incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzio

nalmente garantita dei comuni.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 10 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n.

10 (misure urgenti in materia di risparmio energetico e conte

nimento dell'inquinamento luminoso).

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 2004, n.

172 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 2004, n.

23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti di distribuzione dei carburanti — Realizzazione — Mancato richiamo della normativa statale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 feb braio 1998 n. 32, razionalizzazione del sistema di distribuzio ne dei carburanti, a norma dell'art. 4, 4° comma, lett. c, 1. 15

marzo 1997 n. 59; d.leg. 8 settembre 1999 n. 346, modifiche

ed integrazioni al d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; 1. reg. Marche

24 luglio 2002 n. 15, razionalizzazione ed ammodernamento

della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazio

ne, art. 4).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti temporanei di distribuzione dei carburanti —

Rilascio dell'autorizzazione — Perizia giurata — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settembre

1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 5). Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti di distribuzione dei carburanti — Funzioni am ministrative — Potere sostitutivo nei confronti dell'ente

locale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

114, 117, 120; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settem

bre 1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 11).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, nella parte in

cui omette di considerare la normativa statale in materia tra

le disposizioni il cui rispetto si impone nella realizzazione de

gli impianti di distribuzione dei carburanti, in riferimento al

l'art. 117, 2° comma, lett. e), h), 1), s), e 3° comma, Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

ii) La Corte costituzionale rileva come l'assenza di un espresso rife rimento alla legislazione statale vigente in materia non può in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legisla tive che incidono sulla realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Sulla disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti nella re

gione Marche, v. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1999, n. 871, Foro it.,

Rep. 2000, voce Regione, n. 430, commentata da Meloni, in Giornale dir. amm., 2000, 791, secondo cui, ai sensi dell'art. 2 1. reg. Marche 27 novembre 1984 n. 37, fino a che non è divenuto esecutivo il piano co munale per la rete di distribuzione dei carburanti, rientra nella compe tenza della regione il rilascio delle concessioni per la gestione degli impianti di erogazione dei carburanti.

Con riguardo alle necessarie autorizzazioni e nulla osta regionali per gli impianti di distribuzione di carburanti, v. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2000, n. 1197, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 428, che ha rite nuto legittimo il nulla osta al trasferimento e alla concentrazione degli

impianti di distribuzione di carburanti rilasciato alla data di entrata in

vigore della 1. reg. Umbria 8 novembre 1990 n. 42 pur nel mancato ri

spetto del limite numerico introdotto con una delibera regionale succes siva.

In ordine alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carbu

ranti da parte degli enti locali, v. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre

2000, n. 6361, id., Rep. 2001, voce cit., n. 394, secondo cui, qualora un comune non abbia ottemperato alla norma ex art. 6 1. reg. Puglia 20

aprile 1990 n. 13 — che impone agli enti locali, nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici, di prevedere ubicazioni idonee per gli

impianti di distribuzione di carburanti — alla localizzazione di tali im

pianti è applicabile la disciplina generale e di zona prevista per i nor

mali interventi edilizi; Tar Abruzzo 6 novembre 1997, n. 568, id., Rep. 1999, voce Idrocarburi, n. 29, secondo cui non esiste, né è ricavabile

implicitamente dalla normativa in materia, un principio secondo cui, ai

fini dell'installazione in una determinata area di un distributore di car

buranti, il trasferimento in ambito comunale debba precedere una nuova

concessione conseguente alla concentrazione di più distributori ubicati

in altri comuni della regione. Per precedenti interventi della Corte costituzionale in materia di im

pianti di distribuzione di carburanti, v. Corte cost., ord. 16 dicembre

1998, n. 411, ibid., voce Regione, n. 354, che ha ordinato la restituzione

al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1, 2° comma, 1. reg. Toscana 31 ottobre 1985 n. 61, a

seguito dell'abrogazione della norma censurata ad opera dell'art. 1 1.

reg. Toscana n. 97 del 1996 e del sopravvenire della nuova disciplina statale della materia recata dal d. leg. n. 32 del 1998; 24 giugno 1992,

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