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sentenza 16 maggio 1995, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1995, n. 22); Pres....

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sentenza 16 maggio 1995, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1995, n. 22); Pres. Baldassarre, Est. Ferri; Drago c. Calì. Ord. App. Caltanissetta 18 maggio 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 42 del 1994) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 9 (SETTEMBRE 1995), pp. 2383/2384-2385/2386 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189005 . Accessed: 24/06/2014 21:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Tue, 24 Jun 2014 21:54:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 maggio 1995, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1995, n. 22); Pres. Baldassarre, Est. Ferri; Drago c. Calì. Ord. App. Caltanissetta 18 maggio 1994

sentenza 16 maggio 1995, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1995, n. 22);Pres. Baldassarre, Est. Ferri; Drago c. Calì. Ord. App. Caltanissetta 18 maggio 1994 (G.U., 1 as.s., n. 42 del 1994)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 9 (SETTEMBRE 1995), pp. 2383/2384-2385/2386Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189005 .

Accessed: 24/06/2014 21:54

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2383 PARTE PRIMA 2384

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 maggio 1995, n. 192

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 maggio 1995, n. 23); Pres. Baldassarre, Est. Ruperto; Soc. Navali arredamenti

c. Guy e altro. Ord. Pret. Palermo 26 novembre 1994 (G.U., la s.s., n. 3 del 1995).

Opposizione di terzo — Ordinanza di convalida di licenza per finita locatone — Inammissibilità — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 404, 657, 663).

È illegittimo l'art. 404, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui

non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di con valida di licenza per finita locazione. (1)

Diritto. — 1. - È denunciato l'art. 404, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso

l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, prospet tandosi una violazione degli art. 3 e 24 Cost., in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per finita locazione e per moro

sità, nelle quali codesto mezzo d'impugnazione è già esperibile

giusta le sentenze n. 167 del 1984 (Foro it., 1984, I, 1441) e

n. 237 del 1985 (id., 1985, I, 3051) di questa corte. 2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 167 del 1984, questa corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c., nella parte in

cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di

sfratto per finita locazione; illegittimità successivamente estesa,

per «identità di ragione», dalla sentenza n. 237 del 1985 all'ipo tesi di sfratto per morosità.

A tali pronunce, che hanno ampliato il ventaglio dei rimedi

esperibili avverso l'ordinanza di sfratto, questa corte è pervenu ta considerando il contenuto sostanzialmente decisorio di code

sto provvedimento a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla bre

(1) L'ordinanza di rimessione del Pretore di Palermo può leggersi in Arch, locazioni, 1995, 59.

La Corte costituzionale estende anche all'ordinanza di convalida di «licenza per finita locazione» l'ammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., già dichiarata illegittima in riferimento all'ordinanza di convalida di «sfratto per finita locazione» (v. Corte cost. 7 giugno 1984, n. 167, Foro it., 1984, I, 1441, con nota di richiami, nella cui motivazione si afferma l'esperibilità del rimedio anche avverso l'ordi nanza di rilascio prevista dal 4° comma dell'art. 30 1. 392/78), nonché in riferimento all'ordinanza di convalida di «sfratto per morosità» (v. Corte cost. 25 ottobre 1985, n. 237, id., 1985, I, 3051).

La corte sottolinea come la tendenza espansiva del «ventaglio» dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza di cui all'art. 663 c.p.c. (tendenza ribadita, da ultimo, da Corte cost. 20 febbraio 1995, n. 51, in questo fascicolo, I, 2414, con nota di M. Monnini (riportata anche in Arch,

locazioni, 1995, 47, con nota di M. D'Amico; Rass. locazioni, 1995, 18, con nota di G. Spagnuolo), in tema di revocazione ex art. 395

c.p.c., e che si colloca «nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni») trova la sua ratio nella considerazione del contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento suddetto, e che quindi nessuna «rilevanza differenziatrice» assume nel caso considerato l'antecedenza dell'ordinanza di convalida (della licen

za) rispetto alla data di scadenza del contratto di locazione. Sulla inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. av

verso l'ordinanza di rilascio emessa dal pretore ai sensi dell'art. 665

c.p.c., a ragione della natura provvisoria di tale provvedimento e della sua inidoneità a passare in cosa giudicata, v. Pret. Monza-Desio 30

maggio 1990, Foro it., 1992, I, 589, con ampia nota di richiami, ed ivi riferimenti anche in ordine ai possibili rimedi utilizzabili dal detento re dell'immobile locato, in caso di esecuzione del provvedimento di rila scio emesso nei confronti di altri.

A quest'ultimo riguardo (e in particolare sulla legittimazione del ter zo detentore dell'immobile, che assuma di averne il godimento in forza di un titolo autonomo, a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), v. anche, successivamente: Cass. 17 ottobre 1992, n. 11410, id., Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in genere, n. 49; 30 marzo

1992, n. 3860, id., Rep. 1992, voce cit., n. 57 (la quale, peraltro, non tiene conto dell'estensione del campo di applicabilità dell'art. 404 c.p.c. operata dalle citate Corte cost. 167/84 e 237/85), e Pret. Verona 7 no vembre 1994, le ultime due riportate in Rass. locazioni, 1995, 125 ss., con nota di A. Carrato.

Su una ulteriore estensione del campo di applicazione dell'opposizio ne di terzo, v., da ultimo, Corte cost. 17 maggio 1995 n. 177 (G.U., la s.s., n. 22/95), che ha reso utilizzabile il rimedio di cui all'art. 404, 1° comma, c.p.c. in riferimento alle decisioni del giudice amministrativo.

Il Foro Italiano — 1995.

vità dei termini a comparire. La stessa motivazione vale dunque

per ritenere costituzionalmente illegittima la denunciata norma

con riguardo all'ipotesi di convalida di licenza per finita loca

zione. Ed infatti, nel quadro normativo di evoluzione ed orga nica sistemazione della disciplina delle locazioni in cui si colloca

l'anzidetta tendenza espansiva (recentemente ribadita dalla sen tenza n. 51 del 1995, id., 1995, I, 2414), il lasso di tempo che

intercorre tra la convalida e la scadenza del contratto non assu

me alcuna rilevanza differenziatrice.

Tanto, del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza

n. 167 del 1984, la quale ha considerato esperibile l'opposizione di terzo anche avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, 4°

comma, 1. 27 luglio 1978 n. 332, che consente al locatore di

convenire in giudizio il conduttore chiedendo il rilascio dell'im

mobile «prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore

abbia rilasciato l'immobile». D'altra parte, il dato testuale co

stituito dall'art. 657 c.p.c., coniugato con il carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto all'art. 404

c.p.c., non consente un'interpretazione adeguatrice di quest'ul tima norma; la quale, dunque, va dichiarata costituzionalmente

illegittima in parte qua. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 404, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza

di convalida di licenza per finita locazione.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 1995, n. 162

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 maggio 1995, n. 22); Pres. Baldassarre, Est. Ferri; Drago c. Cali. Orci. App. Caltanissetta 18 maggio 1994 (G.U., la s.s., n. 42 del 1994).

Sicilia — Elezioni comunali — Farmacisti — Ineleggibilità —

Disciplina — Strutture convenzionate — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 51; 1. reg. sic. 24 giugno 1986 n. 31, norme

per l'applicazione nella regione siciliana della 1. 27 dicembre

1985 n. 816 concernente aspettative, permessi e indennità de

gli amministratori locali. Determinazione delle misure dei com

pensi per i componenti delle commissioni provincialli di con

trollo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere, art. 9).

Sicilia — Elezioni comunali — Titolare di farmacia convenzio

nata — Ineleggibilità — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario

nazionale, art. 43, 44; 1. 23 aprile 1981 n. 154, norme in ma

teria di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consi gliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in

materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario

nazionale, art. 2; 1. 11 agosto 1991 n. 271, modifiche ai pro cedimenti elettorali, art. 2; 1. reg. sic. 24 giugno 1986 n. 31, norme per l'applicazione nella regione siciliana della 1. 27 di

cembre 1985 n. 816 concernente aspettative, permessi e in dennità degli amministratori locali. Determinazione delle mi

sure dei compensi per i componenti delle commissioni provin ciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quar tiere, art. 9; 1. reg. sic. 26 agosto 1992 n. 7, norme per l'ele

zione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli or

gani collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi

provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza

unica, art. 3). Sicilia — Elezioni comunali — Cause di ineleggibilità — Rinvio

alla precedente disciplina — Difetto di rilevanza — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 51; 1. reg. sic.

