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sentenza 17 novembre 1982, n. 186 (Gazzetta ufficiale 24 novembre 1982, n. 324); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 17 novembre 1982, n. 186 (Gazzetta ufficiale 24 novembre 1982, n. 324); Pres. Elia, Rel. Roehrssen; Maglificio «La Trottola »e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. Comm. trib. I grado Modena 18 aprile 1979 (Gazz. uff. 12 marzo 1980, n. 71); Comm. trib. I grado Latina 15 dicembre 1980 (id. 24 dicembre 1980, n. 352); Comm. trib. II grado Verona 30 ottobre 1981 (id. 24 febbraio ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 2 (FEBBRAIO 1983), pp. 281/282-283/284 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174205 . Accessed: 25/06/2014 02:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.24 on Wed, 25 Jun 2014 02:15:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 17 novembre 1982, n. 186 (Gazzetta ufficiale 24 novembre 1982, n. 324); Pres. Elia,Rel. Roehrssen; Maglificio «La Trottola »e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoAngelini Rota). Ord. Comm. trib. I grado Modena 18 aprile 1979 (Gazz. uff. 12 marzo 1980, n.71); Comm. trib. I grado Latina 15 dicembre 1980 (id. 24 dicembre 1980, n. 352); Comm. trib. IIgrado Verona 30 ottobre 1981 (id. 24 febbraio ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 2 (FEBBRAIO 1983), pp. 281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174205 .

Accessed: 25/06/2014 02:15

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAfcT E CIVILE

to per la soddisfazione delle ragioni dei creditori, studiosa mente evidenziata nella ordinanza di rimessione — dato e non concesso che rivesta carattere di assoluta generalità —, coinvol

ge i creditori concorrenti (e cioè ammessi al passivo) e non quei creditori concorsuali che, per assumere l'iniziativa della dichia razione di fallimento del debitore ovvero della conversione del fallimento già dichiarato, non sono illieo et immediate ammessi al passivo né quindi indossano le vesti di creditori concorrenti.

Né a contraria conclusione conduce la rubrica dell'art. 4 per ché il vocabolo « conversione » non vi è utilizzato nel senso, che gli è proprio negli art. 607, 1424 e 2701 c. c. e nella dot

trina amministrativistica, di operazione intesa ad utilizzare, in

virtù del principio di conservazione, requisiti che, sufficienti a dar vita ad un atto, sono inidonei a conferire validità ad altro

atto di cui difettano in concreto gli altri requisiti (il testamento

olografo rispetto al testamento segreto, la scrittura privata ri

spetto all'atto pubblico, ecc.); difettano invero, nella relazione

tra fallimento e amministrazione straordinaria, la parziale identità

di elementi e, soprattutto, il minor numero di requisiti nella pro cedura di amministrazione staordinaria rispetto al fallimento che

consentano di ravvisare nella prima il contenuto e nel secondo

il contenente.

10. - In sintesi, le diverse obiettività e subiettività degli ele

menti propri del fallimento e della conversione non consentono di fonderli in un unico giudizio e di ravvisarvi stati e, in ancor minore misura, gradi di questo, e pertanto manca la base di ra

zionale applicabilità dell'art. 24, 2° comma, Cost., per il quale « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del proce dimento ». La veste di creditori istanti nella procedura dichia

rativa di fallimento non giustifica una sorta di perpetuatio legi timations nella fase consiliare della procedura di conversione del

già dichiarato fallimento in amministrazione straordinaria e, per tanto, non costituisce utile precedente la sent. 141/1970 della

corte (Foro it., 1970, I, 2038). Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti

mità costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. in H 3 aprile 1979 n. 95 (provvedimenti urgenti per l'ammini

strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), sollevata, in

riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che

nel giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione

straordinaria vengano sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori già istanti per la dichiarazione di fallimento, dal Tri

bunale di Torino con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 339 R.O. 1982).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 novembre 1982, n. 186

(Gazzetta ufficiale 24 novembre 1982, n. 324); Pres. Elia, Rei.

