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sentenza 18 luglio 1997, n. 248 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres....

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sentenza 18 luglio 1997, n. 248 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Ruperto; Aimerito e altri (Avv. Boer) c. Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Avv. Abbamonte, De Camelis). Ord. Pret. Torino 22 luglio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 2755/2756-2759/2760 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192493 . Accessed: 25/06/2014 00:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Wed, 25 Jun 2014 00:58:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 18 luglio 1997, n. 248 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Ruperto; Aimerito e altri (Avv. Boer) c. Ente nazionale di previdenza

sentenza 18 luglio 1997, n. 248 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30);Pres. Granata, Est. Ruperto; Aimerito e altri (Avv. Boer) c. Ente nazionale di previdenza eassistenza dei veterinari (Avv. Abbamonte, De Camelis). Ord. Pret. Torino 22 luglio 1996 (G.U.,1 a s.s., n. 40 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 2755/2756-2759/2760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192493 .

Accessed: 25/06/2014 00:58

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2755 PARTE PRIMA 2756

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1997, n. 248

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata, Est. Ruperto; Aimerito e altri (Aw. Boer) c. Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Aw.

Abbamonte, De Camelis). Ord. Pret. Torino 22 luglio 1996

(G.U., la s.s., n. 40 del 1996).

Professioni intellettuali — Veterinari — Privatizzazione dell'En

pav — Obbligo di iscrizione e contribuzione — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 18, 38; 1. 12 aprile 1991 n. 136, riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed as

sistenza per i veterinari, art. 32; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica, art. 11; d.leg. 30 giu

gno 1994 n. 509, attuazione della delega conferita dall'art.

1, comma 32, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di tra

sformazione in persone giuridiche private di enti gestori di

forme di previdenza e assistenza, art. 1; d.leg. 10 febbraio

1996 n. 103, attuazione della delega conferita dall'art. 2, com

ma 25, 1. 8 agosto 1995 n. 335, in materia di tutela previden ziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma

di libera professione, art. 8).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

1,3° comma, d.leg. 30 giugno 1994 n. 509 e 32 l. 12 aprile 1991 n. 136, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale,

mantengono fermo l'obbligo di iscrizione e contribuzione al

l'Enpav dei veterinari già iscritti all'albo alla data di entrata

in vigore della l. n. 136 del 1991 ed assoggettati anche a con

tribuzione Inpdap, in riferimento agli art. 3, 18 e 38 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 20 maggio 1997, sen

za numero (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Granata; Enpam ed altri.

Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Intervento

di terzi — Limiti (Cost., art. 24; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co

stituzionale, art. 23, 25).

(1) La sentenza, anche se riferita ai veterinari, per i principi afferma ti (e la questione affrontata) ha rilevanza per tutti gli enti di previdenza categoriale dei liberi professionisti privatizzati in base al d.leg. 30 giu gno 1994 n. 509 e al d.leg. 10 febbraio 1996 n. 103.

Dopo la privatizzazione in base al d.leg. 509/94 i «timori» delle casse di previdenza categoriali dei liberi professionisti (confermati dagli atti di intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, interventi dichiarati, però, inammissibili in quanto gli enti intervenuti «vantano un interesse il quale ... è meramente riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum») di una iscrizione e contribuzione degli iscritti fa coltativa anziché obbligatoria (e quindi per un depauperamento dei mezzi necessari alla realizzazione dei loro fini istituzionali) è venuto meno con la riportata sentenza della corte 248/97; tale sentenza ha, infatti, confermato la legittimità della normativa (d.leg. 509/94) di privatizza zione degli enti previdenziali dei liberi professionisti nella parte in cui tiene ferma l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione a cari co delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali gli enti erano stati istituiti.

Attesa la permanenza del fine pubblicistico generale dell'attività che gli enti privatizzati ex d.leg. n. 509 del 1994 (e d.leg. 103/96) svolgono, permane l'obbligatorietà della contribuzione (e della iscrizione) per gli iscritti, continuando ad operare, anche dopo la privatizzazione, la disci

plina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. Pertanto, il reperimento dei mezzi necessari alla realizza zione dei fini istituzionali degli enti privatizzati avviene mediante l'im posizione dell'obbligo del pagamento dei contributi previdenzali ai sog getti protetti.

In dottrina, sulla privatizzazione degli enti previdenziali dei liberi pro fessionisti ex d.leg. 509/94 e d.leg. 103/96, A. Andreoni, Appunti di costituzionalità sulla privatizzazione degli enti previdenziali, in Riv. giur. lav., 1995, I, 59; L. Carbone, La privatizzazione della cassa di previ denza avvocati: problematiche e riflessi sulla tutela previdenziale, in

Toga picena, 1993, fase. 2, 14; Id., La privatizzazione degli enti di previdenza, in Commentario della riforma previdenziale. Dalle leggi

Il Foro Italiano — 1997.

Il diritto ad intervenire nel giudizio di costituzionalità delle leg

gi, sollevato in via incidentale, da parte di soggetti diversi

dalle parti del giudizio a quo richiede la configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'e

sito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere

direttamente su una posizione giuridica propria della parte

intervenuta, non bastando un generico interesse di fatto o

un interesse meramente riflesso ed eventuale rispetto al thema

decidendum (nella specie, la corte ha dichiarato inammissibile

l'intervento di alcune casse di previdenza di liberi professioni sti nel giudizio promosso da quella dei veterinari). (2)

1

Diritto. — 1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma, d.leg. 30 giugno 1994 n.

509 e dell'art. 24 1. 12 aprile 1991 n. 136 «come autenticamente

interpretato dall'art. 11, comma 26, 1. n. 537 del 1993», nella

parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e contri

buzione all'Enpav dei veterinari già iscritti all'albo alla data

di entrata in vigore della predetta 1. n. 136 del 1991 ed assogget tati anche a contribuzione Inpdap, nonostante l'avvenuta priva tizzazione dell'ente previdenziale. A parere del giudice a quo, la trasformazione dell'Enpav da ente pubblico in associazione

privata comporterebbe la modifica della forma di previdenza da esso gestita, assimilabile — secondo la prospettazione — ad

una copertura assicurativa complementare, ma in cui non è più

garantita l'erogazione delle prestazioni in caso di dissesto del

l'ente. Con la conseguenza di un'asserita irragionevolezza del

mantenimento dell'obbligo contributivo, nonché della violazio

ne dell'art. 38 Cost., che distingue nettamente la previdenza

pubblica obbligatoria da quella privata, complementare e vo

lontaria, e dell'ulteriore lesione dell'art. 18 Cost., che garanti sce la libertà anche di non associarsi.

2. - La questione è infondata.

2.1. - La censura si appunta segnatamente sulla normativa

di privatizzazione, nella parte in cui essa (art. 1, 3° comma,

d.leg. n. 509 del 1994) tiene ferma l'obbligatorietà della iscri

zione e della contribuzione a carico delle categorie di lavoratori

e professionisti per le quali gli enti sono stati istituiti. Ma è

anche impugnata la previsione contenuta nell'art. 24 della legge di riforma dell'Enpav, che il rimettente definisce «autenticamente

interpretata» dall'art. 11, comma 26, 1. 24 dicembre 1993 n.

537, e dalla quale egli fa discendere l'attualità dell'obbligo di

contribuzione per i veterinari di cui al giudizio a quo, già assog gettati a contribuzione in favore dell'Inpdap siccome pubblici dipendenti.

In realtà, tale ultimo effetto si produce a carico dei predetti lavoratori in virtù del combinato disposto dell'art. 11, comma

26, 1. n. 537 del 1993 e dell'art. 32 1. n. 136 del 1991: è quest'ul

«Amato» alla finanziaria 1995 a cura di Cinelli-Persiani, Milano, 1995, 428; S. Cassese, Gli enti previdenziali privatizzati, in Giornale dir. am min., 1995, 121; S. Centofanti, La privatizzazione «debole» degli enti

previdenziali non usufruenti di finanziamenti pubblici, in Giust. civ., 1994, II, 613; A. Mariani Marini, Enti privatizzati: ombre sul futuro, in Prev. forense, 1997, fase. 1, 36; Id., Privato è bello? illusioni e disillusioni nella privatizzazione della cassa di previdenza, id., 1994, fase. 2-3, 10; A. Pandolfo, La privatizzazione degli enti di cui al d.leg. 509/94: i profili previdenziali, in Notiziario cassa previdenza geometri, 1994, fase. 3-4, 11; P. Pontrandolfi, La privatizzazione degli enti pre videnziali, in Toga picena, 1997, fase. 1, 7.

(2) La Corte costituzionale si richiama al proprio precedente in cui aveva fissato il principio adesso ribadito (sent. 8 settembre 1995, n. 421, Foro it., 1995, I, 3392, con nota di richiami).

Sempre attraverso un'ordinanza senza numero la corte ha invece am messo la costituzione della Banca d'Italia nel giudizio concluso con la sent. 19 luglio 1996, n. 263 (che sarà riportata nel prossimo fascicolo, unitamente all'ordinanza senza numero).

In tema di contraddittorio nel giudizio costituzionale incidentale, v., pure, Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 451, id., 1996, I, 770, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, e, con riguardo al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, ordinanze senza numero

allegate alle sentenze 10 febbraio 1997, nn. 38 e 32, id., 1997, I, 651 e 656, con nota di richiami.

Per una panoramica sulla giurisprudenza costituzionale in tema di contraddittorio nei giudizi costituzionali, v. gli interventi di D'Amico, D'Andrea, Rossi e Cariola, in questo fascicolo, parte quinta.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tima infatti la norma abrogatrice dell'originario obbligo di con

tribuzione, e in virtù della quale l'iscrizione all'Enpav dei vete

rinari lavoratori dipendenti era divenuta facoltativa, ridiventan

do obbligatoria proprio a seguito dell'interpretazione introdotta

dal citato art. 11, per i soli veterinari iscritti nell'albo al mo

mento di entrata in vigore della 1. n. 136 del 1991.

Al di là della sua imperfetta formulazione, la questione coin

cide quindi in parte qua con quella già esaminata dalla corte

nella sentenza n. 88 del 1995 (Foro it., Rep. 1995, voce Previ

denza sociale, n. 228), che ha escluso l'illegittimità costituziona

le di tale intervento legislativo. Il pretore rimettente, peraltro, assume che la privatizzazione medio tempore intervenuta avreb

be «modificato la situazione di fatto su cui si è basata» allora

la corte stessa.

2.2. - Tanto premesso, deve escludersi che la trasformazione

dell'Enpav in associazione privata, con effetto dal 1° gennaio

1995, abbia inciso nel senso prospettato dal giudice a quo sulla

natura dell'attività svolta dall'ente medesimo, così determinan

do una sostanziale modificazione dei caratteri del rapporto pre

videnziale in esame.

Con l'art. 1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, 1. n. 537 del

1993 è stata conferita delega al governo per riordinare o soppri

mere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in par ticolare prevista la possibilità di privatizzare — nelle forme del

l'associazione o della fondazione — gli enti che non usufruisco

no di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma

«ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione

e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di

personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti».

In attuazione di tale delega, l'art. 1 d.leg. n. 509 del 1994

contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo al

l'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando

la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come cen

tro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto pre

posto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.

All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile rico

nosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuri

dica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali

di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di ammini

strazione, nonché una generale funzione di controllo sulla ge

stione da parte della Corte dei conti.

Particolare attenzione ha poi posto il legislatore al fine di

prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire

l'erogazione delle prestazioni: è stato così sancito il vincolo d'u

na riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pen

sioni in essere (art. 2, 2° comma, d.leg. n. 509 del 1994) e,

più recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico

generale, è stata prevista l'obbligatorietà della predisposizione

di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di al

meno quindici anni (art. 3, 12° comma, 1. 8 agosto 1995 n.

335). Il già citato 4° comma dell'art. 2 consente inoltre, nel

caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un com

missario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per

il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l'impossibi

lità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina,

è previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i pote

ri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta ammi

nistrativa.

2.3. - Dal quadro così tracciato emerge che la suddetta tra

sformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico del

l'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli

enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica de

gli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridi

ca dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corol

lario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine

previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà gene

rale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto

implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o

altri ausili pubblici di carattere finanziario. E dunque l'asserita

insufficienza delle garanzie che in un remoto futuro potrebbe

pregiudicare l'erogazione delle prestazioni, secondo quanto il

rimettente paventa, non può fondare il dubbio di legittimità

costituzionale circa l'imposizione dell'obbligo contributivo.

Più in dettaglio, la censura si rivela inconsistente non appena

la si verifichi in rapporto al profilo rilevante nel giudizio a quo,

che concerne i veterinari gravati dalla doppia contribuzione: in

Il Foro Italiano — 1997.

ragione della discrezionalità riconosciuta al legislatore nel gra duare il passaggio dal regime dell'iscrizione obbligatoria gene ralizzata a quello bimodale (iscrizione obbligatoria accanto a

quella facoltativa), questa corte nella citata sentenza n. 88 del

1995 ha osservato come, nel tempo, verrà a ridursi la percen tuale dei veterinari che sono mantenuti nel vecchio regime della

generalizzata iscrizione obbligatoria. Parallelamente, l'ampia estensione temporale, in cui si è inteso garantire l'equilibrio fi

nanziario dell'ente nei modi suddetti, induce ad escludere l'at

tendibilità del dissesto evocato in via meramente ipotetica nella

prospettazione. Meno che mai tale eventualità e le conseguenze che se ne vogliano rappresentare in danno degli assicurati, val

gono ad argomentare nel senso del venir meno del fine pubblico ed a qualificare la previdenza in discorso come complementare — conclusione, ripetesi, non giustificata dal solo fatto della mu

tata natura giuridica dell'ente gestore — per inferire una so

pravvenuta non obbligatorietà della contribuzione.

A riguardo resta valido quanto osservato nella citata sentenza

n. 88 del 1995 circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi

nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al

doppio contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pen

sione) e, insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legisla tore si è preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista di mezzi: considerazione, que

st'ultima, tanto più valida ora, in un sistema dichiaratamente

autofinanziato.

2.4. - Le conclusioni raggiunte circa l'immutata natura della

previdenza consentono quindi di assimilare integralmente l'ipo tesi in esame a quella oggetto del precedente scrutinio e di ri

chiamare le motivazioni allora svolte nell'escludere che la dop

pia previdenza concreti violazione dell'art. 38 Cost, anche in

ragione del carattere programmatico del principio che ne impo ne il superamento.

2.5. - Ma la permanente vigenza del fine pubblicistico genera le dell'attività che gli enti svolgono, consente altresì di respinge re la sostanziale richiesta di riesame in cui si concreta la pro

spettazione anche sotto l'ulteriore profilo dedotto concernente

l'art. 18 Cost.

Questa corte ha escluso che sia lesiva della libertà (negativa) di associazione l'imposizione da parte della legge, per la tutela

di altri interessi costituzionalmente garantiti, di obblighi di ap

partenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa,

«purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi co

stituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di asso

ciarsi)», e risulti al tempo stesso che tale pervisione «assicura

10 strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schietta

mente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il feno

meno associativo costituito per la libera determinazione dei pri

vati» (sentenza n. 40 del 1982, id., 1982, I, 910), o di un fine

pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o ar

tificioso» (sentenza n. 20 del 1975, id., 1975, I, 519, e cfr. an

che le sentenze n. 120 del 1973, id., 1973, I, 2677, e n. 69 del

1962, id., 1962, I, 1226). Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi previden

ziali perseguiti dall'Enpav, nel quadro della già richiamata soli

darietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'ente è

stato istituito: la comunanza d'interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo

delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché

11 vincolo può dirsi presupposto prima ancora che imposto. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° com

ma, d.leg. 30 giugno 1994 n. 509 (attuazione della delega confe

rita dall'art. 1, comma 32, 1. 24 dicembre 1993 n. 537 in mate

ria di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori

di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 32

1. 12 aprile 1991 n. 136 (riforma dell'Ente nazionale di previ

denza ed assistenza per i veterinari) e dell'art. 11, comma 26,

1. 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pub

blica), sollevata, in riferimento agli art. 3, 18 e 38 Cost., dal

Pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

II

Visti gli atti d'intervento in giudizio dell'Enpam (Ente nazio

nale previdenza assistenza medici), dell'Enpaia (Ente nazionale

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2759 PARTE PRIMA 2760

di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura), della

Cassa nazionale del notariato, della Cassa nazionale di previ denza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e

periti commerciali, dell'Enpalc (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro), dell'Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti

liberi professionisti), della Cassa italiana di previdenza e assi

stenza dei geometri liberi professionisti; ritenuto che la questione di legittimità oggetto del giudizio

concerne la specifica situazione soggettiva in cui si trovano, a

seguito dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 26 1.

24 dicembre 1993 n. 537, i veterinari iscritti negli albi professio nali alla data di entrata in vigore della 1. 12 aprile 1991 n. 136

ed assoggettati a contribuzione Inpdap ed Enpav in ragione del

la loro qualità di pubblici dipendenti; considerato che un generico interesse di fatto non è sufficien

te a legittimare l'intervento, il quale deve basarsi sulla configu rabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quan do l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incide

re direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (sentenza n. 421 del 1995, Foro it., 1995, I, 3392);

che nella specie gli enti intervenuti vantano un interesse il

quale, anche là dove qualcuno di essi annovera iscritti soggetti a doppia contribuzione, è meramente riflesso ed eventuale ri

spetto al thema decidendum.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile l'intervento dell'Enpam (Ente nazionale previdenza assistenza

medici), dell'Enpaia (Ente nazionale di previdenza per gli ad

detti e gli impiegati in agricoltura), della Cassa nazionale del

notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore dei dottori commercialisti, della Cassa nazionale di pre videnza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali,

dell'Enpalc (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i con

sulenti del lavoro), dell'Inarcassa (Cassa nazionale di previden za e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti), della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri libe

ri professionisti.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 1997, n. 237

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1997, n. 30); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Fortemps c. Rosselli Del Turco e altro; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Firenze 2 mag gio 1995 (G.U., la s.s., n. 39 del 1996).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione — Equo canone — Appartamento compreso in edificio di

interesse artistico o storico — Esclusione — Questione infon data di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 27 luglio 1978 n. 392,

disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 26).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

26, 1° comma, lett. d), l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione dell'equo canone

gli immobili inclusi nella categoria catastale A/9 (palazzi di

eminente pregio artistico o storico), indipendentemente dalle

caratteristiche dell'unità immobiliare locata, in riferimento al l'art. 3, 1° comma, Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale, pur non ignorando la possibilità di una differente interpretazione della norma impugnata (sostenuta, tra l'altro, dall'avvocatura dello Stato), osserva che (comunque) l'esclusione dal l'ambito di operatività della disciplina del c.d. equo canone delle unità immobiliari comprese in edifici di eminente pregio storico o artistico, fondata sull'attribuzione a tale peculiarità di un rilievo prevalente ri

spetto alle caratteristiche abitative, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole e, d'altra parte, non

Il Foro Italiano — 1997.

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve

ste l'art. 26, 1° comma, lett. d), 1. 27 luglio 1978 n. 392, che, nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, esclude i palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria

A/9) dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle loca zioni delle abitazioni e, quindi, anche dalla determinazione del

l'equo canone (art. 12). Il Pretore di Firenze ritiene che tale esclusione riguardi ogni

unità abitativa, compresa in palazzi sottoposti alla tutela previ sta dalla 1. 1° giugno 1939 n. 1089 per gli edifici di interesse

artistico o storico; ciò determinerebbe una lesione dell'art. 3, 1° comma, Cost., per irragionevole disparità di trattamento ri

spetto all'applicazione della disciplina dell'equo canone per un

appartamento con caratteristiche analoghe, ma posto in un pa lazzo non sottoposto a tutela.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarato irricevibile l'atto

di costituzione in giudizio degli eredi del locatore, perché depo sitato tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 25 1. 11

marzo 1953 n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giu dizi davanti alla Corte costituzionale.

suscettibile di dare luogo ad ingiustificata disparità di trattamento tra

conduttori, proprio per l'obiettiva disomogeneità delle situazioni deri vante dalla ubicazione dell'unità locata (in un palazzo di eminente pre gio artistico o storico, piuttosto che in un edificio privo di tali requisiti).

La questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Firenze (la cui ordinanza, riassunta in Foro it., Rep. 1995, voce Locazione, n. Ili, può leggersi in extenso in Arch, locazioni, 1995, 559), traeva origine dalla interpretazione (in precedenza avversata dallo stesso giudice a quo: cfr. Pret. Firenze 6 ottobre 1988, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n.

144, e Arch, locazioni, 1989, 386) secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione della 1. 392/78 riguarda ogni unità abitativa compresa in palazzi sottoposti alla tutela di cui alla 1. 1089/39, anche se concessa in locazione singolarmente, previo frazionamento dell'immobile qualifi cato nel suo insieme di particolare pregio artistico o storico: in tal sen so, v. Pret. Monza 3 febbraio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Catasto, n. 20 e voce Locazione, n. 101 (la cui motivazione si legge in Arch,

locazioni, 1996, 416), e Pret. Roma 7 febbraio 1989, Foro it., 1989, I, 2642, con nota di richiami; ma v. anche, da ultimo, Trib. Milano 8 maggio 1997 (pres. Piombo, est. Catalano, Cremonesi c. Soc. La

Cappuccina), finora inedita, qualora l'unità immobiliare considerata possa ritenersi effettivamente compresa nel palazzo catastalmente classificato nella categoria A/9 e benefici, quindi, delle particolari caratteristiche del complesso. Ai fini dell'inquadramento catastale in tale categoria (A/9) di un palazzo assoggettato al vincolo di cui alla 1. 1089/39, d'al tra parte, la giurisprudenza è dell'avviso che l'immobile debba essere valutato unitariamente, senza possibilità di operare una diversa classifi cazione riguardo ad una parte di esso: in proposito, v. Cass. 19 novem bre 1993, n. 11445, id., 1994, I, 3488, con nota di M. Annecchino, cui adde Comm. trib. I grado Piacenza 20 gennaio 1992, id.. Rep. 1992, voce Antichità, n. 46.

Altra parte della giurisprudenza di merito è, invece, dell'avviso (an che sulla scorta di Cass. 8 ottobre 1985, n. 4897, id., 1986, I, 483, e Nuova giur. civ., 1986, 197, con nota di S. Giove, riguardante l'ipo tesi della locazione per uso abitativo di una porzione di una villa, glo balmente accatastata come A/8) che l'ubicazione dell'alloggio locato in un palazzo sottoposto a tutela ex 1. 1089/39 non escluda l'applicabi lità delle norme in tema di canone legale (art. 12 ss. 1. 392/78), doven do tenersi conto delle caratteristiche e del classamento della singola uni tà immobiliare; in questo senso, v. Pret. Parma 11 novembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce Catasto, n. 19; Pret. Chieti 17 giugno 1994, id., Rep. 1995, voce Locazione, n. 304; Pret. Firenze 6 ottobre 1988, cit.

Sul potere del giudice ordinario di disapplicare, ai fini della determi nazione del c.d. equo canone (ex art. 12 ss. 1. 392/78), la classificazione catastale attribuita all'immobile locato dalle competenti autorità ammi

nistrative, v. peraltro, da ultimo, Cass., sez. un., 10 marzo 1997, n. 2131, id., 1997, I, 1842, con nota di richiami.

Con riferimento all'ipotesi in cui l'immobile dichiarato di particolare pregio storico o artistico sia di proprietà pubblica, cfr. Corte conti, sez. I, 14 febbraio 1994, n. 37, id., Rep. 1994, voce cit., n. 132 (e Arch, locazioni, 1994, 393, in tema di danno erariale causato dall'allo ra ministro delle finanze per avere concesso in locazione a noti perso naggi, ad «equo canone» anziché secondo canoni di mercato, alcuni

appartamenti del palazzo Blumensthil in Roma); nonché, sull'assogget tamento in tal caso dell'immobile al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che la concessione in godimento a terzi non può avveni re in base a contratti di diritto privato, ma solo sulla base di concessio ni, Cass., sez. un., 12 gennaio 1993, n. 268, Foro it., Rep. 1993, voce Antichità, n. 19 (in tema di giurisdizione), e Corte conti, sez. contr., 15 gennaio 1996, n. 6, id., Rep. 1996, voce cit., n. 18 (nel senso della

conseguente determinazione del canone non ai sensi della 1. 392/78, ma sulla base dei prezzi di mercato).

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