26 agosto 1992 n. 7, art. 3).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

È illegittimo l'art. 9, 1° comma, n. 9, l. reg. sic. 24 giugno 1986 n. 31, nella parte in cui non prevede che le strutture

convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli art.

43 e 44 l. 23 dicembre 1978 n. 833. (1) È illegittimo l'art. 9, 4° comma, l. reg. sic. 24 giugno 1986

n. 31, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità

sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire. (2) È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 2° com

ma, l. reg. sic. 26 agosto 1992 n. 7, nella parte in cui stabili

sce che restano ferme le cause di ineleggibilità previste dalle

norme vigenti per la carica di consigliere comunale, in riferi mento agli art. 3 e 51 Cost. (3)

Diritto. — 1. - La Corte di appello di Caltanissetta solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., dell'art. 9, 1° comma, n. 9), e 4° comma, 1. reg. sic. 24 giugno 1986 n. 31, «nella parte in cui prevedono l'ineleg

gibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia conven

zionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concor

re a costituire».

La censura è poi estesa anche all'art. 3, 2° comma, 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7, ai sensi del quale «restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco».

Ad avviso della corte rimettente, poiché la indicata causa di

ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione nazio

nale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 1. 11 ago sto 1991 n. 271 (il quale ha sostituito il 4° comma dell'art.

2 1. 23 aprile 1981 n. 154), la normativa regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali,

dettando una disciplina, in tema di elettorato passivo, ingiusti ficatamente differenziata rispetto a quella operante nel restante

territorio nazionale.

2. - Va, innanzitutto, rilevato che la causa di ineleggibilità in esame è configurata esclusivamente nelle menzionate norme

della 1. reg. n. 31 del 1986, mentre, come s'è detto, l'art. 3,

2° comma, 1. reg. n. 7 del 1992 (recante: «norme per l'elezione

con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione

dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegia li dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e

comunali e per l'introduzione della preferenza unica») si limita,

evidentemente per mere esigenze di chiarezza, ad affermare —

per quanto qui interessa — che le cause di ineleggibilità previste

dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale «resta

no ferme», cioè non subiscono modifiche ad opera della legge

medesima: ne consegue che la estensione dell'impugnativa a que st'ultima norma risulta sfornita del requisito della rilevanza e

la relativa questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.

(1-3) La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza in

materia, nel senso che una disciplina differenziata per la regione sicilia na può essere costituzionalmente giustificata solo in presenza di specifi che situazioni ambientali: v. Corte cost. 15 marzo 1994, n. 84, Foro

it., 1995, I, 769, con nota di richiami.

La causa di ineleggibilità prevista dalla legislazione regionale siciliana

ora dichiarata incostituzionale, era parimenti contenuta pure nell'art.

2, 1° comma, n. 9, e 4° comma, 1. 154/81. Tale disposizione è stata

successivamente sostituita dall'art. 2 1. 271/91, il quale ha eliminato la causa di ineleggibilità per i titolari di farmacie convenzionate.

Nel senso che, a seguito della intervenuta modifica legislativa, i tito

lari di farmacie convenzionate sono adesso eleggibili nei consigli comu

nali, v. Cass. 12 settembre 1992, n. 10425, id., Rep. 1993, voce Elezio

ni, nn. 108, 109. Circa la efficacia retroattiva o meno della nuova disci

plina, v. pure Cass. 2 aprile 1992, n. 4033, ibid., n. 110. ■

Sulla causa di ineleggibilità a consigliere comunale da parte del titola re di farmacia convenzionata (prima dell'intervenuta modifica operata dalla 1. 271/91), v. App. Salerno 29 marzo 1991, id., 1993, I, 1190,

con nota di richiami, che ha ritenuto manifestamente infondata la rela

tiva questione di legittimità costituzionale.

