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sentenza 16 giugno 2000, n. 209 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 giugno 2000, n. 26); Pres....

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sentenza 16 giugno 2000, n. 209 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 giugno 2000, n. 26); Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi (Avv. Guzzardi, Romanelli) c. Comune di Venezia (Avv. Paoletti); interv. Pres. giunta reg. Veneto (Avv. Loria). Ord. Tar Veneto 14 maggio 1998 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1998) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 10 (OTTOBRE 2000), pp. 2759/2760-2761/2762 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195520 . Accessed: 28/06/2014 15:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 15:30:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 giugno 2000, n. 209 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 giugno 2000, n. 26); Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi (Avv. Guzzardi, Romanelli)

sentenza 16 giugno 2000, n. 209 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 giugno 2000, n. 26);Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi (Avv. Guzzardi, Romanelli) c. Comunedi Venezia (Avv. Paoletti); interv. Pres. giunta reg. Veneto (Avv. Loria). Ord. Tar Veneto 14maggio 1998 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 10 (OTTOBRE 2000), pp. 2759/2760-2761/2762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195520 .

Accessed: 28/06/2014 15:30

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2759 PARTE PRIMA 2760

la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 412 bis c.p.c., nella parte in cui —

disponendo che «il mancato espletamento del tentativo di con

ciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti specia li d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo

I del libro IV» — non inserisce il procedimento monitorio nel

l'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.

Secondo i giudici a quibus, la norma — imponendo al credi

tore, prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere sif

fatto tentativo — si porrebbe in contrasto con i parametri costi

tuzionali citati, per l'irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da essa frapposti all'esercizio del diritto alla tutela giu risdizionale.

6.1. - Anche tale questione è infondata, in quanto il presup

posto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus non è

l'unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stes

se ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenzia

li, non ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche

la tesi opposta.

Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è struttural

mente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La

logica che impone alle parti di «incontrarsi» in una sede stra

giudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in

contraddittorio fra le parti. All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui

invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessa

riamente senza contraddittorio, come accade per il procedimen to per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazio

ne, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase

giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento mo

nitorio.

6.2. - In questo senso rileva anzitutto la sedes materiae pre scelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di concilia

zione, ossia la disciplina del processo di cognizione «ordinario»

delle controversie di lavoro, che fin dall'inizio assicura il con

traddittorio.

In secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si rife

risce l'ultimo comma dell'art. 412 bis sono entrambe strutturate

in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio

nella fase iniziale. Per i procedimenti cautelari — per i quali

comunque l'esclusione dalla soggezione al tentativo di concilia

zione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cau

telare — l'art. 669 sexies c.p.c. prevede come regola il provve dimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso

inaudita altera parte. Quanto ai «provvedimenti speciali d'ur

genza» — che, secondo l'interpretazione corrente, si identifi

cherebbero nei procedimenti di cui agli art. 28 e 18, 7° comma, 1. 20 maggio 1970 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e di

gnità del lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sinda

cale e norme sul collocamento), ed all'art. 15 1. 9 dicembre 1977

n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia

di lavoro) — il contraddittorio è assicurato fin dall'inizio e trae

giustificazione dal carattere di urgenza della tutela da essi ap

prestata.

Questi rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia ri

tenuto di dovere esplicitamente prevedere l'esclusione di tali pro cedimenti dalla soggezione al previo espletamento del tentativo

di conciliazione.

Sarebbe invece incongruo interpretare la norma nel senso che

essa, in forza di un argomento a contrario, debba comportare

l'assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il con

traddittorio è differito, come il procedimento monitorio.

6.3. - Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere

dichiarata infondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale degli art. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come modificati,

aggiunti o sostituiti dagli art. 36, 37 e 39 d.leg. 31 marzo 1998

n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rap

porti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,4° comma, 1. 15 marzo 1997

n. 59), e dall'art. 19 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (ulteriori

disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 febbraio 1993

II Foro Italiano — 2000.

n. 29, e successive modificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998

n. 80), sollevata, in riferimento agli art. 24 e 76 Cost., dal Tri

bunale di Parma e, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Pretore

di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità del

l'art. 412 bis, ultimo comma, c.p.c., introdotto dall'art. 39 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24

Cost, dal Pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di le gittimità costituzionale degli art. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferi

mento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Parma, con l'or

dinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 2000, n. 209

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 giugno 2000, n. 26); Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi

(Avv. Guzzardi, Romanelli) c. Comune di Venezia (Avv.

Paoletti); interv. Pres. giunta reg. Veneto (Aw. Loria). Ord.

Tar Veneto 14 maggio 1998 (due) (G.U., la s.s., n. 36 del

1998).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —

Città di Venezia — Trasporto non di linea nelle acque di na

vigazione interna — Potenza dei motori — Limiti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 41, 117; 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, norme per l'esercizio delle

funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non

di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio

pubblico di gondola nella città di Venezia, art. 12).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

12, 2° comma, lett. c), l. reg. Veneto 30 dicembre 1993 n.

63, nella parte in cui demanda ai regolamenti comunali di

stabilire la potenza dei motori che vanno installati a bordo

dei natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, limitata

mente alle parole «potenza dei motori installati», in riferi mento agli art. 3, 41 e 117 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il

Tar Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993

(1) La questione si rifaceva alla nota distinzione, sottolineata in varie occasioni dalla giurisprudenza costituzionale a proposito di questioni attinenti alla disciplina del trasporto locale, tra ciò che attiene alla sicu rezza (riservato alla normativa statale) e ciò che attiene invece alle mo dalità di gestione e di organizzazione dei servizi (di competenza regio nale). La Corte costituzionale risolve la questione escludendo che, nel caso di specie, la normativa regionale impugnata possa essere ricondot ta alla sicurezza della navigazione e dei natanti, essendo al contrario

ispirata dalla doverosa considerazione di una pluralità di interessi. Per la giurisprudenza costituzionale di cui sopra, v. Corte cost. 26 febbraio

1998, n. 30, Foro it., 1998, I, 975, con nota di richiami, e 16 maggio 1997, n. 135, id., 1997, I, 2383, con nota di richiami.

Sull'individuazione del profilo della sicurezza della navigazione ac canto a quello della tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico della città di Venezia, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 1231 c. nav. in caso di mancanza della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi acqueo, v. Cass. 30 giugno 1999, Lotto, id., 1999, 11, 617, con nota di richiami.

Sui rapporti di competenza tra lo Stato e la regione Veneto in tema di tutela della laguna di Venezia, v. Corte cost. 15 febbraio 2000, n.

54, id., 2000, I, 1399, con nota di richiami.

Per la costituzionalità della disciplina regionale relativa al rinnovo della licenza per l'esercizio dei taxi acquei a Venezia, v. Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 478, id., 1992, I, 1617, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

n. 63 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in ma

teria di servizi di trasporto non di linea nelle acque di naviga zione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città

di Venezia), «nella parte in cui demanda ai regolamenti comu

nali di stabilire la potenza dei motori che vanno installati a bor

do dei natanti adibiti al servizio pubblico non di linea», limita tamente alle parole «potenza dei motori installati».

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione legislativa de

nunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., giacché «il controverso criterio di ordine tecnico, che limita la potenza dei motori installabili a bordo dei natanti adibiti al servizio pub blico di trasporto non di linea, incide indirettamente sulla sicu

rezza dei natanti» e pertanto non rientrerebbe tra le competenze

regionali, come delineate dall'art. 9, 1° comma, d.p.r. n. 5 del

1972; dagli art. 84, 85 e 97 d.p.r. n. 616 del 1977; dall'art.

104, lett. t), d.leg. n. 112 del 1998.

La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con

gli art. 3 e 41 Cost., apparendo al Tar Veneto irragionevole e lesiva della libertà di iniziativa economica, giacché la riduzio

ne della potenza dei motori costituirebbe una «limitazione al

libero svolgimento di un'attività economica privata», non giu stificata da prevalenti interessi costituzionalmente rilevanti.

2. - Sotto entrambi i profili richiamati, la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Vene

to n. 63 del 1993 è stata sollevata dallo stesso Tar con due

ordinanze di contenuto del tutto omogeneo. I relativi giudizi

possono pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata in rife

rimento all'art. 117 Cost, non è fondata.

L'assunto che riconduce la normativa regionale impugnata alla materia della sicurezza della navigazione e dei natanti non

può infatti essere condiviso.

Ancora di recente, questa corte ha ribadito che le attribuzioni

nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri

funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli inte

ressi da tutelare: alla competenza dello Stato è riservata esclusi

vamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e

dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolu

mità delle persone, la quale esige uniformità di parametri di

valutazione per l'intero territorio nazionale; gli ulteriori profili

della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle

modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rien

trano invece nella competenza delle regioni e delle province au

tonome (sentenze n. 30 del 1998, Foro it., 1998, I, 975, e n.

135 del 1997, id., 1997, I, 2383). Nell'ordinanza e nelle memorie delle parti private ricorrenti

nei giudizi a quibus vengono invocate — accanto all'art. 117

Cost. — le disposizioni legislative attributive della competenza statale in materia di sicurezza della navigazione e di sicurezza

tecnica dei natanti. In particolare, vengono invocati l'art. 9,

1° comma, d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 5, che conserva allo Stato

le attribuzioni degli organi statali in materia di sicurezza dei

natanti, e l'art. 104, 1° comma, lett. t), d.leg. 31 marzo 1998

n. 112, che riserva allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza

della navigazione interna.

L'apprezzamento della fondatezza delle censure prospettate dal collegio rimettente non può operarsi esclusivamente alla stre

gua della normativa di trasferimento, invocata dagli enti terri

toriali coinvolti nel presente giudizio costituzionale, in materia

di trasporti di interesse regionale e locale e di navigazione nelle

acque interne che — per quanto concerne il profilo specifica mente rilevante in questa sede — è esplicita nell'attribuire alle

regioni e ai comuni un'ampia competenza in materia di servizi

di trasporto di persone non di linea.

A tale proposito, viene in particolare in rilievo la legge-quadro n. 21 del 1992, che all'art. 1, 2° comma, include tra gli autoser

vizi pubblici non di linea affidati alla competenza amministrati

va regionale «il servizio di taxi con natante», e all'art. 4, 2°

comma, prevede che le regioni stabiliscono «i criteri cui devono

attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli

autoservizi pubblici non di linea», precisando, al successivo art.

5, che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio de

gli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono, tra l'altro,

il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni

singolo servizio, e le modalità per lo svolgimento del servizio.

Ciò che nondimeno ai fini del presente giudizio costituzionale

Il Foro Italiano — 2000.

maggiormente interessa è che la disciplina impugnata investe

una pluralità di competenze degli enti territoriali, non solo in

materia di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di

trasporto di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne.

Si deve infatti constatare che l'interesse alla razionale disci

plina dei servizi di trasporto di persone nelle acque lagunari non è suscettibile di apprezzamento isolato da parte delle am

ministrazioni regionale e locale, le quali non possono provve dervi senza tener conto delle concorrenti ed eventualmente in

terferenti esigenze di tutela ambientale e del patrimonio edili

zio, non solo di interesse storico-artistico. A quest'ultimo

riguardo, appare evidente come la disciplina denunciata risulti

oggettivamente preordinata anche, e specialmente, a limitare il

moto ondoso nocivo per le rive della laguna e per gli edifici

che vi si affacciano.

La stessa normativa concernente le attribuzioni regionali in

materia di trasporto pubblico locale, del resto, prevede che nel

l'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia l'amministrazio

ne regionale tenga conto dell'interesse ambientale. Da ultimo,

l'art. 14 d.leg. n. 422 del 1997, affida alle regioni compiti di

programmazione nel settore dei trasporti locali, anche allo sco

po di ponderare le compatibilità ambientali.

La coesistenza di competenze statali e regionali nella materia

della salvaguardia ambientale di Venezia è stata ribadita da questa

corte con una recente pronuncia, la quale, in generale, ha pre messo che «in materia di protezione ambientale e di tutela dagli

inquinamenti è riconosciuta una competenza regionale, costitu

zionalmente garantita, per il collegamento funzionale che la sal

vaguardia dell'ambiente ha con le materie che, nella elencazione

dell'art. 117 Cost., più direttamente riguardano il territorio ed

implicano la preservazione della salubrità delle condizioni del

suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento» (sen

tenza n. 54 del 2000, id., 2000, I, 1399). La disciplina impugnata, che riflette la doverosa considera

zione di una pluralità di interessi, va pertanto ricondotta a tale

complesso quadro di attribuzioni regionali, apparendo per con

tro non pertinente l'invocazione della riserva di competenza sta

tale in materia di sicurezza della navigazione e dei natanti.

4. - La legge regionale viene denunciata anche per contrasto

con gli art. 3 e 41 Cost., apparendo al Tar Veneto irragionevole

e lesivo della libertà di iniziativa economica «che la finalità di

limitare la velocità dei natanti sia perseguita attraverso la ridu

zione della potenza dei motori, anziché mediante la fissazione

di limiti di velocità, assistiti da idonei controlli e sanzioni»: per

un verso, infatti, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina

impugnata «non sembra realizzare la finalità che l'ha ispirata,

perché i natanti sono ancora in grado di superare i limiti di

velocità imposti nei canali di Venezia per limitare il moto ondo

so»; per un altro verso, «la sua applicazione produce sul piano

pratico un'inutile limitazione alla manovrabilità dei natanti, con

rischio per la loro sicurezza, disparità di trattamento e limita

zione al libero svolgimento di un'attività economica privata»,

senza che tali limitazioni risultino giustificate da prevalenti inte

ressi costituzionalmente rilevanti.

La questione non è fondata.

Lamentando l'irragionevolezza del limite massimo di potenza

pari a cento cavalli, il collegio rimettente imputa alla disposi

zione legislativa attributiva del potere regolamentare locale vizi

che in realtà, ove accertati, inficerebbero non già la legge regio nale denunciata, bensì il regolamento comunale approvato in

attuazione della medesima.

I vizi lamentati dai ricorrenti nei giudizi amministrativi a qui

bus e censurati dal collegio rimettente non possono quindi esse

re imputati alla legge regionale impugnata, che, nel conferire

al comune la potestà regolamentare contestata, non potrebbe

interpretarsi come tale da autorizzare l'autorità comunale a di

sporre contra constitutionem.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993

n. 63 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in ma

teria di servizi di trasporto non di linea nelle acque di naviga

zione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città

di Venezia), sollevata, in riferimento agli art. 3, 41 e 117 Cost.,

dal Tar Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

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