Roehrssen; Maglificio « La Trottola» e altri; interv. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord. Comm. trib.

I grado Modena 18 aprile 1979 <Gazz. uff. 12 marzo 1980, n. 71);

Comm. trib. I grado Latina 15 dicembre 1980 (id. 24 dicembre

1980, n. 352); Comm. trib. II grado Verona 30 ottobre 1981

(id. 24 febbraio 1982, n. 54).

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) — Reddito d'impre sa — Detraibilità dei costi — Omessa registrazione — Esclu sione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24, 53; d. p. r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e di

sciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 74).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, 2° e 3° comma, d. p. r. 29 settembre 1973 n. 597, nella parte in

cui non consente la detrazione, nella determinazione del reddito

d'impresa, dei costi di cui è stata omessa la registrazione o che non sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite

allegato alla dichiarazione, in riferimento agli art. 3, 24 e 53

Cost. (1)

(1) Le ordinanze di rimessione della Commissione tributaria di il grado di Latina e della Commissione tributaria di I grado di Modena sono riassunte rispettivamente in Foro it., 1981, III, 208, con nota di richiami e in Rep. 1980, voce Reddito delle persone fisiche (imposta), n. 224; per l'ordinanza della Commissione tributaria di II grado di Ve rona v., invece, Le leggi, 1982, 226.

Nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 74, 2" e 3° comma, d.p.r. 597/1973, la corte si rifa alla motivazione di Corte cost. 28 dicembre

1970, n. 201, Foro it., 1971, I, 329, che dichiarava infondata la questione di costituzionalità — sempre in riferimento agli art. 3, 53 Cost. —

dell'art. 8, ult. comma, 1. 5 gennaio 1956 n. 1 e dell'art. 109, lett. c, t. u. 29 gennaio 1958 n. 615, relativamente all'analoga questione della non detraibilità, dal reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio, delle spese non risultanti da apposita registrazione cronologica.

Il Foro Italiano — 1983 — Parte I-19.

Diritto. — 1. - Le quattro ordinanze di cui in epigrafe solle

vano tutte la medesima questione di legittimità costituzionale e

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sen

tenza.

2. - La corte è chiamata a decidere se l'art. 74, 2° e 3° comma, d. p. r. 29 settembre 1973 n. 597 («istituzione e disciplina del

l'imposta sul reddito delle persone fisiche »), escludendo la de

trazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite, sia in contrasto con gli art. 3, 24 e

53 Cost., in quanto comporta una tassazione non proporzionata alla capacità contributiva, sottopone ad un trattamento deteriore chi abbia presentato una denuncia dei redditi infedele rispetto a chi l'abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa del con

tribuente, impedendogli di dimostrare il proprio reddito netto

effettivo.

3. - La questione non è fondata.

L'art. 74, 2° e 3° comma, ha stabilito che nel determinare la

base imponibile dell'i.r.p.e.f. deve tenersi conto degli oneri e

dei costi, ma ha anche precisato le condizioni in presenza delle

quali tali oneri sono deducibili: essi, infatti, devono risultare

registrati nelle scritture contabili appositamente prescritte ai fini

fiscali (3° comma) ovvero imputati al conto profitti e perdite (2° comma).

In tal modo l'art. 74, nel rendere concreto il precetto che gli oneri ed i costi, per essere deducibili, devono essere effettivi e

reali, ha inteso tutelare adeguatamente l'interesse della finanza, la quale può ammettere la deduzione solo quando gli oneri ed i costi siano provati: e tale prova, come emerge chiaramente dallo stesso art. 74, 2° e 3° comma, nonché dall'art. 3, T comma, d. p. r. 29 settembre 1973 n. 600 (« disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ») deve essere fornita dallo stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che il con tribuente medesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la

regolare conduzione della gestione della sua impresa. D'altro canto la disposizione contenuta nei due citati comma

è del tutto coerente con un sistema impositivo fondato sulla di

chiarazione del contribuente, chiamato a rendere noti tutti gli elementi (attivi e passivi) che concorrono a formare la base im

ponibile: è, perciò, il contribuente che deve fornire alla finanza

gli elementi sostanziali che valgano a dimostrare l'effettivo am

montare delle sue entrate e, quindi, anche dei fatti che incidono

su tali entrate in senso negativo, salvo, ovviamente, il controllo

della finanza medesima.

Soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione del contribuente,

e cioè in una situazione ben diversa da quella alla quale si rifà

l'art. 74, la finanza agisce ex officio e si richiama agli accerta

menti eseguiti dalla polizia tributaria (art. 41 d. p.r. n. 600/73). Ciò chiarito, ritiene la corte che nessuna delle prospettate cen

sure abbia consistenza.

a) Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 Cost, si osserva che l'art. 74, stabilendo la cennata condizione per la detrazione dal reddito di impresa degli oneri e dei costi (co me è stato riconosciuto in caso del tutto analogo con la sen tenza n. 201 del 1970, Foro it., 1981, I, 329), ha posto tutti i

soggetti tassabili in situazione identica dinanzi alla norma, es sendo a tutti riconosciuto uguale diritto alla detraibilità.

Ma, ciò detto, non può riconoscersi identità di situazione fra coloro i quali abbiano regolarmente osservato le cennate prescri zioni e coloro i quali, invece, a tali adempimenti si siano sot tratti: anzi proprio in virtù del principio di uguaglianza i secondi non possono invocare tale trattamento (sent. 201/70, cit.).

A maggiore ragione non può parlarsi di disparità di trattamento

rispetto al caso limite della assoluta mancanza di dichiarazione

(art. 41 d. p. r. n. 600/73), nel quale la finanza è costretta a procedere all'accertamento di ufficio di tutti gli elementi del caso con la possibilità di avvalersi di facoltà che altrimenti non

In dottrina, oltre ai riferimenti bibliografici contenuti in nota a Comm. trib. I grado Latina, sopra cit., cfr. Capolupo, L'art. 74 d.p.r. 597/1973 è incostituzionale?, in Fisco, 1981, 2296; Tanini, Contributo

all'interpretazione dell'art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, ibid., 1282; Piazza, Sulla « competenza » in tema di componenti del reddito

d'impresa, id., 1982, 2938; Dezzani, Il principio della competenza: 3" e 4" comma art. 74 d.p.r. 597, ibid., 4365. Cappelletti e iPiron

dini, Fatture di fine anno e costi non contabilizzati: la controversa

interpretazione dell'art. 74 del d. p. r. 597, in Bollettino trib., 1980, 179; Tinelli, Il principio di competenza nella determinazione del red dito d'impresa, ibid., 1545.

In generale, sull'indeducibilità dei costi ed oneri non registrati, v.

Cocivera, Guida alla nuova disciplina delle imposte dirette, Milano, 1980, 810 ss.

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PARTE PRIMA

ha (come ad es. quella di utilizzare dati e notizie comunque rac colti o venuti a sua conoscenza e di operare sulla base di pre sunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 38 d. p. r. n. 600).

b) Quanto alla asserita violazione dell'art. 53, si rileva che la determinazione del quantum del tributo che il contribuente è tenuto a corrispondere ben può essere dalla legge subordinato alla osservanza di taluni obblighi, come appunto avviene nella

fattispecie, sulla base di prescrizioni non defatiganti od eccessive ma che, come si è detto, corrispondono esattamente al comporta mento che ogni titolare di impresa dovrebbe osservare.

c) Quanto infine alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., la corte non vede in qual modo possa ritenersi conculcato il diritto alla difesa nella sede giurisdizionale, nessuna limitazione in proposito essendo contenuta nelle norme denunciate: l'art. 74, invero, non attiene all'aspetto processuale ma è norma di diritto

sostanziale, la quale pone le condizioni necessarie per godere di un determinato diritto, cioè del diritto alla detrazione di alcune somme.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legit timità costituzionale dell'art. 74, 2° e 3° comma, d. p. r. 29 set tembre 1973 n. 597 (« istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche »), sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 53 Cost., dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Modena e Latina e dalla Commissione tributaria di II grado di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 novembre 1982, n. 178

(Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia, Rei.

Reale; Arangino c. Min. finanze. Ord. Trib. Cagliari 7 feb braio 1975 (Gazz. uff. 19 maggio 1976, n. 132).

Registro (imposta di) — Soggetti passivi — Mandatario « ad acta » — Conclusione del negozio in nome del rappresentato — Ob

bligazione solidale — Questione infondata di legittimità co stituzionale (Cost., art. 53; r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269,

legge del registro, art. 93; d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 634, di

sciplina dell'imposta di registro, art. 55).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, nella parte in cui attribui sce la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario a chi abbia partecipato all'atto in veste di rappresentante di uno dei

contraenti, in riferimento all'art. 53 Cost. ( 1)

Diritto. — 1. - 11 Tribunale di Cagliari, interpretando l'art. 93, n. 1, r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 conformemente alla inter

pretazione della Cassazione, secondo la quale per « parte con traente », quindi tenuta solidalmente all'obbligazione tributaria, deve intendersi chiunque intervenga alla stipulazione dell'atto al

quale la tassazione si riferisce, dubita, con riferimento all'art. 53 Cost., della costituzionalità della norma, nella parte in cui at tribuisce la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario a chi abbia partecipato all'atto in veste di rappresentante di uno dei contraenti.

(1) L'ordinanza di rimessione Trib. Cagliari 7 febbraio 1975 è massimata in Foro it., 1976, I, 2518.

La corte, interrogata sull'ormai ' classica ' questione interpretativa del disposto dell'art. 93, n. 1, r. d. 3269/1923, relativo alla nozione di « parte contraente » (cfr., da ultime, le pronunce della Cassazione — in contrasto tra loro — 20 aprile 1982, n. 2449 ed 11 agosto 1982, n. 4524, id., 1982, I, 2439, con ampia nota di richiami, sulla responsabi lità .solidale dell'amministratore di società per il pagamento dell'impo sta di registro su negozio concluso in nome dell'ente), ha confermato l'orientamento dominante della giurisprudenza che attribuisce al rap presentante del contraente la qualifica di soggetto passivo dell'ob bligazione tributaria (per i necessari riferimenti si rinvia alla nota a Cass. 2449/82, 2524/82, cit., ov'è dato conto della contraria opi nione prevalente in dottrina). Ma, mentre la giurisprudenza ordinaria fondava il proprio convincimento essenzialmente sul rilievo che la ratio della norma in questione « è da identificare nella volontà del le gislatore di rendere più sicura e più agevole, mediante la solidarietà dell'obbligazione tributaria, la riscossione del tributo » (cosi Cass. 9 agosto 1973, n. 2278, id., Rep. 1973, voce Registro, n. 1073), i giu dici della Consulta hanno respinto le censure di illegittimità costitu zionale richiamandosi all'insegnamento di Corte cost. 6 luglio 1972, n. 120, id., 1972, I, 1899, riguardo alla possibilità di istituire presta zioni tributarie tanto a carico del debitore principale quanto a carico di soggetti che non partecipano direttamente all'atto fonte dell'imposi zione tributaria, a condizione che l'imposizione sia « legittimata da rapporti giuridico-economici intercorrenti fra i soggetti predetti » (rav visati, nel caso di specie, nel rapporto di mandato).

2. - Deve innanzitutto dichiararsi, a termini dell'art. 25 1. 11

marzo 1953 n. 87, la inammissibilità della costituzione dell'am

ministrazione finanziaria.

Pertanto, la nota ricordata in narrativa con la quale l'inten

denza di finanza di Cagliari ha comunicato alla corte la soprav

venuta soddisfazione del debito di imposta da parte del venditore

del terreno al cui trasferimento la tassazione si riferisce, non pro venendo da soggetto ritualmente costituito nel giudizio costitu

zionale, non può essere presa in considerazione né spiegare alcun

effetto nel giudizio medesimo.

