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sentenza 19 dicembre 1984, n. 296 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 19 dicembre 1984, n. 296 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rel. Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana 11 e 25 novembre 1982 (194) (Gazz. uff. 19 settembre 1984, n. 259) Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 641/642-645/646 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177414 . Accessed: 28/06/2014 10:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 10:34:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 19 dicembre 1984, n. 296 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rel. Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana

sentenza 19 dicembre 1984, n. 296 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rel.Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana 11 e 25novembre 1982 (194) (Gazz. uff. 19 settembre 1984, n. 259)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 641/642-645/646Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177414 .

Accessed: 28/06/2014 10:34

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

a) in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., in quanto la norma de

qua escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita nella spe cie dalla valutazione del pretore circa il differimento dell'esecu zione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro condizione

personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra;

b) in riferimento agli art. 3 e 36 Cost, in relazione alla radicale diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i

redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; tale

ipotizzata diseguaglianza di trattamento lederebbe anche l'art. 36 Cost, in quanto la retribuzione corrispondente al minimo imponi bile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti di

sufficienza;

c) in riferimento agli art. 3 e 31 Cost, in ragione del fatto che

lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il numero dei

componenti della famiglia sicché apparirebbe lesa anche l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia stessa.

Tutte queste questioni vengono sollevate nelle ordinanze nn. 772 del 1982, 75, da 923 a 937 del 1983, 358 e 359 del 1984 del

Pretore di Milano.

La questione viene altresì sollevata in riferimento agli art. 3 e

24 Cost, con riguardo alla stessa disposizione, laddove prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora il

conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilità di un

alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di

graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore

stesso, considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe

possibile più spesso in virtù del livello del reddito che non della

capacità di risparmio; di talché risulterebbe privato della tutela

giurisdizionale, nel senso suindicato, e sottoposto ad un trattamen

to ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di

reddito più bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla

perdita del bene costituito dall'abitazione; laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti

della famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al

primo di dedurre le spese di produzione del reddito in riferimen

to all'art. 3 Cost., atteso che vi sarebbe disparità di trattamento, in relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della

stessa famiglia (questione sollevata dal Pretore di Bologna con

l'ordinanza n. 473 del 1983); laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di

disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedi mento di graduazione dello sfratto la possibilità di ottenere una

dilazione dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto

ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui

siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione

(questione sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza n. 518

del 1983). Considerato che le questioni sono, quanto a diciotto ordinanze,

sollevate in termini identici e, quanto alle altre tre ordinanze,

sempre attinenti alla medesima norma di legge, sicché i relativi

giudizi possono essere congiuntamente esaminati e decisi;

che, pur risultando avere in tredici giudizi il Pretore di Milano

rinviato l'esecuzione dello sfratto successivamente alla emanazione

delle ordinanze di rimessione alla corte della questione di legitti mità costituzionale della norma applicata, non spetta tuttavia alla

corte giudicare della correttezza di tale successivo provvedimento; che con d.l. 1° dicembre 1984, n. 795 (« misure amministrative

e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa ») è

stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzio ne di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di

abitazione non ancora eseguiti, e la successiva eseguibilità fino al 31 gennaio 1986 dei provvedimenti stessi secondo la data nella

quale sono diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, par. 3, del citato d.l. n. 795) « per i provvedimenti di rilascio fondati sulla

morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, 1° comma, nn. 1),

2), 7) e 8), 1. 27 luglio 1978 n. 392, e dall'art. 3, 1° comma, nn.

1), 2), 4) e 5), d.l. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con

modificazioni nella 1. 15 febbraio 1980 n. 25 »; che pertanto appare necessario che i giudici a quibus proceda

no a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla

luce della sopravvenuta normativa. Per questi motivi, la Corte costituzionale ordina la restituzione

degli atti ai Pretori di Milano e di Bologna che hanno sollevato le

questioni con le ordinanze di cui in epigrafe.

Il Foro Italiano — 19S5.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1984, n. 296

i(Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rei. Corasaniti; Giuliani e altri (Avv. Lessona) c. Regione Toscana. Ord. T.A.R. Toscana 11 e 25 novembre 1982 (194)

(Gazz. ufi. 19 settembre 1984, n. 259).

