Sentenza 18 maggio 1962; Pres. Donner P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.);Geitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino della Ruhr (Avv. VonSimson, Hengeler) c. Alta autorità della C.e.c.a. (Avv. Mestmaecker, Mathies); interv. Land dellaRenania settentrionale - Westfalia (Avv. Kaiser)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1833/1834-1843/1844Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150800 .
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1833 GiÜRISPRÜDENZA COSTITÜZIONaLE £ CIVILE 1834
CORTE DI GIDSTIZIA DELLE COMÜNITA' EUROPEE.
Sentenza 18 maggio 1962 ; Pres. D ox nek P., Rel. Rueff, Avv. gen. Roemer (concl. conf.) ; Greitling, Mausegatt, Prasident e altre 38 imprese minerarie del bacino
della Ruhr (Avv. Von Simson, Hengeler) c. Alta
autorita della C.e.c.a. (Avv. Mestmaecker, Mathies) ; interv. Land della Renania settentrionale - Westfalia
(Avv. Kaiser).
Comunitä europee — C.e.c.a. — Iteijime cli oligo pulio — Limiti cli liceitä — Fattispecie (Trattato istitutivo della C.e.c.a., firmato a Parigi il 18 aprile 1951, ratificato e reso eseeutivo con legge 25 giugno 1952 n. 766, art. 2, 65, 85).
Oli art. 2, 65 e 85 del Trattato istitutivo della Gomunitä
europea del earbone e dell'aeciaio (C.e.c.a.) inducono a
distinguere tra potere di fissare i prezzi e potere di deter minarli : mentre per ohi dispone del relativo potere la
fissazione dei prezzi e un dato obiettivo, risultante isti tuzionale di agevole eonstatazione, il potere di determinare i prezzi consiste nella facoltä di fissarli a un livello consi derevolmente diverso da quello ehe sarebbe stato deter minato sulla base della sola coneorrenza. (1)
Pertanto, Vorganizzazione di vendita in comune pud dar
luogo a determinazione di prezzi se ha per oggetto la quasi totalitä dei prodotti in un settore di produzione e se la
determinazione, ehe ne deriva, non e resa inoperante dalla concorrenza esterna, provenga questa da altri Paesi della Gomunitä o da Paesi terzi (nella specie, produzione del carbone nel baeino della Ruhr). (2)
Il Trattato istitutivo della C.e.c.a. prevede ehe la concorrenza esistente di fatto sul mercato delVenergia sia quella pro pria del regime di pligopolio, in cui ciascun operatore, lungi dal trovarsi di fronte ad un prezzo di mercato non
influenzabile dal proprio eomportamento, influisce sulla
formazione del prezzo tenendo conto del eomportamento dei competitori, ma autorizza gli accordi di vendita in
regime di oligopolio a eondizione ehe questi non attri buiscano alle imprese associate il potere di determi nare i prezzi di una parte essenziale dei prodotti nel mercato comune ; condizione, di cui 1'Alta autorita ha, a ragione, negato Vesistenza nelVufficio unico di vendita costituito tra quarantuno imprese minerarie del baeino della Ruhr (Rnhrkohle Verkaufsgesellscliaft m.b.H.) per lo smercio dei prodotti carboniferi e la determinazione degli sbocchi di vendita degli stessi negando 1'autorizzazione. (2)
La Corte, ecc. — 1)1 mezzi dedotti. — Le ricorrenti hanno chiesto rannullamento della decisione 16/60 per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, inesatta
interpretazione ed applicazione del Trattato e sviamento di
potere ; nella replica esse hanno dichiarato « non essere ulte riormente necessario di far valere il mezzo di sviamento di
potere», di guisa ehe non se ne terrä, conto nella sentenza.
(1-2) Con la senoenza riportata, ehe P. Gobi ha annotato in Foro pad., 1962, V, 57, la Corte di giustizia respinge il ricorso iii quarantuno imprese del baeino earbonifero della Ruhr av verso la deeisione n. 16 del 22 giugno 1960 (Gazzetta ufficiale delle Comunitä europee, n. 47 del 23 luglio 1960), con la quale 1'Alta autorifcä della C.e.c.a. aveva rifiutato 1'autorizzazione al 1'Ufficio unico di vendita costituito tra quelle imprese.
Ill dottrina cons. P. Gobi, in Biv. societä, 1960, 746 (ivi riferimenti bibliografici) ; Catalano, Manuale di diritto delle Comunitä europee, Milano, 1962, pag. 250 segg. ; per i prece denti giurisprudenziali della Corte Vezzoso, in Biv. societä, 1959, 814, spec. 815, e 1960, 1140.
Sui fenomeni economico-giuridici, su cui la Corte s'indugia, cons. National bureau of economic research, Business con centration and. price policy, Princeton, 1955 (ed. Princeton Uni versity Press) ; Syi.os Labini, Oligopclio e progresso tecnico, Mi lano, 1957 ; E. H. Chamberlin, Sull'arigine del termine oligopolio e Eterogeneitä del prodotto e politica economica (in : Verso una piil generate teoria del valore, Torino, 1961) ; I. M. Stelzer, Selected antitrust cases, Homewood, 1961 (ed. Irwin) ; Competition, cartels and their regulation (raccolta di studi a cura di J. P. Miller), Amsterdam, 1962 (ed. North-Holland publishing Company).
11 primo motive rieutra nella « violazione di forme essen
ziali», gli altri due in quello di « violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alia sua applica zione » : nella presente sentenza essi saranno distintamente esaminati sotto queste due rubriche, tuttavia nell'ordine
inverso a quello teste indioato.
2) Posizioni rispettive delVAlta autorita e della Oorte
riguardo alVart. 65 del Trattato. — L'art. 65, n. 2, stabi
lisce ehe 1'Alta autorita puõ autorizzare determinati
aocordi qualora riconosca che essi soddisfano le condi zioni poste dal Trattato. Ciõ limita strettamente l'oggetto del presente ricorso, il quale verte in sostanza sulla vali
dity, eon riguardo al Trattato, dei motivi clie hanno in
dotto l'Alta autoritä, a ritenere che una organizzazione di vendita in comune, come chiesta dalle ricorrenti il 20
maggio 1960, non poteva essere autorizzata ; questi motivi
sono enunciati nei considerandi della decisione 16/60 del 22 giugno 1960.
3) Violazione del Trattato. — Sotto questo mezzo le
ricorrenti hanno elevato due censure : inesatta interpreta zione ed applicazione del Trattato e travisamento dei fatti;
per corroborare la prima censura esse hanno dedotto anche il palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato.
A. — Inesatta interpretazione ed applicazione del Trattato. Le ricorrenti fanno carico all'Alta autoritä, di aver
«interpretato ed applicato in modo giuridicamente er roneo » :
a) la nozione di « potere di determinare i prezzi » ;
b) la nozione di « controllo degli sbocchi» ;
c) la nozione di « parte essenziale dei prodotti di cui
trattasi nel mercato comune ».
a) La nozione di «potere di determinare i prezzi». —
■Sia le ricorrenti, sia l'interveniente assumono che, date le circostanze di tempo e di luogo che caratterizzano il pro blema sottoposto alia Corte, esiste una profonda diffe renza tra il potere di fissare i prezzi e quello di determi narli. Questa tesi e cosi formulata nell'atto introduttivo :
«Chi si limita a registrare i risultati prodotti dal l'azione esercitata sul livello dei prezzi di vari fattori ope ranti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non li determina. II n. 2 (c) non vieta questa fissazione dei prezzi in senso formale ma ha unicamente di mira il potere effet tivo che consente di determinare i prezzi indipendente mente dal mercato ».
Secondo le ricorrenti, l'organizzazione di vendita unica di cui e causa, se ha il potere di fissare i prezzi, non puõ certo determinarli, essendo tenuta ad allineare le proprie quotazioni su quelle dei suoi concorrenti, cioõ sostanzial mente sui prezzi dei carboni importati da Paesi terzi e su quello del petrolio.
L'Alta autoritä sostiene invece ehe l'organizzazione di vendita in comune attribuisce agli interessati il potere di determinare i prezzi.
La presente controversia si basa su questa disparitä d'opinioni : per valutare le due tesi contrapposte e necessario esaminare minutamente la sottile distinzione, nella quale le ricorrenti ravvisano il loro prineipale argomento, fra
«potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli». Nõ il Trattato, ne i documenti pubblicati in occasione
della sua rettifica, si soffermano su questa distinzione e d'altro lato il significato delle parole « fissare » e « deter minare » non fornisce elementi decisivi a favore della distinzione stessa.
Mentre l'art. 65, n. 1, vieta qualsiasi accordo inteso a
fissare od a determinare i prezzi, l'art. 65, n. 2, precisa che l'Alta autoritä, puõ autorizzare, in determinate cir
costanze, taluni accordi, purche non siano tali da attri
buire alle imprese il potere di determinare i prezzi. II
diverso tenore del n. 1, rispetto al n. 2, rende necessaria
una spiegazione e la distinzione sostenuta dalle ricorrenti
appare atta a fornirla.
La soluzione della presente controversia non si puõ evi
dentemente cercare nel Trattato istitutivo della C.e.e. ;
questo fornisce tuttavia un appoggio indiretto alia tesi delle
ricorrenti in quanto il suo art. 85, § 3, riguardante materia
Il Foro Italiäno — Volume LXXXV — Parte 7-117.
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1835 PARTE PRIMA 1836
aualoga a quel la discipliuata dall'art. 65 del Trattato
C.e.e.a., lion richiede clie le intese autorizzabili mm abbiano il potere di determinare i prezzi, bensi stabilise© cbe esse non devono attribuire alle imprese la possibilita « di eli minare la conoorrenza per una parte sostanziale dei pro dotti di cui trattasi». Ove si ammetta cbe gli art. 65 del Trattato C.e.e.a. ed 85 del Trattato C.e.e. sono infor
mati a principi comuni, il potere di determinare i prezzi sarebbe pressocbe equivalent© a quello di cui disporreb bero le imprese in una situazione in cui la concorrenza fosse stata eliminata, il cbe corrisponde evidentemente alia tesi delle ricorrenti.
Questa interpretazione dell'espressione «potere di deter minare i prezzi» trova conferma nell'art. 2 del Trattato, il quale impone alla Comunitä, di «realizzare la graduale instaurazione di condizioni atte a garantire di per se la
ripartizione piü razionale della produzione ai piu alto livello di produttivita », ed ancor piü nell'art. 5 cbe pre scrive ad essa di garantire «l'instaurazione, il mante nimento ed il rispetto di condizioni normali di concor renza ».
Di fronte a queste circostanze le ricorrenti avevano buoni motivi per operare una distinzione di prinoipio fra
«potere di fissare i prezzi» e «potere di determinarli». Per cbi ne dispone, il potere di fissare i prezzi e un
dato obiettivo, risultante da una struttura istituzionale di
agevolc constatazione. II potere di determinare i prezzi consiste invece nella facolta di fissare i prezzi ad un livello considerevolmente diverso da quello cbe sarebbe stato determinato dalla sola concorrenza ; ne consegue cbe, per poter ritenere cbe sussista il potere di determinare i prezzi, sara, necessario accer+are se i prezzi effettivi sono, o pos sono essere, diversi da quelli cbe sarebbero stati ove detto
potere non fosse esistito. Un accertamento del genere implica il confronto fra realtä e possibility, confronto
problematico e per necessity di cose largamente soggettivo. L'Alta autorita, per valutare la domanda presentata
dalle ricorrenti il 20 maggio 1960, ha proceduto a questo confronto ed ba esposto nei considerandi della decisione
16/60 i motivi cbe l'banno indotta a ritenere che il potere di fissare i prezzi, derivante dall'esistenza dell'organizza zione di vendita in comune di cui e causa, equivalesse al
potere di determinare i prezzi. £ opportuno esaminare la validita di questi motivi alia luce del Trattato.
£ pacifico cbe l'organizzazione di vendita in comune
consente, a cbi la dirige, di esercitare una limitata influenza sui prezzi e di stornare il pericolo di una concorrenza rovinosa (domanda del 20 maggio 1960, pag. 25) e ciõ mediante l'imposizione di un listino unico, seppure con
qualcbe eccezione, a tutte le imprese partecipanti. Ciõ 6 ancor meglio precisato nell'atto introduttivo (n. 39) in cui viene posto in rilievo « ohe un'organizzazione di ven dita in comune ba, per sua natura, il dovere di sostituirsi ai membri del cartello . . . onde evitare cbe i prezzi praticati dai membri del cartello siano in concorrenza fra loro ». La stessa concezione e ribadita nella replica (n. 86) : « e senza dubbio vero cbe in seguito alia riunione in un organismo di vendita in comune ... la concorrenza in materia di
prezzi fra membri del cartello viene a cessare » (la parola « fra » õ sottolineata nell'originale). Tale eliminazione della concorrenza fra membri del cartello costituisce l'effetto interno di questo ed in conseguenza di essa i prezzi all'in -
terno del cartello sono posti al riparo non soltanto dalla concorrenza «rovinosa», ma anche da quella cbe i pro duttori con bassi costi di produzione avrebbero potuto fare a quelli, cbe, per qualsiasi ragione, banno costi di
produzione piii elevati. Su questo punto la Corte ritiene fondata l'opinione del
1'Alta autorita la quale sostiene cbe l'accordo di vendita in comune, «in base alle stesse espressioni usate dalle ricorrenti nella domanda e nell'atto introduttivo . . . offre loro la possibilita di fissare o mantenere in vigore, nella loro principale zona di vendita, prezzi di listino diversi da quelli cbe si avrebbero in mancanza di un'intesa . . . e cbe garantiscono alle imprese interessate la tranquillity in questo campo, onde possano attuare senza intralci i
programmi di riadattamento» (controricorso, n. 19). Il
valersi di questa possibility dipende evidentemente dalla
concorrenza esterna, ehe sara esaminata piu oltre ; esso
attribuisce tuttavia, fatto salvo 1'effetto della eoneorrenza.
esterna, uu certo potere di determinate i prezzi. Questo sara operante nella misura in cui eliminerä la pressione dei concorrenti atta a provocare il ribasso dei listini, quindi nella misura in cui il sistema di vendita in comune con
sentirä di neutralizzare 1'effetto ehe avrebbero prodotto le offerte dei produttori membri dell'organizzazione di
vendita in comune ehe hanno i costi di produzione piu bassi.
A prescindere dalle conclusioni cui condurrä 1'esame
delle conseguenze della sopramenzionata concorrenza
esterna, non si puõ negare ehe l'influenza interna dell'or
ganizzazione di vendita in comune attribuisca un certo
potere di determinare i prezzi, potere la cui ampiezza
dipende evidentemente dal volume della produzione sog
getta alle decisioni dell'organizzazione di vendita in co
mune. Per misurare questo volume e sufficiente rilevare, senza bisogno di distinguere qui fra quantitä prodotte e
quantitä vendute (la distinzione verrä fatta nel susse
guente paragrafo c), ehe il bacino della Kuhr ha prodotto, nel 1960, 115.441.000 tonnellate di carbone (Bollettino sta
tistics dell'Alta autorita, 9a annata, n. 4, ottobre-dicembre
1961, tabella G, pagg. 4 e 5). Taie produzione va aseritta
quasi eselusivamente alle 38 societä minerarie riunite
nell'organizzazione di vendita in comune. Queste cifre
indicano la rilevanza della concorrenza interna neutraliz
zata nel bacino della Ruhr dall'organizzazione di vendita
in comune.
% Le considerazioni ehe precedono sono sufficienti a
dimostrare ehe 1'Alta autorita aveva validi motivi per ritenere ehe 1'organizzazione di vendita in comune, eol
fissare, a determinate condizioni, i listini applicati dalle
imprese partecipanti, era in grado, entro certi limiti, di
determinare i prezzi. Taie potere di determinare i prezzi rimarrebbe tutta
via inoperante qualora la concorrenza del carbone pro dotto in altri bacini della Comunitä, del carbone di Paesi terzi e del petrolio obbligasse 1'organizzazione di vendita in comune a fissare i propri listini ai di sotto del livello
clie sarebbe determinato dalla reeiproca concorrenza delle
imprese del bacino della Ruhr, ove questa concorrenza
non fosse stata eliminata dall'organizzazione di vendita in
comune. E opportuno esaminare le conseguenze della concorrenza esterna, il ehe 1'Alta autorita ha fatto alle lettere 6) c) e d) della decisione 16/60.
Alla lettera b) del considerando n. 12 della decisione
16/60 1'Alta autorita espone i motivi ehe 1'hanno indotta
a ritenere ehe il potere di determinare i prezzi, attribuito
all'organizzazione di vendita in comune, non e reso ino
perante dalla concorrenza di altre imprese della Comu nitä.
Questa conclusione e suffragata dalla struttura stessa del bacino della Euhr. Qualsiasi impresa produttrice di merci voluminose gode infatti, in linea di massima e fatta salva la concorrenza di prodotti meno voluminosi o dal costo di produzione inferiore, di una zona di protezione geografica entro la quale essa e in grado di determinare i propri prezzi. La circostanza ehe nel bacino della Euhr i prodotti di combustibili sono ubicati neile vicinanze dei loro consumatori attribuisce ai primi una considerevole
protezione contro gran parte dei restanti produttori della Comunitä. La tesi dell'Alta autorita secondo la quale: « non pare ehe le imprese del bacino della Ruhr abbiano finora seguito, per stabilire il livello dei loro prezzi, le oscillazioni di prezzo di altre imprese della Comunitä. Al
contrario, si constata piuttosto ehe i prezzi del carbone della Ruhr esercitano un'influenza piu o meno sensibile sulla formazione dei prezzi nei vicini bacini della Comunitä » costituisce una presunzione a favore dell'esistenza del
potere di determinare i prezzi. La tesi delle ricorrenti secondo la quale il fatto ehe i
listini della Ruhr non sono stati ridotti ed allineati ai
prezzi dei prodotti concorrenti «dipende dalla circostanza
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1837 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1838
ehe essi sono, quasi senza eecezioni, i piu bassi di tutti i bacini del mercato comune» (ricorso, n. 35) fa presti ni ere, ove sia esatta ed indipendentemente dalla causa, ehe i prodotti della Ruhr non siano immediatamente minae ciati dalla concorrenza dei restanti bacini della Comunitä.
Questa conclusione trova eonferma nel volume delle ven dite della Ruhr nella sua prineipale zona di vendita ossia,
pel 1959, 88,4 milioni di tonnellate di carbone, ivi eom
preso il consumo proprio, su 120,9 milioni di tonnellate, eostituenti il consumo di carbone della Repubblica fede rate : nel complesso il 73,1%. La circostanza incontestata ehe le imprese del bacino della Ruhr non si sono valse ehe in misura insignificante della facoltä di allinearsi sui
prezzi di altre imprese della Comunitä costituisce la riprova di fatto dell'esattezza del ragionamento di cui sõpra.
Alla lettera c) del considerando n. 12 della deeisione
16/60 1'Alta autorita espone i motivi ehe 1'hanno indotta a ritenere ehe nemmeno la concorrenza del carbone di
Paesi terzi, per quanto consideravole, costituisca un osta
eolo insormontabüe, tale da privare di qualsiasi possibilitä di manovra la politica dei prezzi dell'organizzazione di
vendita in comune delle imprese minerarie della Ruhr.
Mentre vi e eontrasto fra le parti sulla valutazione del
volume delle importazioni da Paesi terzi nella prineipale zona di vendita degli interessati, cioe nella Repubblica federale di Germania, espresse in percentuale della pro duzione delle rieorrenti, 6,3% secondo 1'Alta autorita
contro piu del 15% seeondo le rieorrenti, come pure sul
l'impostazione del problema, le percentuali eitate non
eonsentono di ritenere ehe le importazioni di carbone da
Paesi terzi danneggino irrimediabilmente lo smercio del
carbone della Ruhr neile sue principali zone di vendita.
Questa situazione si spiega, sia con la protezione geografioa ehe caratterizza la maggior parte di queste zone nei con
fronti delle principali provenienze di carbone di paesi
terzi, sia eol dazio doganale applicato dal Governo della
Repubblica federale ai carbone importato da detti Paesi.
L'Alta autorita rileva eon ragione ehe, nella misura
in cui i produttori di Paesi terzi praticano sistematica
mente una politica dei prezzi indipendente dalla situa
zione del mercato e dai costi, occorre ovviare a tale peri eolo con provvedimenti di politica commerciale. Anche
prima dell'introduzione, da parte della Repubblica fede
rale di Germania, del dazio sul carbone proveniente da
Paesi terzi, i prezzi di vendita dei carboni della Ruhr non
erano stati direttamente determinati dai prezzi del car
bone d'importazione comparabile. Questa circostanza mo
stra ehe la facoltä di allinerarsi sui prezzi dei prodotti di Paesi terzi attribuisce all'organizzazione di vendita
in comune di cui b causa il mezzo per difendere le sue
posizioni senza modificare i listini nell'intera zona di ven
dita. La perequazione, all'interno di una potente orga nizzazione di vendita in comune, dei minori introiti pro vocati dagli allineamenti di prezzo e dalle altre misure
intese a far fronte alla concorrenza, aumenta le possibilitä di direzione della concorrenza determinate dalle misure
stesse, in quanto consent© di scegliere in ogni caso, in
vista della consegna, la miniera piu favorevolmente ubicata
per quanto riguarda le pezzature e le spese di trasporto. Per tutti questi motivi 1'Alta autorita aveva ragione di
ritenere ehe 1'accordo di vendita in comune attribuisce
ai partecipanti possibilitä di direzione della concorrenza
cosi ampie ehe la concorrenza dei produttori di Paesi terzi
non toglie all'organizzazione di vendita in comune il potere di determinare i prezzi neile sue principali zone di vendita
(cfr. deeisione 16/60, pag. 1024, la colonna, uit. comma). Alla lettera d) del considerando n. 12 della deeisione
16/60, 1'Alta autoritä espone i motivi ehe 1'hanno indotta
a ritenere ehe anche la concorrenza del petrolio, per quanto vivace ed in aumento, non privi 1'organizzazione di vendita
in comune di un certo margine di libertä nella scelta dei
propri listini. Non vi e dubbio ohe la concorrenza del
petrolio colpisce in diversa misura le varie categorie e
pezzature di carbone e ehe fra queste le meno colpite sono
precisamente quelle ehe costituiscono la massima parte della produzione delle rieorrenti. Cosi pure, nella misura
in cui il carbone viene venduto come combustibile, la
posizione del petrolio rispetto al carbone e piu o meno
vantaggiosa a seconda dell'impiego fattone.
II confine tra le rispettive zone d'influenza del petrolio e del carbone varia in funzione del rapporto fra i prezzi di questi due combustibili; di conseguenza, per quanto
riguarda la concorrenza del petrolio, esiste una zona di
prezzi entro la quale l'organismo di vendita in comune
puõ scegliere, se non liberamente almeno con un certo
margine di liberta, la propria politica delle vandite e, entro determinati limiti, i propri listini. II conseguente
potere di determinare i prezzi e consolidato ed esteso dal
l'istituzione, nella principale zona di vendita degli inte
ressati, di un'imposta sul petrolio. Le conseguenze tratte
da queste constatazioni trovano una conferma di fatto
nella diversa misura in cui i prezzi di listino delle varie
qualitä e pezzature sono stati modificati, a seconda della
maggiore o minore concorrenza del petrolio. Le considerazioni che precedono fanno ritenere che
l'organizzazione di vendita in comune disponga di un certo
potere di determinare i prezzi, conclusione questa con
traria all'assunto delle ricorrenti, secondo le quali: — « obi si limita a registrare i risultati prodotti dal
l'azione esercitata sul livello dei prezzi dai vari fattori
operanti sul mercato, fissa senza dubbio i prezzi, ma non
li determina » (ricorso, n. 26) ; — «se una parte notevole dei prodotti sul mercato
e controllata da un cartello, il quale e cionondimeno obbli
gato ad allineare la propria politica dei prezzi sui prodotti concorrenti, non si puõ parlare di controllo del mercato
da parte del cartello » (ricorso, n. 22) ; — «un cartello puõ esercitare un'influenza decisiva
sul mercato soltanto qualora non sia assolutamente sog
getto alia legge della domanda e dell'offerta . . . cioe qua lora domini il mercato » (ricorso, n. 24).
Da queste citazioni emerge cbe, secondo le ricorrenti,
l'organizzazione di vendita in comune, mentre attribuisce
il potere di fissare i prezzi, non conferisce quello di deter -
minarli giacche, non dominando il mercato, essa non
potrebbe fissare i prezzi ad un livello considerevolmente
diverso da quello determinato dalla legge della domanda
e dell'offerta. L'organizzazione di vendita in comune, nel
« fissare » i prezzi di listino non avrebbe perciö altra possi bility cbe constatare i prezzi di mercato i quali sarebbero
«determinati» dalla legge della domanda e dell'offerta
ed in ispeeie, secondo la stessa legge, dai prezzi ai quali
vengono offerti sul mercato i prodotti dei restanti bacini
della Comunitä, il carbone di Paesi terzi ed il petrolio. Questo assunto suscita inevitabilmente il ricordo dei
mercati atomistici, descritti dall'economia liberale, nei
quali ciascun operatore si trovava di fronte un prezzo di mercato che il proprio comportamento non poteva in
alcun modo influenzare. Era questo lo stato di concor
renza perfetta nel quale, come e del tutto chiaro, nessun
offerente aveva il potere di « determinare » il prezzo, ma
si trovava unicamente dinnanzi all'alternativa di offrire o di non offrire, al prezzo di mercato, oppure di variare
il volume della propria offerta in funzione dei prezzi di
mercato, qualora i propri costi di produzione variassero
con le quantitä prodotte.
Significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realtä
il ravvisare nel mercato del carbone o in quello dell'energia un mercato atomistico di concorrenza perfetta. Questi non riuniscono giä una miriade di produttori, incapaci di influire col peso delle loro offerte sulla situazione del
mercato, bensi un numero limitato di imprese la cui pro duzione e quasi sempre rilevante ; e nella natura delle
cose che sul mercato dell'energia si trovino contrapposte solo grandi unitä.
In un mercato del genere i produttori non sono ini
muni dalla concorrenza dei loro rivali e cionondimeno
esercitano, in ragione delle loro dimensioni un'influenza, non trascurabile sui prezzi di mercato e sono di conse
guenza indotti ad attuare una vera e propria politica delle vendite.
Le stesse ricorrenti descrivono il proprio comport»
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1839 PARTE PRIMA 1840
mento nei seguenti termini : «Gran parte del carbone
della Ruhr e stato venduto in base ai listini, con attri
buzione di premi speciali (premi di fedeltä e di quantity).
Questi premi, concessi a tutti i consumatori che rispon dono ai requisiti prescritti, sono una forma di riduzione
dei listini adatta alia situazione concorrenziale. Tale
inodifica dei listini riguarda una parte considerevole del
volume complessivo delle vendite dell'organismo comune.
Inoltre, onde mantenere i propri mercati tradizionali, smerciare la produzione corrente e, se possibile, ridurre
l'elevato livello delle scorte, la Ruhr si e valsa della pos sibility offertale di allinerarsi ai prezzi dei Paesi terzi (in
primo luogo) e di altri bacini della C.e.c.a. (in minor misura). A ciõ si aggiungano le operazioni di riscatto effettuate ne]
quadro della « Comunita del bisogno » (Notgemeinschaft), come pure altre compiute in larga misura nel quadro della
cosiddetta «azione Erhard», a proposito delle quali sia
lecito rilevare che la stessa Aita autorita ba chiamato
questi riscatti « allineamenti» a posteriori (ricorso, n. 35). Le ricorrenti asseriscono con forza anclie maggiore
che i prezzi del carbone dei Paesi terzi non sono prezzi di mercato, bensi prezzi ragionati, fissati in funzione di
una strategia di conquista. Nell'atto introduttivo viene
precisato che «non e possibile, nel fissare i listini per il
carbone della Ruhr, tener conto dei prezzi di dumping
politico praticati dagli Stati del blocco orientale, ne dei
prezzi del carbone dei Paesi terzi, quando i noli praticati
per il trasporto di questo coprono soltanto il 60% dei
costi, ovvero (come ad esempio per il carbone inglese)
quando i prezzi d'esportazione sono molto al di sotto dei
prezzi del mercato interno » (ricorso, n. 35). Le ricorrenti
sostengono del pari che i prezzi del petrolio sono prezzi
diretti, intesi a soppiantare il carbone nelle sue zone di
vendita, cioe determinati in funzione dei prezzi del car
bone in dette zone.
Esse affermano in ispecie che «... l'industria petro lifera pratica una concorrenza di sostituzione (per lo piu a prezzi inferiori ai costi) » ; che giä, «la circostanza che
i prezzi del petrolio, a differenza dei listini del carbone
della Comunita, sono assolutamente individuali e variabili
impedisce naturalmente di far fronte alia concorrenza del
petrolio mediante un ribasso generale dei listini. Yale
la pena di rilevare in proposito la constatazione, fatta
dal Coal Committee dell'O.e.c.e. nella sua 4a Relazione
(The Goal Industry in Europe, 1960, nn. 5 e 31), che il van
taggio, dal punto di vista della concorrenza, dei produttori di petrolio rispetto ai produttori di carbone consiste nel
fatto che le compagnie petrolifere mantengono prezzi flessibili, sono in grado di effettuare discriminazioni fra
i vari consumatori a seconda della situazione del mercato
e possono, a seconda delle circostanze, concedere sconti illimitati alio scopo di conquistare il mercato » (ricorso, n. 35).
Le ricorrenti assumono, in via piu generale, che « non
e possibile verificare astrattamente se sussista una posi zione dominante sul mercato ; tale questione dipende in fatti dalla situazione concreta ed in ispecie dalla strut tura della concorrenza sul mercato dell'energia» (ricorso, n. 32).
Queste citazioni mostrano con evidenza che, su que st'ultimo mercato, nessuno dei venditori si trova posto di fronte a prezzi di mercato immutabili, bensi ciascuno
di essi si adopera a «determinarli» ed in larga misura, tuttavia variabile a seconda delle circostanze di fatto, vi
riesce.
L'analisi che precede dimostra che la concorrenza esi
stente di fatto sul mercato dell'energia non e quella dei
mercati atomistici, nei quali ciascun operatore si trova di fronte ad un prezzo di mercato non influenzabile dal proprio comportamento, bensi quella che si svolge fra grandi unitä,
capaci di una influenza sui prezzi ed in grado di adattare consciamente il proprio comportamento a quello dei loro
competitori. Un mercato siffatto b caratteristico del regime d'oligo
polio, che b anche quello della concorrenza imperfetta. La teoria della concorrenza imperfetta b stata ora accolta
dalla dottrina ohe ravvisa nell'oligopolio un regime nel
quale ciascun venditore tiene conto, nei suoi calcoli eco
nomici, del probabile oomportamento ehe i suoi concorrenti
adotteranno in risposta alle sue decisioni, per il motivo molto
semplice ehe ciõ ehe essi fanno e il risultato diretto della
sua azione. Su questo punto il contrasto con la concorrenza
pura e pieno. Un notissimo autore ha definito il mercato
oligopolistico un mereato « nel quale i prezzi possono essere
fissati dalle stesse imprese e divengono in tal modo un ele
mento della loro strategia di mereato. £ particolarmente
importante la eireostanza, egli prosegue, che la politica della Comunitä in materia di concorrenza e intesa a limi
tare la libertä di manovra sul mercato di eventuali oligo
poli >> (Allegato speciale al Bollettino della Comunitä eco
nomica europea, nn. 7, 8, luglio-agosto 1961, pagg. 21 e 22). Queste definizioni si adattano perfettamente al mercato
del carbone ed anche a quello dell'energia, quali le ricor
renti stesse l'hanno descritto. Su mercati siffatti, il potere di fissare i prezzi non si trova di fronte, come avverrebbe
in caso di concorrenza perfetta, l'ostacolo insuperabile dei
prezzi di mercato, ma dispone di una zona di manovra, di
estensione imprecisata, entro la quale ehi stabilisce i prezzi
puõ scegliere il livello al quale fissarli. La fissazione dei
prezzi, entro questa zona d'indeterminazione, e la conse
guenza della strategia delle grandi unitä che si affrontano
sul mercato, non gia il risultato della semplice eonstata
zione, da parte loro, del prezzo di mercato : questo dipende infatti dalle loro decisioni.
Poich6 il mercato dell'energia 6 senza dubbio un mer
cato oligopolistico il quale offre a coloro che vi operano la possibility di spiegare una vera e propria strategia eco
nomica, e inevitable che esso attribuisca loro un certo
potere di determinate i prezzi. II Trattato istitutivo della Comunitä europea del car
bone e dell'acciaio non ha ignorato l'evoluzione tecnica
e commerciale che determina il costante aumento di di
mensioni delle unitä economiehe e tende a dare giorno
per giorno al mercato del carbone e dell'acciaio un ca
rattere sempre piu oligopolistico. Le disposizioni dell'art.
65, n. 2, e dell'art. 66, n. 2, pongono in evidenza la volontä
degli autori del Trattato di non ostacolare questa evoluzione, a condizione ch'essa sia in armonia con gli scopi del Trat
tato ed in ispecie lasci sussistere, fra grandi unitä, quel minimo di concorrenza necessario a soddisfare il requisite fondamentale dell'art. 2 il quale impone : «la graduale in staurazione di condizioni atte a garantire di per s& la ripar tizione piu razionale della produzione al piu alto livello di
produttivitä, pur salvaguardando la continuity dell'occu
pazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, perturbazioni fondamentali e persistenti».
Questa preoccupazione di garantire una certa concor
renza nel regime di concorrenza imperfetta che & proprio del carbone e dell'acciaio ha manifestamente suggerito una delle condizioni poste dall'art. 65, n. 2, per l'autorizzazione
degli accordi di vendita in comune, cio& che questi non de vono attribuire alle imprese interessate il potere di deter minare i prezzi di una parte essenziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.
Nell a preoccupazione di non ostacolare gli indispensabili svilnppi il Trattato si & spinto anche piu in la, giungendo ad ammettere, all'art. 95, «che un mutamento profondo della situazione economica o tecnica» potrebbe «rendere necessario l'adattamento delle norme relative all'esercizio da parte dell'Alta autorita dei poteri ed essa attribuiti».
II 20 luglio 1961, l'Alta autorita ed il Consiglio spe ciale dei Ministri della Comunitä europea del carbone e dell'acciaio harino chiesto, a norma dell'art. 95, il parere della Corte su un progetto di modifica del Trattato desti nato a far fronte ad un mutamento fondamentale e persi stente nelle condizioni di smercio dell'industria del carbone e dell'acciaio. Nel parere 1/61 del 13 dicembre 1961 la Corte ha affermato : «L'art. 95 non osta, in linea di mas
sima, ad un adeguamento delle regole relative ai poteri che l'art. 65 conferisce all'Alta autoritä, mediante una mo difica del n. 2 di tale articolo che miri a consentire all'Alta autoritä di autorizzare sia accordi di natura diversa da
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1841 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1842
quella prevista dall'attuale testo, ma ehe mirino alio stesso
scopo, sia acoordi della stessa natura di quelli pre visti dal testo in vigore, ma che perseguano un altro soopo, sia infine acoordi di altra natura e clie perseguano altri scopi».
La Corte ha quindi ritenuto : « che delle modifiche tanto alia prima parte del 1° comma del n. 2, le quali consentano
di autorizzare altre categorie d'intese non previste dal testo vigente, quanto alia lettera a) dello stesso numero, in ordine alle finalita degli accordi passibili d'autorizzazione,
possono costituire un adattamento delle norme attinenti
all'esercizio da parte dell'Alta autorita dei poteri che le sono conferiti. Invece la possibilitä di disapplicare la lettera
c) esorbita da I ['ambit o di un adeguamento . . . ».
In tal modo la Corte ha mostrato di volere, secondo il desiderio delle ricorrenti, «interpretare ed applicare le
norme giuridiche tenendo conto della nuova situazione eco
nomica » e « dei nuovi compiti imposti dal dinamismo della
vita economica» (replica, n. 53), ma di non poter ammettere che siano soppressi i requisiti fondamentali dell'art. 65, n. 2, c), requisiti intesi a salvaguardare sul mercato oligo
polistico del carbone e dell'acciaio quel minimo di concor
renza indispensabile affinche siano rispettate le esigenze fondamentali enunciate negli art. 2, 3, 4 e 5 del Trattato
ed in ispecie affincliõ continui ad essere garantito «il man
tenimento ed il rispetto di condizioni normali di concor
renza ».
L'Alta autorita ha ritenuto che la concorrenza indispen sabile fosse salvaguardata dai tre uffici di vendita in comune
autorizzati con le decisioni 5/56, 6/56 e 7/56 del 15 feb
braio 1956, ma che non lo sarebbe in caso di sopravvivenza
degli organismi comuni autorizzati con la decisione 8 /56 del
15 febbraio 1956 e dell'organizzazione di vendita in comune
vietata con la decisione 16/60 del 22 giugno 1960. La Corte
non vede alcun motivo di ammettere che, imponendo il
mantenimento di un minimo di concorrenza nell'ambito
del bacino della Ruhr, l'Alta autori til non abbia rispettato la lettera e lo spirito del Trattato ed in ispecie gli obblighi ad essa imposti dagli art. 2, 3, 4 e 5.
Dopo la constatazione che l'organizzazione di vendita
in comune disponeva di un certo potere di determinare i
prezzi, la presente controversia si riduce in ultima analisi
alia questione se questo potere venisse esercitato su una
parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato
comune. Tale questione sarä esaminata piu oltre al punto c).
b) La nozione di «controllo degli sbocchi». —- Nel
considerando n. 13 della decisione 16/60, l'Alta autorita
constata che, trasferendo all'organizzazione di vendita in
comune il diritto esclusivo, salvo per le quantitä riservate, di smerciare i loro prodotti, le imprese interessate dänno
facoltä a detta organizzazione di orientare, secondo le esi
genze della sua politica di vendita, le quantity di cui le e
affidata la vendita.
Questa constatazione e sufficiente a far ritenere che, assicurandosi il controllo di una parte del carbone e del
coke nel mercato comune, le interessate acquistano il po tere di determinare le quantitä, le zone e gli acquirenti che esse considerano importanti onde impedire la penetra zione di concorrenti nella loro principale zona di vendita.
II controllo esercitato dall'ufficio di vendita sulla po litica degli allmeamenti gli consente di influire profonda
mente, orientando a suo piacimento vendite anche di scarso
rilievo rispetto al volume complessivo, sugli sbocchi dei
suoi concorrenti e di conseguenza rafforza il controllo da
esso esercitato sui propri sbocchi.
15 impossibile non ravvisare nella facoltä di determinare
gli sbocchi, attribuita all'ufficio di vendita in comune, un
certo potere di controllare gli sbocchi ai sensi dell'art.
65, n. 2, c). Le censure elevate dalle ricorrenti, le quali criticano
l'inclusione delle quantitä riservate, non sono atte, come
sarä dimostrato al punto c), a modificare le conclusioni
qualitative della Corte.
c) La nozione di « parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi nel mercato comune ». —- La constatazione che un
accordo di vendita in comune conferisce alle imprese in
teressate il potere di determinare i prezzi e di controllare gli
sbocchi non b sufficients affinche l'Alta autorita sia in
grado di negarne l'autorizzazione : a tal fine e anoora ne
cessario che tale potere venga esereitato su una parte so
stanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.
Si deve quindi esaminare se ciõ sia yero del potere di de
terminare i prezzi e di controllare gli sbocchi di eui la Corte
ha ritenuto dotata l'organizzazione di vendita in comune
di cui e causa.
II Trattato non stabilisce i criteri che consentono di
considerare sostanziale la parte dei prodotti di cui trattasi
soggetta al controllo dell'organizzazione di vendita in co
mune. II sistema del Trattato induce a ritenere che il potere di determinare i prezzi o di controllare gli sbocchi viene
esereitato su una parte sostanziale dei prodotti di cui trat
tasi nel mercato comune, qualora le conseguenze che ne deri
vano non siano secondarie o accessorie, bensi siano tali da
compromettere nel mercato comune quel minimo di con
correnza voluto dal Trattato come pure il compito che gli art. 2, 3, 4 e 5 assegnano alia Comunita.
Si e giä dimostrato piii sopra che nulla consente di
affermare che il Trattato abbia voluto vietare l'esistenza o
la formazione delle grandi unita di produzione o di vendita caratteristiche del mercato del carbone e dell'acciaio. Si
gnificherebbe chiudere gli occhi di fronte alla realta e mi
sconoscere l'esigenza del progresso tecnico il voler tornaro
in questo campo ad un mercato atomistico, assolutamente
inconcepibile per i prodotti di cui trattasi. II problema che
deve essere risolto nella presente sezione verte sulle di
mensioni a partire dalle quali il volume dell'offerta sog
getta al controllo di un'intesa costituirebbe una parte cosi
essenziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune
da rendere la concorrenza esistente su questo mercato im
perfetta in misura tale da mettere a repentaglio gli scopi del Trattato.
Nel considerando n. 9 della decisione 16/60 l'Alta au
toritä ha inserito nella tabella che indica, per l'anno 1959, la parte che, sulle quantitä di carbone, di agglomerati di carbone e di coke di carbone le ricorrenti hanno smer
ciato nel mercato comune : queste quote oscillano fra il
26,1% ed il 43,7%. Le ricorrenti contestano queste cifre
sostenendo in ispecie che nel calcolo sono state incluse a
torto certe quantitä riservate e le consegne alle imprese
integrate ; la Corte non puõ seguire le ricorrenti su questo terreno.
Con ragione si e tenuto conto, nel calcolare le quantitä
vendute, delle voci di cui trattasi; un diverso criterio di
calcolo non avrebbe fornito un'idea esatta della parteci
pazione delle ricorrenti al mercato nel suo complesso. Quand'anche si ammettesse con le ricorrenti che una parte rilevante delle quantitä riservate non costituisca oggetto di transazioni propriamente commerciali, ciõ non invalide
rebbe l'esattezza dei calcoli dell'Alta autoritä : in tal caso.
le quantitä della stessa categoria provenienti dagli altri
produttori del mercato comune dovrebbero infatti essere
anch'esse escluse dal calcolo, il che modificherebbe le cifre
in valore assoluto, ma farebbe variare solo in minima mi
sura le percentuali delle quantitä vendute, le quali, nella
specie, sono le sole rilevanti. La Corte non puõ comunque accogliere la tesi delle
ricorrenti le quali escludono dal calcolo le consegne alle
imprese integrate ; come l'Alta autoritä ha con ragione affermato nella decisione impugnata e sostenuto in corso
di causa, si tratta infatti di quantitä il cui prezzo viene senza
dubbio fissato, direttamente o indirettamente, dall'organiz zazione di vendita in comune.
Indipendentemente dal valore delle critiche mosse alle
cifre prodotte dall'Alta autoritä e quand'anche dovessero
esservi apportate alcune rettifiche, e fuori di dubbio che da
esse emerge come le quantitä smerciate dall'organizza zione di vendita in comune, si trovino esse sotto l'influenza
diretta od indiretta di questa organizzazione, costituiscono
una frazione rilevante dei prodotti di cui trattasi smerciati
nel mercato comune e che, di conseguenza, i poteri di cui
quest'organizzazione e dotata riguardano una parte so
stanziale di tali prodotti nel mercato comune.
Nella concorrenza di grandi unitä che caratterizza il
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1843 PARTE PRIMA 1844
mercato comune del carbone, tuttavia, l'influenza di una
organizzazione di vendita non dipende tanto dal volume
della produzione ch'essa eontrolla, quanto dal volume che
controllano le organizzazioni con le quali essa deve compe tere sul mercato. Ya rilevato a questo proposito che l'art.
66, n. 2, precisa che per valutare l'effetto di una concen
trazione, in quanto ostacolo alia concorrenza ovvero mezzo
per sottrarsi alle regole della concorrenza imposte dall'ap
plicazione del Trattato, l'Alta autorita deve «tener conto
del peso delle imprese dello stesso genere esistenti nella
Comunitä, nella misura che essa ritiene opportuna onde
evitare o correggere gli svantaggi derivanti dall'inegua
glianza delle condizioni di concorrenza»; quest'obbligo
pone in rilievo l'importanza che il Trattato attribuisce al
peso relativo delle imprese nella struttura della concorrenza.
Cionondimeno, il fatto che nella motivazione della de
cisione 16/60 l'Alta autorita non si sia soffermata su questo
punto non ha nella specie alcun rilievo. E infatti notorio
che, ad esempio, la produzione di carbone delle imprese riunite nell'organizzazione di vendita di cui e causa e di
circa quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro ba
cino del mercato comune e supera di piu del doppio la
produzione complessiva degli Oharbonnages de France, sola
organizzazione comparabile per importanza. Grli ordini di
grandezza sopraindicati, a prescindere dalle rettifiche di
dettaglio che possano eventualmente apparire opportune, mettono fuori di dubbio l'evidente sproporzione esistente
fra le dimensioni del bacino della Ruhr, considerato nel
suo complesso, e quelle dei restanti bacini della Comunitä ;
questa sproporzione non puõ non rendere preponderante l'influenza, nella competizione fra grandi unita in concor
renza sul mercato comune, dell'organizzazione di vendita
che ne profitta. La decisione 16/60, che negava l'autorizzazione all'or
ganismo che doveva unificare i tre uffici di vendita del
bacino della Ruhr, ha avuto appunto l'effetto di ricondurre
l'organizzazione di vendita della Ruhr a dimensioni certo
diverse, ma dello stesso ordine di grandezza di quello della
maggiore fra le analoghe organizzazioni della Comunitä
esistenti fuori del bacino della Ruhr. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE COSTITÜZIONALE.
Sentenza 26 giugno 1962, n. 69 ; Pres. Cafpi P., Est. Cassan
dro ; Palla (Aw. Pannain, Guerriero) c. Federazione
italiana caccia (Aw. M. S. Ciannini, Pistilli) ; interv.
Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Coronas).
Caccia — Isci'izionc obblijfatoria alla Fcderazione —
Incostituzionalitä della normattva (Costituzione della
RepubMica art. 18 ; r. d. 5 giugno 1939 n. 1016, t. u.
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia, art. 8, 91).
Sono incostituzionali le norme contenute negli art. 8, 3° comma, e 91, ult. comma, del t. u. 5 giugno 1939 n. 1016, sulla
protezione della selvaggina e Vesercizio della caccia, re lative alV iscrizione obbligatoria dei cacciatori alia Fede razione della caccia, per contrasto con Vart. 18 della Co
stituzione, ehe garantisce anche la libertä di non asso
ciarsi. (1)
(1) II testo della sentenza leggesi retro, 1226, con nota di richiami: ne riproduciamo la massima per pubblicare la nota del dott. Enzo Cheli.
* * *
In toma di «libertä negaliva » di associazionc.
1. — Oon questa sentenza la Corte costituzionale ha affron tato, per la prima volta in forma diretta, il tema della liberty di associazione sanzionata noll'art. 18 Costituzione (1).
(1) A parte i riferimenti marginali all'art. 18 Cost, contenuti nelle sentenze n. 2 del 1957 (Foro it., 1957, X, 511) e n. 19 del 1962
La decisione, per quanto incentrata sull'esame di un aspetto specifico della libertä in parola, suscita un interesse particolare, oltre che per la no vita, anohe ed essenzialmente per il fatto di muovere da talune premesse di carattere generale suscettibiJi di stimolare un discorso piil comprensivo tanto in ordine alia
problematica connessa all'art. 18 Cost, quanto in ordine ad al
cune recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti fondamentali di libertä.
2. — Conviene preliminarmente cercare di riassumere il
procedimento logico seguito dalla Corte per giungere alia dichia
razioned'illegittimita costituzionale delle norme (art. 8, 3° comma, e 91, ult. comma, t. u. 5 giugno 1939 n. 1016) concernenti l'onere d'iscrizione presso le sezioni locali della Pederazione italiana della
caccia, onere giä posto a carico di quanti venivano a richiedere all'autorita di P. s. la concessione o il rinnovo della licenza di caccia.
La Corte ha sviluppato il suo ragionamento nelle seguenti proposizioni fondamentali:
a) se la formulazione dell'art. 18 Cost, dslinea in primo luogo un contenuto positivo («libertä dei cittadini di associarsi
quante volte vogliano per il raggiungimento di fini leciti»), esiste peraltro, implicito nella norma, un profilo negativo («li berty di non associarsi») che puõ essere desunto mediante la va lutazione del contesto storico da cui l'art. 18 Cost, venne a trarre la propria origine (reazione al regime totalitario ed alle sue strut ture corporative);
b) la «libertä negativa » (2) di associazione non 6 peraltro assoluta, dal momento che incontra, sul piano costituzionale, una serie di limiti, anch'essi implicit! nel gistema e difficilmente definibili in linea generale e astratta : l'esistenza di questi limiti, che sono comunque maggiori di quelli esplicitamente segnati dall'arc. 18 Cost, per il profilo positivo della libertä in parola, consente alio Stato di assicurare la tutela ed il raggiungimento di determinate finalitä pubbliche mediante l'imposizione di vincoli associativi, cioõ mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa ;
c) al difuori dei limiti che risultano ammissibili in quanto implicitamente compresi nel sistema, ogni altro limite alla «li bertä negativa » di associazione si presenta costituzionalmente
illegittimo'. Il giudizio sulla legittimitä costituzionale dei diversi limiti, proprio per la difficoltä di formulare nella materia principi generali e astratti, õ questione da risolvere caso per caso : in via di esemplificazione sono da ritenere incostituzionali quei limiti
che, imponendo al soggetto privato un vincolo associativo, ven
gano in concreto a violare un diritto, una libertä o un principio costituzionalmente garantito ; o a perseguire un fine pubblico palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso (il che puõ av venire in diverse ipotesi, come quando finalitä dichiarate pubbli che si presentino incontestabilmente ed immodificabilmente di natura privata ; ovvero quando una finalitä pubblica venga aggiunta a finalitä private manifestamente come pretesto per sottrarre queste alia libera decisione degli interessati; o, infine, quando l'interesse pubblico, che si dichiara di voler perseguire, sia
giä tutelato per altra via); d) la comparazione tra le finalitä che la legge (art. 80 t. u.
cit.) attribuisce alia Pederazione italiana della caccia e i fini ri conosciuti in materia alle amministrazioni provinciali e ai co
(■retro, 595), fino ad oggi la Corte aveva giudicato soltanto in relatione ai profiil specifici della libertä di associazione considerati nell'art. 19 (cfr. sent. n. 59 del 1958, Foro it., 1958, I, 1782) e nell'art. 39 Cost, (cfr. sent. nn. 1 e 29 del 1960, id., 1960, 1, 201 e 709).
(2) La dizione «libertä negativa» (che ricaloa sostanzialmente la formula adottata nella sentenza che si annota) b utile in quanto idonea ad esprimere una nozione immediatamente percepibile al lettore, ma non forse adeguata all'impiego dl una corretta terminologia giu ridica : a rigore il termine «libertä » dovrebbe infatti comprendere, per sua stessa natura, anche ed essenzialmente una facoltä di scelta (giu ridicamente rilevante) circa l'esercizio della situazione giurid'oa attiva (cfr. Virga, Libertä giuridica e diritti fondamentali, Milano, 1947, peig. 89 segg., 92 segg.) e cioš la presenza necessaria tanto di un profilo positivo quanto dl un profilo negativo.
Conviene pertanto precisare che, nel testo, la dizione «libertä > viene adottata come sinonimo di diritto pubblico soggettivo costitu zionalmente garantito, mentre la qualifica «positiva " o «negativa » intende esprimere esclusivamente la natura attiva o non attiva dei comportamenti connessi all'esercizio del diritto stesso.
La dizione adottata prescinde dunqno anche da ogni riferimento a quelle impostazioni dottrinali võite a definire il contenuto tipico dei diritti fondamentali di libertä e cioe se questo contenuto debba deli nearsi come necessariamente negativo (identificandosi neU'omissione da parte dei soggetti titolari del potere pubblico di azioni suscettibili d'invadere o turbare la sfera di autonomia riconosciuta al privato) o positivo (identificandosi nei singoli comportamenti garantiti al pri vato dalla norma costituzionale). Sul punto, v. Virga, op. cit., pag. 156 segg.; Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano,*1957, pag. 40, nota 41.
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