sentenza 19 dicembre 1984, n. 296 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rel.Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana 11 e 25novembre 1982 (194) (Gazz. uff. 19 settembre 1984, n. 259)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 641/642-645/646Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177414 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
a) in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., in quanto la norma de
qua escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita nella spe cie dalla valutazione del pretore circa il differimento dell'esecu zione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro condizione
personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra;
b) in riferimento agli art. 3 e 36 Cost, in relazione alla radicale diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i
redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; tale
ipotizzata diseguaglianza di trattamento lederebbe anche l'art. 36 Cost, in quanto la retribuzione corrispondente al minimo imponi bile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti di
sufficienza;
c) in riferimento agli art. 3 e 31 Cost, in ragione del fatto che
lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il numero dei
componenti della famiglia sicché apparirebbe lesa anche l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia stessa.
Tutte queste questioni vengono sollevate nelle ordinanze nn. 772 del 1982, 75, da 923 a 937 del 1983, 358 e 359 del 1984 del
Pretore di Milano.
La questione viene altresì sollevata in riferimento agli art. 3 e
24 Cost, con riguardo alla stessa disposizione, laddove prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora il
conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilità di un
alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di
graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore
stesso, considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe
possibile più spesso in virtù del livello del reddito che non della
capacità di risparmio; di talché risulterebbe privato della tutela
giurisdizionale, nel senso suindicato, e sottoposto ad un trattamen
to ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di
reddito più bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla
perdita del bene costituito dall'abitazione; laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti
della famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al
primo di dedurre le spese di produzione del reddito in riferimen
to all'art. 3 Cost., atteso che vi sarebbe disparità di trattamento, in relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della
stessa famiglia (questione sollevata dal Pretore di Bologna con
l'ordinanza n. 473 del 1983); laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di
disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedi mento di graduazione dello sfratto la possibilità di ottenere una
dilazione dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto
ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui
siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione
(questione sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza n. 518
del 1983). Considerato che le questioni sono, quanto a diciotto ordinanze,
sollevate in termini identici e, quanto alle altre tre ordinanze,
sempre attinenti alla medesima norma di legge, sicché i relativi
giudizi possono essere congiuntamente esaminati e decisi;
che, pur risultando avere in tredici giudizi il Pretore di Milano
rinviato l'esecuzione dello sfratto successivamente alla emanazione
delle ordinanze di rimessione alla corte della questione di legitti mità costituzionale della norma applicata, non spetta tuttavia alla
corte giudicare della correttezza di tale successivo provvedimento; che con d.l. 1° dicembre 1984, n. 795 (« misure amministrative
e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa ») è
stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzio ne di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di
abitazione non ancora eseguiti, e la successiva eseguibilità fino al 31 gennaio 1986 dei provvedimenti stessi secondo la data nella
quale sono diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, par. 3, del citato d.l. n. 795) « per i provvedimenti di rilascio fondati sulla
morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, 1° comma, nn. 1),
2), 7) e 8), 1. 27 luglio 1978 n. 392, e dall'art. 3, 1° comma, nn.
1), 2), 4) e 5), d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con
modificazioni nella 1. 15 febbraio 1980 n. 25 »; che pertanto appare necessario che i giudici a quibus proceda
no a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla
luce della sopravvenuta normativa. Per questi motivi, la Corte costituzionale ordina la restituzione
degli atti ai Pretori di Milano e di Bologna che hanno sollevato le
questioni con le ordinanze di cui in epigrafe.
Il Foro Italiano — 19S5.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1984, n. 296
i(Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rei. Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana 11 e 25 novembre 1982 (194)
(Gazz. ufi. 19 settembre 1984, n. 259).
