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Sentenza 18 febbraio 1963; Pres. Poidimani P., Rel. Ferreri, Est. Coltraro; Pulejo (Avv. Minneci,...

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Sentenza 18 febbraio 1963; Pres. Poidimani P., Rel. Ferreri, Est. Coltraro; Pulejo (Avv. Minneci, Bordone) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 191/192-197/198 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152789 . Accessed: 28/06/2014 08:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.146 on Sat, 28 Jun 2014 08:42:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 18 febbraio 1963; Pres. Poidimani P., Rel. Ferreri, Est. Coltraro; Pulejo (Avv. Minneci,Bordone) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 191/192-197/198Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152789 .

Accessed: 28/06/2014 08:42

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191 PARTE PRIMA 192

della legge 14 luglio 1887 n. 4702 ebbe a sua volta impli citamente abrogato.

Per altro verso, deve rilevarsi ehe il beneficio in esame, nel sistema della legge 8 luglio 1903 n. 312 come in quello della legge 30 agosto 1868 n. 4612, era in stretta connes sione con la disciplina sostanziale della costruzione e siste mazione delle strade in ciascuna di esse contemplate, al

punto che a determinare i limiti del beneficio stesso erano le indicazioni contenute neile norme dettate proprio per tale disciplina. Cessato il vigore di queste, non era possi bile che sopravvivesse il beneficio con una sorte di rece zione materiale delle norme abrogate in quella, che pro priamente lo concerne. Se anche, perciõ, esso fosse stato ancora in vigore in quel momento, contrariamente a quanto si c sopra detto, il decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371,

abrogando in modo esplicito con il proprio art. 14 integral mente senza residui l'art. 1 della legge 8 luglio 1903 n. 312, ha sottratto al beneficio lo stesso campo di applicazione, specie se si considera che la materia delle strade comu

nali, una volta obbligatorie per i comuni e poi solo sov

venzionate, ne e stata disciplinata in maniera del tutto diversa e 1a, stessa indicazione delle strade e difformemente formulata. Non si potrebbe perciõ, nell'applicarlo, rife rirsi alle indicazioni dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903 n. 312, perche esplicitamente abrogato, ne alle disposi zioni del decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371 modificato ed integrato dal decreto legge 8 maggio 1919 n. 877, perche queste non coincidono con le indicazioni del suddetto arti

colo, sono di piü ampia portata, mentre nessun amplia mento del beneficio stesso esse prevedono, dal momento che lo ignorano. Ciõ vale dire che la sussistenza ulteriore di esso era incompatibile con le sopravvenienti leggi sud

dette, che lo avrebbero perciõ abrogato, se gia. non lo fosse

stato, fuori della ipotesi, in cui esso permaneva in relazione all'art. 3 della legge 8 luglio 1903 n. 312, cessata succes sivamente.

Non ha rilevanza, a tal proposito, che le menzionate

leggi sopravvenute, si siano limitate ad abrogare esplici tamente solo gli art. 1, 9 e 10 della legge 8 luglio 1903 n. 312, al fine di ritenere che siano rimaste in vigore le altre norme della stessa legge, fra le quali l'art. 6, che richiama l'art. 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 con cernente il beneficio in esame. £ agevole l'obiezione che la legge del 1903 rimaneva in vigore per le strade con

template dall'art. 3, il cui termine sarebbe scaduto il 23

luglio 1923 e quindi di essa si potevano abrogare sola mente le norme estranee a tali strade, non anche quelle comuni alle une ed alle altre. £ altrettanto agevole rile vare che la mancata abrogazione esplicita dell'art. 6 della stessa legge non impedisce di stabilire l'incompatibilita di talune delle norm© da essa richiamate, come gli art. 11 e 21 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, con norme dei nuovi provvedimenti legislativi, come gli art. 8 e 9, 2°

comma, del decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371, rego lanti ex novo lo stesso specifico oggetto e perciõ abroganti per implicito il detto richiamo contenuto, nell'art. 6 di

quella legge per le stesse ragioni, quello relativo al beneficio in esame, coi limiti giä detti.

