sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 luglio 2004, n. 28);Pres. Onida, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Cosentino). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 12 (DICEMBRE 2004), pp. 3269/3270-3275/3276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200131 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 luglio 2004, n.
28); Pres. Onida, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna
(Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Co
sentino). Conflitto di attribuzione.
Opere pubbliche — Programma delle opere strategiche —
Metropolitana di Bologna — Approvazione del progetto
preliminare con delibera del Cipe — Mancata intesa con
la regione — Annullamento (Cost., art. 117, 118, 136; 1. 21
dicembre 2001 n. 443, delega al governo in materia di infra
strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri inter
venti per il rilancio delle attività produttive, art. 1; d.leg. 20
agosto 2002 n. 190, attuazione della 1. 21 dicembre 2001 n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insedia
menti produttivi strategici e di interesse nazionale, art. 3).
Non spetta allo Stato, e per esso al Cipe, approvare il progetto
preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione
integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'in
tesa sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna ov
vero senza il rispetto delle procedure per il superamento del
dissenso regionale previste dall'art. 3, 6° comma, d.leg. 20
agosto 2002 n. 190 e deve, conseguentemente, essere annul
lata la deliberazione del Cipe 1° agosto 2003, n. 67, concer
nente il primo programma delle opere strategiche, metro leg
gero automatico di Bologna. ( 1 )
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 24 giugno 2004, n. 195 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 giugno 2004, n.
25); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Regione Emilia
Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Cosentino). Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Termini per il
ricorso — Impugnazione di atto soggetto a pubblicazione — Decorrenza (L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costitu
zione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 39).
Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Sospensione
dell'atto impugnato — Esclusione — Fattispecie (L. 11 marzo 1953 n. 87, art. 40; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1;
d.leg. 20 agosto 2002 n. 190, art. 3).
Il termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attri
buzione tra enti avverso un atto del quale sia prescritta la
pubblicazione come condizione di efficacia, deve in ogni caso
essere individuato avendo riferimento alla data della pubbli
cazione medesima. (2) Va respinta, per inidoneità dell'atto impugnato a produrre ir
{I ) La Corte costituzionale fonda la propria decisione richiamandosi
ai principi sostenuti nella sent. 1° ottobre 2003, n. 303, Foro it., 2004,
I, 1004, con nota di richiami e osservazioni di Videtta, Fracchia e
Ferrara, ed in particolare all'affermazione secondo cui — allorché allo
Stato può essere riconosciuta funzione normativa a seguito dell'attra
zione a livello statale di funzioni amministrative in forza dei principi di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione — per giudicare se la leg
ge statale è invasiva delle attribuzioni regionali o costituisce legittima
applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, «diviene ele
mento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le
regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disci
plina». Nella specie la corte ha ritenuto che la deliberazione impugnata del
Cipe era stata approvata senza che fosse stato manifestato il necessario
consenso da parte della regione e quindi in violazione dell'art. 3 d.leg. 190/02 che disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed
adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche, come
quella di specie, concludendo che il mancato rispetto di tale disposizio ne «costituisce sicura violazione del principio di leale collaborazione,
la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di
una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale».
(2) La difesa dello Stato aveva eccepito la tardività del ricorso regio
nale, in quanto, avendo partecipato alla delibera Cipe attraverso il •pro
II Foro Italiano — 2004.
reversibili effetti pregiudizievoli e quindi per difetto de! re
quisito delle «gravi ragioni» richiesto dall'art. 40 l. 11 marzo
1953 n. 87, la richiesta della regione Emilia-Romagna di so
spendere, in via cautelare, l'efficacia della deliberazione del
Cipe 1° agosto 2003, n. 67, concernente il primo programma delle opere strategiche, metro leggero automatico di Bolo
gna. (3)
I
Diritto. — 1. - La regione Emilia-Romagna ha sollevato con
flitto di attribuzione nei confronti del presidente del consiglio dei ministri in relazione alla deliberazione del Comitato inter
ministeriale per la programmazione economica - Cipe del 1°
agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere strategiche -1.
443/01 - metro leggero automatico di Bologna), per violazione
degli art. 117, 118 e 136 Cost.; dell'art. 1, 2° comma, lett. c), 1.
21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infra
strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive); dell'art. 3, 6° comma,
prio assessore, il termine per la proposizione del conflitto avrebbe do
vuto decorrere dalla data della delibera e non da quella della pubblica zione della stessa sulla Gazzetta ufficiale.
In ordine all'art. 39 1. 87/53, secondo cui il termine di sessanta giorni
per il ricorso per conflitto tra enti decorre dalla notificazione o pubbli cazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, v. Corte
cost. 8 aprile 1997, n. 86, Foro it., 1997,1, 2767, con nota di richiami e
osservazioni di Bin e Romboli, commentata da Dal Canto, in Regioni, 1997, 669, secondo cui il suddetto termine decorre, in caso di impugna zione di circolare ministeriale, dall'avvenuta comunicazione della stes
sa all'ente ricorrente e non dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta uffi
ciale', 30 dicembre 1987, n. 611, Foro it.. Rep. 1988, voce Corte costi
tuzionale, n. 49, commentata da D'Atena, in Giur. costit., 1987, I,
3656, e da Pizzorusso, in Regioni, 1988, 488, secondo cui, nel caso in
cui un atto ufficiale possiede natura normativa e non è comunque di
retto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un'effi
cacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto (o da uf
ficio a ufficio), la sua pubblicazione nel giornale ufficiale (sia questo Gazzetta ufficiale o bollettino ufficiale della regione) è assorbente e
determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale ai fini
della decorrenza dei termini d'impugnazione, anche in materia di ricor
si per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale; 26
maggio 1976, n. 132, Foro it., 1976, I, 2074, con nota di richiami, la
quale ha affermato che la previsione dell'«avvenuta conoscenza del
l'atto» viene in considerazione solo in via sussidiaria, quando mancano
cioè la pubblicazione o la notificazione che la legge assume, agli effetti
in questione, come equipollenti. (3) La regione ricorrente aveva addotto a ragione dell'istanza di so
spensione l'ormai «imminente avvio delle procedure di finanziamento e
di gara da parte del comune di Bologna» e la corte ha rilevato che «an
che alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito
del ricorso per l'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2004, non si vede
quale irreparabile pregiudizio in capo alla ricorrente possa derivare dal
provvedimento impugnato in un così breve lasso di tempo».. Per altra ipotesi in cui la corte ha respinto la domanda di sospensio
ne, per difetto del requisito delle «gravi ragioni» richiesto dall'art. 40 1.
11 marzo 1953 n. 87 in quanto l'atto impugnato non è idoneo a produr re effetti pregiudizievoli a carico di alcuno, v. Corte cost., ord. 20 di
cembre 2002, n. 535, Foro it., Rep. 2003, voce Corte costituzionale, n.
61; 5 aprile 2001, n. 102, id., 2001,1, 1422, con nota di richiami, com
mentata da Moschella, in Giur. costit., 2001, 640; da Groppi, in Dir. e
giustizia, 2001, fase. 15, 10; da Olivetti e Gabriele, in Giur. it., 2001,
2215. Sul giudizio in ordine alla richiesta di sospensione, di cui all'art. 40
1. 87/53, v. pure Corte cost., ord. 5 aprile 2001, n. 101, Foro it., 2001,1,
1423, con nota di richiami, commentata da Bartole, in Giur. costit.,
2001, 634, e da Groppi, in Dir. e giustizia, 2001, fase. 15, 10, secondo
cui, in presenza di rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare, ac
cettata dalla resistente, non vi è luogo a provvedere sulla domanda in
cidentale di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata con
ricorso per conflitto di attribuzione tra enti; 14 febbraio 2001, n. 41,
Foro it., 2001, 1, 1786, con nota di richiami, la quale ha ritenuto di di
sporre la sospensione dell'esecuzione del decreto del ministro delle fi
nanze, di concerto con il ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997,
concernente modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gen naio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate fi
nanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992.
Per le prime applicazioni del potere della Corte costituzionale di so
spendere l'atto legislativo impugnato in via diretta, introdotto dall'art.
9 1. 131/03 (c.d. legge La Loggia), v. Corte cost., ord. 8 aprile 2004, n.
119, id., 2004,1, 1658, con nota di richiami.
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PARTE PRIMA 3272
lett. b), d.leg. 20 agosto 2002 n. 190 (attuazione della 1. 21 di
cembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Di conseguenza ne ha richiesto l'annullamento.
2. - In via preliminare, quanto alle eccezioni d'inammissibi
lità del ricorso sollevate dall'avvocatura dello Stato, questa corte — con l'ordinanza n. 195 del 2004 (che segue), che ha ri
gettato l'istanza della regione ricorrente di sospensione della
deliberazione impugnata — si è già pronunziata nel senso della
infondatezza. Non occorre, quindi, soffermarsi su di esse.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa corte nella sentenza n. 303 del 2003 (Foro it., 2004,1,
1004) ha affermato che l'attrazione al livello statale di funzioni
amministrative in forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118, 1° comma, Cost., nelle
materie di competenza concorrente, comporta anche che tali
funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale. La medesima decisione ha affermato anche che «i prin
cipi di sussidiarietà e di adeguatezza», in forza dei quali si veri
fica l'ascesa della funzione normativa sulla base del meccani
smo appena richiamato, «convivono con il normale riparto di
competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giusti ficarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello
Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia og
getto di un accordo stipulato con la regione interessata».
Pertanto, «per giudicare se una legge statale che occupi que sto spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costi
tuisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed ade
guatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di
un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia su
bordinata l'operatività della disciplina». In applicazione di questo principio, questa corte, nella mede
sima sentenza, ha anche chiarito che non può essere ricono
sciuta «efficacia vincolante a quel programma su cui le regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le
riguarda, come nel caso della deliberazione Cipe del 21 dicem
bre 2001 n. 121».
Inoltre, sempre nella sentenza n. 303 del 2003, nel giudicare sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 d.leg. 20 agosto 2002
n. 190, ed in particolare della disposizione di cui al 5° comma, relativa alla procedura di approvazione da parte del Cipe del
progetto preliminare dell'infrastruttura, la corte ha condiviso la
scelta legislativa di coinvolgere pienamente la regione interes
sata tramite la partecipazione alla riunione del Cipe ed il neces
sario «consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei pre sidenti delle regioni e province autonome interessate». Così pu re, ha ritenuto idonea ad assicurare alle regioni una adeguata
possibilità di rappresentare la propria posizione, nel rispetto del
principio di leale collaborazione, la previsione, di cui al 6°
comma dell'art. 3, delle due diverse procedure conseguenti al
possibile dissenso regionale, rispettivamente ove l'infrastruttura
abbia carattere interregionale o internazionale, ovvero risulti di
concorrente interesse regionale. In quest'ultimo caso il maggior interesse della regione nella
realizzazione dell'opera è tutelato al punto che ad essa è con
sentito di paralizzare l'approvazione del progetto o la localizza zione dell'opera (art. 3, 6° comma, lett. b, d.leg. n. 190 del
2002). 4. -
Rispetto a questi due livelli di necessario consenso della
regione, nella vicenda concernente l'approvazione del progetto della metropolitana di Bologna, il primo appare conseguito e re
so manifesto attraverso alcuni atti regionali ed in particolare tramite l'atto bilaterale costituito dalla «intesa generale quadro con la regione Emilia-Romagna», adottata il 19 dicembre 2003
(peraltro in data successiva alla deliberazione oggetto del pre sente giudizio) e sottoscritta dal presidente del consiglio dei mi
nistri, dai ministri rispettivamente delle infrastrutture e dei tra
sporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari
regionali, nonché dal presidente della regione Emilia-Romagna. La metropolitana di Bologna è infatti esplicitamente contem
plata tra le opere che il ministero e la regione individuano con
sensualmente come di «preminente interesse strategico», la cui
realizzazione dovrà seguire le procedure disciplinate dal d.leg. n. 190 del 2002.
Il Foro Italiano — 2004.
Invece, la deliberazione del Cipe del 1° agosto 2003, che ap
prova «ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002
[...] con le prescrizioni proposte dal ministero delle infrastruttu
re e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della me
tropolitana ad automazione integrale di Bologna», è stata adot
tata senza che si sia manifestato il necessario consenso della re
gione interessata: la giunta regionale con l'apposita delibera n.
848/2003 del 14 maggio 2003 aveva espressamente manifestato
l'impossibilità «di esprimere una valutazione positiva, ai sensi
dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002, in merito al 'progetto prelimi nare di metropolitana leggera automatica di Bologna' compren dente la linea 1 e la linea 2 nonché le infrastrutture connesse
...», nelle stesse premesse della deliberazione impugnata (pur ritenute reticenti dalla ricorrente) si dà atto dell'esistenza di un
dissenso della regione, che peraltro si supera opponendo sem
plicemente l'affermazione che il ministero per le infrastrutture
«ritiene di non condividere le osservazioni stesse». D'altra par te, nel precedente sintetico verbale della seduta del Cipe del 1°
agosto 2003 (la cui completezza viene contestata dalla ricor
rente, con particolare riferimento alla mancata attestazione del
fatto che l'assessore regionale intervenuto avrebbe ribadito la
opposizione formulata dalla giunta regionale con la deliberazio
ne del 14 maggio 2003) si dà solo fuggevolmente atto di un dis
senso della regione, senza peraltro alcuna considerazione della
necessità legislativa di conseguire il consenso regionale «ai fini
dell'intesa sulla localizzazione».
Né può essere condivisa l'opinione espressa dall'avvocatura
dello Stato che il Cipe avrebbe «stralciato dal progetto tutte le
parti dell'opera sulle quali era stato manifestato dalla regione un
dissenso riguardo alla localizzazione», dal momento che lo
stralcio ha riguardato una sola delle due linee originariamente
progettate, mentre i rilievi regionali riguardavano, tra l'altro, la
localizzazione di entrambe. Del resto, ove lo stralcio avesse
consentito ex se di superare tutte le ragioni di dissenso della re
gione, non sarebbero stati necessari i successivi tentativi mini
steriali di riaprire sedi di confronto tecnico con la regione o la
stessa previsione nella «intesa generale quadro con la regione
Emilia-Romagna», adottata il 19 dicembre 2003, di voler opera re per «superare le divergenze che si sono verificate per la rea
lizzazione di questa infrastruttura».
In realtà, l'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002 disciplina analitica
mente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto
preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse
nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed
i poteri delle regioni e delle province autonome, nonché le
eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissen
so. La stessa intesa quadro è chiarissima nello stabilire che, in
riferimento ad alcune specifiche opere, tra cui la metropolitana di Bologna, «le parti concordano che, in caso di motivato dis
senso sui singoli progetti da parte della regione, si proceda co
me previsto all'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. n. 190 del 2002, escluso in ogni caso il rinvio alle procedure di cui alla lett. a)».
Il mancato rispetto dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002 costitui
sce quindi sicura violazione del principio di leale collaborazio
ne, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come
quello di una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà
da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di compe tenza regionale.
Pertanto, va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
approvare il progetto in assenza del consenso, della regione
Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il
superamento del dissenso regionale. Conseguentemente, occorre
annullare la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica - Cipe del 1° agosto 2003 (primo
programma delle opere strategiche - 1. 443/01 - metro leggero
automatico di Bologna). Rimane assorbito ogni altro profilo di censura.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la
programmazione economica - Cipe, approvare il progetto preli
minare della linea 1 della metropolitana ad automazione inte
grale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'intesa
sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna, ovvero
senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso
regionale previste dall'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. n. 190
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Co
mitato interministeriale per la programmazione economica - Ci
pe del 1° agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere stra
tegiche -1. 443/01 - metro leggero automatico di Bologna).
II
Ritenuto che la regione Emilia-Romagna, con ricorso notifi
cato il 19 dicembre 2003 e depositato il successivo 24 dicembre, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla delibera
zione 1° agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere stra
tegiche - 1. 443/01 - metro leggero automatico di Bologna) del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(Cipe), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 258, serie generale, del 6 novembre 2003, per violazione degli art. 117, 118 e 136
(in relazione al giudicato costituzionale di cui alla sentenza n.
303 del 2003, Foro it., 2004, I, 1004) Cost.; dell'art. 1, 2°
comma, lett. c), 1. 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); del
l'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. 20 agosto 2002 n. 190 (attua zione della 1. 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di inte
resse nazionale), nonché del principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni;
che, secondo la ricorrente, la deliberazione del Cipe impu
gnata sarebbe stata adottata: a) in assenza dell'intesa tra Stato e
regione in relazione al programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di premi nente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regio ne e circa la loro localizzazione; b) avendo invitato tardiva
mente alla relativa riunione il presidente della regione; c) nono
stante la regione avesse già provveduto a manifestare il proprio dissenso;
che, a sostegno della prima doglianza, la regione richiama la
sentenza n. 303 del 2003, cit., con la quale questa corte avrebbe
stabilito che elemento essenziale per il rispetto delle competen ze costituzionalmente stabilite, nella materia disciplinata dalla 1.
n. 443 del 2001 e dal d.leg. n. 190 del 2002, è la previsione di
una intesa tra Stato e regioni alla quale sia subordinata l'opera tività della disciplina;
che, secondo quanto evidenziato nel ricorso introduttivo, nes
suna intesa sarebbe ancora intervenuta sulla individuazione
delle infrastrutture d'interesse strategico, con conseguente inef
ficacia della relativa deliberazione del Cipe del 21 dicembre
2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68, supple mento ordinario, del 21 marzo 2002);
che dunque, nel caso di specie, l'atto impugnato avrebbe ap
provato un «progetto preliminare di un'opera attuativa di un
programma ancora inefficace»;
che, quanto alla seconda doglianza, la tardività della convo
cazione deriverebbe dalla circostanza secondo la quale, fissata
per la data del 1° agosto 2003 la riunione del Cipe, solo il pre cedente 31 luglio sarebbe stata spedita al presidente della regio ne Emilia-Romagna una nota, riportante la medesima data, con
l'invito a partecipare alla menzionata riunione, in violazione
dell'art. 1, 2° comma, lett. c), 1. n. 443 del 2001, la quale pre scriverebbe l'integrazione del Cipe da parte dei presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate in occasione della
approvazione del progetto preliminare e definitivo delle opere, nonché del principio di leale collaborazione;
che la possibilità, prevista nella sopra menzionata convoca
zione, della partecipazione di un componente della giunta regio
nale, in sostituzione del presidente e su delega apposita da parte di quest'ultimo, sarebbe comunque illegittima in quanto non
contemplata dall'art. 1 1. n. 443 del 2001 ed in esplicito contra
sto con l'art. 1, 5° comma, del regolamento interno del Cipe;
che, in relazione al terzo profilo di doglianza, la ricorrente e
videnzia come la giunta regionale, con delibera n. 848 del 14
maggio 2003, avesse manifestato «l'impossibilità per la regione
Emilia-Romagna di esprimere una valutazione positiva ai sensi
dell'art. 3 d.leg. 190/02», precisando inoltre la propria disponi bilità a «considerare ogni proposta tecnica di soluzione adegua
ta»; che sarebbe mancata del tutto — in seguito a tale presa di po
II Foro Italiano — 2004.
sizione da parte della regione — una nuova fase interlocutoria
formale, o comunque l'attivazione della specifica procedura di
composizione del dissenso contemplata dall'art. 3 d.leg. n. 190
del 2002; che tale procedura avrebbe dovuto essere, nella vicenda in
questione, obbligatoriamente seguita, «non trattandosi ovvia
mente di infrastrutture di carattere internazionale o interregio nale»;
che, viceversa, la delibera oggetto del presente giudizio si li
miterebbe a dare atto del dissenso regionale (pur fraintendendo
ne il senso, secondo la ricorrente), senza tuttavia trarne le dove
rose conseguenze, e dunque approvando il progetto in questio ne;
che, in base alle argomentazioni esposte, la regione Emilia
Romagna chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato
e per esso al Cipe, di approvare, in assenza dell'intesa con la re
gione stessa sul programma delle infrastrutture pubbliche e pri vate e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione e
nonostante l'espresso motivato dissenso di quest'ultima, il pro
getto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automa
zione integrale di Bologna, con conseguente annullamento della
delibera Cipe impugnata;
che, in data 9 aprile 2004, la regione Emilia-Romagna ha de
positato un'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugna to, adducendo quale danno grave e irreparabile l'ormai «immi
nente avvio delle procedure di finanziamento e di gara da parte del comune di Bologna»;
che, secondo la ricorrente, la necessità del provvedimento so
spensivo deriverebbe dalla circostanza secondo la quale, ove
fosse portato ad esecuzione il provvedimento impugnato, «man
cherebbero le condizioni per portare a termine le procedure per il superamento del dissenso regionale sul progetto, in tempo utile per l'utilizzo dei finanziamenti disponibili per l'opera», e
la regione si troverebbe a dover far valere le proprie ragioni «attraverso un contenzioso con il comune davanti ai giudici amministrativi, la cui stessa lunghezza metterebbe a repentaglio il finanziamento e la realizzazione dell'opera con le caratteristi
che ritenute essenziali dalla regione»;. che F «intesa generale quadro» tra il ministero delle infra
strutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, interve
nuta il successivo 19 dicembre 2003, non priverebbe di pregio le censure regionali, dal momento che in tale atto, con specifico riferimento alla metropolitana di Bologna, si prevede esplicita mente di «cooperare, con il coinvolgimento del comune di Bo
logna e degli altri enti locali interessati, per individuare ogni soluzione che, ferme restando le dotazioni finanziarie specifiche
approvate con la delibera Cipe del 1 ° agosto, consenta di supe rare le divergenze che si sono create per la realizzazione di que sta infrastruttura»;
che, in seguito a tale intesa, si sarebbe dovuto «riprendere la
via della collaborazione e della trattativa»;
che, invece, nulla di tutto ciò sarebbe stato compiuto; che la ricorrente afferma di aver richiesto allo Stato l'attiva
zione della procedura per il superamento del dissenso e che la
delibera Cipe n. 67 del 2003 fosse considerata sospesa nella sua
efficacia;
che, invece, la commissione interministeriale per le metropo litane di cui alla 1. 29 dicembre 1969 n. 1042 (disposizioni con
cernenti la costruzione e l'esercizio delle ferrovie metropolita
ne), avrebbe espresso parere favorevole in relazione al progetto concernente la metropolitana di Bologna;
che, secondo la ricorrente, tale quadro evidenzierebbe l'as
soluta urgenza dell'intervento sospensivo della corte, al fine di
evitare che le procedure proseguano ulteriormente nel solco nel
quale sono state avviate;
che si è costituito, con atto depositato il 7 gennaio 2004, il
presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal
l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della
regione sia considerato inammissibile o, comunque, infondato
nel merito;
che, quanto alla inammissibilità del ricorso, essa deriverebbe
innanzi tutto dalla sua tardività, conseguente alla circostanza se
condo la quale «avendo la regione partecipato alla delibera Cipe attraverso il proprio assessore», il termine per la proposizione
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3275 PARTE PRIMA 3276
del conflitto dipenderebbe dalla data della delibera e non dalla
pubblicazione di quest'ultima nella Gazzetta ufficiale', che ulteriore ragione di inammissibilità consisterebbe nel
fatto che successivamente alla suddetta delibera è intervenuta la
formale intesa tra lo Stato e la regione ricorrente, sottoscritta il
19 dicembre 2003, «determinandosi perciò la sostanziale ac
quiescenza al provvedimento Cipe impugnato»; che, quanto al merito, la doglianza regionale concernente il
«ridotto preavviso» della riunione del Cipe non assumerebbe
«particolare rilevanza» poiché la regione avrebbe avuto comun
que la possibilità di parteciparvi, «come in effetti si è verifica
to»;
che, in relazione al mancato consenso della regione, la difesa
erariale ritiene puntualmente rispettato il disposto della 1. n. 443
del 2001 e del d.leg. n. 190 del 2002, in quanto il Cipe avrebbe
«stralciato dal progetto tutte le parti dell'opera sulle quali era
stato manifestato dalla regione un dissenso riguardo alla localiz
zazione», mentre gli «ulteriori motivi di dissenso» sarebbero
stati «superati» dalla proposta avanzata dal ministero delle in
frastrutture e dei trasporti, sulla quale «non è stato formalmente
rilevato un dissenso regionale»; che, in data 27 maggio 2004, il presidente del consiglio dei
ministri, tramite l'avvocatura generale dello Stato, ha presentato una memoria con la quale chiede che venga dichiarata l'inam
missibilità, e comunque l'infondatezza, dell'istanza cautelare
presentata dalla regione Emilia-Romagna; che, quanto al profilo dell'inammissibilità, l'avvocatura evi
denzia come la regione paventi la «messa in opera di ulteriore
attività» da parte del comune di Bologna, e non da parte dello
Stato, cioè da parte di un soggetto giuridico che non è parte del
giudizio di merito «e mai potrebbe esserlo»;
che, in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, nella memoria si sostiene che la deliberazione del
Cipe, riguardando l'approvazione del progetto preliminare del
l'opera come condizione per l'attivazione del contributo finan
ziario a carico dell'erario statale, non comporterebbe ex se alcun
danno;
che, viceversa, qualora fosse inibito al comune di porre in es
sere le ulteriori attività di propria competenza, si verificherebbe
la «perdita del finanziamento a carico dell'erario».
Considerato che, preliminarmente, deve essere respinta l'ec
cezione d'inammissibilità relativa alla tardività del ricorso, in
quanto quest'ultimo è stato proposto nei previsti sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibe
ra impugnata e che, come già questa corte ha avuto modo di e
videnziare, l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato «viene
in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino
la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli ef
fetti che qui interessano, come equipollenti» (sentenza n. 132
del 1976, Foro it., 1976, I, 2074), cosicché il termine per la
proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione avverso un atto del quale sia prescritta la pubblicazione come condizione di
efficacia, deve in ogni caso essere individuato avendo riferi
mento alla data della medesima;
che, parimenti, non merita di essere accolta l'eccezione di
inammissibilità concernente la presunta acquiescenza della ri
corrente nei confronti dell'atto impugnato, dal momento che
questa corte «ha costantemente escluso l'applicabilità dell'isti
tuto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra
enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi» (sentenza n. 95 del 2003, id., 2003,1, 1965);
che, quanto alla eccepita inammissibilità della richiesta di so
spensiva, derivante dalla circostanza secondo la quale il danno
lamentato dalla ricorrente deriverebbe da atti del comune di
Bologna, soggetto non partecipante al presente giudizio per con
flitto di attribuzione, si osserva che la regione Emilia-Romagna si duole di effetti pregiudizievoli che, nella prospettazione di
quest'ultima, conseguirebbero solo in via di fatto dall'attività di detto comune, ma che dipendono viceversa, in punto di diritto, dalla esecuzione dell'atto impugnato;
che, conseguentemente, anche tale eccezione deve essere di
sattesa; che tuttavia, anche alla luce della già avvenuta fissazione
della trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2004, non si vede quale irreparabile pregiu
II Foro Italiano — 2004.
dizio in capo alla ricorrente possa derivare dal provvedimento
impugnato in un così breve lasso di tempo; che fa quindi difetto il requisito delle «gravi ragioni» richie
sto dall'art. 40 1. 11 marzo 1953 n. 87, poiché l'atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli;
che pertanto, in assenza del periculum in mora, l'istanza di
sospensione proposta dalla regione Emilia-Romagna deve essere
respinta. Per questi motivi, la Corte costituzionale rigetta l'istanza di
sospensione della deliberazione 1° agosto 2003, n. 67 (primo
programma delle opere strategiche - 1. 443/01 - metro leggero
automatico di Bologna) del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, proposta dalla regione Emilia
Romagna con l'atto indicato in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 giugno 2004, n. 178 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 30 giugno 2004, n.
25); Pres. Zagrebelsky, Est. Capotosti; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Trib. min. L'Aquila 14 agosto 2003 (quattro)
(G.U., la s.s., n. 40 del 2003).
Adozione e affidamento — Legge 149/01 — Disposizioni
processuali — Differimento dell'efficacia con decreti leg
ge — Mancanza della necessità ed urgenza — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 77; 1. 28 marzo
2001 n. 149, modifiche alla 1. 4 maggio 1983 n. 184, recante
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei .minori, non
ché al titolo Vili del libro primo del codice civile; d.l. 24
aprile 2001 n. 150, disposizioni urgenti in materia di adozione
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 1.
23 giugno 2001 n. 240, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 24 aprile 2001 n. 150; d.l. 1° luglio 2002 n. 126, disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di proce dimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 1. 2 agosto 2002 n. 175, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
1° luglio 2002 n. 126; d.l. 24 giugno 2003 n. 147, proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, art. 15; 1. 1° ago sto 2003 n. 200, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 24 giugno 2003 n. 147).
E infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 24
aprile 2001 n. 150, convertito, con modificazioni, in I. 23 giu
gno 2001 n. 240, del d.l. 1° luglio 2002 n. 126, convertito, con modificazioni, in l. 2 agosto 2002 n. 175 e dell'art. 15 d.l. 24 giugno 2003 n. 147, convertito, con modificazioni, in 1.1°
agosto 2003 n. 200, nella parte in cui prevedono il differi mento dell'efficacia delle disposizioni processuali della l. 28
marzo 2001 n. 149 al momento dell'emanazione di una spe cifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità, prevista per il 30
giugno 2002, poi prorogata al 30 giugno 2003 ed infine al 30
giugno 2004, in riferimento all'art. 77 Cost. (1)
(1) Il giudice a quo denunciava che la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nei decreti legge impugnati risultava evidente pro prio dal riferimento ad una legge futura ed incerta per il differimento della disciplina processuale contenuta nella 1. 149/01.
La Corte costituzionale si richiama alla propria giurisprudenza —
inaugurata a seguito della sent. 27 gennaio 1995, n. 29 (Foro it., 1996. I, 1157, con nota di richiami), con cui era stato ritenuto possibile il sin dacato sull'assenza di necessità ed urgenza anche dopo l'avvenuta con versione in legge del decreto — secondo cui la mancanza dei presuppo sti stabiliti dall'art. 77 Cost, deve risultare «evidente», per dedurne che, nella specie, ciò non può dirsi verificato.
Per l'affermazione secondo cui. in via transitoria e fino all'adozione
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