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sentenza 16 luglio 1999, n. 309 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 luglio 1999, n. 29) Pres....

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sentenza 16 luglio 1999, n. 309 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 luglio 1999, n. 29) Pres. Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Venezia 14 novembre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 6 del 1998) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2775/2776-2781/2782 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194881 . Accessed: 25/06/2014 03:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 03:15:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 16 luglio 1999, n. 309 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 luglio 1999, n. 29) Pres.Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Venezia 14 novembre 1997(G.U., 1 a s.s., n. 6 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2775/2776-2781/2782Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194881 .

Accessed: 25/06/2014 03:15

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2775 PARTE PRIMA 2776

già annullati dalla corte. Con il ricorso in epigrafe, il presidente del consiglio dei ministri chiede altresì l'annullamento della ri

chiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

2. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del con

flitto di attribuzione in questione, che questa corte ha già di

chiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordi

nanza n. 266 del 1998 (Foro it., 1998, I, 3435). Sotto il profilo soggettivo, il presidente del consiglio dei mi

nistri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla 1. n. 801

del 1977, ma, come questa corte ha già avuto occasione di chia

rire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali — invo

cate nel ricorso — che ne delimitano le attribuzioni (sentenze n. 110 del 1998, ibid., 2357, e n. 86 del 1977, id., 1977, I, 1333; ordinanza n. 426 del 1997, id., 1998, I, 955).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione del procu ratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna a resiste

re nel conflitto deve essere affermata in conformità alla giuris

prudenza di questa corte, che riconosce al p.m. la legittimazio ne ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello

Stato, in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., è il titolare diretto

ed esclusivo dell'azione penale obbligatoria e dell'attività di in

dagine a questa finalizzata (sentenze n. 110 del 1998, cit.; n.

420 del 1995, id., 1996, I, 3307, e nn. 464, 463 e 462 del 1993,

id., 1994, I, 974; ordinanze n. 426 del 1997, cit., e n. 269 del 1996, id., 1997, I, 370).

Quanto al profilo oggettivo, il conflitto riguarda attribuzioni

costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione pe nale da parte del p.m. ed alla salvaguardia della sicurezza dello

Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui opposi zione è attribuita alla responsabilità del presidente del consiglio ed al controllo del parlamento.

3. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

4. - Con la sentenza n. 110 del 1998 questa corte ha chiarito

che l'opposizione del segreto di Stato da parte del presidente del consiglio dei ministri ha non già l'effetto di impedire in

via assoluta al p.m. di compiere atti di indagine e di esercitare

l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una notitia criminis, bensì l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e

conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di

prova coperti dal segreto. La corte, nella medesima pronuncia, ha precisato che tale

divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da

segreto di Stato sia in via diretta, per fondare su di essi l'eserci zio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risul

tanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro

origine.

Questa corte ha altresì specificato che i doveri di correttezza e lealtà ai quali i rapporti tra governo ed autorità giudiziaria devono ispirarsi, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribu

zioni a ciascuno spettanti, escludono, in particolare, che l'auto rità giudiziaria possa aggirare surrettiziamente il segreto oppo sto dal presidente del consiglio, inoltrando ad altri organi ri

chieste di esibizione di documenti dei quali sia nota la segretezza. Sulla base delle richiamate premesse, la corte accolse il primo

ricorso del presidente del consiglio ed annullò gli atti di indagi ne compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di

Stato, unitamente alla prima richiesta di rinvio a giudizio pre sentata dalla procura di Bologna, in data 19 novembre 1997.

Dall'esame della seconda richiesta di rinvio a giudizio, in da ta 5 maggio 1998, impugnata dal ricorrente, risulta che la pro cura di Bologna ha nuovamente esercitato l'azione penale senza indicare differenti elementi indiziami, indipendenti dagli atti e documenti coperti da segreto già in suo possesso, e senza che essa si basi su altri ed autonomi atti di indagine, legittimamente diretti ad acquisire tali nuovi elementi.

