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sentenza 17 dicembre 1980; Giud. Maestri; Vecoli (Avv. Giusti) c. Soc. manifattura Pardini (Avv. Del...

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sentenza 17 dicembre 1980; Giud. Maestri; Vecoli (Avv. Giusti) c. Soc. manifattura Pardini (Avv. Del Frate) Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 553/554-555/556 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171378 . Accessed: 25/06/2014 03:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 03:35:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 17 dicembre 1980; Giud. Maestri; Vecoli (Avv. Giusti) c. Soc. manifattura Pardini (Avv. Del Frate)

sentenza 17 dicembre 1980; Giud. Maestri; Vecoli (Avv. Giusti) c. Soc. manifattura Pardini(Avv. Del Frate)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 553/554-555/556Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171378 .

Accessed: 25/06/2014 03:35

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GIURISPRUDENZA CO§TITUZIONALE E CIVILE

sere a questa del tutto identica, o mancando degli elementi in

dispensabili perché possa essere identificata come appartenente ad una determinata categoria, non potrebbe dirsi neppure « crea

ta » come opera «nuova» e «completa». Deve quindi ritenersi

che, pure nei precisati limiti, un controllo circa la « novità » e

« completezza » dell'opera sia comunque necessario, onde accor

dare, a chi per prima abbia usato un dato titolo per contrasse

gnarla, la protezione giuridica prevista dalla legge. È tuttavia superfluo, nell'economia della presente decisione, un

ulteriore approfondimento della questione, ove si consideri che,

anche a voler ritenere che sia consentito, in questa sede, un ri

goroso esame del giornale pubblicato dall'Edi, me. con riferimen

to alla sua originalità e completezza per stabilire se le società

convenute possono giovarsi della priorità dell'uso del titolo che

10 individua, i risultati di tale indagine sono comunque favore

voli alle predette società.

Deve invero rilevarsi che (mentre non risulta neppure esplici tamente denunciata una carenza del giornale in ordine alla sua

« completezza ») la dedotta mancanza di originalità trova un qual

che riscontro probatorio limitatamente ai primi due numeri del

giornale, relativamente ai quali vi è stata utilizzazione di mate

riale già pubblicato in altri giornali di pari data della stessa

società editoriale, ma ciò, giova precisare, concerne singole parti

e non l'intero contenuto dei predetti numeri del giornale. Deve

poi aggiungersi che la riproduzione, nell'edizione del pomeriggio

(o serale) di un giornale, di articoli o servizi già pubblicati nel

l'edizione del mattino dello stesso giornale, è fenomeno corrente,

che non ha mai posto in discussione il carattere originale del gior

nale che se ne avvale, e non deve dimenticarsi che « Il Corriere

di Napoli», nella sua lunga storia, ha sempre di fatto assolto

11 ruolo di edizione del pomeriggio de «Il Mattino», pubblicato

dalla stessa azienda editoriale nelle prime ore del giorno.

Nei successivi numeri-, peraltro, « Il Corriere di Napoli », pubbli

cato dall'Edi, me., pur conservando un limitato numero di pa

gine, ha sempre più preso quota, presentandosi come un'opera

sufficientemente originale e completa, fino a raggiungere più al

ti livelli con lo speciale n. 14 del l°-2 marzo di ben 24 pagine,

realizzato con l'impiego del colore rosso (per porre in risalto al

cuni titoli di articoli ed annunci pubblicitari) e prevalentemente

dedicato ad una felice rievocazione della lunga vita del quoti

diano. Tale numero, che ha richiesto, come sottolineato dal di

rettore responsabile Aldo Bovio nell'articolo di fondo, sette gior

ni di « febbrili ricerche » del corpo redazionale, è stato seguito,

il 15 e 16 maggio, da altro numero speciale di 12 pagine, anche

esso ricco di articoli ed illustrazioni.

Non può quindi dubitarsi che il giornale edito dalla Edi. me.

presenta, alla stregua di una complessiva valutazione di tutti i

numeri pubblicati (17, di cui alcuni aventi un impegnativo con

tenuto), una consistenza quantitativa e qualitativa tale da farlo

ritenere come una significativa, oltre che originale e completa,

opera dell'ingegno, che, con la sua venuta ad esistenza, ha po

sto in essere un uso del titolo « II Corriere di Napoli », che detta

opera individua.

