sentenza 17 luglio 1998, n. 267 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 luglio 1998, n. 29);Pres. Granata, Est. Capotosti; Boschis c. Usl n. 18 di Alba; interv. Pres. giunta reg. Piemonte.Ord. Pret. Alba 21 maggio 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 43 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2791/2792-2795/2796Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194884 .
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2791 PARTE PRIMA 2792
ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento
in carcere, a tener conto della sola condotta «strettamente car
ceraria».
La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe, ad avviso del rimettente, sia con l'art. 3 Cost., per l'irragione vole disparità di trattamento tra il condannato che abbia subito
un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia
stato sottoposto ad alcuna restrizione, sia con l'art. 27, 3° com
ma, poiché verrebbe ad essere premiato con la remissione del
debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia conti
nuato a delinquere. 2. - La questione non è fondata.
Nell'art. 56 ord. penit. il beneficio della remissione del debito
per spese di mantenimento in carcere è collegato alla regolare condotta del reo durante la detenzione. Ciò risulta dall'ultimo
comma dell'art. 30 ter, richiamato dallo stesso art. 56: «la con
dotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di re
sponsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavora
tive o culturali». La generica finalità di recupero del reo, alla
cui realizzazione l'istituto, come subito si dirà, indubbiamente
concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidente
mente mosso da un obiettivo più specifico ed immediato che
consiste nell'incentivazione al mantenimento della disciplina car
ceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta non irra
gionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al detenuto
la prospettiva di un premio; e che l'incentivazione potrebbe ri
sultare in una qualche misura attenuata se l'eventualità di una
ricompensa fosse subordinata anche alla valutazione di com
portamenti non più riferibili alla detenzione.
Non può essere quindi condiviso il rilievo del Magistrato di
sorveglianza di Varese secondo il quale escludere che il control
lo sul comportamento del reo si protragga ai periodi successivi
alla sua liberazione significherebbe negare la finalità di emenda
alla quale, in forza dell'art. 27 Cost., l'esecuzione della pena e gli istituti ad essa correlati devono essere improntati. Anche
se è posto in connessione stretta con l'esigenza di salvaguardia dell'ordinato svolgimento della vita carceraria, il recupero del
reo è certamente compreso tra i beni tutelati dall'art. 56 ord.
penit., ed appartiene alla ratio di questo come elemento neces
sario e complementare. Nella logica della disposizione censura
ta, il costante impegno del condannato a tenere, durante la de
tenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto destinato
a produrre effetti benefici sull'ordine e sulla sicurezza delle isti
tuzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul complessivo
atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle regole della
convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso riedu
cativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere proficua mente avviato in costanza di carcerazione.
3. - La finalità di recupero del reo, immanente all'esecuzione
penitenziaria, risulta dunque strettamente connessa, con riferi
mento all'istituto in esame, con l'obiettivo di promuovere la
buona condotta carceraria, e con essa il mantenimento dell'or
dine e della sicurezza nelle carceri. Assume invece rilievo auto
nomo e preminente nelle ipotesi nelle quali non vi sia stata alcu na detenzione e non sussista perciò alcuna esigenza di salva
guardia della disciplina carceraria.
Considerazioni non dissimili sorreggevano d'altronde la sen
tenza n. 342 del 1991 di questa corte (Foro it., Rep. 1991, voce
Ordinamento penitenziario, n. 115), nella quale si ponevano a
raffronto i due distinti istituti, regolati insieme nell'art. 56 ord.
penit., della remissione del debito per spese di giustizia e della
remissione del debito per spese di mantenimento in carcere; si
riconosceva che entrambi gli istituti sono ispirati a una finalità
premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato e a
una concorrente finalità di agevolazione del reinserimento so
ciale, realizzata attraverso la rimozione delle ulteriori difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi il condannato che versi in condizioni disagiate; non si mancava però di precisare che
nella remissione delle spese di giustizia «la finalità di agevola zione del ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella
premiale» e che questa è invece maggiormente rilevante nella
remissione delle spese di mantenimento in carcere.
