sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 luglio 2005, n. 30);Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Mari). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2619/2620-2625/2626Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201529 .
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2619 PARTE PRIMA 2620
Nella specie, la norma censurata si limita a consentire al
l'autorità governativa di provvedere — con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. n. 400 del 1988 —
«al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzati
vi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei pro
venti», secondo i principi elencati nella stessa disposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale norma,
non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti
passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa con cernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi,
impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi
soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente. Resta di
conseguenza esclusa la denunciata violazione del principio della
riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali im
poste, sancito dall'art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali. Il giudice a quo aveva dunque l'obbligo di indi
viduare i soggetti passivi dell'imposta in base alle leggi vigenti in materia.
3. - La seconda questione sollevata dalla stessa commissione
tributaria, concernente l'art. 17, 2° comma, 1. n. 400 del 1988, è
inammissibile. La censura del rimettente si articola in diversi assunti, tra loro
strettamente connessi, nessuno dei quali è motivato. Il giudice a
quo omette, infatti, sia di esplicitare le ragioni per le quali ritie
ne di porsi in contrasto con l'unanime opinione dottrinale se
condo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i ter
mini «norma» e «principio») le «norme generali regolatrici della
materia» hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più
stringente rispetto ai «principi e criteri direttivi»; sia di precisa re le «norme generali regolatrici della materia» delegificata af
fette dal dedotto vizio di genericità e delle quali dovrebbe fare
applicazione nel giudizio principale. Tali carenze rendono la
questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rile
vanza.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 78, 1. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di ra
zionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli art. 23, 70, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria pro vinciale di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400 (disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del con
siglio dei ministri), sollevata, in riferimento agli art. 23, 70, 76 e 77 Cost., dalla stessa commissione tributaria provinciale con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2005.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv.
Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Con
flitto di attribuzione.
Invalidi civili e di guerra — Finanziamenti in favore di sog getti handicappati gravi privi dell'assistenza dei familiari — Criteri e modalità — Disciplina con regolamento sta tale — Applicabilità alle province di Trento e di Bolzano — Non spettanza allo Stato — Annullamento (Statuto spe ciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; 1. cost. 18 ottobre
2001 n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Co
stituzione, art. 10; 1. 30 novembre 1989 n. 386, norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adi
ge e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la ri
forma tributaria, art. 5; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regio nali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e co
ordinamento, art. 2; d.leg. 16 marzo 1992 n. 268, norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale, art. 12; 1. 23 di
cembre 2000 n. 388, disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 81,158).
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'ero
gazione da parte delle province autonome di Trento e di Bol
zano dei finanziamenti in favore di soggetti con handicap
grave privi dell'assistenza dei familiari, previsti dall'art. 1 l.
23 dicembre 2000 n. 388 e, di conseguenza, debbono essere
annullati gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 d.m. lavoro e politiche sociali 13 dicembre 2001 n. 470, nella parte in cui si applica no alle province di Trento e di Bolzano. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 aprile 2005, n. 145 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 2005, n.
16); Pres. Contri, Est. Marini; Provincia di Trento (Avv.
Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Amato).
Informatica giuridica, diritto dell'informatica e telematica — Accesso dei soggetti handicappati agli strumenti infor matici — Disciplina statale — Obbligo di vigilanza da par te delle province di Trento e di Bolzano — Incostituziona
lità (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16,
18, 19, 25, 26, 27, 29; 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, art. 10;
d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 2, 4; 1. 9 gennaio 2004 n. 4,
disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, art. 7).
Informatica giuridica, diritto dell'informatica e telematica — Accesso dei soggetti handicappati agli strumenti infor
matici — Disciplina statale — Regolamento attuativo —
Applicabilità anche alle province di Trento e di Bolzano — Incostituzionalità (Cost., art. 117; statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 29; 1.
cost. 18 ottobre 2001 n. 3, art. 10; d.leg. 16 marzo 1992 n.
266, art. 2, 4; 1. 9 gennaio 2004 n. 4, art. 10).
E incostituzionale l'art. 7,2° comma, l. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento
e di Bolzano vigilino sull 'attuazione, da parte dei propri uffi ci, delle disposizioni della legge stessa in ordine all'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (2) E incostituzionale l'art. 10 l. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in
cui non esclude le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione dell'emanando regolamento di
attuazione della legge medesima. (3)
(1-3) I due giudizi decisi con le pronunce in epigrafe, relativi ad un conflitto di attribuzione tra enti e ad una questione di costituzionalità sollevata in via diretta ed entrambi proposti dalla provincia di Trento, hanno avuto in sostanza un oggetto assai simile e sono stati risolti tutti
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in
relazione agli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento di cui
al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 di
cembre 2001 n. 470 (regolamento concernente criteri e modalità
per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al
l'art. 81 1. 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei
familiari), emanato in attuazione dell'art. 81 1. 23 dicembre
2000 n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». Secondo la provincia ricorrente, lo Stato, con tali disposizioni
regolamentari, invece di limitarsi ad assegnarle la quota di
spettanza sulla integrazione del fondo nazionale per le politiche sociali disposta dall'art. 81 1. n. 388 del 2000, si sarebbe spinto sino a disciplinare minuziosamente i criteri e le modalità di uti
lizzazione dei finanziamenti previsti da quest'ultimo articolo, le
modalità di controllo dell'attività ad essi connessa, nonché le
ipotesi di revoca di detti finanziamenti, ed avrebbe pertanto in
vaso la sfera di competenza costituzionale riservata alla stessa
provincia autonoma sia dallo statuto speciale e dalle relative
e due in senso favorevole alla provincia autonoma. In particolare que st'ultima denunciava l'invasione della propria competenza in materia di
disciplina dei criteri e delle modalità di esecuzione di interventi finan ziari a favore di soggetti portatori di handicap, sia con riguardo alla di retta applicabilità della disciplina legislativa statale, sia alla potestà re
golamentare del governo in materia di competenza provinciale. In en trambi i casi la Corte costituzionale, tenuto conto dell'identità di conte nuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali, ha esteso gli effetti della pronuncia alla provincia di Bolzano (in senso
analogo, v. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 263, G.U., la s.s., n. 28 del
2005; 28 marzo 2003, n. 91, Foro it., 2003, I, 2911, con nota di richia
mi). Per l'inammissibilità, in quanto proposto avverso un atto privo di le
sività, del conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla provincia au tonoma di Trento nei confronti dell'art. 3 d.p.c.m. 1° dicembre 20Ò0 che fissa, in maniera dettagliata, i criteri cui debbono attenersi le regio ni e le province autonome nel rimborsare le spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specia lizzazione, v. Corte cost. 27 luglio 2004, n. 273, id., 2004, I, 2946, con nota di richiami.
Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art. 38, 3° comma, d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, come modificato dal l'art. 3 d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84, nella parte in cui, stabilendo che i
magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bol zano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina, esclude, per tale periodo, l'applicabilità sull'intero territorio nazionale dell'art. 33, 5° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vi cina al proprio domicilio per assistere con continuità un parente o affi ne entro il terzo grado handicappato, v. Corte cost. 22 luglio 2002, n.
372, id., 2003,1, 719, con nota di richiami. Per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 42, 5° comma,
d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito ivi
indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provve dere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, v. Corte cost. 16 giugno 2005, n. 233, in questo fascicolo, I, 2646. con nota di richiami.
Nel senso che le norme che pongono vincoli nell'assegnazione alle
regioni delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, 2°
comma, lett. m), Cost., ma si limitano a prevedere somme a destinazio ne vincolata, v. Corte cost. 29 dicembre 2004, n. 423, id., 2005,1, 2291, con nota di richiami e osservazioni di Ferioli.
Per quanto concerne il processo costituzionale, nella sent. 287/05
viene confermata la conclusione, più volte sostenuta dalla corte, nel
senso che le norme di attuazione degli statuti speciali, al pari di questi,
possono essere utilizzate come parametro per il giudizio di costituzio nalità delle leggi (v. Corte cost. 22 luglio 2003, n. 267, id., 2004, I, 23, con nota di richiami).
In linea con gli indirizzi formulati dall'Unione europea, il 9 gennaio 2004 è stata adottata la c.d. «legge Stanca sull'accessibilità» (1. n. 4 del
9 gennaio 2004, disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici, Le leggi, 2004, I, 269; per ampia documen
tazione, cfr. il sito del ministero per l'innovazione e le tecnologie:
<http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/accessibilita.shtml>).
Il Foro Italiano — 2005.
norme di attuazione, sia, comunque, dal nuovo testo dell'art.
117, 6° comma, Cost., applicabile alle province autonome in
forza dell'art. 10 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al ti
tolo V della parte seconda della Costituzione). Nel ricorso viene
specificato che le disposizioni statutarie e le correlative disposi zioni di attuazione che si assumono violate dalle impugnate norme regolamentari sono: a) gli art. 8, n. 25, e 9, n. 10, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (approvazione del t.u. delle leggi costitu
zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi
ge); b) l'art. 5, 2° e 3° comma, 1. 30 novembre 1989 n. 386 (norme per il coordinamento della finanza della regione Trenti no-Alto Adige e delle prpvince autonome di Trento e di Bolza
no con la riforma tributaria); c) l'art. 2, 1° comma, d.leg. 16
marzo 1992 n. 266 (norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legis lativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); d) l'art. 12, 1° e 2° com
ma, d.leg. 16 marzo 1992 n. 268 (norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza
regionale e provinciale). In particolare, la ricorrente osserva che le impugnate disposi
zioni regolamentari attuative dell'art. 81 1, n. 388 del 2000, nel
l'imporre alla provincia autonoma di Trento vincoli ulteriori ri
spetto a quello della mera destinazione delle somme nell'ambito
del corrispondente settore di materia (interventi in favore dei
soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), si pongono in contrasto con la stessa legge che dovrebbero at
tuare, il cui art. 158 fa espressamente salve le prerogative sta
tutarie delle province autonome e, quindi, anche quelle previste dal 2° e 3° comma dell'art. 5 1. n. 386 del 1989. Tali due commi
stabiliscono, infatti, che i finanziamenti recati da leggi statali, allorché non siano diretti a garantire livelli minimi di prestazio ne in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, affluiscono
al bilancio delle province autonome «per essere utilizzati, se
condo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore» (2° comma) e che, per l'assegnazione e l'erogazione di
tali finanziamenti, si prescinde da qualunque adempimento pre visto dalle stesse leggi statali, «ad eccezione di quelli relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto» (3°
comma). Sempre secondo la ricorrente, siffatta normativa sa
rebbe stata ribadita dai primi due commi dell'art. 12 d.leg. n.
268 del 1992. Nel ricorso si aggiunge, a sostegno di tali rilievi, che, se l'art.
2 d.leg. n. 266 del 1992 esclude in via generale l'immediata ap
plicazione alla provincia autonoma dèlia legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione re
gionale e provinciale, a maggior ragione sarebbe illegittima una
normativa regolamentare volta a disciplinare direttamente una
materia di competenza provinciale. La provincia ricorrente conclude per una declaratoria della
non spettanza allo Stato del potere di adottare le norme regola mentari impugnate, con conseguente annullamento di queste ul
time.
2. - Debbono preliminarmente essere respinte le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.
2.1. - La difesa erariale, sul rilievo che la ricorrente non ha
impugnato l'art. 81 1. n. 388 del 2000, ai sensi del quale è stato
emesso il regolamento censurato, ha eccepito che «o il regola mento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso
è inammissibile perché la provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in que sto caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al
giudice amministrativo» e non davanti alla Corte costituzionale, con conseguente inammissibilità del ricorso anche in questo ca
so.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 158 1. n. 388 del 2000 detta una «clausola di salvaguar
dia», che prevede l'applicabilità alla provincia di Trento del l'art. 81 della stessa legge, sul quale si fonda il regolamento im
pugnato, «compatibilmente con le norme» dello statuto speciale. Come emerge dalla sua formulazione letterale, tale clausola
conferma la prevalenza del sistema statutario sul citato art. 81 e,
quindi, ciò esclude in radice una lesione delle competenze sta
tutarie da parte della legge che la contiene.
Né può essere condivisa, in proposito, l'argomentazione del
l'avvocatura generale dello Stato per cui l'art. 12, 1° e 2° com
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2623 PARTE PRIMA 2624
ma, d.leg. n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria), e
l'art. 5, 2P e 3° comma, 1. n. 386 del 1989 (legge adottata secon
do lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello statuto,
per la modifica e l'integrazione del titolo VI dello statuto stes
so), invocati dalla ricorrente quali parametri a fondamento del
conflitto, non sarebbero norme dello statuto, sicché le relative
disposizioni, escluse dalla «clausola di salvaguardia», sarebbero
state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento. Al riguardo, alla stregua della consolidata giurisprudenza di
questa corte, si deve opporre che, al pari delle norme dello sta
tuto speciale, anche le relative norme di attuazione (come il
d.leg. n. 268 del 1992) e quelle di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige, adottate con lo
speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello stesso statuto
(come l'art. 5 1. n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come
parametro del giudizio di costituzionalità (sentenze n. 36, n. 356
e n. 366 del 1992, Foro it., 1994, I, 3283, id., 1993, I, 1379, e id., Rep. 1992, voce Parchi nazionali, n. 12; n. 165 del 1994,
id., 1996, I, 2284; n. 458 del 1995, id.. Rep. 1996, voce Agri coltura, n. 67; n. 520 del 2000, id., Rep. 2001, voce Trentino
Alto Adige, n. 10; n. 334 e n. 419 del 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 12, e id., 2002, I, 972; n. 28 e n. 267 del 2003, id., Rep. 2003, voce Locazione, n. 84, e id., 2004,1, 23). In conseguenza di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica
e di attuazione dello statuto, la «clausola di salvaguardia» det
tata dall'art. 158 1. n. 388 del 2000 deve essere intesa, secondo
una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le
disposizioni che fondano e definiscono l'autonomia speciale della provincia. E allora da condividere la premessa da cui
muove la ricorrente, secondo cui — proprio in ragione di tale
«clausola di salvaguardia», letta in relazione all'art. 5 1. n. 386
del 1989 — la lesione delle competenze provinciali non deriva
dall'art. 81 1. n. 388 del 2000, ma esclusivamente dagli impu
gnati articoli del d.m. n. 470 del 2001, che, nel porre una pene trante disciplina in ordine alle modalità di utilizzazione dei fi nanziamenti, individuano espressamente la provincia autonoma
di Trento tra i propri destinatari.
Non rileva in contrario che il regolamento, invadendo la sfera
di competenza costituzionale della provincia autonoma, possa violare contemporaneamente (e conseguentemente) il disposto del citato art. 158 1. n. 388 del 2000, rendendo l'atto impugna bile davanti all'autorità giurisdizionale. La violazione delle at
tribuzioni statutarie della provincia autonoma, infatti, conferisce
di per sé «tono costituzionale» al conflitto, restando irrilevante
la concorrente possibilità di impugnativa giurisdizionale (v., ex
plurimis, sentenza n. 199 del 2004, id., 2005,1, 325). 2.2. - L'avvocatura generale dello Stato eccepisce altresì l'i
nammissibilità del ricorso per la mancanza di un interesse at
tuale, in quanto le norme impugnate riguarderebbero — in di
fetto di prova contraria fornita dalla ricorrente — finanziamenti
già ricevuti dalla ricorrente e presumibilmente già spesiì Anche tale eccezione è infondata.
Al riguardo, va osservato che, in materia di conflitti tra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi
anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competen za, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del
riparto costituzionale delle competenze. 3. - Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. - La disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate rientra, ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello statuto speciale, nella
materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la
provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva.
La riconducibilità delle norme regolamentari oggetto del con
flitto alla suddetta materia emerge con evidenza dal tenore lette
rale dell'art. 81 I. n. 388 del 2000 («legge finanziaria 2001»), in
attuazione del quale il regolamento è stato emanato. Tale arti
colo, nel fare riferimento al fondo nazionale per le politiche so
ciali ed alle correlative finalità di cura ed assistenza di soggetti
portatori di handicap grave, specificamente dispone che, per l'anno 2001, il suddetto fondo sia integrato con una determinata
somma destinata al finanziamento di un «programma di inter
venti svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore del
l'assistenza ai soggetti con handicap grave [...], per la cura e
l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari
che ad essi provvedevano». Per il perseguimento di tali finalità,
Il Foro Italiano — 2005.
lo stesso art. 81 prevede, al 2° comma, l'emanazione di un re
golamento ministeriale attuativo, con il quale sono disciplinate «la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei
finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di
verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca
dei finanziamenti concessi».
Le norme regolamentari impugnate intervengono, dunque, nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, e non di
sciplinano — come invece sostenuto dall'avvocatura dello Stato
nel corso dell'udienza pubblica — i livelli essenziali delle pre
stazioni concernenti l'assistenza e la beneficenza pubblica. Co
me già rilevato da questa corte, infatti, le norme che, al pari del
citato art. 81 1. n. 388 del 2000, pongono vincoli nell'assegna zione alle regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politi che sociali, istituito dall'art. 59, 44° comma, 1. 27 dicembre
1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubbli
ca), non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi
dell'art. 117, 2° comma, lett. m), Cost., ma si limitano a preve dere somme a destinazione vincolata (sentenza n. 423 del 2004,
ibid., 2291). 3.2. - La riconduzione della disciplina in questione alla mate
ria dell'assistenza e beneficenza pubblica implica una diretta
interferenza, da parte del regolamento impugnato, nella compe tenza legislativa esclusiva della provincia autonoma in tale ma
teria, in palese violazione del principio, più volte affermato da
questa corte, per cui un decreto ministeriale non può comunque
disciplinare materie di competenza legislativa delle province autonome (v., fra le altre, le sentenze n. 267 del 2003, cit., e n.
371 del 2001, id., Rep. 2002, voce Agricoltura, n. 59). 3.3. - Deve poi essere rilevato che, anche a prescindere dalla
riconducibilità della disciplina impugnata ad una materia di
competenza legislativa provinciale, trovano applicazione al pre sente conflitto — nel quale non si verte, come già evidenziato, in tema di «livelli essenziali delle prestazioni»
— il 2° e 3°
comma dell'art. 5 1. n. 386 del 1989. Come sopra ricordato,
questi due commi stabiliscono, per l'ipotesi di finanziamenti re
cati da leggi statali che non siano diretti a «garantire livelli mi
nimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio na
zionale», rispettivamente: a) che tali finanziamenti, ove «sia
previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono asse
gnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nel
l'ambito del corrispondente settore»; b) che per l'assegnazione e per l'erogazione degli stessi finanziamenti «si prescinde da
qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi, ad eccezio
ne di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle
quote di riparto». Siffatta normativa, come esattamente sottoli
neato dalla ricorrente, è confermata dai primi due commi del
l'art. 12 d.leg. n. 268 del 1992: il 1° comma stabilisce che «le
disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei
fondi di cui all'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se
le stesse non sono espressamente richiamate»; il 2°comma pre cisa che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di
attività amministrativa nelle materie regionali e provinciali non
si riferiscono all'attribuzione o alla ripartizione di fondi statali a
favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali e
che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 5, 2° comma, 1. 30 novembre 1989 n. 386».
In palese violazione dell'art. 5 sopra citato, le norme regola mentari impugnate
— che sono espressamente rivolte anche alle
province autonome di Trento e di Bolzano e non attengono al
l'individuazione dei parametri o delle quote di riparto del fondo
nazionale per le politiche sociali — disciplinano, invece, in
modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità per la con
cessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte delle provin ce autonome (art. 1), definendo in particolare i soggetti con
handicap grave (con lo stesso art. 1); indicando i soggetti abili
tati a presentare la domanda di finanziamento (art. 3); indivi
duando le caratteristiche dei progetti finanziabili, secondo crite
ri che, in parte, prescindono dalle norme degli statuti di auto
nomia (art. 4, specie il 2° comma, e 5); fissando i requisiti delle
strutture di accoglienza (art. 6); determinando modalità di con
cessione e di erogazione dei finanziamenti che, in parte, pre scindono dalle norme degli statuti di autonomia (art. 7, specie il
2° comma); prescrivendo le modalità di verifica dell'attuazione
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti (art. 9 e 10). E dunque evidente, anche sotto tale aspetto, la lesione
delle competenze della provincia ricorrente.
3.4. - Per quanto evidenziato in ordine alla diretta lesione di
competenze statutarie da parte delle norme regolamentari impu
gnate, resta assorbita la questione, prospettata dalla ricorrente in
via subordinata, circa la violazione, mediante tali norme, «del
l'art. 117, 6° comma, Cost., esteso alle autonomie speciali dal
l'art. 10 1. cost. n. 3 del 2001».
4. - In conseguenza delle sopra esposte considerazioni, deve
dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con
regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessio
ne e l'erogazione da parte della provincia autonoma di Trento
dei finanziamenti previsti dall'art. 80, 14° comma, 1. n. 388 del
2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli art. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 9 e 10 decreto del ministro del lavoro e delle politiche so
ciali n. 470 del 2001, nella parte in cui si applicano alla provin cia autonoma di Trento.
