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sentenza 16 ottobre 1998; Pres. ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei...

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sentenza 16 ottobre 1998; Pres. ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Avv. Dina, Fossà) c. Bocci (Avv. Mazzotti, Biletta) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1357/1358-1359/1360 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195403 . Accessed: 24/06/2014 21:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Tue, 24 Jun 2014 21:46:06 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 ottobre 1998; Pres. ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Avv. Dina, Fossà) c. Bocci (Avv. Mazzotti, Biletta)

sentenza 16 ottobre 1998; Pres. ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza deidottori commercialisti (Avv. Dina, Fossà) c. Bocci (Avv. Mazzotti, Biletta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1357/1358-1359/1360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195403 .

Accessed: 24/06/2014 21:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 16 ottobre 1998; Pres.

ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza

dei dottori commercialisti (Avv. Dina, Fossa) c. Bocci (Avv.

Mazzotti, Biletta).

TRIBUNALE DI MILANO;

Professioni intellettuali — Dottori commercialisti — Pensione

di vecchiaia — Ricongiunzione di periodi assicurativi — Pa

gamento rateale degli oneri di ricongiunzione — Conseguenze

(L. 29 gennaio 1986 n. 21, riforma della cassa nazionale di

previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, art. 2; 1. 5 marzo 1990 n. 45, norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi profes sionisti, art. 1, 2, 4, 5).

Professioni intellettuali — Dottori commercialisti — Pensione

di vecchiaia — Variazione delle aliquote di rendimento —

Pensioni già liquidate — Applicabilità (L. 29 gennaio 1986 n. 21, art. 2, 16; d.m. 25 luglio 1995, variazione dei coeffi

cienti di calcolo della pensione e di aliquote contributive degli iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo

re dei dottori commercialisti).

La pensione spettante ai dottori commercialisti dopo il provve dimento di ricongiunzione ai sensi della l. n. 45 del 1990, deve essere calcolata sulla base di tutti gli anni ricongiunti, anche se, per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, la

cassa di previdenza ha accordato il beneficio della rateazione,

e tale rateazione non è ancora conclusa. (1) Le maggiori aliquote di rendimento introdotte con il d.m. 25

luglio 1995 per le pensioni dei dottori commercialisti, devono

applicarsi non solo alle pensioni dì nuova liquidazione, ma

anche alle pensioni già liquidate. (2)

Svolgimento del processo. — Il dr. Alfredo Bocci ha fatto

ricorso al Pretore del lavoro di Milano convenendo davanti a

(1-2) Sulla prima massima, contra, Trib. Brescia 24 dicembre 1996, inedita.

Sulla decorrenza dei benefici pensionistici conseguenti alla ricongiun zione di periodi assicurativi in ipotesi di pagamento rateale dell'onere

di ricongiunzione, in senso conforme alla riportata sentenza, anche se

con riferimento alla 1. n. 29 del 1979, Cass. 16 ottobre 1995, n. 10795, Foro it., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 874.

Per la non applicazione della ricongiunzione prevista dalla 1. n. 29

del 1979 alla previdenza dei liberi professionisti, Corte cost. 4 maggio 1984, n. 133, id., 1984, I, 1782; 21 agosto 1986, n. 5135, id., Rep. 1987, voce Professioni intellettuali, n. 190. In dottrina, conf. Carbone

Gullì, La nuova previdenza dei dottori commercialisti, Rimini, 1986, 26.

In ordine ai criteri della ricongiunzione fissati dalla 1. n. 45 del 1990, occorre evidenziare che la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo cari

co, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, con invito a pagare

l'importo totale (o almeno un importo pari alle prime tre rate) entro

sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione od a presentare, en

tro lo stesso termine, domanda di pagamento rateale del debito.

Infatti, su espressa domanda dell'interessato, il pagamento della somma

necessaria alla ricongiunzione può essere effettuato in forma rateale (in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corri

spondenti ai periodi ricongiunti), con la maggiorazione di un interesse

annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato

dall'Istat. Il debito residuo, al momento dell'insorgenza del diritto a

pensione, può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa (art.

2, 4° comma, 1. 45/90). Il versamento dell'onere determina l'irrevocabilità dell'esercizio della

facoltà di ricongiunzione, che deve intendersi definitivamente perfezio nata, con conseguente obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.

Trascorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla richie

sta di versamento dell'importo da pagare per la ricongiunzione, ovvero

per il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate, dalla gestione competente, per la massima rateazione, ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella indicata nel prospetto comunicato, è da ritenersi che l'interessato abbia

rinunciato alla domanda di ricongiunzione presentata (art. 4, 2° com

ma, 1. 45/90). In dottrina, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi pro

fessionisti, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti,

Torino, 1998, 182 ss. Con riferimento alla seconda massima, conf., anche se riferite alla

previdenza dei geometri, Cass. 18 settembre 1997, n. 9265, Foro it.,

1997, I, 3556; 11 dicembre 1995, n. 12675, id., Rep. 1997, voce cit., n. 245.

Il Foro Italiano — 1999.

tale giudice la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a

favore dei dottori commercialisti (Cnpadc). Il ricorrente ha esposto di aver presentato alla cassa convenu

ta domanda di ricongiunzione dei contributi versati all'Inps in

base alla 1. 5 marzo 1990 n. 45 in data 20 marzo 1990.

Il 24 maggio 1994 la cassa gli aveva comunicato l'importo

per l'onere della ricongiunzione determinato nella cifra finale

di lire 280.092.456 ivi compresa l'incidenza degli interessi di di lazione in sessanta rate mensili di lire 4.668.207 ciascuna.

Egli aveva pagato le prime venti rate dal giugno del 1994

al gennaio 1996.

Il 14 dicembre 1995 egli aveva presentato alla cassa domanda

di pensione di vecchiaia e tale pensione gli era stata liquidata dal 1° dicembre 1995 ma senza l'incremento pensionistico do

vuto alla ricongiunzione, posto che la cassa pone tale ricon

giunzione in pagamento graduale di pari passo con il pagamen to delle rate.

Il dr. Bocci ha lamentato anche che la pensione è stata liqui data in base all'aliquota di rendimento dell'1,75 per cento an

nuo vigente fino al 31 dicembre 1994 ed è stata mantenuta in

tale misura anche successivamente quando l'aliquota è stata por tata al due per cento annuo dal d.m. 25 luglio 1995.

Ciò premesso, il ricorrente ha affermato che l'omesso paga mento dell'incremento pensionistico derivante dalla ricongiun zione viola l'art. 1, 4° comma, 1. 29 gennaio 1986 n. 21 e l'art.

4, 3° comma, 1. 45/90.

Il ricorrente — quanto al secondo oggetto del proprio ricorso — ha osservato che in base alla 1. 29 gennaio 1986 n. 21 è

prevista la variabilità quadriennale dell'aliquota di rendimento

con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo ad ogni qua driennio dall'entrata in vigore della legge e pertanto non dal

1° gennaio 1996 come fatto sulla di lui pensione ma dal 1°

gennaio 1995.

In ogni caso l'aliquota di rendimento dovrebbe essere appli cata dal 1° gennaio 1996 a tutte le pensioni (vecchie e nuove)

posto che, tra l'altro, essendo stati ridotti i contributi dal d.m.

25 luglio 1995, i vecchi pensionati hanno contribuito all'avanzo

di gestione con contributi più consistenti.

E in tal senso ha concluso.

Si è costituita la cassa convenuta resistendo.

Quanto alla prima pretesa la cassa resistente ha affermato

che essa è in contrasto con il sistema della gestione a ripartizio ne e alla non vigenza — nella previdenza dei liberi professioni sti — del criterio della automaticità delle prestazioni. In sostan

za il debito che si recupera ratealmente non può concorrere a

incrementare l'importo della pensione prima del suo integrale

recupero.

Quanto alla seconda pretesa la cassa resistente osservava che

il d.m. in variazione della percentuale di rendimento era stato

emesso a norma del 5° comma dell'art. 13 1. 21/86 che non

individua precise scadenze temporali, scadenze che comunque

vanno riferite non alla data della legge ma alla data del decreto

ministeriale.

In ogni caso non può essere applicato anche alle vecchie pen

sioni il coefficiente del due per cento, posto che tale ricalcolo

assume i connotati di una vera e propria riliquidazione di pen sione sottoposta a specifiche condizioni non sussistenti nella

specie. Il pretore — con sentenza 28 ottobre 1997, n. 3221 — ha

così deciso:

a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pun to di domanda relativo al riconoscimento delle aliquote di ren

dimento della pensione ai sensi del d.m. 27 luglio 1995 a far

tempo sin dal 1° dicembre 1995;

b) dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione delle ali

quote di rendimento sulla pensione secondo i coefficienti di cui

al d.m. 27 luglio 1995 a far tempo dal 1° gennaio 1996 nonché

il diritto alla liquidazione della pensione derivante dalla ricon

giunzione a far tempo dalla data della ricongiunzione stessa pre

viamente riliquidata anche in applicazione dei citati coefficienti

di rendimento.

La sentenza è impugnata dalla cassa che ne chiede la riforma;

il Bocci si è costituito e resiste all'appello. Motivi della decisione. — I. - L'art. 1 1. 21/86 stabilisce che

la pensione di vecchiaia decorre dall'evento (età) dal quale na

sce il relativo diritto. Tale norma non prevede l'ipotesi della

ricongiunzione di contribuzioni presso enti previdenziali diversi,

ipotesi che è regolata dalla successiva 1. 45/90 e precisamente

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1359 PARTE PRIMA 1360

dall'art. 3 che è dunque la norma specifica da considerare nel

sistema.

Va subito chiarito che la ricongiunzione è stata operata pres so la cassa appellante e cioè facendo confluire presso di essa

la contribuzione già versata all'Inps. Ma ciò non esaurisce l'o

perazione di ricongiunzione né assicura l'esito finale dell'«unica

pensione» posto che occorrono — a norma di legge — altre

operazioni. A norma dell'art. 2, infatti, la gestione ricevente

(nella specie, la cassa appellante) pone a carico del richiedente

la ricongiunzione (nella specie, il Bocci) il pagamento di una

determinata somma di denaro. Emerge con estrema chiarezza

dalla norma ricordata che mentre la gestione che trasferisce i

contributi (nella specie, l'Inps) si limita a versare i soli contri

buti ricevuti, l'ente ricevente (la cassa appellante) può esigere — come condizione del ricongiungimento — che il beneficiario

(Bocci) paghi la somma risultante dalla differenza tra la riserva

matematica determinata ex 1. 1338/62 necessaria per la copertu ra assicurativa relativa al periodo da ricongiungere e le somme

versate alla gestione trasferente.

Come è noto la riserva matematica è una somma capitale che ha la funzione di rendere attuale e consolidato un debito

contributivo a copertura del «rischio pensione». Essa — dun

que — dal punto di vista tecnico-economico è già l'individua

zione di un intero debito quale presupposto della copertura del

rischio. Da questo punto di vista è scorretto sostenere che con

l'individuazione della riserva matematica non si è ancora esau

rita l'operazione complessa che costituisce il presupposto per la liquidazione della pensione finale.

I dati normativi sono coerenti con questa struttura tecnico

economica.

Una piana interpretazione del 4° comma dell'art. 1 1. 45/90

porta a concludere che la ricongiunzione determina il diritto

e la misura di un'unica pensione, vale a dire di una pensione

già stabilmente definita in una misura correlata al costo della

ricongiunzione. Tale interpretazione è definitivamente confermata dall'inter

pretazione sistematica del 4° comma dell'art. 2 e dell'art. 4.

Da essa si ricava — senza dubbio alcuno — che una volta

chiesta la ricongiunzione ed operata la determinazione dell'one

re economico relativo (onere per la ricongiunzione a norma del

l'art. 2, 2° comma) il procedimento è completato determinando

una correlazione definitiva tra dovere di pagare le somme deter

minate e il diritto di pretendere la pensione correlata alla riser

va matematica da versare. Il pagamento rateale (art. 2, 3° com

ma) è un beneficio concesso, una modalità di esecuzione che — a determinate condizioni (art. 4, 2° e 3° comma) — non

è più revocabile. Il Bocci ha pagato ben più delle tre rate di

cui al 2° comma dell'art. 4 e — dunque — così come ha irrevo

cabilmente definito il suo debito rateale così ha definitivamente

acquisito fin dal momento della consolidazione di esse il diritto

all'intera ed unica pensione correlata all'onere di ricongiunzione. Non sono pertinenti i richiami alla distinzione tra sistemi pen

sionistici a ripartizione e sistemi pensionistici a capitalizzazione e neppure quelli al principio di automaticità.

Non vi è alcun dato normativo che introduca una contraddi

zione assoluta tra gestioni a ripartizione e non automaticità del

le prestazioni previdenziali: come giustamente osserva la difesa

dell'appellato «pur nell'ambito dello stesso sistema di finanzia

mento a ripartizione coesistono il principio di automaticità e

il suo contrario».

II fatto poi che il sistema de quo preveda — come è pacifico — un finanziamento a ripartizione (che si basa sui contributi

correnti) esclude addirittura la rilevanza di una scopertura. Resta comunque il rilievo decisivo e assorbente che in base

alla regolamentazione specifica la ricongiunzione e l'adempimento di una parte del dovere relativo determinano il consolidamento

del «sinallagma» debito di ricongiunzione-diritto alla pensione correlata al debito definito.

II. - L'art. 2, 2° comma, 1. 21/86 fissa nella misura dell'I,75

per cento il tasso di rendimento ma consente (8° comma) l'in

nalzamento dello stesso fino al due per cento in base ad un

decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazio

ne della cassa.

Con d.m. 25 luglio 1995 è stato disposto — con effetto dal

gennaio 1996 — l'aumento al due per cento del tasso di rendi

mento (e contemporaneamente vi è stata la riduzione del contri

buto soggettivo di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a e b, 1. 21/86).

Il Foro Italiano — 1999.

La questione — riproposta dall'impugnazione — è se tale au

mento riguardi solo i soggetti che sono andati in pensione dopo l'emanazione del decreto (tesi della cassa) ovvero anche quelli

già pensionati (tesi Bocci accolta dal primo giudice). Va osservato subito che la disposizione citata (art. 2, 2° com

ma, 1. 21/86) non contiene alcuna espressione che induca a li

mitare l'aumento del coefficiente ai soli soggetti che siano an

dati in pensione dopo l'emanazione del decreto.

Anche il d.m. di attuazione è nello stesso senso e non consen

te di identificare nel termine dal quale ha inizio il beneficio

10 spartiacque tra coloro che beneficiano (i pensionati dopo) e coloro che ne sono esclusi (i pensionati prima).

Posto il dato letterale, solo una ragione convincentemente de

dotta dal sistema potrebbe portare alla soluzione opposta. Una

simile deduzione non è possibile ed anzi a favore dell'appellato militano tre considerazioni.

Prima considerazione. È la stessa cassa erogatrice la pensione e richiedente al ministero il decreto autorizzativo dell'aumento

dell'aliquota ad esprimersi nel senso che l'aumento di tale ali

quota debba applicarsi tanto ai pensionati prima che ai pensio nati dopo.

I documenti 5, 6 e 7 dell'appellato sono eloquenti in tal sen

so. Nel documento 5 si fa espresso riferimento ai trattamenti

previdenziali presenti e futuri.

Seconda considerazione. Si potrebbe pensare ad una sorta di

necessità di correlazione tra entità dei contributi già versati o

da versare come condizione per riconoscere ad uno piuttosto che ad un altro l'aumento di aliquota.

Ma tale «ragione» non esiste.

II d.m. in questione — nello stesso tempo — innalza il tasso

di rendimento ed abbassa il contributo soggettivo. Tale situa

zione — se non considerata nel senso dell'appellato e ricono

sciuto dalla sentenza — determina una irragionevole sperequa zione a sfavore del Bocci. Egli, che ha pagato per diversi anni

i contributi nella più elevata misura (concorrendo così alla «buona

salute» del fondo) — si trova — seguendo l'opinione della cas

sa — a non godere dell'aumento del parametro di rendimento.

Nel caso di specie, la correlazione sarebbe in ogni caso in

diminuzione dei contributi e in aumento del parametro a secon

da dell'evento accidentale della data del pensionamento, even

tualità che è rifiutata dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte

cost. 22 febbraio 1990, n. 72, Foro it., Rep. 1990, voce Previ

denza sociale, n. 611). E vale — del resto — l'acuta osservazione fatta da Cass. 11

dicembre 1995, n. 12675, id., Rep. 1997, voce Professioni intel

lettuali, n. 245 (in una fattispecie regolata da norme analoghe a quelle del caso de quo) secondo cui la pretesa di limitare l'au

mento del parametro ai soggetti pensionati post d.m. (fondata sulla necessità della correlazione tra contributi e aumento del

tasso di rendimento) non dovrebbe valere per coloro che pen sionati immediatamente dopo il d.m. non hanno avuto neppure 11 tempo di versare i contributi.

Terza considerazione. L'art. 3, 12° comma, 1. 335/95 detta

un criterio generale per la valutazione dell'incidenza della ripa rametrazione dei coefficienti di rendimento. Questo criterio non

è quello — aleatorio — della data di pensionamento (con le

storture che la sua applicazione comporta) ma quello dell'anzia

nità contributiva e della gradualità. Tale criterio impone — con

i correttivi che nel caso di specie risultano applicati dalla sen

tenza impugnata — che la riparametrazione del rendimento venga

applicata anche ai pensionati che si siano messi in pensione pri ma dell'emanazione del d.m.

Confermata la sentenza, l'appellante dovrà pagare le spese di appello che si liquidano in lire 7.000.000 da distrarsi a favore

dell'avv. M. Cinelli che ne ha fatto richiesta.

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