Le due finalità, quella premiale e quella di reinserimento so
li Foro Italiano — 1999.
ciale del reo, possiedono nell'art. 56, proprio in seguito alla
citata sentenza di questa corte, accentuazioni diverse. Solo in
relazione alla remissione del debito per spese di giustizia, e sem
pre che si tratti di condannati che non abbiano subito alcuna
detenzione, deve essere valutata la condotta tenuta in libertà,
poiché in questi casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera disciplina concorre. Per questi condannati, infatti, il di
niego di un'agevolazione economica destinata a favorirne il rein
serimento sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio.
Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obietti
vo di coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla
buona condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne
verrebbe altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legis latore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carcera
ria e pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravve
dimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclu
sa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 1. 26 lu
glio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'e
secuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
sostituito dall'art. 19 1. 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in
riferimento agli art. 3 e 27, 3° comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 luglio 1998, n. 267
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1998, n. 29); Pres. Granata, Est. Capotosti; Boschis c. Usi n. 18 di Al
ba; interv. Pres. giunta reg. Piemonte. Ord. Pret. Alba 21
maggio 1997 (G.U., la s.s., n. 43 del 1997).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Piemonte — Sanità pubblica — Assistenza indiretta — Prestazioni di
comprovata gravità ed urgenza — Rimborso delie spese da
parte della Usi — Necessità di preventiva autorizzazione —
Incostituzionalità (Cost., art. 3, 32; 1. 23 ottobre 1985 n. 595, norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanita rio triennale 1986-88, art. 3; 1. reg. Piemonte 23 aprile 1990 n. 37, norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92, all. I, par. 8.6).
È incostituzionale il par. 8.6 dell'ali. I alla l. reg. Piemonte
23 aprile 1990 n. 37, nella parte in cui non prevede il concor so nelle spese per l'assistenza sanitaria indiretta in caso dì
prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non
sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sus
sistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. (1)
(1) La Corte costituzionale si richiama alla propria giurisprudenza secondo cui il diritto alla salute deve essere bilanciato con altri valori costituzionalmente rilevanti, il che si esprime, con riguardo all'assisten za sanitaria indiretta, nella necessità di tener conto dei limiti oggettivi derivanti dalla limitatezza delle risorse organizzative e finanziarie. Sulla base di tali presupposti, mentre è da ritenere costituzionalmente corret ta la legge statale 595/85 (art. 3) che rinvia ad una disciplina regionale la fissazione delle modalità di ammissione all'assistenza indiretta, non lo è la 1. reg. Piemonte 37/90 che esclude in modo assoluto ed indiffe renziato ogni ristoro delle spese sostenute quando non sia stata chiesta
preventivamente l'autorizzazione, neppure quando ricorrano particolari condizioni d'indispensabilità, gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili.
Per l'affermazione secondo la quale nell'ipotesi in cui, a fondamento della domanda di assistenza sanitaria indiretta, vengano dedotte ragioni
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale sol
levata dal Pretore di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe
riguarda il par. 8.6 dell'ali. I 1. reg. Piemonte 23 aprile 1990
n. 37 (norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui stabilisce che il rimborso delle spese erogate
per le prestazioni sanitarie ricevute presso case di cura private è condizionato dalla preventiva autorizzazione della Usi compe tente anche nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'as
sistito e l'indifferibilità dell'intervento, non fruibile presso strut
ture sanitarie pubbliche, non permettono di richiederla in tempo. Il giudice a quo dubita che tale disposizione violi, innanzi
tutto, l'art. 3 Cost., poiché determina un'ingiustificata dispari tà di trattamento tra coloro che versano in imminente pericolo di vita e non possono ottenere le cure necessarie presso le strut
ture pubbliche e coloro che necessitano di analoghe cure, ma
non con carattere di urgenza, dato che soltanto ai primi, ben
ché meritevoli di più intensa tutela, non è accordato il diritto
al rimborso delle spese sostenute, anche se sussistono tutte le
altre condizioni previste dalla norma.
