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Sentenza 16 dicembre 1963 (causa 36/62); Pres. Donner P., Rel. Strauss, Avv. gen. Lagrange (concl....

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Page 1: Sentenza 16 dicembre 1963 (causa 36/62); Pres. Donner P., Rel. Strauss, Avv. gen. Lagrange (concl. conf.); Soc. Acieries du Temple (Avv. De Richemont) c. Alta autorità C.e.c.a. (Rappr.

Sentenza 16 dicembre 1963 (causa 36/62); Pres. Donner P., Rel. Strauss, Avv. gen. Lagrange(concl. conf.); Soc. Acieries du Temple (Avv. De Richemont) c. Alta autorità C.e.c.a. (Rappr.Telchini; Avv. Coutard)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 4 (1964), pp. 81/82-83/84Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154145 .

Accessed: 25/06/2014 01:01

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81 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 82

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Sentenza 16 dicembre 1963 (causa 36/62) ; Pres. Donner

P., Kel. Strauss, Avv. gen. Lagrange (conci, conf.) ;

Soc. Acieries du Tempie (Avv. De Richemont) c. Alta

autorità C.e.c.a. (Eappr. Telchini ; Avv. Coutard).

Comunità europee -- C.e.c.a. — Azione di respon sabilità per « laute de service » — IVesso di cau

salità — Condizioni (Trattato istitutivo della C.e.c.a.,

art. 40).

In un giudizio di responsabilità per «fante de service» ai

sensi dell'art. 40 C.e.c.a., è sufficiente ai fini dell'accer

tamento del nesso di causalità anslatare se il comporta mento dell'Alta autorità potesse o dovesse ragionevolmente

ingenerare un errore di apprezzamento da parte degli

interessati, tale da provocare il danno lamentato. (1) A questo fine le decisioni che hanno disciplinato la perequa

zione del rottame importato vanno vagliate non già al lume

della successiva giurisprudenza, ma sulla base della situa

zione esistente al momento in cui furono emanate. (2)

La Corte, ecc. — I. Oli antefatti. — I fatti che hanno

dato origine alla presente controversia si possono così

riassumere :

1) Con le decisioni 22/54 (G. U. pag. 286 e segg.),

14/55 (<?. U. pag. 685 e segg.) e 2/57 (O. TJ. pag. 61 e segg.), la convenuta istituiva consorzi di perequazione ai qua li le imprese della Comunità consumatrici di rottame era

no tenute a versare contributi. A norma dell'art. 3 della

decisione 22/54, l'imponibile era costituito dal «rottame

acquistato da ciascuna impresa, sia all'interno della Comu

nità, sia in paesi terzi esportatori » o più semplicemente, ai

sensi delle decisioni 14/55 (art. 3) e 2/57 (art. 4), dal « rot

tame d'acquisto ». Nell'ultimo degli articoli menzionati

appariva inoltre per la prima volta la nozione di « risorse

proprie », esenti dai contributi.

2) Poiché in seno agli organismi incaricati dell'ese

cuzione di dette decisioni, cioè l'Ufficio comune dei consu

matori di rottame (in prosieguo designato : Ufficio comune) e la Cassa di perequazione per il rottame importato (in

prosieguo designata : la Cassa), entrambi con sede in Bru

xelles, erano sorti dubbi circa la tassazione del rottame

scambiato fra imprese facenti parte dello stesso gruppo, l'Ufficio comune sottoponeva la questione alla convenuta

la quale, con lettera del 18 dicembre 1957 (6. TJ. C.e.c.a.

del 1° febbraio 1958, pagg. 45 e segg.) rispondeva che

un'impresa poteva considerare come « risorse proprie »

unicamente il rottame « recuperato nei propri stabilimenti

contraddistinti dalla stessa ragione sociale ». Avrebbe

dovuto quindi essere ulteriormente applicato il criterio «fin

dall'inizio implicitamente adottato » dall'Ufficio comune.

3) In precedenza, l'Ufficio comune e la Cassa avevano

esentato dai contributi il rottame che le imprese Breda

siderurgica e Hoogovens ricevevano da determinate im

prese facenti parte del loro rispettivo gruppo ; il rappre sentante dell'Alta autorità presso detti organismi aveva

formulato in proposito riserve.

Nella lettera sopramenzionata l'Alta autorità recedeva

da tali riserve ; in un'altra lettera, inviata all'Ufficio

comune il 17 aprile 1958 (Q. TJ. delle Comunità europee,

pagg. 30 e segg.), essa così motivava il suo atteggiamento :

« Nonostante sussistano tra le società . . . legami organici, tuttavia soltanto l'integrazione dal punto di vista del

l'ubicazione costituisce il criterio che ha presieduto alla

concessione delle deroghe ».

4) Già il 19 ottobre 1956, la société Nouvelie des

Usines de Pontlieu, Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.),

impresa alla quale l'attuale ricorrente è succeduta, aveva

chiesto all'Alta autorità se non dovesse essere esentato

dai contributi il rottame che essa ritirava dalla Regie Renault ; la lettera rimaneva priva di riscontro. Il 31

marzo 1958 essa presentava una richiesta di esenzione

alla quale fu opposto un silenzio-rifiuto ; la Cassa ingiun

geva quindi alla S.N.U.P.A.T. di versare i contributi per

Il Foro Italiano — Volume LXXXVll - Parte IV-7.

il rottame di cui trattasi. Nei ricorsi 32 e 33/58, presentati il 30 giugno 1958 contro questa ingiunzione, la S.N.U.P.A.T.

assumeva che il criterio dell'« integrazione locale » era

arbitrario e troppo restrittivo, e si richiamava agli stretti

vincoli organizzativi, economici e finanziari che la legano alla Regie Renault, in particolare alle seguenti circostanze :

— issa era stata in origine un reparto della Renault,

dalla quale si era separata solo per motivi fiscali ; -— il 99,77% delle sue azioni era detenuto dalla

Renault ; — essa riceveva rottame esclusivamente dalla Regie

Renault la quale ritirava la quasi totalità dell'acciaio

che produceva. Nella sentenza del 17 luglio 1959 (Baco., V, pag. 271

esegg.), in prosieguo designata: sentenza S.N.U.P.A.T.

n. 1, la Corte disattendeva la tesi della S.N.U.P.A.T. e

dichiarava in generale che il « rottame di gruppo » era

soggetto ai contributi ; la Corte non si pronunziava sulle

esenzioni concesse alla Breda siderurgica e alla Hoogovens.

5) Con successivo ricorso (49/59 del 31 ottobre 1959)

la S.N.U.P.A.T. otteneva, contro l'attuale convenuta, la

sentenza del 22 febbraio 1961 (Baco., VII, pag. 105 e segg.), in prosieguo designata : sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2, con

la quale la Corte annullava il silenzio-rifiuto di revocare

con effetto retroattivo le sopramenzionate esenzioni, dichia

rando che si trattava anche nella specie di « rottame di

gruppo », come tale soggetto ai contributi.

6) La convenuta revocava quindi con effetto retroat

tivo entrambe le esenzioni. Il ricorso (14/61) col quale la

Hoogovens impugnava tale revoca, veniva respinto con

sentenza 12 luglio 1962 (BaccVili, pag. 477 e segg.), in prosieguo designata : sentenza Hoogovens ; in questa

causa l'attuale ricorrente interveniva a sostegno delle

ragioni della convenuta Alta autorità.

7) Il 28 dicembre 1962 la société des Aciéries du

Tempie ha promosso l'attuale causa di danni. (Omissis) In diritto. — Nel merito. — La ricorrente fa carico

alla convenuta di aver commesso un illecito (fante de service)

nel redigere e nell'applicare le decisioni di base relative al

consorzio di perequazione di cui trattasi. Quest'illecito

avrebbe ingenerato nella S.N.U.P.A.T., società alla quale la ricorrente è succeduta, l'erronea convinzione di essere

esente dai contributi di perequazione per il rottame forni

tole dalla Regie Renault. La S.N.U.P.A.T. avrebbe di

conseguenza condotto i propri affari in modo rivelatosi

in seguito pregiudizievole. In primo luogo si deve stabilire se, come la ricorrente

assume, il danno lamentato vada ricondotto al criticato

comportamento della convenuta, cioè se fra il preteso illecito e il danno sussista un nesso di causa a effetto. A

questo proposito è irrilevante che il comportamento della

convenuta abbia effettivamente causato l'errore sopra menzionato ; ciò che importa è soltanto se questo compor tamento potesse e dovesse ingenerare un errore siffatto

in un amministrato ragionevole. Le decisioni di base (22/54, 14/55 e 2/57) che hanno

via via disciplinato il consorzio di perequazione vanno a

tale scopo valutate, non già alla luce della successiva

giurisprudenza, bensì in base alla situazione esistente al

momento in cui furono emanate.

Benché le decisioni non menzionassero espressamente il

rottame di gruppo, talune loro disposizioni dovevano far

comprendere alle imprese che questo non era esente. Ciò

è vero anzitutto per le disposizioni le quali per delimitare

l'àmbito dei contribuenti si valevano della nozione di

« impresa » ai sensi dell'art. 80 del trattato. Questa nozione,

atta a contraddistinguere i titolari di diritti e di obblighi, indica un'unità economica munita di propria personalità

giuridica, a meno che dal contesto non emerga un diverso

significato. Se ciò non bastasse, le decisioni 22/54 e 14/55

per definire il rottame soggetto ai contributi facevano uso

dell'espressione « acquisto ». la quale doveva far ritenere

possibile, se non probabile, che la perequazione si esten

desse a tutte le compravendite e a tutti gli analoghi negozi

giuridici intervenuti fra imprese giuridicamente autonome.

Questa eventualità avrebbe dovuto essere tenuta tanto

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83 PARTE QUARTA 84

più presente in. quanto la decisione 2/57, per meglio pre cisare quale fosse il rottame esente, usava l'espressione « risorse proprie », richiamandosi in tal modo alla nozione

giuridica di « proprietà ».

Le decisioni di base, quand'anche avessero potuto far

sorgere dubbi nelle imprese, non sarebbero state quindi atte a dare loro la certezza che il rottame di cui trattasi

fosse esente dai contributi di perequazione. La stessa ricor

rente afferma che la S.N.U.P.A.T. aveva sottoposto la

questione alla convenuta con lettera del 19 ottobre 1956, rimasta priva di riscontro. Ciò indica che la S.N.U.P.A.T. aveva previsto la possibilità di essere inclusa fra i contri buenti. Se ciononostante essa non ha ritenuto opportuno prendere i provvedimenti necessari onde essere eventual mente in grado di far fronte ai suoi obblighi ed ha di conse

guenza calcolato erroneamente i propri costi, la causa immediata del pregiudizio che essa ora lamenta è da ravvi sarsi nella sua imprevidenza.

Dopo di che si deve stabilire se il modo in cui la conve nuta ha applicato le decisioni di base sia stato tale da indurre la ricorrente in errore.

A questo proposito la ricorrente lamenta anzitutto

che, nella lettera del 18 dicembre 1957, la convenuta abbia

precisato soltanto il termine « risorse proprie », lasciando di conseguenza sussistere dubbi sull'effettivo significato dell'espressione « rottame d'acquisto ».

La Corte osserva che questa precisazione aveva evi dentemente lo scopo di circoscrivere il rottame esente. Se ne doveva quindi evincere, a contrario, che la convenuta considerava come soggetto ai contributi tutto il restante rottame. La censura è perciò infondata.

La ricorrente denuncia quindi il « ritardo » e le « incer tezze » nel precisare la nozione di « risorse proprie ».

La Corte ha già rilevato che, anche prima dell'inter

pretazione datane dalla convenuta, le decisioni di base non potevano conferire agli interessati alcuna certezza. La censura va perciò disattesa.

La ricorrente assume infine che la concessione di deter minate esenzioni e il rifiuto di revocarle avevano confer mato la S.N.U.P.A.T. nella convinzione che il rottame di cui trattasi fosse esente dai contributi.

La Corte osserva che la lettera del 17 aprile 1958 aveva reso perfettamente chiaro che la convenuta intendeva

equiparare alle risorse proprie solo il rottame scambiato fra imprese « localmente integrate ». La S.N.U.P.A.T., i ■cui reparti non erano localmente integrati con quelli della

Regie Renault, non poteva quindi ragionevolmente aspet tarsi che le fosse concessa l'esenzione. Essa poteva tuttalpiù sperare nell'annullamento del rifiuto di esentare altro

rottame, oltre al « rottame di gruppo » di cui alla men zionata lettera. Anche sotto questo profilo, 'non vi era

quindi alcuna certezza nè alcuna ragionevole probabilità. La sentenza S.N.U.P.A.T. ha del resto posto fine a tale

speranza : la Corte dichiarava che il rottame consegnato alla S.N.U.P.A.T. dalla Regie Renault era soggetto ai contributi. Il successivo rifiuto della convenuta di revocare le concesse esenzioni non poteva perciò in alcun modo trarre in inganno la S.N.U.P.A.T. circa la sua situazione. La censura in esame è perciò del pari infondata.

Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che fra il comportamento della convenuta e l'asserito danno sussista un nesso causale. Il ricorso va pertanto respinto come infondato.

Per questi motivi, ecc.

(1-2) Delle tre sentenze citate nel testo le prime "due non risultano pubblicate in Italia (cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte, loc. cit. nel testo) ; la terza del 12 luglio 1962, in causa 14/61, è riassunta in Foro it., Rep. 1962, voce Comu nità europee, nn. 91-94.

