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sentenza 19 dicembre 1994; Giud. Jacovacci; Fabi ed altri c. Inps

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sentenza 19 dicembre 1994; Giud. Jacovacci; Fabi ed altri c. Inps Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 1687/1688-1689/1690 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190014 . Accessed: 25/06/2014 05:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 05:01:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 19 dicembre 1994; Giud. Jacovacci; Fabi ed altri c. InpsSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 1687/1688-1689/1690Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190014 .

Accessed: 25/06/2014 05:01

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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1687 PARTE PRIMA 1688

quo, del piede destro. Detta situazione obiettiva appare chiara

mente confermata nel suo interrogatorio dal convenuto De Fran

cesco che ha specificamente ammesso (e ciò equivale a confes

sione, per lui) che per scendere e per salire le scale occorreva

fare «dei movimenti un pò particolari», tali che «potevano creare

una situazione di insidia per chi non conosce(va) la scala stessa.

Se si aggiunge che il medesimo convenuto ha ammesso pure che la zona dove si trovava il gradino obliquo era meno illumi

nata rispetto a quella soprastante, si può agevolmente riconosce

che la caduta dell'anziana attrice era senz'altro da mettere in

relazione causale con una situazione obiettiva non solo anomala

(obiettività del gradino obliquo e del poggiamano) ma altresì pericolosa. D'altro canto non poteva fare granché differenza

che l'attrice fosse caduta nello scendere le scale, piuttosto che

nel risalirle — come sostenuto, ma non provato, dai convenuti — posto che appare pacifico, per ammissione (v. foto prodot

te), che la caduta si verificò appunto sullo spazio tra l'ultimo

e il penultimo gradino. Ipoteticamente potrebbe aver influito sulla caduta l'anziana

età dell'attrice, allora ottantacinquenne, ma ciò solo nel senso

che si potrebbe egualmente ipotizzare (ma non ritenere per cer

to) che un giovane individuo, se non proprio un individuo ai tante, forse avrebbe potuto evitare la caduta compensando au

tonomamente l'anomalia della dinamica deambulatoria dovuta

alla situazione dei luoghi. Ma non è certo affermabile in astrat

to, né comunque provato in concreto (il relativo onere essendo

rimasto del tutto disatteso) che la caduta fu nella fattispecie dovuta all'età dell'attrice, che fu accidentale nel senso di deri

vante da un suo mancamento o simili (dalla c.t.u. si apprezza al contrario che la signora gode di buona salute). In definitiva,

ammesso, ma non concesso, che avrebbe giocato nella fattispe cie un ruolo determinante qualcosa di diverso dalla situazione

dei luoghi — e cioè il fortuito — ciò non è stato dimostrato

dall'onerato, onde la causa ignota dell'evento rimarrebbe egual mente a carico del proprietario-custode della cosa (pacificamen te Cass. 4 settembre 1974, n. 2412, id., Rep. 1974, voce cit., n. 119; 13 ottobre 1973, n. 2584, id., Rep. 1973, voce cit., nn. 144, 150; 12 giugno 1973, n. 1698, ibid., n. 145; 20 luglio 1972, n. 2487, id., Rep. 1972, voce cit., n. 158, ecc.). (Omissis)

PRETURA DI FERMO; sentenza 19 dicembre 1994; Giud. Ja covacci; Fabi ed altri c. Inps.

PRETURA DI FERMO;

Previdenza e assistenza sociale — Lavoratori a domicilio — In

dennità di mobilità (Cod. civ., art. 2128; 1. 18 dicembre 1973 n. 877, nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, art.

9; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cassa integra zione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed

altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, art. 7, 16).

I lavoratori a domicilio, iscritti nelle liste di mobilità, in presen za dei necessari requisiti, hanno diritto di ottenere l'indennità di mobilità. (1)

(1) Non constano precedenti. In dottrina, in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari del

l'indennità di mobilità, A. Andreoni, in AA.W., Il fattore occupazio nale nelle crisi d'impresa, Torino, 1993, 197. Conforme alla riportata sentenza, v. L. Tosato, L'indennità di mobilità, Milano, 1994, 89; M.

Il Foro Italiano — 1995.

Motivi della decisione. — La controversia si incentra sul pun to se ai lavoratori a domicilio competa o meno l'indennità di

mobilità. Ritiene questo pretore che la risposta debba essere affermati

va, e che pertanto la domanda proposta dalle ricorrenti debba

essere accolta.

