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Sentenza 18 luglio 1962; Pres. ed est. Semeraro P., P. M. Pedote; imp. Pellerano e altri

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Page 1: Sentenza 18 luglio 1962; Pres. ed est. Semeraro P., P. M. Pedote; imp. Pellerano e altri

Sentenza 18 luglio 1962; Pres. ed est. Semeraro P., P. M. Pedote; imp. Pellerano e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 259/260-269/270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150931 .

Accessed: 25/06/2014 02:49

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259 PARTE SECONDA 260

Tale legislazione speciale 0 informata all'esigenza di

una chiara delimitazione e sistemazione legislativa della

categoria in considerazione dell'importanza dei prodotti di alimentazione per la prima infanzia e dell'importanza dei prodotti dietetici come coadiuvanti dei rimedi tera

peutici veri e propri. Da qui tutto un sistema di controlli sanitari, a tutela

della suprema esigenza della salute della generality. Ora che un prodotto, cosi particolarmente controllato

in relazione alia essenziale destinazione di esso ad un uso

igienico sanitario, possa rientrare in una categoria cosi

tipicamente voluttuaria quale e quella dei dolciumi e da

escludersi sul piano di una razionale interpretazione delle

norme legislative. Ne vale osservare, in senso contrario, clie i biscotti

Pavesini, pur essendo alimento dichiarato dietetico dalla

autorita competente, possono essere consumati come bi

scotti comuni da ckiunque, giacclie, nell'interpretazione della legge, deve prendersi in considerazione l'uso essen

ziale e normale di un prodotto, non l'eventuale uso ano

malo o solo eventuale ; ne vale poi richiamarsi al disposto dell'art. 26 del regolamento del 1936 sulle imposte di con

sumo : disposizione clie fa rientrare nella categoria dei dol

ciumi ogni prodotto commestibile nella cui composizione sia adoperato lo zuccliero, giacclie una tale disposizione non puõ essere interpretata con un criterio puramente let

terale ; e soprattutto non puõ essere considerata isolata

mente, ma deve essere inquadrata nel sistema delle norme

legali che direttamente o indirettamente sono applicabili alia materia, e naturalmente anclie con le norme legali emanate dopo la data del regolamento stesso.

Per le considerazioni ebe precedono, il motivo di ri

corso e infondato, e pertanto il ricorso deve essere riget tato.

Per questi motivi, ecc.

TRIBÜNALE DI ROMA.

Sentenza 18 luglio 1962 ; Pres. ed est. Semeraro P., P.

M. Pedote ; imp. Pellerano e altri.

Oltrafjgio, violenza e resistenza a pubblieo uiiieiale — Violenza o minaeeia a pubblieo uffieiale —

Maniiestazioni e eortei vietati — Intervento della

iorza pubbliea — Sussistenza del reato (Cod. pen., art. 336).

Concorso di persone liel reato — Previo eoneerlo —

Neeessita — Esclusione (Cod. pen., art. 110). Concorso di persone nel reato — Mancanza di previo

eoneerto — Attenuante prevista dall'art. 116,

capov., cod. peil. — Inapplieabilita (Cod. pen., art. 116).

Manifcstazione e radunata sediziosa —■ Motivi della

radunata — Irrilevanza (Cod. pen., art. 655). Aitissione — Aiiissione abusiva di seritti — Que—

stione di incostituzionalitä — Manifesta infon—

datezza (Costituzione della Repubblica, art. 21 ; cod.

pen., art. 663; d. legisl. 8 novembre 1947 n. 1382, autorizzazione di pubbliea sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblieo, art. 2 ; r. d. 18 giu

gno 1931 n. 773, t. u. leggi di P. s., art. 113). Aiiissione — Aiiissione abusiva di seritti — Iscri—

zioni su muri — Sussistenza del reato (Cod. pen., art. 663 ; d. legisl. 8 novembre 1947 n. 1382, art. 2 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, art. 113 ; 1. 23 gennaio 1941

n. 166, norme integrative per la disciplina delle pub bliche affissioni, art. 2).

Circostanze di reato — Motivi di partieolare valore

morale o soeiale — Fatlispecie (Cod. pen., art. 62, n. 1).

Qualora siano in atto manifestazioni o eortei vietati, la forza

pubbliea ha il dovere di intervenire per il mantenimento

delVordine pubblieo; pertanto, rispondono del reato previsto nell'art. 336 cod. pen. eoloro ehe eommettono violenze o

minacce per costringere i reparti ad omettere il compi mento del predisposto servizio di ordine pubblico. (1)

Ai fini della sussistenza del concorso di piii persone nel reato

non occorre un preventivo accordo, essendo sufficiente ohe la partecipazione si manifesti in un qualsiasi mo

mento anteriore alia consumazione del delitto. (2) L'attenuante prevista dall'art. 116, capov., eod. pen. b inap

plicable nel caso ehe i concorrenti nel reato abbiano agito senza previo concerto. (3)

II reato di radunata sediziosa non e escluso dalla particolare natura dei motivi die hanno originato la radunata. (4)

E manifestamente infondata la questione di incostituzionalitä

del reato di affissione abusiva di scritti o disegni. (5) Nella previsione del reato di affissione abusiva di scritti

e disegni rientrano anche le iscrizioni fatte sui muri esterni

degli edifici prospicienti le pubbliche vie. (6) Bicorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale

e sociale, quando il motivo politico venga superato da un

sentimento di carattere universale, in un determinato clima

storico o sociale, quale quello suscitato dal ricordo delle

vittime per la Besistenza e dalla pietä per esse. (7)

(1) Non risultano precedent! specifici editi. Sul reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, cons. Antolisei, Man. dir. pen., Milano, 1960, parte speciale, II, pag. 667 e segg.

(2) Giurisprudenza costante. Nello stesso senso : Cass. 7

giugno 1960, Guasco, Foro it., Rep. 1961, voce Oltraggio a pub blico ufficiale, nn. 12, 13 ; 2 marzo 1959, Contissa, id., Hep. 1959, voce cit., n. 9, entrambe con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 339 cod. pen., per la sussistenza della quale, secondo Cass. 5 dicembre 1959, Battistello, id., Hep. 1960, voce

cit., n. 14, (; sufficiente anche un concorso morale.

(3) In senso conforme: Cass. 8 ottobre 1958, Le Rose, Foro it., Rep. 1959, voce Concorso di persone nel reato, n. 18 ; 7 novembre 1958, Campolo, ibid., n. 19. Sull'argomento cons. : Cass. 16 gennaio 1960, Ebner, id., 1961, II, 76, con nota di

Andrioli; 22 aprile 1960, Serra, id., Rep. 1960, voce cit., n. 25.

