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sentenza 18 ottobre 1996, n. 344 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43);...

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sentenza 18 ottobre 1996, n. 344 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43); Pres. Ferri, Est. Mengoni; Onorati ed altri c. Min. funzione pubblica; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Giud. pace Roma 15 dicembre 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 2 (FEBBRAIO 1997), pp. 381/382-385/386 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192087 . Accessed: 28/06/2014 08:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 18 ottobre 1996, n. 344 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43); Pres. Ferri, Est. Mengoni; Onorati ed altri c. Min. funzione pubblica; interv. Pres.

sentenza 18 ottobre 1996, n. 344 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43);Pres. Ferri, Est. Mengoni; Onorati ed altri c. Min. funzione pubblica; interv. Pres. cons.ministri. Ord. Giud. pace Roma 15 dicembre 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 2 (FEBBRAIO 1997), pp. 381/382-385/386Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192087 .

Accessed: 28/06/2014 08:24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e 229 del 1975, id., 1975, I, 2151; e sentenze n. 1150 del 1988,

id., 1989, I, 326; e n. 231 del 1975, id., 1975, I, 2405); che anche la legittimazione della procura della repubblica pres

so il Tribunale di Roma a resistere al conflitto deve essere rico

nosciuta, essendo chiesto, anche se in via eventuale, l'annulla

mento di un atto ad essa riferibile e finalizzato all'esercizio del

l'azione penale ed essendo riconosciuto da questa corte che il

pubblico ministero è legittimato ad essere parte nei conflitti di

attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto — ai sensi del

l'art. 112 Cost. — è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività

di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione pe nale (sentenze n. 420 del 1995, id., 1996, I, 3307, e nn. 462, 463 e 464 del 1993, id., 1994, I, 975, id., 1996, I, 3307, e nn. 462, 463 e 464 del 1993, id., 1994, I, 975);

che, sotto il profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dalla

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite; che, pertanto, in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato

ammissibile, restando impregiudicata, atteso il carattere mera

mente delibatorio della presente pronuncia, ogni ulteriore deci

sione anche in punto di ammissibilità;

che, ai sensi dell'art. 37, 4° comma, 1. 11 marzo 1953 n.

87, deve ritenersi interessato al conflitto anche il senato della

repubblica, essendo in discussione la posizione costituzionale delle

camere nei confronti di altri poteri dello Stato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi

le, ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla camera dei deputati nei

confronti del Tribunale di Roma - sezione giudice per le indagi ni preliminari (ufficio 15°); dispone: a) che la cancelleria della corte dia immediata comunicazione alla ricorrente della presen te ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la pre sente ordinanza siano notificati al Tribunale di Roma - sezione

giudice per le indagini preliminari e alla procura della repubbli ca presso il Tribunale di Roma, entro il termine di quindici

giorni dalla comunicazione di cui sopra; c) che, a cura della

ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza, entro il medesimo

termine, siano notificati al senato della repubblica.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 ottobre 1996, n. 344

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43); Pres. Ferri, Est. Mengoni; Onorati ed altri c. Min. funzione

pubblica; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Giud. pace Roma

15 dicembre 1995 (G.U., la s.s., n. 8 del 1996).

Sciopero, serrata e boicottaggio — Sciopero nei servizi pubblici essenziali — Efficacia soggettiva dei contratti collettivi sulle

prestazioni indispensabili — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 39, 40; 1. 12 giugno 1990 n. 146, nor

me sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costitu

zionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garan zia dell'attuazione della legge, art. 1, 2, 8).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

1,2° comma, 2, 2° e 3° comma, 8, 2° comma, l. 12 giugno 1990 n. 146, nella parte in cui impongono le prestazioni Indi

spensabili individuate dai contratti o dagli accordi collettivi, nonché dai regolamenti di servizio emanati in base ad accordi

aziendali, a tutti i lavoratori, indipendentemente dall'iscrizio

ne alle organizzazioni sindacali stipulanti, in riferimento agli art. 3, 39, 4° comma, e 40 Cost. (1)

(1) I. - Due sono le affermazioni di rilievo contenute nella sentenza in epigrafe: quella secondo cui l'art. 2, 2° comma, 1. n. 146 del 1990

non attua in senso proprio una estensione della sfera di efficacia sog gettiva dei contratti collettivi che individuano le prestazioni indispensa

II Foro Italiano — 1997.

