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sentenza 18 dicembre 2002, n. 530 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 dicembre 2002, edizione...

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sentenza 18 dicembre 2002, n. 530 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 dicembre 2002, edizione straordinaria); Pres. Chieppa, Est. Marini; Regione Veneto (Avv. Morra, Manzi) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 313/314-315/316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198804 . Accessed: 28/06/2014 10:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.30 on Sat, 28 Jun 2014 10:08:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 18 dicembre 2002, n. 530 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 dicembre 2002, edizione straordinaria); Pres. Chieppa, Est. Marini; Regione Veneto (Avv. Morra, Manzi) c.

sentenza 18 dicembre 2002, n. 530 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 dicembre 2002,edizione straordinaria); Pres. Chieppa, Est. Marini; Regione Veneto (Avv. Morra, Manzi) c. Pres.cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 313/314-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198804 .

Accessed: 28/06/2014 10:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 dicembre 2002, n. 530 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 2002, edizione straordinaria); Pres. Chieppa, Est. Marini; Regione Veneto (Avv. Morra, Manzi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Amato).

CORTE COSTITUZIONALE;

Economia nazionale e programmazione economica — Mutui

edilizi agevolati — Rinegoziazione — Tasso di riferimento — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119; 1. 7 marzo 1996 n. 108, disposizioni in materia di usura, art. 2; 1. 13 maggio 1999 n. 133, disposi zioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federali smo fiscale, art. 29; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2001), art. 145).

È inammissibile, in quanto la norma impugnata opera sul piano dei rapporti interprivati e non incide, pertanto, sull'autono

mia finanziaria della regione, la questione di legittimità co stituzionale dell'art. 145, comma 62, l. 23 dicembre 2000 n.

388, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 l. 13 maggio 1999 n. 133, il tasso di riferimento ivi previsto, co

stituente il limite oltre il quale è attivabile la procedura di ri

negoziazione dei mutui agevolati, deve intendersi come il tas

so effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, in riferimento agli art. 3, 5, 81, 97, 117, 118

e 119 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Il ricorso proposto dalla regione Veneto ha ad

oggetto l'art. 145, comma 62, 1. 23 dicembre 2000 n. 388 (di sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ritenuto in contrasto con gli art. 3, 5, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost, nonché con il principio di leale collaborazione

tra Stato e regioni.

(1) I. - La regione Veneto si doleva del «ritocco» apportato dalla leg ge finanziaria per il 2001 alla disciplina concernente la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati, che risaliva alla 1. 133/99. Tale disciplina, integrata e specificata dal regolamento attuativo di cui al d.m. 110/00

(la cui legittimità, contestata dall'Associazione bancaria italiana e sin

golarmente da diversi istituti di credito, è stata riconosciuta da Tar La

zio, sez. Ili, 8 luglio 2002, n. 6175, in questo fascicolo, III, 101, con nota di A. Palmieri, e da altre diciassette pronunce depositate in pari data) si proponeva di calmierare il costo dei finanziamenti in corso di

restituzione, che erano stati erogati in frangenti in cui le vicissitudini

congiunturali spingevano verso il posizionamento dei tassi di interesse su livelli di gran lunga superiori rispetto ai parametri correnti.

Si configurava, quindi, un meccanismo atto ad alterare gli equilibri economici programmati dalle parti all'atto della stipula, mediante il

conferimento, in capo agii enti concedenti i contributi (tra cui rientrano le regioni) e ai mutuatari che avevano beneficiato degli stessi, di un ve ro e proprio diritto potestativo. Verificatesi le condizioni espressamente indicate dalla legge, questi ultimi erano titolati ad ottenere, dietro sem

plice domanda, la (parziale) modificazione delle condizioni che gover navano il rapporto.