(4) Non risultano precedenti in termini. Sul reato di radu nata sediziosa, cons. Trib. Catania 17 giugno 1961, Lo Presti, Foro it., Rep. 1961, voce Manifestazione sediziosa, nn. 2-6 ; Trib. Palermo 27 ottobre 1960, Billeci, id., 1961, II, 93, con nota di richiami ; Cass. 16 dicembre 1958, Mete, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 1, 4.

In dottrina : Iossa, Inlerpretazione evolutiva del concetto giw ridico di sediziositd, in Democrazia e diritio, 1960, I, 151 ; Gaito, Nozioni elastiche e concetto penalistico di «sedizione », in Arch,

pen., 1960, II, 384.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. I, Foro it., 1956, I, 833, nel dichiarare costituzionalmente

illegittimo 1'art. 113 t. u. leggi di P. s., ad eccezione del 5° comma, ha ritenuto ancora vigeute, in relazione al detto comma, la norma contenuta nell'art. 663, capov., cod. pen. relativo al divieto di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, senza osservare le prescrizioni dell'autcritk

competente. (6) In senso conforme : Cass. 28 febbraio 1955, Nenditto,

Foro it., Rep. 1955, voce Sicurezza pubbtica, n. 113. Secondo Cass. 25 maggio 1957, Masoni, id., Rep. 1957, voce cit., n. 80 e21 maggio 1957, Cervaroli, ibid., voce Affissione, nn. 1, 2, 1'af fissione fuori dei luoghi dosti iati rientra nella previsione del I'art. 2 legge 23 gennaio 1941 n. 166, talehe appllcabile e la

pena della sola ammsnda prevista dal testo originario dell'art. 663 cod. pen., senza il rafforzamento sanzionatorio disposto dal decreto legisl. 8 novembre 1947, n. 1382.

(7) In senso conforme, per quanto concerne la valutazione dei motivi politici ai fini dsll'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, cod. pen. : Cass. 14 novembre 1958, De Matteis, Foro it., Rep. 1959, voce Circostanze di reato, n. 59 ; 15 ottobre 1957, Maniera, id,., Rep. 1958, voce cit., n. 57 ; 22 febbraio 1957, Peroglio, id., Rep. 1957, voce cit., n. 93 ; 13 maggio 1955, Mo

roder, id., Rep. 1955, voce cit., n. 80 ; 18 novembre 1954, Avan

zati, ibid., nn. 81, 82. Cons, sull'argomento : Cass. 12 gennaio 1960, Di Rubbia,

id., 1961, II, 34, secondo cui per la concessione dell'attenuante

prevista dall'art. 62, n. 1, cod. pen. il fatto di particolare valore morale o sociale deve sussistere obiettivamente, non essendo rilevante una falsa od erronea opinione dell'agente. II Trib. Palermo, con sent. 27 ottobre 1960, cit., ha ritenuto che il fine del miglioramento del tenore di vita dei lavoratori costituisce un motivo di particolare valore sociale ai sensi dell'art. 62, n. 1, cod. pen. Sull'argomento, cons, in dottrina: Pastore, Note critiche sulla giurisprudenza in tema dell'art. 62, n. 1, cod. pen.,

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261 GIURISPRUDENZA PENALE 262

Il Tribunale, ecc. — AU'esame dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda la sentenza e delle singole posizioni processuali occorre premettere un esame aocurato, ma anche

conciso, del periodo, degli avvenimenti, delle condizioni

psicologiclie dei cittadini di Genova, se non della intera

Liguria, nei giorni ehe precedettero il 30 giugno 1960.

Accurata, ma concisa occorre sia quest a disamina perchö da essa puõ ricavarsi un fondamentale giudizio sulla intrin seca natura e sul contenuto psicologico interessante la de cisione e penalmente rilevante e perclic, una volta acclarato tale elemento, la materia squisitamente e unicamente po litica del processo diviene estranea ai processo stesso ehe

riguarda reati comuni. Su questi peraltro e dovere del ma

gistrate portare la propria attenzione e la propria sensibilitä non disgiunte dal doveroso rigore nel giudicare su fatti di indubbia gravitä e pericolositä. Questo esame e diretto a trarre le giuste ed eque conseguenze da quei presupposti dei quali si e detto e la valutazione di tutti quegli elementi ehe escludono o attenuano o aggravano in ogni giudizio penale il reato.

La diseussione finale nel dibattimento si e svolta su un piano di elevatezza di concetti giuridici con un esame

politico e storico degli avvenimenti prossimi e lontani, pur troppo dolorosi questi ultimi, ehe indubbiamente torna ad onore di quanti nel dibattimento hanno avuto la parola di accusa o di difesa. Taie rilievo peraltro, piuttosto incon sueto in una pronuncia del magistrato, deve valere a porre 1'accento sulla inconciliabilita fra esigenze di giustizia e

aneliti, ideologie, indirizzi di politiea e quindi sulla impos sibilitä, da parte del giudice, di accogliere alcune richieste e tesi della difesa, prima delle quali la richiesta principale di assoluzione di tutti gli imputati, ehe dovrebbe essere

fondata, in sostanza, sul contenuto e sui motivi politici, ehe sono alla base degli avvenimenti.

Tali moventi non vanno disgiunti da quella spinta psi cologiea ehe ha radice in quei lontani fatti durante la occu

pazione tedesca per i quali la cittä di Genova 6 stata fre

giata della medaglia d'oro per la resistenza. Sono motivi ehe, riguardo alla massa dei manifestanti

e quindi degli imputati, hanno un valore umano assai piu alto. Si intende qui riferirsi aH'accennato sgomento ehe

assali la cittadinanza di Genova all'annunzio ehe un con

gresso del m.s.i. avrebbe dovuto tenersi nel giorno 2 luglio e seguenti in Genova nel teatro Margherita a brevissima distanza dal Saerario dei caduti per la resistenza.

Non si trattõ di una limitata categoria di persone o di limitate manifestazioni di stampa o di carattere uffieiale o ufficioso. Larghissimo, ai contrario, fu il concorso di per sone di ogni ceto e categoria nella protesta contro quella deeisione tanto piu avversata, in quanto organi di stampa avevano dato notizia, peraltro non controllata e tanto meno

confermata, ehe il congresso sarebbe stato presieduto da un

ex prefetto di Genova delPultimo periodo del fascismo e della

occupazione nazista, ehe, in quell'epoca, si sarebbe reso re

sponsabile di efferatezze ed era quindi tristamente ricor

dato e considerato. E dell'8 giugno 1960 un comunicato del Consiglio federativo ligure della resistenza ehe procla mava questa avversita dei partiti democratici, dichiarava intollerabile la effettuazione in Genova di un congresso missino e ricordava fatti luttuosi ed eccidi («le fosse del Turchino », «1'erta di Cravasco », «le profonditä marine

dell'Alivella », «le insanguinate zolle della Benedicta»). Il 20 giugno 1960 il sen. demoeristiano Giorgio Bo inviava all'avv. Zana, presidente, all'epoca, del detto Consiglio federativo della resistenza, una calorosa lettera attestante la sua solidarieta piena all'appello, proclamandosi lieto di

contribuire a ogni utile iniziativa per evitare ehe il con

gresso del m.s.i. si tenesse in Genova. Il quotidiano di Eoma «II Messaggero » il 29 luglio ri

feriva del messaggio di cento professori ai Presidente del

Consiglio e al Ministro dell'mterno per protestare contro

il congresso del m.s.i. « non per atteggiamento politico, ma

in Temi nap., 1961, II, 125 ; Guadagno, Sul londamento rfrl Vattcnuante dei motivi di particolare valore morale o social , in Foro pen1955, 9.