Secondo il giudice a quo, la disposizione in esame viola altre
sì gli art. 2 e 32 Cost., dato che l'onere della preventiva autoriz
zazione, anche nei casi di necessità ed urgenza della prestazione
sanitaria, lede il diritto alla tutela della salute e, in certi casi, addirittura il diritto alla vita, con evidente disparità di tratta
mento «con i cittadini più abbienti che potrebbero comunque far fronte alla spesa sanitaria in caso di mancato rimborso da
parte dello Stato».
2. - In via preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissi
bilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza,
sollevata dalla regione Piemonte.
di urgenza — tali, cioè, da comportare, per l'assistito, pericolo di vita, di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, il tutto inevitabile soltanto per effetto di cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica — l'interesse vantato dal privato riveste il carattere del diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attesa l'assenza di qualsivoglia potere autorizzatorio discrezionale della
pubblica amministrazione ed a prescindere dalla eventuale discrezionali
tà tecnica riconosciuta alla stessa in punto di apprezzamento dei motivi di urgenza, v. Cass. 28 ottobre 1998, n. 10737, Foro it., Rep. 1998, voce Sanità pubblica, n. 430.
Secondo Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 233 (id., 1996,
III, 598, con nota di richiami ed osservazioni di Caringella), posto che l'art. 3 1. 595/85, in materia di rimborso per cure all'estero, con
sente l'erogazione del contributo in forma indiretta, in base ai criteri
fissati dal d.tn. 3 novembre 1989, che permettono deroghe alla preven tiva autorizzazione nel caso di eccezionale gravità ed urgenza, il diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento all'estero di cittadino ita
liano per cure mediche non esclude di per sé solo la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento ex post del concorso dell'Usi alle spe se sostenute da soggetto che abbia considerato indispensabile il proprio ricovero in casa di cura all'estero. In senso analogo, v. Tar Toscana, sez. Ili, 10 novembre 1994, n. 368, id., Rep. 1995, voce cit., n. 354.
Per riferimenti alla giurisprudenza costituzionale in ordine al princi
pio del necessario contemperamento fra il diritto alla salute ed i limiti
oggettivi delle risorse organizzative e finanziarie, v. Corte cost. 15 lu
glio 1994, n. 304, id., 1994, I, 2607, con nota di richiami, la quale ha dichiarato infondate, in relazione all'art. 3 1. 595/85, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 1. reg. Campania 15 marzo 1984
n. 11, nella parte in cui prevede l'esclusione dell'assistenza indiretta delle prestazioni sanitarie con caratteri di continuità e prolungate nel
tempo; dell'art, unico 1. reg. Campania 8 marzo 1985 n. 12 e degli art. 1, 2, 5 e 6, 1° comma, 1. reg. Campania 27 ottobre 1978 n. 46, nella parte in cui, limitando il ricorso a strutture esterne al servizio
sanitario soltanto riguardo alle cure mediche e chirurgiche, escludono
la medesima possibilità per le prestazioni di riabilitazione; dell'art. 7
1. 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui non prevede l'eseguibilità e gli interventi di cura e di riabilitazione anche presso strutture private non convenzionate quando le strutture pubbliche o convenzionate siano
nell'impossibilità di assicurare tempestivamente prestazioni di carattere
indispensabile per la tutela della salute.
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assen
za di una soluzione obbligata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, 5° comma, 1. 595/85, per la parte in cui limita l'assistenza
sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle
prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di perico lo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di presta zioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione (ord. 15 marzo
1996, n. 78, id., Rep. 1997, voce cit., n. 403).
Il Foro Italiano — 1999.
L'eccezione non può essere accolta, giacché il Pretore di Al
ba, nel libero apprezzamento dei fatti oggetto del giudizio, ha
congruamente indicato, nell'ordinanza di rimessione, i termini
della fattispecie, precisando, in particolare, che l'assistita versa
va in condizioni di salute tali da rendere indifferibile l'interven
to chirurgico, che peraltro poteva essere effettuato solo nella
struttura sanitaria, in cui fu appunto eseguito. Le considerazio
ni del giudice rimettente appaiono dunque sufficienti a rendere
ammissibile, sotto il profilo della rilevanza della questione, il
presente giudizio di costituzionalità, tanto più che, per consoli
data giurisprudenza di questa corte, la valutazione sulla rilevan
za compiuta dal giudice a quo può essere disattesa solo quando
appaia del tutto implausibile (tra le tante, sentenza n. 286 del
1997, Foro it., 1998, I, 32). 3. - Nel merito, la questione è fondata.
Va preliminarmente rilevato che la disposizione espressamen te censurata — e sulla quale pertanto si deve esercitare lo scruti
nio da parte di questa corte — è quella della 1. reg. n. 37 del
1990, la quale dà attuazione all'art. 3, 2° e 3° comma, 1. 23
ottobre 1985 n. 595 (norme per la programmazione sanitaria
e per il piano sanitario triennale 1986-88). Questa ultima norma
dispone che le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali pre stazioni sanitarie possono «essere erogate anche in forma indi
retta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate sia
no nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma di
retta», nonché le modalità per accedere alle prestazioni e «per ottenere il concorso nella spesa sostenuta».
Si tratta dunque di una norma che non dà luogo, secondo
la giurisprudenza costituzionale, ad una soluzione univoca in
ordine ai modi, ai tempi, alla misura ed ai controlli relativi ai
rimborsi. Essa prevede, invero, la possibilità di soluzioni diffe
renziate, riservate alla discrezionalità del legislatore regionale, le cui scelte sono peraltro soggette allo scrutinio di ragionevo lezza da parte della Corte costituzionale in riferimento alla tute
la del diritto alla salute, compatibilmente con la protezione da
accordare agli altri valori costituzionali rilevanti (sentenza n.
304 del 1994, id., 1994, I, 2607). 4. - Il par. 8.6 dell'ali. I 1. reg. Piemonte n. 37 del 1990,
nel disciplinare le modalità di accesso all'assistenza indiretta,
dispone che, al fine del concorso nella spesa sostenuta dall'assi
stito, «la prestazione dovrà essere preventivamente autorizza
ta». La chiara lettera della disposizione e la mancata previsione di qualunque deroga confortano l'interpretazione del giudice ri
mettente, secondo cui è proprio tale disposizione, per il suo
carattere di assolutezza, e non già gli atti regionali amministra
tivi attuativi, a fare escludere il diritto al rimborso delle spese, anche nei casi nei quali l'assistito non abbia potuto richiedere
preventivamente l'autorizzazione stessa, a causa dell'urgenza ed
indifferibilità della prestazione sanitaria, pur sussistendo tutti
i presupposti sostanziali richiesti.
Così interpretata, la disposizione denunciata appare, in parte
qua, lesiva degli art. 3 e 32 Cost. Questa corte, con giurispru denza consolidata, ha infatti ripetutamente affermato che il di
ritto alla salute, previsto dall'art. 32, implica il diritto ai tratta
menti sanitari necessari per la sua tutela ed è «garantito ad ogni
persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'at
tuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento del
l'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costitu
zionalmente protetti» (ex plurimis, sentenze n. 304 del 1994,
cit.; n. 218 del 1994, id., 1995, I, 46; n. 247 del 1992, id.,
Rep. 1992, voce Sanità pubblica, n. 262; n. 455 del 1990, id.,
1992, I, 287). In questa ottica, l'ammissione all'assistenza indi
retta — come il diritto alla scelta del medico e del luogo di
cura — deve essere quindi contemperata con gli altri interessi
costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che
lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizza tive e finanziarie, di cui dispone (sentenza n. 247 del 1992).
Nel quadro di tali principi, il bilanciamento tra valori costitu
zionalmente rilevanti ha indotto questa corte ad affermare in
particolare che il nucleo essenziale del diritto alla salute deve
ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge — come
l'art. 3 1. n. 595 del 1985 — che legittimano il ricorso a forme
di assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio
sanitario — incluse quelle convenzionate ed oggi quelle accredi
tate — non fossero in grado di assicurare un tempestivo inter
vento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di
salute della persona bisognosa di prestazioni di cura (sentenza
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2795 PARTE PRIMA 2796
n. 304 del 1994, cit.). Ed è proprio il citato art. 3 1. n. 595
del 1985 a demandare, nella specie, al legislatore regionale di
stabilire i casi di ammissione, con certe modalità, a questa par ticolare forma di assistenza e di stabilire altresì il relativo con
corso nella spesa, quando le strutture sanitarie, attraverso le
quali è erogata l'assistenza diretta, non siano in grado di assicu
rare la tempestiva prestazione delle cure necessarie, impedendo così che siano configurabili situazioni prive di tutela e garanten do in tal modo la compiuta attuazione del diritto alla salute.
La norma legislativa regionale censurata, invece, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia
preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assi
stenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qua lora ricorrano particolari condizioni d'indispensabilità, di gra vità ed urgenza non altrimenti sopperibili, non assicura l'effetti
va tutela della salute e vulnera la garanzia dell'art. 32 Cost.,
ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., perché realizza
una soluzione intrinsecamente non ragionevole. La previsione
legislativa del sistema autorizzatorio attua infatti un equilibrato
contemperamento tra le esigenze di natura finanziaria ed orga nizzativa — che giustificano il carattere eccezionale dell'assi
stenza indiretta — e la necessità di assicurare piena ed effettiva
tutela della salute nei casi nei quali le strutture sanitarie prepo ste all'assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure
indispensabili. Ma l'assolutezza del carattere preventivo del prov vedimento autorizzatorio determina un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito non
consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamen to della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la solu
zione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plau sibili.
In effetti, la soluzione costituzionalmente corretta è quella che prevede, limitatamente a queste ipotesi, il differimento del
la verifica sui presupposti sostanziali, nonché di gravità ed ur
genza che hanno impedito la preventiva richiesta di autorizza
zione alla prestazione sanitaria, ad un momento successivo al
l'erogazione della prestazione stessa. In questo modo si permette
egualmente un adeguato bilanciamento dei valori costituzionali
coinvolti, evitando, da un lato, carenza di tutela proprio nei
casi in cui appare più grave il rischio per il bene primario della
salute e non alterando, dall'altro lato, i criteri di fondo che
regolano il riparto tra regime di assistenza diretta e regime di
assistenza indiretta.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della nor
ma censurata nella parte in cui non prevede il concorso nelle
spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata
gravità ed urgenza, limitatamente a quelle ipotesi per le quali non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione, ferme
le ulteriori condizioni necessarie per il rimborso.
Resta di conseguenza assorbito ogni altro profilo di censura. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti
mità costituzionale del par. 8.6 dell'ali. I 1. reg. Piemonte 23
aprile 1990 n. 37 (norme per la programmazione socio-sanitaria
regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio
1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese
per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravi tà ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la pre ventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie
per il rimborso.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 maggio 1998, n. 157
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 maggio 1998, n. 19); Pres. Granata, Est. Chieppa; Reg. Veneto (Avv. Lorenzo
ni) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Salimei). Conflit to di attribuzione.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Edilizia e
urbanistica — Autorizzazioni ambientali tacitamente assenti
te — Potere di annullamento ministeriale — Indicazione delle
procedure applicative — Spettanza allo Stato (Cost., art. 117,
118; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di
cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 4, 82; 1. 28 febbraio
1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie, art. 32; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'atti
vità di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, art. 2).
Spetta allo Stato, e per esso al ministero dei beni culturali ed
ambientali, indicare con circolare alle regioni le opportune
disposizioni affinché vengano trasmesse alle soprintendenze
per i beni ambientali ed architettonici competenti per territo
rio le istanze di autorizzazione ambientale ai sensi dell'art.
32, 2° comma, l. 28 febbraio 1985 n. 47, tacitamente assenti
te dalle regioni stesse, al fine di consentire l'esercizio del po tere di annullamento ministeriale di cui all'art. 82, 9° com
ma, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616. (1)
Diritto. — 1. - La regione Veneto ricorre per conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato avverso la circolare del
ministero dei beni culturali ed ambientali, ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici (prot. n. 24450/G2 del 22 lu
glio 1996), avente ad oggetto: «1. 23 dicembre 1994 n. 724, art.
39; d.l. 25 novembre 1995 n. 498; d.l. 24 giugno 1996 n. 30; d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (misure urgenti per il rilancio econo
mico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia priva
ta). Procedure applicative», la quale afferma la necessità che
(1) La Corte costituzionale, rifacendosi ai principi espressi nella sent. 10 marzo 1988, n. 302 (Foro it., 1988, I, 1017, con nota di richiami), sostiene che la competenza regionale in materia di tutela del paesaggio non comporta che lo Stato possa essere del tutto estromesso dalla stes
sa, con privazione del potere di annullamento nel caso in cui il provve dimento, anziché essere formalmente rilasciato dalla regione, consegua come effetto del silenzio-assenso da questa tenuto nei riguardi dell'i stanza di autorizzazione.
Per altro conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto il potere statale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, v. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 333, id., 1999, I, 424, con nota di richiami e osserva zioni di Fuzio.
In ordine al parere richiesto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, per opere eseguite in zone con vincolo paesaggistico, v. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 1998, n. 114, id., 1998, III, 145, con nota di richiami e osservazioni di Fuzio, commentata da Postiglione, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1998, 114; da Romano, in Urbanistica e appalti, 1998, 539, e da Manzi, in Guida al dir., 1998, fase. 6, 90, secondo cui l'art. 1 1. 13 marzo 1988 n. 68 non si limita in proposito ad individuare il soggetto chiamato ad esprimere il parere, ma com
prende anche la restante disciplina, ivi compreso il potere di annulla mento del ministro dei pareri favorevoli resi dalle regioni o dagli enti
subdelegati. Sulla validità temporale dei vincoli di carattere paesaggistico e della
conseguente obbligatorietà del parere di compatibilità richiesto dall'art. 32 1. 47/85, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, v., per opposte conclusioni, Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 1998, n.
403, e sez. VI 5 marzo 1997, n. 356, Foro it., 1998, III, 416 e 240, con note di richiami, cui adde, Tar Piemonte, sez. I, 12 marzo 1998, n. 122, id., Rep. 1998, voce Edilizia e urbanistica, n. 843.
Per l'affermazione secondo cui l'atto che l'art. 32 1. 47/85 chiama
«parere» è in realtà un'autorizzazione o nullaosta, sicché lo stesso è
soggetto al potere di controllo e annullamento del ministero per i beni ambientali e culturali, v. Tar Umbria 6 marzo 1998, n. 182, ibid., n. 846.
Per un recente intervento della Corte costituzionale sulla 1. 47/85, v. ord. 30 aprile 1999, n. 149, id., 1999, I, 1713, con nota di richiami, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzio nalità dell'art. 22, 3° comma, della stessa, nella parte in cui non preve de che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre alle viola zioni dì natura strettamente urbanistica, anche i reati previsti dalla nor mativa sulle costruzioni in cemento armato e da quella sulle costruzioni in zona sismica.
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