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Sentenza 18 febbraio 1964 (cause nn. 73 e 74/63); Pres. e rel. Donner P., Avv. gen. Roemer (concl....

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Sentenza 18 febbraio 1964 (cause nn. 73 e 74/63); Pres. e rel. Donner P., Avv. gen. Roemer (concl. conf.); N. V. Internationale Crediet - en Handevereninging «Rotterdam »e Coöperative Suikerfabriek en Raffinaderij G. A. «Puttershoek »(Avv. Salomonson) c. Min. olandese dell'agricoltura e della pesca (Avv. Weber, Schippers) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155115 . Accessed: 28/06/2014 10:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 10:14:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 18 febbraio 1964 (cause nn. 73 e 74/63); Pres. e rel. Donner P., Avv. gen. Roemer(concl. conf.); N. V. Internationale Crediet - en Handevereninging «Rotterdam »e CoöperativeSuikerfabriek en Raffinaderij G. A. «Puttershoek »(Avv. Salomonson) c. Min. olandesedell'agricoltura e della pesca (Avv. Weber, Schippers)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155115 .

Accessed: 28/06/2014 10:14

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8d G TUR ISPRUDKNZA COMUNITARIA E STRANIERA AO

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Sentenza 18 febbraio 1964 (cause nn. 73 e 74/63) ; Pres. e rei.

Donner P., Avv. gen. Roemer (conci, conf.) ; N. V.

Internationale Crediet - en Handevereninging « Rotter dam » e Cooperative Suikerfabriek en Raffinaderij G. A.

« Putterslioek » (Avv. Salomonson) c. Min. olandese

dell'agricoltura e della pesca (Avv. Weber, Schippers).

Comunità europee — C.e.e. — Settore di attività

economica in grave difficoltà — Misure di salva

guardia — Modalità — Pubblicazione — Irrile

vanza (Trattato istitutivo della C.e.e., art. 226).

La Commissione della C.e.e. può autorizzare lo Stato membro, che versi in difficoltà gravi in un settore dell'attività eco

nomica, ad adottare quali misure di salvaguardia tasse, che pur non abbia fatto richiesta di autorizzazione ad

imporre. (1) L'art. 235 del trattato della C.e.e. può essere applicato soltanto

quando altre clausole non prevedano i poteri necessari per il conseguimento di uno scopo della Comunità. (2)

Sebbene sia da ritenere opportuna la pubblicazione di un

provvedimento che autorizzi misure di salvaguardia, è

sufficiente, ai sensi dell'art. 191 C.e.e., la semplice no

tifica agli Stati interessati. (3)

La Corte, ecc. — Fatto. — 1. Gli antefatti. I fatti che

hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere : a) nella causa 74/63. Il 27 luglio 1960 la

Commissione della C.e.e. adottava, a richiesta della Kepub blica federale di Germania, una decisione (notificata al

Governo interessato, ma non pubblicata nella Gazzetta uf

ficiale) a norma dell'art. 226 del trattato C.e.e., con la quale autorizzava detto Stato membro ad imporre, fra l'altro, fino al 31 dicembre 1960, una tassa compensativa di 18,25 fiorini il quintale sulla pasta per fondente (sottovoce doga nale 1704 C) importata dai Paesi Bassi, a meno che questi non riscuotessero la stessa tassa all'atto dell'esportazione. La decisione veniva prorogata con provvedimento del 21

dicembre 1960 (non pubblicato) e modificata il 28 giugno 1961 (G. u. pag. 1230/61), nuovamente prorogata il 22 di

cembre 1961 (G. u. pagg. 192 e 193/62) ed ancora modifi

cata il 27 febbraio 1962 (G. u. pagg. 861 e 862/62). A seguito di questi provvedimenti della Commissione,

con decreto 3 agosto (1960 STCrt 5 agosto 1960, n. 150), il

ministro olandese dell'agricoltura e della pesca istituiva

una tassa sull'esportazione di pasta per fondente ; è questo il cosiddetto « Heffingsbeschikking fondantmassa 1960 »

(in prosieguo designato : Eeff. Fond.), adottato in forza

dell'art. 42 della Landbouwwet in relazione al In-en Uit

voerbesluit Landbouwproducten 1958.

Il 27 aprile 1962 lo Hoofdproductschap Akkerbouw

producten, in nome del ministro, notificava alla N. Y.

Internationale Crediet - en Handelsvereninging « Kotter

dam » un accertamento per 4.000 fiorini di tassa, sull'espor tazione in Germania, avvenuta il 27 febbraio 1962, di 20

tonnellate di pasta per fondente, accertamento, basato

sullo Eeff. Fond, (prodotto dalla Coòperatieve Suiker

fabriek en Raffinaderij G. A. « Puttershoek ») ; le due inte

ressate interponevano ricorso presso il college van Beroep voor het bedrijfsleven ed a sostegno elevavano fra l'altro

censure basate sul trattato C.e.e., e precisamente :

I. a) Lo Eeff. Fond, è in contrasto con l'art. 12 del

trattato C.e.e., in quanto è stato adottato posteriormente al

1° gennaio 1958 ed ha istituito una tassa che prima non

esisteva.

6) Esso è pure in contrasto con l'art. 16 dello stesso

trattato.

c) Con detto provvedimento, visti anche i regolamenti, le decisioni e le risoluzioni del Consiglio in data 4 aprile

(G. u. n. 30 del 20 aprile 1962), si è posta in essere una di

sciplina che in realtà assoggetta il prodotto di cui trattasi

alle norme in materia agricola del trattato C.e.e., e ciò in

contrasto con l'art. 38, n. 3, di detto trattato.

II. L'illegittimità dello Eeff. Fond., resa manifesta dalle

II. tOEO Italiano — Volum* LXXXV11 — Parte IV-8.

sopramenzionate disposizioni del trattato C.e.e., non può essere sanata dalla decisione della Commissione in data 27

luglio 1960, successivamente prorogata e modificata. Il tenore di questa decisione rende legittimo il dubbio

che gli Stati membri esportatori non siano stati in realtà autorizzati a riscuotere una tassa sull'esportazione. In caso

affermativo, poi, l'autorizzazione è in contrasto col trattato e la Commissione non aveva il potere di concederla :

а) L'art. 226, n. 2, non attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare ad adottare misure di salvaguardia gli Stati membri che non si trovano in difficoltà ai sensi del

primo paragrafo dello stesso articolo e che non hanno chiesto una siffatta autorizzazione. La Commissione ha quindi violato l'art. 226.

б) Le condizioni poste dall'art. 226, n. 1, per la con

cessione dell'autorizzazione non sono state nella specie affatto soddisfatte ; quand'anche l'industria tedesca per la

trasformazione dello zucchero si fosse trovata in difficoltà,

queste non sarebbero state del genere contemplato nel l'art. 226, n. 1. Questa disposizione non riguarda infatti le difficoltà derivanti esclusivamente dall'applicazione di

norme imperative del trattato.

c) La Commissione si è valsa dell'art. 226 onde sot trarsi al procedimento di cui all'art. 235 (« sviamento di pro cedura »). (Omissis)

Diritto. — (Omissis). Con la seconda questione è stato chiesto alla Corte di stabilire se l'art. 226 permettesse alla Commissione di autorizzare il Governo olandese ad imporre una tassa che esso non aveva richiesto e se in caso contrario le decisioni non fossero illegittime.

La Corte osserva che le misure di salvaguardia possono avere l'unico scopo di proteggere temporaneamente un set tore dell'attività economica nel quale siano sorte difficoltà.

Benché l'art. 226, n. 1, stabilisca che lo stesso Stato inte

ressato deve chiedere di essere autorizzato ad adottare mi

sure di salvaguardia, il secondo paragrafo dello stesso arti

colo attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, a

richiesta dello Stato interessato, le misure di salvaguardia « che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le mo

dalità di applicazione ». Questa disposizione ha carattere eccezionale solo per quanto riguarda la natura e la portata delle deroghe al trattato, non già riguardo al modo in cui

la Commissione intende attuare la protezione richiesta.

A questo proposito, la Commissione deve valersi dei mezzi

che implicano le conseguenze meno gravose per lo Stato la

cui economia sia lesa dalle misure autorizzate. A tale scopo, l'autorizzazione può essere sottoposta alla condizione che

quest'ultimo Stato non preferisca applicare esso stesso le

misure di salvaguardia. La facoltà della Commissione di sottoporre l'autorizza

zione ad una condizione del genere trova poi conferma nel

l'art. 226, n. 3, il quale stabilisce che nella scelta delle mi

sure di salvaguardia dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato

comune. Sotto questo aspetto, le decisioni impugnate non dànno perciò luogo ad alcun rilievo.

Nella terza questione, il college van Beroep ha chiesto

in primo luogo alla Corte di stabilire se le difficoltà causate

dall'applicazione di norme imperative, in ispecie quelle pro vocate dalla soppressione dei dazi interni, possano essere

incluse fra quelle contemplate nell'art. 226.

La Corte rileva che, come risulta dalla motivazione delle

decisioni criticate, la Commissione riteneva che le diffi

coltà di cui trattasi sussistessero già anteriormente all'ap

plicazione del trattato e siano soltanto aumentate in seguito alla soppressione degli ostacoli che impedivano gli scambi

nell'àmbito del mercato comune. Non essendo stata dimo

strata l'erroneità di questa opinione, nell'esaminare le deci

sioni sottoposte al controllo della Corte non è necessario

prendere in considerazione detta questione. D'altronde

l'art. 226 fa menzione di difficoltà, senza distinguere fra

quelle causate dall'applicazione del trattato e le altre. Le

decisioni di cui trattasi non possono quindi essere criti

cate nemmeno sotto questo aspetto. Nella terza questione è stato poi chiesto alla Corte di

stabilire se le decisioni siano invalide per altri motivi ov

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91 PARTE QUARTA §2

vero per il fatto ohe la Commissione si sarebbe valsa del

l'art. 226 del trattato per evitare di applicare l'art. 235. Su questo punto la Corte può limitarsi ad esaminare se la

Commissione, applicando l'art. 226, non abbia violato

l'art. 235 e se le criticate decisioni non siano inficiate da vizi rilevabili d'ufficio.

L'art. 235 ha carattere complementare e può essere

applicato soltanto qualora il trattato non abbia previsto i poteri necessari per il conseguimento di un determinato

scopo della Comunità ; il regolare esercizio dei poteri attri buiti dal trattato non può pertanto costituire violazione di detto articolo.

Le ricorrenti nella causa principale, richiamandosi alla

sentenza della Corte nelle cause riunite 2 e 3/62, hanno sostenuto che un'autorizzazione non pubblicata non può essere considerata come la « eccezione espressamente con

templata » di cui si parla in detta sentenza. Questa censura deve essere presa in esame, giacché l'eventuale mancanza di una pubblicazione prescritta può essere rilevata d'ufficio.

A questo proposito la Corte rileva che, benché appaia opportuno che a una decisione del genere in esame, la quale colpisce i diritti e gli interessi di cittadini di più Stati membri,

venga data la pubblicità usuale in casi siffatti, l'art. 191 si limita a prescrivere che le decisioni siano notificate ai desti natari. Nella specie, è assodato che la notifica ha avuto luogo. In questo caso, l'« eccezione espressamente contemplata » è rappresentata dallo stesso art. 226, nei limiti in cui esso ammette misure di salvaguardia che costituiscono deroghe agli art. 12 e 16 del trattato.

Ne consegue che, non essendovi altri vizi rilevabili d'uf

ficio, nulla può far ritenere invalide le decisioni di cui trattasi.

Per questi motivi, ecc.

(1-3) Sulle clausole di salvaguardia v., da ultimo, Corte giust. comunità europee 17 luglio 1963, Foro it., 1963, I, 1577, con nota di richiami, cui adde M. Berbi, in Giust. civ., 1963, I, 1986 ; Vanni, in Riv. dir. europeo, 1963, 135 j L. V. Berri, in Foro pad., 1964, V, 1 ; Gobi, in Giur. it., 1964, I, 1, 1.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Sentenza 16 dicembre 1903 (causa 14/63) ; Pres. Donner

P., Bel. Delvaux, Ayv. gen. Lagrange (conci, diff.) ; Soc. Forges de Clabecq (Avv. Gregoire) c. Alta auto rità C.e.c.a. (Rappr. Telchini ; Avv. Orianne).

Comunità europee — C.e.e.a. — Decisione individuale —- Impugnativa — Documenti necessari — Inte resse a ricorrere — Spese — Compensazione (Trat tato istitutivo della C.e.e.a., art. 14, 15, 33, 53 ; rego lamento di procedura della Corte 3 marzo 1959, art. 69, § 2, 3).

Se la decisione individuale dell'Alta autorità della C.e.e.a.

impugnata si limita a risolvere una questione di diritto

interpretando una decisione generale, non è necessario alli

gare al ricorso documenti a riprova di affermazioni in

punto di fatto. (1) L'interesse a ricorrere deve essere valutato al momento della

proposizione del ricorso ; pertanto non costituisce motivo di irricevibilità la constatazione ulteriore di circostanze che avrebbero fatto venire meno il suddetto interesse. (2)

La frase « quantità di rottame acquistato » di cui all'art. 3 della decisione generale 22/54 va interpretata nel senso di « quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti » ; pertanto, per stabilire il momento di applicazione del contributo di

perequazione bisogna riferirsi alla consegna, cioè al mo mento in cui il rottame passa a disposizione effettiva del

l'impresa che lo consuma. (3) Vanno compensate le spese se la causa determinante del ri

corso deriva da cattiva redazione di disposizione contenuta in una decisione generale. (4)

La Corte, ecc. — Oli antefatti. I fatti che hanno dato

origine alla presente controversia si possono così riassumere :

La decisione dell'Alta autorità n. 22/54, in data 26

marzo 1954, entrata in vigore il 1° aprile 1954, stabilisce

all'art. 3 che « l'ammontare dei contributi (di perequazione) è calcolato in ragione dei quantitativi di rottame acquistati da ciascuna impresa durante il periodo di validità della

presente decisione ... ».

La ricorrente assume di aver ricevuto, posteriormente al

1° aprile 1954, 20.682 tonnellate di rottame riferentesi a con

tratti stipulati anteriormente a detta data e di aver di con

seguenza ritenuto di non doverle includere fra i quantitativi

soggetti ai contributi di cui all'art. 3 della decisione 22/54.

Dopo uno scambio di lettere con la ricorrente, il 23

gennaio 1963, la Direzione generale « Acciaio » dell'Alta

autorità comunicava alla « Forges del Clabecq » che « nella

sua riunione del 5 dicembre 1962 l'Alta autorità, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, ha deciso di includere

nell'imponibile di codesta impresa le 20.682 tonnellate in

contestazione ».

Col presente ricorso la « Forges de Clabecq » chiede

l'annullamento di questo provvedimento, per violazione della decisione 22/54. (Omissis)

In diritto. — (Omissis). La convenuta assume in secondo

luogo che nell'atto introduttivo la ricorrente ha offerto di

provare, in quanto occorra, che il rottame in contestazione era stato acquistato anteriormente al 1° aprile 1954 (data dell'entrata in vigore della decisione 22/54) senza peraltro allegare il fascicolo, prescritto dall'art. 37, § 4, del regola mento di procedura, contenente gli atti o documenti in vocati a sostegno.

La Corte rileva che la decisione impugnata si era li mitata a risolvere ima questione di diritto, relativa all'inter

pretazione della decisione 22/54. La seconda eccezione d'irricevibilità va perciò pure

respinta. In terzo luogo la convenuta assume che l'annullamento

della decisione impugnata provocherebbe la revisione dei calcoli di perequazione e addosserebbe di conseguenza alla ricorrente un onere superiore allo sgravio conseguito.

La Corte osserva che l'interesse ad agire per l'annulla mento dev'essere valutato con riferimento al giorno in cui il ricorso è stato proposto e che in tale momento la ricor rente aveva senza dubbio interesse all'esenzione del rot tame in contestazione.

Anche la terza eccezione d'irricevibilità va quindi re

spinta. Per i motivi sopra esposti, il ricorso è ricevibile. Nel merito. — Secondo la ricorrente, l'art. 3 della deci

sione dell'Alta autorità n. 22/54, che ha istituito il con sorzio obbligatorio di perequazione, stabilirebbe che l'am montare dei contributi va calcolato in ragione dei quanti tativi di rottame acquistati durante il periodo di validità della decisione, cioè fra il 1° aprile 1954 e il 31 marzo 1955. Il rottame in contestazione, ricevuto posteriormente al 1° aprile 1954, sarebbe stato acquistato prima di tale data e non sarebbe quindi soggetto ai contributi di perequazione.

Nel provvedimento impugnato, l'Alta autorità ha in teso la frase « quantitativi di rottame acquistati », di cui all'art. 3 della decisione 22/54, nel senso di « quantitativi di rottame d'acquisto ricevuti ».

Per determinare la data iniziale degli effetti del sistema di perequazione appare necessario adottare un criterio unico, sia per l'applicazione del tributo gravante sul rot tame acquistato, sia per l'attribuzione delle sovvenzioni sul rottame importato. In caso contrario si giungerebbe infatti all'assurdo risultato che una partita di rottame proveniente da paesi terzi, acquistata anteriormente al 1° aprile 1954 ma importata dopo questa data, fruirebbe della perequazione pur essendo esente dai contributi.

La decisione 22/54, la quale si proponeva di istituire « un consorzio che permetta di perequare il rottame im portato da paesi terzi », non poteva avere come scopo, nè potrebbe produrre l'effetto, d'istituire dei contributi ba sati su una contraddizione che si manifesterebbe, vuoi nel disposto dell'art. 3 vuoi nel rapporto fra questo e l'art. 2.

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