sentenza 16 giugno 2000, n. 209 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 giugno 2000, n. 26);Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi (Avv. Guzzardi, Romanelli) c. Comunedi Venezia (Avv. Paoletti); interv. Pres. giunta reg. Veneto (Avv. Loria). Ord. Tar Veneto 14maggio 1998 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 10 (OTTOBRE 2000), pp. 2759/2760-2761/2762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195520 .
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2759 PARTE PRIMA 2760
la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 412 bis c.p.c., nella parte in cui —
disponendo che «il mancato espletamento del tentativo di con
ciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti specia li d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo
I del libro IV» — non inserisce il procedimento monitorio nel
l'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo.
Secondo i giudici a quibus, la norma — imponendo al credi
tore, prima di chiedere il decreto ingiuntivo, di promuovere sif
fatto tentativo — si porrebbe in contrasto con i parametri costi
tuzionali citati, per l'irragionevolezza della disciplina e per gli ostacoli da essa frapposti all'esercizio del diritto alla tutela giu risdizionale.
6.1. - Anche tale questione è infondata, in quanto il presup
posto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus non è
l'unica opzione ermeneutica possibile, come ammettono le stes
se ordinanze dando atto che nelle applicazioni giurisprudenzia
li, non ancora rivelatrici di un diritto vivente, è sostenuta anche
la tesi opposta.
Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è struttural
mente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La
logica che impone alle parti di «incontrarsi» in una sede stra
giudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in
contraddittorio fra le parti. All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui
invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessa
riamente senza contraddittorio, come accade per il procedimen to per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazio
ne, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase
giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento mo
nitorio.
6.2. - In questo senso rileva anzitutto la sedes materiae pre scelta per introdurre il nuovo tentativo obbligatorio di concilia
zione, ossia la disciplina del processo di cognizione «ordinario»
delle controversie di lavoro, che fin dall'inizio assicura il con
traddittorio.
In secondo luogo le due categorie di procedimenti cui si rife
risce l'ultimo comma dell'art. 412 bis sono entrambe strutturate
in modo da non precludere necessariamente il contraddittorio
nella fase iniziale. Per i procedimenti cautelari — per i quali
comunque l'esclusione dalla soggezione al tentativo di concilia
zione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cau
telare — l'art. 669 sexies c.p.c. prevede come regola il provve dimento in contraddittorio e solo come eccezione quello reso
inaudita altera parte. Quanto ai «provvedimenti speciali d'ur
genza» — che, secondo l'interpretazione corrente, si identifi
cherebbero nei procedimenti di cui agli art. 28 e 18, 7° comma, 1. 20 maggio 1970 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e di
gnità del lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sinda
cale e norme sul collocamento), ed all'art. 15 1. 9 dicembre 1977
n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia
di lavoro) — il contraddittorio è assicurato fin dall'inizio e trae
giustificazione dal carattere di urgenza della tutela da essi ap
prestata.
Questi rilievi spiegano perché il legislatore delegato abbia ri
tenuto di dovere esplicitamente prevedere l'esclusione di tali pro cedimenti dalla soggezione al previo espletamento del tentativo
di conciliazione.
Sarebbe invece incongruo interpretare la norma nel senso che
essa, in forza di un argomento a contrario, debba comportare
l'assoggettamento al tentativo di un procedimento in cui il con
traddittorio è differito, come il procedimento monitorio.
6.3. - Essendo dunque erroneo il presupposto interpretativo assunto dai rimettenti, la questione da loro sollevata deve essere
dichiarata infondata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale degli art. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come modificati,
aggiunti o sostituiti dagli art. 36, 37 e 39 d.leg. 31 marzo 1998
n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rap
porti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,4° comma, 1. 15 marzo 1997
n. 59), e dall'art. 19 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (ulteriori
disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 febbraio 1993
II Foro Italiano — 2000.
n. 29, e successive modificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998
n. 80), sollevata, in riferimento agli art. 24 e 76 Cost., dal Tri
bunale di Parma e, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Pretore
di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità del
l'art. 412 bis, ultimo comma, c.p.c., introdotto dall'art. 39 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24
Cost, dal Pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di le gittimità costituzionale degli art. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c., come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferi
mento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Parma, con l'or
dinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 2000, n. 209
('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 giugno 2000, n. 26); Pres. Guizzi, Est. Contri; Soc. coop. San Marco motoscafi
(Avv. Guzzardi, Romanelli) c. Comune di Venezia (Avv.
Paoletti); interv. Pres. giunta reg. Veneto (Aw. Loria). Ord.
Tar Veneto 14 maggio 1998 (due) (G.U., la s.s., n. 36 del
1998).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —
Città di Venezia — Trasporto non di linea nelle acque di na
vigazione interna — Potenza dei motori — Limiti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 41, 117; 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, norme per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non
di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio
pubblico di gondola nella città di Venezia, art. 12).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
12, 2° comma, lett. c), l. reg. Veneto 30 dicembre 1993 n.
63, nella parte in cui demanda ai regolamenti comunali di
stabilire la potenza dei motori che vanno installati a bordo
dei natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, limitata
mente alle parole «potenza dei motori installati», in riferi mento agli art. 3, 41 e 117 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, il
Tar Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993
(1) La questione si rifaceva alla nota distinzione, sottolineata in varie occasioni dalla giurisprudenza costituzionale a proposito di questioni attinenti alla disciplina del trasporto locale, tra ciò che attiene alla sicu rezza (riservato alla normativa statale) e ciò che attiene invece alle mo dalità di gestione e di organizzazione dei servizi (di competenza regio nale). La Corte costituzionale risolve la questione escludendo che, nel caso di specie, la normativa regionale impugnata possa essere ricondot ta alla sicurezza della navigazione e dei natanti, essendo al contrario
ispirata dalla doverosa considerazione di una pluralità di interessi. Per la giurisprudenza costituzionale di cui sopra, v. Corte cost. 26 febbraio
1998, n. 30, Foro it., 1998, I, 975, con nota di richiami, e 16 maggio 1997, n. 135, id., 1997, I, 2383, con nota di richiami.
Sull'individuazione del profilo della sicurezza della navigazione ac canto a quello della tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico della città di Venezia, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 1231 c. nav. in caso di mancanza della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi acqueo, v. Cass. 30 giugno 1999, Lotto, id., 1999, 11, 617, con nota di richiami.
Sui rapporti di competenza tra lo Stato e la regione Veneto in tema di tutela della laguna di Venezia, v. Corte cost. 15 febbraio 2000, n.
54, id., 2000, I, 1399, con nota di richiami.
Per la costituzionalità della disciplina regionale relativa al rinnovo della licenza per l'esercizio dei taxi acquei a Venezia, v. Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 478, id., 1992, I, 1617, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
n. 63 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in ma
teria di servizi di trasporto non di linea nelle acque di naviga zione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città
di Venezia), «nella parte in cui demanda ai regolamenti comu
nali di stabilire la potenza dei motori che vanno installati a bor
do dei natanti adibiti al servizio pubblico non di linea», limita tamente alle parole «potenza dei motori installati».
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione legislativa de
nunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., giacché «il controverso criterio di ordine tecnico, che limita la potenza dei motori installabili a bordo dei natanti adibiti al servizio pub blico di trasporto non di linea, incide indirettamente sulla sicu
rezza dei natanti» e pertanto non rientrerebbe tra le competenze
regionali, come delineate dall'art. 9, 1° comma, d.p.r. n. 5 del
1972; dagli art. 84, 85 e 97 d.p.r. n. 616 del 1977; dall'art.
104, lett. t), d.leg. n. 112 del 1998.
La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con
gli art. 3 e 41 Cost., apparendo al Tar Veneto irragionevole e lesiva della libertà di iniziativa economica, giacché la riduzio
ne della potenza dei motori costituirebbe una «limitazione al
libero svolgimento di un'attività economica privata», non giu stificata da prevalenti interessi costituzionalmente rilevanti.
2. - Sotto entrambi i profili richiamati, la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Vene
to n. 63 del 1993 è stata sollevata dallo stesso Tar con due
ordinanze di contenuto del tutto omogeneo. I relativi giudizi
possono pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata in rife
rimento all'art. 117 Cost, non è fondata.
L'assunto che riconduce la normativa regionale impugnata alla materia della sicurezza della navigazione e dei natanti non
può infatti essere condiviso.
Ancora di recente, questa corte ha ribadito che le attribuzioni
nella materia dei trasporti si ripartiscono sulla base di criteri
funzionali fondati precipuamente sul livello e sul tipo degli inte
ressi da tutelare: alla competenza dello Stato è riservata esclusi
vamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e
dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolu
mità delle persone, la quale esige uniformità di parametri di
valutazione per l'intero territorio nazionale; gli ulteriori profili
della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle
modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rien
trano invece nella competenza delle regioni e delle province au
tonome (sentenze n. 30 del 1998, Foro it., 1998, I, 975, e n.
135 del 1997, id., 1997, I, 2383). Nell'ordinanza e nelle memorie delle parti private ricorrenti
nei giudizi a quibus vengono invocate — accanto all'art. 117
Cost. — le disposizioni legislative attributive della competenza statale in materia di sicurezza della navigazione e di sicurezza
tecnica dei natanti. In particolare, vengono invocati l'art. 9,
1° comma, d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 5, che conserva allo Stato
le attribuzioni degli organi statali in materia di sicurezza dei
natanti, e l'art. 104, 1° comma, lett. t), d.leg. 31 marzo 1998
n. 112, che riserva allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza
della navigazione interna.
L'apprezzamento della fondatezza delle censure prospettate dal collegio rimettente non può operarsi esclusivamente alla stre
gua della normativa di trasferimento, invocata dagli enti terri
toriali coinvolti nel presente giudizio costituzionale, in materia
di trasporti di interesse regionale e locale e di navigazione nelle
acque interne che — per quanto concerne il profilo specifica mente rilevante in questa sede — è esplicita nell'attribuire alle
regioni e ai comuni un'ampia competenza in materia di servizi
di trasporto di persone non di linea.
A tale proposito, viene in particolare in rilievo la legge-quadro n. 21 del 1992, che all'art. 1, 2° comma, include tra gli autoser
vizi pubblici non di linea affidati alla competenza amministrati
va regionale «il servizio di taxi con natante», e all'art. 4, 2°
comma, prevede che le regioni stabiliscono «i criteri cui devono
attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea», precisando, al successivo art.
5, che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio de
gli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono, tra l'altro,
il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni
singolo servizio, e le modalità per lo svolgimento del servizio.
Ciò che nondimeno ai fini del presente giudizio costituzionale
Il Foro Italiano — 2000.
maggiormente interessa è che la disciplina impugnata investe
una pluralità di competenze degli enti territoriali, non solo in
materia di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di
trasporto di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne.
Si deve infatti constatare che l'interesse alla razionale disci
plina dei servizi di trasporto di persone nelle acque lagunari non è suscettibile di apprezzamento isolato da parte delle am
ministrazioni regionale e locale, le quali non possono provve dervi senza tener conto delle concorrenti ed eventualmente in
terferenti esigenze di tutela ambientale e del patrimonio edili
zio, non solo di interesse storico-artistico. A quest'ultimo
riguardo, appare evidente come la disciplina denunciata risulti
oggettivamente preordinata anche, e specialmente, a limitare il
moto ondoso nocivo per le rive della laguna e per gli edifici
che vi si affacciano.
La stessa normativa concernente le attribuzioni regionali in
materia di trasporto pubblico locale, del resto, prevede che nel
l'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia l'amministrazio
ne regionale tenga conto dell'interesse ambientale. Da ultimo,
l'art. 14 d.leg. n. 422 del 1997, affida alle regioni compiti di
programmazione nel settore dei trasporti locali, anche allo sco
po di ponderare le compatibilità ambientali.
La coesistenza di competenze statali e regionali nella materia
della salvaguardia ambientale di Venezia è stata ribadita da questa
corte con una recente pronuncia, la quale, in generale, ha pre messo che «in materia di protezione ambientale e di tutela dagli
inquinamenti è riconosciuta una competenza regionale, costitu
zionalmente garantita, per il collegamento funzionale che la sal
vaguardia dell'ambiente ha con le materie che, nella elencazione
dell'art. 117 Cost., più direttamente riguardano il territorio ed
implicano la preservazione della salubrità delle condizioni del
suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento» (sen
tenza n. 54 del 2000, id., 2000, I, 1399). La disciplina impugnata, che riflette la doverosa considera
zione di una pluralità di interessi, va pertanto ricondotta a tale
complesso quadro di attribuzioni regionali, apparendo per con
tro non pertinente l'invocazione della riserva di competenza sta
tale in materia di sicurezza della navigazione e dei natanti.
4. - La legge regionale viene denunciata anche per contrasto
con gli art. 3 e 41 Cost., apparendo al Tar Veneto irragionevole
e lesivo della libertà di iniziativa economica «che la finalità di
limitare la velocità dei natanti sia perseguita attraverso la ridu
zione della potenza dei motori, anziché mediante la fissazione
di limiti di velocità, assistiti da idonei controlli e sanzioni»: per
un verso, infatti, ad avviso del collegio rimettente, la disciplina
impugnata «non sembra realizzare la finalità che l'ha ispirata,
perché i natanti sono ancora in grado di superare i limiti di
velocità imposti nei canali di Venezia per limitare il moto ondo
so»; per un altro verso, «la sua applicazione produce sul piano
pratico un'inutile limitazione alla manovrabilità dei natanti, con
rischio per la loro sicurezza, disparità di trattamento e limita
zione al libero svolgimento di un'attività economica privata»,
senza che tali limitazioni risultino giustificate da prevalenti inte
ressi costituzionalmente rilevanti.
La questione non è fondata.
Lamentando l'irragionevolezza del limite massimo di potenza
pari a cento cavalli, il collegio rimettente imputa alla disposi
zione legislativa attributiva del potere regolamentare locale vizi
che in realtà, ove accertati, inficerebbero non già la legge regio nale denunciata, bensì il regolamento comunale approvato in
attuazione della medesima.
I vizi lamentati dai ricorrenti nei giudizi amministrativi a qui
bus e censurati dal collegio rimettente non possono quindi esse
re imputati alla legge regionale impugnata, che, nel conferire
al comune la potestà regolamentare contestata, non potrebbe
interpretarsi come tale da autorizzare l'autorità comunale a di
sporre contra constitutionem.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, 2° comma, lett. c), 1. reg. Veneto 30 dicembre 1993
n. 63 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in ma
teria di servizi di trasporto non di linea nelle acque di naviga
zione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città
di Venezia), sollevata, in riferimento agli art. 3, 41 e 117 Cost.,
dal Tar Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.
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