Date post: | 31-Jan-2017 |
Category: |
Documents |
Upload: | truonglien |
View: | 212 times |
Download: | 0 times |
sentenza 18 ottobre 2000, n. 427 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 ottobre 2000, n. 44);Pres. Mirabelli, Est. Zagrebelsky; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Lazio 4 giugno 1998 eTar Puglia, sez. Lecce, 13 maggio e 9 giugno 1999 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 24 del 1999 e n. 2 del2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 2169/2170-2175/2176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196092 .
Accessed: 25/06/2014 01:29
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 01:29:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 febbraio 2001, n. 31 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 febbraio 2001, n.
7); Pres. Santosuosso, Est. Zagrebelsky; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Fiumara).
Strade — Trentino-Alto Adige — Piste ciclabili — Caratte ristiche tecniche —
Disciplina con regolamento ministe riale — Questione infondata di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costitu
zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, art. 8, 16; 1. 19 ottobre 1998 n. 366, norme per il fi
nanziamento della mobilità ciclistica, art. 7).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 19 ottobre 1998 n. 366, nella parte in cui stabilisce la com
petenza del ministro dei lavori pubblici, di concerto con
quello dei trasporti e della navigazione, ad emanare un re
golamento con cui definire le caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili, in riferimento agli art. 8, nn. 5, 6, 17 e 18, e 16
statuto speciale Trentino-Alto Adige. (1)
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento solleva que stione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 19 ottobre 1998
n. 366 (norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) il
quale prevede che il ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il ministro dei trasporti e della navigazione, emani un rego lamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche
delle piste ciclabili. La previsione di un tale potere statale, in
quanto esercitabile in forma regolamentare e non fondato su in
teressi nazionali, violerebbe le competenze riconosciute alla
provincia autonoma dallo statuto speciale della regione Trenti
no-Alto Adige in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale.
2. - La questione non è fondata, alla stregua delle considera
zioni che seguono. 3. - In quanto la disposizione impugnata attribuisce all'auto
rità governativa il potere di emanare norme regolamentari per la
definizione di standard e prescrizioni tecniche finalizzati all'in
columità e alla sicurezza stradale, non può dubitarsi che si sia in
presenza di una competenza che trascende la dimensione regio nale e che —
quanto alle regole di tutela minime — deve eser
citarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo in
suscettibile di esercizio frazionato (principio di portata generale, di cui è espressione l'art. 98, 1° comma, lett. g, d.leg. 31 marzo
1998 n. 112). La tutela della sicurezza esige uniformità di para metri minimi che devono valere per l'intero territorio nazionale
(sentenza n. 30 del 1998, Foro it., 1998, I, 975, relativa alle
competenze proprie della provincia di Trento). Conclusione
questa che vale anche con riguardo alla disposizione impugnata,
indipendentemente dall'interpretazione che se ne dia, quale pre scrizione di portata generale in tema di piste ciclabili o come
mera norma impositiva di un onere, per l'accesso allo speciale
(1) La Corte costituzionale risolve l'eccezione di costituzionalità ri chiamandosi alla propria consolidata giurisprudenza (v. Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 30, Foro it., 1998, I, 975, con nota di richiami) se condo cui la disciplina concernente la sicurezza dei trasporti e della cir colazione stradale spetta allo Stato, mentre alla regione deve essere ri conosciuta la competenza per quanto concerne l'organizzazione e la
gestione dei servizi. Su questa base la corte ha quindi ritenuto che la di
sciplina impugnata, per la parte in cui fa riferimento al potere di ema nare norme regolamentari per la definizione di standard e prescrizioni tecniche finalizzati all'incolumità ed alla sicurezza stradale, non può che spettare allo Stato, mentre alla provincia ricorrente deve ricono scersi la possibilità di regolare gli aspetti urbanistici, ambientali, di
programmazione della mobilità ciclistica. In tema di istituzione e disciplina delle piste ciclabili, v. Tar Emilia
Romagna, sez. II, ord. 7 ottobre 1993, n. 673, id., Rep. 1994, voce Cir
colazione stradale, n. 55, il quale ha ritenuto illegittime, sotto il profilo dell'eccesso di potere, le ordinanze sindacali con le quali erano state
istituite corsie ciclabili e corsie riservate al trasporto pubblico, con con
seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione ed alla sosta
degli autoveicoli, in quanto avulse da una valutazione complessiva ed
organica della problematica del traffico cittadino ed in particolare in
quanto non precedute o accompagnate da idonee misure volte alla rea lizzazione delle infrastrutture necessarie (parcheggi ed aree di sosta), costituendo un'ulteriore causa di congestione complessiva del traffico
nonché di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubbliche.