Ed è del pari incontestabile che tale uso, per la sua accertata

priorità, si appalesa idoneo ad attribuire, a favore dell'Edi, me.

ed anche della S.e.m., per la precisata rispettiva loro qualità, il

diritto di utilizzazione economica del titolo in contestazione.

Né può rilevare il fatto che la Edi. me., dal giorno in cui è

comparso nelle edicole, il 15 maggio u. s., « Il Corriere di Napoli »

della Ed. it. Sud, abbia nuovamente sospeso la pubblicazione del

proprio giornale, perché tale iniziativa, giustificata dall'esigenza

di evitare che si aggravasse, nel pubblico dei lettori, il disorien

tamento provocato dalla contemporanea presenza nelle edicole di

due giornali aventi la stessa intitolazione, non ha certamente

comportato l'estinzione del diritto (dell'Edi, me. e della S.e.m.)

sul titolo, richiedendo la legge (n. 633 del 1941 all'art. 100),

perché tale effetto si verifichi, che il mancato uso del titolo si

protragga per almeno due anni.

E non può neppure, per ultimo, ritenersi fondato l'assunto

dell'Ed. it. Sud secondo cui l'Edi, me. avrebbe ripreso la pubbli

cazione del « Corriere di Napoli » per fini puramente strumen

tali, al solo scopo cioè di impedire la pubblicazione del giornale

da parte della società attrice, ma senza alcuna reale intenzione

di far rivivere il giornale, perché dal comunicato apparso a pag.

2 de «Il Mattino» del 15 maggio u. s. (alligato alla produzione

dell'Edi, me.), risulta invece affermato l'impegno, assunto dalla

azienda nei confronti del comitato di redazione e del comitato

di fabbrica, di difendere il mantenimento de « Il Corriere di

Napoli ».

Deve pertanto dichiararsi che, in virtù della rilevata priorità

dell'uso del titolo « Il Corriere di Napoli » quale mezzo di in

dividuazione del giornale pubblicato dalla Edi. me. nella preci

sata qualità di affittuaria dell'azienda editoriale della S.e.m.-Il

Mattino, si è costituito, in favore di entrambe, il diritto di utiliz zazione (economica) del predetto titolo. Le stesse, conseguente mente, per l'espresso disposto dell'art. 100, 1° comma, legge 22

aprile 1941 n. 633 (sulla « protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio »), hanno diritto ad ottenere l'inibizione dell'uso del titolo in oggetto nei confronti di chi, come l'Ed. it. Sud, lo abbia successivamente, e quindi indebita

mente, adottato, onde va accolta la domanda al riguardo avan zata in riconvenzione dalle società convenute contro la Ed. it. Sud., la cui domanda principale va, invece, rigettata.

Non può poi dubitarsi che l'adozione, da parte del giornale successivamente pubblicato dalla Ed. it. Sud, di una testata (ri ferita, in senso stretto, alle caratteristiche grafiche del titolo) che,

riproducendo anche nell'aspetto esteriore (per i caratteri grafici adoperati, per le dimensioni e per il sopra-titolo » « ultimissi me ») la testata del giornale già pubblicato dalla Edi. me., è idonea a provocare riprovevole confusione tra i due giornali, costituisca aperta violazione delle norme repressive della concor renza sleale dettate sia, in via generale, dagli art. 2598 segg. cod.

civ., sia, in particolare, dalla specifica disposizione di cui all'art.

102 legge n. 633 del 1941.

Onde, anche sotto tale ulteriore profilo, va accolta la domanda,

proposta sempre in riconvenzione dalle società convenute, a

tutela del loro diritto di utilizzazione della testata, affinché ne sia inibito alla Ed. it. Sud l'abusiva riproduzione.

