sentenza 16 ottobre 1998; Pres. ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza deidottori commercialisti (Avv. Dina, Fossà) c. Bocci (Avv. Mazzotti, Biletta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1357/1358-1359/1360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195403 .
Accessed: 24/06/2014 21:46
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 188.72.126.47 on Tue, 24 Jun 2014 21:46:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 16 ottobre 1998; Pres.
ed est. Mannacio; Cassa nazionale di previdenza e assistenza
dei dottori commercialisti (Avv. Dina, Fossa) c. Bocci (Avv.
Mazzotti, Biletta).
TRIBUNALE DI MILANO;
Professioni intellettuali — Dottori commercialisti — Pensione
di vecchiaia — Ricongiunzione di periodi assicurativi — Pa
gamento rateale degli oneri di ricongiunzione — Conseguenze
(L. 29 gennaio 1986 n. 21, riforma della cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, art. 2; 1. 5 marzo 1990 n. 45, norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi profes sionisti, art. 1, 2, 4, 5).
Professioni intellettuali — Dottori commercialisti — Pensione
di vecchiaia — Variazione delle aliquote di rendimento —
Pensioni già liquidate — Applicabilità (L. 29 gennaio 1986 n. 21, art. 2, 16; d.m. 25 luglio 1995, variazione dei coeffi
cienti di calcolo della pensione e di aliquote contributive degli iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo
re dei dottori commercialisti).
La pensione spettante ai dottori commercialisti dopo il provve dimento di ricongiunzione ai sensi della l. n. 45 del 1990, deve essere calcolata sulla base di tutti gli anni ricongiunti, anche se, per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, la
cassa di previdenza ha accordato il beneficio della rateazione,
e tale rateazione non è ancora conclusa. (1) Le maggiori aliquote di rendimento introdotte con il d.m. 25
luglio 1995 per le pensioni dei dottori commercialisti, devono
applicarsi non solo alle pensioni dì nuova liquidazione, ma
anche alle pensioni già liquidate. (2)
Svolgimento del processo. — Il dr. Alfredo Bocci ha fatto
ricorso al Pretore del lavoro di Milano convenendo davanti a
(1-2) Sulla prima massima, contra, Trib. Brescia 24 dicembre 1996, inedita.
Sulla decorrenza dei benefici pensionistici conseguenti alla ricongiun zione di periodi assicurativi in ipotesi di pagamento rateale dell'onere
di ricongiunzione, in senso conforme alla riportata sentenza, anche se
con riferimento alla 1. n. 29 del 1979, Cass. 16 ottobre 1995, n. 10795, Foro it., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 874.
Per la non applicazione della ricongiunzione prevista dalla 1. n. 29
del 1979 alla previdenza dei liberi professionisti, Corte cost. 4 maggio 1984, n. 133, id., 1984, I, 1782; 21 agosto 1986, n. 5135, id., Rep. 1987, voce Professioni intellettuali, n. 190. In dottrina, conf. Carbone
Gullì, La nuova previdenza dei dottori commercialisti, Rimini, 1986, 26.
In ordine ai criteri della ricongiunzione fissati dalla 1. n. 45 del 1990, occorre evidenziare che la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo cari
co, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, con invito a pagare
l'importo totale (o almeno un importo pari alle prime tre rate) entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione od a presentare, en
tro lo stesso termine, domanda di pagamento rateale del debito.
Infatti, su espressa domanda dell'interessato, il pagamento della somma
necessaria alla ricongiunzione può essere effettuato in forma rateale (in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corri
spondenti ai periodi ricongiunti), con la maggiorazione di un interesse
annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'Istat. Il debito residuo, al momento dell'insorgenza del diritto a
pensione, può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa (art.
2, 4° comma, 1. 45/90). Il versamento dell'onere determina l'irrevocabilità dell'esercizio della
facoltà di ricongiunzione, che deve intendersi definitivamente perfezio nata, con conseguente obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.
Trascorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla richie
sta di versamento dell'importo da pagare per la ricongiunzione, ovvero
per il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate, dalla gestione competente, per la massima rateazione, ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella indicata nel prospetto comunicato, è da ritenersi che l'interessato abbia
rinunciato alla domanda di ricongiunzione presentata (art. 4, 2° com
ma, 1. 45/90). In dottrina, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi pro
fessionisti, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti,
Torino, 1998, 182 ss. Con riferimento alla seconda massima, conf., anche se riferite alla
previdenza dei geometri, Cass. 18 settembre 1997, n. 9265, Foro it.,
1997, I, 3556; 11 dicembre 1995, n. 12675, id., Rep. 1997, voce cit., n. 245.
