sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 giugno 2004, n. 24);Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Toscana(Avv. Loria)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2281/2282-2285/2286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199364 .
Accessed: 28/06/2014 08:34
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 giugno 2004, n. 173 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 giugno 2004, n.
24); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv.
dello Stato Laporta) c. Regione Toscana (Avv. Loria).
CORTE COSTITUZIONALE; s
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Difensore civico regionale
— Poteri sostitutivi — Eser
cizio — Disciplina — Incostituzionalità (Cost., art. 114, 117, 120; 1. reg. Toscana 27 settembre 2002 n. 35, modifica
zioni alla 1. reg. 2 gennaio 2002 n. 2, soppressione del comi
tato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessa
zione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti
locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico
regionale, art. 1).
E incostituzionale l'art. 1, 1° comma (limitatamente alla parte che sostituisce l'art. 3, 1° comma, l. reg. Toscana 2 gennaio
2002 n. 2) e 3° comma, l. reg. Toscana 27 settembre 2002 n.
35, nella parte in cui disciplina l'esercizio, ad opera del di
fensore civico regionale e, in caso di vacanza dell'ufficio, ad
opera del presidente della giunta regionale, dei poteri sosti
tutivi ad esso attribuiti da leggi statali o regionali. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 aprile 2004, n. 112
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 aprile 2004, n. 15);
Pres. Zagrebelsky, Est. Capotosti; Pres. cons, ministri (Avv.
dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Grassi).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —
Difensore civico regionale — Nomina di un commissario
«ad acta» — Intervento sostitutivo nei confronti dei co
muni — Incostituzionalità (Cost., art. 114, 117, 120; 1. reg.
Marche 24 luglio 2002 n. 10, misure urgenti in materia di ri
sparmio energetico e contenimento dell'inquinamento lumi
noso, art. 10).
È incostituzionale l'art. 10 l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 10,
nella parte in cui prevede che il difensore civico regionale,
decorso inutilmente il termine assegnato ai comuni che ritar
dino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla
legge, nomina, sentito il comune inadempiente, un commissa
rio ad acta, che provvede in via sostitutiva. (2)
(1-2) I. - Con le sentenze in epigrafe, la Corte costituzionale risolve
in senso negativo la questione della configurabilità, in capo al difensore
civico regionale, di un potere d'intervento sostitutivo nei confronti de
gli enti locali. Le decisioni fanno applicazione dei principi sanciti, in continuità con
la giurisprudenza pregressa, in alcune recenti sentenze, nelle quali si è
stabilito che le regioni hanno il potere di sostituirsi agli enti locali (a
ciò non facendo ostacolo la mancata previsione di tali interventi nel
l'art. 120, 2° comma. Cost.), purché, però, vengano rispettate le condi
zioni seguenti: a) le ipotesi d'esercizio di poteri sostitutivi debbono es
sere previste e disciplinate, nei presupposti sostanziali e procedurali, dalla legge; b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il
compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;
c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di
governo della regione o deve comunque svolgersi sulla base di una de
cisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'au
tonomia costituzionale dell'ente sostituito; d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie pro cedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particola
re, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di evitare
la sostituzione attraverso un autonomo adempimento (cfr. Corte cost. 2
marzo 2004, nn. 69-73, e 27 gennaio 2004, n. 43, Foro it., 2004, I,
1334, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, ed anche Corte
cost. 11 giugno 2004, n. 172, in questo fascicolo, I, 2286).
Le declaratorie d'incostituzionalità rese con le sent. nn. 173 e 112/04
si basano sul constatato difetto della condizione sub c), essendosi
escluso che il difensore civico, tanto nell'ordinamento della regione Toscana (sent. 173/04) quanto in quello della regione Marche (sent.
112/04), sia annoverabile tra gli «organi di governo». La ratio decidendi che ha condotto alla caducazione delle due leggi
regionali impugnate è suscettibile di estensione ad un buon numero di
disposizioni regionali e statali (tra queste ultime, v., in particolare, l'art. 136 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 e, in precedenza, l'art. 17, 45°
Il Foro Italiano — 2004 — Parte 7-41.