L'Ed. it. Sud deve altresì essere condannata al risarcimento, in favore delle società convenute, dei conseguenti danni, la cui

liquidazione va rinviata, come espressamente richiesto, in sepa rata sede, essendo ben noto che, ai fini dell'invocata condanna

generica, è sufficiente l'accertamento di un fatto, come certa

mente nel caso, ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabi lità basato sull'ìd quod plerumque accidit, potenzialmente idoneo

a cagionare un danno, essendo rimessa, al successivo giudizio di liquidazione, ogni indagine circa la concreta esistenza e l'en

tità del danno stesso.

Va ordinata, ai sensi dell'art. 106 legge n. 633 del 1941, la pub blicazione del dispositivo della presente sentenza nei giornali « Roma » di Napoli e « 11 Corriere della Sera » di Milano, a

spese della soccombente Ed. it. Sud.

Il grave ed evidente pregiudizio che la continuazione della

pubblicazione del giornale da parte della Ed. it. Sud, arreca ai

diritti delle società convenute sul titolo e sulla testata in og

getto, impone la concessione della clausola di provvisoria ese

cuzione.

La Ed. it. Sud, soccombente, è infine condannata al ristoro delle

spese in favore delle società convenute, liquidate come in di

spositivo. Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI VIAREGGIO; sentenza 17 dicembre 1980; Giud.

Maestri; Vecoli (Avv. Giusti) c. Soc. manifattura Pardini

(Avv. Del Frate).

PRETURA DI VIAREGGIO;

Lavoro (rapporto) — Licenziamento illegittimo — Risarcimen

to del danno — Indennità di contingenza successiva al 31

gennaio 1977 — Computabilità (Cod. civ., art. 2121; legge

20 maggio 1970 ti. 300, norme sulla tutela della libertà e di

gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art.

18; d. 1. 1° febbraio 1977 in. 12, norme per l'applicazione del

l'indennità di contingenza, art. 1; legge 31 marzo 1977 n. 91,

conversione in legge, con modificazioni, del d. 1. 1° febbraio

1977 n. 12, art. 1, 1 bis).

Nel calcolo delle mensilità poste a base della determinazione del

risarcimento del danno subito dal lavoratore per licenziamento

dichiarato inefficace o invalido, vanno computati anche gli au

menti dell'indennità di contingenza scattati posteriormente al

31 gennaio 1977. (1)

(1) In termini, v. Pret. Torino 4 dicembre 1978 (Foro it., Rep.

1979, voce Lavoro (rapporto), n. 1288), la quale ha ritenuto che il

risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità do

vuto, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, in caso di licenziamento

inefficace o invalido, deve essere determinato ai sensi dell'art. 2121,

1° comma, cod. civ., in quanto « il richiamo al 1° comma della

norma si giustifica con il fatto che l'originario rinvio contenuto nel

l'art. 18 dello statuto dei lavoratori era al testo dell'art. 2121 cod.

civ. anteriore alla novella rappresentata dal d. 1. 1° febbraio 1977

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PARTE PRIMA

Il Pretore, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso

ritualmente notificato Vecoli Vittorio conveniva in giudizio la

manifattura Norberto Pardini lamentando la non perfetta esecu

zione della sentenza del Pretore di Viareggio in data 3 gennaio 1980 (con la quale veniva dichiarato nullo ed inefficace il licen

ziamento del ricorrente e condannata parte convenuta al risarci

mento dei danni nella misura di cinque mensilità di retribuzione)

per il mancato conteggio, nel calcolo delle mensilità, della con

tingenza e, quindi, chiedendo il pagamento della somma di

lire 681.640.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, ponendo in rilievo

come l'art. 2121 escluda, al 2° comma, dal calcolo quanto do

vuto per ulteriori aumenti di indennità di contingenza a far tem

po dal 1° febbraio 1977 e come detta norma sia espressamente ri

chiamata dall'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604. (Omissis)

Motivi della decisione. — Ritiene il giudicante che la tesi di

parte ricorrente sia del tutto fondata.