II. - Nella versione originaria, la chance di alleggerire il carico de bitorio sorgeva non appena, all'epoca della richiesta, il tasso degli inte ressi gravanti sull'obbligazione di rimborso, computato secondo i crite ri pattuiti, si trovasse a superare l'entità del tasso effettivo globale me dio (Tegm) rilevato nel trimestre precedente, ai sensi della normativa sull'usura. La legge parlava del Tegm stabilito «per le medesime ope razioni», riferendosi al Tegm da utilizzare, nel trimestre in cui era for mulata l'istanza di rinegoziazione, come base per ricavare la soglia usuraria valevole per i mutui a tasso fisso e variabile, con garanzia reale, costituenti una delle categorie omogenee individuate dall'autorità amministrativa in sede di classificazione. Il valore così individuato

fungeva altresì da limite invalicabile per i tassi da applicare successi vamente alla presentazione della richiesta.

La cennata correzione di rotta, sub specie di chiarimento esplicativo,

agiva proprio sul profilo testé evidenziato. Il tasso di riferimento assu meva contorni più precisi e si trasformava nel Tegm dei mutui all'edili zia in corso di ammortamento. Il nuovo sistema di calcolo comportava indubbiamente un minor risparmio per i soggetti che avevano a suo

tempo concesso le agevolazioni. Di qui scaturisce il ricorso della regio ne Veneto, in cui si denuncia la violazione di una pluralità di disposi zioni costituzionali.

La Consulta, tuttavia, accogliendo l'eccezione dell'avvocatura era

riale, non entra nemmeno nel merito della questione sollevata in via

principale. L'argomento decisivo è ripreso da una precedente decisione di inammissibilità (sent. 26 giugno 2001, n. 208, Foro it, 2001, I,

2401), resa a seguito dei ricorsi proposti avverso la disciplina concer

II Foro Italiano — 2003 — Parte 1-1.

La norma impugnata dispone che, «ai fini dell'applicazione dell'art. 29 1. 13 maggio 1999 n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al 1° comma del citato

art. 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento».

Secondo la regione ricorrente mediante tale disposizione sa

rebbe stato surrettiziamente innalzato il tasso di riferimento, costituente il limite oltre il quale, ai sensi del citato art. 29 1. 13 maggio 1999 n. 133 (disposizioni in materia di perequa zione, razionalizzazione e federalismo fiscale), può essere at

tivata la procedura di rinegoziazione dei mutui a tasso agevo lato. Le regioni — sul cui bilancio gravano i relativi contributi — ne risulterebbero economicamente danneggiate sia perché verrebbe in tal modo ridotto il numero dei mutui suscettibili di rinegoziazione sia perché, comunque, il tasso rinegoziato sa

rebbe, in base alla norma impugnata, considerevolmente più alto di quello derivante dall'applicazione del testo originario del citato art. 29.

In ciò, appunto, la regione Veneto ravvisa una violazione del

l'autonomia, anche finanziaria, delle regioni, costituzionalmente

garantita, nonché del principio di leale collaborazione tra Stato

e regioni. 2. - La questione è inammissibile. 2.1. - L'art. 29 1. 13 maggio 1999 n. 133, allo scopo di ricon

durre ad equità i contratti di mutuo agevolato in corso, divenuti

eccessivamente onerosi a seguito della repentina discesa dei tas

si di interesse, prevede che «gli enti concedenti contributi age volati [...] nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di

interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti

superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime ope razioni, determinato ai sensi dell'art. 2 1. 7 marzo 1996 n. 108,

nente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, che di fatto ri sultava sfavorevole alle regioni, assoggettate a detta ritenuta malgrado la loro esclusione dall'Irpeg. Allora, come nell'odierna pronuncia, ve niva in rilievo l'impossibilità di attribuire automatica rilevanza costitu zionale ad ogni rapporto obbligatorio che veda la regione nei panni del debitore. Sicché, quando la legislazione statale si occupa di rapporti privatistici di cui sia (eventualmente) parte la regione, non vi è spazio per discettare di ipotetiche lesioni riconosciute a detto ente dalla Carta fondamentale.