Ed infatti il trattamento previdenziale di tutela dei lavoratori

disoccupati, definito eufemisticamente dal legislatore «indenni tà di mobilità», è previsto «nel caso di disoccupazione derivan te da licenziamento per riduzione di personale da parte delle

imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applica zione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazio ne salariale» (art. 16 1. 223 del 1991); e non è controverso che

le ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze di impresa rien

trante nel campo della c.i.g.s., e siano state licenziate per ridu

zione di personale. Lo stesso art. 16 attribuisce la tutela al «lavoratore, operaio,

impiegato o quadro», che possano fare valere una anzianità azien

dale determinata; ed è pacifico che il requisito sussista per tutte

le ricorrenti, mentre come già detto è controverso se i lavoratori

a domicilio rientrino tra i dipendenti tutelati. Orbene, per quanto attiene alla interpretazione letterale della

norma appare evidente che i lavoratori a domicilio rientrino

nel più ampio genus dei lavoratori, a cui si applica, per espressa

previsione, la norma citata; e che la successiva distinzione tra

«operaio, impiegato o quadro» comprende tutti i lavoratori di

pendenti, ad eccezione dei dirigenti, secondo la definizione si stematica contenuta nell'art. 2095 c.c. modificato dall'art. 1 1.

n. 190 del 1985. Insomma, sotto il profilo sistematico i lavoratori a domicilio

appartengono al genus lavoratori, ed alla species degli operai, di cui sono una «sottospecie», mentre non costituiscono una

categoria diversa ed estranea alla classificazione contenuta nel

l'art. 2095 cit., che è onnicomprensiva; rientrano quindi nella previsione normativa di cui all'art. 16 cit.

La difesa dell'ente ha diligentemente e convincentemente espo sto le difficoltà derivanti dalla applicazione dell'istituto della mobilità ai lavoratori a domicilio; ma tali difficoltà non impe discono, comunque, l'accoglimento delle domande proposte dalle

ricorrenti, poiché per esse non sussistono, avendo tutte lavorato

alle dipendenze di un unico datore di lavoro, come è pacifico, con rapporti continuativi e regolari, assimilabili senza difficoltà al lavoro subordinato non a domicilio, e suscettibili quindi di analoga tutela.

È ben vero che in altre ipotesi potrebbero incontrarsi invece

gravi difficoltà; ma si tratterebbe di un ennesimo esempio di

improvvidenza del legislatore, il quale ha radicalmente modifi cato il sistema della previdenza per la disoccupazione involonta

Miscione, L'indennità di mobilità, Napoli, 1993, 49. Perplessità, in or dine all'esclusione in parola, vengono manifestate da M. Papaleoni, in AA.VV., La nuova cassa integrazione guadagni e la mobilità, Pado

va, 1993, 437. In senso contrario alla riportata sentenza, per la prassi amministrati

va, Inps 6 ottobre 1993, nota uff. VIII.Q/5767/48/1, in cui si precisa «che i lavoratori a domicilio non rientrano tra i lavoratori che possono ottenere l'indennità di mobilità, ma soltanto tra coloro che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, con diritto di ottenere, in presenza dei necessari requisiti, l'indennità ordinaria di disoccupazione» (si veda anche circ. Inps n. 260 del 12 novembre 1992, punto 1); ministero del

lavoro 25 settembre 1993, nota n. 5/26855, il quale evidenzia in parti colare che «poiché l'art. 9 1. 877/73 esclude espressamente per i lavora tori a domicilio l'applicazione delle norme in materia di integrazione salariale, si ritiene che agli stessi non competa l'indennità di mobilità, ancorché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 16, 1° com

ma, 1. 223/91». La problematica della spettanza o meno dell'indennità di mobilità

ai lavoratori a domicilio (risolta positivamente dal Pretore di Fermo) ha «risvolti» rilevanti, sia per le imprese che per le casse dell'Inps, solo ove si consideri che i lavoratori collocati in mobilità possono «benefi ciare» dell'indennità di mobilità (per un importo massimo mensile —

per il 1995 — di lire 1.287.306) per un periodo che può arrivare fino a 36 mesi (art. 7 1. 223/91), mentre le imprese, per ciascun lavoratore

posto in mobilità, sono tenute (art. 5 1. 223/91) a versare all'ente previ denziale una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ria senza tenere conto della esistenza dell'istituto del rapporto di lavoro subordinato a domicilio e delle sue peculiarità.

