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sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 maggio 2002, n. 20); Pres....

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sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 maggio 2002, n. 20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Favara); interv. Regione Veneto (Avv. Pavanini, Sorrentino). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2005/2006-2007/2008 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198032 . Accessed: 25/06/2014 10:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.251 on Wed, 25 Jun 2014 10:24:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 maggio 2002, n. 20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons.

sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 maggio 2002, n. 20);Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Favara); interv. Regione Veneto (Avv. Pavanini, Sorrentino).Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2005/2006-2007/2008Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198032 .

Accessed: 25/06/2014 10:24

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Page 2: sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 maggio 2002, n. 20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 maggio 2002, n.

20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di

Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Favara); interv. Regione Veneto (Avv. Pavanini, Sor

rentino). Conflitto di attribuzione.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Trento — Delimitazio ne del bacino idrografico del fiume Piave — Definizione di confini comunali — Incidenza sul confine amministrativo

regionale — Conflitto di attribuzione — Inidoneità del l'atto impugnato a produrre l'effetto lamentato — Inam

missibilità — Fattispecie (Cost., art. 97, 131, 132; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 11, 14, 16, 68,

107; d.p.r. 20 gennaio 1973 n. 115, norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tra

sferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei

beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione, art.

8; d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello sta

tuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di

urbanistica ed opere pubbliche, art. 5; 1. 18 maggio 1989 n.

183, norme per il riassetto organizzativo e funzionale della di

fesa del suolo, art. 4).

E inammissibile, per inidoneità dell'atto a produrre la lamen

tata menomazione delle attribuzioni provinciali, il ricorso per

conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma

di Trento nei confronti del d.p.r. 21 dicembre 1999, nella

parte in cui delimita il bacino idrografico del fiume Piave e

disciplina la predisposizione di apposita cartografìa anche

per definire con maggiore precisione la linea di displuvio (nella specie, la corte ha escluso che attraverso l'impugnato decreto e l'allegata cartografìa venissero definite la linea di

confine amministrativo fra la regione Veneto (comune di Roc

ca Pietore) e la provincia di Trento (comune di Canazei) e la

linea di displuvio sul monte Marmolada, in maniera difforme da quella accertata dal d.p.r. 29 maggio 1982 e dalla succes siva decisione 23 ottobre 1998, n. 1361 del Consiglio di Sta

to). (1)

(1) La Corte costituzionale rileva come il decreto impugnato è desti nato esclusivamente alla delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave e non a delimitare il confine amministrativo dei due comuni e che l'art. 4 1. 183/89 non può essere interpretato come diretto ad imporre la

procedura di intesa con la provincia autonoma interessata anche per le

operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici. Torna ancora davanti alla corte, sotto un particolare angolo visuale,

la questione relativa alla delimitazione dei confini tra i comuni di Roc ca Pietore e Canazei e, conseguentemente, tra la regione Veneto e la

provincia autonoma dì Trento. In proposito, v., in precedenza, Corte cost. 30 giugno 1988, n. 743, Foro it., 1988, I, 3181, con nota di ri chiami e osservazioni di E. Rossi, I giuristi alla conquista della Mar molada, la quale ha ritenuto spettare allo Stato, in sede di pronuncia su ricorso straordinario, la decisione in ordine alla contestazione di confini tra comuni anche quando essa incida sulla definizione dei confini re

gionali, e, successivamente, Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 591, e 16 febbraio 1993, n. 55, id., 1993. 1, 1760, con nota di richiami, commentata da Calvieri, in Giur. costit., 1993, 385, la quale ha dichia rato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede che i ricorsi per la con testazione di confini fra comuni di regioni diverse siano decisi con de creto del presidente della repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 1998, n. 1361, citata nella massima e in sentenza con data diversa, è riportata in Foro it., Rep. 1998, voce Comune, n. 285. In essa il giudice amministrativo ha affermato che il valore delle carte dell'istituto geografico militare (Igm) implica sol tanto che a queste debba farsi riferimento tutte le volte in cui occorre adottare provvedimenti o compiere atti che abbiano a proprio presuppo sto o a propria sfera di efficacia l'articolazione territoriale interna dello Stato, non comportando il carattere di ufficialità della cartografia Igm né la sua natura costitutiva né la sua forza di imporsi a risultanze diver se emergenti dalla documentazione relativa al territorio, per cui, se i confini indicati nelle carte predette non corrispondono ai confini reali,

quali invece risultano dagli atti dei pubblici poteri (trattati, leggi, atti

amministrativi) cui l'ordinamento riconosce la funzione di determinare, modificare ed accertare i confini, la rappresentazione dei confini comu nali contenuta nelle carte stesse deve essere disattesa e corretta. Per il

giudizio in primo grado, v. Tar Lazio, sez. 1, 5 settembre 1994, n. 1290, id., Rep. 1995, voce cit., n. 274, che ha ritenuto legittimo il d.p.r. 29

maggio 1982 di accertamento dei confini tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, in quanto rispondente alla documentazione ufficiale co

1l Foro Italiano — 2003.

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al

d.p.r. 21 dicembre 1999, recante «delimitazione del bacino

idrografico del fiume Piave», chiedendo a questa corte di di

chiarare che «non spetta allo Stato, e neppure alle autorità di

bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del baci no idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine

amministrativo fra la regione Veneto (comune di Rocca Pietore) e la provincia autonoma di Trento (comune di Canazei), né la

linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da

quella già definitivamente accertata con il d.p.r. 29 maggio 1982

e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n.

1361/81 del 23 ottobre 1998 (Foro it., Rep. 1998, voce Comune, n. 285) (passata in giudicato)» e di pronunciare l'annullamento

di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, in

quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzional

mente garantite. La provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle

attribuzioni definite, per un verso, dagli art. 131 e 132 Cost.,

giacché l'atto statale censurato produrrebbe una surrettizia mo

difica dei confini amministrativi della provincia autonoma di

Trento; per un altro verso, dagli art. 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché art. 9, nn. 9

e 11, e art. 11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso statuto speciale di

autonomia, giacché l'impugnato decreto presidenziale con l'an

nessa cartografia, definendo «il confine amministrativo fra pro vincia di Trento e regione Veneto» in modo lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe altresì e conseguente mente lesivo delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio.

stituita dall'atto di confinazione tra il regno d'Italia e l'impero austria co del 22 dicembre 1867, conseguente al trattato di Vienna del 3 otto bre 1866, come successivamente puntualizzato anche dal protocollo della commissione internazionale in data 4 ottobre 1911 di demarcazio ne del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

In ordine alla necessaria partecipazione delle province autonome alle decisioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, v. Corte cost. 7 dicembre 1994, n. 412, ibid., voce Acque pubbliche, n. 91, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 30 1. 5 gennaio 1994 n. 36, nella parte in cui prevedeva l'intervento del Cipe e del comitato inter ministeriale di cui all'art. 4, 2° comma, 1. n. 183 del 1989, in materia di utilizzazione delle acque invasate a scopi idroelettrici, senza la previa intesa con le province autonome ed al di fuori del piano generale pro vinciale; 17 marzo 1988, n. 306, id., Rep. 1988, voce Trentino-Alto

Adige, n. 73. Circa l'approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, v. Corte

cost. 7 novembre 2001, n. 353, id., 2002, I, 2581, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.leg. 11 novembre 1999 n. 463, nella parte in cui prevedeva che l'inte sa tra il ministero dei lavori pubblici ed i presidenti delle province au tonome interessate, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di baci no di rilievo nazionale interessati, assicurasse, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a

più regioni e province autonome il cui territorio ricadesse in bacini

idrografici di rilievo nazionale; 26 febbraio 1990, n. 85, id., 1990, I, 1778, con nota di richiami, commentata da Angiolini, in Giur. costit., 1990, 359, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. a), c), d), e), 1. 18 maggio 1989 n. 183, nella parte in cui attribuisce al presidente del consiglio dei mini stri, previa deliberazione del consiglio, l'approvazione dei piani di ba cino di rilievo nazionale e interregionale, nonché dei programmi nazio nali o di rilievo nazionale, nonché la deliberazione delle linee essenziali relative ai metodi e ai criteri da seguire nell'esercizio delle attività co noscitive, pianificatorie e di attuazione previste dalla stessa legge.

L'art. 132, 2° comma, Cost., citato quale parametro costituzionale, è stato modificato a seguito della revisione costituzionale operata dalla 1. cost. 3/01, che, a proposito della separazione di un comune da una re

gione per essere aggregato ad un'altra, ha sostituito l'espressione «con referendum» con quella «con l'approvazione della maggioranza delle

popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum».

Nel conflitto instaurato con il ricorso della provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, ha avanzato richiesta di intervento la

regione Veneto, in quanto direttamente interessata alla decisione. La Corte costituzionale non si è pronunciata circa l'ammissibilità dell'in tervento. In senso favorevole all'ammissibilità, nel giudizio di costitu zionalità di una legge in via diretta sollevato dalla regione Veneto, ma di indubbio, specifico interesse delle regioni autonome di Trento e di

Bolzano, si è espressa Corte cost. 7 novembre 2001, n. 353, cit., con nota di richiami.

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Page 3: sentenza 16 maggio 2002, n. 196 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 maggio 2002, n. 20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Panunzio) c. Pres. cons.

2007 PARTE PRIMA 2008

Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle

funzioni relative, la provincia lamenta poi la violazione degli art. 68 e 9, n. 9, dello statuto, nonché dell'art. 8, 1° comma, lett.

e), d.p.r. 20 gennaio 1973 n. 115, giacché la modificazione del

confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determinerebbe il passag

gio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada, «che

ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. e), d.p.r. 20 gennaio 1973 n.

115 (come modificato dall'art. 1 d.leg. 11 novembre 1999 n.

463) ... appartiene al demanio della provincia di Trento», dal

territorio della provincia di Trento a quello della regione Vene

to, con conseguente menomazione delle attribuzioni della pro vincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui agli art. 68 e

9, n. 9, dello statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8

d.p.r. n. 115 del 1973). La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97

Cost., del principio di leale collaborazione, degli art. 9, n. 9, e

14 dello statuto speciale, nonché dell'art. 5, 1° comma, d.p.r. 22

marzo 1974 n. 381, come modificato dall'art. 2 d.leg. 11 no

vembre 1999 n. 463, il quale prevede che «nella provincia di

Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal

'piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previ sto dall'art. 14 dello statuto speciale», stabilito «d'intesa tra i

rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato» (art. 14, 3° comma, dello statuto), e non d'intesa tra

le competenti autorità di bacino, come previsto invece — ad av

viso della provincia, illegittimamente — dall'art. 4 del decreto

impugnato. 2. - In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'i

nammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva

come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata

nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno «a

segmenti continui», cioè la linea retta relativa ai confini tra i

comuni di Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'og

getto del d.p.r. 21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla

delimitazione del bacino idrografico anzidetto e non già alla de

limitazione dei territori comunali. La censura avanzata dalla ri

corrente avrebbe così ad oggetto un provvedimento del tutto

privo di effetti e di rilevanza giuridica ai fini della delimitazione del confine amministrativo tra i due comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una menomazione delle attribuzioni della ricorrente

ed impugnato in carenza di interesse a ricorrere.

3. - L'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'avvocatura

generale dello Stato deve essere accolta.

Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità territo

riale della ricorrente e la doglianza relativa alla conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo statuto e

dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate in tale

ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte in

cui rinvia alla cartografia allegata, non è infatti idoneo a ledere

le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati para metri.

Tale provvedimento non è destinato a norma delle disposizio ni legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, 1°

comma, lett. b, 1. n. 183 del 1989, come modificato ai sensi del

l'art. 1, 1° comma, lett. ii, 1. n. 13 del 1991; art. 1 e 3 d.p.r. 14

aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente, sulla delimita

zione dei confini amministrativi tra gli enti territoriali interessa

ti, che nella cartografia — sotto questo profilo, priva di rilevan

za giuridica —

allegata ai provvedimenti presidenziali di deli

mitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente

indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrati vi, è, in altri termini, irrilevante la rappresentazione che di que sti ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta

continua che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmola

da anziché congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al

solo fine di delimitare il bacino idrografico. 4. - Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso,

quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impu gnato decreto presidenziale, dell'art. 97 Cost., del princìpio di leale cooperazione, degli art. 9, n. 9, e 14 dello statuto speciale, nonché dell'art. 5, 1° comma, d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381, co me modificato dall'art. 2 d.leg. 11 novembre 1999 n. 463.

Il d.p.r. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 d.leg. n. 463 del 1999, prevede che «nella provincia di Trento i piani di

bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'piano generale

Il Foro Italiano — 2003.

per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14

dello statuto speciale», stabilito «d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato», e

non d'intesa tra le competenti autorità di bacino, come previsto dall'art. 4 d.p.r. 21 dicembre 1999, che prevede, ai fini della

predisposizione di «apposita cartografia di dettaglio per definire

la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore

(Belluno) e Canazei (Trento)», la sola intesa tra le autorità di

bacino del Piave e dell'Adige. Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione

della provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di ba

cino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della

linea di displuvio — la quale non riguarda, va ribadito, la mate

ria della delimitazione dei confini amministrativi — si limita a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di «ap

posita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei

(Trento)». Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione

della difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica

prevista dal menzionato art. 4 «solo una modalità di concorde

accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche)» e non già «un momento di coordinamento, attraverso il consenso, di diffe

renziati interessi politico-amministrativi». Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione del

l'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrogra fico del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni pre viste dall'art. 14 dello statuto speciale, a norma del quale «l'u

tilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della

provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in

base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato». Né

l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposi zione di apposita cartografia di dettaglio per definire con mag

giore precisione la linea di displuvio, può risultare lesivo delle

attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di

attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per l'u

tilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14

dello statuto, «vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale».

Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla 1. n.

183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d.p.r. n. 381 del 1974, come modificato dal d.leg. n. 463 del 1999, ri sulta del resto dal tenore del 4° comma dello stesso art. 5 d.p.r. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese, ulteriori rispetto a

quella per l'adozione del piano generale per l'utilizzazione delle

acque, tra l'autorità ministeriale e la provincia autonoma inte

ressata, solo per il «coordinamento e l'integrazione delle attività

di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal

presente decreto e dalla 1. 18 maggio 1989 n. 183».

Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel ri chiamare la 1. n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto il

potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo

nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata —

impregiudicata restando la questione del riparto delle competen ze tra Stato, regioni e province autonome nella materia della

delimitazione dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale, questione estranea al presente giudizio

— come

diretta ad imporre la procedura d'intesa con la provincia auto

noma interessata anche per le operazioni tecniche di delimita

zione dei bacini idrografici. Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97

Cost., del principio di leale cooperazione, degli art. 9, n. 9, e 14

dello statuto speciale, nonché dell'art. 5, 1° comma, d.p.r. 22

marzo 1974 n. 381, come modificato dall'art. 2 d.leg. 11 no

vembre 1999 n. 463, il ricorso deve essere pertanto dichiarato

inammissibile per inidoneità dell'atto a produrre la lamentata

menomazione delle invocate attribuzioni provinciali. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla pro vincia autonoma di Trento in relazione al d.p.r. 21 dicembre

1999, recante «delimitazione del bacino idrografico del fiume

Piave», con il ricorso in epigrafe.

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