I
Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha sol
levato questione di legittimità costituzionale del 1° e 3° comma
dell'art. 1 1. reg. Toscana 27 settembre 2002 n. 35, recante
«modificazioni alla 1. reg. 2 gennaio 2002 n. 2 (soppressione del
comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di ces
sazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti
locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico re
gionale)»: il 1° comma, limitatamente alla parte in cui sostitui
sce l'art. 3, 1° comma, 1. reg. n. 2 del 2002; il 3° comma, in
quanto modifica l'art. 5, 5° comma, medesima 1. reg. n. 2 del
2002. Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, 1° comma, 1. reg. n. 35 del
2002 — che, sostituendo l'art. 3, 1° comma, 1. n. 2 del 2002, af
fida al difensore civico regionale l'esercizio dei poteri sostituti
vi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e disciplina il modo
di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di
un commissario ad acta) —, e l'art. 1, 3° comma, stessa 1. n. 35
del 2002 — che modifica l'art. 5, 5° comma, 1. n. 2 del 2002,
disponendo che, in caso di vacanza dell'ufficio del difensore ci
vico, i poteri in questione siano esercitati «in via transitoria» dal
presidente della giunta regionale —, contrasterebbero con gli
art. 114, 1° e 2° comma, 117, 2° comma, lett. p), e 120, 2°
comma, Cost.
Alla luce di queste disposizioni costituzionali, risulterebbe, in
fatti, riservata allo Stato la disciplina degli interventi sostitutivi.
Tale conclusione sarebbe sorretta a) dalla «continuità testua
le» dei due periodi dell'unitario 2° comma dell'art. 120 Cost.,
che concerne il potere sostitutivo del governo e i relativi casi di
esercizio, b) dalle «solenni disposizioni» contenute nell'art.
114, 1° e 2° comma, Cost, (con la garanzia dell'autonomia degli
enti territoriali), c) dall'assegnazione alla competenza legislati
va esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi di
governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane» (art. 117, 2° comma, lett. p, Cost.), d) dalla «co
gente esigenza» di una disciplina unitaria — o perlomeno for
temente coordinata — delle modalità di esercizio dei poteri so
stitutivi, a iniziare dall'individuazione dell'organo chiamato a
disporre l'intervento sostitutivo.
La disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi a
una specifica disciplina statale, rivelerebbe altresì il suo caratte
re innovativo, in contrasto con i parametri costituzionali invo
cati.
comma, 1. 15 maggio 1997 n. 127), che al difensore civico hanno attri
buito — anche a mezzo di commissario ad acta dallo stesso nominato — poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e che hanno avuto
un'applicazione incontestata in sede consultiva (cfr. Cons. Stato, sez. I,
28 agosto 2002, n. 1047/01, Cons. Stato, 2002, I, 2594, secondo cui il
commissario, nominato dal difensore civico regionale per l'adozione di
atti obbligatori omessi da comuni o province, opera come ausiliario del
difensore civico ed è perciò sottoposto al suo controllo) e — a quanto consta — in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre
2001, n. 6292, Foro it., Rep. 2002, voce Regione, n. 298, che ha stabi
lito che. nel caso di rifiuto da parte di un comune di adeguare il proprio
piano regolatore generale alle previsioni del piano infraregionale, è le
gittimo, ai sensi dell'art. 36 1. reg. Emilia-Romagna 7 febbraio 1992 n.
7, il provvedimento di nomina di un commissario ad acta da parte del
difensore civico regionale senza che sia stato previamente comunicato
l'avvio del procedimento agli interessati, atteso che in tal modo il di
fensore civico non ha avviato un provvedimento di amministrazione at
tiva, bensì un procedimento di controllo volto all'individuazione di uno
strumento tecnico finalizzato ad assicurare l'esecuzione di un obbligo
di legge). II. - Sulla figura del difensore civico regionale, v. Cons. Stato, sez.
IV, 17 febbraio 2000, n. 911, id., 2001, III, 285, con nota di richiami,
che ha stabilito che l'art. 10 1. reg. Abruzzo 20 ottobre 1995 n. 126,
nella parte in cui prevede la nomina del difensore civico regionale da
parte del consiglio regionale con il voto dei due terzi dei consiglieri,
pone un quorum deliberativo e non costitutivo.
In generale, sulla figura del difensore civico, v. Tar Emilia
Romagna, sez. II, 15 settembre 1999, n. 455, id., 2000, III, 284, con
nota di richiami, che ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il
presidente del consiglio comunale, in caso d'inerzia del consiglio, no
mina un nuovo difensore civico in sostituzione di quello scaduto, non
rientrando tale organo tra quelli rappresentativi, per i quali è escluso il
potere sostitutivo previsto dalla 1. 15 luglio 1994 n. 444. [P. Passaglia]
This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2283 PARTE PRIMA 2284
Infine, sarebbe dubbia la possibilità di attribuire al difensore
civico regionale, sulla base dello statuto della regione Toscana, funzioni «di tanto spessore» quali quelle attribuite dalle disposi zioni impugnate.
2. - La questione è fondata.
2.1. - Questa corte ha già affermato che l'art. 120, 2° comma,
Cost, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la
legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di com
petenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso d'inerzia o d'inadempimento da
parte dell'ente ordinariamente competente (sentenze nn. 43, 69,
70, 71, 72 e 73 del 2004, Foro it., 2004,1, 1334, e 112 del 2004, che segue).
Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da
configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle
funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall'esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra
questi principi, rileva nel caso in esame quello secondo il quale l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un orga no di governo della regione o deve comunque svolgersi sulla
base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003; n.
342 del 1994, id., 1995, I, 1118; n. 460 del 1989, id., 1991, I, 2604), stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autono
mia costituzionale dell'ente sostituito.
2.2. - L'art. 1, 1° comma, 1. reg. Toscana n. 35 del 2002 non
si conforma al principio suddetto, enucleato nelle citate pronun ce di questa corte, e ciò a causa dell'attribuzione del potere di
sostituzione nei confronti degli enti locali al difensore civico re
gionale. Come questa corte ha già avuto modo di più ampiamente ar
gomentare (cfr. sentenza n. 112 del 2004), il difensore civico,
indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è titolare,
generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e
della regolarità dell'amministrazione, funzioni assimilabili, in
larga misura, a quelle di controllo, spettanti — anteriormente
all'abrogazione dell'art. 130 Cost. — ai comitati regionali di
controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall'art. 17
1. 15 maggio 1997 n. 127 [ora art. 136 d.leg. 18 agosto 2000 n.
267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)] e da al cune leggi regionali successive.
Anche nella regione Toscana, il difensore civico regionale ha
compiti di questo tipo, essendo chiamato, a norma dell'art. 2 1.
reg. 12 gennaio 1994 n. 4 (nuova disciplina del difensore civi
co), ad assicurare «la tutela non giurisdizionale dei diritti sog
gettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o dif fusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei ser vizi, singoli o associati» (1° comma), e a intervenire «in caso di
ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comporta menti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e impar zialità dell'azione amministrativa» (2° comma).
La natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate
impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un or
gano di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei
confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di
competenze, e per la loro incidenza diretta sull'autonomia co
stituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui
istituzionalmente competono le determinazioni di politica gene rale delle quali essi stessi assumono la responsabilità.
2.3. - Le medesime ragioni che fondano il contrasto dell'art.
1,1° comma, 1. reg. Toscana n. 35 del 2002 con la Costituzione
valgono anche per il 3° comma del medesimo art. 1, il quale, nel
prevedere la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regio nali nel caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico, ille
gittimamente presuppone in quest'ultimo la titolarità dell'ordi
naria competenza in tema di sostituzione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, 1. reg. Toscana 27
settembre 2002 n. 35, recante «modificazioni alla 1. reg. 2 gen naio 2002 n. 2 (soppressione del comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di
legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri so
stitutivi del difensore civico regionale)», nella parte in cui so
il Foro Italiano — 2004.
stituisce l'art. 3, 1° comma, 1. reg. n. 2 del 2002, e dell'art. 1, 3°
comma, medesima 1. reg. Toscana n. 35 del 2002, che sostitui
sce l'art. 5, 5° comma, 1. reg. n. 2 del 2002.
II
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, pro mossa dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe, concerne gli art. 2, 1° comma, lett. a), e 2° comma; 4;
6, 1° comma; 10, 2° comma, nonché l'ali. B, punti 7 ed 8,1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 10 (misure urgenti in materia di ri
sparmio energetico e contenimento dell'inquinamento lumino
so), in riferimento agli art. 114, 1° e 2° comma, 117, 1° comma, 2° comma, lett. p), s), /), e 3° comma, e 120 Cost.
Secondo il ricorrente, che nella memoria presentata nell'im
minenza dell'udienza ha delimitato la materia del contendere al
solo art. 10 «con abbandono delle rimanenti censure», il pre detto articolo violerebbe in particolare gli art. 114, 1° e 2°
comma, 117, 2° comma, lett. p), e 120 Cost, nella parte in cui
attribuisce al difensore civico il potere di nominare un commis
sario ad acta, senza neppure chiarire se quest'ultimo debba o
meno osservare le direttive impartite dal difensore civico, così
innovando alla disciplina statale vigente e sovrapponendo «una
disposizione legislativa regionale ad una specifica norma stata
le». Ed invero, anche se sussiste l'esigenza di adeguare l'attuale
regime legislativo alla soppressione degli organi di controllo, a
ciò deve provvedere il legislatore statale stabilendo modalità
uniformi sull'intero territorio nazionale.
2. - Preliminarmente va ricordato che l'avvocatura generale dello Stato, dopo avere dichiarato, nella memoria del 20 ottobre
2003 presentata nell'imminenza dell'udienza, l'«abbandono
delle rimanenti censure» — non risultanti neppure nella relazio
ne ministeriale allegata alla delibera del consiglio dei ministri di
proposizione del ricorso, nella quale si censurava esclusiva
mente il predetto art. 10 — ha contestualmente circoscritto l'o
riginaria materia del contendere al «citato art. 10» della legge censurata, senza alcuna indicazione di commi. Lo scrutinio di
costituzionalità va quindi limitato a questa ultima disposizione, la quale prevede che il difensore civico regionale, dopo avere
assegnato ai comuni, che ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvede re, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il
comune inadempiente, un commissario ad acta, che provvede in
via sostitutiva.
3. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa corte (cfr. in particolare sentenze
n. 43 e n. 69 del 2004, Foro it., 2004, I, 1338 e 1337) ha già precisato, a proposito del potere sostitutivo regionale e dei suoi
limiti, che nel sistema del titolo V l'art. 120 Cost., nel prevede re, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del governo, non
esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostituti
vi e in particolare non preclude che la legge regionale, discipli nando materie di propria competenza, possa anche stabilire, in
caso d'inadempimento o inerzia dell'ente locale competente,
poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, nel rispetto, peraltro, di rigorosi li
miti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia, costitu
zionalmente garantita, degli enti locali. La legge regionale deve
dunque innanzi tutto prevedere e disciplinare l'esercizio dei
poteri sostitutivi, definendone i presupposti sostanziali e proce durali (sentenza n. 338 del 1989, id., 1990, I, 814); in secondo
luogo stabilire che la sostituzione concerna solo il compimento di attività «prive di discrezionalità nell'an», la cui obbligato rietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza n. 177 del 1988,
ibid., 2707); disporre inoltre che il potere sostitutivo sia eserci
tato, in ogni caso, da un organo di governo della regione o al
meno sulla base di una sua decisione (sentenze n. 460 del 1989,
id, 1991, I, 2604; n. 342 del 1994, id., 1995, I, 1118, e n. 313 del 2003); prevedere infine congrue garanzie procedimentali
ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così
da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (sentenza n. 416
del 1995, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 294, e ordi
nanza n. 53 del 2003).
This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitu
tivo regionale nel settore del risparmio energetico e del conte
nimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea
di massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei pre detti principi giurisprudenziali, mentre, sotto il profilo soggetti vo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difenso
re civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri prospettati. Ed invero nella giuris
prudenza di questa corte è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere,
per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano
e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad
organi di governo della regione e non già ad apparati ammini
strativi (sentenze n. 460 del 1989, cit.; n. 352 del 1992, id., 1992,1, 2593; n. 313 del 2003), dal momento che le scelte rela
tive ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguar dia di interessi dì livello superiore a quelli delle autonomie lo
cali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione
complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi
regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le deter
minazioni di politica generale, delle quali assumono la respon sabilità.
In questa categoria non rientra certo la figura del difensore
civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione
giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della
legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assi
milabili a quelle di controllo, già di competenza, prima del
l'abrogazione dell'art. 130 Cost., dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equipa rata dall'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127 (ora art. 136 d.leg. 18
agosto 2000 n. 267), nonché da alcune leggi regionali successi
ve. Anche il difensore civico della regione Marche, istituito in
base alla 1. 14 ottobre 1981 n. 29, rientra in questo schema, poi ché ha il compito precipuo di vigilare, a tutela di cittadini, enti e
formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regio nali e delle amministrazioni pubbliche dipendenti dalla regione, al fine di rilevarne eventuali «irregolarità o ritardi» e di «sugge rire mezzi e rimedi» per la loro eliminazione.
Si tratta quindi essenzialmente di un organo — tra l'altro non
previsto dallo statuto — preposto alla vigilanza sull'operato
dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnala zione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che
incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzio
nalmente garantita dei comuni.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 10 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n.
10 (misure urgenti in materia di risparmio energetico e conte
nimento dell'inquinamento luminoso).
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 2004, n.
172 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 2004, n.
23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Grassi).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —
Impianti di distribuzione dei carburanti — Realizzazione — Mancato richiamo della normativa statale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 feb braio 1998 n. 32, razionalizzazione del sistema di distribuzio ne dei carburanti, a norma dell'art. 4, 4° comma, lett. c, 1. 15
marzo 1997 n. 59; d.leg. 8 settembre 1999 n. 346, modifiche
ed integrazioni al d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; 1. reg. Marche
24 luglio 2002 n. 15, razionalizzazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazio
ne, art. 4).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —
Impianti temporanei di distribuzione dei carburanti —
Rilascio dell'autorizzazione — Perizia giurata — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settembre
1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 5). Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —
Impianti di distribuzione dei carburanti — Funzioni am ministrative — Potere sostitutivo nei confronti dell'ente
locale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
114, 117, 120; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settem
bre 1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 11).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, nella parte in
cui omette di considerare la normativa statale in materia tra
le disposizioni il cui rispetto si impone nella realizzazione de
gli impianti di distribuzione dei carburanti, in riferimento al
l'art. 117, 2° comma, lett. e), h), 1), s), e 3° comma, Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
ii) La Corte costituzionale rileva come l'assenza di un espresso rife rimento alla legislazione statale vigente in materia non può in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legisla tive che incidono sulla realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Sulla disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti nella re
gione Marche, v. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1999, n. 871, Foro it.,
Rep. 2000, voce Regione, n. 430, commentata da Meloni, in Giornale dir. amm., 2000, 791, secondo cui, ai sensi dell'art. 2 1. reg. Marche 27 novembre 1984 n. 37, fino a che non è divenuto esecutivo il piano co munale per la rete di distribuzione dei carburanti, rientra nella compe tenza della regione il rilascio delle concessioni per la gestione degli impianti di erogazione dei carburanti.
Con riguardo alle necessarie autorizzazioni e nulla osta regionali per gli impianti di distribuzione di carburanti, v. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2000, n. 1197, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 428, che ha rite nuto legittimo il nulla osta al trasferimento e alla concentrazione degli
impianti di distribuzione di carburanti rilasciato alla data di entrata in
vigore della 1. reg. Umbria 8 novembre 1990 n. 42 pur nel mancato ri
spetto del limite numerico introdotto con una delibera regionale succes siva.
In ordine alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carbu
ranti da parte degli enti locali, v. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre
2000, n. 6361, id., Rep. 2001, voce cit., n. 394, secondo cui, qualora un comune non abbia ottemperato alla norma ex art. 6 1. reg. Puglia 20
aprile 1990 n. 13 — che impone agli enti locali, nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici, di prevedere ubicazioni idonee per gli
impianti di distribuzione di carburanti — alla localizzazione di tali im
pianti è applicabile la disciplina generale e di zona prevista per i nor
mali interventi edilizi; Tar Abruzzo 6 novembre 1997, n. 568, id., Rep. 1999, voce Idrocarburi, n. 29, secondo cui non esiste, né è ricavabile
implicitamente dalla normativa in materia, un principio secondo cui, ai
fini dell'installazione in una determinata area di un distributore di car
buranti, il trasferimento in ambito comunale debba precedere una nuova
concessione conseguente alla concentrazione di più distributori ubicati
in altri comuni della regione. Per precedenti interventi della Corte costituzionale in materia di im
pianti di distribuzione di carburanti, v. Corte cost., ord. 16 dicembre
1998, n. 411, ibid., voce Regione, n. 354, che ha ordinato la restituzione
al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 1, 2° comma, 1. reg. Toscana 31 ottobre 1985 n. 61, a
seguito dell'abrogazione della norma censurata ad opera dell'art. 1 1.
reg. Toscana n. 97 del 1996 e del sopravvenire della nuova disciplina statale della materia recata dal d. leg. n. 32 del 1998; 24 giugno 1992,
This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 08:34:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions