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sentenza 16 giugno 1999; Pres. Gargiulo, Est. Ruiz; Fontanarosa (Avv. Furfari) c. Soc. Barsanti...

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sentenza 16 giugno 1999; Pres. Gargiulo, Est. Ruiz; Fontanarosa (Avv. Furfari) c. Soc. Barsanti trasporti (Avv. Pantaleo, Carnevale), Inps (Avv. Serrelli, Fanara) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2733/2734-2735/2736 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193650 . Accessed: 25/06/2014 04:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Wed, 25 Jun 2014 04:31:56 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 16 giugno 1999; Pres. Gargiulo, Est. Ruiz; Fontanarosa (Avv. Furfari) c. Soc. Barsantitrasporti (Avv. Pantaleo, Carnevale), Inps (Avv. Serrelli, Fanara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2733/2734-2735/2736Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193650 .

Accessed: 25/06/2014 04:31

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 16 giugno 1999; Pres.

Gargiulo, Est. Ruiz; Fontanarosa (Avv. Furfari) c. Soc.

Barsanti trasporti (Avv. Pantaleo, Carnevale), Inps (Avv.

Serrelli, Fan ara).

TRIBUNALE DI MILANO;

Lavoro (rapporto di) — Portatore d'handicap grave — Permes

si retribuiti giornalieri — Orario di fruizione (L. 5 febbraio

1992 n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione so

ciale e i diritti delle persone handicappate, art. 33). Lavoro (rapporto di) — Portatore d'handicap grave — Permes

si giornalieri retribuiti e mensili — Cumulabilità (L. 5 feb

braio 1992 n. 104, art. 33).

La fissazione dell'orario di fruizione dei permessi giornalieri di due ore riconosciuti alla persona handicappata maggiorenne

in situazione di gravità ex art. 33, 2° e 6° comma, l. 5 feb braio 1992 n. 104, compete al datore di lavoro, ma tenendo

conto delle necessità di cura del lavoratore (nella specie, rite

nute provate, a differenza di quelle genericamente indicate

dal datore di lavoro). (1) A norma dell'art. 33, 2°, 3° e 6° comma, I. 104/92, la persona

handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto

di usufruire cumulativamente di due ore di permesso giorna

liero retribuito e di tre giorni di permesso mensile fruibili an

che in maniera continuativa. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 7 ago

sto 1998 Pasqualina Fontanarosa conveniva in giudizio dinanzi

al Tribunale di Milano Barsanti trasporti s.r.l. e l'Inps chieden

do che, in riforma della sent. 218/98 del Pretore di Milano,

fosse condannata la convenuta a farle godere tre giorni aggiun

tivi di permessi ex art. 33 1. 104/92 a decorrere dalla richiesta

del 19 settembre 1996 e per un totale dalla data del deposito

del ricorso di trentasei giorni. Lamentava che il pretore non solo avesse ritenuto non cumu

lagli i permessi giornalieri con i tre giorni mensili, ma che aves

se considerato altresì inidoneo il certificato a legittimare i per

messi nelle ore richieste e inesistente l'obbligo per il datore di

lavoro di modificare la sua organizzazione di lavoro.

Precisava di essere stata avviata obbligatoriamente e di avere

richiesto, a seguito di aggravamento delle proprie condizioni di

salute, di fruire di due ore di permesso al giorno per trattamen

to, con l'uscita anticipata alle 16 e di tre giorni al mese retribui

ti ex art. 33 1. 104/92.

Sosteneva: — che aveva il diritto quantomeno di concordare con il da

tore di lavoro quando godere delle ore di permesso in relazione

alle esigenze da soddisfare; — che una lettura razionale e sistematica dell'art. 33, 6° com

ma, 1. 104/92 portava a ritenere che avesse diritto sia ai permes

si giornalieri sia ai permessi mensili per tre giorni.

