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sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 luglio 2004, n. 28); Pres....

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sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 luglio 2004, n. 28); Pres. Onida, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 12 (DICEMBRE 2004), pp. 3269/3270-3275/3276 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200131 . Accessed: 28/06/2014 17:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.63.67 on Sat, 28 Jun 2014 17:21:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 luglio 2004, n. 28);Pres. Onida, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Cosentino). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 12 (DICEMBRE 2004), pp. 3269/3270-3275/3276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200131 .

Accessed: 28/06/2014 17:21

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 2004, n. 233 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 luglio 2004, n.

28); Pres. Onida, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna

(Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Co

sentino). Conflitto di attribuzione.

Opere pubbliche — Programma delle opere strategiche —

Metropolitana di Bologna — Approvazione del progetto

preliminare con delibera del Cipe — Mancata intesa con

la regione — Annullamento (Cost., art. 117, 118, 136; 1. 21

dicembre 2001 n. 443, delega al governo in materia di infra

strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri inter

venti per il rilancio delle attività produttive, art. 1; d.leg. 20

agosto 2002 n. 190, attuazione della 1. 21 dicembre 2001 n.

443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insedia

menti produttivi strategici e di interesse nazionale, art. 3).

Non spetta allo Stato, e per esso al Cipe, approvare il progetto

preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione

integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'in

tesa sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna ov

vero senza il rispetto delle procedure per il superamento del

dissenso regionale previste dall'art. 3, 6° comma, d.leg. 20

agosto 2002 n. 190 e deve, conseguentemente, essere annul

lata la deliberazione del Cipe 1° agosto 2003, n. 67, concer

nente il primo programma delle opere strategiche, metro leg

gero automatico di Bologna. ( 1 )

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 24 giugno 2004, n. 195 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 giugno 2004, n.

25); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Regione Emilia

Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Cosentino). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Termini per il

ricorso — Impugnazione di atto soggetto a pubblicazione — Decorrenza (L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costitu

zione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 39).

Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Sospensione

dell'atto impugnato — Esclusione — Fattispecie (L. 11 marzo 1953 n. 87, art. 40; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1;

d.leg. 20 agosto 2002 n. 190, art. 3).

Il termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attri

buzione tra enti avverso un atto del quale sia prescritta la

pubblicazione come condizione di efficacia, deve in ogni caso

essere individuato avendo riferimento alla data della pubbli

cazione medesima. (2) Va respinta, per inidoneità dell'atto impugnato a produrre ir

{I ) La Corte costituzionale fonda la propria decisione richiamandosi

ai principi sostenuti nella sent. 1° ottobre 2003, n. 303, Foro it., 2004,

I, 1004, con nota di richiami e osservazioni di Videtta, Fracchia e

Ferrara, ed in particolare all'affermazione secondo cui — allorché allo

Stato può essere riconosciuta funzione normativa a seguito dell'attra

zione a livello statale di funzioni amministrative in forza dei principi di

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione — per giudicare se la leg

ge statale è invasiva delle attribuzioni regionali o costituisce legittima

applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, «diviene ele

mento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le

regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disci

plina». Nella specie la corte ha ritenuto che la deliberazione impugnata del

Cipe era stata approvata senza che fosse stato manifestato il necessario

consenso da parte della regione e quindi in violazione dell'art. 3 d.leg. 190/02 che disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed

adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche, come

quella di specie, concludendo che il mancato rispetto di tale disposizio ne «costituisce sicura violazione del principio di leale collaborazione,

la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di

una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale».

(2) La difesa dello Stato aveva eccepito la tardività del ricorso regio

nale, in quanto, avendo partecipato alla delibera Cipe attraverso il •pro

II Foro Italiano — 2004.

reversibili effetti pregiudizievoli e quindi per difetto de! re

quisito delle «gravi ragioni» richiesto dall'art. 40 l. 11 marzo

1953 n. 87, la richiesta della regione Emilia-Romagna di so

spendere, in via cautelare, l'efficacia della deliberazione del

Cipe 1° agosto 2003, n. 67, concernente il primo programma delle opere strategiche, metro leggero automatico di Bolo

gna. (3)

I

Diritto. — 1. - La regione Emilia-Romagna ha sollevato con

flitto di attribuzione nei confronti del presidente del consiglio dei ministri in relazione alla deliberazione del Comitato inter

ministeriale per la programmazione economica - Cipe del 1°

agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere strategiche -1.

443/01 - metro leggero automatico di Bologna), per violazione

degli art. 117, 118 e 136 Cost.; dell'art. 1, 2° comma, lett. c), 1.

21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infra

strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi

per il rilancio delle attività produttive); dell'art. 3, 6° comma,

prio assessore, il termine per la proposizione del conflitto avrebbe do

vuto decorrere dalla data della delibera e non da quella della pubblica zione della stessa sulla Gazzetta ufficiale.

In ordine all'art. 39 1. 87/53, secondo cui il termine di sessanta giorni

per il ricorso per conflitto tra enti decorre dalla notificazione o pubbli cazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, v. Corte

cost. 8 aprile 1997, n. 86, Foro it., 1997,1, 2767, con nota di richiami e

osservazioni di Bin e Romboli, commentata da Dal Canto, in Regioni, 1997, 669, secondo cui il suddetto termine decorre, in caso di impugna zione di circolare ministeriale, dall'avvenuta comunicazione della stes

sa all'ente ricorrente e non dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta uffi

ciale', 30 dicembre 1987, n. 611, Foro it.. Rep. 1988, voce Corte costi

tuzionale, n. 49, commentata da D'Atena, in Giur. costit., 1987, I,

3656, e da Pizzorusso, in Regioni, 1988, 488, secondo cui, nel caso in

cui un atto ufficiale possiede natura normativa e non è comunque di

retto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un'effi

cacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto (o da uf

ficio a ufficio), la sua pubblicazione nel giornale ufficiale (sia questo Gazzetta ufficiale o bollettino ufficiale della regione) è assorbente e

determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale ai fini

della decorrenza dei termini d'impugnazione, anche in materia di ricor

si per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale; 26

maggio 1976, n. 132, Foro it., 1976, I, 2074, con nota di richiami, la

quale ha affermato che la previsione dell'«avvenuta conoscenza del

l'atto» viene in considerazione solo in via sussidiaria, quando mancano

cioè la pubblicazione o la notificazione che la legge assume, agli effetti

in questione, come equipollenti. (3) La regione ricorrente aveva addotto a ragione dell'istanza di so

spensione l'ormai «imminente avvio delle procedure di finanziamento e

di gara da parte del comune di Bologna» e la corte ha rilevato che «an

che alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito

del ricorso per l'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2004, non si vede

quale irreparabile pregiudizio in capo alla ricorrente possa derivare dal

provvedimento impugnato in un così breve lasso di tempo».. Per altra ipotesi in cui la corte ha respinto la domanda di sospensio

ne, per difetto del requisito delle «gravi ragioni» richiesto dall'art. 40 1.

11 marzo 1953 n. 87 in quanto l'atto impugnato non è idoneo a produr re effetti pregiudizievoli a carico di alcuno, v. Corte cost., ord. 20 di

cembre 2002, n. 535, Foro it., Rep. 2003, voce Corte costituzionale, n.

61; 5 aprile 2001, n. 102, id., 2001,1, 1422, con nota di richiami, com

mentata da Moschella, in Giur. costit., 2001, 640; da Groppi, in Dir. e

giustizia, 2001, fase. 15, 10; da Olivetti e Gabriele, in Giur. it., 2001,

2215. Sul giudizio in ordine alla richiesta di sospensione, di cui all'art. 40

1. 87/53, v. pure Corte cost., ord. 5 aprile 2001, n. 101, Foro it., 2001,1,

1423, con nota di richiami, commentata da Bartole, in Giur. costit.,

2001, 634, e da Groppi, in Dir. e giustizia, 2001, fase. 15, 10, secondo

cui, in presenza di rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare, ac

cettata dalla resistente, non vi è luogo a provvedere sulla domanda in

cidentale di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata con

ricorso per conflitto di attribuzione tra enti; 14 febbraio 2001, n. 41,

Foro it., 2001, 1, 1786, con nota di richiami, la quale ha ritenuto di di

sporre la sospensione dell'esecuzione del decreto del ministro delle fi

nanze, di concerto con il ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997,

concernente modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gen naio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate fi

nanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992.

Per le prime applicazioni del potere della Corte costituzionale di so

spendere l'atto legislativo impugnato in via diretta, introdotto dall'art.

9 1. 131/03 (c.d. legge La Loggia), v. Corte cost., ord. 8 aprile 2004, n.

119, id., 2004,1, 1658, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA 3272

lett. b), d.leg. 20 agosto 2002 n. 190 (attuazione della 1. 21 di

cembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e

degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Di conseguenza ne ha richiesto l'annullamento.

2. - In via preliminare, quanto alle eccezioni d'inammissibi

lità del ricorso sollevate dall'avvocatura dello Stato, questa corte — con l'ordinanza n. 195 del 2004 (che segue), che ha ri

gettato l'istanza della regione ricorrente di sospensione della

deliberazione impugnata — si è già pronunziata nel senso della

infondatezza. Non occorre, quindi, soffermarsi su di esse.

3. - Il ricorso è fondato.

Questa corte nella sentenza n. 303 del 2003 (Foro it., 2004,1,

1004) ha affermato che l'attrazione al livello statale di funzioni

amministrative in forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118, 1° comma, Cost., nelle

materie di competenza concorrente, comporta anche che tali

funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale. La medesima decisione ha affermato anche che «i prin

cipi di sussidiarietà e di adeguatezza», in forza dei quali si veri

fica l'ascesa della funzione normativa sulla base del meccani

smo appena richiamato, «convivono con il normale riparto di

competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giusti ficarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello

Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia og

getto di un accordo stipulato con la regione interessata».

Pertanto, «per giudicare se una legge statale che occupi que sto spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costi

tuisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed ade

guatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di

un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia su

bordinata l'operatività della disciplina». In applicazione di questo principio, questa corte, nella mede

sima sentenza, ha anche chiarito che non può essere ricono

sciuta «efficacia vincolante a quel programma su cui le regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le

riguarda, come nel caso della deliberazione Cipe del 21 dicem

bre 2001 n. 121».

Inoltre, sempre nella sentenza n. 303 del 2003, nel giudicare sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 d.leg. 20 agosto 2002

n. 190, ed in particolare della disposizione di cui al 5° comma, relativa alla procedura di approvazione da parte del Cipe del

progetto preliminare dell'infrastruttura, la corte ha condiviso la

scelta legislativa di coinvolgere pienamente la regione interes

sata tramite la partecipazione alla riunione del Cipe ed il neces

sario «consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei pre sidenti delle regioni e province autonome interessate». Così pu re, ha ritenuto idonea ad assicurare alle regioni una adeguata

possibilità di rappresentare la propria posizione, nel rispetto del

principio di leale collaborazione, la previsione, di cui al 6°

comma dell'art. 3, delle due diverse procedure conseguenti al

possibile dissenso regionale, rispettivamente ove l'infrastruttura

abbia carattere interregionale o internazionale, ovvero risulti di

concorrente interesse regionale. In quest'ultimo caso il maggior interesse della regione nella

realizzazione dell'opera è tutelato al punto che ad essa è con

sentito di paralizzare l'approvazione del progetto o la localizza zione dell'opera (art. 3, 6° comma, lett. b, d.leg. n. 190 del

2002). 4. -

Rispetto a questi due livelli di necessario consenso della

regione, nella vicenda concernente l'approvazione del progetto della metropolitana di Bologna, il primo appare conseguito e re

so manifesto attraverso alcuni atti regionali ed in particolare tramite l'atto bilaterale costituito dalla «intesa generale quadro con la regione Emilia-Romagna», adottata il 19 dicembre 2003

(peraltro in data successiva alla deliberazione oggetto del pre sente giudizio) e sottoscritta dal presidente del consiglio dei mi

nistri, dai ministri rispettivamente delle infrastrutture e dei tra

sporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari

regionali, nonché dal presidente della regione Emilia-Romagna. La metropolitana di Bologna è infatti esplicitamente contem

plata tra le opere che il ministero e la regione individuano con

sensualmente come di «preminente interesse strategico», la cui

realizzazione dovrà seguire le procedure disciplinate dal d.leg. n. 190 del 2002.

Il Foro Italiano — 2004.

Invece, la deliberazione del Cipe del 1° agosto 2003, che ap

prova «ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002

[...] con le prescrizioni proposte dal ministero delle infrastruttu

re e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della me

tropolitana ad automazione integrale di Bologna», è stata adot

tata senza che si sia manifestato il necessario consenso della re

gione interessata: la giunta regionale con l'apposita delibera n.

848/2003 del 14 maggio 2003 aveva espressamente manifestato

l'impossibilità «di esprimere una valutazione positiva, ai sensi

dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002, in merito al 'progetto prelimi nare di metropolitana leggera automatica di Bologna' compren dente la linea 1 e la linea 2 nonché le infrastrutture connesse

...», nelle stesse premesse della deliberazione impugnata (pur ritenute reticenti dalla ricorrente) si dà atto dell'esistenza di un

dissenso della regione, che peraltro si supera opponendo sem

plicemente l'affermazione che il ministero per le infrastrutture

«ritiene di non condividere le osservazioni stesse». D'altra par te, nel precedente sintetico verbale della seduta del Cipe del 1°

agosto 2003 (la cui completezza viene contestata dalla ricor

rente, con particolare riferimento alla mancata attestazione del

fatto che l'assessore regionale intervenuto avrebbe ribadito la

opposizione formulata dalla giunta regionale con la deliberazio

ne del 14 maggio 2003) si dà solo fuggevolmente atto di un dis

senso della regione, senza peraltro alcuna considerazione della

necessità legislativa di conseguire il consenso regionale «ai fini

dell'intesa sulla localizzazione».

Né può essere condivisa l'opinione espressa dall'avvocatura

dello Stato che il Cipe avrebbe «stralciato dal progetto tutte le

parti dell'opera sulle quali era stato manifestato dalla regione un

dissenso riguardo alla localizzazione», dal momento che lo

stralcio ha riguardato una sola delle due linee originariamente

progettate, mentre i rilievi regionali riguardavano, tra l'altro, la

localizzazione di entrambe. Del resto, ove lo stralcio avesse

consentito ex se di superare tutte le ragioni di dissenso della re

gione, non sarebbero stati necessari i successivi tentativi mini

steriali di riaprire sedi di confronto tecnico con la regione o la

stessa previsione nella «intesa generale quadro con la regione

Emilia-Romagna», adottata il 19 dicembre 2003, di voler opera re per «superare le divergenze che si sono verificate per la rea

lizzazione di questa infrastruttura».

In realtà, l'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002 disciplina analitica

mente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto

preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse

nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed

i poteri delle regioni e delle province autonome, nonché le

eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissen

so. La stessa intesa quadro è chiarissima nello stabilire che, in

riferimento ad alcune specifiche opere, tra cui la metropolitana di Bologna, «le parti concordano che, in caso di motivato dis

senso sui singoli progetti da parte della regione, si proceda co

me previsto all'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. n. 190 del 2002, escluso in ogni caso il rinvio alle procedure di cui alla lett. a)».

Il mancato rispetto dell'art. 3 d.leg. n. 190 del 2002 costitui

sce quindi sicura violazione del principio di leale collaborazio

ne, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come

quello di una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà

da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di compe tenza regionale.

Pertanto, va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al

Comitato interministeriale per la programmazione economica,

approvare il progetto in assenza del consenso, della regione

Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il

superamento del dissenso regionale. Conseguentemente, occorre

annullare la deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica - Cipe del 1° agosto 2003 (primo

programma delle opere strategiche - 1. 443/01 - metro leggero

automatico di Bologna). Rimane assorbito ogni altro profilo di censura.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la

programmazione economica - Cipe, approvare il progetto preli

minare della linea 1 della metropolitana ad automazione inte

grale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'intesa

sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna, ovvero

senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso

regionale previste dall'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. n. 190

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Co

mitato interministeriale per la programmazione economica - Ci

pe del 1° agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere stra

tegiche -1. 443/01 - metro leggero automatico di Bologna).

II

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna, con ricorso notifi

cato il 19 dicembre 2003 e depositato il successivo 24 dicembre, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla delibera

zione 1° agosto 2003, n. 67 (primo programma delle opere stra

tegiche - 1. 443/01 - metro leggero automatico di Bologna) del

Comitato interministeriale per la programmazione economica

(Cipe), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 258, serie generale, del 6 novembre 2003, per violazione degli art. 117, 118 e 136

(in relazione al giudicato costituzionale di cui alla sentenza n.

303 del 2003, Foro it., 2004, I, 1004) Cost.; dell'art. 1, 2°

comma, lett. c), 1. 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); del

l'art. 3, 6° comma, lett. b), d.leg. 20 agosto 2002 n. 190 (attua zione della 1. 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di inte

resse nazionale), nonché del principio di leale collaborazione tra

Stato e regioni;

che, secondo la ricorrente, la deliberazione del Cipe impu

gnata sarebbe stata adottata: a) in assenza dell'intesa tra Stato e

regione in relazione al programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di premi nente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regio ne e circa la loro localizzazione; b) avendo invitato tardiva

mente alla relativa riunione il presidente della regione; c) nono

stante la regione avesse già provveduto a manifestare il proprio dissenso;

che, a sostegno della prima doglianza, la regione richiama la

sentenza n. 303 del 2003, cit., con la quale questa corte avrebbe

stabilito che elemento essenziale per il rispetto delle competen ze costituzionalmente stabilite, nella materia disciplinata dalla 1.

n. 443 del 2001 e dal d.leg. n. 190 del 2002, è la previsione di

una intesa tra Stato e regioni alla quale sia subordinata l'opera tività della disciplina;

che, secondo quanto evidenziato nel ricorso introduttivo, nes

suna intesa sarebbe ancora intervenuta sulla individuazione

delle infrastrutture d'interesse strategico, con conseguente inef

ficacia della relativa deliberazione del Cipe del 21 dicembre

2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68, supple mento ordinario, del 21 marzo 2002);

che dunque, nel caso di specie, l'atto impugnato avrebbe ap

provato un «progetto preliminare di un'opera attuativa di un

programma ancora inefficace»;

che, quanto alla seconda doglianza, la tardività della convo

cazione deriverebbe dalla circostanza secondo la quale, fissata

per la data del 1° agosto 2003 la riunione del Cipe, solo il pre cedente 31 luglio sarebbe stata spedita al presidente della regio ne Emilia-Romagna una nota, riportante la medesima data, con

l'invito a partecipare alla menzionata riunione, in violazione

dell'art. 1, 2° comma, lett. c), 1. n. 443 del 2001, la quale pre scriverebbe l'integrazione del Cipe da parte dei presidenti delle

regioni e delle province autonome interessate in occasione della

approvazione del progetto preliminare e definitivo delle opere, nonché del principio di leale collaborazione;

che la possibilità, prevista nella sopra menzionata convoca

zione, della partecipazione di un componente della giunta regio

nale, in sostituzione del presidente e su delega apposita da parte di quest'ultimo, sarebbe comunque illegittima in quanto non

contemplata dall'art. 1 1. n. 443 del 2001 ed in esplicito contra

sto con l'art. 1, 5° comma, del regolamento interno del Cipe;

che, in relazione al terzo profilo di doglianza, la ricorrente e

videnzia come la giunta regionale, con delibera n. 848 del 14

maggio 2003, avesse manifestato «l'impossibilità per la regione

Emilia-Romagna di esprimere una valutazione positiva ai sensi

dell'art. 3 d.leg. 190/02», precisando inoltre la propria disponi bilità a «considerare ogni proposta tecnica di soluzione adegua

ta»; che sarebbe mancata del tutto — in seguito a tale presa di po

II Foro Italiano — 2004.

sizione da parte della regione — una nuova fase interlocutoria

formale, o comunque l'attivazione della specifica procedura di

composizione del dissenso contemplata dall'art. 3 d.leg. n. 190

del 2002; che tale procedura avrebbe dovuto essere, nella vicenda in

questione, obbligatoriamente seguita, «non trattandosi ovvia

mente di infrastrutture di carattere internazionale o interregio nale»;

che, viceversa, la delibera oggetto del presente giudizio si li

miterebbe a dare atto del dissenso regionale (pur fraintendendo

ne il senso, secondo la ricorrente), senza tuttavia trarne le dove

rose conseguenze, e dunque approvando il progetto in questio ne;

che, in base alle argomentazioni esposte, la regione Emilia

Romagna chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato

e per esso al Cipe, di approvare, in assenza dell'intesa con la re

gione stessa sul programma delle infrastrutture pubbliche e pri vate e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione e

nonostante l'espresso motivato dissenso di quest'ultima, il pro

getto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automa

zione integrale di Bologna, con conseguente annullamento della

delibera Cipe impugnata;

che, in data 9 aprile 2004, la regione Emilia-Romagna ha de

positato un'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugna to, adducendo quale danno grave e irreparabile l'ormai «immi

nente avvio delle procedure di finanziamento e di gara da parte del comune di Bologna»;

che, secondo la ricorrente, la necessità del provvedimento so

spensivo deriverebbe dalla circostanza secondo la quale, ove

fosse portato ad esecuzione il provvedimento impugnato, «man

cherebbero le condizioni per portare a termine le procedure per il superamento del dissenso regionale sul progetto, in tempo utile per l'utilizzo dei finanziamenti disponibili per l'opera», e

la regione si troverebbe a dover far valere le proprie ragioni «attraverso un contenzioso con il comune davanti ai giudici amministrativi, la cui stessa lunghezza metterebbe a repentaglio il finanziamento e la realizzazione dell'opera con le caratteristi

che ritenute essenziali dalla regione»;. che F «intesa generale quadro» tra il ministero delle infra

strutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, interve

nuta il successivo 19 dicembre 2003, non priverebbe di pregio le censure regionali, dal momento che in tale atto, con specifico riferimento alla metropolitana di Bologna, si prevede esplicita mente di «cooperare, con il coinvolgimento del comune di Bo

logna e degli altri enti locali interessati, per individuare ogni soluzione che, ferme restando le dotazioni finanziarie specifiche

approvate con la delibera Cipe del 1 ° agosto, consenta di supe rare le divergenze che si sono create per la realizzazione di que sta infrastruttura»;

che, in seguito a tale intesa, si sarebbe dovuto «riprendere la

via della collaborazione e della trattativa»;

che, invece, nulla di tutto ciò sarebbe stato compiuto; che la ricorrente afferma di aver richiesto allo Stato l'attiva

zione della procedura per il superamento del dissenso e che la

delibera Cipe n. 67 del 2003 fosse considerata sospesa nella sua

efficacia;

che, invece, la commissione interministeriale per le metropo litane di cui alla 1. 29 dicembre 1969 n. 1042 (disposizioni con

cernenti la costruzione e l'esercizio delle ferrovie metropolita

ne), avrebbe espresso parere favorevole in relazione al progetto concernente la metropolitana di Bologna;

che, secondo la ricorrente, tale quadro evidenzierebbe l'as

soluta urgenza dell'intervento sospensivo della corte, al fine di

evitare che le procedure proseguano ulteriormente nel solco nel

quale sono state avviate;

che si è costituito, con atto depositato il 7 gennaio 2004, il

presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal

l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della

regione sia considerato inammissibile o, comunque, infondato

nel merito;

che, quanto alla inammissibilità del ricorso, essa deriverebbe

innanzi tutto dalla sua tardività, conseguente alla circostanza se

condo la quale «avendo la regione partecipato alla delibera Cipe attraverso il proprio assessore», il termine per la proposizione

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3275 PARTE PRIMA 3276

del conflitto dipenderebbe dalla data della delibera e non dalla

pubblicazione di quest'ultima nella Gazzetta ufficiale', che ulteriore ragione di inammissibilità consisterebbe nel

fatto che successivamente alla suddetta delibera è intervenuta la

formale intesa tra lo Stato e la regione ricorrente, sottoscritta il

19 dicembre 2003, «determinandosi perciò la sostanziale ac

quiescenza al provvedimento Cipe impugnato»; che, quanto al merito, la doglianza regionale concernente il

«ridotto preavviso» della riunione del Cipe non assumerebbe

«particolare rilevanza» poiché la regione avrebbe avuto comun

que la possibilità di parteciparvi, «come in effetti si è verifica

to»;

che, in relazione al mancato consenso della regione, la difesa

erariale ritiene puntualmente rispettato il disposto della 1. n. 443

del 2001 e del d.leg. n. 190 del 2002, in quanto il Cipe avrebbe

«stralciato dal progetto tutte le parti dell'opera sulle quali era

stato manifestato dalla regione un dissenso riguardo alla localiz

zazione», mentre gli «ulteriori motivi di dissenso» sarebbero

stati «superati» dalla proposta avanzata dal ministero delle in

frastrutture e dei trasporti, sulla quale «non è stato formalmente

rilevato un dissenso regionale»; che, in data 27 maggio 2004, il presidente del consiglio dei

ministri, tramite l'avvocatura generale dello Stato, ha presentato una memoria con la quale chiede che venga dichiarata l'inam

missibilità, e comunque l'infondatezza, dell'istanza cautelare

presentata dalla regione Emilia-Romagna; che, quanto al profilo dell'inammissibilità, l'avvocatura evi

denzia come la regione paventi la «messa in opera di ulteriore

attività» da parte del comune di Bologna, e non da parte dello

Stato, cioè da parte di un soggetto giuridico che non è parte del

giudizio di merito «e mai potrebbe esserlo»;

che, in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, nella memoria si sostiene che la deliberazione del

Cipe, riguardando l'approvazione del progetto preliminare del

l'opera come condizione per l'attivazione del contributo finan

ziario a carico dell'erario statale, non comporterebbe ex se alcun

danno;

che, viceversa, qualora fosse inibito al comune di porre in es

sere le ulteriori attività di propria competenza, si verificherebbe

la «perdita del finanziamento a carico dell'erario».

Considerato che, preliminarmente, deve essere respinta l'ec

cezione d'inammissibilità relativa alla tardività del ricorso, in

quanto quest'ultimo è stato proposto nei previsti sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibe

ra impugnata e che, come già questa corte ha avuto modo di e

videnziare, l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato «viene

in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino

la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli ef

fetti che qui interessano, come equipollenti» (sentenza n. 132

del 1976, Foro it., 1976, I, 2074), cosicché il termine per la

proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione avverso un atto del quale sia prescritta la pubblicazione come condizione di

efficacia, deve in ogni caso essere individuato avendo riferi

mento alla data della medesima;

che, parimenti, non merita di essere accolta l'eccezione di

inammissibilità concernente la presunta acquiescenza della ri

corrente nei confronti dell'atto impugnato, dal momento che

questa corte «ha costantemente escluso l'applicabilità dell'isti

tuto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra

enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi» (sentenza n. 95 del 2003, id., 2003,1, 1965);

che, quanto alla eccepita inammissibilità della richiesta di so

spensiva, derivante dalla circostanza secondo la quale il danno

lamentato dalla ricorrente deriverebbe da atti del comune di

Bologna, soggetto non partecipante al presente giudizio per con

flitto di attribuzione, si osserva che la regione Emilia-Romagna si duole di effetti pregiudizievoli che, nella prospettazione di

quest'ultima, conseguirebbero solo in via di fatto dall'attività di detto comune, ma che dipendono viceversa, in punto di diritto, dalla esecuzione dell'atto impugnato;

che, conseguentemente, anche tale eccezione deve essere di

sattesa; che tuttavia, anche alla luce della già avvenuta fissazione

della trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2004, non si vede quale irreparabile pregiu

II Foro Italiano — 2004.

dizio in capo alla ricorrente possa derivare dal provvedimento

impugnato in un così breve lasso di tempo; che fa quindi difetto il requisito delle «gravi ragioni» richie

sto dall'art. 40 1. 11 marzo 1953 n. 87, poiché l'atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli;

che pertanto, in assenza del periculum in mora, l'istanza di

sospensione proposta dalla regione Emilia-Romagna deve essere

respinta. Per questi motivi, la Corte costituzionale rigetta l'istanza di

sospensione della deliberazione 1° agosto 2003, n. 67 (primo

programma delle opere strategiche - 1. 443/01 - metro leggero

automatico di Bologna) del Comitato interministeriale per la

programmazione economica, proposta dalla regione Emilia

Romagna con l'atto indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 giugno 2004, n. 178 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 30 giugno 2004, n.

25); Pres. Zagrebelsky, Est. Capotosti; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Trib. min. L'Aquila 14 agosto 2003 (quattro)

(G.U., la s.s., n. 40 del 2003).

Adozione e affidamento — Legge 149/01 — Disposizioni

processuali — Differimento dell'efficacia con decreti leg

ge — Mancanza della necessità ed urgenza — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 77; 1. 28 marzo

2001 n. 149, modifiche alla 1. 4 maggio 1983 n. 184, recante

disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei .minori, non

ché al titolo Vili del libro primo del codice civile; d.l. 24

aprile 2001 n. 150, disposizioni urgenti in materia di adozione

e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 1.

23 giugno 2001 n. 240, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 24 aprile 2001 n. 150; d.l. 1° luglio 2002 n. 126, disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di proce dimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 1. 2 agosto 2002 n. 175, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

1° luglio 2002 n. 126; d.l. 24 giugno 2003 n. 147, proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, art. 15; 1. 1° ago sto 2003 n. 200, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 24 giugno 2003 n. 147).

E infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 24

aprile 2001 n. 150, convertito, con modificazioni, in I. 23 giu

gno 2001 n. 240, del d.l. 1° luglio 2002 n. 126, convertito, con modificazioni, in l. 2 agosto 2002 n. 175 e dell'art. 15 d.l. 24 giugno 2003 n. 147, convertito, con modificazioni, in 1.1°

agosto 2003 n. 200, nella parte in cui prevedono il differi mento dell'efficacia delle disposizioni processuali della l. 28

marzo 2001 n. 149 al momento dell'emanazione di una spe cifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la

dichiarazione dello stato di adottabilità, prevista per il 30

giugno 2002, poi prorogata al 30 giugno 2003 ed infine al 30

giugno 2004, in riferimento all'art. 77 Cost. (1)

(1) Il giudice a quo denunciava che la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nei decreti legge impugnati risultava evidente pro prio dal riferimento ad una legge futura ed incerta per il differimento della disciplina processuale contenuta nella 1. 149/01.

La Corte costituzionale si richiama alla propria giurisprudenza —

inaugurata a seguito della sent. 27 gennaio 1995, n. 29 (Foro it., 1996. I, 1157, con nota di richiami), con cui era stato ritenuto possibile il sin dacato sull'assenza di necessità ed urgenza anche dopo l'avvenuta con versione in legge del decreto — secondo cui la mancanza dei presuppo sti stabiliti dall'art. 77 Cost, deve risultare «evidente», per dedurne che, nella specie, ciò non può dirsi verificato.

Per l'affermazione secondo cui. in via transitoria e fino all'adozione

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