Supposto tuttavia l'attuale vigore del beneficio in vocato dall'attrice, come c stato ritenuto dalla Commis sione centrale delle imposte e ripetutamente affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte suprema di cas

sazione, la domanda sarebbe ugualmente infondata. II beneficio, invero, dovrebbe individuarsi nei limiti

posti dalla legge 8 luglio 1903 n. 312, prescindendo dalla

legislazione posteriore giä, menzionata e ritenendo che

l'abrogazione dell'art. 1 della stessa legge abbia operato solamente con riguardo ai sussidi concessi ai comuni per la costruzione delle strade indicatevi, senza estendersi ad esso, come appunto la Suprema corte ha affermato. Esso cioe sarebbe applicabile solo a contratti ed atti rela tivi a strade (fra quelle previste dall'art. 2 della legge 3

agosto 1949 n. 589, che da ultimo ha regolato compiuta mente la materia ed all'art. 18 ha mantenuto fermi i mag giori benefici fiscali contenuti in leggi speciali) ricomprese nella previsione di tale articolo abrogato per altro verso.

Simile limitazione toglie valore alle prime due eccezioni deH'amministrazione convenuta, in quanto nessuna norma

generale o specifica alia materia prevede ehe il beneficio debba essere invocato nell'atto da sottoporre a registra zione, mentre non puõ desumersi un prineipio del genere da norme relative a materie diverse ed aventi una pecu liare discipiina, ne risulta dalla legge in esame che le carat

teristiclio della strada, cui si riferisce il contratto, deb

bano essere previamente riconosciute con atto ammini

strativo. Essa perõ non vale a superare le altre due ecce

zioni. Le strade contemplate dalle norme in esame sono,

infatti, quelle che i comuni o i consorzi dagli stessi costi tuiti costruiscono e quindi i contratti beneficiati sono solo

quelli stipulati fra tali enti e altri soggetti, senza che possa farsi estensione della norma anche a quelli stipulati dalle

province, sia pure in ordine alle stesse strade, in proprio e con assunzione a proprio carico della spesa, sovvenzionata o no dallo Stato. L'estensione implicherebbe un amplia mento del precetto eccezionale che il beneficio contempla, mentre esso non puõ andare oltre i casi considerati, a norma

dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Che se talora e stato ritenuto cosa diversa per i contratti sti

pulati dallo Stato avanti lo stesso oggetto, ciõ traeva motivo da un'apposita disposizione di legge (art. 53 della

legge 15 luglio 1906 n. 383), che appunto sostituiva lo Stato ai comuni nell'esecuzione di quelle opere e quindi lo surrogava nella stessa loro posizione, come non e mai avvenuto per le province ; inoltre e evidente che la legge 8 luglio 1903 n. 312 riguarda solamente la costruzione di simili strade e non anche la loro sistemazione, alia quale si riferiva, invece, la legge 30 agosto 1868 n. 4613, onde

l'art. 10 di quest'ultima deve essere necessariamente in

quadrato nel sistema della legge, che lo ha richiamato con

1'espunzione del riferimento ai casi di sistemazione delle

strade suddette. Questa poi 6 estranea anclie a tutte le

leggi posteriori, con la sola eccezione dell'art. 3 del decreto

legge 19 agosto 1915 n. 1371 modificato dal decreto legge 8 maggio 1919 n. 877, il quale ricliiede peraltro un esplicito rieonoscimento dell'insufficienza al traffico della strada

preesistente, al fine della concessione del sussidio. Nella

specie, non solo si e trattato di opere di sistemazione, nelle quali sono certamente comprese quelle di pavimen tazione e di rettifica del tracciato della strada, ma anche di opere di manutenzione, le quali erano escluse persino dalla prima legge, cui il beneficio invocato collega la pro pria origine.

La domanda deve essere dunque rigettata. Per quest i motivi, ecc.

TRIBUNALE DI CATANIA.

Sentenza 18 febbraio 1963 ; Pres. Poidimani P., Rel. Fer

reri, Est. Coltraro ; Pulejo (Avv. Minneci, Bor

done) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca).

Sicilia — Ajjevolazioni fiscali a</li alluvionati .— Con troversic Gompetenza «lelle commissioni tri liulai'ie — Kseliisione — Azionc (jiudiziarin — A111 missibilitä (D. pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, age volazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni deH'ot tobre 1951, art. 13 ; r. d. 7 agosto 1936 n. 1639, riforma

degli ordinamenti tributari, art. 22 ; d. leg. 8 aprile 1948 n. 514, modificazione alla legge sulla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni cen

suarie, art. 5). Sieilia — Agcvolazioni fiscali agli alluvionati — l)i

struzione di almeno uu terzo dcl proiliitlo ordina rio del fond» Esenzionc parziale del pajjamenlo delle rate d'imposta dovute per l'anno 1951 —

Distruzionc del fondo o perdita tolale o parziale della sua produttivitä — Variazione dcll'estiiiio catastale — Cumulo — Ammissifoilita (D. pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, art. 5, 9).

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193 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 194

La competenza delle commissioni tributarie in materia di

controversie aventi ad oggetto indebito pagamento di impo sta, errori ed esenzioni, devesi escludere con rijerimento alle questioni dipendenti dalVapplicazione del decreto

pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, relativo alle agevola zioni jiscali per i danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre

1951, mentre la speciale proeedura amministrativa. che, ai sensi delVart. 13 del decreto stesso si articola nei ricorsi

all'intendente di finanza prima e alVassessore regionale delle finanze poi, non impedisce la proposizione al giu diee ordvnario delle domande aventi ad oggetto le questioni indicate. (1)

La esenzione parziale dal pagamento delle rate d'imposta dovute per Vanno 1951, concessa per perdita di almeno

un terzo del prodotto ordinario del fondo in conseguenza delle alluvioni dell'ottobre 1951, ha jondamento ed oggetto diversi rispetto alia variazione dell'estimo catastale di

sposta per il caso di distruzione totale o parziale del fondo o perdita totale o parziale della sua produttivitä ; di conse

guenza, le due disposizioni possono essere applicate cumu

lativamente. (2)

Il Tribunale, ecc. — L'art. 23 della legge 8 marzo 1943

n. 153, sul quale si fonda l'eccezione di improponibilitä della domanda, sollevata daH'amministrazione convenuta, demanda alle commissioni censuarie comunali e alle com

missioni censuarie provinciali la risoluzione rispettivamente in prima e seconda istanza delle controversie tra 1'ammini

strazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i pos sessori in materia dei catasti dei terreni e ammette contro

le decisioni delle commissioni censuarie provinciali il ricorso

alia Cominissione censuaria centrale per violazione di leggi o per questioni di massima. Alle stesse commissioni comu

nali e provinciali e pure demandata, la risoluzione in via

amministrativa delle controversie tra l'amministrazione

finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui ter

reni e sul reddito agrario, ammettendosi il ricorso alia

Commissione centrale contro le relative decisioni delle

commissioni provinciali. Lo stesso articolo nel 3° comma

dispone : « Resta ferma la competenza delle commissioni

amministrative previste dal r. decreto legge 7 agosto 1936

n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016 e suc

cessive modificazioni, per le controversie in materia di

indebito, errori e sgravi di imposta, nonclie di esenzioni

ed agevolazioni, ivi comprese quelle per ruralitä » (testo cosi modificato dall'art. 5 decreto legisl. 8 aprile 1948 n. 514). Inline l'ultimo comma dello stesso articolo man

tiene la competenza dell'autorita giudiziaria ai sensi della

legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, su ogni controversia

che non si riferisca a semplice estimäzione di redditi o a questioni di fatto.

Ove si potesse prescindere dalle disposizioni del decreto

pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, non potrebbe apparire dubbio che la presente controversia, prospettante questioni attinenti ad errori lieH'applicazione della detta legge regio nale ad indebiti pagamenti di imposta e ad esenzioni, rientrerebbe tra quelle devolute dal 3° comma del succitato art. 23 alle commissioni tributarie di cui al decreto n. 1639 del 1936, contro le cui decisioni sarebbe dato il ricorso

all'autorita giudiziaria per questioni che non siano di sem

plice estimazione. Occorre perõ considerare che la controversia instau

(1-2) Non si rinvengono precedents specifiei. La Corte costituzionale ha ritenuto che la potestä legislativa

della Regione siciliana in tema di agevolazioni tributarie debba essere esercitata nel rispetto dei principi cui si infoima la legis lazione statale, che le esenzioni debbano rispondere ad un interesse regionale, avere carattere di specificitä e trovare ri scontro in tipi di esenzioni preveduti da leggi statali (sent. 30 dicembre 1958, n. 76, Foro it., 1959, I, 13 ; 24 novembre 1958, n. 59, id., 1958, I, 1774 ; 5 novembre 1957, n. 124, id., 1957, I, 1892 ; 8 luglio 1957, n. 117, ibid., 1721 ; 8 luglio 1957, n. 113, ibid., 1585 ; 17 aprile 1957, n. 58, ibid., 1790 ; 11 marzo 1957, n. 42 e 18 marzo 1957, n. 44, ibid., 1383 ; 26 gennaio 1957, n. 9, ibid., 341).

Il Fobo Italiano — Volume LXXXVII — Parte Z-13.

rata dalla Pulejo trae causa non giä da contestazioni rica

denti nella materia ordinaria disciplinata dalla succitata

legge n. 153 del 1943, ma originata daU'applicazione delle

norme, di carattere indubbiamente eccezionale, contenute

nel decreto pres. reg. n. 10 del 1952 sopra citato, contenente

agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni del

I'ottobre 1951. L'art. 1 di tale decreto concede ai danneg

giati dalle dette alluvioni la sospensione del pagamento delle

imposte sui terreni e sui redditi agrari e sui fabbricati

per le due ultime rate del 1951 e le prime tre rate del 1952, dettando le condizioni per fruire di detta sospensione. L'art. 5 dello stesso decreto demanda poi all'intendenie

di finanza. nel caso in cui a causa dell'alluvione sia venuto

a mancare almeno un terzo del prodotto ordinario del

fondo, la facoltä di accordare una parziale esenzione della

imposta fondiaria e sui redditi agrari in proporzione alia

perdita del prodotto e ciõ sia per le rate non ancora pagate del 1951 sia per le rate del 1952, con la limitazione per

queste ultime ehe il proprietario dimostri di avere iniziato

i lavori per il ripristino della produttivita agraria entro tre

mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

L'art. 9 dispone poi ehe, quando in sede di verifica,

eseguita per la concessione dell'esonero dal competente ufficio tecnico erariale, risulti la distruzione totale o par ziale del fondo, o la perdita totale o parziale della sua pro

duttivitä, si proceda d'ufficio alia variazione degli estimi

catastali.

Infine. l'art. 13 dello stesso provvedimento legislativo concede « avverso le decisioni », dell'intendente di finanza

il rieorso all'assessore per le finanze entro trenta giorni dalla notifica.

Premesso che le questioni di esonero dall'imposta sui

terreni dovuta per i due fondi di cui si discute non sono

oggetto di alcuna contestazione, sicche mancherebbe qual siasi fondamento logico-giuridic.o per sostenere nella spe cie la competenza tecnica delle eommissioni censuarie (cui

peraltro non sembra voglia riferirsi l'eccezione deH'ammi

nistrazione convenuta) e premesso altresi che non si pro

spetta alcuna questione di semplice estimazione o di mero

fatto, occorre rilevare contro la tesi dell'ammmistrazione

finanziaria come nel decreto legisl. n. 10 in esame manclii

ogni collegamento o riferimento alia disciplina comunque dettata dalla legislazione statale per la determinazione dei

redditi catastali e come il rieorso all'assessore regionale avverso le « decisioni » dell'intendente profili, sia pure in

termini non molto chiari, una ipotesi di giurisdizione spe ciale amministrativa, che ben potrebbe considerarsi sosti

tutiva di quella devoluta alle eommissioni tributarie.

Tale eccezionale deroga al sistema ordinario di riso

luzione delle controversie tributarie potrebbe spiegarsi e

giustificarsi col carattere eccezionale del provvedimento

legislativo in esame, che avrebbe inteso snellire e sempli ficare il procedimento amministrativo per la concessione

delle agevolazioni tributarie previste dal provvedimento medesimo. Per tale modo le decisioni dell'assessore re

gionale per le finanze, emesse sui ricorsi contro le decisioni

dell'intendente, dovrebbero considerarsi non come sem

plici atti amministrativi di accertamento dell'ara e del

quantum delle esenzioni tributarie, ma come vere e proprie decisioni giurisdizionali, contro le quali dovrebbe ammettersi

il rieorso all'autorita giudiziaria, ove il contribuente lamenti

una violazione dei suoi diritti nell'attuazione data dall'am

ministrazione finanziaria alle esenzioni concesse dal com

petente assessore.

Giova ancora una volta rimarcare come la sostanza

delle decisioni assessoriali di cui trattasi non sia oggetto di

contestazione ne da parte della attrice ne da parte dell'am

ministrazione convenuta, la quale concorda anche in via

di principio sulla tesi sostenuta dall'attrice circa il criterio,

da seguire per l'applicazione delle esenzioni parziali di cui

trattasi.

Ciõ posto, sembra al collegio che nel silenzio del suc

citato decreto regionale, dal quale trae causa la domanda

attrice, non possa affermarsi l'obbligo del preventivo espe rimento dei ricorsi in via amministrativa alle eommissioni

tributarie, richiamate nell'art. 23 della eitata legge n. 153

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PARTE PRIMA

del 1943, e clie la speeiale procedura amministrativa con

templata dal citato decreto pres. reg. n. 10 del 1952 nor

sia di ostacolo alla proponibilitä della domanda giudi ziaria della Pulejo, volta a chiarire e precisare le modal it ä

di applicazione delle esenzioni parziali accordate con le

decisioni intendentizie del 23 ottobre 1957, nn. 29320 e

29329, confermate dall'assessore regionale per le finalize.

Nel merito va osservato come la difesa dell'amministrazione

convenuta concordi sostanzialmente con l'attrice circa il criterio di applicazione delle esenzioni parziali di cui sopra, riconoscendo non soltanto la compatibility e cumulabilitä delle agevolazioni tributarie previste negli art. 5 e 9 del citato decreto pres. reg. n. 10 del 1952, aventi fondamento ed oggetto ben distinti, ma riconoscendo altresi esplicita mente, anche mediante una opportuna semplificazione cliiarificatrice, che le due esenzioni tributarie disposte con le succitate decisioni intendentizie debbano applicarsi sulle imposte liquidate per il 1952 (solo anno in contesta

zione) sulla base delle revisioni dell'estimo eatastale e del reddito agrario disposte per il detto anno, sia in conseguenza di variazioni delle colture o della produttivitä del fondo

(art. 43 t. u. 8 ottobre 1931 n. 1572), sia in conseguenza della eccezionale riduzione di tale produttivitä, dovuta all'alluvione a norma dell'art. 9 del citato decreto pres. reg. n. 10, che sostanzialmente profila una ipotesi speeiale e straordinaria di riduzione, riconducibile sempre liell'am bito dello stesso art. 43 del t. u. n. 1572 teste citato.

Erra perõ la difesa dell'amministrazione finanziaria allorche sostiene che le due esenzioni accordate alia Pulejo siano state esattamente applicate dagli uffici competenti.

Gria le poco chiare istruzioni impartite dall'intendente. di Siracusa nel trasmettere ai competenti uffici fiscali le due decisioni succitate denunciavano 1'errore lamentato daila Pulejo, consistente nel detrarre dalla percentuale di

esonero accordata la riduzione di estimo eatastale dovuta ai danni permanenti dell'alluvione.

Per tal modo le due agevolazioni tributarie non ve nivano a cumularsi, ma si attuava soltanto una ingiusti ficata falcidia della agevolazione concessa con risultati manifestamente lesivi del diritto della Pulejo. Di tale er

rore, originato da una strana ed incomprensibile commi stione delle due agevolazioni tributarie, si ha una chiara dimostrazione nelle note di accompagnamento dei decreti intendentizi del 23 ottobre 1957, dirette ai competenti uffici delle imposte, ove si esemplifica il procedimento da

seguire per l'applicazione delle esenzioni in discorso in modo non rispondente a quello enunciato nelle comparse dell'amministrazione convenuta.

L'erroneita del procedimento seguito dagli uffici delle

imposte nell'applicazione delle esenzioni di cui e causa, risulta confermata dalle informazioni fornite dagli uffici delle imposte di Noto e Siracusa, rispettivamente con note del 23 maggio 1961 e del 18 maggio 1961. Infatti per il fondo in territorio di Avola, catastato alia partita 2954, nel 1951 gli estimi catastali erano di lire 154.958 di reddito dominicale e di lire 9263 di reddito agrario. Tali estimi dal

gennaio 1952 furono ridotti rispettivamente a lire 84.666 e a lire 5.745 per revisione dovuta a perimento parziale dell'immobile e per riduzione della potenza produttiva. Dalla stessa data i detti estimi furono ulteriormente ridotti

rispettivamente a lire 73.570 ed a lire 4.717 per perdita parziale della produttivitä dovuta all'alluvione dell'ot tobre 1951 ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 marzo 1952 n. 10 della Regione siciliana. Dalle stesse informazioni risulta che per il 1951 l'imposta sui terreni fu di lire 885.305 e per il 1952 di lire 830.795 al netto delle ridu zioni di estimo di cui sopra. II mantenimcnto del li vello dell'imposta per il 1952 si spiega col fatto che per il detto anno il coefficiente di rivalutazione del reddito ea tastale era stato alquanto aumentato.

Le informazioni dell'ufficio imposte di Noto, mentre confermano che per il 1952 vennero applicate le due ridu zioni di estimo dovute alia riduzione della produttivitä del fondo anche a causa dell'alluvione dell'ottobre 1951, dimostrano anehe che sulla imposta di lire 830.795, liqui data per il 1952 in base agli estimi come sopra ridotti per

normale revisione e per revisione dipendente dall'alluvione, non venne applicata la riduzione del 72% accordata con la

decisione intendentizia del 23 ottobre 1957. Infatti la nota

del suddetto ufficio fiscale riferisce ehe la imposta di lire

830.795, iseritta a ruolo per il 1952, risulta interamente

pagata. Ciõ significa che sulle dette lire 830.795 non venne

applicata la disposta esenzione parziale del 72%, ehe

avrebbe ridotto l'imposta suddetta a lire 232.623. Non puõ sussistere dubbio pertanto sulla effettiva disapplicazione dell'esenzione accordata ex art. 5 del citato decreto n. 10

relativamente ai fondo in territorio di Avola e non puõ

quindi dubitarsi della legittimitä della domanda attrice

di rimborso della differenza di imposta indebitamente

pagata. Errori analoghi risultano commessi per 1'altro fondo in

territorio di Siracusa catastato alla partita 3233. Per il detto

fondo gli estimi catastali del 1951 erano di lire 502.335,26 di reddito dominicale e di lire 64.980,12 di reddito agrario. Tali estimi, rimasti invariati per il primo semestre del

1952, vennero ridotti dal secondo semestre dello stesso

anno rispettivamente a lire 233.529,72 e a lire 30.294,93.

Le riduzioni di estimo per diminuita produttivitä del

fondo, come risulta dalla nota dell'uffieio imposta di Sira

cusa, meno chiara e precisa di quella dell'uffieio di Koto, risultano applicate posteriormente ai ruoli del 1952, no

nostante la riduzione degli estimi disposta a partire dal

secondo semestre del 1952. Ciõ lia determinate errori ed

incertezze in ordine alla esenzione di cui e causa, ehe non

risulta dalle dette informazioni applicata per il 1952 se

condo resatto criterio riconosciuto dalla stessa difesa della

amministrazione convenuta. Non sembra esatto soste

nere ehe le revisioni di estimo catastale per ordinaria ridu

zione della produttivitä del fondo e per riduzione di taie

produttivitä dovuta all'alluvione del 1951 dovessero decor -

rere dall'anno successivo a quello in cui ebbero luogo le

verifiche straordinarie del 30 gennaio e 3 maggio 1952 e

quella del 24 febbraio 1952 per danni alluvionali, eitate

neile informazioni deU'ufficio delle imposte di Siracusa.

Di vero Part. 131 r. decreto 8 dicembre 1938 n. 2153

dispone che gli aumenti e le diminuzioni delle rendite cata

stali in dipendsnza delle verificazioni periodiche hanno

effetto, «di regola », dal 1° gennaio dell'anno immediata

mente successivo a quello destinato per la verificazione ed

estende la stessa regola alle verificazioni straordinarie

ordinate daH'amministrazione ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 118.

La verificazione dei danni alluvionali di cui si discute ben potrebbe ricondursi nell'ämbito delle suddette veri ficazioni straordinarie. Orbene il criterio dettato dal legis latore nel succitato art. 131 non puõ che considerarsi

orientativo, come chiaramente si evince dall'espressione «a vranno effetto di regola» usata nel detto articolo e come puõ indirettamente evincersi dalla ricordata nota dell'uffieio delle imposte di Noto, che applicõ con effetto

dal 1° gennaio 1952 le riduzioni di estimo catastale, com

presa quella dipendente dall'alluvione dell'ottobre 1951. Ove si consideri che la riscossione dell'imposta per il 1952 era stata sospesa dall'intendente e sembra tuttora in corso

dopo 1'avvenuta revoca della tolleranza, apparirä evidente che l'ufficio delle imposte di Siracusa ben poteva applicare rettamente per il 1952 anche le riduzioni di estimo dovute

ai danni alluvionali, come fece l'ufficio di Noto. Del resto

l'imposta fondiaria ha il suo naturale fondamento nella

capacitä produttiva del fondo ed e piu che naturale che il venir meno in tutto od in parte di tale capacitä com

porti la proporzionale riduzione degli estimi catastali e

conseguentemente delle relative imposte e sovrimposte, che vengono annualmente liquidate sulla base di detti

estimi, rivalutati secondo il coefficiente dettato dal com

petente ministero delie finanze.

Pertanto una retta applicazione della legge e dello

spirito delle agevolazioni tributarie contenute nel citato decreto n. 10 avrebbe dovuto imporre anzitutto la revi sione per il 1952 degli estimi catastali in base alle consta tate riduzioni della produttivitä del fondo per naturale

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Page 5: Sentenza 18 febbraio 1963; Pres. Poidimani P., Rel. Ferreri, Est. Coltraro; Pulejo (Avv. Minneci, Bordone) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

deperimento o per variazione di coltura e per i danni allu

vionali di carattere permanente dell'ottobre 1951.

Sulla base degli estimi come sopra revisionati 1'ufficio

delle imposte avrebbe dovuto indi riliquidare l'imposta e sovrimposta del 1952, eome fece 1'ufficio di Noto, appli cando di poi sulla detta imposta e sovrimposta la riduzione

del 39% accordata con la decisione intendentizia del 23 ot

tobre 1957 ex art. 5 decreto pres. reg. n. 10 citato.

Di tale riduzione non si fa cenno nelle informazioni

dell'ufficio delle imposte di Siracusa, clie sarebbe per tanto incorso neilo stesso errore dell'ufficio di Noto, di

sapplicando le esenzioni parziali del 72% e del 39%, ac

cordate con le ripetute decisioni intendentizie rispettiva mente per i fondi di Avola e di Siracusa.

La mancata applicazione delle agevolazioni in discorso, lesiva del diritto dell'attrice nascente dalle predette deci

sioni intendentizie, induce all'accoglimento della domanda

deila Pulejo, volta ad accertare giudizialmente i criteri da

seguire nella- applicazione delle dette agevolazioni, criteri

violati dagli uffici finanziari anche a causa delle poco cliiare

istruzioni impartite dall'intendente di finanza di Siracusa

nel trasmettere agli uffici medesimi le decisioni di sgravio del 23 ottobre 1957.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI ODERZO.

Sentenza 29 novembre 1963 ; Giud. Benfenati ; Cada muro (aw. Buso) c. Cadamuro (Aw. Bevilacqua)

Acque pultbliehe e private — Spoilde « argini <la

riparare c ingombri da rimuovere — Gomporta

mento del proprietario — Qualifieazione giuridica

(Cod. civ., art. 915, 916).

La riparazione disponde o argini e la rimozione di ingombri, ehe inflmscono sul corso delle acque, non e oggetto di un

obbligo ne di un onere del proprietario del fondo nel quale essi si trovino o si formino, ma d'una faeoltä il cui man

cato esercizio dä luogo alVobbligo di tollerare (praestare

patientiam) che alia riparazione o rimozione provve^ano i terzi interessati. (1)

11 Pretore, eco. — Si prospettano all'esame del deci

dente due distinte fattispecie, i cui estremi obiettivi, come

emerge particolarmente dai rilievi peritali, pur dovendo

essere precisamente delineati, in concreto coesistono nella

situazione di fatto.

L'art. 913 cod. civ. dispone clie il fondo inferiore e sog

getto a ricevere le acque che dal fondo piü elevato scolano

naturalmente, senza che sia intervenuta 1'opera dell'uomo.

La norma, in funzione di limite rispetto all'ach'o aquae

(1) Dottrina e giurisprudenza concordano con la massima annotata nel senso di escludere che il proprietario del fondo, nel

quale si trovano gli argini da riparare, sia tenuto a ripararli. Solo De Martino, Proprietä, in Commentario del cod. civ., a cura di A. SciALOJAe G.Branca, n. 4, sub art. 915-16, parla di obbligo del proprietario ; ma ne parla ammettendo tuttavia che il man cato adempimento dia luogo soltanto al praestare patientiam, percio anch'egli e nella scia della giurisprudenza e della dottrina

(v. in proposito Branca, in Foro it., 1951, I, 1506 in nota a Cass. 30 maggio 1951, n. 1355 nonche Busca, in Giur. it., 1957, I, 1, 265 in nota a Cass. 13 marzo 1956, n. 734).

Una parte della dottrina ritiene che la riparazione degli argini, ecc. sia oggetto d'un onere del proprietario del fondo :

onere, il cui mancato esercizio fa correre il rischio che i terzi interessati provvedano loro, direttamente e legittimainente, alle

riparazioni o rimozioni (v. Branca, in Foro it., 1951, I, 1506

cit.). Quest'opinione e criticata dalla sentenza annotata ; la

quale peraltro sembra essere nel solco della giurisprudenza cor

rente, poiche questa parla genericamente d'un « obbligo di tolle rare » (ma ne parla in senso tecnico ?) : v., oltreche le sentenze

cit., App. Roma 3 agosto 1956, id., Rep. 1957, voce Acque, n. 155 ; Trib. Perugia 2 maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 180.

pluviae arcendae, trova esatto riscontro nella tradizione del

diritto romano classico : « Idem aiunt, si aqua naturaliter

decurrat, aquae pluviae arcendae actionem ceasare : quod si

opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur aut

in inferiorem derivat ur. aquae pluviae arcendae actionem

competere» (D. 39, 3, 1, 10). II carico cosi imposto al fondo

inferiore dall'art. 913 cod. civ. integra un limite legale della

proprieta, di cui e necessario requisito il flusso naturale

delle acque senza il concorso di opera umana sostanzial

mente modificatrice, salvo il disposto dell'ultimo comma

relativo alle innovazioni agri eolendi causa, ammesse contro

indennizzo.

Ogni altro deflusso di acque artificialmente derivate o

convogliate, rientra nella diversa fattispecie di servitü

di scarico. disciplinata daN'art. 1043 cod. civ. Non v'e dubbio

che anclie 1'eccesso di acqua proveniente dal sottosuolo at

traverso un pozzo artesiano, come nel caso concreto, puõ

legittimamente esser scaricato attraverso il fondo altrui

solo previa costituzione, volontaria o coattiva, dell'appo sita servitü.

II fosso di cui e causa trovarsi sui mappali nn. 113 e 292

del f. X, Sez. B, del comune di Cimadolmo, appartenenti a

Cadamuro Angelo fu Eugenio (fondo superiore) e nn. 263

e 250 della stessa sezione e foglio (fondo inferiore) apparte nenti a Cadamuro Angelo fu Valentino, con tragitto si tuato al limite tra i terreni coltivati ed una strada vicinale,

per sboccare poi nel « Rio Taglio ». lvi si riversa saltuaria

mente 1'eccedenza delle acque provenienti dal pozzo arte

siano sito sul mappale n. 262. Ma, come il consulente tecnico

osserva, il fosso serve anclie come collettore di acque pio vane nel loro naturale deflusso. Aggiunge il consulente

ch'esso, nello stato in cui si trova, necessita, sia pur per

garantire il semplice scolo di acque piovane, di una puli tura straordinaria specialmente nel tratto lungo m. 215, corrente in proprieta di Cadamuro Angelo fu Valentino.

La duplice funzione del fosso fa si ehe debban essere

distintamente esaminate, senza sostanziale reciproca in

fluenza, stante l'autonomia dei rispettivi presupposti di

fatto, la domanda dell'attore e quella riconvenzionale del

convenuto. La sussistenza o meno della servitü di scarico

non condiziona invero, se non nelle modalita tecniche di

esecuzione (in vista della maggiore o minore entitä del de

flusso), il problema dello spurgo del fosso e dei soggetti cu;

esso fa carico, essendo in ogni caso manifesto cbe, pur se si ritenesse tale servitü legittimamente costituita, non

deriverebbe da ciõ alcuna conseguenza di natura obbliga toria a carico del titolare del fondo servente, per il pacifico

principio che servitus in faciendo consistere nequit. La domanda principale, rivolta unicamente a vietare

i'immissione delle acque di origine sotterranea e fredda e

perciõ, come rileva il consulente tecnico, dannose alle col

ture, provenienti dal pozzo artesiano di recente impianto ad opera del convenuto, integra mi'actio negatoria servi

tutis (art. 949 cod. civ.) del proprietario del fondo servente

contro quello del fondo dominante. Le risultanze di causa non indicano alcun titolo o fatto giuridico legittimamente costitutivo della servitü di scarico, ne alcuno specifico assunto in proposito e datorinvenire negli scritti difensivi del

convenuto. I rilievi del consulente tecnico accennati all'esi

stenza della servitü riguardano unicamente la situazione

possessoria, ossia 1'esercizio di fatto del diritto reale, a pre scindere dal suo giuridico fondamento. II convenuto non ha, dal suo canto, domandato riconvenzionalmente la costitu

zione coattiva della servitü di scarico ai sensi deH'art. 1043

aod. civ. Non resta pertanto al decidente che accogliere la

domanda principale, inibendo al convenuto I'immissione

delle acque di provenienza sotterranea nel fosso dell'attore.

La questione dell'obbligatorieta dello spurgo ad opera del proprietario del fondo inferiore, posta dalla domanda

riconvenzionale, e non pregiudicata, come s'e detto, dal

l'accoglimento della negatoria servitutis, dato che il fosso e

anclie collettore di acque piovane, va esaminata sotto il

duplice profilo della possibile origine legale (ex art. 916 cod.

civ.) o negoziale dell'obbligazione, con riguardo, per la se

conda alternativa, all'esplicito assunto del convenuto. E

chiaro comunque che, se un'obbligazione ex lege sussistesse,

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