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sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres....

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sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mari). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2619/2620-2625/2626 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201529 . Accessed: 24/06/2014 20:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:38:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv.

sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 luglio 2005, n. 30);Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Mari). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2619/2620-2625/2626Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201529 .

Accessed: 24/06/2014 20:38

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2619 PARTE PRIMA 2620

Nella specie, la norma censurata si limita a consentire al

l'autorità governativa di provvedere — con regolamento da

emanare ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. n. 400 del 1988 —

«al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi

alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzati

vi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei pro

venti», secondo i principi elencati nella stessa disposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, tale norma,

non prevedendo alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti

passivi di imposta, lascia immutata la disciplina legislativa con cernente gli elementi strutturali del suddetto tributo e, quindi,

impone al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi

soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente. Resta di

conseguenza esclusa la denunciata violazione del principio della

riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali im

poste, sancito dall'art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali. Il giudice a quo aveva dunque l'obbligo di indi

viduare i soggetti passivi dell'imposta in base alle leggi vigenti in materia.

3. - La seconda questione sollevata dalla stessa commissione

tributaria, concernente l'art. 17, 2° comma, 1. n. 400 del 1988, è

inammissibile. La censura del rimettente si articola in diversi assunti, tra loro

strettamente connessi, nessuno dei quali è motivato. Il giudice a

quo omette, infatti, sia di esplicitare le ragioni per le quali ritie

ne di porsi in contrasto con l'unanime opinione dottrinale se

condo cui (data anche l'evidente differenza semantica tra i ter

mini «norma» e «principio») le «norme generali regolatrici della

materia» hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più

stringente rispetto ai «principi e criteri direttivi»; sia di precisa re le «norme generali regolatrici della materia» delegificata af

fette dal dedotto vizio di genericità e delle quali dovrebbe fare

applicazione nel giudizio principale. Tali carenze rendono la

questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rile

vanza.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 78, 1. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di ra

zionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento

agli art. 23, 70, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria pro vinciale di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400 (disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del con

siglio dei ministri), sollevata, in riferimento agli art. 23, 70, 76 e 77 Cost., dalla stessa commissione tributaria provinciale con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2005.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv.

Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Con

flitto di attribuzione.

Invalidi civili e di guerra — Finanziamenti in favore di sog getti handicappati gravi privi dell'assistenza dei familiari — Criteri e modalità — Disciplina con regolamento sta tale — Applicabilità alle province di Trento e di Bolzano — Non spettanza allo Stato — Annullamento (Statuto spe ciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; 1. cost. 18 ottobre

2001 n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Co

stituzione, art. 10; 1. 30 novembre 1989 n. 386, norme per il

coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adi

ge e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la ri

forma tributaria, art. 5; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regio nali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e co

ordinamento, art. 2; d.leg. 16 marzo 1992 n. 268, norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in

materia di finanza regionale e provinciale, art. 12; 1. 23 di

cembre 2000 n. 388, disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 81,158).

Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'ero

gazione da parte delle province autonome di Trento e di Bol

zano dei finanziamenti in favore di soggetti con handicap

grave privi dell'assistenza dei familiari, previsti dall'art. 1 l.

23 dicembre 2000 n. 388 e, di conseguenza, debbono essere

annullati gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 d.m. lavoro e politiche sociali 13 dicembre 2001 n. 470, nella parte in cui si applica no alle province di Trento e di Bolzano. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 aprile 2005, n. 145 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 2005, n.

16); Pres. Contri, Est. Marini; Provincia di Trento (Avv.

Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Amato).

Informatica giuridica, diritto dell'informatica e telematica — Accesso dei soggetti handicappati agli strumenti infor matici — Disciplina statale — Obbligo di vigilanza da par te delle province di Trento e di Bolzano — Incostituziona

lità (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16,

18, 19, 25, 26, 27, 29; 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, art. 10;

d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 2, 4; 1. 9 gennaio 2004 n. 4,

disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, art. 7).

Informatica giuridica, diritto dell'informatica e telematica — Accesso dei soggetti handicappati agli strumenti infor

matici — Disciplina statale — Regolamento attuativo —

Applicabilità anche alle province di Trento e di Bolzano — Incostituzionalità (Cost., art. 117; statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 29; 1.

cost. 18 ottobre 2001 n. 3, art. 10; d.leg. 16 marzo 1992 n.