In ordine alla portata dell'art. 40 C.e.c.a., cfr. sent. 14 lu glio 1961, in cause 9 e 12/60 (Raccolta, cit., VII, 381) e 13 luglio 1961, in causa 14/60 (Foro it., Rep. 1961, voce cit., nn. 79, 80) ; sent. 15 dicembre 1961, in causa 19/60 (Raccolta, cit., VII, 547).

CORTE FEDERALE TEDESCA

Sentenza 19 giugno 1963 (Proc. c. B., 2 StR 179/63).

Dibattimento penale — Germania occidentale —

Escussione delle prove — Interrogatorio dell'im

putato —- Posticipazione — Nullità.

Le disposizioni di cui ai §§ 243 III e 244 I StPO, rela tive alla precedenza dell'interrogatorio rispetto all'escus sione delle prove, hanno per scopo la tutela della difesa dell'imputato. (1)

Pertanto è nullo il dibattimento nel quale, salvo il consenso

dell'imputato, l'interrogatorio, invece di essere effettuato esaurientemente prima dell'inizio dell'escussione delle prove, venga anclte solo in parte posticipato rispetto all'esame di talune prove. (2)

La Corte, ecc. — L'imputato, condannato per furto

aggravato e che ha ritrattato le sue precedenti confessioni

negando di aver commesso il fatto, si duole, tra l'altro, di non essere stato interrogato esaurientemente nel dibattito in corte di assise, prima che avesse inizio la escussione delle

prove. In particolare sostiene che, nei primi due giorni di

dibattimento, il suo interrogatorio avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente le sue precedenti confessioni ; che la corte, poi avrebbe sentito i testimoni e che solo successivamente, dopo l'esaurimento della escussione delle prove, egli avreb be avuto la possibilità di esporre alla corte dove e come aveva trascorso il giorno antecedente alla notte del fatto e dove avrebbe trascorso quella notte. Ma a questo punto del dibattimento i giudici, soprattutto i giurati, non pote vano più essere ritenuti scevri da prevenzione.

Nell'istanza di revisione (corrispondente in Italia al ricorso per cassazione : n. d. r.) viene indicato come violato il § 238 StPO ma in realtà con la revisione si fa valere la violazione dell'ordine di successione degli atti del dibatti mento quale è prescritto nei §§ 243 III, 244 I StPO. Questa

doglianza è fondata.

Dal verbale del dibattimento avanti la corte d'assise risulta quanto segue.

Durante i primi due giorni di dibattimento l'imputato, dopo la lettura dell'atto d'apertura, è stato interrogato sul merito e gli è stato chiesto se avesse da contrastare

l'incolpazione. Durante l'interrogatorio è stata letta la dichiarazione di confessione resa al giudice istruttore il 10 luglio 1954 e l'allegata verbalizzazione del suo precedente interrogatorio reso alla polizia a norma del § 254 I StPO. Inoltre gli furono mostrati altri numerosi verbali ed altri

documenti, per « aiutare la sua memoria e per chiarire contraddizioni ». All'inizio del terzo giorno di dibattimen to il presidente della corte di assise disponeva, che si desse inizio alla escussione delle prove. Allora il difen sore dell'imputato chiedeva che, prima dell'esame dei testi moni, fosse data possibilità all'imputato di raccontare come si era svolta la giornata del 12 agosto 1953, giorno anteriore alla notte del fatto. La corte d'assise, su questa istanza, provvedeva come segue : « La istanza processuale del difensore sarà accolta subito dopo che saranno state raccolte le prove circa l'ora e circa le circostanze oggettive del fatto ».

Durante il terzo ed il quarto giorno furono esaminati diversi testi e due periti. Il verbale del quinto giorno di dibattimento comincia con l'annotazione che all'imputato « per completezza » fu domandato se avesse qualcosa da obiettare all'accusa e che egli avrebbe fatto dichiarazioni circa il fatto, in seguito a che si sarebbe proseguito nella escussione delle prove. In quel giorno furono interrogati anche i funzionari della polizia giudiziaria, che avevano

eseguito le indagini. Il sesto giorno all'imputato è stato chiesto di nuovo « per completezza », se avesse da dire

qualcosa contro l'accusa. Egli fece dichiarazioni relative al fatto. Nel relativo verbale si legge : « Gli è stato dato oc casione di esprimersi circa il modo in cui ha trascorso i

giorni 12 e 13 agosto 1953 ». Anche durante l'ottavo e nono giorno di dibattimento

all'imputato fu data occasione « per completezza » di espri

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