III. - Per quel che riguarda i mutui non agevolati, a tasso fisso e assi stiti da garanzia reale, il legislatore ha escogitato un ulteriore intervento di carattere equitativo. Con il 2° e 3° comma dell'art. 1 d.l. 394/00, convertito, con modificazioni, nella 1. 24/01, per le menzionate opera zioni creditizie, non esaurite alla data del 31 dicembre 2000, si è stabi lito di applicare, in luogo del tasso concordato, un c.d. tasso di sostitu

zione, sempre che quest'ultima cifra (pari al 9,96 per cento su base an

nua, con un'ulteriore riduzione all'8 per cento per i mutui, ovvero

quote di mutuo, di importo non superiore a 150 milioni di lire [pari a

77.468,53 euro], accesi per l'acquisto o la costruzione di immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale) fosse inferiore alla prima.

L'operatività di questa norma di favore per i mutuatari, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità che ha interessato i menzionati commi (cfr. sent. 25 febbraio 2002, n. 29, id., 2002,1, 933, con nota di A. Palmieri), è stata estesa alle rate aventi scadenza a parti re dal 31 dicembre 2000.

Nella medesima circostanza, tuttavia, la Consulta respingeva le cen sure mosse nei confronti del 1° comma della norma impugnata, con il

quale si procedeva all'interpretazione autentica della locuzione «inte ressi usurari», precisando che si intendono tali quelli «che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o

comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal mo mento del loro pagamento».

Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state, poi, di chiarate manifestamente infondate, con ord. 31 ottobre 2002, n. 436, id., 2003,1, 17.

Si noti che il Supremo collegio, con sent. 13 giugno 2002, n. 8442, id., Mass., 609 (per esteso, Giust. civ., 2002,1, 2109), nell'accogliere il motivo di ricorso che denunciava, sotto vari profili, l'esorbitanza del tasso di interessi praticato in un rapporto di conto corrente bancario, ha cassato la decisione di merito che, affermando implicitamente la vali dità della relativa pattuizione, in ragione del mancato inoltro di reclami contro gli estratti inviati al cliente, non si era preoccupata di verificare la correttezza del tasso applicato, anche alla luce della normativa sul l'usura (la corte di legittimità richiama, peraltro, i criteri enunciati dalla sent. 22 aprile 2000, n. 5286, Foro it., 2000, I, 2180, con nota di A.

Palmieri, da ritenere superati in virtù della ricordata disposizione inter

pretativa). [A. Palmieri]

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PARTE PRIMA

alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse

ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale me

dio alla predetta data».

La norma impugnata, successivamente intervenuta, sostituen

do al «tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 1. 7 marzo 1996 n. 108», il «tasso

effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di am mortamento», ha indubbiamente modificato l'originaria previ sione normativa in senso meno favorevole ai mutuatari ed agli enti concedenti i contributi, in quanto la media dei tassi di tutti i

mutui all'edilizia in corso di ammortamento — ivi compresi

quelli stipulati in epoca in cui il costo del denaro era ben più alto dell'attuale — risulterà evidentemente superiore, ed anche

in maniera sensibile, rispetto alla media dei tassi dei soli mutui stipulati nel trimestre precedente la rilevazione.

Premesso che l'effetto finale del duplice intervento del legis latore statale risulta, comunque, vantaggioso per i mutuatari e

per gli enti obbligati alla erogazione dei contributi, comportan

do, in ogni caso, la possibilità di una riduzione (pur se in misura minore rispetto a quella prevista dall'originario art. 29) del tasso di interesse convenuto, ciò che importa sottolineare è che la

norma impugnata opera sul piano dei rapporti interprivati e non

incide, pertanto, sull'autonomia finanziaria dell'ente, oggetto della garanzia costituzionale.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale con

clusione che ogni rapporto nel quale la regione possa configu rarsi come debitore rileverebbe sul piano costituzionale (senten za n. 208 del 2001, Foro it., 2001,1, 2401).

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 62,1. 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la for mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), solle

vata dalla regione Veneto, in riferimento agli art. 3, 5, 81, 97,

117, 118 e 119 Cost, ed al principio di leale collaborazione tra

Stato e regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 9 dicembre 2002, n.

525 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Sozio c. Ausi n. 2 «Pen

tria» di Isernia; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Molise

24 gennaio 2001 (G.U., la s.s., n. 44 del 2001).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dirìgenti — Conferimento degli incarichi — Giurisdizione del giudice ordinario — Questione manifestamente infondata di costi tuzionalità (Cost., art. 76, 77; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 68;

d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive mo

dificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 63).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (il cui con tenuto è ora riprodotto nell'art. 63 d.leg. 30 marzo 2001 n.

165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui demanda al giudice ordinario la cognizione delle

controversie concernenti il conferimento degli incarichi diri

li. Foro Italiano — 2003.

genziali nelle pubbliche amministrazioni (nella specie, in una

Asl), in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite Civili; ordinanza 24 settembre 2002, n. 13918; Pres. Ianniruberto, Rei. Evange

lista, P.M. Uccella (conci, conf.); Sozio (Avv. Scuncio,

Antonilli) c. Ausi n. 2 «Pentria» di Isernia e altri. Regola mento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Regolamento preventivo — Sospen sione del processo per rimessione alla Corte costituzionale — Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 41; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale, art. 23).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Sanitario — Conferimento di incarico dirigenziale — Giurisdizione del giudice ordinario (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 68; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.

11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 29, 45; d.leg. 29

ottobre 1998 n. 387, art. 18; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, art.

63, 69).

La sospensione del processo per effetto della rimessione alla

Corte costituzionale di una questione di costituzionalità non

preclude la risoluzione della questione di giurisdizione in se

de di regolamento preventivo davanti alle sezioni unite della

Corte di cassazione. (2)

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia, instaurata dal sanitario di una Asl, concernente la pretesa al

conferimento di un incarico dirigenziale, attribuito, invece, ad altro sanitario. (3)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 24 aprile 2002, n. 6041; Pres. Vessia, Rei. Prestipino, P.M. Sepe

(conci, conf.); Pres. cons, ministri e altro c. Cammareri (Avv.

Medugno) e altri. Regolamento di giurisdizione.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dirigente sta tale di prima fascia — Mancato conferimento di incarico di funzioni dirigenziali generali — Collocamento a dispo sizione del ruolo unico dei dirigenti — Giurisdizione del giudice ordinario (Cod. proc. civ., art. 41, 92, 375; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 23, 68; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 15, 29, 45; d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, art. 18; d.p.r. 26

(1, 3-5) Corte cost. 525/02 (sub I) conferma l'orientamento espresso da Corte cost. 23 luglio 2001, n. 275 (Foro it., 2002, I, 2965, con nota di D'Auria, La «privatizzazione» della dirigenza pubblica fra decisioni delle corti e ripensamenti del legislatore) in ordine alla costituzionalità della norma che intesta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca delle funzioni

dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, cogliendo l'occasione per precisare che «qualsiasi problema sulla natura dell'atto di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide sull'attribuzione della

giurisdizione» all'autorità giudiziaria ordinaria, effettuata dal legislato re nel corretto esercizio della sua discrezionalità.

A Corte cost. 275/01, cit., si richiama anche Cass. 13918/02 (sub II,

pronunciata nello stesso giudizio che ha dato luogo a Corte cost.

525/02), che ne esplicita il contenuto con l'affermazione — in partico lare — che il d.leg. 80/98 ha «creat[o] un'ipotesi di giurisdizione esclu siva ordinaria, estesa, cioè, in via principale e non incidenter tantum, al controllo del corretto esercizio del potere amministrativo e alla tutela di situazioni di interesse legittimo». La giurisprudenza della Suprema corte è, comunque, costante nell'affermare la giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria sulle menzionate controversie; da ultimo, v. Cass., ord. 27 febbraio 2002, n. 2954, 17 luglio 2001, n. 9650, e 11 giugno 2001, n. 7859, ibid., 2966, con la citata nota di D'Auria; 18 luglio 2001, n. 9771, in epigrafe, 23 aprile 2001, n. 174/SU, id., Rep. 2001, voce Impiegato dello Stato, n. 466; 15 dicembre 2000, n. 1267/SU, id., 2001,1, 1630, con nota di richiami ulteriori.

Cass. 6041/02 (sub III) e Cass. 9771/01 (sub IV) affermano per la

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