266, art. 2, 4; 1. 9 gennaio 2004 n. 4, art. 10).

E incostituzionale l'art. 7,2° comma, l. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento

e di Bolzano vigilino sull 'attuazione, da parte dei propri uffi ci, delle disposizioni della legge stessa in ordine all'accesso

dei soggetti disabili agli strumenti informatici. (2) E incostituzionale l'art. 10 l. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in

cui non esclude le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione dell'emanando regolamento di

attuazione della legge medesima. (3)

(1-3) I due giudizi decisi con le pronunce in epigrafe, relativi ad un conflitto di attribuzione tra enti e ad una questione di costituzionalità sollevata in via diretta ed entrambi proposti dalla provincia di Trento, hanno avuto in sostanza un oggetto assai simile e sono stati risolti tutti

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in

relazione agli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento di cui

al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 di

cembre 2001 n. 470 (regolamento concernente criteri e modalità

per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al

l'art. 81 1. 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei

familiari), emanato in attuazione dell'art. 81 1. 23 dicembre

2000 n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». Secondo la provincia ricorrente, lo Stato, con tali disposizioni

regolamentari, invece di limitarsi ad assegnarle la quota di

spettanza sulla integrazione del fondo nazionale per le politiche sociali disposta dall'art. 81 1. n. 388 del 2000, si sarebbe spinto sino a disciplinare minuziosamente i criteri e le modalità di uti

lizzazione dei finanziamenti previsti da quest'ultimo articolo, le

modalità di controllo dell'attività ad essi connessa, nonché le

ipotesi di revoca di detti finanziamenti, ed avrebbe pertanto in

vaso la sfera di competenza costituzionale riservata alla stessa

provincia autonoma sia dallo statuto speciale e dalle relative

e due in senso favorevole alla provincia autonoma. In particolare que st'ultima denunciava l'invasione della propria competenza in materia di

disciplina dei criteri e delle modalità di esecuzione di interventi finan ziari a favore di soggetti portatori di handicap, sia con riguardo alla di retta applicabilità della disciplina legislativa statale, sia alla potestà re

golamentare del governo in materia di competenza provinciale. In en trambi i casi la Corte costituzionale, tenuto conto dell'identità di conte nuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali, ha esteso gli effetti della pronuncia alla provincia di Bolzano (in senso

analogo, v. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 263, G.U., la s.s., n. 28 del

2005; 28 marzo 2003, n. 91, Foro it., 2003, I, 2911, con nota di richia

mi). Per l'inammissibilità, in quanto proposto avverso un atto privo di le

sività, del conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla provincia au tonoma di Trento nei confronti dell'art. 3 d.p.c.m. 1° dicembre 20Ò0 che fissa, in maniera dettagliata, i criteri cui debbono attenersi le regio ni e le province autonome nel rimborsare le spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specia lizzazione, v. Corte cost. 27 luglio 2004, n. 273, id., 2004, I, 2946, con nota di richiami.

Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art. 38, 3° comma, d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, come modificato dal l'art. 3 d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84, nella parte in cui, stabilendo che i

magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bol zano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina, esclude, per tale periodo, l'applicabilità sull'intero territorio nazionale dell'art. 33, 5° comma, 1. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vi cina al proprio domicilio per assistere con continuità un parente o affi ne entro il terzo grado handicappato, v. Corte cost. 22 luglio 2002, n.

372, id., 2003,1, 719, con nota di richiami. Per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 42, 5° comma,

d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito ivi

indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provve dere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili, v. Corte cost. 16 giugno 2005, n. 233, in questo fascicolo, I, 2646. con nota di richiami.

Nel senso che le norme che pongono vincoli nell'assegnazione alle

regioni delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, 2°

comma, lett. m), Cost., ma si limitano a prevedere somme a destinazio ne vincolata, v. Corte cost. 29 dicembre 2004, n. 423, id., 2005,1, 2291, con nota di richiami e osservazioni di Ferioli.

Per quanto concerne il processo costituzionale, nella sent. 287/05

viene confermata la conclusione, più volte sostenuta dalla corte, nel

senso che le norme di attuazione degli statuti speciali, al pari di questi,

possono essere utilizzate come parametro per il giudizio di costituzio nalità delle leggi (v. Corte cost. 22 luglio 2003, n. 267, id., 2004, I, 23, con nota di richiami).

