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Sentenza 18 luglio 1962; Pres. ed est. Semeraro P., P. M. Pedote; imp. Pellerano e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 259/260-269/270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150931 .
Accessed: 25/06/2014 02:49
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259 PARTE SECONDA 260
Tale legislazione speciale 0 informata all'esigenza di
una chiara delimitazione e sistemazione legislativa della
categoria in considerazione dell'importanza dei prodotti di alimentazione per la prima infanzia e dell'importanza dei prodotti dietetici come coadiuvanti dei rimedi tera
peutici veri e propri. Da qui tutto un sistema di controlli sanitari, a tutela
della suprema esigenza della salute della generality. Ora che un prodotto, cosi particolarmente controllato
in relazione alia essenziale destinazione di esso ad un uso
igienico sanitario, possa rientrare in una categoria cosi
tipicamente voluttuaria quale e quella dei dolciumi e da
escludersi sul piano di una razionale interpretazione delle
norme legislative. Ne vale osservare, in senso contrario, clie i biscotti
Pavesini, pur essendo alimento dichiarato dietetico dalla
autorita competente, possono essere consumati come bi
scotti comuni da ckiunque, giacclie, nell'interpretazione della legge, deve prendersi in considerazione l'uso essen
ziale e normale di un prodotto, non l'eventuale uso ano
malo o solo eventuale ; ne vale poi richiamarsi al disposto dell'art. 26 del regolamento del 1936 sulle imposte di con
sumo : disposizione clie fa rientrare nella categoria dei dol
ciumi ogni prodotto commestibile nella cui composizione sia adoperato lo zuccliero, giacclie una tale disposizione non puõ essere interpretata con un criterio puramente let
terale ; e soprattutto non puõ essere considerata isolata
mente, ma deve essere inquadrata nel sistema delle norme
legali che direttamente o indirettamente sono applicabili alia materia, e naturalmente anclie con le norme legali emanate dopo la data del regolamento stesso.
Per le considerazioni ebe precedono, il motivo di ri
corso e infondato, e pertanto il ricorso deve essere riget tato.
Per questi motivi, ecc.
TRIBÜNALE DI ROMA.
Sentenza 18 luglio 1962 ; Pres. ed est. Semeraro P., P.
M. Pedote ; imp. Pellerano e altri.
Oltrafjgio, violenza e resistenza a pubblieo uiiieiale — Violenza o minaeeia a pubblieo uffieiale —
Maniiestazioni e eortei vietati — Intervento della
iorza pubbliea — Sussistenza del reato (Cod. pen., art. 336).
Concorso di persone liel reato — Previo eoneerlo —
Neeessita — Esclusione (Cod. pen., art. 110). Concorso di persone nel reato — Mancanza di previo
eoneerto — Attenuante prevista dall'art. 116,
capov., cod. peil. — Inapplieabilita (Cod. pen., art. 116).
Manifcstazione e radunata sediziosa —■ Motivi della
radunata — Irrilevanza (Cod. pen., art. 655). Aitissione — Aiiissione abusiva di seritti — Que—
stione di incostituzionalitä — Manifesta infon—
datezza (Costituzione della Repubblica, art. 21 ; cod.
pen., art. 663; d. legisl. 8 novembre 1947 n. 1382, autorizzazione di pubbliea sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblieo, art. 2 ; r. d. 18 giu
gno 1931 n. 773, t. u. leggi di P. s., art. 113). Aiiissione — Aiiissione abusiva di seritti — Iscri—
zioni su muri — Sussistenza del reato (Cod. pen., art. 663 ; d. legisl. 8 novembre 1947 n. 1382, art. 2 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, art. 113 ; 1. 23 gennaio 1941
n. 166, norme integrative per la disciplina delle pub bliche affissioni, art. 2).
Circostanze di reato — Motivi di partieolare valore
morale o soeiale — Fatlispecie (Cod. pen., art. 62, n. 1).
Qualora siano in atto manifestazioni o eortei vietati, la forza
pubbliea ha il dovere di intervenire per il mantenimento
delVordine pubblieo; pertanto, rispondono del reato previsto nell'art. 336 cod. pen. eoloro ehe eommettono violenze o
minacce per costringere i reparti ad omettere il compi mento del predisposto servizio di ordine pubblico. (1)
Ai fini della sussistenza del concorso di piii persone nel reato
non occorre un preventivo accordo, essendo sufficiente ohe la partecipazione si manifesti in un qualsiasi mo
mento anteriore alia consumazione del delitto. (2) L'attenuante prevista dall'art. 116, capov., eod. pen. b inap
plicable nel caso ehe i concorrenti nel reato abbiano agito senza previo concerto. (3)
II reato di radunata sediziosa non e escluso dalla particolare natura dei motivi die hanno originato la radunata. (4)
E manifestamente infondata la questione di incostituzionalitä
del reato di affissione abusiva di scritti o disegni. (5) Nella previsione del reato di affissione abusiva di scritti
e disegni rientrano anche le iscrizioni fatte sui muri esterni
degli edifici prospicienti le pubbliche vie. (6) Bicorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale
e sociale, quando il motivo politico venga superato da un
sentimento di carattere universale, in un determinato clima
storico o sociale, quale quello suscitato dal ricordo delle
vittime per la Besistenza e dalla pietä per esse. (7)
(1) Non risultano precedent! specifici editi. Sul reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, cons. Antolisei, Man. dir. pen., Milano, 1960, parte speciale, II, pag. 667 e segg.
(2) Giurisprudenza costante. Nello stesso senso : Cass. 7
giugno 1960, Guasco, Foro it., Rep. 1961, voce Oltraggio a pub blico ufficiale, nn. 12, 13 ; 2 marzo 1959, Contissa, id., Hep. 1959, voce cit., n. 9, entrambe con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 339 cod. pen., per la sussistenza della quale, secondo Cass. 5 dicembre 1959, Battistello, id., Hep. 1960, voce
cit., n. 14, (; sufficiente anche un concorso morale.
(3) In senso conforme: Cass. 8 ottobre 1958, Le Rose, Foro it., Rep. 1959, voce Concorso di persone nel reato, n. 18 ; 7 novembre 1958, Campolo, ibid., n. 19. Sull'argomento cons. : Cass. 16 gennaio 1960, Ebner, id., 1961, II, 76, con nota di
Andrioli; 22 aprile 1960, Serra, id., Rep. 1960, voce cit., n. 25.
(4) Non risultano precedenti in termini. Sul reato di radu nata sediziosa, cons. Trib. Catania 17 giugno 1961, Lo Presti, Foro it., Rep. 1961, voce Manifestazione sediziosa, nn. 2-6 ; Trib. Palermo 27 ottobre 1960, Billeci, id., 1961, II, 93, con nota di richiami ; Cass. 16 dicembre 1958, Mete, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 1, 4.
In dottrina : Iossa, Inlerpretazione evolutiva del concetto giw ridico di sediziositd, in Democrazia e diritio, 1960, I, 151 ; Gaito, Nozioni elastiche e concetto penalistico di «sedizione », in Arch,
pen., 1960, II, 384.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. I, Foro it., 1956, I, 833, nel dichiarare costituzionalmente
illegittimo 1'art. 113 t. u. leggi di P. s., ad eccezione del 5° comma, ha ritenuto ancora vigeute, in relazione al detto comma, la norma contenuta nell'art. 663, capov., cod. pen. relativo al divieto di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, senza osservare le prescrizioni dell'autcritk
competente. (6) In senso conforme : Cass. 28 febbraio 1955, Nenditto,
Foro it., Rep. 1955, voce Sicurezza pubbtica, n. 113. Secondo Cass. 25 maggio 1957, Masoni, id., Rep. 1957, voce cit., n. 80 e21 maggio 1957, Cervaroli, ibid., voce Affissione, nn. 1, 2, 1'af fissione fuori dei luoghi dosti iati rientra nella previsione del I'art. 2 legge 23 gennaio 1941 n. 166, talehe appllcabile e la
pena della sola ammsnda prevista dal testo originario dell'art. 663 cod. pen., senza il rafforzamento sanzionatorio disposto dal decreto legisl. 8 novembre 1947, n. 1382.
(7) In senso conforme, per quanto concerne la valutazione dei motivi politici ai fini dsll'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, cod. pen. : Cass. 14 novembre 1958, De Matteis, Foro it., Rep. 1959, voce Circostanze di reato, n. 59 ; 15 ottobre 1957, Maniera, id,., Rep. 1958, voce cit., n. 57 ; 22 febbraio 1957, Peroglio, id., Rep. 1957, voce cit., n. 93 ; 13 maggio 1955, Mo
roder, id., Rep. 1955, voce cit., n. 80 ; 18 novembre 1954, Avan
zati, ibid., nn. 81, 82. Cons, sull'argomento : Cass. 12 gennaio 1960, Di Rubbia,
id., 1961, II, 34, secondo cui per la concessione dell'attenuante
prevista dall'art. 62, n. 1, cod. pen. il fatto di particolare valore morale o sociale deve sussistere obiettivamente, non essendo rilevante una falsa od erronea opinione dell'agente. II Trib. Palermo, con sent. 27 ottobre 1960, cit., ha ritenuto che il fine del miglioramento del tenore di vita dei lavoratori costituisce un motivo di particolare valore sociale ai sensi dell'art. 62, n. 1, cod. pen. Sull'argomento, cons, in dottrina: Pastore, Note critiche sulla giurisprudenza in tema dell'art. 62, n. 1, cod. pen.,
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261 GIURISPRUDENZA PENALE 262
Il Tribunale, ecc. — AU'esame dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda la sentenza e delle singole posizioni processuali occorre premettere un esame aocurato, ma anche
conciso, del periodo, degli avvenimenti, delle condizioni
psicologiclie dei cittadini di Genova, se non della intera
Liguria, nei giorni ehe precedettero il 30 giugno 1960.
Accurata, ma concisa occorre sia quest a disamina perchö da essa puõ ricavarsi un fondamentale giudizio sulla intrin seca natura e sul contenuto psicologico interessante la de cisione e penalmente rilevante e perclic, una volta acclarato tale elemento, la materia squisitamente e unicamente po litica del processo diviene estranea ai processo stesso ehe
riguarda reati comuni. Su questi peraltro e dovere del ma
gistrate portare la propria attenzione e la propria sensibilitä non disgiunte dal doveroso rigore nel giudicare su fatti di indubbia gravitä e pericolositä. Questo esame e diretto a trarre le giuste ed eque conseguenze da quei presupposti dei quali si e detto e la valutazione di tutti quegli elementi ehe escludono o attenuano o aggravano in ogni giudizio penale il reato.
La diseussione finale nel dibattimento si e svolta su un piano di elevatezza di concetti giuridici con un esame
politico e storico degli avvenimenti prossimi e lontani, pur troppo dolorosi questi ultimi, ehe indubbiamente torna ad onore di quanti nel dibattimento hanno avuto la parola di accusa o di difesa. Taie rilievo peraltro, piuttosto incon sueto in una pronuncia del magistrato, deve valere a porre 1'accento sulla inconciliabilita fra esigenze di giustizia e
aneliti, ideologie, indirizzi di politiea e quindi sulla impos sibilitä, da parte del giudice, di accogliere alcune richieste e tesi della difesa, prima delle quali la richiesta principale di assoluzione di tutti gli imputati, ehe dovrebbe essere
fondata, in sostanza, sul contenuto e sui motivi politici, ehe sono alla base degli avvenimenti.
Tali moventi non vanno disgiunti da quella spinta psi cologiea ehe ha radice in quei lontani fatti durante la occu
pazione tedesca per i quali la cittä di Genova 6 stata fre
giata della medaglia d'oro per la resistenza. Sono motivi ehe, riguardo alla massa dei manifestanti
e quindi degli imputati, hanno un valore umano assai piu alto. Si intende qui riferirsi aH'accennato sgomento ehe
assali la cittadinanza di Genova all'annunzio ehe un con
gresso del m.s.i. avrebbe dovuto tenersi nel giorno 2 luglio e seguenti in Genova nel teatro Margherita a brevissima distanza dal Saerario dei caduti per la resistenza.
Non si trattõ di una limitata categoria di persone o di limitate manifestazioni di stampa o di carattere uffieiale o ufficioso. Larghissimo, ai contrario, fu il concorso di per sone di ogni ceto e categoria nella protesta contro quella deeisione tanto piu avversata, in quanto organi di stampa avevano dato notizia, peraltro non controllata e tanto meno
confermata, ehe il congresso sarebbe stato presieduto da un
ex prefetto di Genova delPultimo periodo del fascismo e della
occupazione nazista, ehe, in quell'epoca, si sarebbe reso re
sponsabile di efferatezze ed era quindi tristamente ricor
dato e considerato. E dell'8 giugno 1960 un comunicato del Consiglio federativo ligure della resistenza ehe procla mava questa avversita dei partiti democratici, dichiarava intollerabile la effettuazione in Genova di un congresso missino e ricordava fatti luttuosi ed eccidi («le fosse del Turchino », «1'erta di Cravasco », «le profonditä marine
dell'Alivella », «le insanguinate zolle della Benedicta»). Il 20 giugno 1960 il sen. demoeristiano Giorgio Bo inviava all'avv. Zana, presidente, all'epoca, del detto Consiglio federativo della resistenza, una calorosa lettera attestante la sua solidarieta piena all'appello, proclamandosi lieto di
contribuire a ogni utile iniziativa per evitare ehe il con
gresso del m.s.i. si tenesse in Genova. Il quotidiano di Eoma «II Messaggero » il 29 luglio ri
feriva del messaggio di cento professori ai Presidente del
Consiglio e al Ministro dell'mterno per protestare contro
il congresso del m.s.i. « non per atteggiamento politico, ma
in Temi nap., 1961, II, 125 ; Guadagno, Sul londamento rfrl Vattcnuante dei motivi di particolare valore morale o social , in Foro pen1955, 9.
per profonda convinzione ehe esso potesse rappresentare una minaccia per la libertä ». Lo stesso quotidiano il 30
giugno riferiva che la segreteria provinciale della Demo
erazia cristiana avrebbe fatto affiggere un manifesto riaf
fermante sull'argomento la propria avversione a qualsiasi manifestazione di totalitarismo. Peraltro un secondo ma
nifesto avrebbe ricordato le dichiarazioni dell'on. Togliatti leader del Partito comunista italiano a Palermo : « II m.s.i.
e una forza democratiea al servizio dell'autonomia della
Isola ». l£ ovvio che da parte del m.s.i. non mancarono
reazioni vivaci di stampa clie non e utile ricordare. £ ne
cessario invece rilevare che nessuna delle voci anche auto
revoli e provenienti da partiti democratici, non del tutto
ideologicamente avversi al m.s.i., dimostrõ di avere la mi
nima efficacia di persuasione anche quando fu profilata una eventuality di turbamenti dell'ordine pubblico.
Nel dibattimento si e avuta autorevole prova di questo nelle deposizioni dell'avv. Salvatore Iona, giä nominato
(dibattimento 2 luglio 1962), che ebbe colloqui con il Pre
fetto, al quale illustrõ la situazione e richiese la proibi zione del congresso m.s.i. in Genova, per motivi di ordine
pubblico. II 1° luglio 1960 egli confer! piu volte col Capo della Provincia, il quale infine propose che il congresso fosse tenuto a Nervi; la proposta non fu accolta perche Nervi e parte di Genova.
Lo Iona prospettõ la possibilitä che il congresso si
svolgesse a Rapallo. Queste circostanze hanno valore di
orientamento e sono confermate dalla non meno autorevole
parola del Lutri che da dieci giorni prima dei fatti aveva
le funzioni di Questore di Genova.
II Lutri in dibattimento ha, fra l'altro, affermato che
molte proteste vennero a sua conoscenza contro il congresso e ne ha ricordato una sottoscritta da ben 300 docenti, rap
presentanti del pensiero e della cultura ; di tutte le mani
festazioni del genere veniva informata Pautorita centrale, a Roma. Sulle trattative tra autorita e il m.s.i. il Lutri ha
riferito di essersene interessato personalmente dal 20 giugno. Nel corso di questi contatti precedenti a quelli dell'avv.
Iona con il Prefetto, si progettõ il trasferimento del con
gresso da Genova a Nervi, ma, dice il Lutri, la cosa non
ebbe seguito perche «la organizzazione era ad un punto tale
che non poteva tornare indietro ». Non mette conto inda
gare su quale parte ricada la responsabilita del fallimento
di queste trattative, il cui buon esito avrebbe risparmiato un triste episodio a Genova e all'Italia. Certo e di grande rilievo per dimostrare la confluenza di motivi ideologici e ideali o piu propriamente sentimentali, il rilievo che la
parte contraria al congresso non rifuggi dalla ricerca di
una transazione in modo che il congresso avesse luogo in
Liguria, ma non a Genova. Certo e che da queste premesse deriva quella manifestazione di protesta politica e di omaggio ai caduti che consistette in un corteo non autorizzato dalla
autorita di P. s., anzi esplicitamente da questa vietato ; ma che, tuttavia, una volta iniziato, fu tollerato per timore
del peggio e si svolse, salvo episodi trascurabili, con tran
quillity fra le ore 15,30 e le 17 e oltre del 30 giugno. II corteo fu certo imponente sia che a esso partecipassero
quarantamila persone, sia che ne fossero centomila secondo
le diverse e probabilmente avverse versioni. La sentenza
di rinvio a giudizio ha ipotizzato nei fatti una vera e propria
preordinazione da parte dei manifestanti, argomento del
quale si tratta in altro punto della sentenza. La difesa per contro ha voluto ricercare nello schieramento delle forze
di polizia la causa immediata dei fatti. Si 6 detto, fra l'altro, che nelle manifestazioni precedenti tutto si svolse pacifi camente appunto perche la polizia non fu presente ove si
svolgevano manifestazioni politiche. Si cita ad esempio il comizio tenuto il 28 giugno dal
sen. Pertini. E la polizia, secondo questa versione, avrebbe
non soltanto provocato la massa di ritorno dal Sacrario
con la sua presenza, ma avrebbe per prima dato causa alle
manifestazioni di violenza iniziando movimenti di camio
nette coi cosiddetti « caroselli» e urla di sirene.
La veritä processuale e del tutto contro questa versione.
Le manifestazioni precedenti il 30 giugno furono di
modesta entitä e comunque non tutte furono tranquille,
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. arte seconda
se e vero che in quella del 25 giugno riportarono lesioni
per fatto di dimostranti un commissario di P. s., sottuffi
ciali ed agenti. An che il corteo che si svolse in quel giorno non era stato autorizzato ed era stato fatto un tentativo
per impedirlo. A prescindere da qualsiasi considerazione
sull'opportunity del congresso missino a Genova, signifi cherebhe svilire completamente l'autorita dello Stato pre tendere che contro un divieto legittimo 1'autoritä di P. s.
non prenda le opportune misure. II punto principale della
questione riguarda precisamente l'azione della polizia nel
l'occasione del 30 giugno e piu ancora le sue funzioni e
i suoi doveri istituzionali. II prudenziale impiego di ingenti forze in occasione di una manifestazione tanto importante, in un momento di incandescenti passioni, quando il corteo
era stato vietato, circostanza che per se stessa rendeva
non chiara la situazione, costitui radempimento di un pre ciso fondamentale dovere.
Sono queste annotazioni non estranee alia sede in cui
sono raccolte, perche anzi costituiscono il nocciolo della
questione. II mantenimento dell'ordine pubblico non e soi
ta nto un dovere dei competenti organi dello Stato, ma b
soprattutto una garanzia fondamentale di civile convi
venza in una societä nazionale democratica. II questore Lutri fin dal suo insediamento nella Questura di Genova
ebbe sentore di una situazione non tranquilla e, dato il
delicatissimo momento politico e gli avvenimenti che si
profilavano fra i quali significativo quello del corteo non
autorizzato del 25 giugno e delle conseguenti azioni contro
ufficiali e agenti, ritenne doveroso apprestare idonee
misure di sicurezza. Nei giorni ancora piii prossimi al 30
giugno, egli ebbe sicure confidenziali notizie dell'invio da
molte citta del settentrione d'Italia di gruppi di ex parti -
giani che affluivano a Genova e raggiunsero il numero di
circa duemila.
Non vi h in atti prova sicura che costoro oltre ad avere
partecipato alia prima fase della manifestazione, cioe al
corteo svoltosi tranquillamente, abbiano anche parteci pato alla seconda e alle violenze che in essa si verificarono ;
neppure uno di essi fu identificato fra i manifestanti. Co
munque il Questore aveva il dovere di predisporre un ade
guato servizio come innanzi 6 detto. £ pacifico che, con
spiccata comprensione del momento psicologico, fu dato
rigoroso ordine agli agenti e ai loro capi di non raccogliere eventuali provocazioni. Alcuni dei manifestanti furono uditi pronunciare frasi di istigazione alia violenza ispirate
proprio alia consapevolezza degli ordini di moderazione
impartiti alle forze di polizia. II commissario Curti, uno dei primi a essere feriti, riferi
la frase : «Non facciamo delle balle ; pestiamoli perche hanno l'ordine di non sparare ». II capitano Laudei mentre
veniva brutalmente percosso e immerso piu volte nella fon tana di piazza De Ferrari udi gridare : « Lo facciamo fuori, 10 accoppiamo ? ». II Colman, autista della camionetta di dove il Laudei fu strappato violentemente, udi: « Ammaz
ziamoli, tanto sono fascisti».
Significativa a-ttestazione della comprensibile condotta della polizia e stata data dal Peretti Griva che nel quoti diano « Il Paese sera » del 28-29 settembre 1960 scriveva : « £ verissimo che la forza pubblica si era mantenuta pa zientemente inoperosa fino a che la massa dei dimostranti non minacciava di comprimerla». Tanto l'autore quanto 11 giornale, che pubblico la frase e l'articolo che la conteneva, non sono sospetti di simpatie per il fascismo e per tutto ciõ che da vicino o da lontano abbia con esso rapporto.
Il passo contiene giä di per se stesso una spiegazione dell'insorgere delle violenze del 30 giugno.
Non e lecito quindi ascrivere a colpa delle forze di po lizia, come pure 6 stato accennato in dibattimento, che la solo loro presenza, particolarmente degli uomini del 2° Ke
parto celere di Padova schierato lungo i portici della Societa di navigazione Italia sulla piazza De Ferrari, abbia costi tuito la prima scintilla dei disordini e delle violenze. Tanto meno e lecito, anzi rasenta l'assurdo, Paffermare che il Curti abbia senza un apprezzabile motivo fatto iniziare i «caroselli» di camionette, che costituiscono altro capo di accusa contro la polizia e contro il Governo dell'epoca di rettamente chiamato in causa dalla difesa.
Il commissario Curti, ehe piil di ogni altro ha potuto ri
ferire con esattezza lo svolgimento dei primi avvenimenti
ehe sono i piü, se non i soli, importanti alia identificazione
della vera genesi dei « fatti di Genova ». lia spiegato in di
battimento, rifacendosi alle sue deposizioni istruttorie e
chiarendole, ehe egli aveva dislocato il Reparto celere di
Padova a lui affidato lungo il marciapiedi della Soc. di
navigazione Italia lungo ben 58 metri. Circa la manifesta
zione non autorizzata, ma svoltasi senza gravi incidenti, la folia, dopo lo scioglimento del corteo, cominciõ a scia
mare per le vie ohe conducono a piazza Caricamento e ai
quartieri periferici di Genova dove grandissima parte dei
partecipanti al corteo dovevano recarsi, A un certo punto un centinaio di persone uscite dal
fiume umano si porto in piazza De Ferrari e una diecina
di esse sedette attorno al marciapiedi della vasca into
nando canti partigiani ben conosciuti dal Curti, che aveva
partecipato alia lotta della libertä. Pochi minuti dopo in
piazza De Ferrari si riversõ una colonna di sette-ottocento
individui che, invece di imbocoare via Petrarca per portarsi a piazza Caricamento, si diresse verso i portici della Societa
Italia, sfilando a fianco della forza del Eeparto celere di
Padova. Un gruppo di circa centocinquanta persone si
trasferi anch'esso sul marciapiedi della fontana intorno
alia quale si era intanto portato un altro gruppo di un
trecento individui. Costoro cominciarono a scandire rivolti
al Eeparto celere le parole «venduti, fascisti». In questo momento un individuo invito violentemente la folia al
l'azione. II Curti ebbe la sensazione netta di una immi
nente aggressione in seguito all'accerchiamento a cui le
manovre sopra descritte dovevano preludere. Egli ritenne
opportuno avvertire per radio il Questore che avrebbe la
sciato col suo Reparto la piazza De Ferrari per portarsi in
piazza Dante ; gi& in precedenza egli aveva prospettato tale opportunity ma aveva ricevuto ordmo' di restare sul
posto. In seguito alia decisione del Curti furono azionati mo
tori e sirene. La folia ebbe un momento di smarrimento e
di sorpresa e si diradõ alquanto lasciando la possibility di
passare a una parte del Reparto ; subito dopo la folia si
addensõ e chiuse in un cerchio la forza di polizia rimasta.
II Reparto condotto dal Curti giunse in via Dante, ma,
quando il Curti volgendosi indietro notõ che una parte degli uomini circondato correva pericolo, tornõ indietro per soc
correrla, quando giä questo residuo della Compagnia per sottrarsi alla morsa aveva iniziato l'azione di « caroselli»
di camionette, sistema consueto dei reparti celeri per con
tenere o reprimere pericolosi moti di folia. Questa intanto
aveva iniziato un fitto lancio di sassi e di mattoni. Poco
dopo dovevano aggiungersi a questi altri mezzi di offesa
fra cui le bottiglie incendiarie usate contro le camionette.
Una sassata colpl al capo il Curti che svenne riuscendo tut
tavia a ricongiungere i due tronchi del suo Reparto. Le deposizioni del Curti, soprattutto in dibattimento,
sono fondamentali percM il Reparto celere di Padova fu
quello che per primo ebbe contatti con la folia giä tumul
tuante, perche rispecchiera in modo chiaro e preciso lo svol
gimento della fase iniziale, che, si ripete, costituisce la
spiegazione di tutto e perche esse deposizioni trovano
sostanziale conferma nelle deposizioni di altri testimoni facenti parte dello stesso Reparto, come i capitani Del Garbo e Paolillo, il ten. Lo Spinoso, il cap. Laudei il cui
episodio rappresenta un capitolo a parte di selvaggia violenza.
II Del Garbo era nei pressi della Questura in attesa di
ordini quando giunse la camionetta occupata dal Curti
grondante sangue dal capo. Ricevuto ordine di guidare la colonna in piazza De Ferrari, il Laudei, parti dalla base alle 17,30 come ha precisato il dibattimento.
Raggiunta via Dante il Laudei trovõ la strada ingombra da motovespe, biciclette, vasi di fiori; tuttavia riusci a
passare con sufficiente facility. Nell a piazza De Ferrari la colonna fu accolta da un fitto lancio di proiettili; per la
prima volta forse furono usate bottiglie incendiarie costi tuite da comuni recipient! contenenti liquido infiammabile che si accendeva alia rottura del recipiente. £ opportuno in proposito rilevare che di tali armi ne venivano preparate
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265 GIURISPRUDEN ZA PEN ALE 266
e prelevate dai manifestanti nella vioina osteria di Natalini
Silvio, che. imputato in istruttoria per concorso, e stato
prosciolto dalla sentenza del Gin dice istruttore.
Poco dopo l'arrivo del Laudei in piazza De Ferrari si
verificarono i piu gravi fatti. II Laudei futratto con violenza
dal posto occupato nella camionetta fu percosso e immerso
ripetutamente nell'acqua della fontana ; il Caiman e il Rim
mando furono anch'essi percossi e quest'ultimo riportõ
gravi lesioni. Di questo si tratta in seguito. ft superfluo
proseguire questo punto dell'esame delle risultanze pro
cessuali, delle quali, si õ qui detto, essenziale e l'origine. Quanto segui di violenti atti di offesa o di difesa costi
tuisce lo sviluppo di tale inizio ehe puõ avere interesse
certamente notevole nella valutazione dei singoli episodi. ft necessario peraltro soffermarci nell'esame della dichia
razione di alcuni testimoni di discarico su questo punto,
gli avvocati Tisci e Virgilio. Questi due professionisti di Genova hanno ammesso di
avere udito i clamori della folia contro la polizia e il Tisci
onestamente afferma di avere udito dalla folia «ingiurie notevolmente pesanti». II Virgilio, clie si trovava in condi
zioni meno favorevoli nel lato nord della piazza De Ferrari, non lia potuto dare precisazioni. Entrambi i testi hanno
parlato di caroselli di camionette, ai quali segui, secondo
il Tisci a dodici o tredici minuti di tempo, il lancio di sassi
da parte dei manifestanti; il Virgilio riferisce anche egli
questo lancio a dopo l'inizio dei caroselli. ft evidente che
entrambi i testimoni si riferiscono all'episodio Curti che era
quello piü prossimo a essi e in particolare al Tisci.
Quel che piu conta e che il contenuto delle deposizioni del Curti e del Tisci si equivale. Non puõ non esservi un
equivoco nella versione data dal Tisci ai fatti da lui osser
vati. I testi del discarico hanno ritenuto che la parte della
Compagnia avviatasi verso via Dante con le relative ca
mionette effettuasse caroselli, mentre il Curti aveva inteso
lasciare il posto dove tornõ quasi subito per sganciare il
resto della Compagnia rimasta accerchiata o quasi accer
chiata. La deposizione del Curti su questo punto e control
lata dal capitano Del Sorbo che era nella stessa camionetta
e da quella del cap. Laudei quando vide il Curti ferito
giungere in Questura con la Compagnia al completo. Nel
1'intervallo breve di tempo vi erano stati i caroselli eseguiti dal plotone rimasto sequestrato e in seguito prelevato dal
Curti.
Tutto questo dimostra con assoluta certezza la corret
tezza del contegno delle forze di polizia e la necessitä e
il dovere di agire per la propria difesa legittima. La
quale difesa peraltro costõ alle forze dell'ordine duecento
uomini fra ufficiali e agenti feriti contro sessanta dei ma
nifestanti. In proposito di questo numero relativamente
esiguo in rapporto alia ingente massa di persone õ da osser
vare che, anche ammesso che non tutti i manifestanti
feriti si ricoverarono in ospedale, per ovvie ragioni, non
vi e la minima prova che il numero di feriti sia stato fra
i dimostranti apprezzabile. ft ancora doveroso notare la
gravita delle lesioni riportate da non pochi delle forze di
polizia. Poche indicazioni sono sufficient; a proporzionare i fatti secondo giustizia ; 1) agente Boschini: frattura sca
pola destra, contusione cranica, guarito in giorni novanta ;
2) agente Piemonte : contusione all'avambraccio destro, con
frattura dell'epifisi, guarito in giorni novantacinque ; 3)
agente Baviello: ferite guarite in giorni quaranta e sindrome
nevrotica traumatica perdurante ancora al momento del
dibattimento ; 4) Carrer Primo : ferita lacerocontusa al
labbro superiore con diagnosi di sfregio permanente, ferite
multiple ; 5) agente Colman : contusioni multiple agli arti, ferita lacerocontusa alia regione mentoniera destra, ferita
lacero interessante a tutto spessore il labbro inferiore, avulsione degli incisivi mediali superiori, dei mediani infe
riori, frattura senza scomposizione delle ossa proprie del
naso, infrazione della apofisi trasversa sinistra della terza
vertebra lombare, guarito in giorni novanta. Non occorre
commentare la gravitä, di queste lesioni (e occorrerebbe
parlare del Rimmando che riportõ lesioni guarite in due
mesi e mezzo), che dimostra la singolare ferocia dei feritori
che non possono addurre nei casi del Rimmando, del Calmon
e del Laudei un pretesto di difesa legittima, perche le tre
vittime erano state preventivamente prelevate dalla ca
mionetta ed erano state ridotte in stato di impotenza e
quindi seviziate.
Gt-Ii awenimenti successivi risposero se non a un disegno
preordinato (del quale si trattera) certo a una legge na
turale per cui la violenza genera violenza tanto piu quando
gli animi sono aecesi come lo furono in Genova il 30 giu
gno 1960.
Esattamente il P. m. ha osservato che nei disordini e
nelle violenze contro le forze dell'ordine i manifestanti di
mostrarono di valersi di una tattica altamente redditizia, usata con maggiore o minore abilitä, in awenimenti del
genere da persone sensibili a sollecitazioni psicolcgiche collettive. Caratteristica 6 l'azione notata in piazza De
Ferrari in prossimitä a edifici forniti di portici, dove i ma
nifestanti in gruppi e isolati furono visti portarsi dalla
piazza di Portici e ritornarne con una frequenza che dä.
a pensare a operazioni di rifornimento.
In un microfilm ripreso durante i disordini da personale
specializzato, e proiettato in una delle ultime udienze, e
visibile una piazza e una strada die sbocca in altra vicina
piazza. Si vedevano sequenze di individui che si portano dall'una all'altra piazza e ne ritornano, atti che rilevano
un sicuro disegno non preordinato con sicurezza, ma che
ha indubbio rapporto con la tattica usata nella occasione.
Tl Tribunale non ritiene che sussistono elementi suffi
cient! a far ritenere che i disordini sorti cosl repentinamente sono stati originati da un preordinato disegno criminoso.
La circostanza non ha gran rilievo nel campo penale, ma ne ha indubbiamente notevole da un punto di vista
morale. Una preordinazione del genere, riguardante il con
corso di una grande massa di persone, richiede motivi ed
elementi che non e facile ravvisare nei fatti di Genova. II
motivo potrebbe esistere nel disegno di dare « una lezione »
al Governo all'epoca avversato da tutti coloro che awer
sarono il congresso missino. Ma elementi di dubbio in questa
ipotesi sono i tentativi sostenuti, molto piu che dai rappre sentanti del m.s.i., dai loro avversari perchc il congresso si tenesse non in Genova, ma in locality ligure prossima e
la eccessiva brevita di tempo intercorso per queste trat
tative e il 30 giugno che difficilmente avrebbe dato pos sibility di fare un piano di azione valido, anche se, in de
finitiva, quegli stessi awenimenti potevano svolgersi e, a giudizio del Tribunale, si svolsero senza alcun piano
preordinato. II quale fra l'altro avrebbe richiesto il poco probabile concorso di dirigenti di partiti, che, per quanto
segreto, difficilmente sarebbe sfuggito alia polizia vigi lante. L'arrivo per l'occasione a Genova di circa duemila
ex partigiani non puõ essere inserito come elemento di prova,
perchfe, come si e giä, notato, non uno di essi fu fermato o
identificato e che piu verosimilmente, come qualche difen
sore ha accennato, erano accorsi in Genova come rappre sentanze dei vari comuni. Non puõ in vero recare mera
viglia che una grande massa di individui accesi di passione
politica e di parte, oltre che da apprezzabili motivi di sen
timento, ma pure inseriti in una azione criminosa, possa dalla azione violenta di una modesta frazione di soggetti trarre esempio e stimolo alia partecipazione ad atti di vio
lenza anche gravissimi. In proposito il ten. col. dei cara
binieri Eevello ha portato a dimostrazione del «piano
preordinato» alcuni punti: 1) diffusione di manifestini
e scritti di protesta ; 2) segnalazioni di partenze per Genova
di gruppi di partigiani; 3) segnalazioni confidenziali che
la massa dei manifestanti avrebbe provocato incidenti alio
scopo di iniziare azioni di violenza ; 4) gli ufficiali dei cara
binieri hanno riferito che i dimostranti erano organizzat.i in gruppi comandati da un capo, che dava ordini e dirigeva i movimenti.
£ chiaro che il primo punto costituisce come gli articoli
di stampa il materiale della propaganda contro il fascismo
e contro il Governo ; del secondo punto si e giä detto ; il
terzo ed il quarto punto sono viziati dall'origine anonima
dei riferimenti confidenziali e comunque h da notare che
non trovano conferma in atti, non essendo possibile stabi
lire, fra l'altro, il significato delle fasce al braccio che por tavano alcuni pochi manifestanti, dei quali pochissimi testi
hanno parlato.
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PARTE SECONDA
A questo punto occorre trattare gli argomenti addotti
dalla difesa, tendenti in via principale a una completa as
soluzione. Una proposizione estrema riassume tutta la vi
cenda e tutte le responsabilitä. Si e detto : « se illegale e
il partito fascista, la legality puõ essere ristabilita anche
con la violenza ».
Questa tesi 6 sostenuta in base alia sollevazione della
opinione pubblica contro il giä deciso congresso del m.s.i.
e, piil ancora, alia identity in ogni campo ideologico, dottri
nario, di azione che si vuol vedere tra fascismo e m.s.i.
In questa sede non puõ essere aocolta questa tesi che
rappresenterebbe, se attuata, una ferita sanguinosa nel
sistema demooratieo vigente. £ ben vero che autorevoli rappresentanti del m.s.i.
hanno pubblicamente proclamato la identity di ideologic e
di tendenze del partito con le ideologie e le tendenze del
fascismo, del quale essi rappresentanti si dicono i eonti
nuatori. Ma le parole, finchõ non assurgono a programma di azione e di ricostituzione, non possono giustificare la tesi.
Nõ puõ ricercarsi una giustificazione nella XII disposizione della Costituzione della Repubblica, che vieta la riorganiz zazione nel disciolto partito fascista.
Senza entrare in considerazioni di ordine politico, che
sarebbero ormai fuori luogo, e sufficiente osservare che nel
l'ordinamento costituzionale democratico italiano il m.s.i.
costituisce un partito legittimamente costituito con suoi
rappresentanti che partecipano ai lavori legislativi, del
quale il diritto di cittadinanza e stato riconosciuto, come si
e visto, dall'on. Togliatti. £ ovvio che il m.s.i. in tale stato di legittimitä, demo
cratica poteva indire il congresso in qualsiasi cittä italiana.
Rimangono ferme, nonostante tutto, le osservazioni sulla
inopportunitä di indire il congresso in Genova per le ragioni
largamente esposte ; e soprattutto 6 deplorevole la non
accettazione delle proposte di trasferire il congresso in altra
sede ligure. Proposta che, attuata, avrebbe fornito un note
vole elemento di chiarezza.
Considerando la configurazione giuridica dei fatti e delle
persone ai lume della sentenza di rinvio a giudizio, delle
risultanze e della discussione dibattimentale e da osservare. I Magistrati della istruttoria formal e hanno premesso
all'esame delle risultanze del procedimento una distinzione nella azione collettiva dei manifestanti e quindi degli im
putati. La prima categoria õ costituita dalla massa disordinata
e fluttuante che intese porre in essere, quasi a suggello della manifestazione consentita del corteo al sacrario, uno sfogo costituito da invettive contro la polizia e da lancio di sassi a distanza contro gli agenti; manifestazione dunque cri minosa ma non di grande rilievo. La seconda categoria õ rappresentata dalla compagine criminosa, in parte co stituita con piani predisposti, in parte rappresentata, in
loco, da coloro che esercitarono azione compatta e massiccia con atti di gravissima violenza.
A queste due categorie va aggiunta quella di individui che operarono in azioni minori in luoghi e tempi diversi sollecitati da un diverso impulso criminoso.
La distinzione e formalmente esatta e utile perche indub biamente la entitä dei singoli fatti e delle singole persone varia sensibilmente passando dagli autori del gravissimo episodio Laudei, all'episodio riferito dall'insospettabile teste Raimondo di un dimostrante che, pure avendo parteeipato ai fatti, era poi intervenuto in difesa dello stesso Raimondo minacciato di ulteriori violenze.
La esistenza di una vera e propria «preordinazione » nella piu rigorosa nozione del termine renderebbe neces saria la conseguenza di un «previo concerto », del quale molto ha discusso la difesa per escluderlo. Esclusa la preor dinazione non puõ certo escludersi il concorso delle per sone nei reati senza per questo che sia necessario un « previo concerto» o un preventivo accordo di volontä, espressa mente comunicatosi fra i diversi concorrenti nel reato. £ ovvio che, trattandosi di delitti dolosi, la volontä, dei correi debba essere presente e determinante nella consumazione del reato.
II sistema del codice vigente in materia di concorso di persone nel reato e indubbiamente di maggior rigore j
del codice Zanardelli. £ sufficiente dimostrazione di questo
maggior rigore la formulazione dei corrispondenti art. 63
cod. pen. 1889 e dell'art. 110 del codice vigente. II
primo si riferisce a « ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati » del reato ; il secondo non fa distinzione di modo
di partecipazione del correo. Si ha concorso nel reato sol
ehe vi sia stata nella azione dei correi un fine delittuoso
comtine, il correo ne abbia avuto coscienza e abbia parte
cipato all'azione materialmente o ancle semplicemente con la sua presenza produttiva di un concorso morale.
Naturale condizione per la esistenza del concorso di
qualsiasi natura (di istigazione, di agevolazione e di ese
cuzione) fe die l'azione del correo (e la sua volontä) abbia
un reale nesso di causalitä con l'evento-delitto.
II sistema del codice vigente deriva da una concezione
unitaria del concorso, per cui tutte le attivitä dei concor
renti, purclie volute e aventi un nesso volontario di causalitä
con l'evento, sono indissolubiimente legate in maniera che
le singole attivitä. sono inseparabili da quella dell'insieme
concorsuale. Ovunque la necessity di un previo concerto
esula dal vigente codice e, di conseguenza, la volontä di par
tecipare alia commissione di un delitto puõ manifestarsi
in un qualsiasi momento precedente alia consumazione del
delitto, salvo le eventuali conseguenze che possono derivare
dalla quantitä di partecipazione e di dolo (esempio : atte
nuante dell'art. 114 cod. penale). Cos! ad esempio non potrebbe non ritenersi correo di
un furto un individuo sconosciuto a dei ladri intenti in una
impresa ladresca, che ad essi dia semplicemente consigli sul
modo di condurre a termine una difficile effrazione.
Nella specie la dimostrazione del concorso, ai sensi
dell'art. 110 cod. pen., deriva indubbiamente da tutte le
risultanze di causa e soprattutto dalle modalitä dello
svolgersi della violenta manifestazione.
II rapidissimo aumento delle persone convenute in
piazza De Ferrari, l'epicentro dell'azione, l'entrata in
azione con lancio di sassi all'inizio (gli oggetti contundenti
di piil facile reperimento), di altri mezzi lesivi successiva
mente ; il partecipare di piu persone nelle imprese di mag
giore violenza, la omogeneitä di idee partitiche di quasi tutti gli imputati, sono dimostrazione eloquente che, se gli
imputati non erano partecipi di un piano preordinato e
preconcertato, indubbiamente, sorte le prime azioni esor
bitanti dalla ingiuria, fu' estremamente facile che fra varie
frazioni di manifestanti si determinassero incontri di vo
lontä per azioni di violenza che del resto e con ogni pro babilitä erano giä, sia pure vagamente, nelle intenzioni della
massa. Questo incontro di volontä, piuttosto che in una
programmazione, si risolse in una molteplicitä di fenomeni
episodici di varia natura.
Non ritiene il Collegio che sia compatibile in questo
quadro l'applicazione dell'art. 116 cod. pen. quando sia esclusa la preordinazione e quindi quasi una regia degli avvenimenti. Ritenendosi la semplice ipotesi di concorso a norma dell'art. 110 cod. pen., occorre considerare ogni
singolo episodio il prodotto di volontä coscienti dirette alia
produzione di un determinate evento. Non va inoltre tra
scurato che, ritenendosi la sussistenza dell'art. 116, dovrebbe
necessariamente considerarsi la eventualitä di un reato
commesso da uno dei correi o da piü correi di maggiore
gravitä del reato voluto dagli altri correi. Nella specie sa rebbe arduo individuare nel reato di radunata sediziosa
il reato minore in confronto delle lesioni gravi, che (a dif
ferenza del reato di oltraggio per esempio) non b legato al
reato minore da quel rapporto di causalitä se pure non
immediato, necessario alia configurazione dell'art. 116.
Riguardo alla situazione processuale e agli elementi
probatori che interessano gli imputati e opportuno pre mettere che in seguito ai fatti del 30 giugno furono tratti in arresto o denunciati a piede libero ben centododici
individui per la maggior parte incensurati.
I fermi e gli arresti furono eseguiti con varie circostanze e modalitä. Vi furono arresti in flagranza di reato, ve ne furono compiuti in seguito a identificazione attraverso
fotografie dell'imputato da solo o in gruppi eseguite da per sonale della P. s. ; ve ne furono infine in seguito ai fatti del 2 luglio con flagranza di reato. £ opportuno premettere
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269 GIURISPRUDENZA PENALE 270
ehe la prova dei reati senza la minima prevenzione, ma anche senza ingenua condiscendenza, va inquadrata nel fenomeno collettivo di violenza nel quale un determinate atto o un determinate atteggiamento nell'uragano di sentimenti e,
purtroppo, di rancori, ehe travolse migliaia di persone, assu mono valore di prova convincente.
£ opportuno ancora osservare ehe la sussistenza del reato piu lieve, ma anche piu significativo e caratteristico
del momento, quello della radunata sediziosa, e fuori di
scussione.
Sedizione, lessicamente, significa dissenso popolare, sommossa, tumulto. La fattispecie puõ dirsi di taie reato
un classico insuperabile esempio. La sedizione popolare vi
fu e grave e, se pure originata da motivi degni di una qualche attenzione, non puõ per questo dirsi meno illegittima, tanto piu ehe essa rivesti un earattere di violenza ehe la
trasformõ in un vero tumulto se non proprio sommossa.
In una manifestazione di massa oome quella del 30 giugno la sola presenza dei partecipanti, di qualunque parteeipante ehe men sia in grado di dimostrare categoricamente la propria estraneitä, costituisce di per se elemento costitutivo ne
cessario e sufficiente ad affermare la responsabilitä. Per
tanto fin da ora va detto ehe tutti gli imputati, ehe di taie
reato sono accusati, ne devono essere dichiarati colpevoli.
(Omissis) In ordine alla eontravvenzione prevista dall'art. 663
eod. pen., la difesa ha eccepito la ineostituzionalitä della
norma saneita dal detto articolo in riferimento a quella oontenuta nell'art. 113 legge di P. s. ohe tale e stata dicliia
rata dalla Corte costituzionale.
Il Tribunale non ritiene fondata la eecezione. La ineo
stituzionalitä dell'art. 113 legge di P. s. e stata diehiarata
perche il divieto di distribuzione o di affissione di seritti o
disegni senza licenza della autorita di P. s., costituisce
una palese limitazione alla libeftä, di pensiero e di opi nione con le conseguenti pubbliche manifestazioni, sta
bilito come uno dei cardini del regime democratico dal
l'art. 21 della Costituzione.
II 5° comma dell'art. 113, che ha diretto riferimento
all'art. 663 cod. pen. (nella specie capoverso), non stabi
lisce alcuna limitazione della liberta di pensiero e di opi nione e, seppure nel sistema della legge, implicitamente si
riferisce alia licenza di polizia, puõ e deve essere avulso
dal rimanente testo dei comma da 1 a 4 in quanto costi
tuisce una norma di regolamentazione delle opinioni in
luoghi pubblici e su superfici di interesse e di dominio pub blico. Non altro signifieato puõ attribuirsi a una norma che
senza alcun riferimento a licenze di polizia prescrive ehe
le affissioni non possoao farsi fuori dei luoghi stabiliti
dalla autorita competente, indubbiamente anche diversa
da quella di P. s. (es. autorita comunale). L'art. 663 cod. pen., riferendosi all'art. 113 legge P. s.
eome implicitamente e chiarito nel relativo capo di impu
tazione, deve ritenersi valido.
Con la sua formulazione letterale, riferendosi alle « af
fissioni », potrebbe apparire limitato il campo di appli cazione della norma al signifieato lessicale del termine
che implica l'idea dell'attaccare qualcosa (segno, mani
festo, disegno, ecc.), il cui contenuto voglia portarsi a cono
scenza del pubblico. Non puõ evidentemente aversi riguardo a tale ristretto
signifieato letterale, ma a quello ricordato dalla legge che b
quello di rendere pubblico con qualsiasimezzo undeterminato
argomento. La Corte suprema di cassazione ha deciso in
materia che nella ipotesi di affissione previsto dall'art. 663
cod. pen. rientrano anche le iscrizioni fatte sui muri esterni
degli edifici prospicienti le pubbliche vie. (Omissis) Ritiene il Tribunale che, in assoluta aderenza con le
risultanze del processo e del giudicato, vada concessa la
circostanza attenuante dell'art. 62, n. 1, cod. pen. per avere
agito per motivi di particolare valore morale. II motivo
politico in se stesso non puõ costituire la base e il conte
nuto di questa attenuante, che richiede per la sua sussi
stenza un carattere di universality di una determinata idea
o sentimento o aspirazione che appunto perche universale
(in un determinato clima storico e sociale) abbia aderenza
intima con il concetto di « morale sociale ». La politica anzi
puõ essere ed e spessissimo concetto assai poco universale. Nella specie, perõ, e lo si e giä notato, il motivo politico,
ehe indubbiamente ha avuto gran parte nel sorgere e nello
svilupparsi di un uragano psicologico, e superato degna mente dal sentimento del popolo di Genova dal ricordo delle vittime, dalla pietä per esse. (Omissis)
Per questi motivi, ece.
Rivista di Giurisprudenza Penale
Frode nei commerci e nelle industrie — Commercio di prodotti —- Dillormita ineortsapevole dalle di
chiarazioni — Ineostituzionalitä della normativa —
Questione iion maniiestamcnte iniondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 27 ; r. d. 1. 15 ottobre
1925 n. 2033, conv. con la legge 18 marzo 1926 n. 562,
repressions delle frodi nella preparazione e nel com
mercio di sostanze di uso agrario, art. 49).
Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu
zionalitä dell'art. 49 r. decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2033
(cony, con legge 18 marzo 1926 n. 562), che, pur riducendo
da un quinto alla metä la multa, punisce chi, senza sapere cbe non corrispondono alle dichiarazioni o indicazioni fatte,
pone in commercio prodotti, per il contrasto cbe si assume
sussistere tra detta norma e il principio del carattere perso nale della responsabilita penale, di cui all'art. 27 della
Costituzione. (1)
Tribunale di Busto Arsizio ; ordinanza 12 giugno 1962 ; Pres. Citelli; imp. Biancbi e altri.
(1) II testo dell'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1962, 1271.
Lavoro (contratto collettivo)— Trattamcnto economico
e normativo degli operai e degli impiegati addetti
alle industrie edilizie e ailini — Casse edili — In—
costituzionalitä del deereto delegato — Questione non maniiestamcnte iniondata (Costituzione della
Repubblica, art. 3, 23, 36, 39, 76 ; d. pres. 14 luglio 1960
n. 1032, norme sul trattamento economico e normativo
degli operai e degli impiegati addetti alle industrie
edilizie e affini, art. un. : contratto collettivo nazio
nale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle
industrie edilizie e affini, art. 62).
Non e manifestamente infondata per contrasto con gli art. 3, 30, 36, 39 e 76 della Costituzione (e se ne rimette
quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'inco
stituzionalitä dell'art. unico del decreto pres. 14 luglio 1960 n. 1032, per il quale i rapporti di lavoro degli impie
gati e operai addetti alle industrie edilizie e affini sono, tra
i'altro, disciplinati da norme giuridicbe conformi all'art. 62
del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959
per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini, che
prevede l'istituzione e il funzionamento di casse edili. (1)
Pretura di Eboli; ordinanza 4 agosto 1962 ; Giud.
Aiello ; imp. Canceglia (Aw. Crisci).
(1) La questione d'incostituzionalitii dell'art. un. del decrcto
pres. 14 luglio I960 n. 1032, nella parte relativa alia disciplina delle casse edili, contenuta nell'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959, 6 rimessa all'esame della Corte costituzionale
anche dalla Corte d'appello di Genova (ordin. 2 luglio 1962, in questo fascicolo, I, 1818, con nota di ricbiami).
In dottrina, cons., per 1'incostituzionalitä, delle clausole
relative alle casse edili, GiUgni, in Biv. trim. dir. e proc. civ.,
1960, 884. Favorevoli alia recezione delle clausole che disciplinano
le casse edili: Mazzarelli, La disciplina transitoria dei rapporti di lavoro, Roma, 1959, pag. 54 } Simi, La funzione della legge nella disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, Milano, 1962,
pagg. 228 e 229.
V., infine, le circolari del Ministero del lavoro (n. 27 - 14552/1 del 16 aprile 1962) sull'interpretazione dell'art. 34 del contratto
collettivo recepito agli effetti dell'accantonamento delle per
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