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sentenza 18 luglio 1997, n. 241 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres....

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sentenza 18 luglio 1997, n. 241 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Chieppa; Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Ferri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1141/1142-1143/1144 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195370 . Accessed: 25/06/2014 07:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 07:56:21 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 18 luglio 1997, n. 241 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Chieppa; Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco) c. Pres. cons.

sentenza 18 luglio 1997, n. 241 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30);Pres. Granata, Est. Chieppa; Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Fusco) c. Pres. cons. ministri(Avv. dello Stato Ferri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1141/1142-1143/1144Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195370 .

Accessed: 25/06/2014 07:56

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

10. La distinzione fra concessione e autorizzazione, infatti, è

netta nella legislazione statale, anche ai fini delle sanzioni appli cabili nei casi di mancanza dell'una e dell'altra (cfr. gli art.

7 e 20, e, rispettivamente, l'art. 10 1. n. 47 del 1985), né si

può ritenere che la legge regionale, successiva a quella statale,

l'abbia ignorata. D'altra parte, che la norma impugnata inten

desse riferirsi proprio alla concessione edilizia, è confermato an

che dal fatto che l'art. 1,1° comma, lett. a), 1. reg. n. 46 del

1988 ricomprendeva i mutamenti di destinazione d'uso, anche

non connessi a trasformazioni fisiche, che comportassero il pas

saggio dall'uno all'altro dei raggruppamenti di categorie indica

ti nell'impugnato art. 2, 1° comma, fra le «variazioni essenziali

rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla 1. 28 febbraio

1985 n. 47». Inoltre l'art. 6, 3° comma, della stessa legge regio

nale, nel dettare la disciplina sanzionatoria per i casi di muta

menti dell'uso non connessi a trasformazioni fisiche, faceva ri

ferimento non già all'art. 10 1. n. 47 del 1985, ma genericamen te ai «fini sanzionatori di cui al capo I della legge» medesima,

nonché alla «demolizione» e ai «ripristino», che la legge statale

menziona, nell'art. 7, a proposito delle opere eseguite senza con

cessione (pur stabilendo, la norma regionale, che demolizione

e ripristino debbono «intendersi esclusivamente» come rimozio

ne dell'uso abusivo e ripristino dell'uso precedente o di quello stabilito o ammesso).

5. - Il contrasto, per le parti indicate, con la norma statale

comporta necessariamente la dichiarazione di illegittimità costi

tuzionale della norma regionale denunciata: infatti la norma sta

tale invocata nella specie, essendo rivolta proprio ai legislatori

regionali, per demandare loro una determinata disciplina, ma

anche per vincolarne le scelte, esprime principi che limitano,

ai sensi dell'art. 117 Cost., l'autonomia di quei legislatori nel

l'esercizio della loro competenza «concorrente».

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, 1. reg. Emilia-Romagna

8 novembre 1988 n. 46 (disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), nel testo

anteriore alle modifiche ad esso recate dall'art. 16 1. reg. 30

gennaio 1995 n. 6 (norme in materia di programmazione e pia

nificazione territoriale, in attuazione della 1. 8 giugno 1990 n.

142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed

edilizia).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1997, n. 241

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30);

Pres. Granata, Est. Chieppa; Regione Friuli-Venezia Giulia

(Avv. Fusco) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Ferri).

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Procedura di

rilascio — Adeguamento regionale alla nuova disciplina sta

tale — Incostituzionalità (L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, sta

tuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.l.

5 ottobre 1993 n. 398, disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplifica

zione dei procedimenti in materia edilizia, art. 4; 1. 4 dicem bre 1993 n. 493, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, art. 1; 1. 23 dicembre 1996 n.

662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art.

2, comma 60).

È incostituzionale l'art. 4, 18° comma, d.l. 5 ottobre 1993 n.

398, convertito in I. 4 dicembre 1993 n. 493, come introdotto

dall'art. 2, comma 60, I. 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte

in cui prevede l'obbligo di adeguamento ai principi contenuti

nello stesso articolo, riguardante la procedura per il rilascio

Il Foro Italiano — 1999.

della concessione edilizia, anche per le regioni a statuto spe ciale e le province di Trento e Bolzano. (1)

Diritto. — 1. - Con il ricorso in epigrafe, la regione Friuli

Venezia Giulia ha proposto, in riferimento agli art. 118, 3° com

ma, Cost., ed agli art. 4, 8 e 11 dello statuto di autonomia,

approvato con 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, questione di legitti mità costituzionale dell'art. 4 d.l. 5 ottobre 1993 n. 398 (dispo sizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'oc

cupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia

(1) La questione è sollevata con ricorso principale della regione Friuli Venezia Giulia, la cui legislazione in materia di pianificazione territo riale e urbanistica prevede il silenzio-assenso sulle domande di conces sione e di autorizzazione edilizia, che s'intendono accolte ove non sia comunicato entro novanta giorni il diniego esplicito (art. 84 1. reg. Friuli

Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52). La legislazione statale ha viceversa ripudiato, in ordine alle conces

sioni, la regola del silenzio-accoglimento, essendosi ora previsto un mec canismo di messa in mora dell'amministrazione comunale, dopo di che

può chiedersi al presidente della giunta regionale la nomina di un com

missario ad acta (art. 4, 4°, 5° e 6° comma, d.l. 5 ottobre 1993 n.

398, convertito in 1. 4 dicembre 1993 n. 493, come modificato dall'art.

2, comma 60, 1. 23 dicembre 1996 n. 662). Il silenzio-assenso è tuttavia

ancora vigente per le domande di autorizzazione edilizia (art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in 1. 25 marzo 1982 n. 94; art. 9 1. 9 gennaio 1989 n. 13; art. 48 1. 5 agosto 1978 n. 457), ove non sia

praticabile (o, dì fatto praticata, dato il carattere facoltativo) la via della denuncia di inizio attività (art. 4, 7° e 15° comma, d.l. 398/93, convertito in 1. 493/93, come modificato dall'art. 2, comma 60,1. 662/96), ma non in ordine alla domanda di concessione per interventi di edilizia

residenziale, dovendo considerarsi abrogato l'art. 8 1. 94/92, mentre

per le concessioni edilizie in sanatoria, il decorso infruttuoso del termi

ne, accompagnato da una serie di condizioni, equivale ad accoglimento della domanda (art. 39, 4° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, in rife rimento al decorso del termine, dall'entrata in vigore della 1. 662/96, come da art. 2, comma 38, di quest'ultima).

La disciplina delle conseguenze del mancato provvedimento sulla do

manda di ampliamento della sfera giuridica privata in materia edilizia,

assurge a normativa di principio (non anche di principio generale, o di normativa fondamentale di riforma economica e sociale; diversamen te da quanto ritenuto dalla stessa Consulta in altra occasione: Corte

cost. 15 novembre 1988, n. 1033, Foro it., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 591, riguardo alla disciplina del silenzio-assenso di cui

agli art. 7, 3° comma, e 8, 1° comma, d.l. 9/82), come tale non impe gnativa per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

(De Pretis, Regioni, urbanistica e silenzio-assenso, in Riv. giur. urba

nistica, 1997, 1161). L'obbligo di adeguamento alla nuova disciplina statale, dunque, riguarda solo le regioni a statuto ordinario.

Nella sentenza in epigrafe, l'obbligo di adeguamento delle regioni e

delle province con particolari condizioni di autonomia, previsto dal

l'art. 4, 18° comma, 1. 493/93, come introdotto dall'art. 2, comma

60, 1. 662/96, è stato considerato integrare una illegittima interferenza con la competenza esclusiva di queste in materia urbanistica.

Sul silenzio-assenso in materia urbanistica, cfr. anche Corte cost. 19

ottobre 1992, n. 393, Foro it., 1992, I, 3203; 27 luglio 1995, n. 408, e 12 febbraio 1996, n. 26, id., 19%, I, 1126, sull'incompatibilità del

sistema ai procedimenti ad elevata discrezionalità, quali quelli di piani ficazione territoriale; 18 luglio 1997, n. 244, id., 1997, I, 3490, sulla sanatoria degli atti e degli effetti prodotti dalla serie reiterata di decreti

legge non convertiti, riguardo al silenzio-assenso in materia di approva zione dello strumento urbanistico, in essi previsto; 24 marzo 1994, n.

100, id., 1994, I, 1315, con nota di Benjni, riguardo al regime autoriz

zatorio (necessariamente esplicito) nelle zone sottoposte a vincolo speciale.

Riguardo al silenzio su istanze di autorizzazioni e approvazioni previ ste dalla 1. 1° giugno 1939 n. 1089, v. la nota di richiami a Cons.

Stato, sez. VI, 5 marzo 1997, n. 356, id., 1998, III, 240 (da rammenta

re, a tal proposito, che l'art. 12, 6° comma, ultimo periodo, 1. 15 mag

gio 1997 n. 127, il quale prevedeva, maturando il silenzio-assenso, il

procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili del ritardo, è

stato abrogato dall'art. 6 1. 8 ottobre 1997 n. 352). Per le autorizzazioni ad interventi in zone interessate dal vincolo di

cui alle 1. 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431, non è, vicever

sa, previsto silenzio significativo (sulla considerazione preferenziale del

vincolo paesaggistico nella normativa di semplificazione dei procedi menti amministrativi per il rilascio di provvedimenti permissivi in mate

ria edilizia, v. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1996, n. 1299, id.,

1997, III, 144, con nota di richiami, e, in seguito, Cons. Stato, sez.

V, 24 marzo 1998, n. 343, Riv. giur. edilizia, 1998, I, 953, sempre nel senso che si forma il silenzio-assenso sulla domanda di concessione, di cui all'art. 8 1. 94/92, ove non sia preventivamaente intervenuto il

nulla osta di cui all'art. 7 1. 1497/39). Per le domande di condono per abusi realizzati in zone vincolate,

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1143 PARTE PRIMA

edilizia), convertito, con modificazioni, nella 1. 4 dicembre 1993

n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, 1. 23 dicembre

1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Secondo la ricorrente la disposizione in questione sarebbe le

siva della competenza statutaria regionale in materia urbanisti

ca dal momento che, prevedendo, in luogo del silenzio-assenso

conseguente all'inutile decorso del termine per l'emanazione della

concessione edilizia, l'intervento sostitutivo del presidente della

giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta

comporta l'espunzione dell'istituto del silenzio-assenso, oltreché

dall'ordinamento statale, anche da quello delle regioni che, co

me la regione Friuli-Venezia Giulia, hanno specificamente disci

plinato l'istituto, in forza della riconosciuta speciale autonomia

(art. 84 1. 19 novembre 1991 n. 52 recante «norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»).

Inoltre, sempre secondo la regione, sarebbe assolutamente il

legittimo il 18° comma del novellato art. 4 in quanto impositivo di onere di adeguamento alla nuova normativa anche nei con

fronti delle regioni a statuto speciale, sostanziando una tenden

ziale parificazione della potestà legislativa esclusiva a quella con

corrente.

2. - Preliminarmente deve essere esaminato, in quanto assor

bente, il profilo del ricorso che investe principalmente l'art. 4, 18° comma, d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modifi

cazioni, nella 1. 4 dicembre 1993 n. 493, come introdotto dal

l'art. 2, comma 60, 1. 23 dicembre 1996 n. 662.

Infatti la lesione della posizione della regione ricorrente (a statuto speciale) deriva essenzialmente dalla norma anzidetta, che in modo onnicomprensivo ed indiscriminato pone le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano

e le regioni ordinarie sullo stesso piano nell'obbligo di adegua mento delle «proprie normazioni ai principi contenuti nel pre sente articolo in tema di procedimento», cioè — come definito

nella rubrica dell'articolo stesso — di «procedure per il rilascio

della concessione edilizia».

In tale maniera il legislatore statale interviene in materia ur

banistica nel campo dei procedimenti per il rilascio delle con

cessioni edilizie, con una serie di norme analitiche e di dettaglio che (in sostituzione di precedente disciplina statale applicabile in assenza di legislazione regionale: v. d.l. n. 398 del 1993, con

vertito in 1. n. 493 del 1993) scandiscono le fasi e le cadenze

procedimentali degli uffici comunali competenti, prevedendo,

altresì, i termini per il rilascio e le conseguenze del decorso del

termine, con obblighi per l'amministrazione comunale e regio

nale, ed in modo particolareggiato l'istituto della denuncia di

inizio di attività. Anche se le anzidette nuove norme statali non hanno alcun

effetto abrogativo della preesistente disciplina regionale in ma

teria, tuttavia comportano per le regioni (così indicate accanto

alle province autonome) un obbligo generico ed indiscriminato

di adeguamento ai principi della stessa legge statale, con una

l'art. 32, 3° comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47, introdotto dall'art. 2, comma 44, 1. 662/96, qualifica come rifiuto il silenzio delle amministra zioni preposte ai vincoli storico-artistico, paesaggistico, idrogeologico, protratto per centottanta giorni: per altri tipi di vincoli, il 1° comma dell'art. 32 1. 47/85, come modificato dall'art. 2, comma 43, 1. 662/96, prevede il silenzio-assenso dopo centoventi giorni. Il 2° comma dello stesso art. 32, come inserito dall'art. 39, 7° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede che per le domande di condono di abusi non com

portanti aumenti di superficie e di volume, il parere di competenza del l'amministrazione preposta al vincolo s'intende rilasciato entro cento venti giorni.

L'esistenza del vincolo paesaggistico e storico-artistico è ostativa al l'abilitazione dell'attività edificatoria mediante denuncia di inizio attivi

tà, ai sensi dell'art. 4, 8° comma, 1. 493/93, come sostituito dall'art.

2, comma 60, 1. 662/96. In dottrina, Gualandi, II ruolo de! silenzio-assenso in campo urbani

stico ed edilizio, in Riv. giur. urbanistica, 1996, 189; Boscolo, Silenzio rifiuto su istanza di concessione e sopravvenienza di nuova disciplina urbanistica, in Urbanistica e appalti, 1997, 794; Zucca, Condono edili zio e silenzio-assenso, in Riv. giur. edilizia, 1997, I, 203; Lombardo, Il nuovo procedimento di rilascio della concessione edilizia, id., 1998, II, 115; Morbidelli, Modelli di semplificazione amministrativa nell'ur banistica, nell'edilizia, nei lavori pubblici (ovvero della strada verso una sostenibile leggerezza delle procedure), in Riv. giur. urbanistica, 1998, 287; Nitti, Piani regolatori approvati con il silenzio-assenso, in Nuova rass., 1998, 88.

Il Foro Italiano — 1999.

sostanziale parificazione della diversa potestà legislativa esclusi

va spettante in materia alla regione ricorrente a statuto speciale. Né può ammettersi che con una formula, sia pure di obbligo

di adeguamento ai principi della legge statale (costituenti un

limite della legislazione per le regioni ordinarie), si possa inter

ferire — per di più intervenendo su un assetto normativo pree sistente che ciascuna delle regioni a statuto speciale si era legit timamente dato in modo completo — sulla competenza prima ria ed esclusiva in materia urbanistica delle regioni e delle

province ad autonomia speciale (cfr., nella specie, art. 4 dello

statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia) suscet

tibile di limiti derivanti da principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato o da norme fondamentali delle riforme

economico-sociali.

In altri termini la competenza primaria delle regioni a statuto

speciale non può essere declassata negli stessi limiti più ristretti

della competenza concorrente delle regioni di diritto comune.

3. - Sulla base delle predette considerazioni (con riferimento

all'art. 4 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia

Giulia) il ricorso è fondato con conseguente dichiarazione di

illegittimità costituzionale del citato 18° comma, limitatamente

alla parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e Bolzano.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 4, 18° comma, d.l. 5 ottobre 1993

n. 398 (disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a so

stegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella 1. 4 di

cembre 1993 n. 493, come introdotto dall'art. 2, comma 60,

1. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'obbligo di ade

guamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 30 marzo

1999, n. 3097; Pres. R. Sgroi, Est. Ferro, P.M. Cafiero

(conci, conf.); Min. finanze (Aw. dello Stato Giacobbe) c.

Soc. Hotel Kraft (Aw, Moreschini, Antonucci). Cassa App. Firenze 16 dicembre 1996.

CORTE DI CASSAZIONE;

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulle società —

Controversia di rimborso — Competenza territoriale (Cod.

proc. civ., art. 25; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rap

presentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamen

to dell'avvocatura dello Stato, art. 8). Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulle società —

Contrasto con la normativa comunitaria — Conseguenze —

Rimborso — «Ius superveniens» — Irrilevanza (Direttiva 17

luglio 1969 n. 69/335/Cee del consiglio, concernente le impo ste indirette sulla raccolta di capitali, art. 10, 12; d.l. 19 di

cembre 1984 n. 853, disposizioni in materia di imposta sul

valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative

all'amministrazione finanziaria, art. 3; I. 17 febbraio 1985 n.

17, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 di

cembre 1984 n. 853, art. 1; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misu

re di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 11).

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulle società —

Contrasto con la normativa comunitaria — Rimborso — Ter

mine triennale di decadenza (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641,

disciplina delle tasse sulle concessioni governative, art. 13).

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