3. - La questione non è fondata. Come si è già ricordato, la

giurisprudenza della Cassazione (ancorché non esente da cri

tiche in dottrina) è ferma nel senso che l'obbligazione tributaria

derivante dalla partecipazione ad un atto soggetto ad imposta di registro grava solidalmente, in virtù dell'art. 93, n. 1, r. d.

30 dicembre 1923 n. 3269, su tutte le parti a qualsiasi titolo in

tervenute nell'atto cui la tassazione si riferisce, le quali, ancorché

non soggette al rapporto giuridico che con l'atto viene costituito,

assumono la veste di responsabili di imposta. Il Tribunale di Cagliari dubita che la norma, cosi interpretata,

violi l'art. 53, 4° comma, Cost., in quanto chi interviene nell'atto

nomine alieno, non essendo portatore di un interesse economico

proprio, non rivela una propria capacità contributiva. E crede di

trovare fondamento al suo dubbio nella giurisprudenza della

corte.

Ma in contrario si deve rilevare che la corte ha avuto occa

sione di dichiarare « che l'art. 53 Cost, incide sul complesso del

sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi » (sent. n. 30 del

1964, Foro it., 1964, I, 690); e che, comunque, in materia di

imposte indirette, il collegamento con la capacità contributiva

« non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a ca

rico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri

soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice

di capacità contributiva » (sentenza n. 120 del 1972, id., 1972,

I, 1899). Vero è che — come ricorda il giudice a quo — in questa

sentenza, con la quale la corte escluse che il procuratore legale sia tenuto al pagamento della imposta di registro relativa alle

convenzioni da una qualunque delle parti dedotte in giudizio, non

ché al pagamento delle «tasse giudiziarie», la corte osservò che

l'imposizione a carico dei soggetti non direttamente partecipi dell'atto deve pur sempre essere legittimata da rapporti giuridico economici intercorrenti tra i soggetti.

Senonché il rapporto fra il rapresentante e il rappresentato nella stipula di un atto soggetto all'imposta di registro esiste, è volontario e per giunta si presume non gratuito (art. 1709 c. c.).

Colui che volontariamente interviene nell'atto cui l'imposta si

riferisce partecipa all'attività negoziale e pertanto la legge tri

butaria lo chiama a rispondere solidalmente del pagamento del

l'imposta, cosi come chiama tutti i soggetti indicati nell'art. 80

r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, a cominciare dai notai. Nello

stesso senso dispone l'art. 55 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 634). Il rilievo, col quale il giudice a quo ritiene di confortare il

suo dubbio di costituzionalità, che il procuratore possa dover

intervenire alla conclusione del contratto in rappresentanza di

persone lontane (nella specie all'estero), aggiunge un elemento di

più per legittimare la facoltà, accordata all'amministrazione finan

ziaria, di chiedere il pagamento dell'imposta di registro al pro

curatore, senza la quale il recupero del tributo dovuto potrebbe

presentare ostacoli difficilmente sormontabili, con pregiudizio dei

fini di primario interesse pubblico che l'amministrazione finan

ziaria persegue. Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti

mità costituzionale dell'art. 93, n. 1, r. d. 30 dicembre 1923

n. 3269 (legge del registro) sollevata, in relazione all'art. 53 Cost., dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza 7 febbraio 1975 di cui

in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1982, n. 164

(Gazzetta ufficiale 27 ottobre 1982, n. 297); Pres. Elia, Rei.

Bucciarelli Ducei; Archi ed altri (Avv. Villari, Cattaneo,

Pacia). Ord. (due) C. conti, sez. II, 27 novembre 1975 (Gazz. uff. 22 settembre 1976, n. 253 e 10 novembre 1976, n. 300); C. conti, sez. I, 5 aprile 1977 (id. 28 giugno 1978, n. 179); C. conti, sez. II, 18 ottobre 1978 (id. 18 luglio 1979, n. 196).

Istruzione pubblica — Componenti dei consigli di amministra zione delle università — Responsabilità amministrativa limi tata ai casi di dolo o colpa grave — Questioni manifestamen te infondata e infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24,

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