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sentenza 15 luglio 2005, n. 284 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres....

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sentenza 15 luglio 2005, n. 284 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Consiglio superiore della magistratura (Avv. Sorrentino) c. Camera dei deputati (Avv. Luciani), Senato della repubblica (Avv. Zanon), Governo (Avv. dello Stato Caramazza); interv. Carnevale. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2627/2628-2629/2630 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201530 . Accessed: 28/06/2014 17:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.129 on Sat, 28 Jun 2014 17:09:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 15 luglio 2005, n. 284 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Consiglio superiore della magistratura (Avv. Sorrentino)

sentenza 15 luglio 2005, n. 284 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29);Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Consiglio superiore della magistratura (Avv. Sorrentino) c.Camera dei deputati (Avv. Luciani), Senato della repubblica (Avv. Zanon), Governo (Avv. delloStato Caramazza); interv. Carnevale. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2627/2628-2629/2630Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201530 .

Accessed: 28/06/2014 17:09

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2627 PARTE PRIMA 2628

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 2005, n. 284 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 luglio 2005, n.

29); Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Consiglio superiore della magistratura (Avv. Sorrentino) c. Camera dei deputati (Avv. Luciani), Senato della repubblica (Avv. Zanon), Go

verno (Avv. dello Stato Caramazza); interv. Carnevale. Con

flitto di attribuzione.

Ordinamento giudiziario — Magistrati prosciolti in sede pe nale — Riammissione in servizio per legge di magistrati volontariamente cessati — Attribuzione per legge delle

funzioni — Conflitto tra poteri — Inammissibilità (Cost., art. 77, 97, 105; 1. 24 marzo 1958 n. 195, norme sulla costitu

zione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magi stratura, art. 10; 1. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2004), art. 3, comma 57; d.l. 16 marzo 2004 n. 66, interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale suc

cessivamente conclusosi con proscioglimento, art. 1, 2; 1. 11

maggio 2004 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 marzo 2004 n. 66, art. 1).

E inammissibile, sussistendo la possibilità di attivare il rimedio

della proposizione della questione attraverso la via inciden

tale, il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio supe riore della magistratura nei confronti della camera dei de

putati e del senato della repubblica in ordine all'approvazio ne degli art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 2003 n. 350, e 2, 3°

comma, d.l. 16 marzo 2004 n. 66, convertito, con modifica zioni, in l. 11 maggio 2004 n. 126, nella parte in cui prevedo no che il Csm debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente

cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario e

stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nell'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediatamente superiore, previa va

lutazione della sola anzianità di ruolo e delle attitudini de

sunte dalle ultime funzioni esercitate e, nel caso di anzianità

inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso

livello. (1)

(1) Il conflitto era stato giudicato ammissibile — con la riserva di

giudicare definitivamente, in seguito alla piena esplicazione del con

traddittorio, anche sul punto dell'ammissibilità — da Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 116, Foro it., 2005,1, 945, con nota di richiami.

In ordine all'ammissibilità di conflitti tra poteri aventi ad oggetto atti

legislativi, la giurisprudenza costituzionale è giunta ormai (a partire dalla sent. 23 dicembre 1999, n. 457, id., 2001, I, 436, con nota di ri

chiami) a negare rilievo alla natura degli atti impugnati, sottolineando

piuttosto come la giurisdizione costituzionale sui conflitti risulti deter minata dalla natura dei soggetti confliggenti e delle competenze la cui

integrità essi difendono, a differenza della giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi, il cui ambito è segnato e circoscritto dai ti

pi di atti assoggettabili al controllo della corte. Il giudice costituzionale ha altresì puntualizzato in varie occasioni che tale possibilità deve rite nersi limitata al caso in cui non esista un giudizio nel quale l'atto legis lativo in questione debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale (v. Corte cost. 29 maggio 2002, n. 221, id., 2003, I, 34, con nota di richia mi e osservazioni di D'Auria).