Regione — Toscana — Anzianità di servizio del personale —
Passaggio da un sistema di progressione economica ad altro —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35, 36, S7; 1. reg. Toscana 17 agosto 1979 n. 38, modificazioni ed integra zioni alla 1. reg. 6 settembre 1973 n. 54 a seguito del primo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a
statuto ordinario, art. 40, 48).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 40 e 48 l. reg. Toscana 17 agosto 1979 n. 38, nelle parti in cui
prevedono valutazioni non uniformi dell'anzianità di servizio del personale della regione, delle aziende e degli enti dipenden ti, in riferimento agli art. 3, 35 e 36, 97 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Le ordinanze indicate in epigrafe pongono, con
identica motivazione, questioni identiche. Pertanto i relativi pro cedimenti possono essere riuniti e le questioni esaminate congiun tamente e decise con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo sospetta di illegittimità costituzionale, per contrasto rispettivamente con gli art. 3 Cost., 35 e 36 Cost., e 97
Cost., due norme — gli art. 40 e 48 — della 1. reg. Toscana 17
agosto 1979 n. 38, legge con la quale, a seguito del primo accordo
contrattuale (collettivo) nazionale concernente il personale delle
(1) Non si rinvengono precedenti editi. Per un'analoga questione di legittimità costituzionale, anch'essa rela
tiva alla valutazione del servizio prestato precedentemente dal dipen dente in enti diversi da quello regionale v., con riferimento a 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 1983, n. 551, Foro it., Rep. 1983, voce Regione, n. 183, che ha deciso nel senso della manifesta infondatezza. In merito invece alla 1. reg. Lazio 6 giugno 1980 n. 54, il T.A.R. Lazio, sez. I, 9 marzo 1983, n. 196, ibid., n. 182, ha stabilito che tale legge va interpretata come attributiva di un beneficio minimo soltanto nei confronti del personale privo dell'anzianità effettiva per conseguire i livelli di trattamento retributivo di cui all'allegata tabella, e nel senso che tale beneficio è accordato in termini di anzianità e non in termini percentuali alla retribuzione. In dottrina v. Pifferi, Della retribuzione valutabile in pensione dei dipendenti degli enti locali, in Ammin. it., 1982, 1572; Roberti, Brevi considerazioni sull'istituto del « c.d. maturato economico » introdotto in alcuni accordi sindacali nel settore del pubblico impiego, in Riv.
infortuni, 1982, I, 477. Con riferimento alla 1. reg. Toscana 6 settembre 1973 n. 54, v. Cons.
Stato, sez. IV, 25 marzo 1983, n. 161, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 224, in cui si afferma che le tabelle ad essa allegate vanno intese come concernenti soltanto le qualifiche formali possedute dal personale da
inquadrare e non anche la qualità e il tipo di funzioni concrete da que sto svolte; sez. V 7 giugno 1983, n. 215, ibid., n. 185; T.A.R. Toscana 26 febbraio 1981, n. 113, id., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 740, in cui si riconosce la legittimazione della regione Toscana ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso da un proprio dipendente, trasferito dai ruoli statali, per l'esatta determinazione del trattamento pensionistico, stante l'interesse ad una esatta deter minazione dell'importo di pensione ad esso facente carico; Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 1978, n. 815/77, id., Rep. 1980, voce Regione, n. 213, riguardante i provvedimenti di inquadramento nei ruoli regiona li dei dipendenti statali passati alle regioni ordinarie.
Riguardo alla questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti locali, v. Corte cost. 12 dicembre 1984, n. 280, id., 1985, I, 359, con nota di richiami; 28 febbraio 1983, n. 38, id., 1983, I, 1834, con nota di richiami, e Corte cost. 10 marzo 1983, n. 46, ibid., 2096, con nota di richiami, e commentata da Cerri, Incertezze e contraddizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale sulla natura dell'indennità di buonuscita, in Giur. costit., 1983, I, 180.
Sull'impossibilità di una indiscriminata comparabilità, in sede di sindacato di legittimità costituzionale sulle violazioni del principio di
eguaglianza, fra le posizioni attribuite a singoli o categorie all'interno di una disciplina del tipo in esame, v. Corte cost. 29 settembre 1983, n. 277, Foro it., 1984, I, 2094, con nota di richiami, riguardante l'inquadramento nei ruoli e qualifiche regionali del personale trasferito alla regione Abruzzo. Similmente, per il personale trasferito alla
regione Emilia-Romagna, v. Corte cost. 29 settembre 1983, n. 278, ibid. Da ultimo, cfr. Corte cost. 19 dicembre 1984, n. 290, in questo
fascicolo, I, 658, con nota di richiami, con riferimento al personale trasferito alla regione Veneto.