Regione — Toscana — Anzianità di servizio del personale —

Passaggio da un sistema di progressione economica ad altro —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35, 36, S7; 1. reg. Toscana 17 agosto 1979 n. 38, modificazioni ed integra zioni alla 1. reg. 6 settembre 1973 n. 54 a seguito del primo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a

statuto ordinario, art. 40, 48).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 40 e 48 l. reg. Toscana 17 agosto 1979 n. 38, nelle parti in cui

prevedono valutazioni non uniformi dell'anzianità di servizio del personale della regione, delle aziende e degli enti dipenden ti, in riferimento agli art. 3, 35 e 36, 97 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Le ordinanze indicate in epigrafe pongono, con

identica motivazione, questioni identiche. Pertanto i relativi pro cedimenti possono essere riuniti e le questioni esaminate congiun tamente e decise con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo sospetta di illegittimità costituzionale, per contrasto rispettivamente con gli art. 3 Cost., 35 e 36 Cost., e 97

Cost., due norme — gli art. 40 e 48 — della 1. reg. Toscana 17

agosto 1979 n. 38, legge con la quale, a seguito del primo accordo

contrattuale (collettivo) nazionale concernente il personale delle

(1) Non si rinvengono precedenti editi. Per un'analoga questione di legittimità costituzionale, anch'essa rela

tiva alla valutazione del servizio prestato precedentemente dal dipen dente in enti diversi da quello regionale v., con riferimento a 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 1983, n. 551, Foro it., Rep. 1983, voce Regione, n. 183, che ha deciso nel senso della manifesta infondatezza. In merito invece alla 1. reg. Lazio 6 giugno 1980 n. 54, il T.A.R. Lazio, sez. I, 9 marzo 1983, n. 196, ibid., n. 182, ha stabilito che tale legge va interpretata come attributiva di un beneficio minimo soltanto nei confronti del personale privo dell'anzianità effettiva per conseguire i livelli di trattamento retributivo di cui all'allegata tabella, e nel senso che tale beneficio è accordato in termini di anzianità e non in termini percentuali alla retribuzione. In dottrina v. Pifferi, Della retribuzione valutabile in pensione dei dipendenti degli enti locali, in Ammin. it., 1982, 1572; Roberti, Brevi considerazioni sull'istituto del « c.d. maturato economico » introdotto in alcuni accordi sindacali nel settore del pubblico impiego, in Riv.

infortuni, 1982, I, 477. Con riferimento alla 1. reg. Toscana 6 settembre 1973 n. 54, v. Cons.

Stato, sez. IV, 25 marzo 1983, n. 161, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 224, in cui si afferma che le tabelle ad essa allegate vanno intese come concernenti soltanto le qualifiche formali possedute dal personale da

inquadrare e non anche la qualità e il tipo di funzioni concrete da que sto svolte; sez. V 7 giugno 1983, n. 215, ibid., n. 185; T.A.R. Toscana 26 febbraio 1981, n. 113, id., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 740, in cui si riconosce la legittimazione della regione Toscana ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso da un proprio dipendente, trasferito dai ruoli statali, per l'esatta determinazione del trattamento pensionistico, stante l'interesse ad una esatta deter minazione dell'importo di pensione ad esso facente carico; Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 1978, n. 815/77, id., Rep. 1980, voce Regione, n. 213, riguardante i provvedimenti di inquadramento nei ruoli regiona li dei dipendenti statali passati alle regioni ordinarie.

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti locali, v. Corte cost. 12 dicembre 1984, n. 280, id., 1985, I, 359, con nota di richiami; 28 febbraio 1983, n. 38, id., 1983, I, 1834, con nota di richiami, e Corte cost. 10 marzo 1983, n. 46, ibid., 2096, con nota di richiami, e commentata da Cerri, Incertezze e contraddizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale sulla natura dell'indennità di buonuscita, in Giur. costit., 1983, I, 180.

Sull'impossibilità di una indiscriminata comparabilità, in sede di sindacato di legittimità costituzionale sulle violazioni del principio di

eguaglianza, fra le posizioni attribuite a singoli o categorie all'interno di una disciplina del tipo in esame, v. Corte cost. 29 settembre 1983, n. 277, Foro it., 1984, I, 2094, con nota di richiami, riguardante l'inquadramento nei ruoli e qualifiche regionali del personale trasferito alla regione Abruzzo. Similmente, per il personale trasferito alla

regione Emilia-Romagna, v. Corte cost. 29 settembre 1983, n. 278, ibid. Da ultimo, cfr. Corte cost. 19 dicembre 1984, n. 290, in questo

fascicolo, I, 658, con nota di richiami, con riferimento al personale trasferito alla regione Veneto.

In dottrina, sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto d'eguaglianza, v., da ultimo, Paladin, Corte costituzionale e

principio generale d'eguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983), in Giur. cost., 1984, 219; Elia, La giustizia costituzionale nel 1984, in Foro it., 1985, V, 69, spec. par. 11.

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PARTE PRIMA

regioni a statuto ordinario, è stato nuovamente regolato, allo

scopo di armonizzarlo con quello dei dipendenti delle altre

regioni, lo stato economico e giuridico del personale della detta

regione Toscana (nonché delle aziende e degli enti dipendenti) mediante « modifiche e integrazioni » alla 1. reg. 6 settembre 1973 n. 54, contenente l'anteriore (e la prima) disciplina della materia.

Il riassetto cosi operato reca la previsione dell'inquadramento dei dipendenti in otto livelli funzionali (art. 2 1. n. 38/79) anziché

in sette fasce funzionali (art. 1 1. n. 54/73), ferma restando

l'assegnazione dei dipendenti stessi a un ruolo unico, e della

progressione economica nell'ambito di ciascun livello secondo una certa articolazione per classi di stipendio e per scatti periodici (art. 40 1. n. 38/79) anziché nell'ambito di ciascuna fascia secondo

una diversa articolazione di scatti e di classi (art. 82 1. n. 54/73), ferma restando la correlazione della progressione unicamente all'anzianità (vale a dire al protrarsi del servizio nell'ambito del

livello o della fascia).

Esso reca altresì la previsione di un criterio per la determina

zione della posizione economica (e giuridica) da attribuire al di

pendente nel livello io cui, nel passaggio da una disciplina all'altra,

egli viene ad essere inquadrato (art. 48 1. n. 54/73). Criterio che

consiste nel commisurare la posizione economica (e correlativa

mente quella giuridica) al « maturato economico » all'anteriore

data del 30 settembre 1978 (integrato da una certa « aggiunzione senza titolo »), cioè nel considerare il trattamento economico

goduto a tale data come espressione di un'anzianità pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applica zione del nuovo sistema di progressione.

3. - Le norme impugnate — vale a dire rispettivamente la

norma sulla nuova progressione economica e la norma « transito

ria » sul « maturato economico » — sono oggetto di censura nel

meccanismo « transitorio » che risulta dalla loro combinazione.

Infatti non è la nuova progressione ad essere denunciata dal

giudice a quo, ma l'operazione omogeneizzatrice con la quale il

trattamento economico alla data di riferimento è assunto come

parametro per l'attribuzione della « posizione economica » nel

nuovo sistema (art. 48, 1° comma, 1. n. 38/79).

Codesto meccanismo — con espressione ellittica indicato come

« maturato economico » — è sospettato di illegittimità costituzio

nale per contrasto col principio di eguaglianza espresso nell'art. 3, 1° comma, Cost.: a) perché la valutazione da esso operata del

servizio prestato anteriormente alla data di riferimento del 30

settembre 1978, siccome convenzionale e riduttiva, determinerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento fra (portatori di) anzia

nità maturata anteriormente e (portatori di) anzianità maturata

successivamente alla detta data, anzianità, quest'ultima, assistita

da valutazione non convenzionale: ciò viene spiegato con l'as

sunto che — sia in relazione alle diverse articolazioni di progres sione economica previste dalle due leggi in successione, sia in

relazione alla non necessaria corrispondenza alla suddetta data tra

trattamento economico e anzianità effettiva a causa della corre

sponsione di assegni ad personam non giustificati da maggiore durata del servizio — la valutazione del servizio anteriore alla data di riferimento sarebbe necessariamente attuata mediante l'attribuzione di anzianità convenzionali inversamente proporzio nali alla durata del servizio stesso; b) perché la non necessaria

corrispondenza alla data del 30 settembre 1978 fra trattamento

economico goduto e anzianità effettiva (non necessaria corrispon denza attribuita alla conservazione, nel « primo inquadramento »

degli impiegati nei ruoli regionali, sotto forma di assegni ad

personam, di migliori trattamenti corrisposti dai diversi enti di

provenienza o acquisiti a titolo non riconducibile alla durata del

servizio) determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento

anche fra (portatori di) anzianità maturate anteriormente alla data

di riferimento.

Alle anzidette violazioni del principio di eguaglianza si colle

gherebbero altrettante violazioni degli art. 35 e 36 Cost., perché la

riduttività propria della valutazione convenzionale, essendo diret

tamente proporzionale alla durata del servizio, penalizzerebbe la

migliore qualità del lavoro, e cioè la maggiore professionalità connessa alla maggiore durata, e dell'art. 97 Cost., perché le

censurate disparità di trattamento, determinando o incrementando

conflittualità tra i dipendenti, inciderebbero negativamente sul

buon andamento degli uffici.

Conseguentemente si chiede a questa corte che — dato atto

della lesione arrecata agli indicati precetti costituzionali da un

congegno normativo in cui, senza valida ragione, l'anzianità dei

dipendenti regionali maturata al 30 settembre 1978 non riceve la

« massima valutazione » e comunque una valutazione « omoge nea » — pronunci sentenza (additiva di accoglimento) atta (in

Il Foro Italiano — 1985.

quanto tale) a rendere operante un criterio normativo che impli chi la valutazione dell'anzianità come auspicata e a dar fonda mento alla conforme pretesa fatta valere in giudizio (vedi motiva zione dell'ordinanza di rimessione in punto a rilevanza delle

questioni). 4. - Le questioni non sono fondate.

Quando si censuri — come qui si censura — una normativa

regolatrice del trattamento economico di una data categoria di

pubblici dipendenti nel passaggio da un sistema di progressione economica a un altro in relazione al criterio adottato, che si assume ingiustificatamente discriminatorio per il motivo suindica

to, e quando a questa corte si proponga — come qui si propone — una sentenza additiva, occorre che sia individuato, quale tertiwn comparationis e quale modulo sostitutivo, un diverso criterio esistente nella legislazione in materia, che, oltre ad

apparire poziore per immunità dal vizio denunciato, per il carattere di principio, per la portata più ampia, o per altro

aspetto, si presenti applicabile in relazione al grado di analogia tra i rispettivi ambiti di operatività.

Orbene un siffatto diverso criterio non è indicato dall'ordinanza

di rimessione. In ogni caso esso non è ravvisabile nell'art. 40 1. n.

38/79, che non è norma « transitoria » nel senso più volte

chiarito, ma norma concernente la nuova progressione economica.

Postulare l'utilizzazione del contenuto di tale norma come il solo

modo per dar vita a una norma « transitoria » conforme all'art. 3, 1° comma, Cost, equivarrebbe d'altra parte a postulare l'illegitti mità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limitasse alla conservazione del trattamento precedente « ad esaurimento »

0 alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal

precetto costituzionale in argomento.

È perfino superfluo, poi, osservare che ogni regolamentazione transitoria nel senso suindicato, in quanto importa una « riduzione a omogeneità » di elementi per se stessi non omogenei (quali sono appunto sia i sistemi in successione, sia i servizi prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della stessa

organizzazione), implica una scelta di coefficienti da operare sulla

base di numerose variabili (ivi comprese le disponibilità finanzia

rie), e quindi con ampia discrezionalità.

La quale considerazione, oltre a porre ulteriormente in evidenza 1 limiti dei poteri additivi di questa corte, chiarisce come, anche se in taluni settori dell'impiego pubblico fossero reperibili norme dirette a stabilire, in ipotesi di adozione di un nuovo trattamento o di primo inquadramento di dipendenti di diversa provenienza, la piena equivalenza dell'anzianità pregressa a quella successiva, ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere la soluzione così adottata

come la sola compatibile con l'art. 3, 1° comma, Cost, e pertanto come la sola valida per ogni altro settore. Rimarrebbe sempre da

valutare, ai fini del sindacato sulle violazioni del principio di

eguaglianza stimolato dalla difformità fra le normative, oltre alla

poziorità in astratto dei rispettivi principi o criteri inspiratori, la intrinseca razionalità — cioè la non arbitrarietà — dell'uso fatto, nella normativa considerata, dell'ampia discrezionalità data in materia.

5. - D'altro canto non può tacersi che l'illegittimità per contra sto con l'art. 3, 1° comma, Cost, di una normativa del genere, se censurata per difformità di questa da altre normative per ogni altro verso analoghe, andrebbe verificata sulla base del confronto fra rispettivi metodi, e non già, o non soltanto, sulla base del confronto fra i rispettivi risultati (applicativi) di utilità o di dannosità per situazioni categoriali o addirittura individuali assi milabili. Del pari la detta illegittimità, se eccepita in relazione all'intrinseca irrazionalità della norma, non potrebbe essere accer tata (o non potrebbe essere accertata soltanto) — come invece sembra ritenere l'ordinanza di rimessione — sulla base del confronto tra benefici e costì per ciascuna categoria di interessati o addirittura per ciascun interessato all'interno della normativa considerata. Tanto più che questa corte, con la sentenza n. 10 del 1980 i(Foro it., 1980, I, 597), richiamandosi alla precedente sentenza n. 27 del 1978 (id., 1978, I, 1347), sia pure in riferimen to a una questione di legittimità di primo inquadramento e in via di argomentazione aggiuntiva, ha espresso riserve sulla indiscrimi nata comparabilità, in sede di sindacato di legittimità costituziona le sulle violazioni del principio di eguaglianza, fra le posizioni attribuite a singoli o a categorie all'interno di una disciplina del

tipo in esame (cfr. anche sentenza di questa corte n. 277 del

1983, id., 1984, I, 2094).

Ma anche ad ammettere che siffatti confronti possano sperimen tarsi al fine di verificare, nell'ambito del detto sindacato, che la scelta del legislatore, pur adottata nella più ampia discrezionalità,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

non sia arbitraria, occorrerebbe, perché i risultati fossero sintoma

tici della ricorrenza nel caso in esame di un siffatto vizio di

illegittimità costituzionale, la dimostrazione — qui non data —

che il « maturato economico », nel contesto normativo di riferi

mento (la disciplina introdotta con la 1. reg. n. 38 del 1979)

importasse necessariamente (in via generale e sistematica) spro

porzioni di particolare gravità fra svantaggi e vantaggi in danno

di una categoria di dipendenti (nella specie i portatori di anziani

tà risalente) rispetto all'altra o alle altre. 6. - Per gli stessi motivi finora esposti vanno ritenute non

fondate le questioni sollevate in riferimento agli art. 35 e 36 Cost, e 97 Cost., cosi strettamente collegate a quella formulata in

riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost, che la soluzione di esse

dipende dalla soluzione di questa. È da ritenere che solo una

valutazione negativa dell'anzianità nella misura sopra indicata

potrebbe avere significanza anche sotto i due profili in esame (cfr. sentenza di questa corte n. 277 del 1983).

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate

le questioni di legittimità costituzionale degli art. 40 e 48 1. 17

agosto 1979 n. 38, sollevate, in riferimento agli art. 3 Cost., 35 e

36 Cost., e 97 Cost., dalle ordinanze del T.A.R. della Toscana in

epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1984, n. 295

(Gazzetta ufficiale 27 dicembre 1984, n. 354); Pres. Elia, Rei.

La Pergola; Soc. Medusa distribuzione ed altra c. Min. turismo

e spettacolo; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Onu

frio). Ord. T.A.R. Lazio, sez. Ili, 5 giugno 1978 (Gazz. uff. 21

marzo 1979, n. 80).

Cinematografo e cinematografia — Films realizzati in coproduzio ne italo-francese — Accordo 1° agosto 1966 — Decreto presi denziale di esecuzione — Questione inammissibile di costitu

zionalità (Cost., art. 134; 1. 4 novembre 1965 n. 1213, nuovo or

dinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia, art.

19; d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339, esecuzione degli accordi di

coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica fe

derale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Fran

cia del 1° agosto 1966, art. unico).

Cinematografo e cinematografia — Films realizzati in coproduzio ne italo-francese — Accordo 1° agosto 1966 — Legge di

esecuzione — Approvazione in commissione riunita in sede le

gislativa — Incostituzionalità (Cost., art. 72, 80; 1. 21 giugno 1975 n. 287, modifiche alla 1. 4 novembre 1965 n. 1213, con

cernente provvedimenti a favore della cinematografia, art. 20).

È inammissibile la questione di costituzionalità del d.p.r. 28

aprile 1968 n. 1339, recante l'ordine di esecuzione all'accordo di

coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso

a Parigi il 1" agosto 1966. (1) È illegittimo, per violazione dell'art. 72, 4° comma, Cost., in quan

to approvato in commissione riunita in sede legislativa, l'art.

20, penult, comma, l. 21 giugno 1975 n. 287, nella par te in cui dà piena ed integrale esecuzione, dalla data della sua

entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1° agosto

1966, e successive modificazioni, il quale all'art. 5, par. IV,

prevede deroghe eccezionali alla disciplina generale, da accor

darsi per films di indubbio valore artistico o spettacolare. (2)

(1-2) L'ordinanza di rimessione T.A.R Lazio, sez. Ili, 5 giugno 1978

è riprodotta in Foro it., 1979, III, 299. La corte costituzionale con la sentenza in epigrafe interviene per

ristabilire il rispetto della disciplina costituzionale relativamente alle

procedure di approvazione di accordi internazionali e di inserimento

nel diritto interno della nonnativa pattizia. Nella decisione si prescrive Infatti che la ratifica di accordi internazionali che incidono in aree

riservate alla legge o comportino maggiori oneri finanziari necessita di

previa autorizzazione legislativa a norma dell'art. 80 Cost., non

giudicandosi legittime le procedure c.d. semplificate che tendono a

prescindere dal controllo parlamentare. La garanzia rappresentata dal

l'approvazione del plenum assembleare s'applica, inoltre, anche alle

leggi recanti l'ordine di esecuzione, sempreché tale ordine concerna

norme pattizie modificative della legislazione interna (art. 72, 4°

comma, Cost.). Va segnalato che la questione ora risolta dal giudice costituzionale era stata ampiamente discussa — non sempre con la

dovuta chiarezza — nel corso dell'iter di approvazione della 1. 21

giugno 1975 n. 287. Era, in particolare, emerso che la Corte dei conti

aveva mosso dei rilievi per l'erogazione delle provvidenze previste dalla

Il Foro Italiano — 1985.

Diritto. — 1. - La 1. 4 novembre 1965 n. 1213, modificata con la 1. 21 giugno 1975 n. 287, reca provvedimenti a favore della

cinematografia e fra l'altro contempla, in ordine ai lungometraggi « nazionali »: la relativa ammissione alla programmazione obbli

gatoria (art. 5); incentivi agli esercenti delle sale cinematografiche (art. 6); sovvenzioni ai produttori (art. 7); premi di qualità al

produttore e agli autori dei films; ulteriori abbuoni di diritti erariali agli esercenti delle sale cinematografiche (art. 9). La stessa

1. n. 1213/65 a filmati, prodotti in coproduzione, nei quali la

partecipazione artistica e tecnica italiana risultava carente rispetto ai criteri indicati all'art. 19, 2° comma, della stessa legge. Erano insorti dubbi anche sull'idoneità del d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339 a dare « piena ed intera esecuzione » all'accordo di coproduzione con la Francia. La 1. 287/75 rispondeva pertanto ad un'esigenza — così è stato detto — di sanatoria riguardo ai segnalati profili d'irregolarità. Quanto poi alla norma dell'art. 20, 4° comma, dichiarata illegittima con la sentenza che si riporta, va altresì ricordato che il presidente della commissione istruzione pubblica del senato, Cifarelli, si era autonoma mente proposto il relativo quesito, risolvendolo negativamente con l'ausilio della presidenza di assemblea. A suo dire, infatti, la riserva di

legge d'assemblea di cui all'art. 72, ult. comma, Cost, riguarderebbe esclusivamente le autorizzazioni alla ratifica di accordi internazionali di natura politica (art. 80 Cost.), quelli soltanto cioè che concorrono alla determinazione della politica estera del paese. Sarebbero altresì esclusi dalla riserva di legge d'assemblea gli atti legislativi che, come quello in

esame, autorizzano l'esecuzione di accordi di carattere tecnico mo dificativi di precedenti norme legislative (seduta 14 maggio 1975). Il tormentato tema degli accordi di coproduzione è ritornato di recente alla ribalta in conseguenza della presentazione al senato del disegno di

legge n. 739, recante norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con

d.p.r. 28 aprile 1968 n. 1339 e con la 1. 21 giugno 1975 n. 287. Nella

particolareggiata relazione che correda tale iniziativa, viene ricostruito il mutamento di indirizzo giurisprudenziale registrato nel 1972 da parte della Corte dei conti. Secondo l'organo di controllo, erano da escludere dalle provvidenze le coproduzioni in cui la quota di partecipazione finanziaria, tecnica ed artistica italiana fosse stata inferiore al 30 per cento, quando tale quota fosse ottenuta per effetto della soppressione di uno dei fattori bensì con la proporzionale riduzione di tutti e tre.

Nel tentativo di superare le difficoltà nascenti da questo indirizzo più restrittivo era stata approvata la 1. 287/75, ma la Corte dei conti non si è data per vinta e di conseguenza l'amministrazione si è vista costretta a procedere all'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e dei provvedimenti di ammissione ai contributi dei filmati di coproduzione minoritaria italiana a carattere esclusivamente finanzia ria. Ne è nata una controversia internazionale (protesta del governo francese del 30 giugno 1978) e, finalmente, il disegno di legge n. 739 ha previsto l'ammissibilità di deroghe che comportino « la totale

dispensa dagli apporti tecnici ed artistici accordata dalle autorità dei due paesi per films di indubbio valore artistico o per films di carattere

spettacolare ». Il disegno di legge è stato esaminato in sede deliberante, nella seduta del 3 ottobre 1984 dalla commissione istruzione pubblica del senato.

L'orientamento restrittivo della Corte dei conti si spiega forse in

presenza di un accordo internazionale reso esecutivo con semplice decreto presidenziale, pur importando esso maggiori oneri finanziari per lo Stato italiano (art. 80 Cost.), in virtù delle « deroghe eccezionali » di cui si è detto sopra. L'anomalia v stata ulteriormente aggravata dalla 1. 287 predetta che ha nuovamente dato esecuzione all'accordo, di cui non era stata mai autorizzata la ratifica, con l'implicito intendimento di « sanare » questo stesso difetto di autorizzazione. L'ordinanza di rimessione era stata favorevolmente annotata da F. Bafile, Gli accordi di coproduzione cinematografica alla Corte costituzionale, in Trib. amm. reg., 1978, II, 421 e R. Cortese, Ordine di esecuzione

retroattivo e legge di approvazione in sanatoria, in Foro amm., 1982, 1248. Sulla necessità della previa autorizzazione parlamentare ad accordi internazionali che importino oneri finanziari o modificazioni alla legislazione vigente, cfr. A. D. Giannini, Il controllo parlamentare della politica estera e dei trattati, in Riv. dir. pubbl., 1950, 97; M.

Miele, La Costituzione italiana e il diritto internazionale, Milano, 1951, 53; T. Perassi, La Costituzione e l'ordinamento internazionale, Milano, 1952, 12; A. Cassese, La formazione delle leggi, II, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 179, 188; Buquicchio, Il procedimento costituzionale di forma zione dei trattati, Napoli, 1980, 64; F. Franchini, I poteri del governo nella conclusione di accordi internazionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 43, 49.

L'ordine di esecuzione deve inoltre emanarsi con atto legislativo quando esso inerisce ad una materia disciplinabile per legge (La Pergola, Costituzione ed adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, 142). Una parte della dottrina non

esclude, tuttavia, la legittimità di una legge d'esecuzione avente carattere di sanatoria della mancata autorizzazione alla ratifica, quando esso sia necessaria (M. Udina, Gli accordi internazionali in forma semplificata e la Costituzione italiana, in Riv. dir. internaz., 1961, 215; R. Monaco, La ratifica dei trattati internazionali nel quadro interna

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