Diritto. — 1. - Il Giudice di pace di Roma mette in dubbio

la legittimità costituzionale degli art. 1, 2° comma, 2, 2° e 3°

comma, e 8, 2° comma, 1. 12 giugno 1990 n. 146, nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impon gono le prestazioni indispensabili, individuate dai contratti col lettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi di cui alla 1. 29 marzo 1983 n. 93 (ora sostituita in parte qua dagli art. 45 ss. d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organiz zazioni sindacali stipulanti.

2. - Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di par ziale inammissibilità opposta dall'avvocatura dello Stato in re

lazione agli art. 1 e 2 1. n. 146 del 1990. L'eccezione muove

implicitamente da una premessa interpretativa secondo cui, nel

bili da osservare in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali con trastante con il regime dell'art. 39, 4° comma, Cost.; e quella secondo

cui, in mancanza della fonte negoziale rinviata, la proposta della com missione di garanzia sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 13, lett. a), vincola nel contenuto, le determinazioni unilaterali sia del datore di lavoro che della pubblica amministrazione (per due recenti pronunce di incostituzionalità sulla 1. n. 146, cfr. Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 57, Foro it., 1995, I, 2407, con nota di richiami, relativa alla neces saria indicazione della commissione di garanzia per l'irrogazione delle sanzioni collettive di natura patrimoniale, e 27 maggio 1996, n. 171, Mass. giur. lav., 1996, 464, con nota di F. Santoni, sullo sciopero degli avvocati, che verrà riprodotta in un prossimo fascicolo).

Sul problema del controllo di ragionevolezza dei contenuti del con tratto collettivo di diritto comune, cfr., invece, da ultimo, in senso ne

gativo, Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570, Foro it., 1996, I, 1989, con nota di richiami).

II. - Il problema dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi stipu lati su rinvio legale, sotto il profilo del contrasto con l'art. 39, 4° com ma, Cost, già in una precedente occasione era stato portato all'esame della Corte costituzionale relativamente alla previsione dell'art. 5, 1°

comma, 1. n. 223 del 1991, che demanda ai contratti collettivi l'indivi duazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità; cfr., anche per i riferimenti, Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268, id., 1994, I, 2307, che ha concluso per l'estraneità degli accordi «gestiona li», che limitano poteri unilaterali del datore di lavoro, alla previsione costituzionale. La violazione delle regole della parte inattuata dell'art. 39 Cost, è all'origine della questione di costituzionalità dei contratti collettivi stipulati nel settore pubblico sollevata da Tar Lazio, sez. III, 5 giugno 1996, n. 1171, id., 1997, III, 107, con nota di richiami.

Per quanto riguarda l'efficacia degli accordi sulle prestazioni indi

spensabili, la sentenza in epigrafe privilegia e generalizza, senza alcuna distinzione tra settore privato e pubblico (dove tale effetto era giustifi cato attraverso il richiamo al sistema del recepimento degli accordi sin dacali in decreto presidenziale, venuto meno a seguito della riforma

operata con il d.leg. n. 29 del 1993) e tra livello di categoria e livello

aziendale, il rinvio al regolamento di servizio che riproduce le regole negoziali, il quale, in quanto esercizio del potere direttivo, vincola tutti i lavoratori. In dottrina, quest'argomentazione è sviluppata da U. Ro

magnoli, Le fonti regolative dello sciopero nei servizi essenziali, in La voro e dir., 1991, 547, spec. 558 ss., il quale esclude infatti ogni forma di «legificazione» dei contratti collettivi (dello stesso a., si veda anche La legge sullo sciopero tra autorità e consenso, in Riv. trim. dir. e

proc. civ., 1992, 1087, 1104 ss. e YIntroduzione al Commentario, infra cit., 28-29); nello stesso senso T. Treu, Le prestazioni indispensabili (art. 2, 3, 19), in Treu, A. Garilli, M. Roccella, P. Pascucci, Scio

pero e servizi essenziali. Commentario sistematico alla l. 12 giugno 1990 n. 146, Padova, 1991, 38; M. Rusciano, Il ruolo degli attori nel dise

gno della l. 12 giugno 1990 n. 146, in Riv. giur. lav., 1991, I, 407, 413; P. Curzio, Autonomia collettiva e sciopero nei servizi essenziali, Bari, 1992, 145-146; G. Ghezzi, Prime riflessioni in margine alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 12 giugno 1990 n. 146), in Riv. giur. lav., 1990, I, 153, 160; nonché altri autori, ma limitata mente agli accordi aziendali: G. Santoro Passareixi, Art. 2, in M.

Rusciano, G. Santoro Passarelli (a cura di), Lo sciopero nei servizi essenziali. Commentario alta l. 12 giugno 1990 n. 146, Milano, 1991, 38; M. De Luca, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali:

prime riflessioni, in Dir. lav., 1991, I, 33, spec. 40; M. V. Ballestre

ro, in Commentario della Costituzione fondato da Branca e continua to da Pizzorusso, Art. 40, Supplemento. Legge 12 giugno 1990 n. 146,

Bologna-Roma, 1994, 102, 112 ss.; F. Santoni, Lo sciopero, Napoli, 1994, 141, il quale ribadisce tuttavia l'efficacia soggettiva limitata dei contratti di categoria.

Al medesimo risultato, di giustificare l'applicazione generalizzata del le regole negoziali senza contrasto con i principi costituzionali, si è per venuti attraverso la funzione del contratto collettivo, che sarebbe in

questo caso ricognitiva e non costitutiva, ossia quella di specificare le

regole di comportamento da osservare in caso di sciopero generate da altra fonte, la legge, e perciò preesistenti in capo a tutti i destinatari:

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Page 3: sentenza 18 ottobre 1996, n. 344 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 23 ottobre 1996, n. 43); Pres. Ferri, Est. Mengoni; Onorati ed altri c. Min. funzione pubblica; interv. Pres.

PARTE PRIMA

la situazione di pericolo di pregiudizio grave e imminente ipo tizzata dall'art. 8, l'autorità ivi idicata sarebbe investita di un

potere autonomo di determinazione delle prestazioni indispen sabili. Si argomenta, invece, dall'ultimo inciso del 1° comma dell'art. 8 che il contenuto dell'ordinanza è vincolato (pur con un margine di discrezionalità di adattamento alle circostanze

concrete) alle determinazioni dell'autonomia collettiva ai sensi dell'art. 2.

Nella narrativa di fatto il giudice a quo precisa che «le pre stazioni indispensabili rese obbligatorie dall'ordinanza opposta, emanata ai sensi dell'art. 8, sono quelle idividuate dal protocol lo d'intesa del 25 luglio 1991». Il provvedimento del ministro della funzione pubblica si è limitato a sanzionare il rifiuto di una prestazione riconosciuta, con le procedure di cui all'art.

2, indispensabile allo scopo indicato nell'art. 1, 2° comma, e

pertanto il coinvolgimento nella questione di costituzionalità di

queste due norme insieme con l'art. 8 appare corretto in punto di ammissibilità.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La violazione dell'art. 39, 4° comma, Cost., è affermata sul

presupposto che l'art. 1, 2° comma, 1. n. 146 opererebbe un rinvio formale ai contratti collettivi e agli accordi sindacali per il pubblico impiego come fonti regolatrici delle prestazioni indi

spensabili, delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui all'art.

2, 1° comma, «con la conseguenza che detti contratti e accordi

vengono surrettiziamente ad acquisire, in forza di legge, effica cia erga omnes». Ma il paragone con la 1. 14 luglio 1959 n.

741, suggerito con il ripetuto richiamo della sentenza n. 106 del 1962 di questa corte (Foro it., 1963, I, 17), non è calzante ed è poi contraddetto dallo stesso giudice rimettente quando precisa che la 1. n. 146 del 1990 attribuisce efficacia generale non solo ai contratti e agli accordi vigenti al momento della sua entrata in vigore (ai quali era limitato il rinvio della 1. n. 741 del 1959), ma anche ai contratti e agli accordi successivi.

Nemmeno possono essere richiamate come modello interpre tativo della norma in esame le leggi che delegano alla contratta zione collettiva funzioni di produzione normativa con efficacia

M. D'Antona, Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislati va del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Riv. giur. lav., 1991, I, 417, 425; M. Persiani, Diritti fondamentali della persona e diritto dei lavoratori a scioperare, in Dir. lav., 1992, I, 13, 24 ss.; A. Vallebona, Il ruolo dei giudice nel sistema della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Mass. giur. lav., 1991, 326 ss.; F. Ca rino, Sciopero e garanzia del servizio, in Dir. e pratica lav., 1991, 1991 ss.; Id., Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: dall'autorego lamentazione alla l. 12 giugno 1990 n. 146, in Riv. giur. lav., 1990, I, 457, 486 (dello stesso a. si veda anche, ma con qualche attenuazione, L'attività della commissione di garanzia (l. 146/90), in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1992, 435 ss., 439); G. Giugni, Diritto sindacale, Bari, 1996, 266; con riferimento agli accordi extraaziendali, Santoro Passarelli, cit., 27.

Altri ancora ritiene determinante l'esistenza di un rinvio legale, il quale consente all'autonomia collettiva di apporre limiti al diritto di sciopero, con la conseguenza che il contratto collettivo di categoria sa rebbe dotato dalla legge di efficacia nei confronti di tutti i soggetti, collettivi e individuali, interessati al conflitto (nel senso della «legifica zione» dei contratti collettivi, pur dando conto del carattere problema tico di tale conclusione, ed in netto dissenso con la teoria della portata meramente ricognitiva della fonte collettiva, Ballestero, op. ult. cit., 116 ss.).

III. - Anche l'affermazione che, in difetto di accordo sindacale, il regolamento di servizio può essere emanato unilateralmente dal datore di lavoro sulla base della proposta della commissione di garanzia for malmente notificata alle parti e respinta dai sindacati, si deve a Roma gnoli, Le fonti regolative, cit., 550; in giurisprudenza, sulla legittimità della comandata conforme alla proposta, cfr. Trib. Firenze 29 luglio 1994, Foro it., Rep. 1995, voce Sciopero, serrata e boicottaggio, n. 51; Pret. Napoli 9 febbraio 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 50, e Mass. giur. lav., 1994, 21, con nota di L. Pelaggi; sulla determinazio ne unilaterale delle prestazioni indispensabili Pret. Venezia 21 aprile 1992, Foro it., 1992, I, 2267, con nota di richiami. Ad essa si contrap pone la posizione di quanti ritengono che, mancando l'accordo, l'unico modo per assicurare le prestazioni indispensabili, sarebbe la precetta zione: A. Vallebona, Accordo o precettazione: «tertium non datur», in Dir. lav., 1993, I, 541 ss.; ulteriori riferimenti, anche di giurispru denza, in P. Pascucci, L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali: una prima ricostruzione, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1993, 369 ss.

Il Foro Italiano — 1997.

generale, configurandola come fonte di diritto extra ordìnem destinata a soddisfare esigenze ordinamentali che avrebbero do vuto essere adempiute dalla contrattazione collettiva prevista dal l'inattuato art. 39, 4° comma, Cost. L'uso di questo modello è giustificato quando si tratta di materie del rapporto di lavoro che esigono uniformità di disciplina in funzione di interessi ge nerali connessi al mercato del lavoro, come il lavoro a tempo parziale (art. 5, 3° comma, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, conver tito in 1. 19 dicembre 1984 n. 863), i contratti di solidarietà (art. 2 d.l. cit.), la definizione di nuove ipotesi di assunzione a termine (art. 23 1. 28 febbraio 1987 n. 56, sull'organizzazione del mercato del lavoro), ecc. Nel nostro caso, oggetto della con trattazione collettiva non è un conflitto di interessi tra impren ditori e lavoratori incidente sull'assetto generale del mercato del lavoro (maggiore o minore elasticità dei modi d'impiego della mano d'opera, mantenimento dei livelli di occupazione, ecc.), bensì il conflitto tra i lavoratori addetti ai pubblici servizi essen ziali e gli utenti (terzi) in ordine alla misura entro cui l'esercizio del diritto di sciopero deve essere mantenuto per contemperarlo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