Si costituiva la società facendo presente che era sempre venu

ta incontro alle esigenze della lavoratrice invalida così come a

quelle di altra invalida occupata a part-time in azienda; che la

nuova circolare 37/99 dell'Inps aveva chiarito l'interpretazione

(1-2) Non si rinvengono precedenti in termini. Cons. Stato, sez. 1, 14 giugno 1995, n. 784/95, Foro it., Rep. 1996, voce Invalidi civili

e di guerra, n. 48, ha affermato che il familiare lavoratore di un porta tore di handicap che fruisca di tre giorni di permesso mensili ai sensi

dell'art. 33, 3° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza del

l'handicappato stesso, ha diritto di fruire anche del permesso previsto dal 6° comma del medesimo articolo se sia anch'egli portatore di handi

cap. Per la fruizione frazionata dei permessi mensili da parte di genito re di figlio minore portatore di grave handicap, cfr. Pret. Milano 20

aprile 1996, id., Rep. 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 1025. In mate

ria di permessi retribuiti ex art. 33 1. 104/92, cfr., di recente, Cass.

17 agosto 1998, n. 8068, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1137; Cons. Stato,

sez. II, 23 ottobre 1996, n. 370/96, ibid., voce Invalidi civili e di guer

ra, nn. 73, 74. In tema di trasferimento di familiare di portatore d'han

dicap, cfr., da ultimo, Cass. 6 aprile 1999, n. 3306, id., 1999, I, 2250,

con nota di richiami.

Va rimarcato come la 1. 12 marzo 1999 n. 68 (Le leggi, 1999, I,

1060), contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, non conten

ga nuova, differente normativa sul punto.

Il Foro Italiano — 1999.

della normativa invocata precisando che i tre giorni mensili non

erano cumulabili con i permessi giornalieri.

L'Inps si costituiva e faceva riferimento alla circolare 221/96

che aveva previsto la non cumulabilità dei permessi. All'udienza del 31 marzo 1999 il collegio decideva la causa

sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe. Motivi della decisione. — L'appello è fondato.

La lavoratrice, invalida nella misura dell'ottanta per cento,

ha chiesto di usufruire ai sensi dell'art. 33, 2° e 6° comma,

1. 104/92 di due ore di permesso giornaliero, anticipando l'usci

ta dal lavoro alle ore 16; ha allegato alla domanda un certifica

to medico in data 17 luglio 1997 dal quale risulta che è affetta

da esiti di Paa agli arti inferiori, con marcata paraparesi ed

ipotrofia e deambulazione con doppio appoggio, nonché da ar

trite reumatoide con particolare interessamento alle mani e ai

piedi; malattia questa che le provoca viva dolorabilità e rigidità articolare specie nelle ore mattutine, che regredisce parzialmen te durante la giornata e in seguito all'assunzione della terapia

farmacologica. Il medico curante, dott.ssa Laura Geremia ha

precisato altresì che la paziente effettua presso il centro di riabi

litazione Airi di Milano deambulazione assistita mediante l'uti

lizzo di due canadesi ed esegue mobilizzazione delle singole arti

colazioni delle mani, trattamento fisioterapico per il quale ne

cessita della piena funzionalità delle mani e che lo stesso risulta

impossibile in caso di algie importanti, per cui sarebbe utile

poterlo eseguire nel periodo di tempo in cui la paziente accusa

la minore sintomatologia algica e di irrigidimento articolare.

La disposizione di legge di cui si discute non prevede che

sia motivata la richiesta di permesso, il quale quindi, può essere

concesso nell'orario che il datore di lavoro stabilisce, analoga mente a quanto è previsto dall'art. 2109, 2° comma, c.c. per

le ferie. Se però il lavoratore, come nel caso, chiede il beneficio

per curare la malattia, come è suo diritto ex art. 32 e 38 Cost.,

tali esigenze, se dimostrate, devono essere valutate per risolvere

il contrasto tra gli opposti interessi delle parti. Si è visto che Fontanarosa necessita della piena funzionalità

delle mani per eseguire il trattamento che risulta impossibile

in caso di algie importanti; il che significa che la concessione

di un permesso al mattino non le consentirebbe di effettuare

la cura utilmente, cioè traendone giovamento. A fronte di tale documentata esigenza, la società ha generica

mente sostenuto che in azienda è richiesta nel pomeriggio la

massima concentrazione di attività; non ha evidenziato a quali

concreti disagi si è esposta quando ha sperimentato tempora

neamente l'assenza della centralinista nella fascia oraria 16-18

(v. doc. 7), né ha allegato l'impossibilità di organizzare diversa

mente le strutture e il personale presente in azienda, proponen do fra l'altro lo scambio del turno fra le due centraliniste o

utilizzando la linea telefonica passante, che offre il vantaggio

di snellire il traffico telefonico almeno per i clienti e fornitori

abituali.

Appare meritevole di accoglimento altresì la domanda di Fon

tanarosa di uscire anticipatamente dal lavoro, con la collocazio

ne del permesso nella fascia oraria dalle 16 alle 18; un fraziona

mento dell'orario pomeridiano, da un lato costringerebbe la la

voratrice al rientro in azienda, con ulteriore dispendio delle sue

energie fisiche, dall'altro le ridurrebbe il complessivo tempo a

disposizione per il trattamento. D'altra parte, il contenuto delle

decisioni e delle difese della società induce a ritenere che il fra

zionamento non risponda neppure ai suoi interessi.

Quanto alla concessione dei permessi mensili, il tribunale ri

tiene che l'interpretazione letterale della disposizione, già chiara

e inequivoca, è confermata anche da una interpretazione logico

sistematica.

Il 6° comma dell'art. 33 prevede che la persona handicappata

maggiorenne in situazione di gravità, può usufruire dei permes

si di cui al 2° e 3° comma; la congiunzione «e» unisce due

termini, per cui i permessi cui la norma si riferisce sono quelli

di cui al 2° comma e quelli di cui al 3° comma, cumulativamen

te. Nella stessa disposizione, facendo riferimento a due agevola

zioni (v. 2° comma), il legislatore ha invece fatto uso della lo

cuzione in alternativa, inequivocabile, rafforzandola anche nel

l'indicazione dei beneficiari, con la congiunzione «o» disgiuntiva

(v. 1° e 3° comma). Al 6° comma nessuna alternativa è prevista, il che appare

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2735 PARTE PRIMA 2736

ragionevole, perché beneficiario delle agevolazioni è la stessa

persona handicappata e non chi l'assiste.

Peraltro, fra le due agevolazioni (permessi giornalieri e per

messi mensili) introdotte dall'art. 33, 2° e 3° comma, 1. 104/92

non è prevista l'alternativa neppure per il genitore, che può per tanto cumulare nel tempo e fino alla maggiore età del figlio,

i permessi giornalieri, quelli mensili e quelli di cui all'art. 7 1. 1204/71, come espressamente dispone il 4° comma. L'alternati

va è posta dalla legge solo tra le due ore di permesso e il pro

lungamento dell'astensione facoltativa di cui alla 1. 1204/71, che

ha finalità diversa dalle agevolazioni richieste dalla lavoratrice

in questa causa.

Pasqualina Fontanarosa ha dunque diritto sia ai permessi men

sili sia ai permessi giornalieri nella fascia oraria dalle 16 alle 18.

TRIBUNALE DI RAVENNA; decreto 9 marzo 1999; Pres. Ci

lento, Rei. De Lorenzo; Figc c. Soc. U.S. Ravenna.

TRIBUNALE DI RAVENNA;

Società — Società di capitali — Denunzia di gravi irregolarità — Società sportiva — Alterazione del rapporto tra ricavi ed

indebitamenti — Revoca giudiziaria di amministratori e sin

daci (Cod. civ., art. 2409; 1. 23 marzo 1981 n. 91, norme

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art.

12, 13).

Posto il potere-dovere delle federazioni sportive di verificare la

gestione amministrativa delle società professionistiche, l'alte

razione (denunciata dalla Figc) del rapporto tra ricavi ed in

debitamenti susseguente alla concessione di un prestito senza

garanzie, integra le «gravi irregolarità» suscettibili di determi

nare un concreto pregiudizio al patrimonio della società ed

all'interesse, di carattere generale, alla corretta amministra

zione della società, presupposto per la rimozione giudiziale di amministratori e sindaci. (1)

(1) I. - Il fatto, in sintesi. La U.S. Ravenna, società calcistica, effet tua una serie di finanziamenti a favore della propria società controllan te: a) in assenza di qualsivoglia garanzia (pure originariamente previ sta); b) eccedenti per il doppio, o quasi, i limiti di importo già delibera ti dal consiglio di amministrazione; c) in definitiva, squilibrando grave mente il rapporto tra ricavi ed indebitamenti. Il quadro appena esposto viene rilevato (e delineato) dagli organi della commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, istituita presso la Figc e que st'ultima, giusta il potere di denuncia riconosciutole dall'art. 13 1. 91/81, attiva il procedimento ex art. 2409 c.c., esponendo le «gravi irregolari tà» di cui si è detto (in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente federazione, tali finanziamenti «avevano distolto dalle casse sociali ingenti quantità di denaro, con la conseguenza di lasciare insod disfatti crediti di rilevante importo vantati dall'erario e da enti previ denziali nei confronti della società, e di impedire altresì il soddisfaci mento dei debiti verso il personale»).

Due le questioni di cui si occupa, fondamentalmente, il tribunale ra vennate: l'estensione del concetto di «gravi irregolarità», previste dal l'art. 2409 c.c., e l'attività dell'amministratore di società in conflitto d'interessi con la società.

II. - Quanto al primo punto, la fattispecie è stata esaminata nella

prospettiva dell'art. 12 1. 91/81, che sottoponeva le società sportive, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conse

guenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del Coni: oggi la questione è risolta dall'art. 4, 3° comma, d.l. 485/96, convertito in 1. 586/96, che prevede espressamente il potere delle fede razioni sportive nazionali di procedere nei confronti delle società sporti ve alla denuncia ex art. 2409 c.c. (in argomento, v. Fico, Il controllo sulle società sportive, in Società, 1997, 99, che saluta favorevolmente l'innovazione introdotta dal ripetuto art. 4, dacché, da un lato, si mi

II Foro Italiano — 1999.

Con ricorso depositato il 30 novembre 1998, la Federazione

italiana giuoco calcio, nell'esercizio del potere di denuncia rico

nosciutole dall'art. 13 1. 23 marzo 1981 n. 91, attivava il proce dimento ex art. 2409 c.c., esponendo che, a seguito di un'ispe

zione tecnico-amministrativa compiuta dagli organi della com

missione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche —

istituita presso la federazione ricorrente — erano emerse gravi

irregolarità di gestione della società U.S. Ravenna s.p.a.

Segnatamente, era risultato che l'U.S. Ravenna aveva effet

tuato in favore della sua controllante società Misano di naviga

gliela il sistema dei controlli a cui è sottoposto questo tipo di società;

dall'altro, il procedimento previsto dall'art. 2409 «risulta più appro

priato e, allo stesso tempo, meno rigido di quello previsto dall'art. 13

1. 91/81, testo previgente»). Ad ogni buon conto, il tribunale ravennate prende le mosse da Trib.

Napoli, decr. 10 giugno 1994, Foro it., 1995, I, 3328, con osservazioni

di Fortunato (ma v. anche il commento di Vidiri all'ordinanza del

23 giugno dello stesso tribunale, Provvedimenti di urgenza, sospensione delle delibere assembleari e bilancio delle società calcistiche, ibid., 3324). In quella sede, si ribadiva l'applicabilità del procedimento previsto dal

l'art. 2409 alle società sportive, «sul rilievo che la legge speciale, preve dendo rimedi del tutto diversi da quelli disciplinati dal codice civile, non si pone con quest'ultimo in un rapporto di esclusione, essendo di

verse sia la ratio sottesa alle due norme sia la finalità cui queste tendo

no». Ciò posto, nell'esercizio dei propri poteri di controllo e sotto l'im

perio della precedente disciplina, la Figc ha più volte sollecitato il ripri stino del rapporto tra ricavi e indebitamenti, mercé la restituzione del

prestito concesso alla propria controllante (art. 12), sino a denunciare

al tribunale il persistere di tale situazione siccome integrante una irrego larità gestionale di particolare rilevanza e gravità (art. 13 1. 91/81, in

combinato disposto con l'art. 2409). La sentenza in rassegna ha ritenuto così di accedere al consolidato

principio in base al quale al tribunale compete di sindacare la legittimi tà dell'operato degli amministratori e dei sindaci, allo scopo di accerta

re e reprimere le gravi irregolarità che, nell'adempimento dei rispettivi doveri, costituiscono il presupposto per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo che ci occupa. In questa prospettiva, le «gravi irre

golarità» sono integrate dalla violazione, da parte degli amministratori o dei sindaci, delle norme civili, penali, tributarie ed amministrative concretantesi in fatti specificatamentè determinati, ascrivibili all'organo amministrativo e di controllo, suscettibili di cagionare un pregiudizio al patrimonio della società e, per questa via, all'interesse dei soci, dei

creditori sociali, ed a quello, di carattere generale, alla corretta ammini

strazione della società (per uno sviluppo della tematica, v. Salvato, Discrezionalità degli amministratori e controllo giudiziario, in Società, 1997, 1415). Come dire che il procedimento in parola è volto al riasset

to amministrativo e contabile della società, in caso di denuncia di gravi irregolarità gestionali, per il cui accertamento il tribunale dispone dello strumento di indagine della ispezione giudiziale, secondo una finalità ad un tempo privatistica e pubblicistica: infatti, il procedimento da un

lato è preordinato alla tutela dell'interesse privato dei soci ad un'effetti

va partecipazione all'attività imprenditoriale, dall'altro assolve comun

que all'interesse pubblico a che vi sia una retta amministrazione nelle società di capitali (in questi termini, Fattori, Principio del contraddit torio e assistenza legale nel procedimento ex art. 2409, ibid., 821). I termini della questione sostanzialmente non cambiano con la nuova di

sciplina, potendosi al più parlare di ulteriore avvicinamento tra norma tiva speciale e codicistica, se è vero che comunque «[i]l fine del procedi mento previsto dalla normativa codicistica è unicamente di stimolo e lato sensu correttivo di una direzione di marcia che andava mettendo a repentaglio il regolare funzionamento dell'ente. Il procedimento previ sto dall'art. 13 1. 91/81, invece, tendeva esclusivamente alla 'demolizio ne della società' attraverso la sua liquidazione», senza prevedere l'odier na graduazione di sanzioni (così, Fico, op. cit., 104; di «cura di interes si generali, variamente coinvolti nel buon funzionamento della società»

parla anche Rordorf in nota a Trib. Milano, decr. 11 luglio 1995, Foro

it., 1996,1, 2227, sia pure con riferimento alla legittimazione del pubbli co ministero; v., inoltre, Patroni Griffi, La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. Gli interessi tutelati, in Giur. comm., 1999, I, 145).

Resta fermo che l'accertamento delle gravi irregolarità da parte del

giudice non può sconfinare in un sindacato di merito sulle scelte gestio nali dell'amministratore della società, sulla convenienza economico finanziaria di tali scelte e, in generale, sulla loro opportunità. Il discri mine è nel criterio di ragionevolezza e nel riscontro della coerenza logi ca delle scelte operate. Scelte palesemente irragionevoli o contrastanti con l'interesse sociale esulano dal terreno dell'opportunità ed investono

quello dell'obbligo di diligenza, la cui violazione assume precisa rile vanza giuridica e può tradursi in grave irregolarità di gestione (cfr. Sal

vato, op. cit., 1418). In altri termini, il sindacato giudiziale non può mai investire le scelte di gestione, ma solo il modo in cui esse sono state compiute nel caso concreto (in tal senso, Cass. 28 aprile 1997, n. 3652, Foro it., 1998, I, 3247, con nota di richiami). [M. Capoti]

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