La normativa dell'art. 18 del c. d. statuto dei lavoratori, appli cabile nella fattispecie, con il generico riferimento al disposto dell'art. 2121 cod. civ. voleva infatti chiaramente che, nel calcolo

delle mensilità poste a base del risarcimento del danno, fossero

computate tutte le voci che, allora, erano ricomprese in detto

ultimo articolo, il contenuto del quale diveniva, per relatio

nem, appunto parte integrante della normativa dell'art. 18.

Il legislatore ha preferito, cioè, in luogo dell'analitica esposi zione delle citate voci, indicarle genericamente ma totalmente.

Pare ovvio, comunque, che esse tutte siano state richiamate, ivi

compresi gli scatti di contingenza, allora previsti dall'art. 2121, da valutare sempre con riferimento alla struttura e contenuto

esistenti all'entrata in vigore della legge 300/1970, momento in

quale l'art. 18 si è concretato nella sua formulazione diretta e

per relationem.

Ciò è tanto vero che la normativa prevista dall'art. 1 d. 1. 1° febbraio 1977 n. 12 e dalla legge 31 marzo 1977 n. 91 (si veda in particolare l'art. 1 bis) fa esplicito e puntuale riferimento alle indennità di anzianità, fine lavoro, buonuscita, escludendo per es

se il computo, secondo il noto meccanismo, degli scatti di contin

genza, ma non pare fare alcun cenno al metodo di calcolo pre visto dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, né una eventuale modificazione di esso sarebbe in qualche modo giustificabile, te

nuto anche conto degli scopi e della ratio della novella del '77

citata, volta essenzialmente ad impedire rilevanti aggravi econo

mici alla fine di un rapporto di lavoro (mentre, nella fattispecie, non solo non finisce alcun rapporto, ma anzi, se ne vieta il venir meno contra legem).

Non resta, dunque, che accogliere il ricorso, rilevato che nel

quantum, non v'è contestazione.

n. 12, con cui è stata congelata la contingenza alla data del 31 gen naio 1977 ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità. Poi ché l'intenzione del legislatore nel dettare la norma di cui all'art. 18 dello statuto era chiaramente quella di determinare il danno in cinque mensilità della retribuzione e poiché d'altra parte il d. 1. 1° febbraio 1977 n. 12 non ha preso in considerazione l'ipotesi prevista dall'art. 18, deve ritenersi che il rinvio generico all'art. 2121 -contenuto in quest'ultima norma debba ora intendersi come limitato al primo comma, che ai fini della determinazione della indennità di preavviso non contiene le limitazioni contenute nel secondo comma per l'in dennità di anzianità » (cosi, in motivazione).

Per riferimenti, v. Corte cost. 30 luglio 1980, n. 142 (id., 1980, 1, 2641, con nota di Mazzotta, Le norme sulla riduzione del costo del lavoro davanti alla Corte costituzionale, e 1981, I, 9, con nota di R. Greco, Diritto del lavoro dell'emergenza e libertà dell'azione sin dacale. Note per una valutazione di costituzionalità dopo l'intervento della Corte costituzionale sulla normativa del 1977/1978), che ha di chiarato infondata la questione di costituzionalità degli art. 1, 2 e 3 d. 1. 1" febbraio 1977 n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977 n. 91, e degli art. 1, 2, 3 e 4 d. 1. 11 ottobre 1976 n. 699, convertito con modificazioni nella legge 10 dicembre 1976 n. 797, nella parte in cui vietano di tenere conto, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, degli aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura scattati posterior mente al 31 gennaio 1977, in riferimento agli art. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost.

6 da segnalare che è apparso in C. U. n. 14 del 15 gennaio 1981, 426, 1 annuncio di richiesta (di aderenti a Democrazia proletaria) d: referendum popolare circa l'abrogazione degli art. 1 e 1 bis d. 1. 1° feb braio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza. Sulla G. U. n. 261 del 23 settembre 1980, 7947 era apparso 1 annuncio di richiesta (di aderenti alla Confederazione sindacati au tonomi lavoratori) di referendum popolare circa l'abrogazione dell'in tero d. 1. 1" febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91.

La sostanziale novità della questione — pur se non di difficile

soluzione — giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del

giudizio, che, nel resto, seguiranno la soccombenza.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege. Per questi motivi, ecc.