Il Foro Italiano — 1999.
tale giudice la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei dottori commercialisti (Cnpadc). Il ricorrente ha esposto di aver presentato alla cassa convenu
ta domanda di ricongiunzione dei contributi versati all'Inps in
base alla 1. 5 marzo 1990 n. 45 in data 20 marzo 1990.
Il 24 maggio 1994 la cassa gli aveva comunicato l'importo
per l'onere della ricongiunzione determinato nella cifra finale
di lire 280.092.456 ivi compresa l'incidenza degli interessi di di lazione in sessanta rate mensili di lire 4.668.207 ciascuna.
Egli aveva pagato le prime venti rate dal giugno del 1994
al gennaio 1996.
Il 14 dicembre 1995 egli aveva presentato alla cassa domanda
di pensione di vecchiaia e tale pensione gli era stata liquidata dal 1° dicembre 1995 ma senza l'incremento pensionistico do
vuto alla ricongiunzione, posto che la cassa pone tale ricon
giunzione in pagamento graduale di pari passo con il pagamen to delle rate.
Il dr. Bocci ha lamentato anche che la pensione è stata liqui data in base all'aliquota di rendimento dell'1,75 per cento an
nuo vigente fino al 31 dicembre 1994 ed è stata mantenuta in
tale misura anche successivamente quando l'aliquota è stata por tata al due per cento annuo dal d.m. 25 luglio 1995.
Ciò premesso, il ricorrente ha affermato che l'omesso paga mento dell'incremento pensionistico derivante dalla ricongiun zione viola l'art. 1, 4° comma, 1. 29 gennaio 1986 n. 21 e l'art.
4, 3° comma, 1. 45/90.
Il ricorrente — quanto al secondo oggetto del proprio ricorso — ha osservato che in base alla 1. 29 gennaio 1986 n. 21 è
prevista la variabilità quadriennale dell'aliquota di rendimento
con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo ad ogni qua driennio dall'entrata in vigore della legge e pertanto non dal
1° gennaio 1996 come fatto sulla di lui pensione ma dal 1°
gennaio 1995.
In ogni caso l'aliquota di rendimento dovrebbe essere appli cata dal 1° gennaio 1996 a tutte le pensioni (vecchie e nuove)
posto che, tra l'altro, essendo stati ridotti i contributi dal d.m.
25 luglio 1995, i vecchi pensionati hanno contribuito all'avanzo
di gestione con contributi più consistenti.
E in tal senso ha concluso.
Si è costituita la cassa convenuta resistendo.
Quanto alla prima pretesa la cassa resistente ha affermato
che essa è in contrasto con il sistema della gestione a ripartizio ne e alla non vigenza — nella previdenza dei liberi professioni sti — del criterio della automaticità delle prestazioni. In sostan
za il debito che si recupera ratealmente non può concorrere a
incrementare l'importo della pensione prima del suo integrale
recupero.
Quanto alla seconda pretesa la cassa resistente osservava che
il d.m. in variazione della percentuale di rendimento era stato
emesso a norma del 5° comma dell'art. 13 1. 21/86 che non
individua precise scadenze temporali, scadenze che comunque
vanno riferite non alla data della legge ma alla data del decreto
ministeriale.
In ogni caso non può essere applicato anche alle vecchie pen
sioni il coefficiente del due per cento, posto che tale ricalcolo
assume i connotati di una vera e propria riliquidazione di pen sione sottoposta a specifiche condizioni non sussistenti nella
specie. Il pretore — con sentenza 28 ottobre 1997, n. 3221 — ha
così deciso:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pun to di domanda relativo al riconoscimento delle aliquote di ren
dimento della pensione ai sensi del d.m. 27 luglio 1995 a far
tempo sin dal 1° dicembre 1995;
b) dichiara il diritto del ricorrente all'applicazione delle ali
quote di rendimento sulla pensione secondo i coefficienti di cui
al d.m. 27 luglio 1995 a far tempo dal 1° gennaio 1996 nonché
il diritto alla liquidazione della pensione derivante dalla ricon
giunzione a far tempo dalla data della ricongiunzione stessa pre
viamente riliquidata anche in applicazione dei citati coefficienti
di rendimento.
La sentenza è impugnata dalla cassa che ne chiede la riforma;
il Bocci si è costituito e resiste all'appello. Motivi della decisione. — I. - L'art. 1 1. 21/86 stabilisce che
la pensione di vecchiaia decorre dall'evento (età) dal quale na
sce il relativo diritto. Tale norma non prevede l'ipotesi della
ricongiunzione di contribuzioni presso enti previdenziali diversi,
ipotesi che è regolata dalla successiva 1. 45/90 e precisamente
This content downloaded from 188.72.126.47 on Tue, 24 Jun 2014 21:46:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1359 PARTE PRIMA 1360
dall'art. 3 che è dunque la norma specifica da considerare nel
sistema.
Va subito chiarito che la ricongiunzione è stata operata pres so la cassa appellante e cioè facendo confluire presso di essa
la contribuzione già versata all'Inps. Ma ciò non esaurisce l'o
perazione di ricongiunzione né assicura l'esito finale dell'«unica
pensione» posto che occorrono — a norma di legge — altre
operazioni. A norma dell'art. 2, infatti, la gestione ricevente
(nella specie, la cassa appellante) pone a carico del richiedente
la ricongiunzione (nella specie, il Bocci) il pagamento di una
determinata somma di denaro. Emerge con estrema chiarezza
dalla norma ricordata che mentre la gestione che trasferisce i
contributi (nella specie, l'Inps) si limita a versare i soli contri
buti ricevuti, l'ente ricevente (la cassa appellante) può esigere — come condizione del ricongiungimento — che il beneficiario
(Bocci) paghi la somma risultante dalla differenza tra la riserva
matematica determinata ex 1. 1338/62 necessaria per la copertu ra assicurativa relativa al periodo da ricongiungere e le somme
versate alla gestione trasferente.
Come è noto la riserva matematica è una somma capitale che ha la funzione di rendere attuale e consolidato un debito
contributivo a copertura del «rischio pensione». Essa — dun
que — dal punto di vista tecnico-economico è già l'individua
zione di un intero debito quale presupposto della copertura del
rischio. Da questo punto di vista è scorretto sostenere che con
l'individuazione della riserva matematica non si è ancora esau
rita l'operazione complessa che costituisce il presupposto per la liquidazione della pensione finale.
I dati normativi sono coerenti con questa struttura tecnico
economica.
Una piana interpretazione del 4° comma dell'art. 1 1. 45/90
porta a concludere che la ricongiunzione determina il diritto
e la misura di un'unica pensione, vale a dire di una pensione
già stabilmente definita in una misura correlata al costo della
ricongiunzione. Tale interpretazione è definitivamente confermata dall'inter
pretazione sistematica del 4° comma dell'art. 2 e dell'art. 4.
Da essa si ricava — senza dubbio alcuno — che una volta
chiesta la ricongiunzione ed operata la determinazione dell'one
re economico relativo (onere per la ricongiunzione a norma del
l'art. 2, 2° comma) il procedimento è completato determinando
una correlazione definitiva tra dovere di pagare le somme deter
minate e il diritto di pretendere la pensione correlata alla riser
va matematica da versare. Il pagamento rateale (art. 2, 3° com
ma) è un beneficio concesso, una modalità di esecuzione che — a determinate condizioni (art. 4, 2° e 3° comma) — non
è più revocabile. Il Bocci ha pagato ben più delle tre rate di
cui al 2° comma dell'art. 4 e — dunque — così come ha irrevo
cabilmente definito il suo debito rateale così ha definitivamente
acquisito fin dal momento della consolidazione di esse il diritto
all'intera ed unica pensione correlata all'onere di ricongiunzione. Non sono pertinenti i richiami alla distinzione tra sistemi pen
sionistici a ripartizione e sistemi pensionistici a capitalizzazione e neppure quelli al principio di automaticità.
Non vi è alcun dato normativo che introduca una contraddi
zione assoluta tra gestioni a ripartizione e non automaticità del
le prestazioni previdenziali: come giustamente osserva la difesa
dell'appellato «pur nell'ambito dello stesso sistema di finanzia
mento a ripartizione coesistono il principio di automaticità e
il suo contrario».
II fatto poi che il sistema de quo preveda — come è pacifico — un finanziamento a ripartizione (che si basa sui contributi
correnti) esclude addirittura la rilevanza di una scopertura. Resta comunque il rilievo decisivo e assorbente che in base
alla regolamentazione specifica la ricongiunzione e l'adempimento di una parte del dovere relativo determinano il consolidamento
del «sinallagma» debito di ricongiunzione-diritto alla pensione correlata al debito definito.
II. - L'art. 2, 2° comma, 1. 21/86 fissa nella misura dell'I,75
per cento il tasso di rendimento ma consente (8° comma) l'in
nalzamento dello stesso fino al due per cento in base ad un
decreto ministeriale su proposta del consiglio di amministrazio
ne della cassa.
Con d.m. 25 luglio 1995 è stato disposto — con effetto dal
gennaio 1996 — l'aumento al due per cento del tasso di rendi
mento (e contemporaneamente vi è stata la riduzione del contri
buto soggettivo di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a e b, 1. 21/86).
Il Foro Italiano — 1999.
La questione — riproposta dall'impugnazione — è se tale au
mento riguardi solo i soggetti che sono andati in pensione dopo l'emanazione del decreto (tesi della cassa) ovvero anche quelli
già pensionati (tesi Bocci accolta dal primo giudice). Va osservato subito che la disposizione citata (art. 2, 2° com
ma, 1. 21/86) non contiene alcuna espressione che induca a li
mitare l'aumento del coefficiente ai soli soggetti che siano an
dati in pensione dopo l'emanazione del decreto.
Anche il d.m. di attuazione è nello stesso senso e non consen
te di identificare nel termine dal quale ha inizio il beneficio
10 spartiacque tra coloro che beneficiano (i pensionati dopo) e coloro che ne sono esclusi (i pensionati prima).
Posto il dato letterale, solo una ragione convincentemente de
dotta dal sistema potrebbe portare alla soluzione opposta. Una
simile deduzione non è possibile ed anzi a favore dell'appellato militano tre considerazioni.
Prima considerazione. È la stessa cassa erogatrice la pensione e richiedente al ministero il decreto autorizzativo dell'aumento
dell'aliquota ad esprimersi nel senso che l'aumento di tale ali
quota debba applicarsi tanto ai pensionati prima che ai pensio nati dopo.
I documenti 5, 6 e 7 dell'appellato sono eloquenti in tal sen
so. Nel documento 5 si fa espresso riferimento ai trattamenti
previdenziali presenti e futuri.
Seconda considerazione. Si potrebbe pensare ad una sorta di
necessità di correlazione tra entità dei contributi già versati o
da versare come condizione per riconoscere ad uno piuttosto che ad un altro l'aumento di aliquota.
Ma tale «ragione» non esiste.
II d.m. in questione — nello stesso tempo — innalza il tasso
di rendimento ed abbassa il contributo soggettivo. Tale situa
zione — se non considerata nel senso dell'appellato e ricono
sciuto dalla sentenza — determina una irragionevole sperequa zione a sfavore del Bocci. Egli, che ha pagato per diversi anni
i contributi nella più elevata misura (concorrendo così alla «buona
salute» del fondo) — si trova — seguendo l'opinione della cas
sa — a non godere dell'aumento del parametro di rendimento.
Nel caso di specie, la correlazione sarebbe in ogni caso in
diminuzione dei contributi e in aumento del parametro a secon
da dell'evento accidentale della data del pensionamento, even
tualità che è rifiutata dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte
cost. 22 febbraio 1990, n. 72, Foro it., Rep. 1990, voce Previ
denza sociale, n. 611). E vale — del resto — l'acuta osservazione fatta da Cass. 11
dicembre 1995, n. 12675, id., Rep. 1997, voce Professioni intel
lettuali, n. 245 (in una fattispecie regolata da norme analoghe a quelle del caso de quo) secondo cui la pretesa di limitare l'au
mento del parametro ai soggetti pensionati post d.m. (fondata sulla necessità della correlazione tra contributi e aumento del
tasso di rendimento) non dovrebbe valere per coloro che pen sionati immediatamente dopo il d.m. non hanno avuto neppure 11 tempo di versare i contributi.
Terza considerazione. L'art. 3, 12° comma, 1. 335/95 detta
un criterio generale per la valutazione dell'incidenza della ripa rametrazione dei coefficienti di rendimento. Questo criterio non
è quello — aleatorio — della data di pensionamento (con le
storture che la sua applicazione comporta) ma quello dell'anzia
nità contributiva e della gradualità. Tale criterio impone — con
i correttivi che nel caso di specie risultano applicati dalla sen
tenza impugnata — che la riparametrazione del rendimento venga
applicata anche ai pensionati che si siano messi in pensione pri ma dell'emanazione del d.m.
Confermata la sentenza, l'appellante dovrà pagare le spese di appello che si liquidano in lire 7.000.000 da distrarsi a favore
dell'avv. M. Cinelli che ne ha fatto richiesta.
This content downloaded from 188.72.126.47 on Tue, 24 Jun 2014 21:46:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions