Sentenza 18 febbraio 1963; Pres. Poidimani P., Rel. Ferreri, Est. Coltraro; Pulejo (Avv. Minneci,Bordone) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 191/192-197/198Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152789 .
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191 PARTE PRIMA 192
della legge 14 luglio 1887 n. 4702 ebbe a sua volta impli citamente abrogato.
Per altro verso, deve rilevarsi ehe il beneficio in esame, nel sistema della legge 8 luglio 1903 n. 312 come in quello della legge 30 agosto 1868 n. 4612, era in stretta connes sione con la disciplina sostanziale della costruzione e siste mazione delle strade in ciascuna di esse contemplate, al
punto che a determinare i limiti del beneficio stesso erano le indicazioni contenute neile norme dettate proprio per tale disciplina. Cessato il vigore di queste, non era possi bile che sopravvivesse il beneficio con una sorte di rece zione materiale delle norme abrogate in quella, che pro priamente lo concerne. Se anche, perciõ, esso fosse stato ancora in vigore in quel momento, contrariamente a quanto si c sopra detto, il decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371,
abrogando in modo esplicito con il proprio art. 14 integral mente senza residui l'art. 1 della legge 8 luglio 1903 n. 312, ha sottratto al beneficio lo stesso campo di applicazione, specie se si considera che la materia delle strade comu
nali, una volta obbligatorie per i comuni e poi solo sov
venzionate, ne e stata disciplinata in maniera del tutto diversa e 1a, stessa indicazione delle strade e difformemente formulata. Non si potrebbe perciõ, nell'applicarlo, rife rirsi alle indicazioni dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903 n. 312, perche esplicitamente abrogato, ne alle disposi zioni del decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371 modificato ed integrato dal decreto legge 8 maggio 1919 n. 877, perche queste non coincidono con le indicazioni del suddetto arti
colo, sono di piü ampia portata, mentre nessun amplia mento del beneficio stesso esse prevedono, dal momento che lo ignorano. Ciõ vale dire che la sussistenza ulteriore di esso era incompatibile con le sopravvenienti leggi sud
dette, che lo avrebbero perciõ abrogato, se gia. non lo fosse
stato, fuori della ipotesi, in cui esso permaneva in relazione all'art. 3 della legge 8 luglio 1903 n. 312, cessata succes sivamente.
Non ha rilevanza, a tal proposito, che le menzionate
leggi sopravvenute, si siano limitate ad abrogare esplici tamente solo gli art. 1, 9 e 10 della legge 8 luglio 1903 n. 312, al fine di ritenere che siano rimaste in vigore le altre norme della stessa legge, fra le quali l'art. 6, che richiama l'art. 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 con cernente il beneficio in esame. £ agevole l'obiezione che la legge del 1903 rimaneva in vigore per le strade con
template dall'art. 3, il cui termine sarebbe scaduto il 23
luglio 1923 e quindi di essa si potevano abrogare sola mente le norme estranee a tali strade, non anche quelle comuni alle une ed alle altre. £ altrettanto agevole rile vare che la mancata abrogazione esplicita dell'art. 6 della stessa legge non impedisce di stabilire l'incompatibilita di talune delle norm© da essa richiamate, come gli art. 11 e 21 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, con norme dei nuovi provvedimenti legislativi, come gli art. 8 e 9, 2°
comma, del decreto legge 19 agosto 1915 n. 1371, rego lanti ex novo lo stesso specifico oggetto e perciõ abroganti per implicito il detto richiamo contenuto, nell'art. 6 di
quella legge per le stesse ragioni, quello relativo al beneficio in esame, coi limiti giä detti.
Supposto tuttavia l'attuale vigore del beneficio in vocato dall'attrice, come c stato ritenuto dalla Commis sione centrale delle imposte e ripetutamente affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte suprema di cas
sazione, la domanda sarebbe ugualmente infondata. II beneficio, invero, dovrebbe individuarsi nei limiti
posti dalla legge 8 luglio 1903 n. 312, prescindendo dalla
legislazione posteriore giä, menzionata e ritenendo che
l'abrogazione dell'art. 1 della stessa legge abbia operato solamente con riguardo ai sussidi concessi ai comuni per la costruzione delle strade indicatevi, senza estendersi ad esso, come appunto la Suprema corte ha affermato. Esso cioe sarebbe applicabile solo a contratti ed atti rela tivi a strade (fra quelle previste dall'art. 2 della legge 3
agosto 1949 n. 589, che da ultimo ha regolato compiuta mente la materia ed all'art. 18 ha mantenuto fermi i mag giori benefici fiscali contenuti in leggi speciali) ricomprese nella previsione di tale articolo abrogato per altro verso.