Il Foro Italiano — 2001.
finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa è conte
nuta.
Così intesa la competenza di cui è manifestazione l'impu
gnato art. 7 1. n. 366 del 1998, cade altresì il presupposto della
censura in nome del principio di legalità, principio che domina i
rapporti tra lo Stato e le autonomie riconosciute dalla Costitu zione e comporta, in generale, l'inammissibilità delle interfe
renze in competenze costituzionali delle (regioni e delle) pro vince autonome derivanti da atti regolamentari dello Stato: cen
sura che presupporrebbe, per l'appunto, la riconducibilità della
competenza in questione tra quelle della provincia ricorrente
(senza considerare che, comunque, quando si abbia a che fare con norme tecniche dalle quali non derivano limitazioni alle
scelte rientranti nell'autonomia politico-amministrativa del
l'ente, il principio di legalità può dirsi soddisfatto dall'esisten za, come nella specie, di norme legislative abilitative di organi del potere esecutivo, dotati di specifiche attitudini: sentenze n.
356 del 1994, id., Rep. 1994, voce Ambiente (tutela dell'), n. 98; e n. 483 del 1991, id., Rep. 1992, voce Economia nazionale, n.
34). 4. - Quasi superflua è, infine, la precisazione che dal rigetto
del presente ricorso non deriva alcuna conseguenza sulla vali
dità della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tu
tela minima dell'incolumità e della sicurezza stradale dal rego lamento ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti
agli aspetti urbanistici, ambientali, di programmazione della
mobilità, degli interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fis
sati dagli standard contenuti nella normativa statale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 19 ottobre
1998 n. 366 (norme per il finanziamento della mobilità ciclisti
ca), sollevata, in riferimento agli art. 8, nn. 5, 6, 17 e 18, e 16
d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino
Alto Adige), dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso
indicato in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 ottobre 2000, n.
427 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 ottobre 2000, n.
44); Pres. Mirabelli, Est. Zagrebelsky; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Tar Lazio 4 giugno 1998 e Tar Puglia, sez
Lecce, 13 maggio e 9 giugno 1999 (due) (G.U., la s.s., n. 24
del 1999 e n. 2 del 2000).
Circolazione stradale — Patente di guida — Revoca — Per
sona sottoposta a misura del foglio di via obbligatorio —
Incostituzionalità (Cost., art. 3, 4, 76, 97; 1. 27 dicembre
1956 n. 1423, misure di prevenzione nei confronti delle per sone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, art.
2; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, art.
120, 130). Circolazione stradale — Patente di guida
— Revoca — Per
sona sottoposta a misura della sorveglianza speciale —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 120, 130).
Circolazione stradale — Patente di guida — Revoca — Per
sona sottoposta a misura di prevenzione — Atto privo di
forza di legge — Questione inammissibile di costituzionali tà (Cost., art. 3, 4, 76, 97; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 120, 130; d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, regolamento recante la
disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli).
This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 01:29:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
È incostituzionale il combinato disposto degli art. 120, 1° com
ma, e 130, 1° comma, lett. bj, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nel
caso di sottoposizione alla misura del foglio di via obbli
gatorio, ai sensi dell'art. 2 l. 27 dicembre 1956 n. 1423. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale del combi
nato disposto degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett.
bj, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevede la
revoca obbligatoria della patente di guida per chi sia sotto
posto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
indipendentemente da ogni valutazione concreta circa l'ido
neità del possesso della patente di guida ad agevolare la
commissione di reati, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. (2) E inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto avente
natura regolamentare, la questione di legittimità costituzio nale del combinato disposto degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. bj, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, come sosti
tuiti dal d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575, nella parte in cui preve de la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che
sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione, in rife rimento agli art. 3, 4, 76 e 97 Cost. (3)
Diritto. — 1. - Il Tar Lazio, con una ordinanza (r.o. 340/99), e
il Tar Puglia, sez. Lecce, con tre ordinanze (r.o. 715, 716 e
717/99), sollevano questione di legittimità costituzionale della
disciplina della revoca della patente di guida conseguente alla
sottoposizione a una misura di sicurezza o di prevenzione [art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 (nuovo codice della strada), nella loro versione originaria ovvero in quella derivante dalla «delegificazione» operata con il
d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di
guida di veicoli)]. Ritengono i giudici rimettenti che tale disci plina sia stata posta in violazione degli art. 3, 4, 35, 76 e 97
Cost.
Il Tar Lazio, in particolare, dubita della legittimità costituzio
nale degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.leg.
(1-3) Il Tar Puglia aveva sollevato, con separate ordinanze, due que stioni sostanzialmente identiche, con la differenza che in un caso aveva
impugnato il combinato disposto degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.leg. 285/92, nel testo risultante dal successivo d.p.r. 575/94, mentre nell'altro aveva ritenuto quest'ultimo illegittimo, rife rendo l'effetto denunciato direttamente ed esclusivamente al d.leg. 285/92. Ciò ha consentito alla Corte costituzionale di affrontare nel me rito la questione e di giungere alla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla prima massima, mentre la medesima questione sostanziale è stata dichiarata inammissibile in quanto la materia è stata nel frattempo delegificata con 1. 24 dicembre 1993 n. 537 ed il d.p.r. 575/94 ha per tanto valore regolamentare.
Per la dichiarazione di incostituzionalità la corte fa espressamente ri ferimento alla propria precedente decisione ed ai principi ivi affermati: v. sent. 21 ottobre 1998, n. 354, Foro it., 1999, I, 419, con nota di ri chiami ed osservazioni di Cerini, la quale ha dichiarato l'incostituzio nalità del combinato disposto degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° com ma, lett. b), d.leg. 285/92, nel testo anteriore al d.p.r. 575/94, nella
parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che erano stati
sottoposti a misure di sicurezza personali. Sugli effetti della sent. 354/98, v. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria,
11 novembre 1999, n. 1402, id., 2000, III, 611, con nota di richiami, e 10 marzo 1999, n. 310, id., Rep. 1999, voce Circolazione stradale, n. 113, secondo cui tale pronuncia ha effetti anche per i provvedimenti di revoca adottati dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 575/94, dal momento che quest'ultimo avrebbe operato una mera riscrittura, non essendo abilitato a modificarla, della disposizione dichiarata incostituzionale.
Per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi tuzionale degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.leg. 285/92, nella parte in cui non prevedono che il magistrato di sorve
glianza possa autorizzare, nei confronti delle persone sottoposte a misu re di sicurezza personale, l'uso della patente di guida per comprovate esigenze lavorative, v. Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 293, ibid., n. 114.
Per la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità di
disposizioni del d.p.r. 575/94, in quanto avente valore regolamentare, v. Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 554, G.U., la s.s., n. 51 del 2000.
Per altre questioni di costituzionalità dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 328, G.U., 1a s.s., n. 31 del 2000; 13
aprile 2000, n. 100, id., n. 17 del 2000; 20 maggio 1998, n. 176, Foro it.. 1999,1, 3111, con nota di richiami.
11 Foro Italiano — 2001.
n. 285 del 1992, nella parte in cui prevedono la revoca obbliga toria della patente di guida per chi sia destinatario di una misura
di sicurezza o di prevenzione, indipendentemente da ogni valu
tazione concreta circa l'idoneità del possesso della patente di
guida ad agevolare la commissione di reati. Ritiene il tribunale
rimettente che l'automaticità della revoca violi l'art. 3 e l'art.
35 Cost.: l'art. 3, perché determinerebbe una disparità di tratta
mento, a danno dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione, rispetto ai condannati a pena detentiva non inferio
re a tre anni, per i quali è previsto (art. 120, 2° comma) che sia
svolta una valutazione circa il rapporto tra il possesso della pa tente e l'agevolazione alla commissione di reati; l'art. 35, per ché la revoca automatica potrebbe pregiudicare lo svolgimento di attività lavorativa senza ragioni obiettive, le quali sarebbero
comunque da valutare in relazione ai singoli casi concreti.
Il Tar Puglia, sez. Lecce, con due ordinanze di analogo con
tenuto (r.o. 715 e 716/99), solleva questione di legittimità co
stituzionale delle medesime disposizioni del nuovo codice della
strada, come sostituite dal d.p.r. n. 575 del 1994, nella parte in
cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di
coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione — nella specie, il foglio di via obbligatorio
— (prima ordinan
za) e nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una mi
sura di prevenzione (seconda ordinanza). Il tribunale am
ministrativo rimettente ritiene che le norme indicate violino gli art. 3, 4, 76 e 97 Cost.: l'art. 3, per irragionevole equiparazione,
quanto all'effetto della revoca della patente, della misura del
foglio di via obbligatorio alle altre più gravi misure di preven zione (quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), con
effetti sanzionatori sproporzionati ed eccedenti lo scopo di pre venzione; l'art. 4, per le ingiustificate conseguenze sull'eserci
zio del diritto al lavoro; l'art. 76, perché la disciplina della re
voca della patente contenuta nel nuovo codice della strada, con
riferimento alle ipotesi in esame, è più restrittiva di quella con
tenuta nel codice previgente, senza che tale restrizione trovi
fondamento nella legge di delegazione (art. 2, 1° comma, lett. r, 1. 13 giugno 1991 n. 190) in base alla quale è stato emanato il
decreto legislativo contenente la nuova disciplina; l'art. 97, in
quanto, secondo la normativa impugnata, il prefetto è tenuto a
revocare la patente in conseguenza di un provvedimento del
questore che dispone il foglio di via, pur non essendo coinci
denti le esigenze che si fanno valere nei procedimenti di fronte
all'uno e all'altro.
Il Tar Puglia, sez. Lecce, con ulteriore ordinanza (r.o. 717/99), solleva questione di legittimità costituzionale delle
medesime disposizioni del nuovo codice della strada, nella ver
sione originaria — e non come sostituite dal d.p.r. n. 575 del
1994 — sul presupposto che esse siano tuttora vigenti nono
stante la «delegificazione» cui sono state sottoposte, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti
di quanti sono soggetti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Il tribunale amministrativo ritiene violati gli art. 3, 4, 76 e 97 Cost., per le ragioni già indicate a proposito delle altre due ordinanze del medesimo rimettente.
2. - Le quattro questioni sopra descritte possono, per la so stanziale identità di oggetto, essere riunite e decise con unica
sentenza.
3. - L'eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali rimettenti, sollevata dall'avvocatura dello Stato, non ha pregio. La natura
di sanzione accessoria della revoca della patente, nel caso di cui
si tratta, è tutt'altro che certa e per questa ragione non può af
fermarsi che, manifestamente, i giudici rimettenti siano privi di
giurisdizione, questa essendo attribuita ai giudici ordinari com
petenti per la sanzione (qui, la misura) principale. Le pronunce della Corte di cassazione più vicine alla ipotesi in esame de
pongono per l'esistenza della giurisdizione del giudice am
ministrativo, mentre quella specificamente evocata dall'avvo
catura dello Stato riguarda ipotesi lontana da quella ora in di
scussione. In questa situazione, l'eccezione di inammissibilità
per difetto di giurisdizione non può che essere respinta. 4. - Inammissibili sono invece le questioni sollevate dal Tar
Puglia, sez. Lecce, sulle disposizioni degli art. 120, 1° comma, e
130, 1° comma, lett. b), del decreto legislativo contenente il nuovo codice della strada, come sostituite dal d.p.r. n. 575 del 1994. Con tale formula, che ricorre in due ordinanze (r.o. 715 e
716/99), deve intendersi che il giudice rimettente abbia inteso
This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 01:29:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sollevare questione di legittimità costituzionale di norme aventi ormai natura regolamentare, ciò che, per costante giuris prudenza di questa corte (da ultimo, e specificamente in tema di regolamenti di «delegificazione», ordinanza n. 100 del 2000), eccede i limiti della sua giurisdizione, secondo la definizione che di questa è data dall'art. 134 Cost, il quale la limita al caso
dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Il pieno esplicarsi della garanzia della Costituzione nel siste ma delle fonti, in particolare con riferimento a quelle di valore
regolamentare adottate in sede di «delegificazione», non è co
munque pregiudicato dall'anzidetta limitazione della giurisdi zione del giudice costituzionale. La garanzia è normalmente da
ricercare, volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione di costituzionalità sulla legge abilitante il governo all'adozione del
regolamento, ove il vizio sia a essa riconducibile (per avere, in
ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di por re principi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei po teri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso.
5. - La questione di costituzionalità sollevata dal Tar Lazio —
questione che, per ragioni di rilevanza risultanti dall'esposizio ne dei fatti del giudizio di merito, deve essere circoscritta alla
sola ipotesi della revoca della patente di chi sia sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale — non è fon
data.
Né l'uno né l'altro dei parametri costituzionali invocati ri
sultano violati.
Non lo è l'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento
tra la situazione in esame e quella della persona condannata a
pena detentiva non inferiore a tre anni (art. 120, 2° comma) per la quale è previsto che la possibilità di utilizzazione della pa tente di guida come agevolazione della commissione di reati sia
oggetto di specifica valutazione. La sottoposizione a misura di
prevenzione dipende dall'attualità del giudizio di pericolosità
per la sicurezza pubblica, da valutare alla stregua dei criteri in
dicati nell'art. 1 1. 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito
dall'art. 2 1. 3 agosto 1988 n. 327, e nell'art. 11.31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 13 1. 13 settembre 1982 n.
646; la condanna per la commissione di un reato riguarda, di per sé, il passato e non getta necessariamente un'ombra di presun zione negativa circa la propensione a delinquere in futuro. Per
questo, non certo irragionevolmente il legislatore ha distinto le
due ipotesi, escludendo nella seconda quell'automaticità della
conseguenza sulla patente di guida che ha invece previsto nella
prima. Nemmeno può dirsi violato il diritto al lavoro, che il rimet
tente inquadra genericamente nell'art. 35 Cost. Non viene con
testata la valutazione del legislatore del fatto che la guida per sonale di un mezzo di trasporto può agevolare la commissione
di reati da parte di chi sia sottoposto a misura di prevenzione né
la possibilità che il legislatore stesso disponga conseguente mente la revoca della patente; si contesta invece la possibilità che la revoca della patente segua in generale come misura ne
cessaria, conseguente all'irrogazione della misura di prevenzio ne della sorveglianza speciale. In sostanza: a una disciplina che
dispone in generale e non consente margini di apprezzamento in
sede applicativa, il rimettente preferirebbe una disciplina che
aprisse la possibilità di valutare, accanto alle esigenze di pre venzione dei reati, anche quelle individuali del prevenuto che, ai
fini della propria attività lavorativa, necessiti della conduzione
personale di un mezzo di trasporto. E ciò, evidentemente, al fine
di escludere in tal caso la revoca della patente. In questo modo,
si finisce però per affermare che la disponibilità della patente di
guida, in quanto connessa all'esercizio di attività lavorativa,
prevale sulle esigenze di prevenzione dei reati per far fronte alle
quali è prevista la misura della sorveglianza speciale. Il che, pe
raltro, costituisce una valutazione di merito legislativo, non di
legittimità costituzionale, non solo perché tra la guida personale dell'automezzo e l'esercizio del diritto al lavoro non c'è un rap
porto di condizionamento assoluto, ma anche perché il diritto al
lavoro può essere modellato dal legislatore per tenere ragione volmente conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti,
come, per l'appunto, quelle della prevenzione dei reati che dan
no luogo alla misura della sorveglianza speciale: una misura che
necessariamente incide sulla libertà di movimento (sentenza n.
193 del 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Misure di prevenzione,
Il Foro Italiano — 2001.
n. 124) e si applica a persone già avvisate dal questore a norma
dell'art. 4 1. n. 1423 del 1956, la cui pericolosità per la sicurezza
pubblica, alla stregua degli art. 1 e 3 stessa legge, è partico larmente elevata.
6. - Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tar Puglia, sez. Lecce (r.o. 717/99) sugli stessi art. 120 e 130 nuovo codice della
strada, nella parte in cui prevedono la revoca della patente nel
caso della sottoposizione alla misura del foglio di via obbli
gatorio, a norma dell'art. 2 1. n. 1423 del 1956.
Osserva il rimettente che la formula con la quale il 1° comma dell'art. 120 identifica le persone nei cui confronti la patente, a
norma dell'art. 130, 1° comma, lett. b), viene revocata — «colo ro che sono [...] sottoposti [...] alle misure di prevenzione pre viste dalla 1. 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla 1. 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla 1. 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata»
— riguarda
anche i soggetti sottoposti alla misura del foglio di via obbliga torio, previsto dall'art. 2 1. n. 1423 del 1956. Poiché il rinvio
alle misure di prevenzione è fatto senza eccezioni e il foglio di
via obbligatorio —
pur con le particolarità di procedura che lo
distinguono — è certamente da ricomprendere tra le misure pre
viste dalle leggi oggetto di rinvio, la premessa interpretativa da
cui muove il ricorrente deve essere condivisa.
Vero è anche che il codice della strada abrogato (art. 82, 1°
comma, richiamato dall'art. 91, 13° comma, n. 2, d.p.r. n. 393
del 1959) prevedeva la revoca obbligatoria della patente nei soli
casi previsti dall'art. 3 1. n. 1423 del 1956, cioè quelli della sor
veglianza speciale della pubblica sicurezza (con o senza il di
vieto di soggiorno in uno o più comuni o province) e dell'obbli
go di soggiorno (nel comune di residenza o di dimora abituale, secondo la dizione vigente; in un determinato comune, secondo
la dizione originaria) e non anche nel caso del foglio di via ob
bligatorio previsto dall'art. 2. Pertanto, l'estensione della revoca
a questa ultima ipotesi operata dal nuovo codice della strada co
stituisce un'innovazione restrittiva effettuata dal legislatore de
legato della quale occorrerebbe poter individuare una base nella
legge di delegazione. Senonché, come già osservato nella sen
tenza n. 354 del 1998 di questa corte (id., 1999, I, 419), la «re
visione e il riordino», cioè l'innovazione rispetto al codice pre cedente, ai quali il governo è stato delegato dall'art. 1, 1° com
ma, 1. n. 190 del 1991, richiederebbero la predisposizione, da
parte dello stesso legislatore delegante, di principi e criteri di
rettivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali del
l'esecutivo. Poiché però la lett. t) dell'art. 2 di tale legge con
sente al governo il «riesame» della disciplina concernente la re
voca della patente di guida, senza la predisposizione di principi e criteri che giustifichino un intervento normativo di riforma, la
delega deve essere intesa in senso minimale, tale da non con
sentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente
innovative rispetto al sistema legislativo previgente. L'inclusione della sottoposizione al foglio di via obbligatorio
tra le ipotesi di revoca obbligatoria della patente costituisce, come si è detto, un'innovazione sostanziale, e dunque un'inno
vazione non consentita perché non sorretta dai necessari principi e criteri direttivi. Né varrebbe rilevare in senso opposto che, nel
sistema previgente, era stabilita la revoca anche nel caso, previ sto come discrezionale dall'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 393 del
1959, di persona diffidata a norma dell'originario art. 4 1. n.
1423 del 1956, e che l'istituto della diffida è stato successiva
mente abrogato, cosicché la nuova ipotesi della revoca automa
tica della patente nel caso di soggetti sottoposti alla misura del
foglio di via obbligatorio varrebbe a compensare l'eliminazione
della precedente disposizione. Comunque sia. tale nuova previ sione, configurandosi come riforma del sistema anteriormente
vigente privo di base nella legge di delegazione, deve essere di
chiarata incostituzionale per violazione della legge di delega zione e dunque dell'art. 76 Cost.
7. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale per viola
zione dell'art. 76 Cost, assorbe le ulteriori censure mosse alle
norme impugnate, per violazione degli art. 3, 4 e 97 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato dispo
sto degli art. 120, 1° comma, e 130, 1° comma, lett. b), d.leg. 30
aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui
prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 1. 27 dicembre
1956 n. 1423;
This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 01:29:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2175 PARTE PRIMA
2) dichiara non fondata la questione di legittimità co
stituzionale del combinato disposto degli art. 120, 1° comma, e
130, 1° comma, lett. b), d.leg. n. 285 del 1992, sollevata, in rife
rimento agli art. 3 e 35 Cost., dal Tar Lazio con l'ordinanza in
dicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità co
stituzionale del combinato disposto degli art. 120, 1° comma, e
130, 1° comma, lett. b), d.leg. n. 285 del 1992 così come sosti
tuiti dal d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575 (regolamento recante la di
sciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), sollevate, in riferimento agli art. 3,
4, 76 e 97 Cost., dal Tar Puglia, sez. Lecce, con le ordinanze in
dicate in epigrafe.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 29
maggio 2001, n. 7289; Pres. Cantillo, Est. Di Palma, P.M.
Nardi (conci, conf.); Associazione lucana produttori ortofrut
ticoli (Avv. Fantozzi, Percoco) c. Min. finanze (Avv. dello
Stato La Porta). Conferma Comm. trib. reg. Basilicata 10
ottobre 1997.
CORTE DI CASSAZIONE;
Valore aggiunto (imposta sul) — Produttore agricolo — Fat
ture per operazioni inesistenti — Imposta dovuta — De
trazione forfetaria — Esclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n.
633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 21,34).
Il produttore agricolo assoggettato al relativo regime speciale che abbia emesso fatture per operazioni inesistenti è tenuto al
versamento dell'Iva per l'intero ammontare indicato o corri
spondente alle indicazioni delle fatture stesse, senza che pos sa beneficiare della detrazione forfetaria di cui all'art. 34
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633. (1)
(1) I. - L'inesatta ricostruzione della disciplina Iva operata dalla Su
prema corte poteva essere passata sotto silenzio (anche in considerazio ne del fatto che il dictum appare comunque corretto) se non fosse che la stessa si ritrova, amplificata, in una massima ufficiale del seguente te nore: «la disposizione di cui all'art. 21 della legge d'imposta [sic] (d.p.r. 633/72) — secondo la quale, se vengono emesse fatture per ope razioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare in dicato o corrispondente alle indicazioni della fattura — va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere consi derato 'fuori conto', e la relativa obbligazione, conseguentemente, 'isolata' da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra Iva 'a valle' ed Iva 'a monte') che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.p.r. citato (e ciò anche perché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzio nata come delitto). Ne consegue che l'applicazione della ricordata nor ma di cui all'art. 21 prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo dell'Iva, quale quello, nella specie, prefigurato dall'art. 34 citato d.p.r. 633/72, in tema di debito d'imposta del produttore agricolo».
È quindi d'obbligo qualche precisazione. II. - A fronte di un quadro normativo che, da un lato, riconosceva (e
riconosce: v. art. 21,7° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633) dovuta l'Iva sulle operazioni inesistenti per le quali fosse stata emessa fattura e, dall'altro, accordava (e accorda: v. art. 34 d.p.r. 633/72 nel testo al
l'epoca vigente) ai produttori agricoli ammessi al regime speciale la
possibilità di portare in detrazione un'imposta «a monte» determinata forfetariamente in una misura proporzionale alle operazioni «a valle», la quaestio iuris era abbastanza semplice: poteva il produttore agricolo che avesse effettuato operazioni inesistenti esimersi dal versare la rela tiva imposta sul valore aggiunto mercé la detrazione forfetaria prevista dalla legge?
III. - La Suprema corte — nella cui giurisprudenza non si rinvengono
Il Foro Italiano — 2001.
Motivi della decisione. — (Omissis). D) Anche il quarto mo
tivo di ricorso — letto in relazione al profilo sub f) del secondo
motivo: cfr. supra, n. 2.1 — è privo di fondamento.
La questione ad esso sottesa — che, per la prima volta, viene
sottoposta all'esame di questa corte — consiste nello stabilire se
il «produttore agricolo», assoggettato allo speciale regime di
applicazione dell'Iva previsto dall'art. 34 d.p.r. n. 633 del 1972
(nel testo vigente, ratione temporis, nel 1989: cfr. supra, n. 1.1),
nell'ipotesi in cui, quale quella di specie, abbia emesso fatture
per operazioni inesistenti, debba considerarsi, o non, debitore
d'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle
precedenti editi in tali esatti termini — lo esclude sulla base di due af fermazioni: la prima vuole che le operazioni inesistenti «sono conside rate dal legislatore siccome a sé stanti e distinte da tutte le altre»; la se conda — diretta conseguenza della prima — si risolve nel convinci mento che l'applicazione dell'art. 21, 7° comma, «prevale su quella di
qualsiasi regime speciale o agevolativo dell'Iva» (considerazioni queste che la massima ufficiale riassume parlando, con dubbia precisione, di
computabilità «fuori conto» di detta Iva). IV. - Che il legislatore abbia voluto considerare le operazioni inesi
stenti come a sé stanti è affermazione indimostrata e, comunque, irrile vante.
Una volta acclarato che anche per tali operazioni l'Iva è dovuta (v. però Cass. 13 dicembre 1996, n. 11141, Foro it., Rep. 1997, voce Valo re aggiunto (imposta), n. 394, che ha affermato l'inapplicabilità del l'art. 21,7° comma, nel caso che le operazioni simulate siano esenti), non ha senso disquisire intorno ad una pretesa peculiarità del tributo che ne deriva: questo, al pari dell'imposta calcolata sulle operazioni ve re e reali, dovrà essere versato dal contribuente, ma sempre alla stregua delle norme che disciplinano la liquidazione dell'imposta.
E dal momento che queste regole prevedono che sia versata la (sola)
imposta risultante dalla differenza algebrica tra Iva a debito ed Iva a credito e che le stesse regole non trovano deroga in ragione della natura vera o fittizia delle operazioni da cui scaturisce la prima, può ben ri sultare possibile che il contribuente non sia tenuto — in virtù dell'ec cedenza dell'imposta sugli acquisti rispetto a quella sulle cessioni,
comprese quelle fasulle — a versamenti di sorta. V. - Che tale risultato non sia affatto sconveniente risulta con chia
rezza per poco che si consideri che, così facendo, il debito Iva per ces sioni inesistenti viene compensato con un credito Iva per acquisti veri e
reali, sì che l'annullamento di quest'ultimo tiene perfettamente luogo — nella prospettiva degli interessi erariali — del mancato versamento
dell'imposta. Né è pensabile che «l'intento punitivo» che taluni autori ed una certa giurisprudenza ravvisano nella disposizione di cui all'art.
21,7° comma, debba necessariamente passare per il versamento del tri
buto, anche quando il contribuente vanti un credito verso l'erario uti lizzabile in compensazione.
VI. - In altre parole -— e contrariamente a quello che si legge nella massima ufficiale, con una non piccola forzatura del testo della senten za — l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non impedisce l'applicazione dell'art. 19 e delle altre disposizioni in tema di detrazio ne.
Quale che sia la «specialità» dell'Iva su operazioni inesistenti, il contribuente conserva comunque il diritto di applicare le norme in tema di detrazione e, quindi, se del caso, di esimersi dall'effettuare versa menti.
VII. - A questo punto si comprende anche la scarsa persuasività della tesi che vuole la prevalenza dell'art. 21,7° comma, su qualsiasi regime speciale o agevolativo.
Laddove tali regimi determinino le modalità per calcolare il credito da portare in detrazione gli stessi investono una fase del procedimento di determinazione dell'Iva da versare (o, che è lo stesso, dell'Iva da chiedere a rimborso) temporalmente e logicamente diversa da quella su cui cade la norma in questione, sì che non ha senso assumere a priori l'inapplicabilità di detti regimi in presenza di operazioni inesistenti.
Vili. - Ovviamente, da qui ad assumere la possibilità di detrarre for fetariamente il cento per cento dell'Iva relativa alle operazioni inesi stenti fatturate dal produttore agricolo il passo è lungo.
Anzi è un passo proibito, ma non perché le norme sulla detrazione sarebbero inapplicabili, quanto perché proprio la loro applicazione con sente di escludere tale — non commendevole — possibilità.
Senza dilungarsi, basta riflettere che la detrazione forfetaria (nel te sto vigente all'epoca dei fatti, ma anche in quello risultante dalle più recenti modifiche) richiede la qualità soggettiva di produttore agricolo del contribuente, ma, con questa, anche la circostanza oggettiva della cessione di prodotti agricoli.
In conclusione, non c'è bisogno di scardinare i meccanismi dell'Iva
per giungere al (corretto) risultato cui giunge la corte (le operazioni inesistenti non godono della detrazione forfetaria prevista per i produt tori agricoli), tanto più che tale soluzione discende proprio dalla norma
(art. 34) che si assume, secondo la criticata impostazione, non applica bile nella vicenda che ci occupa! [M. Annecchino]
This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 01:29:35 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions