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Sentenza 18 maggio 1962; Pres. Donner P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.); Geitling,...

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Sentenza 18 maggio 1962; Pres. Donner P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.); Geitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino della Ruhr (Avv. Von Simson, Hengeler) c. Alta autorità della C.e.c.a. (Avv. Mestmaecker, Mathies); interv. Land della Renania settentrionale - Westfalia (Avv. Kaiser) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1833/1834-1843/1844 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150800 . Accessed: 10/06/2014 18:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.77.15 on Tue, 10 Jun 2014 18:42:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 18 maggio 1962; Pres. Donner P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.);Geitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino della Ruhr (Avv. VonSimson, Hengeler) c. Alta autorità della C.e.c.a. (Avv. Mestmaecker, Mathies); interv. Land dellaRenania settentrionale - Westfalia (Avv. Kaiser)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1833/1834-1843/1844Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150800 .

Accessed: 10/06/2014 18:42

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1833 GiÜRISPRÜDENZA COSTITÜZIONaLE £ CIVILE 1834

CORTE DI GIDSTIZIA DELLE COMÜNITA' EUROPEE.

Sentenza 18 maggio 1962 ; Pres. D ox nek P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.) ; Greitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino

della Ruhr (Avv. Von Simson, Hengeler) c. Alta

autorita della C.e.c.a. (Avv. Mestmaecker, Mathies) ; interv. Land della Renania settentrionale - Westfalia

(Avv. Kaiser).

Comunitä europee — C.e.c.a. — Iteijime cli oligo pulio — Limiti cli liceitä — Fattispecie (Trattato istitutivo della C.e.c.a., firmato a Parigi il 18 aprile 1951, ratificato e reso eseeutivo con legge 25 giugno 1952 n. 766, art. 2, 65, 85).

Oli art. 2, 65 e 85 del Trattato istitutivo della Gomunitä

europea del earbone e dell'aeciaio (C.e.c.a.) inducono a

distinguere tra potere di fissare i prezzi e potere di deter minarli : mentre per ohi dispone del relativo potere la

fissazione dei prezzi e un dato obiettivo, risultante isti tuzionale di agevole eonstatazione, il potere di determinare i prezzi consiste nella facoltä di fissarli a un livello consi derevolmente diverso da quello ehe sarebbe stato deter minato sulla base della sola coneorrenza. (1)

Pertanto, Vorganizzazione di vendita in comune pud dar

luogo a determinazione di prezzi se ha per oggetto la quasi totalitä dei prodotti in un settore di produzione e se la

determinazione, ehe ne deriva, non e resa inoperante dalla concorrenza esterna, provenga questa da altri Paesi della Gomunitä o da Paesi terzi (nella specie, produzione del carbone nel baeino della Ruhr). (2)

Il Trattato istitutivo della C.e.c.a. prevede ehe la concorrenza esistente di fatto sul mercato delVenergia sia quella pro pria del regime di pligopolio, in cui ciascun operatore, lungi dal trovarsi di fronte ad un prezzo di mercato non

influenzabile dal proprio eomportamento, influisce sulla

formazione del prezzo tenendo conto del eomportamento dei competitori, ma autorizza gli accordi di vendita in

regime di oligopolio a eondizione ehe questi non attri buiscano alle imprese associate il potere di determi nare i prezzi di una parte essenziale dei prodotti nel mercato comune ; condizione, di cui 1'Alta autorita ha, a ragione, negato Vesistenza nelVufficio unico di vendita costituito tra quarantuno imprese minerarie del baeino della Ruhr (Rnhrkohle Verkaufsgesellscliaft m.b.H.) per lo smercio dei prodotti carboniferi e la determinazione degli sbocchi di vendita degli stessi negando 1'autorizzazione. (2)

La Corte, ecc. — 1)1 mezzi dedotti. — Le ricorrenti hanno chiesto rannullamento della decisione 16/60 per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, inesatta

interpretazione ed applicazione del Trattato e sviamento di

potere ; nella replica esse hanno dichiarato « non essere ulte riormente necessario di far valere il mezzo di sviamento di

potere», di guisa ehe non se ne terrä, conto nella sentenza.

(1-2) Con la senoenza riportata, ehe P. Gobi ha annotato in Foro pad., 1962, V, 57, la Corte di giustizia respinge il ricorso iii quarantuno imprese del baeino earbonifero della Ruhr av verso la deeisione n. 16 del 22 giugno 1960 (Gazzetta ufficiale delle Comunitä europee, n. 47 del 23 luglio 1960), con la quale 1'Alta autorifcä della C.e.c.a. aveva rifiutato 1'autorizzazione al 1'Ufficio unico di vendita costituito tra quelle imprese.

Ill dottrina cons. P. Gobi, in Biv. societä, 1960, 746 (ivi riferimenti bibliografici) ; Catalano, Manuale di diritto delle Comunitä europee, Milano, 1962, pag. 250 segg. ; per i prece denti giurisprudenziali della Corte Vezzoso, in Biv. societä, 1959, 814, spec. 815, e 1960, 1140.

Sui fenomeni economico-giuridici, su cui la Corte s'indugia, cons. National bureau of economic research, Business con centration and. price policy, Princeton, 1955 (ed. Princeton Uni versity Press) ; Syi.os Labini, Oligopclio e progresso tecnico, Mi lano, 1957 ; E. H. Chamberlin, Sull'arigine del termine oligopolio e Eterogeneitä del prodotto e politica economica (in : Verso una piil generate teoria del valore, Torino, 1961) ; I. M. Stelzer, Selected antitrust cases, Homewood, 1961 (ed. Irwin) ; Competition, cartels and their regulation (raccolta di studi a cura di J. P. Miller), Amsterdam, 1962 (ed. North-Holland publishing Company).

11 primo motive rieutra nella « violazione di forme essen

ziali», gli altri due in quello di « violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alia sua applica zione » : nella presente sentenza essi saranno distintamente esaminati sotto queste due rubriche, tuttavia nell'ordine

inverso a quello teste indioato.

2) Posizioni rispettive delVAlta autorita e della Oorte

riguardo alVart. 65 del Trattato. — L'art. 65, n. 2, stabi

lisce ehe 1'Alta autorita puõ autorizzare determinati

aocordi qualora riconosca che essi soddisfano le condi zioni poste dal Trattato. Ciõ limita strettamente l'oggetto del presente ricorso, il quale verte in sostanza sulla vali

dity, eon riguardo al Trattato, dei motivi clie hanno in

dotto l'Alta autoritä, a ritenere che una organizzazione di vendita in comune, come chiesta dalle ricorrenti il 20

maggio 1960, non poteva essere autorizzata ; questi motivi

sono enunciati nei considerandi della decisione 16/60 del 22 giugno 1960.

3) Violazione del Trattato. — Sotto questo mezzo le

ricorrenti hanno elevato due censure : inesatta interpreta zione ed applicazione del Trattato e travisamento dei fatti;

per corroborare la prima censura esse hanno dedotto anche il palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato.

A. — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato. Le ricorrenti fanno carico all'Alta autoritä, di aver

«interpretato ed applicato in modo giuridicamente er roneo » :

a) la nozione di « potere di determinare i prezzi » ;

b) la nozione di « controllo degli sbocchi» ;

c) la nozione di « parte essenziale dei prodotti di cui

trattasi nel mercato comune ».

a) La nozione di «potere di determinare i prezzi». —

■Sia le ricorrenti, sia l'interveniente assumono che, date le circostanze di tempo e di luogo che caratterizzano il pro blema sottoposto alia Corte, esiste una profonda diffe renza tra il potere di fissare i prezzi e quello di determi narli. Questa tesi e cosi formulata nell'atto introduttivo :

«Chi si limita a registrare i risultati prodotti dal l'azione esercitata sul livello dei prezzi di vari fattori ope ranti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non li determina. II n. 2 (c) non vieta questa fissazione dei prezzi in senso formale ma ha unicamente di mira il potere effet tivo che consente di determinare i prezzi indipendente mente dal mercato ».

Secondo le ricorrenti, l'organizzazione di vendita unica di cui e causa, se ha il potere di fissare i prezzi, non puõ certo determinarli, essendo tenuta ad allineare le proprie quotazioni su quelle dei suoi concorrenti, cioõ sostanzial mente sui prezzi dei carboni importati da Paesi terzi e su quello del petrolio.

L'Alta autoritä sostiene invece ehe l'organizzazione di vendita in comune attribuisce agli interessati il potere di determinare i prezzi.

La presente controversia si basa su questa disparitä d'opinioni : per valutare le due tesi contrapposte e necessario esaminare minutamente la sottile distinzione, nella quale le ricorrenti ravvisano il loro prineipale argomento, fra

«potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli». Nõ il Trattato, ne i documenti pubblicati in occasione

della sua rettifica, si soffermano su questa distinzione e d'altro lato il significato delle parole « fissare » e « deter minare » non fornisce elementi decisivi a favore della distinzione stessa.

Mentre l'art. 65, n. 1, vieta qualsiasi accordo inteso a

fissare od a determinare i prezzi, l'art. 65, n. 2, precisa che l'Alta autoritä, puõ autorizzare, in determinate cir

costanze, taluni accordi, purche non siano tali da attri

buire alle imprese il potere di determinare i prezzi. II

diverso tenore del n. 1, rispetto al n. 2, rende necessaria

una spiegazione e la distinzione sostenuta dalle ricorrenti

appare atta a fornirla.

La soluzione della presente controversia non si puõ evi

dentemente cercare nel Trattato istitutivo della C.e.e. ;

questo fornisce tuttavia un appoggio indiretto alia tesi delle

ricorrenti in quanto il suo art. 85, § 3, riguardante materia

Il Foro Italiäno — Volume LXXXV — Parte 7-117.

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1835 PARTE PRIMA 1836

aualoga a quel la discipliuata dall'art. 65 del Trattato

C.e.e.a., lion richiede clie le intese autorizzabili mm abbiano il potere di determinare i prezzi, bensi stabilise© cbe esse non devono attribuire alle imprese la possibilita « di eli minare la conoorrenza per una parte sostanziale dei pro dotti di cui trattasi». Ove si ammetta cbe gli art. 65 del Trattato C.e.e.a. ed 85 del Trattato C.e.e. sono infor

mati a principi comuni, il potere di determinare i prezzi sarebbe pressocbe equivalent© a quello di cui disporreb bero le imprese in una situazione in cui la concorrenza fosse stata eliminata, il cbe corrisponde evidentemente alia tesi delle ricorrenti.

Questa interpretazione dell'espressione «potere di deter minare i prezzi» trova conferma nell'art. 2 del Trattato, il quale impone alla Comunitä, di «realizzare la graduale instaurazione di condizioni atte a garantire di per se la

ripartizione piü razionale della produzione ai piu alto livello di produttivita », ed ancor piü nell'art. 5 cbe pre scrive ad essa di garantire «l'instaurazione, il mante nimento ed il rispetto di condizioni normali di concor renza ».

Di fronte a queste circostanze le ricorrenti avevano buoni motivi per operare una distinzione di prinoipio fra

«potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli». Per cbi ne dispone, il potere di fissare i prezzi e un

dato obiettivo, risultante da una struttura istituzionale di

agevolc constatazione. II potere di determinare i prezzi consiste invece nella facolta di fissare i prezzi ad un livello considerevolmente diverso da quello cbe sarebbe stato determinato dalla sola concorrenza ; ne consegue cbe, per poter ritenere cbe sussista il potere di determinare i prezzi, sara, necessario accer+are se i prezzi effettivi sono, o pos sono essere, diversi da quelli cbe sarebbero stati ove detto

potere non fosse esistito. Un accertamento del genere implica il confronto fra realtä e possibility, confronto

problematico e per necessity di cose largamente soggettivo. L'Alta autorita, per valutare la domanda presentata

dalle ricorrenti il 20 maggio 1960, ha proceduto a questo confronto ed ba esposto nei considerandi della decisione

16/60 i motivi cbe l'banno indotta a ritenere che il potere di fissare i prezzi, derivante dall'esistenza dell'organizza zione di vendita in comune di cui e causa, equivalesse al

potere di determinare i prezzi. £ opportuno esaminare la validita di questi motivi alia luce del Trattato.

£ pacifico cbe l'organizzazione di vendita in comune

consente, a cbi la dirige, di esercitare una limitata influenza sui prezzi e di stornare il pericolo di una concorrenza rovinosa (domanda del 20 maggio 1960, pag. 25) e ciõ mediante l'imposizione di un listino unico, seppure con

qualcbe eccezione, a tutte le imprese partecipanti. Ciõ 6 ancor meglio precisato nell'atto introduttivo (n. 39) in cui viene posto in rilievo « ohe un'organizzazione di ven dita in comune ba, per sua natura, il dovere di sostituirsi ai membri del cartello . . . onde evitare cbe i prezzi praticati dai membri del cartello siano in concorrenza fra loro ». La stessa concezione e ribadita nella replica (n. 86) : « e senza dubbio vero cbe in seguito alia riunione in un organismo di vendita in comune ... la concorrenza in materia di

prezzi fra membri del cartello viene a cessare » (la parola « fra » õ sottolineata nell'originale). Tale eliminazione della concorrenza fra membri del cartello costituisce l'effetto interno di questo ed in conseguenza di essa i prezzi all'in -

terno del cartello sono posti al riparo non soltanto dalla concorrenza «rovinosa», ma anche da quella cbe i pro duttori con bassi costi di produzione avrebbero potuto fare a quelli, cbe, per qualsiasi ragione, banno costi di

produzione piii elevati. Su questo punto la Corte ritiene fondata l'opinione del

1'Alta autorita la quale sostiene cbe l'accordo di vendita in comune, «in base alle stesse espressioni usate dalle ricorrenti nella domanda e nell'atto introduttivo . . . offre loro la possibilita di fissare o mantenere in vigore, nella loro principale zona di vendita, prezzi di listino diversi da quelli cbe si avrebbero in mancanza di un'intesa . . . e cbe garantiscono alle imprese interessate la tranquillity in questo campo, onde possano attuare senza intralci i

programmi di riadattamento» (controricorso, n. 19). Il

valersi di questa possibility dipende evidentemente dalla

concorrenza esterna, ehe sara esaminata piu oltre ; esso

attribuisce tuttavia, fatto salvo 1'effetto della eoneorrenza.

esterna, uu certo potere di determinate i prezzi. Questo sara operante nella misura in cui eliminerä la pressione dei concorrenti atta a provocare il ribasso dei listini, quindi nella misura in cui il sistema di vendita in comune con

sentirä di neutralizzare 1'effetto ehe avrebbero prodotto le offerte dei produttori membri dell'organizzazione di

vendita in comune ehe hanno i costi di produzione piu bassi.

A prescindere dalle conclusioni cui condurrä 1'esame

delle conseguenze della sopramenzionata concorrenza

esterna, non si puõ negare ehe l'influenza interna dell'or

ganizzazione di vendita in comune attribuisca un certo

potere di determinare i prezzi, potere la cui ampiezza

dipende evidentemente dal volume della produzione sog

getta alle decisioni dell'organizzazione di vendita in co

mune. Per misurare questo volume e sufficiente rilevare, senza bisogno di distinguere qui fra quantitä prodotte e

quantitä vendute (la distinzione verrä fatta nel susse

guente paragrafo c), ehe il bacino della Kuhr ha prodotto, nel 1960, 115.441.000 tonnellate di carbone (Bollettino sta

tistics dell'Alta autorita, 9a annata, n. 4, ottobre-dicembre

1961, tabella G, pagg. 4 e 5). Taie produzione va aseritta

quasi eselusivamente alle 38 societä minerarie riunite

nell'organizzazione di vendita in comune. Queste cifre

indicano la rilevanza della concorrenza interna neutraliz

zata nel bacino della Ruhr dall'organizzazione di vendita

in comune.

% Le considerazioni ehe precedono sono sufficienti a

dimostrare ehe 1'Alta autorita aveva validi motivi per ritenere ehe 1'organizzazione di vendita in comune, eol

fissare, a determinate condizioni, i listini applicati dalle

imprese partecipanti, era in grado, entro certi limiti, di

determinare i prezzi. Taie potere di determinare i prezzi rimarrebbe tutta

via inoperante qualora la concorrenza del carbone pro dotto in altri bacini della Comunitä, del carbone di Paesi terzi e del petrolio obbligasse 1'organizzazione di vendita in comune a fissare i propri listini ai di sotto del livello

clie sarebbe determinato dalla reeiproca concorrenza delle

imprese del bacino della Ruhr, ove questa concorrenza

non fosse stata eliminata dall'organizzazione di vendita in

comune. E opportuno esaminare le conseguenze della concorrenza esterna, il ehe 1'Alta autorita ha fatto alle lettere 6) c) e d) della decisione 16/60.

Alla lettera b) del considerando n. 12 della decisione

16/60 1'Alta autorita espone i motivi ehe 1'hanno indotta

a ritenere ehe il potere di determinare i prezzi, attribuito

all'organizzazione di vendita in comune, non e reso ino

perante dalla concorrenza di altre imprese della Comu nitä.

Questa conclusione e suffragata dalla struttura stessa del bacino della Euhr. Qualsiasi impresa produttrice di merci voluminose gode infatti, in linea di massima e fatta salva la concorrenza di prodotti meno voluminosi o dal costo di produzione inferiore, di una zona di protezione geografica entro la quale essa e in grado di determinare i propri prezzi. La circostanza ehe nel bacino della Euhr i prodotti di combustibili sono ubicati neile vicinanze dei loro consumatori attribuisce ai primi una considerevole

protezione contro gran parte dei restanti produttori della Comunitä. La tesi dell'Alta autorita secondo la quale: « non pare ehe le imprese del bacino della Ruhr abbiano finora seguito, per stabilire il livello dei loro prezzi, le oscillazioni di prezzo di altre imprese della Comunitä. Al

contrario, si constata piuttosto ehe i prezzi del carbone della Ruhr esercitano un'influenza piu o meno sensibile sulla formazione dei prezzi nei vicini bacini della Comunitä » costituisce una presunzione a favore dell'esistenza del

potere di determinare i prezzi. La tesi delle ricorrenti secondo la quale il fatto ehe i

listini della Ruhr non sono stati ridotti ed allineati ai

prezzi dei prodotti concorrenti «dipende dalla circostanza

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1837 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1838

ehe essi sono, quasi senza eecezioni, i piu bassi di tutti i bacini del mercato comune» (ricorso, n. 35) fa presti ni ere, ove sia esatta ed indipendentemente dalla causa, ehe i prodotti della Ruhr non siano immediatamente minae ciati dalla concorrenza dei restanti bacini della Comunitä.

Questa conclusione trova eonferma nel volume delle ven dite della Ruhr nella sua prineipale zona di vendita ossia,

pel 1959, 88,4 milioni di tonnellate di carbone, ivi eom

preso il consumo proprio, su 120,9 milioni di tonnellate, eostituenti il consumo di carbone della Repubblica fede rate : nel complesso il 73,1%. La circostanza incontestata ehe le imprese del bacino della Ruhr non si sono valse ehe in misura insignificante della facoltä di allinearsi sui

prezzi di altre imprese della Comunitä costituisce la riprova di fatto dell'esattezza del ragionamento di cui sõpra.

Alla lettera c) del considerando n. 12 della deeisione

16/60 1'Alta autorita espone i motivi ehe 1'hanno indotta a ritenere ehe nemmeno la concorrenza del carbone di

Paesi terzi, per quanto consideravole, costituisca un osta

eolo insormontabüe, tale da privare di qualsiasi possibilitä di manovra la politica dei prezzi dell'organizzazione di

vendita in comune delle imprese minerarie della Ruhr.

Mentre vi e eontrasto fra le parti sulla valutazione del

volume delle importazioni da Paesi terzi nella prineipale zona di vendita degli interessati, cioe nella Repubblica federale di Germania, espresse in percentuale della pro duzione delle rieorrenti, 6,3% secondo 1'Alta autorita

contro piu del 15% seeondo le rieorrenti, come pure sul

l'impostazione del problema, le percentuali eitate non

eonsentono di ritenere ehe le importazioni di carbone da

Paesi terzi danneggino irrimediabilmente lo smercio del

carbone della Ruhr neile sue principali zone di vendita.

Questa situazione si spiega, sia con la protezione geografioa ehe caratterizza la maggior parte di queste zone nei con

fronti delle principali provenienze di carbone di paesi

terzi, sia eol dazio doganale applicato dal Governo della

Repubblica federale ai carbone importato da detti Paesi.

L'Alta autorita rileva eon ragione ehe, nella misura

in cui i produttori di Paesi terzi praticano sistematica

mente una politica dei prezzi indipendente dalla situa

zione del mercato e dai costi, occorre ovviare a tale peri eolo con provvedimenti di politica commerciale. Anche

prima dell'introduzione, da parte della Repubblica fede

rale di Germania, del dazio sul carbone proveniente da

Paesi terzi, i prezzi di vendita dei carboni della Ruhr non

erano stati direttamente determinati dai prezzi del car

bone d'importazione comparabile. Questa circostanza mo

stra ehe la facoltä di allinerarsi sui prezzi dei prodotti di Paesi terzi attribuisce all'organizzazione di vendita

in comune di cui b causa il mezzo per difendere le sue

posizioni senza modificare i listini nell'intera zona di ven

dita. La perequazione, all'interno di una potente orga nizzazione di vendita in comune, dei minori introiti pro vocati dagli allineamenti di prezzo e dalle altre misure

intese a far fronte alla concorrenza, aumenta le possibilitä di direzione della concorrenza determinate dalle misure

stesse, in quanto consent© di scegliere in ogni caso, in

vista della consegna, la miniera piu favorevolmente ubicata

per quanto riguarda le pezzature e le spese di trasporto. Per tutti questi motivi 1'Alta autorita aveva ragione di

ritenere ehe 1'accordo di vendita in comune attribuisce

ai partecipanti possibilitä di direzione della concorrenza

cosi ampie ehe la concorrenza dei produttori di Paesi terzi

non toglie all'organizzazione di vendita in comune il potere di determinare i prezzi neile sue principali zone di vendita

(cfr. deeisione 16/60, pag. 1024, la colonna, uit. comma). Alla lettera d) del considerando n. 12 della deeisione

16/60, 1'Alta autoritä espone i motivi ehe 1'hanno indotta

a ritenere ehe anche la concorrenza del petrolio, per quanto vivace ed in aumento, non privi 1'organizzazione di vendita

in comune di un certo margine di libertä nella scelta dei

propri listini. Non vi e dubbio ohe la concorrenza del

petrolio colpisce in diversa misura le varie categorie e

pezzature di carbone e ehe fra queste le meno colpite sono

precisamente quelle ehe costituiscono la massima parte della produzione delle rieorrenti. Cosi pure, nella misura

in cui il carbone viene venduto come combustibile, la

posizione del petrolio rispetto al carbone e piu o meno

vantaggiosa a seconda dell'impiego fattone.

II confine tra le rispettive zone d'influenza del petrolio e del carbone varia in funzione del rapporto fra i prezzi di questi due combustibili; di conseguenza, per quanto

riguarda la concorrenza del petrolio, esiste una zona di

prezzi entro la quale l'organismo di vendita in comune

puõ scegliere, se non liberamente almeno con un certo

margine di liberta, la propria politica delle vandite e, entro determinati limiti, i propri listini. II conseguente

potere di determinare i prezzi e consolidato ed esteso dal

l'istituzione, nella principale zona di vendita degli inte

ressati, di un'imposta sul petrolio. Le conseguenze tratte

da queste constatazioni trovano una conferma di fatto

nella diversa misura in cui i prezzi di listino delle varie

qualitä e pezzature sono stati modificati, a seconda della

maggiore o minore concorrenza del petrolio. Le considerazioni che precedono fanno ritenere che

l'organizzazione di vendita in comune disponga di un certo

potere di determinare i prezzi, conclusione questa con

traria all'assunto delle ricorrenti, secondo le quali: — « obi si limita a registrare i risultati prodotti dal

l'azione esercitata sul livello dei prezzi dai vari fattori

operanti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non

li determina » (ricorso, n. 26) ; — «se una parte notevole dei prodotti sul mercato

e controllata da un cartello, il quale e cionondimeno obbli

gato ad allineare la propria politica dei prezzi sui prodotti concorrenti, non si puõ parlare di controllo del mercato

da parte del cartello » (ricorso, n. 22) ; — «un cartello puõ esercitare un'influenza decisiva

sul mercato soltanto qualora non sia assolutamente sog

getto alia legge della domanda e dell'offerta . . . cioe qua lora domini il mercato » (ricorso, n. 24).

Da queste citazioni emerge cbe, secondo le ricorrenti,

l'organizzazione di vendita in comune, mentre attribuisce

il potere di fissare i prezzi, non conferisce quello di deter -

minarli giacche, non dominando il mercato, essa non

potrebbe fissare i prezzi ad un livello considerevolmente

diverso da quello determinato dalla legge della domanda

e dell'offerta. L'organizzazione di vendita in comune, nel

« fissare » i prezzi di listino non avrebbe perciö altra possi bility cbe constatare i prezzi di mercato i quali sarebbero

«determinati» dalla legge della domanda e dell'offerta

ed in ispeeie, secondo la stessa legge, dai prezzi ai quali

vengono offerti sul mercato i prodotti dei restanti bacini

della Comunitä, il carbone di Paesi terzi ed il petrolio. Questo assunto suscita inevitabilmente il ricordo dei

mercati atomistici, descritti dall'economia liberale, nei

quali ciascun operatore si trovava di fronte un prezzo di mercato che il proprio comportamento non poteva in

alcun modo influenzare. Era questo lo stato di concor

renza perfetta nel quale, come e del tutto chiaro, nessun

offerente aveva il potere di « determinare » il prezzo, ma

si trovava unicamente dinnanzi all'alternativa di offrire o di non offrire, al prezzo di mercato, oppure di variare

il volume della propria offerta in funzione dei prezzi di

mercato, qualora i propri costi di produzione variassero

con le quantitä prodotte.

Significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realtä

il ravvisare nel mercato del carbone o in quello dell'energia un mercato atomistico di concorrenza perfetta. Questi non riuniscono giä una miriade di produttori, incapaci di influire col peso delle loro offerte sulla situazione del

mercato, bensi un numero limitato di imprese la cui pro duzione e quasi sempre rilevante ; e nella natura delle

cose che sul mercato dell'energia si trovino contrapposte solo grandi unitä.

In un mercato del genere i produttori non sono ini

muni dalla concorrenza dei loro rivali e cionondimeno

esercitano, in ragione delle loro dimensioni un'influenza, non trascurabile sui prezzi di mercato e sono di conse

guenza indotti ad attuare una vera e propria politica delle vendite.

Le stesse ricorrenti descrivono il proprio comport»

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Page 5: Sentenza 18 maggio 1962; Pres. Donner P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.); Geitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino della Ruhr (Avv. Von Simson,

1839 PARTE PRIMA 1840

mento nei seguenti termini : «Gran parte del carbone

della Ruhr e stato venduto in base ai listini, con attri

buzione di premi speciali (premi di fedeltä e di quantity).

Questi premi, concessi a tutti i consumatori che rispon dono ai requisiti prescritti, sono una forma di riduzione

dei listini adatta alia situazione concorrenziale. Tale

inodifica dei listini riguarda una parte considerevole del

volume complessivo delle vendite dell'organismo comune.

Inoltre, onde mantenere i propri mercati tradizionali, smerciare la produzione corrente e, se possibile, ridurre

l'elevato livello delle scorte, la Ruhr si e valsa della pos sibility offertale di allinerarsi ai prezzi dei Paesi terzi (in

primo luogo) e di altri bacini della C.e.c.a. (in minor misura). A ciõ si aggiungano le operazioni di riscatto effettuate ne]

quadro della « Comunita del bisogno » (Notgemeinschaft), come pure altre compiute in larga misura nel quadro della

cosiddetta «azione Erhard», a proposito delle quali sia

lecito rilevare che la stessa Aita autorita ba chiamato

questi riscatti « allineamenti» a posteriori (ricorso, n. 35). Le ricorrenti asseriscono con forza anclie maggiore

che i prezzi del carbone dei Paesi terzi non sono prezzi di mercato, bensi prezzi ragionati, fissati in funzione di

una strategia di conquista. Nell'atto introduttivo viene

precisato che «non e possibile, nel fissare i listini per il

carbone della Ruhr, tener conto dei prezzi di dumping

politico praticati dagli Stati del blocco orientale, ne dei

prezzi del carbone dei Paesi terzi, quando i noli praticati

per il trasporto di questo coprono soltanto il 60% dei

costi, ovvero (come ad esempio per il carbone inglese)

quando i prezzi d'esportazione sono molto al di sotto dei

prezzi del mercato interno » (ricorso, n. 35). Le ricorrenti

sostengono del pari che i prezzi del petrolio sono prezzi

diretti, intesi a soppiantare il carbone nelle sue zone di

vendita, cioe determinati in funzione dei prezzi del car

bone in dette zone.

Esse affermano in ispecie che «... l'industria petro lifera pratica una concorrenza di sostituzione (per lo piu a prezzi inferiori ai costi) » ; che giä, «la circostanza che

i prezzi del petrolio, a differenza dei listini del carbone

della Comunita, sono assolutamente individuali e variabili

impedisce naturalmente di far fronte alia concorrenza del

petrolio mediante un ribasso generale dei listini. Yale

la pena di rilevare in proposito la constatazione, fatta

dal Coal Committee dell'O.e.c.e. nella sua 4a Relazione

(The Goal Industry in Europe, 1960, nn. 5 e 31), che il van

taggio, dal punto di vista della concorrenza, dei produttori di petrolio rispetto ai produttori di carbone consiste nel

fatto che le compagnie petrolifere mantengono prezzi flessibili, sono in grado di effettuare discriminazioni fra

i vari consumatori a seconda della situazione del mercato

e possono, a seconda delle circostanze, concedere sconti illimitati alio scopo di conquistare il mercato » (ricorso, n. 35).

Le ricorrenti assumono, in via piu generale, che « non

e possibile verificare astrattamente se sussista una posi zione dominante sul mercato ; tale questione dipende in fatti dalla situazione concreta ed in ispecie dalla strut tura della concorrenza sul mercato dell'energia» (ricorso, n. 32).

Queste citazioni mostrano con evidenza che, su que st'ultimo mercato, nessuno dei venditori si trova posto di fronte a prezzi di mercato immutabili, bensi ciascuno

di essi si adopera a «determinarli» ed in larga misura, tuttavia variabile a seconda delle circostanze di fatto, vi

riesce.

L'analisi che precede dimostra che la concorrenza esi

stente di fatto sul mercato dell'energia non e quella dei

mercati atomistici, nei quali ciascun operatore si trova di fronte ad un prezzo di mercato non influenzabile dal proprio comportamento, bensi quella che si svolge fra grandi unitä,

capaci di una influenza sui prezzi ed in grado di adattare consciamente il proprio comportamento a quello dei loro

competitori. Un mercato siffatto b caratteristico del regime d'oligo

polio, che b anche quello della concorrenza imperfetta. La teoria della concorrenza imperfetta b stata ora accolta

dalla dottrina ohe ravvisa nell'oligopolio un regime nel

quale ciascun venditore tiene conto, nei suoi calcoli eco

nomici, del probabile oomportamento ehe i suoi concorrenti

adotteranno in risposta alle sue decisioni, per il motivo molto

semplice ehe ciõ ehe essi fanno e il risultato diretto della

sua azione. Su questo punto il contrasto con la concorrenza

pura e pieno. Un notissimo autore ha definito il mercato

oligopolistico un mereato « nel quale i prezzi possono essere

fissati dalle stesse imprese e divengono in tal modo un ele

mento della loro strategia di mereato. £ particolarmente

importante la eireostanza, egli prosegue, che la politica della Comunitä in materia di concorrenza e intesa a limi

tare la libertä di manovra sul mercato di eventuali oligo

poli >> (Allegato speciale al Bollettino della Comunitä eco

nomica europea, nn. 7, 8, luglio-agosto 1961, pagg. 21 e 22). Queste definizioni si adattano perfettamente al mercato

del carbone ed anche a quello dell'energia, quali le ricor

renti stesse l'hanno descritto. Su mercati siffatti, il potere di fissare i prezzi non si trova di fronte, come avverrebbe

in caso di concorrenza perfetta, l'ostacolo insuperabile dei

prezzi di mercato, ma dispone di una zona di manovra, di

estensione imprecisata, entro la quale ehi stabilisce i prezzi

puõ scegliere il livello al quale fissarli. La fissazione dei

prezzi, entro questa zona d'indeterminazione, e la conse

guenza della strategia delle grandi unitä che si affrontano

sul mercato, non gia il risultato della semplice eonstata

zione, da parte loro, del prezzo di mercato : questo dipende infatti dalle loro decisioni.

Poich6 il mercato dell'energia 6 senza dubbio un mer

cato oligopolistico il quale offre a coloro che vi operano la possibility di spiegare una vera e propria strategia eco

nomica, e inevitable che esso attribuisca loro un certo

potere di determinate i prezzi. II Trattato istitutivo della Comunitä europea del car

bone e dell'acciaio non ha ignorato l'evoluzione tecnica

e commerciale che determina il costante aumento di di

mensioni delle unitä economiehe e tende a dare giorno

per giorno al mercato del carbone e dell'acciaio un ca

rattere sempre piu oligopolistico. Le disposizioni dell'art.

65, n. 2, e dell'art. 66, n. 2, pongono in evidenza la volontä

degli autori del Trattato di non ostacolare questa evoluzione, a condizione ch'essa sia in armonia con gli scopi del Trat

tato ed in ispecie lasci sussistere, fra grandi unitä, quel minimo di concorrenza necessario a soddisfare il requisite fondamentale dell'art. 2 il quale impone : «la graduale in staurazione di condizioni atte a garantire di per s& la ripar tizione piu razionale della produzione al piu alto livello di

produttivitä, pur salvaguardando la continuity dell'occu

pazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, perturbazioni fondamentali e persistenti».

Questa preoccupazione di garantire una certa concor

renza nel regime di concorrenza imperfetta che & proprio del carbone e dell'acciaio ha manifestamente suggerito una delle condizioni poste dall'art. 65, n. 2, per l'autorizzazione

degli accordi di vendita in comune, cio& che questi non de vono attribuire alle imprese interessate il potere di deter minare i prezzi di una parte essenziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.

Nell a preoccupazione di non ostacolare gli indispensabili svilnppi il Trattato si & spinto anche piu in la, giungendo ad ammettere, all'art. 95, «che un mutamento profondo della situazione economica o tecnica» potrebbe «rendere necessario l'adattamento delle norme relative all'esercizio da parte dell'Alta autorita dei poteri ed essa attribuiti».

II 20 luglio 1961, l'Alta autorita ed il Consiglio spe ciale dei Ministri della Comunitä europea del carbone e dell'acciaio harino chiesto, a norma dell'art. 95, il parere della Corte su un progetto di modifica del Trattato desti nato a far fronte ad un mutamento fondamentale e persi stente nelle condizioni di smercio dell'industria del carbone e dell'acciaio. Nel parere 1/61 del 13 dicembre 1961 la Corte ha affermato : «L'art. 95 non osta, in linea di mas

sima, ad un adeguamento delle regole relative ai poteri che l'art. 65 conferisce all'Alta autoritä, mediante una mo difica del n. 2 di tale articolo che miri a consentire all'Alta autoritä di autorizzare sia accordi di natura diversa da

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1841 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1842

quella prevista dall'attuale testo, ma ehe mirino alio stesso

scopo, sia acoordi della stessa natura di quelli pre visti dal testo in vigore, ma che perseguano un altro soopo, sia infine acoordi di altra natura e clie perseguano altri scopi».

La Corte ha quindi ritenuto : « che delle modifiche tanto alia prima parte del 1° comma del n. 2, le quali consentano

di autorizzare altre categorie d'intese non previste dal testo vigente, quanto alia lettera a) dello stesso numero, in ordine alle finalita degli accordi passibili d'autorizzazione,

possono costituire un adattamento delle norme attinenti

all'esercizio da parte dell'Alta autorita dei poteri che le sono conferiti. Invece la possibilitä di disapplicare la lettera

c) esorbita da I ['ambit o di un adeguamento . . . ».

In tal modo la Corte ha mostrato di volere, secondo il desiderio delle ricorrenti, «interpretare ed applicare le

norme giuridiche tenendo conto della nuova situazione eco

nomica » e « dei nuovi compiti imposti dal dinamismo della

vita economica» (replica, n. 53), ma di non poter ammettere che siano soppressi i requisiti fondamentali dell'art. 65, n. 2, c), requisiti intesi a salvaguardare sul mercato oligo

polistico del carbone e dell'acciaio quel minimo di concor

renza indispensabile affinche siano rispettate le esigenze fondamentali enunciate negli art. 2, 3, 4 e 5 del Trattato

ed in ispecie affincliõ continui ad essere garantito «il man

tenimento ed il rispetto di condizioni normali di concor

renza ».

L'Alta autorita ha ritenuto che la concorrenza indispen sabile fosse salvaguardata dai tre uffici di vendita in comune

autorizzati con le decisioni 5/56, 6/56 e 7/56 del 15 feb

braio 1956, ma che non lo sarebbe in caso di sopravvivenza

degli organismi comuni autorizzati con la decisione 8 /56 del

15 febbraio 1956 e dell'organizzazione di vendita in comune

vietata con la decisione 16/60 del 22 giugno 1960. La Corte

non vede alcun motivo di ammettere che, imponendo il

mantenimento di un minimo di concorrenza nell'ambito

del bacino della Ruhr, l'Alta autori til non abbia rispettato la lettera e lo spirito del Trattato ed in ispecie gli obblighi ad essa imposti dagli art. 2, 3, 4 e 5.

Dopo la constatazione che l'organizzazione di vendita

in comune disponeva di un certo potere di determinare i

prezzi, la presente controversia si riduce in ultima analisi

alia questione se questo potere venisse esercitato su una

parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato

comune. Tale questione sarä esaminata piu oltre al punto c).

b) La nozione di «controllo degli sbocchi». —- Nel

considerando n. 13 della decisione 16/60, l'Alta autorita

constata che, trasferendo all'organizzazione di vendita in

comune il diritto esclusivo, salvo per le quantitä riservate, di smerciare i loro prodotti, le imprese interessate dänno

facoltä a detta organizzazione di orientare, secondo le esi

genze della sua politica di vendita, le quantity di cui le e

affidata la vendita.

Questa constatazione e sufficiente a far ritenere che, assicurandosi il controllo di una parte del carbone e del

coke nel mercato comune, le interessate acquistano il po tere di determinare le quantitä, le zone e gli acquirenti che esse considerano importanti onde impedire la penetra zione di concorrenti nella loro principale zona di vendita.

II controllo esercitato dall'ufficio di vendita sulla po litica degli allmeamenti gli consente di influire profonda

mente, orientando a suo piacimento vendite anche di scarso

rilievo rispetto al volume complessivo, sugli sbocchi dei

suoi concorrenti e di conseguenza rafforza il controllo da

esso esercitato sui propri sbocchi.

15 impossibile non ravvisare nella facoltä di determinare

gli sbocchi, attribuita all'ufficio di vendita in comune, un

certo potere di controllare gli sbocchi ai sensi dell'art.

65, n. 2, c). Le censure elevate dalle ricorrenti, le quali criticano

l'inclusione delle quantitä riservate, non sono atte, come

sarä dimostrato al punto c), a modificare le conclusioni

qualitative della Corte.

c) La nozione di « parte sostanziale dei prodotti di cui

trattasi nel mercato comune ». —- La constatazione che un

accordo di vendita in comune conferisce alle imprese in

teressate il potere di determinare i prezzi e di controllare gli

sbocchi non b sufficients affinche l'Alta autorita sia in

grado di negarne l'autorizzazione : a tal fine e anoora ne

cessario che tale potere venga esereitato su una parte so

stanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.

Si deve quindi esaminare se ciõ sia yero del potere di de

terminare i prezzi e di controllare gli sbocchi di eui la Corte

ha ritenuto dotata l'organizzazione di vendita in comune

di cui e causa.

II Trattato non stabilisce i criteri che consentono di

considerare sostanziale la parte dei prodotti di cui trattasi

soggetta al controllo dell'organizzazione di vendita in co

mune. II sistema del Trattato induce a ritenere che il potere di determinare i prezzi o di controllare gli sbocchi viene

esereitato su una parte sostanziale dei prodotti di cui trat

tasi nel mercato comune, qualora le conseguenze che ne deri

vano non siano secondarie o accessorie, bensi siano tali da

compromettere nel mercato comune quel minimo di con

correnza voluto dal Trattato come pure il compito che gli art. 2, 3, 4 e 5 assegnano alia Comunita.

Si e giä dimostrato piii sopra che nulla consente di

affermare che il Trattato abbia voluto vietare l'esistenza o

la formazione delle grandi unita di produzione o di vendita caratteristiche del mercato del carbone e dell'acciaio. Si

gnificherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realta e mi

sconoscere l'esigenza del progresso tecnico il voler tornaro

in questo campo ad un mercato atomistico, assolutamente

inconcepibile per i prodotti di cui trattasi. II problema che

deve essere risolto nella presente sezione verte sulle di

mensioni a partire dalle quali il volume dell'offerta sog

getta al controllo di un'intesa costituirebbe una parte cosi

essenziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune

da rendere la concorrenza esistente su questo mercato im

perfetta in misura tale da mettere a repentaglio gli scopi del Trattato.

Nel considerando n. 9 della decisione 16/60 l'Alta au

toritä ha inserito nella tabella che indica, per l'anno 1959, la parte che, sulle quantitä di carbone, di agglomerati di carbone e di coke di carbone le ricorrenti hanno smer

ciato nel mercato comune : queste quote oscillano fra il

26,1% ed il 43,7%. Le ricorrenti contestano queste cifre

sostenendo in ispecie che nel calcolo sono state incluse a

torto certe quantitä riservate e le consegne alle imprese

integrate ; la Corte non puõ seguire le ricorrenti su questo terreno.

Con ragione si e tenuto conto, nel calcolare le quantitä

vendute, delle voci di cui trattasi; un diverso criterio di

calcolo non avrebbe fornito un'idea esatta della parteci

pazione delle ricorrenti al mercato nel suo complesso. Quand'anche si ammettesse con le ricorrenti che una parte rilevante delle quantitä riservate non costituisca oggetto di transazioni propriamente commerciali, ciõ non invalide

rebbe l'esattezza dei calcoli dell'Alta autoritä : in tal caso.

le quantitä della stessa categoria provenienti dagli altri

produttori del mercato comune dovrebbero infatti essere

anch'esse escluse dal calcolo, il che modificherebbe le cifre

in valore assoluto, ma farebbe variare solo in minima mi

sura le percentuali delle quantitä vendute, le quali, nella

specie, sono le sole rilevanti. La Corte non puõ comunque accogliere la tesi delle

ricorrenti le quali escludono dal calcolo le consegne alle

imprese integrate ; come l'Alta autoritä ha con ragione affermato nella decisione impugnata e sostenuto in corso

di causa, si tratta infatti di quantitä il cui prezzo viene senza

dubbio fissato, direttamente o indirettamente, dall'organiz zazione di vendita in comune.

Indipendentemente dal valore delle critiche mosse alle

cifre prodotte dall'Alta autoritä e quand'anche dovessero

esservi apportate alcune rettifiche, e fuori di dubbio che da

esse emerge come le quantitä smerciate dall'organizza zione di vendita in comune, si trovino esse sotto l'influenza

diretta od indiretta di questa organizzazione, costituiscono

una frazione rilevante dei prodotti di cui trattasi smerciati

nel mercato comune e che, di conseguenza, i poteri di cui

quest'organizzazione e dotata riguardano una parte so

stanziale di tali prodotti nel mercato comune.

Nella concorrenza di grandi unitä che caratterizza il

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1843 PARTE PRIMA 1844

mercato comune del carbone, tuttavia, l'influenza di una

organizzazione di vendita non dipende tanto dal volume

della produzione ch'essa eontrolla, quanto dal volume che

controllano le organizzazioni con le quali essa deve compe tere sul mercato. Ya rilevato a questo proposito che l'art.

66, n. 2, precisa che per valutare l'effetto di una concen

trazione, in quanto ostacolo alia concorrenza ovvero mezzo

per sottrarsi alle regole della concorrenza imposte dall'ap

plicazione del Trattato, l'Alta autorita deve «tener conto

del peso delle imprese dello stesso genere esistenti nella

Comunitä, nella misura che essa ritiene opportuna onde

evitare o correggere gli svantaggi derivanti dall'inegua

glianza delle condizioni di concorrenza»; quest'obbligo

pone in rilievo l'importanza che il Trattato attribuisce al

peso relativo delle imprese nella struttura della concorrenza.

Cionondimeno, il fatto che nella motivazione della de

cisione 16/60 l'Alta autorita non si sia soffermata su questo

punto non ha nella specie alcun rilievo. E infatti notorio

che, ad esempio, la produzione di carbone delle imprese riunite nell'organizzazione di vendita di cui e causa e di

circa quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro ba

cino del mercato comune e supera di piu del doppio la

produzione complessiva degli Oharbonnages de France, sola

organizzazione comparabile per importanza. Grli ordini di

grandezza sopraindicati, a prescindere dalle rettifiche di

dettaglio che possano eventualmente apparire opportune, mettono fuori di dubbio l'evidente sproporzione esistente

fra le dimensioni del bacino della Ruhr, considerato nel

suo complesso, e quelle dei restanti bacini della Comunitä ;

questa sproporzione non puõ non rendere preponderante l'influenza, nella competizione fra grandi unita in concor

renza sul mercato comune, dell'organizzazione di vendita

che ne profitta. La decisione 16/60, che negava l'autorizzazione all'or

ganismo che doveva unificare i tre uffici di vendita del

bacino della Ruhr, ha avuto appunto l'effetto di ricondurre

l'organizzazione di vendita della Ruhr a dimensioni certo

diverse, ma dello stesso ordine di grandezza di quello della

maggiore fra le analoghe organizzazioni della Comunitä

esistenti fuori del bacino della Ruhr. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE COSTITÜZIONALE.

Sentenza 26 giugno 1962, n. 69 ; Pres. Cafpi P., Est. Cassan

dro ; Palla (Aw. Pannain, Guerriero) c. Federazione

italiana caccia (Aw. M. S. Ciannini, Pistilli) ; interv.

Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Coronas).

Caccia — Isci'izionc obblijfatoria alla Fcderazione —

Incostituzionalitä della normattva (Costituzione della

RepubMica art. 18 ; r. d. 5 giugno 1939 n. 1016, t. u.

per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia, art. 8, 91).

Sono incostituzionali le norme contenute negli art. 8, 3° comma, e 91, ult. comma, del t. u. 5 giugno 1939 n. 1016, sulla

protezione della selvaggina e Vesercizio della caccia, re lative alV iscrizione obbligatoria dei cacciatori alia Fede razione della caccia, per contrasto con Vart. 18 della Co

stituzione, ehe garantisce anche la libertä di non asso

ciarsi. (1)

(1) II testo della sentenza leggesi retro, 1226, con nota di richiami: ne riproduciamo la massima per pubblicare la nota del dott. Enzo Cheli.

* * *

In toma di «libertä negaliva » di associazionc.

1. — Oon questa sentenza la Corte costituzionale ha affron tato, per la prima volta in forma diretta, il tema della liberty di associazione sanzionata noll'art. 18 Costituzione (1).

(1) A parte i riferimenti marginali all'art. 18 Cost, contenuti nelle sentenze n. 2 del 1957 (Foro it., 1957, X, 511) e n. 19 del 1962

La decisione, per quanto incentrata sull'esame di un aspetto specifico della libertä in parola, suscita un interesse particolare, oltre che per la no vita, anohe ed essenzialmente per il fatto di muovere da talune premesse di carattere generale suscettibiJi di stimolare un discorso piil comprensivo tanto in ordine alia

problematica connessa all'art. 18 Cost, quanto in ordine ad al

cune recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti fondamentali di libertä.

2. — Conviene preliminarmente cercare di riassumere il

procedimento logico seguito dalla Corte per giungere alia dichia

razioned'illegittimita costituzionale delle norme (art. 8, 3° comma, e 91, ult. comma, t. u. 5 giugno 1939 n. 1016) concernenti l'onere d'iscrizione presso le sezioni locali della Pederazione italiana della

caccia, onere giä posto a carico di quanti venivano a richiedere all'autorita di P. s. la concessione o il rinnovo della licenza di caccia.

La Corte ha sviluppato il suo ragionamento nelle seguenti proposizioni fondamentali:

a) se la formulazione dell'art. 18 Cost, dslinea in primo luogo un contenuto positivo («libertä dei cittadini di associarsi

quante volte vogliano per il raggiungimento di fini leciti»), esiste peraltro, implicito nella norma, un profilo negativo («li berty di non associarsi») che puõ essere desunto mediante la va lutazione del contesto storico da cui l'art. 18 Cost, venne a trarre la propria origine (reazione al regime totalitario ed alle sue strut ture corporative);

b) la «libertä negativa » (2) di associazione non 6 peraltro assoluta, dal momento che incontra, sul piano costituzionale, una serie di limiti, anch'essi implicit! nel gistema e difficilmente definibili in linea generale e astratta : l'esistenza di questi limiti, che sono comunque maggiori di quelli esplicitamente segnati dall'arc. 18 Cost, per il profilo positivo della libertä in parola, consente alio Stato di assicurare la tutela ed il raggiungimento di determinate finalitä pubbliche mediante l'imposizione di vincoli associativi, cioõ mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa ;

c) al difuori dei limiti che risultano ammissibili in quanto implicitamente compresi nel sistema, ogni altro limite alla «li bertä negativa » di associazione si presenta costituzionalmente

illegittimo'. Il giudizio sulla legittimitä costituzionale dei diversi limiti, proprio per la difficoltä di formulare nella materia principi generali e astratti, õ questione da risolvere caso per caso : in via di esemplificazione sono da ritenere incostituzionali quei limiti

che, imponendo al soggetto privato un vincolo associativo, ven

gano in concreto a violare un diritto, una libertä o un principio costituzionalmente garantito ; o a perseguire un fine pubblico palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso (il che puõ av venire in diverse ipotesi, come quando finalitä dichiarate pubbli che si presentino incontestabilmente ed immodificabilmente di natura privata ; ovvero quando una finalitä pubblica venga aggiunta a finalitä private manifestamente come pretesto per sottrarre queste alia libera decisione degli interessati; o, infine, quando l'interesse pubblico, che si dichiara di voler perseguire, sia

giä tutelato per altra via); d) la comparazione tra le finalitä che la legge (art. 80 t. u.

cit.) attribuisce alia Pederazione italiana della caccia e i fini ri conosciuti in materia alle amministrazioni provinciali e ai co

(■retro, 595), fino ad oggi la Corte aveva giudicato soltanto in relatione ai profiil specifici della libertä di associazione considerati nell'art. 19 (cfr. sent. n. 59 del 1958, Foro it., 1958, I, 1782) e nell'art. 39 Cost, (cfr. sent. nn. 1 e 29 del 1960, id., 1960, 1, 201 e 709).

(2) La dizione «libertä negativa» (che ricaloa sostanzialmente la formula adottata nella sentenza che si annota) b utile in quanto idonea ad esprimere una nozione immediatamente percepibile al lettore, ma non forse adeguata all'impiego dl una corretta terminologia giu ridica : a rigore il termine «libertä » dovrebbe infatti comprendere, per sua stessa natura, anche ed essenzialmente una facoltä di scelta (giu ridicamente rilevante) circa l'esercizio della situazione giurid'oa attiva (cfr. Virga, Libertä giuridica e diritti fondamentali, Milano, 1947, peig. 89 segg., 92 segg.) e cioš la presenza necessaria tanto di un profilo positivo quanto dl un profilo negativo.

Conviene pertanto precisare che, nel testo, la dizione «libertä > viene adottata come sinonimo di diritto pubblico soggettivo costitu zionalmente garantito, mentre la qualifica «positiva " o «negativa » intende esprimere esclusivamente la natura attiva o non attiva dei comportamenti connessi all'esercizio del diritto stesso.

La dizione adottata prescinde dunqno anche da ogni riferimento a quelle impostazioni dottrinali võite a definire il contenuto tipico dei diritti fondamentali di libertä e cioe se questo contenuto debba deli nearsi come necessariamente negativo (identificandosi neU'omissione da parte dei soggetti titolari del potere pubblico di azioni suscettibili d'invadere o turbare la sfera di autonomia riconosciuta al privato) o positivo (identificandosi nei singoli comportamenti garantiti al pri vato dalla norma costituzionale). Sul punto, v. Virga, op. cit., pag. 156 segg.; Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano,*1957, pag. 40, nota 41.

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