La corte quindi con la decisione in epigrafe pare aver fatto applica zione dei suddetti principi, sul rilievo che il Csm, nel corso dei giudizi comuni che possono nascere dai provvedimenti dello stesso consiglio regolati dalle norme impugnate o a seguito dell'inerzia del medesimo a fronte della richiesta degli interessati, dispone della possibilità di ecce

pire, in via incidentale, la questione di costituzionalità. Una simile con clusione parrebbe anzi che poteva tranquillamente essere raggiunta dalla corte nella fase preliminare del giudizio, essendo presenti tutti gli elementi conoscitivi per risolvere in limine il conflitto, ma ciò confer ma solo, ancora una volta, la più volte evidenziata sostanziale inutilità della fase di ammissibilità.

In ordine al conflitto di attribuzione tra poteri avente ad oggetto atti

legislativi, v. Corte cost., ord. 25 novembre 2003, n. 343, id., 2004, I, 354, con nota di richiami.

Circa le deliberazioni del Csm adottate sulle proposte dei presidenti delle corti d'appello in tema di organizzazione degli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 7 bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, v. Cons. Stato, sez. Ili,

Il Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - Il Consiglio superiore della magistratura ha

sollevato il presente conflitto lamentando la lesione delle pro

prie attribuzioni costituzionali, in relazione agli art. 77, 97, 105

Cost., nonché al principio di leale collaborazione, ad opera del

l'art. 3, comma 57,1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2004), nonché dell'art. 2, 3° comma, d.l. 16 marzo 2004 n. 66 (interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento pena

le, successivamente conclusosi con proscioglimento), convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 1. 11 maggio 2004 n. 126, «nella parte in cui prevedono che il Csm debba, senza pro cedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magi strato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che

questi sia volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall'ordine giudiziario, e laddove stabiliscono che a questi ven ga conferita, in casi di anzianità non inferiore a dodici anni nel l'ultima funzione esercitata, una funzione di livello immediata

mente superiore, previa valutazione della sola anzianità di ruolo

e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel

caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannume ro, dello stesso livello».

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile. 3. - Nell'ordinanza n. 116 del 2005 (Foro it., 2005,1, 945), a

conclusione della fase preliminare di delibazione in punto di

ammissibilità del conflitto, questa corte ha esplicitamente af

fermato che «solo in seguito alla piena esplicazione del con

traddittorio», in particolare sul problema dell'«idoneità di atti

aventi natura legislativa a determinare conflitto», avrebbe po tuto «adottarsi una decisione definitiva».

A seguito dell'instaurazione del giudizio a cognizione piena nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, è ora possibile

pronunciarsi definitivamente sul punto. Secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (sen

tenza n. 457 del 1999, id., 2001,1, 436), l'ammissibilità del con flitto tra poteri dello Stato non può essere negata sulla sola base

della natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ri

corrente, la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco. Deve, peraltro, «escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibi lità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipote si, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal sog

getto interessato nel giudizio incidentale» (cfr., al riguardo, an

che sent. n. 221 del 2002, id., 2003,1, 34). Questi principi hanno trovato ulteriore conferma nell'ordi

nanza n. 343 del 2003 (id., 2004, I, 354), là dove si è ricono sciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è con

figurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo «ove da

essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale

delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa es sere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via in

cidentale».

Non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsi da tale

orientamento, né essendo emersi elementi in tal senso nel corso

del giudizio, deve essere ribadito che il conflitto avverso atto

legislativo è sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo

a condizione che non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legit timità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune.

Nel caso di specie, è determinante la circostanza che il Csm, nel corso di uno dei giudizi comuni che possono essere attivati

dagli interessati a seguito dell'adozione, da parte dello stesso

Csm, dei provvedimenti regolati dalle norme de quibus, o co

munque a seguito dell'inerzia serbata su istanze tendenti alla

emanazione di tali provvedimenti, dispone della possibilità di

24 agosto 2004, n. 8480, id., 2005, III, 392, con nota di richiami, se condo cui tali deliberazioni sono caratterizzate da ampia discrezionali

tà, anche tecnica, e sono vincolanti per il ministro della giustizia, che deve quindi provvedere con decreto.

Sull'art. 3 1. 350/03 (nel testo novellato dalla 1. 126/04), cfr. Cons.

Stato, sez. II, 10 novembre 2004, n. 10458/04, in questo fascicolo, III, 540, con nota di richiami e nota di Perrino, La parabola della riammis sione in servizio dell'ex dipendente: da speranza a diritto (ma non per tutti). [R. Romboli]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

eccepire, in via incidentale, l'illegittimità costituzionale delle

norme legislative presentate in questa sede come asseritamente

lesive delle proprie attribuzioni. La possibilità che le disposizioni contestate siano scrutinate

in via incidentale nel corso di simili giudizi, nei quali il consi glio superiore può far valere le proprie ragioni, comporta, per tanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per con

flitto di attribuzione. Restano assorbite le ulteriori eccezioni d'inammissibilità pro

spettate dalle parti, nonché la questione dell'eventuale ammissi

bilità dell'intervento in giudizio della parte privata. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

proposto dal Consiglio superiore della magistratura, indicato in

epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 2005, n. 280 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. Vaccarella; Refini, Soc. Refini, Russo c. Agenzia delle entrate di Formia e Banca Monte dei

Paschi di Siena; Ponzetto, Ferro c. Agenzia delle entrate di

Adria e Soc. Gerico; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato). Ord. Comm. trib. prov. Latina 16 aprile 2004 (tre) e

Comm. trib. prov. Rovigo 29 gennaio e 5 febbraio 2005

[recte: 2004] (G.U., la s.s., nn. 44 e 50 del 2004).

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici— Cartella di pagamento — Notifica — Termine — Mancata previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 36 bis; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito, art. 25; d.leg. 27 aprile 2001 n. 193, disposizioni integrative e correttive dei d.leg. 26 febbraio 1999 n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, in materia di ri ordino della disciplina relativa alla riscossione, art. 1).

E incostituzionale l'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, co

me modificato dal d.leg. 27 aprile 2001 n. 193, nella parte in

cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, en

tro il quale il concessionario deve notificare al contribuente

la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del

l'art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600. (1)

(1) I. - Le ordinanze di rimessione si leggono in Dir. e pratica trib., 2005, II, 165 (la massima di Comm. trib. prov. Latina 16 aprile 2004 è

annotata da Mastrogiacomo e Pandolfo, La tardività del ruolo e la di

sciplina della decadenza dal diritto alla riscossione: tra dubbi di legit timità costituzionale e possibili linee evolutive della manovra 2005, ibid., 107).

II. - Come ricordato in sentenza, la questione della legittimità costi

tuzionale del termine entro il quale deve essere notificata la cartella di

pagamento era stata affrontata dalla Corte costituzionale con ord. 1°

aprile 2003, n. 107, Foro it., 2003, I, 1297, la quale, nel rilevare che il

tenore letterale dell'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 si presta ad

essere inteso nel senso che il termine da esso previsto è perentorio, ha

respinto come manifestamente inammissibile — per non avere il giudi ce rimettente compiuto il doveroso tentativo di ricercare un'interpreta zione adeguatrice prima di proporre l'incidente di costituzionalità — la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.p.r. 602/73 (nel te

sto anteriore alla modifica operata dall'art. 6 d.leg. 26 febbraio 1999 n.

46) nella parte in cui non prevede che al contribuente soggetto all'ac certamento formale ex art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 sia

anche notificata la cartella esattoriale nel termine di cui all'art. 43 d.p.r. 600/73, né in altro termine perentorio, cosi lasciandolo indefinitamente

Il Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - Le Commissioni tributarie provinciali di Latina e di Rovigo dubitano, in riferimento all'art. 24 (e, la prima, an che in riferimento all'art. 3) Cost., della legittimità costituzio nale dell'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 (recante disposi zioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modifi

cato dall'art. 1, 1° comma, lett. b), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193

(disposizioni integrative e correttive dei d.leg. 26 febbraio 1999

n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, in materia di riordino della disci plina relativa alla riscossione), nella parte in cui non fissa un

esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza tra fatto e

contestazione, nel diritto di difesa. III. - Analoga questione era stata affrontata da Corte cost., ord. 19

novembre 2004, n. 352, id., Rep. 2004, voce Riscossione delle imposte, n. 97, e Dialoghi dir. tributario, 2005, 362, con nota di Vantaggio e

Lupi, Il termine per la notifica della cartella esattoriale come stru mento per verificare la tempestività dell'iscrizione a ruolo a seguito della «liquidazione delle dichiarazioni», che — respingendo come ma

nifestamente inammissibile per palese insufficienza della motivazione

il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.p.r. 602/73, nella

parte in cui stabilisce un termine ordinatorio, decorrente dal giorno in

cui il ruolo è stato consegnato al concessionario, per la notifica al con

tribuente della cartella di pagamento formata in esito ad accertamento

eseguito ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73, così generando una in

giustificata disparità di trattamento tra il contribuente soggetto all'ac

certamento ordinario ex art. 43 d.p.r. 600/73 e quello soggetto all'ac

certamento formale di cui all'art. 36 bis cit. — ha ribadito la necessità

che il contribuente non sia esposto, senza limiti temporali, all'azione

esecutiva del fisco (v. anche Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 167, Foro it.. Rep. 2004, voce cit., n. 98, con la quale è stata dichiarata la

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli art. 17, 23, 24 e 25 d.p.r. 602/73, nel testo

anteriore alla modifica operata dal d.leg. 46/99, nella parte in cui non

prevede un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale

nell'ipotesi di accertamento formale, in riferimento agli art. 3, 23, 24, 31,41,47, 53 e 97 Cost.).

IV. - Con l'odierna decisione, la Consulta non si limita a pronuncia re l'incostituzionalità dell'art. 25 d.p.r. 602/73, ma prende anche posi zione sulla modifica operata dall'art. 1, comma 417, 1. 30 dicembre

2004 n. 311 (sulla quale, cfr. Glendi, Novità applicative per il processo tributario, in Corriere trib., 2005, 447), a tenore del quale il concessio nario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro l'ul

timo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del

ruolo, rilevando che, in assenza di un termine certo fissato per la conse

gna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di

un dies a quo: sul punto, v. Cass. 5 ottobre 2004, n. 19865, Foro it.,

2005, I, 717, secondo cui il termine di decadenza fissato per la forma

zione e la trasmissione dei ruoli all'intendente di finanza dall'art. 17, 1° comma, d.p.r. 602/73 (nel testo vigente prima delle modifiche ap

portate dal d.leg. 46/99) deve ritenersi applicabile anche alla consegna dei ruoli all'esattore (la sentenza è annotata da Tinelli, Sulla perento rietà del termine per la consegna del ruolo, in Riv. giur. trib., 2005,

114). V. - Allo stesso tempo, la corte espressamente rileva che la ragione

volezza del termine (necessariamente decadenziale) che verrà stabilito

dal legislatore non potrà prescindere dalla debita considerazione del ca

rattere estremamente elementare dell'attività di liquidazione ex art. 36

bis d.p.r. 600/73 e della successiva attività di iscrizione nei ruoli, atti vità che alla stregua della vigente normativa deve esaurirsi entro il 31

dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione. VI. - Non solo, ma, per la corte, il legislatore, nel fissare il termine

entro il quale si dovrà provvedere alla notifica della cartella di paga mento, non potrà non considerare che il vigente art. 43, 1° comma,

d.p.r. 600/73 prevede che l'avviso di accertamento — quale atto con

clusivo di un ben più complesso procedimento — sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla pre sentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il

contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base

della quale ha redatto la dichiarazione.

VII. - A seguito dell'odierna pronuncia il legislatore ha modificato

(v. d.l. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, nella 1. 31

luglio 2005 n. 156: su tale normativa, cfr. Bruzzone, Il legislatore «tenta» di colmare la lacuna sui termini di notifica della cartella di

pagamento, in Corriere trib., 2005, 2754, che revoca in dubbio la sua

costituzionalità) l'art. 25 d.p.r. 602/73 prevedendo (nell'art. 1, comma

5 ter, lett. a, n. 2) che la notifica della cartella di pagamento avvenga entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiara

zione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liqui dazione prevista dall'art. 36 bis d.p.r. 600/73;

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