In tema di ineleggibilità per la carica di consigliere comunale o pro

vinciale, v. Corte cost. 31 marzo 1994, n. Ill, id., 1995, I, 755, con

nota di richiami, mentre con riguardo alla disciplina delle cause di ine

leggibilità alla camera dei deputati, v. Corte cost. 28 luglio 1993, n.

344, ibid., 427, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1995.

3. - La questione concernente l'art. 9, 1° comma, n. 9), e

4° comma, 1. reg. n. 31 del 1986 è fondata.

Deve preliminarmente osservarsi che, al di là del caso concer

nente l'elezione del consiglio di un comune il cui territorio con

corre a costituire l'unità sanitaria locale (cosiddetta Usi «pluri

comunale»), la censura del rimittente investe, evidentemente, in generale la causa di ineleggibilità a consigliere comunale dei

titolari di farmacie convenzionate, quale che sia il rapporto in

tercorrente tra il territorio comunale e quello della unità sanita

ria locale, per cui la questione deve intendersi riferita anche

alle ipotesi in cui il primo coincide con il secondo o lo ricom

prende. Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza di questa cor

te, discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adotta

te dalla regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legis lativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino di verse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di sog

getti nel restante territorio nazionale; e purché, in ogni caso, tale diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ra

gionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (cfr. sen

tenze 84/94, Foro it., 1995, I, 769; 463/92, id., 1993, I, 2737; 539/90, id., 1991, I, 1672; 571/89, id., 1990, I, 1447).

Ora, appare evidente come nella specie non ricorra alcuna

ragione che possa giustificare il permanere, nella regione sicilia

na, della causa di ineleggibilità in esame, una volta che questa, nella legislazione nazionale — cui la regione si era pienamente uniformata con la 1. n. 31 del 1986 — è stata soppressa: l'art.

2 1. 11 agosto 1991 n. 271 ha, infatti, abrogato il 4° comma

dell'art. 2 1. 23 aprile 1981 n. 154 (comma che disciplinava la

rimozione della causa di ineleggibilità da parte dei farmacisti), sostituendolo con una norma che, nello stabilire che le strutture

convenzionate di cui al n. 9) del 1° comma del medesimo art.

2 «sono quelle indicate negli art. 43 e 44 1. 23 dicembre 1978

n. 833», ha limitato l'ambito applicativo della causa di ineleggi bilità sancita nella norma stessa, escludendone — come è con

fermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — i tito

lari di farmacie, alle quali i menzionati articoli della 1. n. 833

del 1978 non fanno alcun riferimento.

Va, pertanto, dichiarata, da un lato, la illegittimità costitu

zionale dell'art. 9, 1° comma, n. 9), 1. reg. n. 31 del 1986, nella parte in cui prevede che le strutture convenzionate ivi ri

chiamate sono quelle indicate negli art. 43 e 44 1. 23 dicembre

1978 n. 833; dall'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 9, 4° comma, della medesima l.reg. n. 31 del 1986 (di contenuto

identico a quello del soppresso 4° comma dell'art. 2 1. n. 154

del 1981). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 9, 1° comma, n. 9), 1. reg. sic. 24

giugno 1986 n. 31 (norme per l'applicazione nella regione sici

liana della 1. 27 dicembre 1985 n. 816, concernente aspettative,

permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazio

ne delle misure dei compensi per i componenti delle commissio

ni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quar

tiere), nella parte in cui non prevede che le strutture convenzio

nate ivi richiamate sono quelle indicate negli art. 43 e 44 1.

23 dicembre 1978 n. 833; dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 9, 4° comma, 1. reg. sic. 24 giugno 1986, n. 31; dichia

ra inammissibile la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 3, 2° comma, 1. reg. sic. 26 agosto 1992 n. 7 (norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli orga

ni collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi pro

vinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica),

sollevata, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., dalla Corte di

appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

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