In linea con gli indirizzi formulati dall'Unione europea, il 9 gennaio 2004 è stata adottata la c.d. «legge Stanca sull'accessibilità» (1. n. 4 del

9 gennaio 2004, disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili

agli strumenti informatici, Le leggi, 2004, I, 269; per ampia documen

tazione, cfr. il sito del ministero per l'innovazione e le tecnologie:

<http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/accessibilita.shtml>).

Il Foro Italiano — 2005.

norme di attuazione, sia, comunque, dal nuovo testo dell'art.

117, 6° comma, Cost., applicabile alle province autonome in

forza dell'art. 10 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al ti

tolo V della parte seconda della Costituzione). Nel ricorso viene

specificato che le disposizioni statutarie e le correlative disposi zioni di attuazione che si assumono violate dalle impugnate norme regolamentari sono: a) gli art. 8, n. 25, e 9, n. 10, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (approvazione del t.u. delle leggi costitu

zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi

ge); b) l'art. 5, 2° e 3° comma, 1. 30 novembre 1989 n. 386 (norme per il coordinamento della finanza della regione Trenti no-Alto Adige e delle prpvince autonome di Trento e di Bolza

no con la riforma tributaria); c) l'art. 2, 1° comma, d.leg. 16

marzo 1992 n. 266 (norme di attuazione dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legis lativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); d) l'art. 12, 1° e 2° com

ma, d.leg. 16 marzo 1992 n. 268 (norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza

regionale e provinciale). In particolare, la ricorrente osserva che le impugnate disposi

zioni regolamentari attuative dell'art. 81 1, n. 388 del 2000, nel

l'imporre alla provincia autonoma di Trento vincoli ulteriori ri

spetto a quello della mera destinazione delle somme nell'ambito

del corrispondente settore di materia (interventi in favore dei

soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), si pongono in contrasto con la stessa legge che dovrebbero at

tuare, il cui art. 158 fa espressamente salve le prerogative sta

tutarie delle province autonome e, quindi, anche quelle previste dal 2° e 3° comma dell'art. 5 1. n. 386 del 1989. Tali due commi

stabiliscono, infatti, che i finanziamenti recati da leggi statali, allorché non siano diretti a garantire livelli minimi di prestazio ne in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, affluiscono

al bilancio delle province autonome «per essere utilizzati, se

condo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore» (2° comma) e che, per l'assegnazione e l'erogazione di

tali finanziamenti, si prescinde da qualunque adempimento pre visto dalle stesse leggi statali, «ad eccezione di quelli relativi

all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto» (3°

comma). Sempre secondo la ricorrente, siffatta normativa sa

rebbe stata ribadita dai primi due commi dell'art. 12 d.leg. n.

268 del 1992. Nel ricorso si aggiunge, a sostegno di tali rilievi, che, se l'art.

2 d.leg. n. 266 del 1992 esclude in via generale l'immediata ap

plicazione alla provincia autonoma dèlia legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione re

gionale e provinciale, a maggior ragione sarebbe illegittima una

normativa regolamentare volta a disciplinare direttamente una

materia di competenza provinciale. La provincia ricorrente conclude per una declaratoria della

non spettanza allo Stato del potere di adottare le norme regola mentari impugnate, con conseguente annullamento di queste ul

time.

2. - Debbono preliminarmente essere respinte le eccezioni di

inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1. - La difesa erariale, sul rilievo che la ricorrente non ha

impugnato l'art. 81 1. n. 388 del 2000, ai sensi del quale è stato

emesso il regolamento censurato, ha eccepito che «o il regola mento si è attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il ricorso

è inammissibile perché la provincia avrebbe dovuto impugnare la legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si è attenuto, ma in que sto caso sarebbe viziato da illegittimità da far valere davanti al

giudice amministrativo» e non davanti alla Corte costituzionale, con conseguente inammissibilità del ricorso anche in questo ca

so.

L'eccezione non è fondata.

L'art. 158 1. n. 388 del 2000 detta una «clausola di salvaguar

dia», che prevede l'applicabilità alla provincia di Trento del l'art. 81 della stessa legge, sul quale si fonda il regolamento im

pugnato, «compatibilmente con le norme» dello statuto speciale. Come emerge dalla sua formulazione letterale, tale clausola

conferma la prevalenza del sistema statutario sul citato art. 81 e,

quindi, ciò esclude in radice una lesione delle competenze sta

tutarie da parte della legge che la contiene.

Né può essere condivisa, in proposito, l'argomentazione del

l'avvocatura generale dello Stato per cui l'art. 12, 1° e 2° com

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2623 PARTE PRIMA 2624

ma, d.leg. n. 268 del 1992 (norma di attuazione statutaria), e

l'art. 5, 2P e 3° comma, 1. n. 386 del 1989 (legge adottata secon

do lo speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello statuto,

per la modifica e l'integrazione del titolo VI dello statuto stes

so), invocati dalla ricorrente quali parametri a fondamento del

conflitto, non sarebbero norme dello statuto, sicché le relative

disposizioni, escluse dalla «clausola di salvaguardia», sarebbero

state immediatamente lese dalla legge e non dal regolamento. Al riguardo, alla stregua della consolidata giurisprudenza di

questa corte, si deve opporre che, al pari delle norme dello sta

tuto speciale, anche le relative norme di attuazione (come il

d.leg. n. 268 del 1992) e quelle di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige, adottate con lo

speciale procedimento previsto dall'art. 104 dello stesso statuto

(come l'art. 5 1. n. 386 del 1989) possono essere utilizzate come

parametro del giudizio di costituzionalità (sentenze n. 36, n. 356

e n. 366 del 1992, Foro it., 1994, I, 3283, id., 1993, I, 1379, e id., Rep. 1992, voce Parchi nazionali, n. 12; n. 165 del 1994,

id., 1996, I, 2284; n. 458 del 1995, id.. Rep. 1996, voce Agri coltura, n. 67; n. 520 del 2000, id., Rep. 2001, voce Trentino

Alto Adige, n. 10; n. 334 e n. 419 del 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 12, e id., 2002, I, 972; n. 28 e n. 267 del 2003, id., Rep. 2003, voce Locazione, n. 84, e id., 2004,1, 23). In conseguenza di questa equiparazione tra norme statutarie e norme di modifica

e di attuazione dello statuto, la «clausola di salvaguardia» det

tata dall'art. 158 1. n. 388 del 2000 deve essere intesa, secondo

una lettura costituzionalmente orientata, come riferita a tutte le

disposizioni che fondano e definiscono l'autonomia speciale della provincia. E allora da condividere la premessa da cui

muove la ricorrente, secondo cui — proprio in ragione di tale

«clausola di salvaguardia», letta in relazione all'art. 5 1. n. 386

del 1989 — la lesione delle competenze provinciali non deriva

dall'art. 81 1. n. 388 del 2000, ma esclusivamente dagli impu

gnati articoli del d.m. n. 470 del 2001, che, nel porre una pene trante disciplina in ordine alle modalità di utilizzazione dei fi nanziamenti, individuano espressamente la provincia autonoma

di Trento tra i propri destinatari.

Non rileva in contrario che il regolamento, invadendo la sfera

di competenza costituzionale della provincia autonoma, possa violare contemporaneamente (e conseguentemente) il disposto del citato art. 158 1. n. 388 del 2000, rendendo l'atto impugna bile davanti all'autorità giurisdizionale. La violazione delle at

tribuzioni statutarie della provincia autonoma, infatti, conferisce

di per sé «tono costituzionale» al conflitto, restando irrilevante

la concorrente possibilità di impugnativa giurisdizionale (v., ex

plurimis, sentenza n. 199 del 2004, id., 2005,1, 325). 2.2. - L'avvocatura generale dello Stato eccepisce altresì l'i

nammissibilità del ricorso per la mancanza di un interesse at

tuale, in quanto le norme impugnate riguarderebbero — in di

fetto di prova contraria fornita dalla ricorrente — finanziamenti

già ricevuti dalla ricorrente e presumibilmente già spesiì Anche tale eccezione è infondata.

Al riguardo, va osservato che, in materia di conflitti tra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi

anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competen za, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del

riparto costituzionale delle competenze. 3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. - La disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate rientra, ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello statuto speciale, nella

materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la

provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva.

La riconducibilità delle norme regolamentari oggetto del con

flitto alla suddetta materia emerge con evidenza dal tenore lette

rale dell'art. 81 I. n. 388 del 2000 («legge finanziaria 2001»), in

attuazione del quale il regolamento è stato emanato. Tale arti

colo, nel fare riferimento al fondo nazionale per le politiche so

ciali ed alle correlative finalità di cura ed assistenza di soggetti

portatori di handicap grave, specificamente dispone che, per l'anno 2001, il suddetto fondo sia integrato con una determinata

somma destinata al finanziamento di un «programma di inter

venti svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore del

l'assistenza ai soggetti con handicap grave [...], per la cura e

l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari

che ad essi provvedevano». Per il perseguimento di tali finalità,

Il Foro Italiano — 2005.

lo stesso art. 81 prevede, al 2° comma, l'emanazione di un re

golamento ministeriale attuativo, con il quale sono disciplinate «la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei

finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di

verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca

dei finanziamenti concessi».

Le norme regolamentari impugnate intervengono, dunque, nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, e non di

sciplinano — come invece sostenuto dall'avvocatura dello Stato

nel corso dell'udienza pubblica — i livelli essenziali delle pre

stazioni concernenti l'assistenza e la beneficenza pubblica. Co

me già rilevato da questa corte, infatti, le norme che, al pari del

citato art. 81 1. n. 388 del 2000, pongono vincoli nell'assegna zione alle regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politi che sociali, istituito dall'art. 59, 44° comma, 1. 27 dicembre

1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubbli

ca), non determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi

dell'art. 117, 2° comma, lett. m), Cost., ma si limitano a preve dere somme a destinazione vincolata (sentenza n. 423 del 2004,

ibid., 2291). 3.2. - La riconduzione della disciplina in questione alla mate

ria dell'assistenza e beneficenza pubblica implica una diretta

interferenza, da parte del regolamento impugnato, nella compe tenza legislativa esclusiva della provincia autonoma in tale ma

teria, in palese violazione del principio, più volte affermato da

questa corte, per cui un decreto ministeriale non può comunque

disciplinare materie di competenza legislativa delle province autonome (v., fra le altre, le sentenze n. 267 del 2003, cit., e n.

371 del 2001, id., Rep. 2002, voce Agricoltura, n. 59). 3.3. - Deve poi essere rilevato che, anche a prescindere dalla

riconducibilità della disciplina impugnata ad una materia di

competenza legislativa provinciale, trovano applicazione al pre sente conflitto — nel quale non si verte, come già evidenziato, in tema di «livelli essenziali delle prestazioni»

— il 2° e 3°

comma dell'art. 5 1. n. 386 del 1989. Come sopra ricordato,

questi due commi stabiliscono, per l'ipotesi di finanziamenti re

cati da leggi statali che non siano diretti a «garantire livelli mi

nimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio na

zionale», rispettivamente: a) che tali finanziamenti, ove «sia

previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono asse

gnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle

stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nel

l'ambito del corrispondente settore»; b) che per l'assegnazione e per l'erogazione degli stessi finanziamenti «si prescinde da

qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi, ad eccezio

ne di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle

quote di riparto». Siffatta normativa, come esattamente sottoli

neato dalla ricorrente, è confermata dai primi due commi del

l'art. 12 d.leg. n. 268 del 1992: il 1° comma stabilisce che «le

disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei

fondi di cui all'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se

le stesse non sono espressamente richiamate»; il 2°comma pre cisa che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di

attività amministrativa nelle materie regionali e provinciali non

si riferiscono all'attribuzione o alla ripartizione di fondi statali a

favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali e

che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui

all'art. 5, 2° comma, 1. 30 novembre 1989 n. 386».

In palese violazione dell'art. 5 sopra citato, le norme regola mentari impugnate

— che sono espressamente rivolte anche alle

province autonome di Trento e di Bolzano e non attengono al

l'individuazione dei parametri o delle quote di riparto del fondo

nazionale per le politiche sociali — disciplinano, invece, in

modo minuzioso e vincolante i criteri e le modalità per la con

cessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte delle provin ce autonome (art. 1), definendo in particolare i soggetti con

handicap grave (con lo stesso art. 1); indicando i soggetti abili

tati a presentare la domanda di finanziamento (art. 3); indivi

duando le caratteristiche dei progetti finanziabili, secondo crite

ri che, in parte, prescindono dalle norme degli statuti di auto

nomia (art. 4, specie il 2° comma, e 5); fissando i requisiti delle

strutture di accoglienza (art. 6); determinando modalità di con

cessione e di erogazione dei finanziamenti che, in parte, pre scindono dalle norme degli statuti di autonomia (art. 7, specie il

2° comma); prescrivendo le modalità di verifica dell'attuazione

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Page 5: sentenza 19 luglio 2005, n. 287 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 luglio 2005, n. 30); Pres. Contri, Est. Gallo; Provincia di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti (art. 9 e 10). E dunque evidente, anche sotto tale aspetto, la lesione

delle competenze della provincia ricorrente.