In dottrina, sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto d'eguaglianza, v., da ultimo, Paladin, Corte costituzionale e
principio generale d'eguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983), in Giur. cost., 1984, 219; Elia, La giustizia costituzionale nel 1984, in Foro it., 1985, V, 69, spec. par. 11.
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PARTE PRIMA
regioni a statuto ordinario, è stato nuovamente regolato, allo
scopo di armonizzarlo con quello dei dipendenti delle altre
regioni, lo stato economico e giuridico del personale della detta
regione Toscana (nonché delle aziende e degli enti dipendenti) mediante « modifiche e integrazioni » alla 1. reg. 6 settembre 1973 n. 54, contenente l'anteriore (e la prima) disciplina della materia.
Il riassetto cosi operato reca la previsione dell'inquadramento dei dipendenti in otto livelli funzionali (art. 2 1. n. 38/79) anziché
in sette fasce funzionali (art. 1 1. n. 54/73), ferma restando
l'assegnazione dei dipendenti stessi a un ruolo unico, e della
progressione economica nell'ambito di ciascun livello secondo una certa articolazione per classi di stipendio e per scatti periodici (art. 40 1. n. 38/79) anziché nell'ambito di ciascuna fascia secondo
una diversa articolazione di scatti e di classi (art. 82 1. n. 54/73), ferma restando la correlazione della progressione unicamente all'anzianità (vale a dire al protrarsi del servizio nell'ambito del
livello o della fascia).
Esso reca altresì la previsione di un criterio per la determina
zione della posizione economica (e giuridica) da attribuire al di
pendente nel livello io cui, nel passaggio da una disciplina all'altra,
egli viene ad essere inquadrato (art. 48 1. n. 54/73). Criterio che
consiste nel commisurare la posizione economica (e correlativa
mente quella giuridica) al « maturato economico » all'anteriore
data del 30 settembre 1978 (integrato da una certa « aggiunzione senza titolo »), cioè nel considerare il trattamento economico
goduto a tale data come espressione di un'anzianità pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applica zione del nuovo sistema di progressione.
3. - Le norme impugnate — vale a dire rispettivamente la
norma sulla nuova progressione economica e la norma « transito
ria » sul « maturato economico » — sono oggetto di censura nel
meccanismo « transitorio » che risulta dalla loro combinazione.
Infatti non è la nuova progressione ad essere denunciata dal
giudice a quo, ma l'operazione omogeneizzatrice con la quale il
trattamento economico alla data di riferimento è assunto come
parametro per l'attribuzione della « posizione economica » nel
nuovo sistema (art. 48, 1° comma, 1. n. 38/79).
Codesto meccanismo — con espressione ellittica indicato come
« maturato economico » — è sospettato di illegittimità costituzio
nale per contrasto col principio di eguaglianza espresso nell'art. 3, 1° comma, Cost.: a) perché la valutazione da esso operata del
servizio prestato anteriormente alla data di riferimento del 30
settembre 1978, siccome convenzionale e riduttiva, determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento fra (portatori di) anzia
nità maturata anteriormente e (portatori di) anzianità maturata
successivamente alla detta data, anzianità, quest'ultima, assistita
da valutazione non convenzionale: ciò viene spiegato con l'as
sunto che — sia in relazione alle diverse articolazioni di progres sione economica previste dalle due leggi in successione, sia in
relazione alla non necessaria corrispondenza alla suddetta data tra
trattamento economico e anzianità effettiva a causa della corre
sponsione di assegni ad personam non giustificati da maggiore durata del servizio — la valutazione del servizio anteriore alla data di riferimento sarebbe necessariamente attuata mediante l'attribuzione di anzianità convenzionali inversamente proporzio nali alla durata del servizio stesso; b) perché la non necessaria
corrispondenza alla data del 30 settembre 1978 fra trattamento
economico goduto e anzianità effettiva (non necessaria corrispon denza attribuita alla conservazione, nel « primo inquadramento »
degli impiegati nei ruoli regionali, sotto forma di assegni ad
personam, di migliori trattamenti corrisposti dai diversi enti di
provenienza o acquisiti a titolo non riconducibile alla durata del
servizio) determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
anche fra (portatori di) anzianità maturate anteriormente alla data
di riferimento.
Alle anzidette violazioni del principio di eguaglianza si colle
gherebbero altrettante violazioni degli art. 35 e 36 Cost., perché la
riduttività propria della valutazione convenzionale, essendo diret
tamente proporzionale alla durata del servizio, penalizzerebbe la
migliore qualità del lavoro, e cioè la maggiore professionalità connessa alla maggiore durata, e dell'art. 97 Cost., perché le
censurate disparità di trattamento, determinando o incrementando
conflittualità tra i dipendenti, inciderebbero negativamente sul
buon andamento degli uffici.
Conseguentemente si chiede a questa corte che — dato atto
della lesione arrecata agli indicati precetti costituzionali da un
congegno normativo in cui, senza valida ragione, l'anzianità dei
dipendenti regionali maturata al 30 settembre 1978 non riceve la
« massima valutazione » e comunque una valutazione « omoge nea » — pronunci sentenza (additiva di accoglimento) atta (in
Il Foro Italiano — 1985.
quanto tale) a rendere operante un criterio normativo che impli chi la valutazione dell'anzianità come auspicata e a dar fonda mento alla conforme pretesa fatta valere in giudizio (vedi motiva zione dell'ordinanza di rimessione in punto a rilevanza delle
questioni). 4. - Le questioni non sono fondate.
Quando si censuri — come qui si censura — una normativa
regolatrice del trattamento economico di una data categoria di
pubblici dipendenti nel passaggio da un sistema di progressione economica a un altro in relazione al criterio adottato, che si assume ingiustificatamente discriminatorio per il motivo suindica
to, e quando a questa corte si proponga — come qui si propone — una sentenza additiva, occorre che sia individuato, quale tertiwn comparationis e quale modulo sostitutivo, un diverso criterio esistente nella legislazione in materia, che, oltre ad
apparire poziore per immunità dal vizio denunciato, per il carattere di principio, per la portata più ampia, o per altro
aspetto, si presenti applicabile in relazione al grado di analogia tra i rispettivi ambiti di operatività.
Orbene un siffatto diverso criterio non è indicato dall'ordinanza
di rimessione. In ogni caso esso non è ravvisabile nell'art. 40 1. n.
38/79, che non è norma « transitoria » nel senso più volte
chiarito, ma norma concernente la nuova progressione economica.
Postulare l'utilizzazione del contenuto di tale norma come il solo
modo per dar vita a una norma « transitoria » conforme all'art. 3, 1° comma, Cost, equivarrebbe d'altra parte a postulare l'illegitti mità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limitasse alla conservazione del trattamento precedente « ad esaurimento »
0 alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal
precetto costituzionale in argomento.
È perfino superfluo, poi, osservare che ogni regolamentazione transitoria nel senso suindicato, in quanto importa una « riduzione a omogeneità » di elementi per se stessi non omogenei (quali sono appunto sia i sistemi in successione, sia i servizi prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della stessa
organizzazione), implica una scelta di coefficienti da operare sulla
base di numerose variabili (ivi comprese le disponibilità finanzia
rie), e quindi con ampia discrezionalità.
La quale considerazione, oltre a porre ulteriormente in evidenza 1 limiti dei poteri additivi di questa corte, chiarisce come, anche se in taluni settori dell'impiego pubblico fossero reperibili norme dirette a stabilire, in ipotesi di adozione di un nuovo trattamento o di primo inquadramento di dipendenti di diversa provenienza, la piena equivalenza dell'anzianità pregressa a quella successiva, ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere la soluzione così adottata
come la sola compatibile con l'art. 3, 1° comma, Cost, e pertanto come la sola valida per ogni altro settore. Rimarrebbe sempre da
valutare, ai fini del sindacato sulle violazioni del principio di
eguaglianza stimolato dalla difformità fra le normative, oltre alla
poziorità in astratto dei rispettivi principi o criteri inspiratori, la intrinseca razionalità — cioè la non arbitrarietà — dell'uso fatto, nella normativa considerata, dell'ampia discrezionalità data in materia.
5. - D'altro canto non può tacersi che l'illegittimità per contra sto con l'art. 3, 1° comma, Cost, di una normativa del genere, se censurata per difformità di questa da altre normative per ogni altro verso analoghe, andrebbe verificata sulla base del confronto fra rispettivi metodi, e non già, o non soltanto, sulla base del confronto fra i rispettivi risultati (applicativi) di utilità o di dannosità per situazioni categoriali o addirittura individuali assi milabili. Del pari la detta illegittimità, se eccepita in relazione all'intrinseca irrazionalità della norma, non potrebbe essere accer tata (o non potrebbe essere accertata soltanto) — come invece sembra ritenere l'ordinanza di rimessione — sulla base del confronto tra benefici e costì per ciascuna categoria di interessati o addirittura per ciascun interessato all'interno della normativa considerata. Tanto più che questa corte, con la sentenza n. 10 del 1980 i(Foro it., 1980, I, 597), richiamandosi alla precedente sentenza n. 27 del 1978 (id., 1978, I, 1347), sia pure in riferimen to a una questione di legittimità di primo inquadramento e in via di argomentazione aggiuntiva, ha espresso riserve sulla indiscrimi nata comparabilità, in sede di sindacato di legittimità costituziona le sulle violazioni del principio di eguaglianza, fra le posizioni attribuite a singoli o a categorie all'interno di una disciplina del
tipo in esame (cfr. anche sentenza di questa corte n. 277 del
1983, id., 1984, I, 2094).
Ma anche ad ammettere che siffatti confronti possano sperimen tarsi al fine di verificare, nell'ambito del detto sindacato, che la scelta del legislatore, pur adottata nella più ampia discrezionalità,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
non sia arbitraria, occorrerebbe, perché i risultati fossero sintoma
tici della ricorrenza nel caso in esame di un siffatto vizio di
illegittimità costituzionale, la dimostrazione — qui non data —
che il « maturato economico », nel contesto normativo di riferi
mento (la disciplina introdotta con la 1. reg. n. 38 del 1979)
importasse necessariamente (in via generale e sistematica) spro
porzioni di particolare gravità fra svantaggi e vantaggi in danno
di una categoria di dipendenti (nella specie i portatori di anziani
tà risalente) rispetto all'altra o alle altre. 6. - Per gli stessi motivi finora esposti vanno ritenute non
fondate le questioni sollevate in riferimento agli art. 35 e 36 Cost, e 97 Cost., cosi strettamente collegate a quella formulata in
riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost, che la soluzione di esse
dipende dalla soluzione di questa. È da ritenere che solo una
valutazione negativa dell'anzianità nella misura sopra indicata
potrebbe avere significanza anche sotto i due profili in esame (cfr. sentenza di questa corte n. 277 del 1983).
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale degli art. 40 e 48 1. 17
agosto 1979 n. 38, sollevate, in riferimento agli art. 3 Cost., 35 e
36 Cost., e 97 Cost., dalle ordinanze del T.A.R. della Toscana in
epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1984, n. 295
(Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rei.
La Pergola; Soc. Medusa distribuzione ed altra c. Min. turismo
e spettacolo; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Onu
frio). Ord. T.A.R. Lazio, sez. Ili, 5 giugno 1978 (Gazz. uff. 21
marzo 1979, n. 80).
Cinematografo e cinematografia — Films realizzati in coproduzio ne italo-francese — Accordo 1° agosto 1966 — Decreto presi denziale di esecuzione — Questione inammissibile di costitu
zionalità (Cost., art. 134; 1. 4 novembre 1965 n. 1213, nuovo or
dinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia, art.
19; d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339, esecuzione degli accordi di
coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica fe
derale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Fran
cia del 1° agosto 1966, art. unico).
Cinematografo e cinematografia — Films realizzati in coproduzio ne italo-francese — Accordo 1° agosto 1966 — Legge di
esecuzione — Approvazione in commissione riunita in sede le
gislativa — Incostituzionalità (Cost., art. 72, 80; 1. 21 giugno 1975 n. 287, modifiche alla 1. 4 novembre 1965 n. 1213, con
cernente provvedimenti a favore della cinematografia, art. 20).
È inammissibile la questione di costituzionalità del d.p.r. 28
aprile 1968 n. 1339, recante l'ordine di esecuzione all'accordo di
coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso
a Parigi il 1" agosto 1966. (1) È illegittimo, per violazione dell'art. 72, 4° comma, Cost., in quan
to approvato in commissione riunita in sede legislativa, l'art.
20, penult, comma, l. 21 giugno 1975 n. 287, nella par te in cui dà piena ed integrale esecuzione, dalla data della sua
entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1° agosto
1966, e successive modificazioni, il quale all'art. 5, par. IV,
prevede deroghe eccezionali alla disciplina generale, da accor
darsi per films di indubbio valore artistico o spettacolare. (2)
(1-2) L'ordinanza di rimessione T.A.R Lazio, sez. Ili, 5 giugno 1978
è riprodotta in Foro it., 1979, III, 299. La corte costituzionale con la sentenza in epigrafe interviene per
ristabilire il rispetto della disciplina costituzionale relativamente alle
procedure di approvazione di accordi internazionali e di inserimento
nel diritto interno della nonnativa pattizia. Nella decisione si prescrive Infatti che la ratifica di accordi internazionali che incidono in aree
riservate alla legge o comportino maggiori oneri finanziari necessita di
previa autorizzazione legislativa a norma dell'art. 80 Cost., non
giudicandosi legittime le procedure c.d. semplificate che tendono a
prescindere dal controllo parlamentare. La garanzia rappresentata dal
l'approvazione del plenum assembleare s'applica, inoltre, anche alle
leggi recanti l'ordine di esecuzione, sempreché tale ordine concerna
norme pattizie modificative della legislazione interna (art. 72, 4°
comma, Cost.). Va segnalato che la questione ora risolta dal giudice costituzionale era stata ampiamente discussa — non sempre con la
dovuta chiarezza — nel corso dell'iter di approvazione della 1. 21
giugno 1975 n. 287. Era, in particolare, emerso che la Corte dei conti
aveva mosso dei rilievi per l'erogazione delle provvidenze previste dalla
Il Foro Italiano — 1985.
Diritto. — 1. - La 1. 4 novembre 1965 n. 1213, modificata con la 1. 21 giugno 1975 n. 287, reca provvedimenti a favore della
cinematografia e fra l'altro contempla, in ordine ai lungometraggi « nazionali »: la relativa ammissione alla programmazione obbli
gatoria (art. 5); incentivi agli esercenti delle sale cinematografiche (art. 6); sovvenzioni ai produttori (art. 7); premi di qualità al
produttore e agli autori dei films; ulteriori abbuoni di diritti erariali agli esercenti delle sale cinematografiche (art. 9). La stessa
1. n. 1213/65 a filmati, prodotti in coproduzione, nei quali la
partecipazione artistica e tecnica italiana risultava carente rispetto ai criteri indicati all'art. 19, 2° comma, della stessa legge. Erano insorti dubbi anche sull'idoneità del d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339 a dare « piena ed intera esecuzione » all'accordo di coproduzione con la Francia. La 1. 287/75 rispondeva pertanto ad un'esigenza — così è stato detto — di sanatoria riguardo ai segnalati profili d'irregolarità. Quanto poi alla norma dell'art. 20, 4° comma, dichiarata illegittima con la sentenza che si riporta, va altresì ricordato che il presidente della commissione istruzione pubblica del senato, Cifarelli, si era autonoma mente proposto il relativo quesito, risolvendolo negativamente con l'ausilio della presidenza di assemblea. A suo dire, infatti, la riserva di
legge d'assemblea di cui all'art. 72, ult. comma, Cost, riguarderebbe esclusivamente le autorizzazioni alla ratifica di accordi internazionali di natura politica (art. 80 Cost.), quelli soltanto cioè che concorrono alla determinazione della politica estera del paese. Sarebbero altresì esclusi dalla riserva di legge d'assemblea gli atti legislativi che, come quello in
esame, autorizzano l'esecuzione di accordi di carattere tecnico mo dificativi di precedenti norme legislative (seduta 14 maggio 1975). Il tormentato tema degli accordi di coproduzione è ritornato di recente alla ribalta in conseguenza della presentazione al senato del disegno di
legge n. 739, recante norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con
d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339 e con la 1. 21 giugno 1975 n. 287. Nella
particolareggiata relazione che correda tale iniziativa, viene ricostruito il mutamento di indirizzo giurisprudenziale registrato nel 1972 da parte della Corte dei conti. Secondo l'organo di controllo, erano da escludere dalle provvidenze le coproduzioni in cui la quota di partecipazione finanziaria, tecnica ed artistica italiana fosse stata inferiore al 30 per cento, quando tale quota fosse ottenuta per effetto della soppressione di uno dei fattori bensì con la proporzionale riduzione di tutti e tre.
Nel tentativo di superare le difficoltà nascenti da questo indirizzo più restrittivo era stata approvata la 1. 287/75, ma la Corte dei conti non si è data per vinta e di conseguenza l'amministrazione si è vista costretta a procedere all'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e dei provvedimenti di ammissione ai contributi dei filmati di coproduzione minoritaria italiana a carattere esclusivamente finanzia ria. Ne è nata una controversia internazionale (protesta del governo francese del 30 giugno 1978) e, finalmente, il disegno di legge n. 739 ha previsto l'ammissibilità di deroghe che comportino « la totale
dispensa dagli apporti tecnici ed artistici accordata dalle autorità dei due paesi per films di indubbio valore artistico o per films di carattere
spettacolare ». Il disegno di legge è stato esaminato in sede deliberante, nella seduta del 3 ottobre 1984 dalla commissione istruzione pubblica del senato.
L'orientamento restrittivo della Corte dei conti si spiega forse in
presenza di un accordo internazionale reso esecutivo con semplice decreto presidenziale, pur importando esso maggiori oneri finanziari per lo Stato italiano (art. 80 Cost.), in virtù delle « deroghe eccezionali » di cui si è detto sopra. L'anomalia v stata ulteriormente aggravata dalla 1. 287 predetta che ha nuovamente dato esecuzione all'accordo, di cui non era stata mai autorizzata la ratifica, con l'implicito intendimento di « sanare » questo stesso difetto di autorizzazione. L'ordinanza di rimessione era stata favorevolmente annotata da F. Bafile, Gli accordi di coproduzione cinematografica alla Corte costituzionale, in Trib. amm. reg., 1978, II, 421 e R. Cortese, Ordine di esecuzione
retroattivo e legge di approvazione in sanatoria, in Foro amm., 1982, 1248. Sulla necessità della previa autorizzazione parlamentare ad accordi internazionali che importino oneri finanziari o modificazioni alla legislazione vigente, cfr. A. D. Giannini, Il controllo parlamentare della politica estera e dei trattati, in Riv. dir. pubbl., 1950, 97; M.
Miele, La Costituzione italiana e il diritto internazionale, Milano, 1951, 53; T. Perassi, La Costituzione e l'ordinamento internazionale, Milano, 1952, 12; A. Cassese, La formazione delle leggi, II, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 179, 188; Buquicchio, Il procedimento costituzionale di forma zione dei trattati, Napoli, 1980, 64; F. Franchini, I poteri del governo nella conclusione di accordi internazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 43, 49.
L'ordine di esecuzione deve inoltre emanarsi con atto legislativo quando esso inerisce ad una materia disciplinabile per legge (La Pergola, Costituzione ed adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, 142). Una parte della dottrina non
esclude, tuttavia, la legittimità di una legge d'esecuzione avente carattere di sanatoria della mancata autorizzazione alla ratifica, quando esso sia necessaria (M. Udina, Gli accordi internazionali in forma semplificata e la Costituzione italiana, in Riv. dir. internaz., 1961, 215; R. Monaco, La ratifica dei trattati internazionali nel quadro interna
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