I

PRETURA DI MILANO; sentenza 15 novembre 1980; Giud. Smirne; Cafarella e De Sazio (Avv. Premoli) c. Poggio (Avv. Pontevia).

PRETURA DI MILANO;

Impugnazioni civili in genere — Sentenza di primo grado di ri getto nel merito — Impugnazione diretta ad ottenere senten za di rigetto per soli motivi di rito — Interesse ad impugnare — Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 100).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Ricorso introduttivo — Mancata specificazione della « causa petendi » — Nullità — Fattispecie di locazione (Cod. proc. civ., art. 164, 414).

È ammissibile, per sussistenza di interesse ad impugnare, l'ap pello diretto ad ottenere la sostituzione della pronuncia di rigetto nel merito di primo grado, con una sentenza di mero rito dichiarativa della nullità dell'originario ricorso introdut tivo. (1)

La mancata indicazione o la indicazione meramente generica dei fatti costitutivi della domanda (nella specie, di rilascio del l'immobile locato per necessità del locatore, priva della spe cificazione delle circostanze giustificatrici della necessità) in troduttiva di un processo che si svolge nelle forme del rito speciale del lavoro, determina la nullità del ricorso introdut tivo e non già il rigetto nel merito della domanda attrice. (2)

II

CONCILIAZIONE DI MILANO; sentenza 26 ottobre 1979; Giud. Grassi; De Sazio e Cafarella (Avv. Verga) c. Poggio (Avv. Pontevia).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Ricorso introduttivo — Mancata specificazione della « causa petendi » — Rigetto nel merito della domanda —

Fattispecie di loca zione (Cod. proc. civ., art. 164, 414, 416, 420).

La mancata indicazione, o la indicazione meramente generica, dei fatti costitutivi della domanda introduttiva di un processo che si svolge nelle forme del rito speciale del lavoro, determi na il rigetto nel merito della domanda attrice (nella specie, proposta domanda di rilascio dell'immobile locato per neces sità del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria, l'attore si era limitato ad affermare la precarietà della sua at tuale sistemazione senza specificare gli elementi e le circostan ze sulle quali la necessità si fondava). (3)

(1) Non si rinvengono precedenti specifici in termini, cioè nel senso del riconoscimento o meno dell'interesse ad impugnare al fine di « trasformare » la soccombenza nel merito (come tale preclusiva della riproposizione della stessa domanda) in soccombenza nel rito (come tale non preclusiva della riproposizione della stessa domanda).

Sull'interesse ad impugnare in genere, v., per qualche riferimento, Cass. 27 aprile 1978, n. 1965, Foro it., 1978, 1, 1927, con nota di A. Proto Pisani, Osservazioni sul riconoscimento della domanda e Cass. 14 febbraio 1976, n. 478, id., 1976, 1, 1559, con ampia nota di richiami giurisprudenziali. In dottrina cfr., da ultimo, F. Lanceì. lotti, La soccombenza requisito di legittimazione alle impugnazioni di parte, I, Interesse ad impugnare e soccombenza. 1979.

(2-3) In senso conforme alla soluzione accolta dalla pretura, cfr. Pret. Parma 21 novembre 1974, Foro it., 1975, I, 191, con nota di richiami, nonché, da ultimo, in questo fascicolo, I, 532, Trib. Torino 1° ottobre 1980 e Pret. Napoli 7 febbraio 1980, con nota di R. San tulli, « lura novit curia » e processo del lavoro, cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

In dottrina, da ultimo, in ordine alle conseguenze della mancata o assolutamente generica specificazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, cfr. in generale Habscheid, L'oggetto del processo nel diritto processuale tedesco, in Riv. dir. proc., 1980, 454 ss., spec. 460 ss.; e Cerino Canova, Commentario al codice di pro cedura civile, diretto da Allorio, 1980, lì, 1, spec. 128 ss., 276 ss.. 328 ss.; e, con riguardo al rito speciale del lavoro. Tarzia, Manuale del processo del lavoro2, 1980, 58-9, oltre alla suindicata nota di R. Santulli.

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