Ma certo non se ne potrebbe desumere una generale ed asso

luta inapplicabilità della tutela ai lavoratori a domicilio, inap

plicabilità che non appare voluta dal legislatore, come deve rite

nersi non soltanto alla stregua della interpretazione letterale e

di quella sistematica, ma anche e soprattutto perché, come è

pacifico, i lavoratori a domicilio vengono iscritti sulle liste di mobilità, e pagano i contributi introdotti dalla legge con riferi

mento al trattamento di mobilità, mentre nel contempo hanno

perduto la possibilità di fruire del trattamento di disoccupazio ne speciale.

Ed allora appare di tutta evidenza che non è possibile ritenere

che, a fronte di un miglioramento della tutela dei lavoratori

disoccupati, siasi introdotto un radicale peggioramento per i so

li lavoratori a domicilio, e ciò senza alcuna espressa previsione o ipotizzabile giustificazione, ma soltanto per una implicita inap

plicabilità ad essi del nuovo regime, che li trascurerebbe e di scriminerebbe pur assoggettandoli allo stesso onere contributivo.

Né vale ipotizzare che detto onere sia stato previsto se non

per la (negata) fruibilità del regime, allora in applicazione del

principio della solidarietà, perché male si vede dove sia ravvisa

bile la solidarietà in un onere posto a carico di lavoratori svan

taggiati, per la diminuita tutela delle loro esigenze di vita in

caso di disoccupazione involontaria, a fronte della rafforzata

tutela di altri lavoratori ai quali sia invece applicabile la provvi denza c.d. della «mobilità», pur essendo le due categorie di la

voratori in condizioni socioeconomiche del tutto analoghe, sic

ché il maggiore onere per gli uni, ed a vantaggio degli altri,

costituirebbe ingiustificata violazione del fondamentale princi

pio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per gli esposti motivi le domande proposte dalle ricorrenti

devono essere accolte.

PRETURA DI MILANO, sezione distaccata di Abbiategrasso; ordinanza 11 novembre 1993; Giud. Simonetti; Rizzardi c.

Soc. Tre B.

PRETURA DI MILANO,

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Pignoramen to di beni di terzi — Alienazione del bene pignorato — Effi

cacia (Cod. civ., art. 2913; cod. proc. civ., art. 619, 624).

Gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento e ap

partenenti a terzi, posti in essere da questi ultimi, hanno ef

fetto anche nei confronti del creditore procedente e di quelli

intervenuti, pur se compiuti dopo il pignoramento. (1)

(1) Non constano precedenti in termini.

Sull'inefficacia sostanziale rispetto ai creditori dell'espropriazione e

all'aggiudicatario (o all'assegnatario) degli atti di disposizione del bene

pignorato, v., in generale, Cass. 5 agosto 1987, n. 6748, Foro it., Rep.

1987, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 17; 4 set

tembre 1985, n. 4612, id., 1986, I, 494, e Dir. e giur., 1986, 970, con

nota di A. Proto Pisani, Un «grand arrét» della Corte di cassazione

e di F. Donati, Riflessioni in materia di poteri processuali del terzo

acquirente di bene pignorato; Giust. civ., 1986, I, 450, con nota di

F. P. Luiso, L'acquirente di bene pignorato nel processo esecutivo; Riv.

dir. civ., 1986, II, 387, con note di G. Costantino, Il terzo proprieta rio nei processi di espropriazione. Parte I: le figure di terzo proprietario e di R. Vaccarella, li terzo proprietario nei processi di espropriazio ne. Parte II: la tutela; Riv. dir. proc., 1987, 467, con nota di G. Mic

coli, Sulla legittimazione del terzo acquirente del bene pignorato. Con

Il Foro Italiano — 1995.

Con ricorso depositato il 14 settembre 1993 Umberto Rizzar

di, quale titolare della ditta individuale Apra con sede in Boni rola di Gaggiano, assumendo di essere proprietario del bene, muletto elettrico per trasporto marca Kamatsu, pignorato in data

6 agosto 1992 nel corso della procedura esecutiva n. 40505/92

promossa dal creditore procedente Tre B s.r.l., nei confronti

della debitrice Roberta Rizzardi, proponeva opposizione di ter

zo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. per la dichiarazione di nulli

tà del pignoramento previa sospensione ex art. 624 c.p.c. della

procedura esecutiva in corso.

L'opponente in ricorso rilevava che il titolo esecutivo aziona

to dalla Tre B s.r.l. decreto ingiuntivo del presidente del Tribu

nale di Milano adottato il 16 aprile 1992, indicava quali debitri ci Rizzardi Roberta e De Marco Anna in qualità di soci dell'o

monima società di fatto e che pertanto il debito doveva

considerarsi estraneo alla società di fatto Apra, dal 1° luglio 1993 ditta individuale di Rizzardi Umberto, di cui era stata so

cia la Rizzardi Roberta, dovendo considerarsi lo stesso, nei con

quest'ultima sentenza la corte, ferma restando l'inefficacia sostanziale

ex art. 2913 ss. c.c. degli atti di disposizione della res pignorata, ha

legittimato l'acquirente del bene pignorato ad intervenire nel processo esecutivo e a proporre le opposizioni del debitore.

Con particolare riferimento a singole ipotesi di conflitto sostanziale, v. Cass. 14 dicembre 1992, n. 13164, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 61, e Giur. it., 1993, I, 1, 1446, secondo la quale, «l'inefficacia

nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nel proces so esecutivo, sancita dall'art. 2913 c.c., è condizionata alla permanenza del processo esecutivo con la conseguenza che, nel caso in cui tale pro cesso si estingue, l'atto di alienazione acquista efficacia anche nei con

fronti dei soggetti che vi partecipavano in qualità di creditori pignoranti o intervenuti»; Cass. 10 novembre 1992, n. 12080, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 62, che ha esteso l'inefficacia dell'atto di alienazione del

bene pignorato anche a tutela dei creditori intervenuti dopo la trascri

zione dell'atto di trasferimento. A questo proposito si segnala anche

Cass. 21 aprile 1990, n. 3348, id., Rep. 1991, voce cit., n. 59, e Nuova

giur. civ., 1991, I, 204, con nota di Dalmotto, secondo la quale «uniti

più pignoramenti relativi agli stessi beni in un medesimo processo ese

cutivo, l'unità processuale giova e non nuoce ai singoli pignoramenti;

pertanto, è a partire dall'atto del primo pignoramento che sono inop

ponibili ad ogni creditore pignorante i diritti acquistati da terzi sulla

cosa». Con questa sentenza la corte ha anche sancito (Foro it.. Rep.

1991, voce cit., n. 58) che «il legislatore parifica la posizione dell'acqui rente in sede di vendita forzata a quella del creditore pignorante, per

quanto attiene all'opponibilità dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa, ed estende al sequestrante la tutela accordata al creditore pignorante».

Sulla legittimazione a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione,

v., da ultimo, Cass. 21 agosto 1992, n. 9740, id., 1993, I, 1937, e Riv.

dir. proc., 1993, 892, con annotazione di G. Miccolis, Sulla tutela pro cessuale dell'acquirente del bene ipotecato; Nuova giur. civ., 1993, I,

592, con nota di M. Atzori. Con questa sentenza la corte ha negato

all'acquirente del bene ipotecato pretermesso dall'espropriazione la le

gittimazione a far valere la nullità del processo esecutivo con l'opposi zione del terzo ex art. 619 c.p.c.

Cfr., inoltre, Corte conti, sez. II, 28 novembre 1987, n. 175, Foro

it., Rep. 1988, voce Responsabilità contabile, n. 736, e Foro amm., 1988, 1191, secondo la quale «l'opposizione di terzo prevista dall'art.

619 c.p.c. è l'azione con la quale chi sia terzo nell'esecuzione e vanti

un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni assoggettati alla

procedura satisfattiva, chiede l'accertamento dell'illegittimità dell'ese

cuzione e la reintegrazione nel possesso di tali beni; pertanto, la stessa

può essere proposta anche in relazione al sequestro conservativo dispo sto nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, che è prope deutico al procedimento esecutivo vero e proprio»; Cass. 17 giugno

1985, n. 3648, Foro it., Rep. 1986, voce Esecuzione forzata per obbli

gazioni pecuniarie, n. 46, e Giur. it., 1986, I, 1, 1213, che, in caso

di comunione fra il debitore ed altre persone non obbligate verso il

creditore e di pignoramento da parte di quest'ultimo del bene in comu

nione come oggetto di proprietà esclusiva del debitore, ha legittimato

gli altri partecipanti alla comunione all'opposizione di terzo all'esecu

zione; Cass. 16 febbraio 1982, n. 967, Foro it.. Rep. 1982, voce Esecu

zione forzata in genere, n. 56, secondo la quale con l'opposizione di

terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 c.p.c., non si possono intro

durre questioni sull'esistenza del titolo esecutivo.

Infine, per un'ipotesi diversa da quella in oggetto, v. Trib. Grosseto

30 agosto 1989, id., F;p. 1990, voce Agricoltura, n. 108, che ha ritenu

to colui che aveva cessato di essere il proprietario prima del pignora mento carente di legittimazione e di interesse all'opposizione di terzo

all'esecuzione.

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