A questo fine la legificazione del contratto collettivo non era una via percorribile, né dal punto di vista della legittimità costi

tuzionale, mancando i presupposti in presenza dei quali è con sentita la delega alla contrattazione collettiva di funzioni para legislative, né dal punto di vista dell'orientamento della 1. n. 146 a fondare la regolamentazione dello sciopero su una base di consenso la più ampia possibile, e quindi ad allargare il pro cedimento, oltre che ai datori di lavoro e alle rappresentanze dei lavoratori delle singole imprese o amministrazioni erogatrici dei servizi, anche alle organizzazioni degli utenti e all'intervento di una autorità super partes esponente dell'interesse pubblico generale. Perciò l'atto conclusivo del procedimento è individua to dalla legge nel regolamento di servizio da emanarsi dalle sin

gole imprese o amministrazioni in base a un accordo con le

rappresetanze sindacali aziendali o con le rappresentanze del per sonale, che deve recepire, con gli opportuni adattamenti alle

singole strutture erogatrici, il codice di comportamento nego ziato al livello della contrattazione di categoria o di comparto.

Circa il rapporto tra proposta e precettazione, nel senso che l'ordi nanza è vincolata al contenuto della proposta o del regolamento di ser vizio emanato sulla base dei contratti collettivi (si noti che l'incidente di costituzionalità ha avuto origine, nel caso di specie, dalla contesta zione delle sanzioni amministrative inflitte ad alcuni lavoratori per inos servanza dell'ordinanza di precettazione che dava applicazione alle re gole contrattuali), Romagnoli, Le fonti, cit., 569 ss. e Art. 8, in Roma gnoli, Ballestrero, cit., 231 ss. (salvi gli adattamenti del caso concreto, e con la precisazione che solo ove manchino l'una o l'altro l'ordinanza di precettazione ha contenuto discrezionale ma nei limiti delle finalità di cui all'art. 8, 2° comma); T. Treu, Elementi per un bilancio delia l. 146/90, in Riv. it. dir. lav., 1992, I, 302 ss., 322. Per ulteriori riferi menti, anche sul problema del contenuto 'generico' o 'dettagliato' del l'ordinanza di precettazione, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1995, n. 76, Foro it., 1996, III, 15, con nota di richiami.

Rilievi critici sugli effetti di conformazione della proposta della com missione di garanzia, che avrebbero indebolito la competenza arbitrale testualmente prevista dalla legge (art. 13, lett. a) in M. D'Antona, La commissione di garanzia come arbitro (sciopero e contrattazione collet tiva nei servizi pubblici essenzialiin Quaderni dir. lav. relazioni ind., 1993, 61 ss.

IV. - Sul significato della riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., e sulla legittimità dell'intervento della fonte contrattuale, cfr. M Ru sciano, Lo sciopero nei servizi essenziali, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1988, 390 ss.; M. Dell'Olio, Lo sciopero e la norma (riflessioni sui servizi pubblici essenziali), in Dir. lav., 1988, I, 16 ss., spec. 18; L. Mariucci, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: pro blemi chiusi e aperti, in Lavoro e dir., 1990, 533 ss., spec. 543 e Santo ro Passarelli, Art. 2, in Rusclano, Santoro Passarelli (a cura di), Lo sciopero nei servizi essenziali, cit., 24 (entrambi con l'argomento che la fonte contrattuale avrebbe funzione ricognitiva di un precetto legale); Romagnoli, Solidarismo giuridico e conflitto post-industriale, in Lavoro e dir., 1991, 177 ss., spec. 188, e La legge sullo sciopero tra autorità e consenso, cit., 1096 (che argomenta dal coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori in una materia in cui, pur venendo in gioco un diritto sindacale, il legislatore avrebbe titolo per intervenire d'autorità). Per ulteriori riferimenti, Ballestrero, Art. 2, 3, 16, 19, cit., 96-97 (dove si reputa legittimo il rinvio, purché 'guidato' e non 'in bianco', della legge ad altra fonte). Sulle soluzioni accolte in altri ordinamenti, cfr. E. Ales, Lo sciopero nei servizi pubblici in Europa tra interesse generale ed autotutela. Spunti comparatistici, Torino, 1995.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Quando sia stata raggiunta un'intesa a entrambi i livelli con trattuali e la commissione di garanzia non abbia espresso ua valutazione di inidoneità, fonte diretta dell'obbligo dei lavora tori di effettuare le prestazioni riconosciute indispensabili è il

regolamento di servizio in quanto atto di esercizio (a formazio

ne «procedimentalizzata» e quindi a contenuto vincolato) del

potere direttivo del datore di lavoro. Se manca l'accordo a li

vello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il rego lamento, le prestazioni indispesabili — che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in ogni circostanza — saranno da lui

determinate unilateralmente caso per caso mediante specifici or dini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa in

tervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva op pure, se la commissione le abbia giudicate negativamente, alla

proposta presentata alle parti ai sensi dell'art. 13.

Infine, qualora un accordo non sia stato concluso in nessuna

sede contrattuale, oppure le prestazioni concordate siano state

giudicate inidonee dall'organo di garanzia, supplisce il potere di ordinanza dell'autorità designata dall'art. 8, che dovrà ade

guarsi alla proposta della commissione, se già formulata. In

nessun caso, dunque, l'obbligo dei singoli lavoratori è un effet

to direttamente collegabile al contratto collettivo.

L'estraneità dei contratti e degli accordi in esame alla catego ria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 Cost., diret

tamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di la

voro, è confermata dall'assoggettamento del loro contenuto al

la valutazione di idoneità (cioè di congruità allo scopo indicato

dall'art. 1, 2° comma) da parte dell'organo di garanzia. Nella

sua funzione tipica di mezzo di composizione del conflitto di

interessi tra datori e prestatori di lavoro, il contratto collettivo

è «impermeabile a qualsiasi controllo di razionalità» (Cass., sez.

un., n. 4570 del 1966, id., 1996, I, 1989), il cui referente non

potrebbe essere se non un parametro di ragionevolezza estrinse

co al contratto e sovrapposto ai valori espressi dal regolamento voluto dalle parti (cfr. Cass., sez. un., n. 6031 del 1993, id.,

1993, I, 1794). Né vale a sminuire la rilevanza giuridica del giu dizio di idoneità l'obiezione che la commissione non può adot

tare nessun provvedimento cogente. Essa non ha poteri corretti

vi o modificativi degli accordi stipulati, ma una valutazione ne

gativa li priverebbe di efficacia e, se le parti non accettassero

la proposta della commissione, giustificherebbe l'intervento del

potere di ordinanza della pubblica autorità.

4. - Neppure è violato l'art. 40 Cost. La riserva di legge non

esclude che la determinazione di certi limiti o modalità di eser

cizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fon

ti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva,

purché con condizioni che garantiscano le finalità per le quali la riserva è stata disposta. Non essendo possibile formulare di

rettive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispen sabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, tali pre stazioni variando a seconda del tipo di servizio e dell'organizza zione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la

definizione legale dei fondamenti della disciplina non può anda

re oltre a indicazioni del tipo di quelle dell'art. 1 1. n. 146, che delinea il quadro di riferimento del bilanciamento di beni

e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Perciò la fissa

zione ex ante di criteri contenutistici da parte della legge è sur

rogata dal controllo successivo, demandato a un organo pubbli

co, che deve verificare l'idoneità degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, 2° comma.

5. - Le considerazioni svolte nei numeri precedenti rendono

inattendibile anche la censura riferita all'art. 3 Cost. Il procedi mento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito

dalla 1. n. 146 è uno strumento di eguaglianza di trattamento

dei lavoratori, non di discriminazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 2° com

ma, 2, 2° e 3° comma, e 8, 2° comma, 1. 12 giugno 1990 n.

146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub blici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona co

stituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di ga ranzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli art. 3, 39 e 40 Cost., dal Giudice di pace di Roma*con l'ordi

nanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1996, n. 252

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 luglio 1996, n. 31); Pres. Ferri, Est. Mengoni; Olivotti c. Proc. gen. App. Bolo

gna. Ord. Cass. 21 novembre 1994 (G.U., la s.s., n. 43 del

1995).

Adozione e affidamento — Adozione di maggiorenne — Figlio del coniuge stabilmente inserito nel nucleo familiare dell'a

dottante — Impossibilità per la presenza di discendenti di età

minore — Valutazione del giudice — Esclusione — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 30; cod.

c'v., art. 291, 312).

È inammissibile, in quanto prospetta un intervento additivo della

~!orte costituzionale eccedente la sfera dei suoi poteri, la que stione di legittimità costituzionale degli art. 291 e 312, n. 2,

c.c., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, la pos sibilità di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia

discendenti legittimi o legittimati in età minore, anche quan do l'adottando sia figlio legittimo del coniuge dell'adottante

e sia stabilmente inserito nella comunità familiare, e la possi bilità che il giudice, apprezzando la convenienza dell'adozio ne per l'adottando, possa valutare altresì, complessivamente, tutti gli interessi coinvolti, in rapporto al fine del rafforza mento dell'unità familiare, in riferimento agli art. 2, 3 e 30

Cost. (1)

(1) Con le sentenze 19 maggio 1988, n. 557, Foro it., 1988, I, 2801

(che ha dichiarato illegittimo l'art. 291 c.c., nella parte in cui non con sente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittima ti maggiorenni e consenzienti) e 20 luglio 1992, n. 345, id., 1993, I, 3008, con nota di richiami (interpretativa di rigetto, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., co me modificato dalla pronuncia di parziale illegittimità di cui a Corte cost. 557/88, in quanto la disposizione deve interpretarsi in relazione all'art. 297, 2° comma, c.c. che assume significato e contenuto generale relativamente alle persone chiamate ad esprimere il proprio assenso al

l'adozione) la Corte costituzionale ha ritenuto che violasse il principio di eguaglianza il differente trattamento del coniuge e dei discendenti

maggiorenni, entrambi appartenenti alla famiglia legittima dell'adottan te ed egualmente «interessati», sia sotto il profilo morale che sotto quello patrimoniale, e ha quindi esteso la disciplina dettata dall'art. 297, 1° e 2° comma, per l'assenso del coniuge all'assenso dei discedenti mag giorenni dell'adottante; con la sentenza 23 febbraio 1994, n. 53, id., 1994, I, 1321, con nota di richiami (che ha dichiarato infondata la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 291 e, «per quanto vi si con

nette», dell'art. 297 c.c., nella parte in cui non consentono l'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati minorenni dell'adottante, in riferimento all'art. 3 Cost.) ha ritenuto che non potessero essere equiparate le situazioni dei figli maggiorenni, con senzienti o incapaci di esprimere l'assenso, con quella dei discendenti dell'adottante in minore età, non sussistendo l'esigenza né l'urgenza di privare i figli minori della personalissima facoltà, una volta divenuti

maggiorenni, di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco. Del

pari, non potrebbero essere messe sullo stesso piano le situazioni dei

figli minori dell'adottante, nell'adozione legittimante e in quella ordina

ria, in quanto nella prima l'interesse all'inserimento definitivo nella fa

miglia dell'adottante di un minore abbandonato è prevalente rispetto all'interesse personale e patrimoniale dei figli legittimi (anche se mino

renni), mentre nella seconda non v'è ragione di riconoscere tale preva lenza. Sulla problematica affrontata dalle sentenze citate, in dottrina, v. Procida Mirabelli Di Lauro, in Commentario Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, sub art. 291-314, Bologna-Roma, 1995, 385.

La peculiarità della fattispecie decisa dalla odierna sentenza rispetto a quella oggetto della sentenza 53/94, è tuttavia rappresentata della circostanza che il figlio maggiorenne della cui adozione si trattava ra

figlio del coniuge dell'adottante e veniva quindi in considerazione il valore della salvaguardia dell'unità familiare (che da Corte cost. 44/; 0,

id., 1990, I, 353, era stato ritenuto sufficiente a far dichiarare illegitti mo l'art. 44 1. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del 1° comma, non consente al giudice compe tente di ridurre l'intervallo di età di diciotto anni) che avrebbe potuto giustificare una ponderazione degli interessi in gioco diversa da quella

posta a base della precedente sentenza 53/94. A questa valutazione, alla quale la Corte costituzionale era espressamente chiamata dall'ordi

nanza di rimessione (21 luglio 1995, n. 573, id., Rep. 1995, voce Ado

zione, n. 71) e ancor prima dalla necessità di coerenza con la propria

giurisprudenza, si è sottratta per una ragione che non è convincente. Afferma infatti la corte che l'apprezzamento delle esigenze di salva

guardia dell'unità familiare, in sede di valutazione della convenienza

dell'adozione per l'adottando, come richiesto dall'ordinanza di rimes

sione, avrebbe comportato che la comparazione tra gli interessi dei figli

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