L'unica differenza che è possibile riscontrare attraverso un

raffronto tra le due richieste di rinvio a giudizio (la prima delle

quali annullata da questa corte) consiste nell'omessa menzione, nella seconda, dei documenti acquisiti dalla questura di Bolo

gna. Senonché, con la sentenza n. 110 del 1998, cit., questa corte ha riconosciuto l'illegittimità non solo della richiesta di

esibizione rivolta al questore di Bologna — in quanto diretta ad acquisire documentazione, riguardante le indagini svolte a

li Foro Italiano — 1999.

suo tempo dalla polizia e dai servizi, della quale era nota la

segretezza formalmente opposta già agli inquirenti della procu ra di Roma — ma anche dell'attività di indagine susseguente mente svolta avvalendosi di quelle conoscenze, già poste a base

della prima richiesta di rinvio a giudizio. Da quanto precede — al di là della parziale, ma indubbia

mente significativa, coincidenza riscontrata tra i documenti ac

quisiti dalla questura di Bologna e quelli trasmessi dal procura tore della repubblica di Roma — consegue che l'utilizzo, da

parte del p.m. resistente, della documentazione già in possesso della procura romana, al fine di motivare la nuova, quasi iden

tica, richiesta di rinvio a giudizio, si appalesa illegittimo. La rinnovata richiesta del p.m. risulta infatti inficiata dall'utilizza

zione dei documenti — provenienti dalla questura di Bologna — che questa corte ha ritenuto illegittimamente acquisiti. Tale

illegittima utilizzazione documentale rende la nuova richiesta di

rinvio a giudizio lesiva delle attribuzioni costituzionalmente ri

conosciute al presidente del consiglio dei ministri in tema di

tutela del segreto di Stato. Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta al p.m., in persona del procuratore della repubblica pres so il Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a

giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del

segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte costitu

zionale, e conseguentemente annulla la richiesta di rinvio a giu dizio in data 5 maggio 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1999, n. 309 ('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 luglio 1999, n. 29) Pres. Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons, mini

stri. Ord. Pret. Venezia 14 novembre 1997 (G.U., la s.s., n. 6 del 1998).

Sanità pubblica — Cittadini italiani in disagiate condizioni eco nomiche — Soggiorno all'estero per motivi diversi dal lavoro 0 dalla fruizione di borse di studio — Assistenza sanitaria

gratuita a carico dello Stato — Omessa previsione — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 32; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitu zione del servizio sanitario nazionale, art. 37; d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618, assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, art. 1, 2).

Sono incostituzionali gli art. 37 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e 1 e 2 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618, nella parte in cui non

prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita, da stabilirsi dal legislatore, a favore dei cittadini italiani che si trovano

temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagia te condizioni economiche. (1)

(1) I. - La questione sottoposta alla Corte costituzionale dal Pretore di Venezia aveva ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 37 1. 833/78 e del d.p.r. 618/80 (secondo la corte, presumibilmente degli art. 1 e 2, dato che il giudice rimettente aveva denunciato per intero l'illegit timità del decreto), nella parte in cui non prevedono alcuna forma di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani che si trovano all'este ro per motivi diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio.

La corte ha precisato preliminarmente che la questione non si riferiva: — né all'assistenza sanitaria garantita ai cittadini, iscritti al servizio

sanitario nazionale, il cui stato di salute necessiti di prestazioni imme diate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Co munità europea o appartenente allo spazio economico europeo, in quanto in tali ipotesi la copertura è assicurata sia dal diritto comunitario (v. regolamento Cee 1408/71 del consiglio del 14 giugno 1971) sia dal dirit to interno (v. art. 1, 9° comma, d.l. 382/89, convertito, con modifica

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - L'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art.

37 1. 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario

nazionale) e il d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618 (assistenza sanitaria

ai cittadini italiani all'estero), dei quali viene prospettata, in

riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost., l'illegittimità costituziona

le, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di assistenza

sanitaria a favore dei cittadini italiani all'estero per motivi di

versi dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio.

Anche se il decreto viene denunciato per intero nel dispositi

zioni, in 1. 8/90) sia, infine, dalla 1. 300/93, di ratifica dell'accordo sullo spazio economico europeo;

— né alle prestazioni assistenziali garantite ai cittadini italiani da al tri accordi bilaterali o multilaterali, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 618/80;

— né alle prestazioni assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, disciplinate dalla 1. 595/85 e dai decreti ministeriali successivi.

Sicché, l'ambito della verifica di legittimità costituzionale riguardava esclusivamente la compatibilità con l'art. 32 Cost., delle disposizioni, innanzi richiamate, di cui agli art. 37 1. 833/78, nonché 1 e 2 d.p.r. 618/80.

II. - In particolare, ai sensi dell'art. 37 1. 833/78, il governo era

delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del mini stro della sanità, di concerto con i ministri degli affari esteri, del lavo ro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai citta dini italiani all'estero, secondo i principi generali dettati dalla medesi ma legge e con l'osservanza di criteri direttivi che assicurassero attra verso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo di

permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa ed alle specifiche condizioni previste dalla disposizione; la previsione di particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette,

per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pub blici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestassero la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffi ci consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o

uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica (cfr. lett. a e b dell'art. 37).

Il d.p.r. 618/80 ha provveduto a disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad un'atti vità lavorativa all'estero, secondo i principi ed i criteri di cui all'art.

37, 1° comma, lett. a) e b), 1. n. 833 del 1978, stabilendo, in particola re, all'art. 1, la competenza dello Stato in materia ed individuando, all'art. 2, i beneficiari dell'assistenza, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati, nei cittadini italiani iscritti negli elenchi del servizio sanitario nazionale, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non

godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di

prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro e purché appartenenti alle categorie ivi elencate aventi in co mune il fatto che la permanenza all'estero è giustificata da motivi di lavoro o dalla fruizione di borse di studio.

Come osserva la corte, «non rileva la qualità del datore di lavoro, che può essere un soggetto pubblico o anche privato; si prescinde dalla

qualifica o dalle mansioni del lavoratore ed è indifferente la stessa natura del rapporto che può essere sia di lavoro subordinato che di

lavoro autonomo, nel quale è compresa l'attività dei liberi professioni sti. Se sussiste una connessione tra la permanenza all'estero anche tem

poranea e l'attività di lavoro, di prestazione d'opera o di servizio, o, nei casi contemplati, l'attività di studio, il riconoscimento del diritto è pieno».

III. - La disciplina innanzi richiamata, tuttavia, non garantisce i cit

tadini che versino in disagiate condizioni economiche e che cionono stante intendano recarsi all'estero temporaneamente per motivi di sva

go, culturali, affettivi, familiari, di ricerca di un'occupazione, di ap

prendimento di una lingua o di una professione e così via. Per essi non vi è alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita da

parte dello Stato e ciò comporta, a giudizio della corte, l'«aggravamen to di una condizione materiale negativa; aggravamento che al legislato re è vietato introdurre».

Né vale in contrario sostenere, in base ad «un'aprioristica valutazio

ne negativa», che i cittadini economicamente disagiati in quanto tali

hanno l'onere di non lasciare il territorio dello Stato o quello degli Stati in cui è loro garantita l'assistenza sanitaria, se non per motivi

di lavoro o di studio; il viaggio all'estero, infatti, in sé può costituire

«fattore di arricchimento e di sviluppo della personalità», della quale 10 Stato non deve permettere forme di «mortificazione» e, meno anco

ra, l'eliminazione. Il diritto dei cittadini indigenti o, comunque, economicamente disa

giati alla fruizione gratuita delle cure appartiene all'ambito inviolabile

della dignità umana, protetto dall'art. 32 Cost., che il legislatore non

può comprimere neppure nella difficile e delicata operazione di bilan

11 Foro Italiano — 1999.

vo dell'ordinanza di rimessione, quanto affermato nella parte motiva di questa induce a ritenere che la censura sia limitata

agli art. le 2, concernenti rispettivamente le competenze dello

Stato e i beneficiari dell'assistenza.

Ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione di una

qualche forma di assistenza, anche indiretta, per i cittadini ita

liani che si trovino all'estero per motivi diversi dal lavoro o

dalla fruizione di borse di studio — particolarmente nelle ipote si di assoluta emergenza, che non consentano il differimento

ciamento della tutela del diritto alla salute con le esigenze della finanza

pubblica. Ne consegue l'illegittimità della normativa che presenti un assoluto

vuoto di tutela proprio a danno di coloro, rispetto ai quali la garanzia costituzionale del diritto alla salute si rivela massimamente cogente.

La corte, che istituzionalmente non può spingersi fino a definire nei

dettagli i presupposti soggettivi, le condizioni oggettive, i modi e le pro cedure, nei quali il diritto dei non abbienti deve realizzarsi, rimette al

l'apprezzamento discrezionale del legislatore il compito di effettuare ta li valutazioni.

Sulla nozione di «indigenza» di cui all'art. 32 Cost., v. Corte cost. 26 maggio 1998, n. 185, Foro it., 1998, I, 1713, con nota di Izzo, alla quale si rinvia per i richiami e le osservazioni relativi alla vicenda Di Bella.

Sulla problematica del contemperamento del diritto alla salute con

gli altri interessi costituzionalmente garantiti, che è stata oggetto di nu merose pronunce della Corte costituzionale, v., tra le tante, Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 559, id., 1988, I, 1; 27 ottobre 1988, n. 992, id., 1989, I, 1766; 16 ottobre 1990, n. 455, id., 1992, I, 287, con nota di richiami, e Regioni, 1991, 1513, con nota di Ferrari, Diritto alla salute e prestazioni sanitarie tra bilanciamento e gradualità-, 2 giugno 1994, n. 218, Foro it., 1995, I, 46, con nota di Izzo, Un difficile test

per la Consulta: l'Aids, le leggi ed i giudici fiduciosi, e Giur. it., 1995, I, 638, con note di Ruotoio, L'onere del «test» anti-Aids per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?, e di Modugno, Chiosa a chiusa. Un modello di bilanciamento di valori-, 15 luglio 1994, n. 304, Foro it., 1994, I, 2607; 18 aprile 1996, n. 118, id., 1996, I, 2326, con nota di Ponzanelli, «.Pochi ma da sempre»: la disciplina sull'indennizzo per il danno da vaccinazione, trasfusione o assunzione di emoderivati al primo vaglio di costituzionalità, e 26 febbraio 1998, n. 27, id., 1998,1, 1370, con nota di Ponzanelli, La misura dell'inden

nizzo per le «vittime» di vaccinazioni obbligatorie: il nuovo intervento della Corte costituzionale.

Cfr. anche Corte cost. 3 giugno 1992, n. 247, id., Rep. 1992, voce Sanità pubblica, n. 262, e Giur. it., 1993, I, 1, 21, e Cons. Stato, 1992, II, 832, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costitu zionale degli art. 25 1. 23 dicembre 1978 n. 833, e 1 1. reg. Liguria 14 dicembre 1976 n. 41, sollevata con riferimento agli art. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevedono il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie ospedaliere, fornite all'estero, ma consentono per tali presta zioni un congruo ristoro, sufficiente a tutelare il bene primario del di ritto alla salute; 17 luglio 1998, n. 267, in questo fascicolo, I, 2792, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il par. 8.6 dell'ali. I I. reg. Piemonte 23 aprile 1990 n. 37, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di

comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie

per il rimborso. Per ulteriori riferimenti sul punto, v. Ferrara (Vipiana), Principi

di diritto sanitario, Torino, 1999, 19 ss. In relazione alla disciplina di cui all'art. 3 1. 23 ottobre 1985 n. 595,

norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario trienna le 1986-88 e al d.m. 3 novembre 1989, criteri per la fruizione di presta zioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializ zazione all'estero, nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice or dinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo al rimborso delle spese ospedaliere sostenute dall'assistito all'estero, senza la preventiva autorizzazione della regione, per un ricovero reso necessa rio da motivi di urgenza, costituiti da una situazione di pericolo di vita

o di aggravamento della malattia o di una non adeguata guarigione, residuando in tali ipotesi in capo all'autorità amministrativa un potere discrezionale di tipo meramente tecnico in ordine all'apprezzamento dei

motivi di urgenza, v. Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 85/SU, in

questo fascicolo, I, 2832, con nota di richiami.

V., inoltre, Cass. 16 luglio 1999, n. 7537, ibid., secondo cui la prete sa del cittadino al rimborso delle spese sostenute all'estero in ragione dell'estrema gravità delle condizioni di salute e dell'impossibilità di ot

tenere dalle strutture pubbliche o convenzionate prestazioni adeguate, riveste il carattere di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al

giudice ordinario, il quale può disapplicare l'atto amministrativo (nella

specie, decreto ministeriale) che non preveda o escluda il rimborso delle

spese ovvero lo sottoponga all'osservanza di condizioni burocratiche

incompatibili con l'estrema gravità delle condizioni di salute. [D. Dalfino]

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2779 PARTE PRIMA 2780

del trattamento terapeutico al rientro in Italia — violerebbe il

principio di eguaglianza e il diritto alla salute. Pur essendo evi

dente la diversità di situazione in cui versa il cittadino all'estero

per lavoro rispetto a quella del cittadino che vi si trovi per mo

tivi familiari o di svago, non potrebbe dubitarsi, secondo il ri

mettente, che anche in questi ultimi casi il bene della salute, alla cui protezione ogni cittadino ha diritto, debba essere garan

tito, sia pure in forme e secondo procedure diversificate che

tengano nel debito rilievo le differenze riscontrabili nelle fatti

specie. 2. - La questione sottoposta a questa corte ovviamente non

riguarda i cittadini, iscritti al servizio sanitario nazionale, il cui

stato di salute necessiti di prestazioni immediate durante il sog

giorno nel territorio di uno Stato membro della Comunità euro

pea o appartenente allo spazio economico europeo. Per essi è

infatti completa la copertura assicurata dal diritto comunitario

(regolamento Cee 1408/71 del consiglio del 14 giugno 1971, con

cernente l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavora

tori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno

della Comunità, e successive modificazioni) e dalle norme di

diritto interno (art. 1, 9° comma, d.l. 25 novembre 1989 n.

382, recante «disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spe sa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie loca

li», convertito, con modificazioni, dalla 1. 25 gennaio 1990 n.

8), nonché dall'accordo sullo spazio economico europeo (ratifi cato dall'Italia con la 1. 28 luglio 1993 n. 300). La questione sollevata dal Pretore di Venezia neppure riguarda le prestazioni assistenziali garantite ai cittadini italiani da altri accordi bilate

rali o multilaterali (art. 2, incipit, d.p.r. n. 618 del 1980), né

quelle assicurate in forma indiretta presso centri di altissima

specializzazione all'estero, regolate dalla 1. 23 ottobre 1985 n.

595 (norme per la programmazione sanitaria e per il piano sani

tario triennale 1986-88). 3. - Così definitone l'ambito, la questione è fondata nei limiti

di cui ora si dirà. Questa corte ha ripetutamente affermato che la tutela del di

ritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo

stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie

delle quali dispone; ma ha anche precisato (sentenze n. 267 del

1998, in questo fascicolo, I, 2792; n. 416 del 1995, Foro it.,

Rep. 1995, voce Sanità pubblica, nn. 229, 293; n. 304 del 1994,

id., 1994, I, 2607, e n. 218 del 1994, id., 1995, I, 46; n. 247

del 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 262; n. 455 del 1990,

id., 1992, I, 287), che le esigenze della finanza pubblica non

possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del

diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito in

violabile della-dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni eco

nomiche, o indigenti secondo la terminologia dell'art. 32 Cost., a che siano loro assicurate cure gratuite.

4. - Il diritto fondamentale garantito dall'art. 32 Cost, non è adeguatamente salvaguardato dalla disciplina contenuta negli art. 1 e 2 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618, dettata in attuazione della delega di cui alle lett. à) e ti) dell'art. 37 1. 23 dicembre 1978 n. 833. Con tale disciplina lo Stato assume l'onere di prov vedere all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero per tutto il periodo della loro permanenza al di fuori del territorio

nazionale, purché si tratti di persone che quivi svolgano attività lavorativa (alla quale è equiparata la fruizione di borse di stu dio presso università o fondazioni straniere) e che non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di

prestazioni di assistenza, previste da leggi speciali o fornite dal datore di lavoro. Le varie categorie di beneficiari, elencate nel

l'art. 2 del citato d.p.r. n. 618 del 1980, hanno in comune il fatto che la permanenza all'estero è giustificata da motivi di

lavoro o dalla fruizione di borse di studio.

Non rileva la qualità del datore di lavoro, che può essere un soggetto pubblico o anche privato; si prescinde dalla qualifi ca o dalle mansioni del lavoratore ed è indifferente la stessa natura del rapporto che può essere sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, nel quale è compresa l'attività dei libe ri professionisti. Se sussiste una connessione tra la permanenza all'estero anche temporanea e l'attività di lavoro, di prestazione

d'opera o di servizio, o, nei casi contemplati, l'attività di stu

dio, il riconoscimento del diritto è pieno. All'erogazione del l'assistenza si provvede in forma diretta, sulla base di conven

ir Foro Italiano — 1999.

zioni da stipularsi con enti, istituti o medici privati che assicuri

no i medesimi livelli di prestazione garantiti dal piano sanitario

nazionale, ovvero in forma indiretta, mediante il rimborso delle

spese sostenute dall'assistito, nei casi in cui non sia stato possi bile stipulare convenzioni ovvero queste siano cessate o sospese o non garantiscano prestazioni analoghe a quelle spettanti in

patria, o ancora nei casi di urgenza o di necessità, quando l'as

sistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni o ai sanitari

convenzionati (art. 3 d.p.r. n. 618 del 1980). L'istanza di protezione del diritto alla salute anche al di fuori

dei confini nazionali che informa l'intera legge è così pregnante che la titolarità delle provvidenze non viene subordinata ad al

cun parametro di reddito, e spetta perciò anche alle persone

agiate, che pure potrebbero sopportare, in tutto o in parte, il

pagamento delle prestazioni mediche di cui necessitano senza

un troppo grave nocumento per le loro condizioni finanziarie

0 patrimoniali. Ciò denota che il diritto alla salute, qui declina

to come diritto all'assistenza in caso di malattia, ha assunto

una configurazione legislativa che ne rispecchia la vocazione

espansiva. 5. - La disciplina in esame è tuttavia censurabile, alla luce

dell'art. 32 Cost., nella parte in cui con essa si nega qualsiasi forma di assistenza sanitaria ai cittadini che, trovandosi all'e

stero per motivi diversi dal lavoro o dalla fruizione di borse

di studio, versino in disagiate condizioni economiche.

Non potrebbe obiettarsi che la scelta legislativa sia nel senso

che i cittadini che non possono provvedere personalmente alle

proprie cure abbiano l'onere di non lasciare il territorio nazio

nale o quello degli Stati dove, in caso di malattia, è loro garan tita l'assistenza sanitaria. L'indigenza è già di per sé ostativa

all'effettivo godimento dei diritti in genere e del diritto di espa trio in particolare; la perdita dell'assistenza sanitaria gratuita in caso di soggiorno temporaneo nel territorio di alcuni Stati

esteri costituisce aggravamento di una condizione materiale ne

gativa; aggravamento che al legislatore è vietato introdurre.

Il principio contenuto nell'art. 32 Cost, postula infatti che

il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche al cittadino che, in disagiate condizioni economiche, si rechi all'estero. I motivi

del soggiorno al di fuori del territorio nazionale, diversi dal

lavoro o dalla fruizione di borse di studio, possono per lui esse

re i più vari: familiari, di ricerca di un'occupazione, di appren dimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago. A tali motivi non è consentito

collegare un'aprioristica valutazione negativa, poiché l'espatrio

può costituire in ogni caso fattore di arricchimento e di svilup po della personalità.

6. - Una volta rilevato che nel bilanciamento dei diversi inte

ressi coinvolti nella disciplina censurata non può essere ignorata la posizione delle persone a favore delle quali la garanzia costi

tuzionale è posta dall'art. 32 con il massimo di cogenza, questa corte non può procedere oltre. Esulerebbe dalla sfera della giu stizia costituzionale definire nei dettagli i presupposti soggettivi, le condizioni oggettive, i modi, le procedure e le forme nelle

quali il diritto degli indigenti deve realizzarsi. Si tratta infatti di valutazioni alle quali non sono estranei margini di discrezio nalità apprezzabili solo dal legislatore. La stessa nozione d'indi

genza utilizzata nell'art. 32, e che in una recente sentenza è stata fatta coincidere con quella di insufficienti disponibilità eco nomiche (sentenza n. 185 del 1998, id., 1998, I, 1713), non pos siede un significato puntuale e sempre identico a sé stesso, sì che possano essere determinati con una sentenza di questa corte 1 limiti di reddito o i tetti patrimoniali al di sotto dei quali le condizioni economiche di una persona siano da ritenere in

sufficienti a fronteggiare le esigenze terapeutiche, anche perché i criteri di cui il legislatore può far uso per determinare il conte nuto di tale nozione possono variare a seconda della maggiore o minore onerosità di una cura.

Sotto un concorrente profilo, spetta poi al legislatore e non a questa corte identificare il tipo di patologie per le quali l'indi

gente, che si trovi all'estero, ha diritto a cure gratuite. Il valore

espresso dall'art. 32 Cost., nel suo puntualizzarsi in un diritto fondamentale del cittadino, può assumere accentuazioni diverse e graduate che dipendono anche dalla gravità della patologia e dall'entità dei rischi connessi al differimento della terapia. In molte ipotesi imporre l'onere del rientro in patria può non

significare negare il diritto del non abbiente; per converso, il confine tra il diritto alla cura immediata e il diritto all'integrità

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Page 5: sentenza 16 luglio 1999, n. 309 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 luglio 1999, n. 29) Pres. Granata, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Venezia 14 novembre

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della persona può risultare in concreto assai labile, e il contenu

to dell'un diritto può confondersi, in casi estremi, col contenu

to dell'altro fino anche a risolversi nel diritto alla vita. In casi

simili il sostegno dello Stato non dovrebbe mai mancare.

La definizione del livello di tutela da accordare all'indigente all'estero postula dunque scelte che non possono essere diretta

mente compiute da questa corte ma che sono rimesse al bilan

ciamento legislativo. Così come, d'altronde, spetta al legislatore adottare le cautele e gli accorgimenti idonei a far sì che il diritto

alle cure gratuite per l'indigente all'estero non trasmodi in un

diritto dei cittadini di rifiutare le cure offerte in Italia dal servi

zio sanitario nazionale e di scegliere liberamente lo Stato nel

quale curarsi a spese della collettività.

Tutto questo, si ripete, è materia di scelta legislativa. Quello che l'art. 32 Cost, certamente non tollera, e che spetta a questa corte colmare con il presente intervento di principio, è l'assolu

to vuoto di tutela, risultante dalla disciplina censurata, per gli

indigenti che si trovino temporaneamente nel territorio di Stati

esteri nei quali non è loro garantita alcuna forma di assistenza

sanitaria gratuita. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale degli art. 37 1. 23 dicembre 1978 n. 833 (isti tuzione del servizio sanitario nazionale), e 1 e 2 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618 (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero), nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano

temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie in

dicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sa

nitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 giugno 1999, n. 224

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 giugno 1999, n. 23); Pres. Granata, Est. Onida; Consiglio di presidenza della Cor

te dei conti (Avv. dello Stato Russo) c. Pagliaro e altri; in

terv. Pres. reg. sic. (Avv. Torre). Ord. Cons, giust. amm.

sic. 16 aprile 1997 (due) (G.U., la s.s., n. 47 del 1997).

Sicilia — Enti pubblici regionali — Collegi dei revisori dei conti — Composizione — Magistrati della Corte dei conti — Scelta — Incostituzionalità (Cost., art. 3 , 97, 100, 104, 107, 108,

116; statuto della regione siciliana, art. 14, 17, 23; 1. reg. Sicilia 6 marzo 1976 n. 25, disposizioni per i centri interazien

dali per l'addestramento professionale nell'industria, art. 5; 1. reg. Sicilia 14 settembre 1979 n. 212, norme riguardanti l'ente di sviluppo agricolo (Esa), l'Istituto regionale della vite

e del vino (Irvv), l'Azienda siciliana trasporti (Ast), l'Istituto

regionale per il credito alla cooperazione (Ircac), la Cassa re

gionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) e l'Ente

acquedotti siciliani (Eas), art. 22). Sicilia — Enti pubblici regionali — Collegi dei revisori dei conti

— Composizione — Magistrati della Corte dei conti — Que stioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 100, 104,

107, 108, 116; statuto della regione siciliana, art. 14, 17, 23; 1. reg. Sicilia 6 marzo 1976 n. 25, art. 5; 1. reg. Sicilia 14

settembre 1979 n. 212, art. 15, 22).

È incostituzionale l'art. 5, 1° comma, lett. a), l. reg. Sicilia

6 marzo 1976 n. 25, nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti da nominare componenti dei collegi dei

revisori dei conti di un ente pubblico regionale debbono esse

re scelti fra quelli in servizio presso le sezioni della Corte dei

conti per la regione siciliana. (1)

(1-3) La sentenza in epigrafe costituisce l'atto conclusivo di una vi cenda originata dall'annullamento, ad opera del Tar Sicilia, di alcune

circolari del consiglio di presidenza della Corte dei conti che estendeva no a tutti i magistrati contabili le procedure concorsuali per l'attribu

ii. Foro Italiano — 1999.

È incostituzionale l'art. 22 l. reg. Sicilia 14 settembre 1979 n.

212, nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte

dei conti da nominare componenti dei collegi dei revisori dei

conti di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra

quelli in servizio nel territorio della regione. (2) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

5, 1° comma, lett. a.), e 3° comma, l. reg. Sicilia 6 marzo 1976 n. 25 e dell'art. 15 l. reg. Sicilia 14 settembre 1979 n.

212 (una volta da essi espunta — con contestuale dichiarazio

ne di illegittimità costituzionale — la limitazione di determi

nati incarichi ai magistrati della Corte dei conti in attività

di servizio nel territorio della regione), nella parte in cui, nel

disporre circa l'organizzazione di apparati amministrativi di

enti pubblici dipendenti dalla regione, a) prevedono l'utilizzo di magistrati della corte nell'ambito dei collegi dei revisori

dei conti di enti pubblici regionali, alle condizioni e con le

modalità previste dalla normativa statale che regola lo status

del personale di magistratura, e b) consentono ai magistrati della corte in servizio nel territorio regionale di assumere in

carichi nei menzionati collegi dei revisori, in riferimento agli art. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost., nonché agli art.

14, 17 e 23 statuto della regione siciliana. (3)

zione degli incarichi di componente o di presidente dei «collegi dei revi sori dei conti» presso enti pubblici dipendenti dalla regione siciliana, pur in presenza di una disciplina legislativa regionale che, per l'accesso a tali incarichi, prevedeva un'espressa limitazione ai magistrati della corte in servizio nel territorio regionale.

La Corte costituzionale, investita della questione nel corso del giudi zio d'appello promosso dal consiglio di presidenza della Corte dei con

ti, ha dichiarato l'incostituziorialità delle menzionate norme regionali, sulla base del principio-chiave per cui la «prestazione del servizio nel territorio della regione siciliana» ai fini dell'assunzione, da parte di ma

gistrati della Corte dei conti, di incarichi di controllo in enti pubblici dipendenti dalla regione è criterio che, combinandosi con la spettanza alla stessa corte della funzione di controllo sulla gestione dell'ammini strazione e degli enti regionali, determina una commistione-confusione di compiti e di ruoli istituzionali tale da violare le garanzie d'indipen denza e d'imparzialità che, per la magistratura della Corte dei conti, sono predicate dagli art. 100, 3° comma, e 108, 2° comma, Cost.

Bisogna considerare, invero, che le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti dalla regione, tutte le funzioni — giurisdizionali e di controllo — proprie della corte stessa e, tra di esse, quelle di con trollo successivo sulla gestione (disciplinato dall'art. 3, 4°-7° comma, 1. 20/94), nel cui esercizio la corte verifica il perseguimento degli obiet tivi stabiliti dalle leggi regionali, formula alle amministrazioni interessa te le proprie osservazioni e riferisce all'assemblea regionale sull'esito del controllo eseguito, anche con valutazioni sul funzionamento dei con trolli interni (sulla natura e sull'ambito oggettivo del controllo della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali, dopo l'en trata in vigore della 1. 20/94, v. Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, Foro it., 1996, I, 1157, con nota di D'Auria, I nuovi controlli delta Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale).

I collegi dei revisori dei conti degli enti regionali svolgono, appunto, quel controllo interno che è soggetto alle valutazioni «esterne» della Corte dei conti. Inoltre, osserva la sentenza in epigrafe, la presenza di magistrati della corte in tali collegi forma oggetto di una precisa scelta di politica legislativa regionale, applicata alla quasi generalità de

gli enti dipendenti dalla regione; con la conseguenza che l'affidamento di incarichi, conferiti e remunerati dalla regione o dagli enti regionali, a molti degli stessi magistrati chiamati a svolgere, per funzione istitu

zionale, attività di controllo esterno sulle medesime amministrazioni de termina un immanente e permanente rischio di «intreccio» e di «conta minazione» fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali della corte. Ed è altrettanto evidente come la «limita zione territoriale» prevista dalle norme impugnate si traduca in un osta colo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e del

l'imparzialità dei magistrati, affidati al consiglio di presidenza della Corte dei conti (cui spetta, proprio a questi fini, di deliberare sugli incarichi), impedendogli di prevenire situazioni di rischio per (o, comunque, di

intervenire a tutelare) l'indipendenza della corte e dei suoi magistrati (la disciplina statale che regola presupposti e modalità per l'attribuzio ne di incarichi extraistituzionali ai magistrati della Corte dei conti è,

oggi, contenuta nel d.p.r. (regolamento) 388/95, il quale affida al con

siglio di presidenza della corte il compito di assicurare che l'attribuzio ne di incarichi siffatti non determini situazioni pregiudizievoli per l'in

dipendenza e l'imparzialità dei magistrati o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti).

La legislazione regionale siciliana che sistematicamente dispone l'affi damento degli incarichi di presidente o di componente dei collegi dei revisori ai soli magistrati delle sezioni siciliane della Corte dei conti

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