Simile limitazione toglie valore alle prime due eccezioni deH'amministrazione convenuta, in quanto nessuna norma
generale o specifica alia materia prevede ehe il beneficio debba essere invocato nell'atto da sottoporre a registra zione, mentre non puõ desumersi un prineipio del genere da norme relative a materie diverse ed aventi una pecu liare discipiina, ne risulta dalla legge in esame che le carat
teristiclio della strada, cui si riferisce il contratto, deb
bano essere previamente riconosciute con atto ammini
strativo. Essa perõ non vale a superare le altre due ecce
zioni. Le strade contemplate dalle norme in esame sono,
infatti, quelle che i comuni o i consorzi dagli stessi costi tuiti costruiscono e quindi i contratti beneficiati sono solo
quelli stipulati fra tali enti e altri soggetti, senza che possa farsi estensione della norma anche a quelli stipulati dalle
province, sia pure in ordine alle stesse strade, in proprio e con assunzione a proprio carico della spesa, sovvenzionata o no dallo Stato. L'estensione implicherebbe un amplia mento del precetto eccezionale che il beneficio contempla, mentre esso non puõ andare oltre i casi considerati, a norma
dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Che se talora e stato ritenuto cosa diversa per i contratti sti
pulati dallo Stato avanti lo stesso oggetto, ciõ traeva motivo da un'apposita disposizione di legge (art. 53 della
legge 15 luglio 1906 n. 383), che appunto sostituiva lo Stato ai comuni nell'esecuzione di quelle opere e quindi lo surrogava nella stessa loro posizione, come non e mai avvenuto per le province ; inoltre e evidente che la legge 8 luglio 1903 n. 312 riguarda solamente la costruzione di simili strade e non anche la loro sistemazione, alia quale si riferiva, invece, la legge 30 agosto 1868 n. 4613, onde
l'art. 10 di quest'ultima deve essere necessariamente in
quadrato nel sistema della legge, che lo ha richiamato con
1'espunzione del riferimento ai casi di sistemazione delle
strade suddette. Questa poi 6 estranea anclie a tutte le
leggi posteriori, con la sola eccezione dell'art. 3 del decreto
legge 19 agosto 1915 n. 1371 modificato dal decreto legge 8 maggio 1919 n. 877, il quale ricliiede peraltro un esplicito rieonoscimento dell'insufficienza al traffico della strada
preesistente, al fine della concessione del sussidio. Nella
specie, non solo si e trattato di opere di sistemazione, nelle quali sono certamente comprese quelle di pavimen tazione e di rettifica del tracciato della strada, ma anche di opere di manutenzione, le quali erano escluse persino dalla prima legge, cui il beneficio invocato collega la pro pria origine.
La domanda deve essere dunque rigettata. Per quest i motivi, ecc.
TRIBUNALE DI CATANIA.
Sentenza 18 febbraio 1963 ; Pres. Poidimani P., Rel. Fer
reri, Est. Coltraro ; Pulejo (Avv. Minneci, Bor
done) c. Finanze (Avv. dello Stato De Luca).
Sicilia — Ajjevolazioni fiscali a</li alluvionati .— Con troversic Gompetenza «lelle commissioni tri liulai'ie — Kseliisione — Azionc (jiudiziarin — A111 missibilitä (D. pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, age volazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni deH'ot tobre 1951, art. 13 ; r. d. 7 agosto 1936 n. 1639, riforma
degli ordinamenti tributari, art. 22 ; d. leg. 8 aprile 1948 n. 514, modificazione alla legge sulla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni cen
suarie, art. 5). Sieilia — Agcvolazioni fiscali agli alluvionati — l)i
struzione di almeno uu terzo dcl proiliitlo ordina rio del fond» Esenzionc parziale del pajjamenlo delle rate d'imposta dovute per l'anno 1951 —
Distruzionc del fondo o perdita tolale o parziale della sua produttivitä — Variazione dcll'estiiiio catastale — Cumulo — Ammissifoilita (D. pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, art. 5, 9).
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193 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 194
La competenza delle commissioni tributarie in materia di
controversie aventi ad oggetto indebito pagamento di impo sta, errori ed esenzioni, devesi escludere con rijerimento alle questioni dipendenti dalVapplicazione del decreto
pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, relativo alle agevola zioni jiscali per i danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre
1951, mentre la speciale proeedura amministrativa. che, ai sensi delVart. 13 del decreto stesso si articola nei ricorsi
all'intendente di finanza prima e alVassessore regionale delle finanze poi, non impedisce la proposizione al giu diee ordvnario delle domande aventi ad oggetto le questioni indicate. (1)
La esenzione parziale dal pagamento delle rate d'imposta dovute per Vanno 1951, concessa per perdita di almeno
un terzo del prodotto ordinario del fondo in conseguenza delle alluvioni dell'ottobre 1951, ha jondamento ed oggetto diversi rispetto alia variazione dell'estimo catastale di
sposta per il caso di distruzione totale o parziale del fondo o perdita totale o parziale della sua produttivitä ; di conse
guenza, le due disposizioni possono essere applicate cumu
lativamente. (2)
Il Tribunale, ecc. — L'art. 23 della legge 8 marzo 1943
n. 153, sul quale si fonda l'eccezione di improponibilitä della domanda, sollevata daH'amministrazione convenuta, demanda alle commissioni censuarie comunali e alle com
missioni censuarie provinciali la risoluzione rispettivamente in prima e seconda istanza delle controversie tra 1'ammini
strazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i pos sessori in materia dei catasti dei terreni e ammette contro
le decisioni delle commissioni censuarie provinciali il ricorso
alia Cominissione censuaria centrale per violazione di leggi o per questioni di massima. Alle stesse commissioni comu
nali e provinciali e pure demandata, la risoluzione in via
amministrativa delle controversie tra l'amministrazione
finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui ter
reni e sul reddito agrario, ammettendosi il ricorso alia
Commissione centrale contro le relative decisioni delle
commissioni provinciali. Lo stesso articolo nel 3° comma
dispone : « Resta ferma la competenza delle commissioni
amministrative previste dal r. decreto legge 7 agosto 1936
n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016 e suc
cessive modificazioni, per le controversie in materia di
indebito, errori e sgravi di imposta, nonclie di esenzioni
ed agevolazioni, ivi comprese quelle per ruralitä » (testo cosi modificato dall'art. 5 decreto legisl. 8 aprile 1948 n. 514). Inline l'ultimo comma dello stesso articolo man
tiene la competenza dell'autorita giudiziaria ai sensi della
legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, su ogni controversia
che non si riferisca a semplice estimäzione di redditi o a questioni di fatto.
Ove si potesse prescindere dalle disposizioni del decreto
pres. reg. 31 marzo 1952 n. 10, non potrebbe apparire dubbio che la presente controversia, prospettante questioni attinenti ad errori lieH'applicazione della detta legge regio nale ad indebiti pagamenti di imposta e ad esenzioni, rientrerebbe tra quelle devolute dal 3° comma del succitato art. 23 alle commissioni tributarie di cui al decreto n. 1639 del 1936, contro le cui decisioni sarebbe dato il ricorso
all'autorita giudiziaria per questioni che non siano di sem
plice estimazione. Occorre perõ considerare che la controversia instau
(1-2) Non si rinvengono precedents specifiei. La Corte costituzionale ha ritenuto che la potestä legislativa
della Regione siciliana in tema di agevolazioni tributarie debba essere esercitata nel rispetto dei principi cui si infoima la legis lazione statale, che le esenzioni debbano rispondere ad un interesse regionale, avere carattere di specificitä e trovare ri scontro in tipi di esenzioni preveduti da leggi statali (sent. 30 dicembre 1958, n. 76, Foro it., 1959, I, 13 ; 24 novembre 1958, n. 59, id., 1958, I, 1774 ; 5 novembre 1957, n. 124, id., 1957, I, 1892 ; 8 luglio 1957, n. 117, ibid., 1721 ; 8 luglio 1957, n. 113, ibid., 1585 ; 17 aprile 1957, n. 58, ibid., 1790 ; 11 marzo 1957, n. 42 e 18 marzo 1957, n. 44, ibid., 1383 ; 26 gennaio 1957, n. 9, ibid., 341).
Il Fobo Italiano — Volume LXXXVII — Parte Z-13.
rata dalla Pulejo trae causa non giä da contestazioni rica
denti nella materia ordinaria disciplinata dalla succitata
legge n. 153 del 1943, ma originata daU'applicazione delle
norme, di carattere indubbiamente eccezionale, contenute
nel decreto pres. reg. n. 10 del 1952 sopra citato, contenente
agevolazioni fiscali per i danneggiati dalle alluvioni del
I'ottobre 1951. L'art. 1 di tale decreto concede ai danneg
giati dalle dette alluvioni la sospensione del pagamento delle
imposte sui terreni e sui redditi agrari e sui fabbricati
per le due ultime rate del 1951 e le prime tre rate del 1952, dettando le condizioni per fruire di detta sospensione. L'art. 5 dello stesso decreto demanda poi all'intendenie
di finanza. nel caso in cui a causa dell'alluvione sia venuto
a mancare almeno un terzo del prodotto ordinario del
fondo, la facoltä di accordare una parziale esenzione della
imposta fondiaria e sui redditi agrari in proporzione alia
perdita del prodotto e ciõ sia per le rate non ancora pagate del 1951 sia per le rate del 1952, con la limitazione per
queste ultime ehe il proprietario dimostri di avere iniziato
i lavori per il ripristino della produttivita agraria entro tre
mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto.
L'art. 9 dispone poi ehe, quando in sede di verifica,
eseguita per la concessione dell'esonero dal competente ufficio tecnico erariale, risulti la distruzione totale o par ziale del fondo, o la perdita totale o parziale della sua pro
duttivitä, si proceda d'ufficio alia variazione degli estimi
catastali.
Infine. l'art. 13 dello stesso provvedimento legislativo concede « avverso le decisioni », dell'intendente di finanza
il rieorso all'assessore per le finanze entro trenta giorni dalla notifica.
Premesso che le questioni di esonero dall'imposta sui
terreni dovuta per i due fondi di cui si discute non sono
oggetto di alcuna contestazione, sicche mancherebbe qual siasi fondamento logico-giuridic.o per sostenere nella spe cie la competenza tecnica delle eommissioni censuarie (cui
peraltro non sembra voglia riferirsi l'eccezione deH'ammi
nistrazione convenuta) e premesso altresi che non si pro
spetta alcuna questione di semplice estimazione o di mero
fatto, occorre rilevare contro la tesi dell'ammmistrazione
finanziaria come nel decreto legisl. n. 10 in esame manclii
ogni collegamento o riferimento alia disciplina comunque dettata dalla legislazione statale per la determinazione dei
redditi catastali e come il rieorso all'assessore regionale avverso le « decisioni » dell'intendente profili, sia pure in
termini non molto chiari, una ipotesi di giurisdizione spe ciale amministrativa, che ben potrebbe considerarsi sosti
tutiva di quella devoluta alle eommissioni tributarie.
Tale eccezionale deroga al sistema ordinario di riso
luzione delle controversie tributarie potrebbe spiegarsi e
giustificarsi col carattere eccezionale del provvedimento
legislativo in esame, che avrebbe inteso snellire e sempli ficare il procedimento amministrativo per la concessione
delle agevolazioni tributarie previste dal provvedimento medesimo. Per tale modo le decisioni dell'assessore re
gionale per le finanze, emesse sui ricorsi contro le decisioni
dell'intendente, dovrebbero considerarsi non come sem
plici atti amministrativi di accertamento dell'ara e del
quantum delle esenzioni tributarie, ma come vere e proprie decisioni giurisdizionali, contro le quali dovrebbe ammettersi
il rieorso all'autorita giudiziaria, ove il contribuente lamenti
una violazione dei suoi diritti nell'attuazione data dall'am
ministrazione finanziaria alle esenzioni concesse dal com
petente assessore.
Giova ancora una volta rimarcare come la sostanza
delle decisioni assessoriali di cui trattasi non sia oggetto di
contestazione ne da parte della attrice ne da parte dell'am
ministrazione convenuta, la quale concorda anche in via
di principio sulla tesi sostenuta dall'attrice circa il criterio,
da seguire per l'applicazione delle esenzioni parziali di cui
trattasi.
Ciõ posto, sembra al collegio che nel silenzio del suc
citato decreto regionale, dal quale trae causa la domanda
attrice, non possa affermarsi l'obbligo del preventivo espe rimento dei ricorsi in via amministrativa alle eommissioni
tributarie, richiamate nell'art. 23 della eitata legge n. 153
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PARTE PRIMA
del 1943, e clie la speeiale procedura amministrativa con
templata dal citato decreto pres. reg. n. 10 del 1952 nor
sia di ostacolo alla proponibilitä della domanda giudi ziaria della Pulejo, volta a chiarire e precisare le modal it ä
di applicazione delle esenzioni parziali accordate con le
decisioni intendentizie del 23 ottobre 1957, nn. 29320 e
29329, confermate dall'assessore regionale per le finalize.
Nel merito va osservato come la difesa dell'amministrazione
convenuta concordi sostanzialmente con l'attrice circa il criterio di applicazione delle esenzioni parziali di cui sopra, riconoscendo non soltanto la compatibility e cumulabilitä delle agevolazioni tributarie previste negli art. 5 e 9 del citato decreto pres. reg. n. 10 del 1952, aventi fondamento ed oggetto ben distinti, ma riconoscendo altresi esplicita mente, anche mediante una opportuna semplificazione cliiarificatrice, che le due esenzioni tributarie disposte con le succitate decisioni intendentizie debbano applicarsi sulle imposte liquidate per il 1952 (solo anno in contesta
zione) sulla base delle revisioni dell'estimo eatastale e del reddito agrario disposte per il detto anno, sia in conseguenza di variazioni delle colture o della produttivitä del fondo
(art. 43 t. u. 8 ottobre 1931 n. 1572), sia in conseguenza della eccezionale riduzione di tale produttivitä, dovuta all'alluvione a norma dell'art. 9 del citato decreto pres. reg. n. 10, che sostanzialmente profila una ipotesi speeiale e straordinaria di riduzione, riconducibile sempre liell'am bito dello stesso art. 43 del t. u. n. 1572 teste citato.
Erra perõ la difesa dell'amministrazione finanziaria allorche sostiene che le due esenzioni accordate alia Pulejo siano state esattamente applicate dagli uffici competenti.
Gria le poco chiare istruzioni impartite dall'intendente. di Siracusa nel trasmettere ai competenti uffici fiscali le due decisioni succitate denunciavano 1'errore lamentato daila Pulejo, consistente nel detrarre dalla percentuale di
esonero accordata la riduzione di estimo eatastale dovuta ai danni permanenti dell'alluvione.
Per tal modo le due agevolazioni tributarie non ve nivano a cumularsi, ma si attuava soltanto una ingiusti ficata falcidia della agevolazione concessa con risultati manifestamente lesivi del diritto della Pulejo. Di tale er
rore, originato da una strana ed incomprensibile commi stione delle due agevolazioni tributarie, si ha una chiara dimostrazione nelle note di accompagnamento dei decreti intendentizi del 23 ottobre 1957, dirette ai competenti uffici delle imposte, ove si esemplifica il procedimento da
seguire per l'applicazione delle esenzioni in discorso in modo non rispondente a quello enunciato nelle comparse dell'amministrazione convenuta.
L'erroneita del procedimento seguito dagli uffici delle
imposte nell'applicazione delle esenzioni di cui e causa, risulta confermata dalle informazioni fornite dagli uffici delle imposte di Noto e Siracusa, rispettivamente con note del 23 maggio 1961 e del 18 maggio 1961. Infatti per il fondo in territorio di Avola, catastato alia partita 2954, nel 1951 gli estimi catastali erano di lire 154.958 di reddito dominicale e di lire 9263 di reddito agrario. Tali estimi dal
gennaio 1952 furono ridotti rispettivamente a lire 84.666 e a lire 5.745 per revisione dovuta a perimento parziale dell'immobile e per riduzione della potenza produttiva. Dalla stessa data i detti estimi furono ulteriormente ridotti
rispettivamente a lire 73.570 ed a lire 4.717 per perdita parziale della produttivitä dovuta all'alluvione dell'ot tobre 1951 ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 marzo 1952 n. 10 della Regione siciliana. Dalle stesse informazioni risulta che per il 1951 l'imposta sui terreni fu di lire 885.305 e per il 1952 di lire 830.795 al netto delle ridu zioni di estimo di cui sopra. II mantenimcnto del li vello dell'imposta per il 1952 si spiega col fatto che per il detto anno il coefficiente di rivalutazione del reddito ea tastale era stato alquanto aumentato.
Le informazioni dell'ufficio imposte di Noto, mentre confermano che per il 1952 vennero applicate le due ridu zioni di estimo dovute alia riduzione della produttivitä del fondo anche a causa dell'alluvione dell'ottobre 1951, dimostrano anehe che sulla imposta di lire 830.795, liqui data per il 1952 in base agli estimi come sopra ridotti per
normale revisione e per revisione dipendente dall'alluvione, non venne applicata la riduzione del 72% accordata con la
decisione intendentizia del 23 ottobre 1957. Infatti la nota
del suddetto ufficio fiscale riferisce ehe la imposta di lire
830.795, iseritta a ruolo per il 1952, risulta interamente
pagata. Ciõ significa che sulle dette lire 830.795 non venne
applicata la disposta esenzione parziale del 72%, ehe
avrebbe ridotto l'imposta suddetta a lire 232.623. Non puõ sussistere dubbio pertanto sulla effettiva disapplicazione dell'esenzione accordata ex art. 5 del citato decreto n. 10
relativamente ai fondo in territorio di Avola e non puõ
quindi dubitarsi della legittimitä della domanda attrice
di rimborso della differenza di imposta indebitamente
pagata. Errori analoghi risultano commessi per 1'altro fondo in
territorio di Siracusa catastato alla partita 3233. Per il detto
fondo gli estimi catastali del 1951 erano di lire 502.335,26 di reddito dominicale e di lire 64.980,12 di reddito agrario. Tali estimi, rimasti invariati per il primo semestre del
1952, vennero ridotti dal secondo semestre dello stesso
anno rispettivamente a lire 233.529,72 e a lire 30.294,93.
Le riduzioni di estimo per diminuita produttivitä del
fondo, come risulta dalla nota dell'uffieio imposta di Sira
cusa, meno chiara e precisa di quella dell'uffieio di Koto, risultano applicate posteriormente ai ruoli del 1952, no
nostante la riduzione degli estimi disposta a partire dal
secondo semestre del 1952. Ciõ lia determinate errori ed
incertezze in ordine alla esenzione di cui e causa, ehe non
risulta dalle dette informazioni applicata per il 1952 se
condo resatto criterio riconosciuto dalla stessa difesa della
amministrazione convenuta. Non sembra esatto soste
nere ehe le revisioni di estimo catastale per ordinaria ridu
zione della produttivitä del fondo e per riduzione di taie
produttivitä dovuta all'alluvione del 1951 dovessero decor -
rere dall'anno successivo a quello in cui ebbero luogo le
verifiche straordinarie del 30 gennaio e 3 maggio 1952 e
quella del 24 febbraio 1952 per danni alluvionali, eitate
neile informazioni deU'ufficio delle imposte di Siracusa.
Di vero Part. 131 r. decreto 8 dicembre 1938 n. 2153
dispone che gli aumenti e le diminuzioni delle rendite cata
stali in dipendsnza delle verificazioni periodiche hanno
effetto, «di regola », dal 1° gennaio dell'anno immediata
mente successivo a quello destinato per la verificazione ed
estende la stessa regola alle verificazioni straordinarie
ordinate daH'amministrazione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 118.
La verificazione dei danni alluvionali di cui si discute ben potrebbe ricondursi nell'ämbito delle suddette veri ficazioni straordinarie. Orbene il criterio dettato dal legis latore nel succitato art. 131 non puõ che considerarsi
orientativo, come chiaramente si evince dall'espressione «a vranno effetto di regola» usata nel detto articolo e come puõ indirettamente evincersi dalla ricordata nota dell'uffieio delle imposte di Noto, che applicõ con effetto
dal 1° gennaio 1952 le riduzioni di estimo catastale, com
presa quella dipendente dall'alluvione dell'ottobre 1951. Ove si consideri che la riscossione dell'imposta per il 1952 era stata sospesa dall'intendente e sembra tuttora in corso
dopo 1'avvenuta revoca della tolleranza, apparirä evidente che l'ufficio delle imposte di Siracusa ben poteva applicare rettamente per il 1952 anche le riduzioni di estimo dovute
ai danni alluvionali, come fece l'ufficio di Noto. Del resto
l'imposta fondiaria ha il suo naturale fondamento nella
capacitä produttiva del fondo ed e piu che naturale che il venir meno in tutto od in parte di tale capacitä com
porti la proporzionale riduzione degli estimi catastali e
conseguentemente delle relative imposte e sovrimposte, che vengono annualmente liquidate sulla base di detti
estimi, rivalutati secondo il coefficiente dettato dal com
petente ministero delie finanze.
Pertanto una retta applicazione della legge e dello
spirito delle agevolazioni tributarie contenute nel citato decreto n. 10 avrebbe dovuto imporre anzitutto la revi sione per il 1952 degli estimi catastali in base alle consta tate riduzioni della produttivitä del fondo per naturale
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
deperimento o per variazione di coltura e per i danni allu
vionali di carattere permanente dell'ottobre 1951.
Sulla base degli estimi come sopra revisionati 1'ufficio
delle imposte avrebbe dovuto indi riliquidare l'imposta e sovrimposta del 1952, eome fece 1'ufficio di Noto, appli cando di poi sulla detta imposta e sovrimposta la riduzione
del 39% accordata con la decisione intendentizia del 23 ot
tobre 1957 ex art. 5 decreto pres. reg. n. 10 citato.
Di tale riduzione non si fa cenno nelle informazioni
dell'ufficio delle imposte di Siracusa, clie sarebbe per tanto incorso neilo stesso errore dell'ufficio di Noto, di
sapplicando le esenzioni parziali del 72% e del 39%, ac
cordate con le ripetute decisioni intendentizie rispettiva mente per i fondi di Avola e di Siracusa.
La mancata applicazione delle agevolazioni in discorso, lesiva del diritto dell'attrice nascente dalle predette deci
sioni intendentizie, induce all'accoglimento della domanda
deila Pulejo, volta ad accertare giudizialmente i criteri da
seguire nella- applicazione delle dette agevolazioni, criteri
violati dagli uffici finanziari anche a causa delle poco cliiare
istruzioni impartite dall'intendente di finanza di Siracusa
nel trasmettere agli uffici medesimi le decisioni di sgravio del 23 ottobre 1957.
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI ODERZO.
Sentenza 29 novembre 1963 ; Giud. Benfenati ; Cada muro (aw. Buso) c. Cadamuro (Aw. Bevilacqua)
Acque pultbliehe e private — Spoilde « argini <la
riparare c ingombri da rimuovere — Gomporta
mento del proprietario — Qualifieazione giuridica
(Cod. civ., art. 915, 916).
La riparazione disponde o argini e la rimozione di ingombri, ehe inflmscono sul corso delle acque, non e oggetto di un
obbligo ne di un onere del proprietario del fondo nel quale essi si trovino o si formino, ma d'una faeoltä il cui man
cato esercizio dä luogo alVobbligo di tollerare (praestare
patientiam) che alia riparazione o rimozione provve^ano i terzi interessati. (1)
11 Pretore, eco. — Si prospettano all'esame del deci
dente due distinte fattispecie, i cui estremi obiettivi, come
emerge particolarmente dai rilievi peritali, pur dovendo
essere precisamente delineati, in concreto coesistono nella
situazione di fatto.
L'art. 913 cod. civ. dispone clie il fondo inferiore e sog
getto a ricevere le acque che dal fondo piü elevato scolano
naturalmente, senza che sia intervenuta 1'opera dell'uomo.
La norma, in funzione di limite rispetto all'ach'o aquae
(1) Dottrina e giurisprudenza concordano con la massima annotata nel senso di escludere che il proprietario del fondo, nel
quale si trovano gli argini da riparare, sia tenuto a ripararli. Solo De Martino, Proprietä, in Commentario del cod. civ., a cura di A. SciALOJAe G.Branca, n. 4, sub art. 915-16, parla di obbligo del proprietario ; ma ne parla ammettendo tuttavia che il man cato adempimento dia luogo soltanto al praestare patientiam, percio anch'egli e nella scia della giurisprudenza e della dottrina
(v. in proposito Branca, in Foro it., 1951, I, 1506 in nota a Cass. 30 maggio 1951, n. 1355 nonche Busca, in Giur. it., 1957, I, 1, 265 in nota a Cass. 13 marzo 1956, n. 734).
Una parte della dottrina ritiene che la riparazione degli argini, ecc. sia oggetto d'un onere del proprietario del fondo :
onere, il cui mancato esercizio fa correre il rischio che i terzi interessati provvedano loro, direttamente e legittimainente, alle
riparazioni o rimozioni (v. Branca, in Foro it., 1951, I, 1506
cit.). Quest'opinione e criticata dalla sentenza annotata ; la
quale peraltro sembra essere nel solco della giurisprudenza cor
rente, poiche questa parla genericamente d'un « obbligo di tolle rare » (ma ne parla in senso tecnico ?) : v., oltreche le sentenze
cit., App. Roma 3 agosto 1956, id., Rep. 1957, voce Acque, n. 155 ; Trib. Perugia 2 maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 180.
pluviae arcendae, trova esatto riscontro nella tradizione del
diritto romano classico : « Idem aiunt, si aqua naturaliter
decurrat, aquae pluviae arcendae actionem ceasare : quod si
opere facto aqua aut in superiorem partem repellitur aut
in inferiorem derivat ur. aquae pluviae arcendae actionem
competere» (D. 39, 3, 1, 10). II carico cosi imposto al fondo
inferiore dall'art. 913 cod. civ. integra un limite legale della
proprieta, di cui e necessario requisito il flusso naturale
delle acque senza il concorso di opera umana sostanzial
mente modificatrice, salvo il disposto dell'ultimo comma
relativo alle innovazioni agri eolendi causa, ammesse contro
indennizzo.
Ogni altro deflusso di acque artificialmente derivate o
convogliate, rientra nella diversa fattispecie di servitü
di scarico. disciplinata daN'art. 1043 cod. civ. Non v'e dubbio
che anclie 1'eccesso di acqua proveniente dal sottosuolo at
traverso un pozzo artesiano, come nel caso concreto, puõ
legittimamente esser scaricato attraverso il fondo altrui
solo previa costituzione, volontaria o coattiva, dell'appo sita servitü.
II fosso di cui e causa trovarsi sui mappali nn. 113 e 292
del f. X, Sez. B, del comune di Cimadolmo, appartenenti a
Cadamuro Angelo fu Eugenio (fondo superiore) e nn. 263
e 250 della stessa sezione e foglio (fondo inferiore) apparte nenti a Cadamuro Angelo fu Valentino, con tragitto si tuato al limite tra i terreni coltivati ed una strada vicinale,
per sboccare poi nel « Rio Taglio ». lvi si riversa saltuaria
mente 1'eccedenza delle acque provenienti dal pozzo arte
siano sito sul mappale n. 262. Ma, come il consulente tecnico
osserva, il fosso serve anclie come collettore di acque pio vane nel loro naturale deflusso. Aggiunge il consulente
ch'esso, nello stato in cui si trova, necessita, sia pur per
garantire il semplice scolo di acque piovane, di una puli tura straordinaria specialmente nel tratto lungo m. 215, corrente in proprieta di Cadamuro Angelo fu Valentino.
La duplice funzione del fosso fa si ehe debban essere
distintamente esaminate, senza sostanziale reciproca in
fluenza, stante l'autonomia dei rispettivi presupposti di
fatto, la domanda dell'attore e quella riconvenzionale del
convenuto. La sussistenza o meno della servitü di scarico
non condiziona invero, se non nelle modalita tecniche di
esecuzione (in vista della maggiore o minore entitä del de
flusso), il problema dello spurgo del fosso e dei soggetti cu;
esso fa carico, essendo in ogni caso manifesto cbe, pur se si ritenesse tale servitü legittimamente costituita, non
deriverebbe da ciõ alcuna conseguenza di natura obbliga toria a carico del titolare del fondo servente, per il pacifico
principio che servitus in faciendo consistere nequit. La domanda principale, rivolta unicamente a vietare
i'immissione delle acque di origine sotterranea e fredda e
perciõ, come rileva il consulente tecnico, dannose alle col
ture, provenienti dal pozzo artesiano di recente impianto ad opera del convenuto, integra mi'actio negatoria servi
tutis (art. 949 cod. civ.) del proprietario del fondo servente
contro quello del fondo dominante. Le risultanze di causa non indicano alcun titolo o fatto giuridico legittimamente costitutivo della servitü di scarico, ne alcuno specifico assunto in proposito e datorinvenire negli scritti difensivi del
convenuto. I rilievi del consulente tecnico accennati all'esi
stenza della servitü riguardano unicamente la situazione
possessoria, ossia 1'esercizio di fatto del diritto reale, a pre scindere dal suo giuridico fondamento. II convenuto non ha, dal suo canto, domandato riconvenzionalmente la costitu
zione coattiva della servitü di scarico ai sensi deH'art. 1043
aod. civ. Non resta pertanto al decidente che accogliere la
domanda principale, inibendo al convenuto I'immissione
delle acque di provenienza sotterranea nel fosso dell'attore.
La questione dell'obbligatorieta dello spurgo ad opera del proprietario del fondo inferiore, posta dalla domanda
riconvenzionale, e non pregiudicata, come s'e detto, dal
l'accoglimento della negatoria servitutis, dato che il fosso e
anclie collettore di acque piovane, va esaminata sotto il
duplice profilo della possibile origine legale (ex art. 916 cod.
civ.) o negoziale dell'obbligazione, con riguardo, per la se
conda alternativa, all'esplicito assunto del convenuto. E
chiaro comunque che, se un'obbligazione ex lege sussistesse,
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