5. - In considerazione della piena equiparazione statutaria
delle province autonome di Trento e di Bolzano relativamente
alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente senten
za deve essere estesa anche nei confronti della provincia auto
noma di Bolzano.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con
regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessio
ne e l'erogazione da parte delle province autonome di Trento e
di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 81 1. 23 dicembre
2000 n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 )»;
annulla, di conseguenza, gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del de
creto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicem
bre 2001 n. 470 (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81
1. 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di interventi in favore dei
soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
II
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento censura gli art. 7, 2° comma, e 10 1. 9 gennaio 2004 n. 4 (disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informati
ci), in quanto lesivi delle proprie competenze statutarie.
In particolare, l'art. 7, 2° comma, della legge sarebbe illegit timo poiché, imponendo anche alle province autonome di vigila re sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei con
fronti della provincia autonoma di Trento, pur riguardando ma
terie — quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli
uffici provinciali e dell'istruzione e della formazione professio nale — appartenenti per statuto alla competenza legislativa della
stessa provincia. L'art. 10 medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo
statuto di autonomia della provincia, prevedendo, nelle stesse
materie, l'emanazione di un regolamento statale.
2. - Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili. 2.1. - E indubbio che la disposizione, che impone alla provin
cia autonoma l'obbligo di vigilare sull'attuazione da parte dei
'propri uffici delle disposizioni di cui alla 1. n. 4 del 2004, pre suppone necessariamente la diretta applicabilità alla provincia della legge stessa.
Si tratta, d'altra parte, di un presupposto che, atteso il tenore
testuale della norma impugnata e l'assenza di una generale clau
sola di salvaguardia, non può certo essere superato in via inter
pretativa e del quale, pertanto, va accertata la conformità ai
principi costituzionali ed in particolare allo statuto di autonomia
della provincia ricorrente.
In proposito, è sufficiente richiamare l'art. 2, 1° e 4° comma,
d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 (norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la
potestà statale di indirizzo e coordinamento), che esclude in via
Il Foro Italiano — 2005.
generale l'immediata applicabilità alla provincia autonoma della
legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei
limiti specificati in tale norma.
La tesi del governo, secondo la quale la diretta applicabilità della citata legge alla provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli es
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, 3° comma, lett. m), Cost., è, poi, priva di
fondamento. ,
Senza entrare nella valutazione di tale tesi è sufficiente rile
vare che le disposizioni della 1. cost. n. 3 del 2001, modificativa
del titolo V della Costituzione, si applicano alle province auto
nome, ai sensi dell'art. 10 stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Sicché, deve necessariamente escludersi
che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano
comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita alla provincia ricorrente per effetto dello statuto di
autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbli
go di adeguamento, imposto dall'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 266
del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli art. 4 e 5 dello stesso statuto.
Conclusivamente, l'art. 7, 2° comma, 1. n. 4 del 2004, com
portando, nel senso precisato, la diretta applicabilità alla pro vincia delle disposizioni di tale legge, va dichiarato costituzio
nalmente illegittimo. 2.2. - Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per
l'art. 10 della legge. Ai sensi dell'art. 117, 6° comma. Cost.,
applicabile anche alla provincia in quanto attributivo di una più
ampia forma di autonomia, la potestà regolamentare dello Stato
non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono —
per quanto già detto — alla competenza legislativa della pro vincia autonoma di Trento.
Né può in contrario assumere rilevanza alcuna la previsione dell'intesa con la conferenza unificata sia perché tale intesa può in concreto non esserci sia perché non può, in ogni caso, valere
quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
3. - La presente decisione estende la propria efficacia anche
nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto
della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva
delle competenze provinciali (sentenze n. 91 del 2003, Foro it.,
2003, I, 2911; n. 334 e n. 84 del 2001, id., Rep. 2002, voce Trentino-Alto Adige, n. 12, e id., 2001,1, 2426).
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, 2° comma, 1. 9 gennaio 2004 n. 4 (disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui
prevede che le province autonome vigilino sull'attuazione da
parte dei propri uffici delle disposizioni della legge; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 medesi
ma 1. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in cui non esclude le pro vince autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regola mento.
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