per profonda convinzione ehe esso potesse rappresentare una minaccia per la libertä ». Lo stesso quotidiano il 30

giugno riferiva che la segreteria provinciale della Demo

erazia cristiana avrebbe fatto affiggere un manifesto riaf

fermante sull'argomento la propria avversione a qualsiasi manifestazione di totalitarismo. Peraltro un secondo ma

nifesto avrebbe ricordato le dichiarazioni dell'on. Togliatti leader del Partito comunista italiano a Palermo : « II m.s.i.

e una forza democratiea al servizio dell'autonomia della

Isola ». l£ ovvio che da parte del m.s.i. non mancarono

reazioni vivaci di stampa clie non e utile ricordare. £ ne

cessario invece rilevare che nessuna delle voci anche auto

revoli e provenienti da partiti democratici, non del tutto

ideologicamente avversi al m.s.i., dimostrõ di avere la mi

nima efficacia di persuasione anche quando fu profilata una eventuality di turbamenti dell'ordine pubblico.

Nel dibattimento si e avuta autorevole prova di questo nelle deposizioni dell'avv. Salvatore Iona, giä nominato

(dibattimento 2 luglio 1962), che ebbe colloqui con il Pre

fetto, al quale illustrõ la situazione e richiese la proibi zione del congresso m.s.i. in Genova, per motivi di ordine

pubblico. II 1° luglio 1960 egli confer! piu volte col Capo della Provincia, il quale infine propose che il congresso fosse tenuto a Nervi; la proposta non fu accolta perche Nervi e parte di Genova.

Lo Iona prospettõ la possibilitä che il congresso si

svolgesse a Rapallo. Queste circostanze hanno valore di

orientamento e sono confermate dalla non meno autorevole

parola del Lutri che da dieci giorni prima dei fatti aveva

le funzioni di Questore di Genova.

II Lutri in dibattimento ha, fra l'altro, affermato che

molte proteste vennero a sua conoscenza contro il congresso e ne ha ricordato una sottoscritta da ben 300 docenti, rap

presentanti del pensiero e della cultura ; di tutte le mani

festazioni del genere veniva informata Pautorita centrale, a Roma. Sulle trattative tra autorita e il m.s.i. il Lutri ha

riferito di essersene interessato personalmente dal 20 giugno. Nel corso di questi contatti precedenti a quelli dell'avv.

Iona con il Prefetto, si progettõ il trasferimento del con

gresso da Genova a Nervi, ma, dice il Lutri, la cosa non

ebbe seguito perche «la organizzazione era ad un punto tale

che non poteva tornare indietro ». Non mette conto inda

gare su quale parte ricada la responsabilita del fallimento

di queste trattative, il cui buon esito avrebbe risparmiato un triste episodio a Genova e all'Italia. Certo e di grande rilievo per dimostrare la confluenza di motivi ideologici e ideali o piu propriamente sentimentali, il rilievo che la

parte contraria al congresso non rifuggi dalla ricerca di

una transazione in modo che il congresso avesse luogo in

Liguria, ma non a Genova. Certo e che da queste premesse deriva quella manifestazione di protesta politica e di omaggio ai caduti che consistette in un corteo non autorizzato dalla

autorita di P. s., anzi esplicitamente da questa vietato ; ma che, tuttavia, una volta iniziato, fu tollerato per timore

del peggio e si svolse, salvo episodi trascurabili, con tran

quillity fra le ore 15,30 e le 17 e oltre del 30 giugno. II corteo fu certo imponente sia che a esso partecipassero

quarantamila persone, sia che ne fossero centomila secondo

le diverse e probabilmente avverse versioni. La sentenza

di rinvio a giudizio ha ipotizzato nei fatti una vera e propria

preordinazione da parte dei manifestanti, argomento del

quale si tratta in altro punto della sentenza. La difesa per contro ha voluto ricercare nello schieramento delle forze

di polizia la causa immediata dei fatti. Si 6 detto, fra l'altro, che nelle manifestazioni precedenti tutto si svolse pacifi camente appunto perche la polizia non fu presente ove si

svolgevano manifestazioni politiche. Si cita ad esempio il comizio tenuto il 28 giugno dal

sen. Pertini. E la polizia, secondo questa versione, avrebbe

non soltanto provocato la massa di ritorno dal Sacrario

con la sua presenza, ma avrebbe per prima dato causa alle

manifestazioni di violenza iniziando movimenti di camio

nette coi cosiddetti « caroselli» e urla di sirene.

La veritä processuale e del tutto contro questa versione.

Le manifestazioni precedenti il 30 giugno furono di

modesta entitä e comunque non tutte furono tranquille,

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. arte seconda

se e vero che in quella del 25 giugno riportarono lesioni

per fatto di dimostranti un commissario di P. s., sottuffi

ciali ed agenti. An che il corteo che si svolse in quel giorno non era stato autorizzato ed era stato fatto un tentativo

per impedirlo. A prescindere da qualsiasi considerazione

sull'opportunity del congresso missino a Genova, signifi cherebhe svilire completamente l'autorita dello Stato pre tendere che contro un divieto legittimo 1'autoritä di P. s.

non prenda le opportune misure. II punto principale della

questione riguarda precisamente l'azione della polizia nel

l'occasione del 30 giugno e piu ancora le sue funzioni e

i suoi doveri istituzionali. II prudenziale impiego di ingenti forze in occasione di una manifestazione tanto importante, in un momento di incandescenti passioni, quando il corteo

era stato vietato, circostanza che per se stessa rendeva

non chiara la situazione, costitui radempimento di un pre ciso fondamentale dovere.

Sono queste annotazioni non estranee alia sede in cui

sono raccolte, perche anzi costituiscono il nocciolo della

questione. II mantenimento dell'ordine pubblico non e soi

ta nto un dovere dei competenti organi dello Stato, ma b

soprattutto una garanzia fondamentale di civile convi

venza in una societä nazionale democratica. II questore Lutri fin dal suo insediamento nella Questura di Genova

ebbe sentore di una situazione non tranquilla e, dato il

delicatissimo momento politico e gli avvenimenti che si

profilavano fra i quali significativo quello del corteo non

autorizzato del 25 giugno e delle conseguenti azioni contro

ufficiali e agenti, ritenne doveroso apprestare idonee

misure di sicurezza. Nei giorni ancora piii prossimi al 30

giugno, egli ebbe sicure confidenziali notizie dell'invio da

molte citta del settentrione d'Italia di gruppi di ex parti -

giani che affluivano a Genova e raggiunsero il numero di

circa duemila.

Non vi h in atti prova sicura che costoro oltre ad avere

partecipato alia prima fase della manifestazione, cioe al

corteo svoltosi tranquillamente, abbiano anche parteci pato alla seconda e alle violenze che in essa si verificarono ;

neppure uno di essi fu identificato fra i manifestanti. Co

munque il Questore aveva il dovere di predisporre un ade

guato servizio come innanzi 6 detto. £ pacifico che, con

spiccata comprensione del momento psicologico, fu dato

rigoroso ordine agli agenti e ai loro capi di non raccogliere eventuali provocazioni. Alcuni dei manifestanti furono uditi pronunciare frasi di istigazione alia violenza ispirate

proprio alia consapevolezza degli ordini di moderazione

impartiti alle forze di polizia. II commissario Curti, uno dei primi a essere feriti, riferi

la frase : «Non facciamo delle balle ; pestiamoli perche hanno l'ordine di non sparare ». II capitano Laudei mentre

veniva brutalmente percosso e immerso piu volte nella fon tana di piazza De Ferrari udi gridare : « Lo facciamo fuori, 10 accoppiamo ? ». II Colman, autista della camionetta di dove il Laudei fu strappato violentemente, udi: « Ammaz

ziamoli, tanto sono fascisti».

Significativa a-ttestazione della comprensibile condotta della polizia e stata data dal Peretti Griva che nel quoti diano « Il Paese sera » del 28-29 settembre 1960 scriveva : « £ verissimo che la forza pubblica si era mantenuta pa zientemente inoperosa fino a che la massa dei dimostranti non minacciava di comprimerla». Tanto l'autore quanto 11 giornale, che pubblico la frase e l'articolo che la conteneva, non sono sospetti di simpatie per il fascismo e per tutto ciõ che da vicino o da lontano abbia con esso rapporto.

Il passo contiene giä di per se stesso una spiegazione dell'insorgere delle violenze del 30 giugno.

Non e lecito quindi ascrivere a colpa delle forze di po lizia, come pure 6 stato accennato in dibattimento, che la solo loro presenza, particolarmente degli uomini del 2° Ke

parto celere di Padova schierato lungo i portici della Societa di navigazione Italia sulla piazza De Ferrari, abbia costi tuito la prima scintilla dei disordini e delle violenze. Tanto meno e lecito, anzi rasenta l'assurdo, Paffermare che il Curti abbia senza un apprezzabile motivo fatto iniziare i «caroselli» di camionette, che costituiscono altro capo di accusa contro la polizia e contro il Governo dell'epoca di rettamente chiamato in causa dalla difesa.

Il commissario Curti, ehe piil di ogni altro ha potuto ri

ferire con esattezza lo svolgimento dei primi avvenimenti

ehe sono i piü, se non i soli, importanti alia identificazione

della vera genesi dei « fatti di Genova ». lia spiegato in di

battimento, rifacendosi alle sue deposizioni istruttorie e

chiarendole, ehe egli aveva dislocato il Reparto celere di

Padova a lui affidato lungo il marciapiedi della Soc. di

navigazione Italia lungo ben 58 metri. Circa la manifesta

zione non autorizzata, ma svoltasi senza gravi incidenti, la folia, dopo lo scioglimento del corteo, cominciõ a scia

mare per le vie ohe conducono a piazza Caricamento e ai

quartieri periferici di Genova dove grandissima parte dei

partecipanti al corteo dovevano recarsi, A un certo punto un centinaio di persone uscite dal

fiume umano si porto in piazza De Ferrari e una diecina

di esse sedette attorno al marciapiedi della vasca into

nando canti partigiani ben conosciuti dal Curti, che aveva

partecipato alia lotta della libertä. Pochi minuti dopo in

piazza De Ferrari si riversõ una colonna di sette-ottocento

individui che, invece di imbocoare via Petrarca per portarsi a piazza Caricamento, si diresse verso i portici della Societa

Italia, sfilando a fianco della forza del Eeparto celere di

Padova. Un gruppo di circa centocinquanta persone si

trasferi anch'esso sul marciapiedi della fontana intorno

alia quale si era intanto portato un altro gruppo di un

trecento individui. Costoro cominciarono a scandire rivolti

al Eeparto celere le parole «venduti, fascisti». In questo momento un individuo invito violentemente la folia al

l'azione. II Curti ebbe la sensazione netta di una immi

nente aggressione in seguito all'accerchiamento a cui le

manovre sopra descritte dovevano preludere. Egli ritenne

opportuno avvertire per radio il Questore che avrebbe la

sciato col suo Reparto la piazza De Ferrari per portarsi in

piazza Dante ; gi& in precedenza egli aveva prospettato tale opportunity ma aveva ricevuto ordmo' di restare sul

posto. In seguito alia decisione del Curti furono azionati mo

tori e sirene. La folia ebbe un momento di smarrimento e

di sorpresa e si diradõ alquanto lasciando la possibility di

passare a una parte del Reparto ; subito dopo la folia si

addensõ e chiuse in un cerchio la forza di polizia rimasta.

II Reparto condotto dal Curti giunse in via Dante, ma,

quando il Curti volgendosi indietro notõ che una parte degli uomini circondato correva pericolo, tornõ indietro per soc

correrla, quando giä questo residuo della Compagnia per sottrarsi alla morsa aveva iniziato l'azione di « caroselli»

di camionette, sistema consueto dei reparti celeri per con

tenere o reprimere pericolosi moti di folia. Questa intanto

aveva iniziato un fitto lancio di sassi e di mattoni. Poco

dopo dovevano aggiungersi a questi altri mezzi di offesa

fra cui le bottiglie incendiarie usate contro le camionette.

Una sassata colpl al capo il Curti che svenne riuscendo tut

tavia a ricongiungere i due tronchi del suo Reparto. Le deposizioni del Curti, soprattutto in dibattimento,

sono fondamentali percM il Reparto celere di Padova fu

quello che per primo ebbe contatti con la folia giä tumul

tuante, perche rispecchiera in modo chiaro e preciso lo svol

gimento della fase iniziale, che, si ripete, costituisce la

spiegazione di tutto e perche esse deposizioni trovano

sostanziale conferma nelle deposizioni di altri testimoni facenti parte dello stesso Reparto, come i capitani Del Garbo e Paolillo, il ten. Lo Spinoso, il cap. Laudei il cui

episodio rappresenta un capitolo a parte di selvaggia violenza.

II Del Garbo era nei pressi della Questura in attesa di

ordini quando giunse la camionetta occupata dal Curti

grondante sangue dal capo. Ricevuto ordine di guidare la colonna in piazza De Ferrari, il Laudei, parti dalla base alle 17,30 come ha precisato il dibattimento.

Raggiunta via Dante il Laudei trovõ la strada ingombra da motovespe, biciclette, vasi di fiori; tuttavia riusci a

passare con sufficiente facility. Nell a piazza De Ferrari la colonna fu accolta da un fitto lancio di proiettili; per la

prima volta forse furono usate bottiglie incendiarie costi tuite da comuni recipient! contenenti liquido infiammabile che si accendeva alia rottura del recipiente. £ opportuno in proposito rilevare che di tali armi ne venivano preparate

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265 GIURISPRUDEN ZA PEN ALE 266

e prelevate dai manifestanti nella vioina osteria di Natalini

Silvio, che. imputato in istruttoria per concorso, e stato

prosciolto dalla sentenza del Gin dice istruttore.

Poco dopo l'arrivo del Laudei in piazza De Ferrari si

verificarono i piu gravi fatti. II Laudei futratto con violenza

dal posto occupato nella camionetta fu percosso e immerso

ripetutamente nell'acqua della fontana ; il Caiman e il Rim

mando furono anch'essi percossi e quest'ultimo riportõ

gravi lesioni. Di questo si tratta in seguito. ft superfluo

proseguire questo punto dell'esame delle risultanze pro

cessuali, delle quali, si õ qui detto, essenziale e l'origine. Quanto segui di violenti atti di offesa o di difesa costi

tuisce lo sviluppo di tale inizio ehe puõ avere interesse

certamente notevole nella valutazione dei singoli episodi. ft necessario peraltro soffermarci nell'esame della dichia

razione di alcuni testimoni di discarico su questo punto,

gli avvocati Tisci e Virgilio. Questi due professionisti di Genova hanno ammesso di

avere udito i clamori della folia contro la polizia e il Tisci

onestamente afferma di avere udito dalla folia «ingiurie notevolmente pesanti». II Virgilio, clie si trovava in condi

zioni meno favorevoli nel lato nord della piazza De Ferrari, non lia potuto dare precisazioni. Entrambi i testi hanno

parlato di caroselli di camionette, ai quali segui, secondo

il Tisci a dodici o tredici minuti di tempo, il lancio di sassi

da parte dei manifestanti; il Virgilio riferisce anche egli

questo lancio a dopo l'inizio dei caroselli. ft evidente che

entrambi i testimoni si riferiscono all'episodio Curti che era

quello piü prossimo a essi e in particolare al Tisci.

Quel che piu conta e che il contenuto delle deposizioni del Curti e del Tisci si equivale. Non puõ non esservi un

equivoco nella versione data dal Tisci ai fatti da lui osser

vati. I testi del discarico hanno ritenuto che la parte della

Compagnia avviatasi verso via Dante con le relative ca

mionette effettuasse caroselli, mentre il Curti aveva inteso

lasciare il posto dove tornõ quasi subito per sganciare il

resto della Compagnia rimasta accerchiata o quasi accer

chiata. La deposizione del Curti su questo punto e control

lata dal capitano Del Sorbo che era nella stessa camionetta

e da quella del cap. Laudei quando vide il Curti ferito

giungere in Questura con la Compagnia al completo. Nel

1'intervallo breve di tempo vi erano stati i caroselli eseguiti dal plotone rimasto sequestrato e in seguito prelevato dal

Curti.

Tutto questo dimostra con assoluta certezza la corret

tezza del contegno delle forze di polizia e la necessitä e

il dovere di agire per la propria difesa legittima. La

quale difesa peraltro costõ alle forze dell'ordine duecento

uomini fra ufficiali e agenti feriti contro sessanta dei ma

nifestanti. In proposito di questo numero relativamente

esiguo in rapporto alia ingente massa di persone õ da osser

vare che, anche ammesso che non tutti i manifestanti

feriti si ricoverarono in ospedale, per ovvie ragioni, non

vi e la minima prova che il numero di feriti sia stato fra

i dimostranti apprezzabile. ft ancora doveroso notare la

gravita delle lesioni riportate da non pochi delle forze di

polizia. Poche indicazioni sono sufficient; a proporzionare i fatti secondo giustizia ; 1) agente Boschini: frattura sca

pola destra, contusione cranica, guarito in giorni novanta ;

2) agente Piemonte : contusione all'avambraccio destro, con

frattura dell'epifisi, guarito in giorni novantacinque ; 3)

agente Baviello: ferite guarite in giorni quaranta e sindrome

nevrotica traumatica perdurante ancora al momento del

dibattimento ; 4) Carrer Primo : ferita lacerocontusa al

labbro superiore con diagnosi di sfregio permanente, ferite

multiple ; 5) agente Colman : contusioni multiple agli arti, ferita lacerocontusa alia regione mentoniera destra, ferita

lacero interessante a tutto spessore il labbro inferiore, avulsione degli incisivi mediali superiori, dei mediani infe

riori, frattura senza scomposizione delle ossa proprie del

naso, infrazione della apofisi trasversa sinistra della terza

vertebra lombare, guarito in giorni novanta. Non occorre

commentare la gravitä, di queste lesioni (e occorrerebbe

parlare del Rimmando che riportõ lesioni guarite in due

mesi e mezzo), che dimostra la singolare ferocia dei feritori

che non possono addurre nei casi del Rimmando, del Calmon

e del Laudei un pretesto di difesa legittima, perche le tre

vittime erano state preventivamente prelevate dalla ca

mionetta ed erano state ridotte in stato di impotenza e

quindi seviziate.

Gt-Ii awenimenti successivi risposero se non a un disegno

preordinato (del quale si trattera) certo a una legge na

turale per cui la violenza genera violenza tanto piu quando

gli animi sono aecesi come lo furono in Genova il 30 giu

gno 1960.

Esattamente il P. m. ha osservato che nei disordini e

nelle violenze contro le forze dell'ordine i manifestanti di

mostrarono di valersi di una tattica altamente redditizia, usata con maggiore o minore abilitä, in awenimenti del

genere da persone sensibili a sollecitazioni psicolcgiche collettive. Caratteristica 6 l'azione notata in piazza De

Ferrari in prossimitä a edifici forniti di portici, dove i ma

nifestanti in gruppi e isolati furono visti portarsi dalla

piazza di Portici e ritornarne con una frequenza che dä.

a pensare a operazioni di rifornimento.

In un microfilm ripreso durante i disordini da personale

specializzato, e proiettato in una delle ultime udienze, e

visibile una piazza e una strada die sbocca in altra vicina

piazza. Si vedevano sequenze di individui che si portano dall'una all'altra piazza e ne ritornano, atti che rilevano

un sicuro disegno non preordinato con sicurezza, ma che

ha indubbio rapporto con la tattica usata nella occasione.

Tl Tribunale non ritiene che sussistono elementi suffi

cient! a far ritenere che i disordini sorti cosl repentinamente sono stati originati da un preordinato disegno criminoso.

La circostanza non ha gran rilievo nel campo penale, ma ne ha indubbiamente notevole da un punto di vista

morale. Una preordinazione del genere, riguardante il con

corso di una grande massa di persone, richiede motivi ed

elementi che non e facile ravvisare nei fatti di Genova. II

motivo potrebbe esistere nel disegno di dare « una lezione »

al Governo all'epoca avversato da tutti coloro che awer

sarono il congresso missino. Ma elementi di dubbio in questa

ipotesi sono i tentativi sostenuti, molto piu che dai rappre sentanti del m.s.i., dai loro avversari perchc il congresso si tenesse non in Genova, ma in locality ligure prossima e

la eccessiva brevita di tempo intercorso per queste trat

tative e il 30 giugno che difficilmente avrebbe dato pos sibility di fare un piano di azione valido, anche se, in de

finitiva, quegli stessi awenimenti potevano svolgersi e, a giudizio del Tribunale, si svolsero senza alcun piano

preordinato. II quale fra l'altro avrebbe richiesto il poco probabile concorso di dirigenti di partiti, che, per quanto

segreto, difficilmente sarebbe sfuggito alia polizia vigi lante. L'arrivo per l'occasione a Genova di circa duemila

ex partigiani non puõ essere inserito come elemento di prova,

perchfe, come si e giä, notato, non uno di essi fu fermato o

identificato e che piu verosimilmente, come qualche difen

sore ha accennato, erano accorsi in Genova come rappre sentanze dei vari comuni. Non puõ in vero recare mera

viglia che una grande massa di individui accesi di passione

politica e di parte, oltre che da apprezzabili motivi di sen

timento, ma pure inseriti in una azione criminosa, possa dalla azione violenta di una modesta frazione di soggetti trarre esempio e stimolo alia partecipazione ad atti di vio

lenza anche gravissimi. In proposito il ten. col. dei cara

binieri Eevello ha portato a dimostrazione del «piano

preordinato» alcuni punti: 1) diffusione di manifestini

e scritti di protesta ; 2) segnalazioni di partenze per Genova

di gruppi di partigiani; 3) segnalazioni confidenziali che

la massa dei manifestanti avrebbe provocato incidenti alio

scopo di iniziare azioni di violenza ; 4) gli ufficiali dei cara

binieri hanno riferito che i dimostranti erano organizzat.i in gruppi comandati da un capo, che dava ordini e dirigeva i movimenti.

£ chiaro che il primo punto costituisce come gli articoli

di stampa il materiale della propaganda contro il fascismo

e contro il Governo ; del secondo punto si e giä detto ; il

terzo ed il quarto punto sono viziati dall'origine anonima

dei riferimenti confidenziali e comunque h da notare che

non trovano conferma in atti, non essendo possibile stabi

lire, fra l'altro, il significato delle fasce al braccio che por tavano alcuni pochi manifestanti, dei quali pochissimi testi

hanno parlato.

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PARTE SECONDA

A questo punto occorre trattare gli argomenti addotti

dalla difesa, tendenti in via principale a una completa as

soluzione. Una proposizione estrema riassume tutta la vi

cenda e tutte le responsabilitä. Si e detto : « se illegale e

il partito fascista, la legality puõ essere ristabilita anche

con la violenza ».

Questa tesi 6 sostenuta in base alia sollevazione della

opinione pubblica contro il giä deciso congresso del m.s.i.

e, piil ancora, alia identity in ogni campo ideologico, dottri

nario, di azione che si vuol vedere tra fascismo e m.s.i.

In questa sede non puõ essere aocolta questa tesi che

rappresenterebbe, se attuata, una ferita sanguinosa nel

sistema demooratieo vigente. £ ben vero che autorevoli rappresentanti del m.s.i.

hanno pubblicamente proclamato la identity di ideologic e

di tendenze del partito con le ideologie e le tendenze del

fascismo, del quale essi rappresentanti si dicono i eonti

nuatori. Ma le parole, finchõ non assurgono a programma di azione e di ricostituzione, non possono giustificare la tesi.

Nõ puõ ricercarsi una giustificazione nella XII disposizione della Costituzione della Repubblica, che vieta la riorganiz zazione nel disciolto partito fascista.

Senza entrare in considerazioni di ordine politico, che

sarebbero ormai fuori luogo, e sufficiente osservare che nel

l'ordinamento costituzionale democratico italiano il m.s.i.

costituisce un partito legittimamente costituito con suoi

rappresentanti che partecipano ai lavori legislativi, del

quale il diritto di cittadinanza e stato riconosciuto, come si

e visto, dall'on. Togliatti. £ ovvio che il m.s.i. in tale stato di legittimitä, demo

cratica poteva indire il congresso in qualsiasi cittä italiana.

Rimangono ferme, nonostante tutto, le osservazioni sulla

inopportunitä di indire il congresso in Genova per le ragioni

largamente esposte ; e soprattutto 6 deplorevole la non

accettazione delle proposte di trasferire il congresso in altra

sede ligure. Proposta che, attuata, avrebbe fornito un note

vole elemento di chiarezza.

Considerando la configurazione giuridica dei fatti e delle

persone ai lume della sentenza di rinvio a giudizio, delle

risultanze e della discussione dibattimentale e da osservare. I Magistrati della istruttoria formal e hanno premesso

all'esame delle risultanze del procedimento una distinzione nella azione collettiva dei manifestanti e quindi degli im

putati. La prima categoria õ costituita dalla massa disordinata

e fluttuante che intese porre in essere, quasi a suggello della manifestazione consentita del corteo al sacrario, uno sfogo costituito da invettive contro la polizia e da lancio di sassi a distanza contro gli agenti; manifestazione dunque cri minosa ma non di grande rilievo. La seconda categoria õ rappresentata dalla compagine criminosa, in parte co stituita con piani predisposti, in parte rappresentata, in

loco, da coloro che esercitarono azione compatta e massiccia con atti di gravissima violenza.

A queste due categorie va aggiunta quella di individui che operarono in azioni minori in luoghi e tempi diversi sollecitati da un diverso impulso criminoso.

La distinzione e formalmente esatta e utile perche indub biamente la entitä dei singoli fatti e delle singole persone varia sensibilmente passando dagli autori del gravissimo episodio Laudei, all'episodio riferito dall'insospettabile teste Raimondo di un dimostrante che, pure avendo parteeipato ai fatti, era poi intervenuto in difesa dello stesso Raimondo minacciato di ulteriori violenze.

La esistenza di una vera e propria «preordinazione » nella piu rigorosa nozione del termine renderebbe neces saria la conseguenza di un «previo concerto », del quale molto ha discusso la difesa per escluderlo. Esclusa la preor dinazione non puõ certo escludersi il concorso delle per sone nei reati senza per questo che sia necessario un « previo concerto» o un preventivo accordo di volontä, espressa mente comunicatosi fra i diversi concorrenti nel reato. £ ovvio che, trattandosi di delitti dolosi, la volontä, dei correi debba essere presente e determinante nella consumazione del reato.

II sistema del codice vigente in materia di concorso di persone nel reato e indubbiamente di maggior rigore j

del codice Zanardelli. £ sufficiente dimostrazione di questo

maggior rigore la formulazione dei corrispondenti art. 63

cod. pen. 1889 e dell'art. 110 del codice vigente. II

primo si riferisce a « ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati » del reato ; il secondo non fa distinzione di modo

di partecipazione del correo. Si ha concorso nel reato sol

ehe vi sia stata nella azione dei correi un fine delittuoso

comtine, il correo ne abbia avuto coscienza e abbia parte

cipato all'azione materialmente o ancle semplicemente con la sua presenza produttiva di un concorso morale.

Naturale condizione per la esistenza del concorso di

qualsiasi natura (di istigazione, di agevolazione e di ese

cuzione) fe die l'azione del correo (e la sua volontä) abbia

un reale nesso di causalitä con l'evento-delitto.

II sistema del codice vigente deriva da una concezione

unitaria del concorso, per cui tutte le attivitä dei concor

renti, purclie volute e aventi un nesso volontario di causalitä

con l'evento, sono indissolubiimente legate in maniera che

le singole attivitä. sono inseparabili da quella dell'insieme

concorsuale. Ovunque la necessity di un previo concerto

esula dal vigente codice e, di conseguenza, la volontä di par

tecipare alia commissione di un delitto puõ manifestarsi

in un qualsiasi momento precedente alia consumazione del

delitto, salvo le eventuali conseguenze che possono derivare

dalla quantitä di partecipazione e di dolo (esempio : atte

nuante dell'art. 114 cod. penale). Cos! ad esempio non potrebbe non ritenersi correo di

un furto un individuo sconosciuto a dei ladri intenti in una

impresa ladresca, che ad essi dia semplicemente consigli sul

modo di condurre a termine una difficile effrazione.

Nella specie la dimostrazione del concorso, ai sensi

dell'art. 110 cod. pen., deriva indubbiamente da tutte le

risultanze di causa e soprattutto dalle modalitä dello

svolgersi della violenta manifestazione.

II rapidissimo aumento delle persone convenute in

piazza De Ferrari, l'epicentro dell'azione, l'entrata in

azione con lancio di sassi all'inizio (gli oggetti contundenti

di piil facile reperimento), di altri mezzi lesivi successiva

mente ; il partecipare di piu persone nelle imprese di mag

giore violenza, la omogeneitä di idee partitiche di quasi tutti gli imputati, sono dimostrazione eloquente che, se gli

imputati non erano partecipi di un piano preordinato e

preconcertato, indubbiamente, sorte le prime azioni esor

bitanti dalla ingiuria, fu' estremamente facile che fra varie

frazioni di manifestanti si determinassero incontri di vo

lontä per azioni di violenza che del resto e con ogni pro babilitä erano giä, sia pure vagamente, nelle intenzioni della

massa. Questo incontro di volontä, piuttosto che in una

programmazione, si risolse in una molteplicitä di fenomeni

episodici di varia natura.

Non ritiene il Collegio che sia compatibile in questo

quadro l'applicazione dell'art. 116 cod. pen. quando sia esclusa la preordinazione e quindi quasi una regia degli avvenimenti. Ritenendosi la semplice ipotesi di concorso a norma dell'art. 110 cod. pen., occorre considerare ogni

singolo episodio il prodotto di volontä coscienti dirette alia

produzione di un determinate evento. Non va inoltre tra

scurato che, ritenendosi la sussistenza dell'art. 116, dovrebbe

necessariamente considerarsi la eventualitä di un reato

commesso da uno dei correi o da piü correi di maggiore

gravitä del reato voluto dagli altri correi. Nella specie sa rebbe arduo individuare nel reato di radunata sediziosa

il reato minore in confronto delle lesioni gravi, che (a dif

ferenza del reato di oltraggio per esempio) non b legato al

reato minore da quel rapporto di causalitä se pure non

immediato, necessario alia configurazione dell'art. 116.

Riguardo alla situazione processuale e agli elementi

probatori che interessano gli imputati e opportuno pre mettere che in seguito ai fatti del 30 giugno furono tratti in arresto o denunciati a piede libero ben centododici

individui per la maggior parte incensurati.

I fermi e gli arresti furono eseguiti con varie circostanze e modalitä. Vi furono arresti in flagranza di reato, ve ne furono compiuti in seguito a identificazione attraverso

fotografie dell'imputato da solo o in gruppi eseguite da per sonale della P. s. ; ve ne furono infine in seguito ai fatti del 2 luglio con flagranza di reato. £ opportuno premettere

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269 GIURISPRUDENZA PENALE 270

ehe la prova dei reati senza la minima prevenzione, ma anche senza ingenua condiscendenza, va inquadrata nel fenomeno collettivo di violenza nel quale un determinate atto o un determinate atteggiamento nell'uragano di sentimenti e,

purtroppo, di rancori, ehe travolse migliaia di persone, assu mono valore di prova convincente.

£ opportuno ancora osservare ehe la sussistenza del reato piu lieve, ma anche piu significativo e caratteristico

del momento, quello della radunata sediziosa, e fuori di

scussione.

Sedizione, lessicamente, significa dissenso popolare, sommossa, tumulto. La fattispecie puõ dirsi di taie reato

un classico insuperabile esempio. La sedizione popolare vi

fu e grave e, se pure originata da motivi degni di una qualche attenzione, non puõ per questo dirsi meno illegittima, tanto piu ehe essa rivesti un earattere di violenza ehe la

trasformõ in un vero tumulto se non proprio sommossa.

In una manifestazione di massa oome quella del 30 giugno la sola presenza dei partecipanti, di qualunque parteeipante ehe men sia in grado di dimostrare categoricamente la propria estraneitä, costituisce di per se elemento costitutivo ne

cessario e sufficiente ad affermare la responsabilitä. Per

tanto fin da ora va detto ehe tutti gli imputati, ehe di taie

reato sono accusati, ne devono essere dichiarati colpevoli.

(Omissis) In ordine alla eontravvenzione prevista dall'art. 663

eod. pen., la difesa ha eccepito la ineostituzionalitä della

norma saneita dal detto articolo in riferimento a quella oontenuta nell'art. 113 legge di P. s. ohe tale e stata dicliia

rata dalla Corte costituzionale.

Il Tribunale non ritiene fondata la eecezione. La ineo

stituzionalitä dell'art. 113 legge di P. s. e stata diehiarata

perche il divieto di distribuzione o di affissione di seritti o

disegni senza licenza della autorita di P. s., costituisce

una palese limitazione alla libeftä, di pensiero e di opi nione con le conseguenti pubbliche manifestazioni, sta

bilito come uno dei cardini del regime democratico dal

l'art. 21 della Costituzione.

II 5° comma dell'art. 113, che ha diretto riferimento

all'art. 663 cod. pen. (nella specie capoverso), non stabi

lisce alcuna limitazione della liberta di pensiero e di opi nione e, seppure nel sistema della legge, implicitamente si

riferisce alia licenza di polizia, puõ e deve essere avulso

dal rimanente testo dei comma da 1 a 4 in quanto costi

tuisce una norma di regolamentazione delle opinioni in

luoghi pubblici e su superfici di interesse e di dominio pub blico. Non altro signifieato puõ attribuirsi a una norma che

senza alcun riferimento a licenze di polizia prescrive ehe

le affissioni non possoao farsi fuori dei luoghi stabiliti

dalla autorita competente, indubbiamente anche diversa

da quella di P. s. (es. autorita comunale). L'art. 663 cod. pen., riferendosi all'art. 113 legge P. s.

eome implicitamente e chiarito nel relativo capo di impu

tazione, deve ritenersi valido.

Con la sua formulazione letterale, riferendosi alle « af

fissioni », potrebbe apparire limitato il campo di appli cazione della norma al signifieato lessicale del termine

che implica l'idea dell'attaccare qualcosa (segno, mani

festo, disegno, ecc.), il cui contenuto voglia portarsi a cono

scenza del pubblico. Non puõ evidentemente aversi riguardo a tale ristretto

signifieato letterale, ma a quello ricordato dalla legge che b

quello di rendere pubblico con qualsiasimezzo undeterminato

argomento. La Corte suprema di cassazione ha deciso in

materia che nella ipotesi di affissione previsto dall'art. 663

cod. pen. rientrano anche le iscrizioni fatte sui muri esterni

degli edifici prospicienti le pubbliche vie. (Omissis) Ritiene il Tribunale che, in assoluta aderenza con le

risultanze del processo e del giudicato, vada concessa la

circostanza attenuante dell'art. 62, n. 1, cod. pen. per avere

agito per motivi di particolare valore morale. II motivo

politico in se stesso non puõ costituire la base e il conte

nuto di questa attenuante, che richiede per la sua sussi

stenza un carattere di universality di una determinata idea

o sentimento o aspirazione che appunto perche universale

(in un determinato clima storico e sociale) abbia aderenza

intima con il concetto di « morale sociale ». La politica anzi

puõ essere ed e spessissimo concetto assai poco universale. Nella specie, perõ, e lo si e giä notato, il motivo politico,

ehe indubbiamente ha avuto gran parte nel sorgere e nello

svilupparsi di un uragano psicologico, e superato degna mente dal sentimento del popolo di Genova dal ricordo delle vittime, dalla pietä per esse. (Omissis)

Per questi motivi, ece.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Frode nei commerci e nelle industrie — Commercio di prodotti —- Dillormita ineortsapevole dalle di

chiarazioni — Ineostituzionalitä della normativa —

Questione iion maniiestamcnte iniondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 27 ; r. d. 1. 15 ottobre

1925 n. 2033, conv. con la legge 18 marzo 1926 n. 562,

repressions delle frodi nella preparazione e nel com

mercio di sostanze di uso agrario, art. 49).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu

zionalitä dell'art. 49 r. decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2033

(cony, con legge 18 marzo 1926 n. 562), che, pur riducendo

da un quinto alla metä la multa, punisce chi, senza sapere cbe non corrispondono alle dichiarazioni o indicazioni fatte,

pone in commercio prodotti, per il contrasto cbe si assume

sussistere tra detta norma e il principio del carattere perso nale della responsabilita penale, di cui all'art. 27 della

Costituzione. (1)

Tribunale di Busto Arsizio ; ordinanza 12 giugno 1962 ; Pres. Citelli; imp. Biancbi e altri.

(1) II testo dell'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1962, 1271.

Lavoro (contratto collettivo)— Trattamcnto economico

e normativo degli operai e degli impiegati addetti

alle industrie edilizie e ailini — Casse edili — In—

costituzionalitä del deereto delegato — Questione non maniiestamcnte iniondata (Costituzione della

Repubblica, art. 3, 23, 36, 39, 76 ; d. pres. 14 luglio 1960

n. 1032, norme sul trattamento economico e normativo

degli operai e degli impiegati addetti alle industrie

edilizie e affini, art. un. : contratto collettivo nazio

nale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle

industrie edilizie e affini, art. 62).

Non e manifestamente infondata per contrasto con gli art. 3, 30, 36, 39 e 76 della Costituzione (e se ne rimette

quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'inco

stituzionalitä dell'art. unico del decreto pres. 14 luglio 1960 n. 1032, per il quale i rapporti di lavoro degli impie

gati e operai addetti alle industrie edilizie e affini sono, tra

i'altro, disciplinati da norme giuridicbe conformi all'art. 62

del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959

per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini, che

prevede l'istituzione e il funzionamento di casse edili. (1)

Pretura di Eboli; ordinanza 4 agosto 1962 ; Giud.

Aiello ; imp. Canceglia (Aw. Crisci).

(1) La questione d'incostituzionalitii dell'art. un. del decrcto

pres. 14 luglio I960 n. 1032, nella parte relativa alia disciplina delle casse edili, contenuta nell'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959, 6 rimessa all'esame della Corte costituzionale

anche dalla Corte d'appello di Genova (ordin. 2 luglio 1962, in questo fascicolo, I, 1818, con nota di ricbiami).

In dottrina, cons., per 1'incostituzionalitä, delle clausole

relative alle casse edili, GiUgni, in Biv. trim. dir. e proc. civ.,

1960, 884. Favorevoli alia recezione delle clausole che disciplinano

le casse edili: Mazzarelli, La disciplina transitoria dei rapporti di lavoro, Roma, 1959, pag. 54 } Simi, La funzione della legge nella disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, Milano, 1962,

pagg. 228 e 229.

V., infine, le circolari del Ministero del lavoro (n. 27 - 14552/1 del 16 aprile 1962) sull'interpretazione dell'art. 34 del contratto

collettivo recepito agli effetti dell'accantonamento delle per

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