3.4. - Per quanto evidenziato in ordine alla diretta lesione di

competenze statutarie da parte delle norme regolamentari impu

gnate, resta assorbita la questione, prospettata dalla ricorrente in

via subordinata, circa la violazione, mediante tali norme, «del

l'art. 117, 6° comma, Cost., esteso alle autonomie speciali dal

l'art. 10 1. cost. n. 3 del 2001».

4. - In conseguenza delle sopra esposte considerazioni, deve

dichiararsi che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con

regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessio

ne e l'erogazione da parte della provincia autonoma di Trento

dei finanziamenti previsti dall'art. 80, 14° comma, 1. n. 388 del

2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli art. 1, 3, 4, 5,

6, 7, 9 e 10 decreto del ministro del lavoro e delle politiche so

ciali n. 470 del 2001, nella parte in cui si applicano alla provin cia autonoma di Trento.

5. - In considerazione della piena equiparazione statutaria

delle province autonome di Trento e di Bolzano relativamente

alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente senten

za deve essere estesa anche nei confronti della provincia auto

noma di Bolzano.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con

regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessio

ne e l'erogazione da parte delle province autonome di Trento e

di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'art. 81 1. 23 dicembre

2000 n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 )»;

annulla, di conseguenza, gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del de

creto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicem

bre 2001 n. 470 (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81

1. 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di interventi in favore dei

soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento

e di Bolzano.

II

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento censura gli art. 7, 2° comma, e 10 1. 9 gennaio 2004 n. 4 (disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informati

ci), in quanto lesivi delle proprie competenze statutarie.

In particolare, l'art. 7, 2° comma, della legge sarebbe illegit timo poiché, imponendo anche alle province autonome di vigila re sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei con

fronti della provincia autonoma di Trento, pur riguardando ma

terie — quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli

uffici provinciali e dell'istruzione e della formazione professio nale — appartenenti per statuto alla competenza legislativa della

stessa provincia. L'art. 10 medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo

statuto di autonomia della provincia, prevedendo, nelle stesse

materie, l'emanazione di un regolamento statale.

2. - Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili. 2.1. - E indubbio che la disposizione, che impone alla provin

cia autonoma l'obbligo di vigilare sull'attuazione da parte dei

'propri uffici delle disposizioni di cui alla 1. n. 4 del 2004, pre suppone necessariamente la diretta applicabilità alla provincia della legge stessa.

Si tratta, d'altra parte, di un presupposto che, atteso il tenore

testuale della norma impugnata e l'assenza di una generale clau

sola di salvaguardia, non può certo essere superato in via inter

pretativa e del quale, pertanto, va accertata la conformità ai

principi costituzionali ed in particolare allo statuto di autonomia

della provincia ricorrente.

In proposito, è sufficiente richiamare l'art. 2, 1° e 4° comma,

d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 (norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra

atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la

potestà statale di indirizzo e coordinamento), che esclude in via

Il Foro Italiano — 2005.

generale l'immediata applicabilità alla provincia autonoma della

legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei

limiti specificati in tale norma.

La tesi del governo, secondo la quale la diretta applicabilità della citata legge alla provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli es

senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, 3° comma, lett. m), Cost., è, poi, priva di

fondamento. ,

Senza entrare nella valutazione di tale tesi è sufficiente rile

vare che le disposizioni della 1. cost. n. 3 del 2001, modificativa

del titolo V della Costituzione, si applicano alle province auto

nome, ai sensi dell'art. 10 stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Sicché, deve necessariamente escludersi

che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano

comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita alla provincia ricorrente per effetto dello statuto di

autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbli

go di adeguamento, imposto dall'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 266

del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli art. 4 e 5 dello stesso statuto.

Conclusivamente, l'art. 7, 2° comma, 1. n. 4 del 2004, com

portando, nel senso precisato, la diretta applicabilità alla pro vincia delle disposizioni di tale legge, va dichiarato costituzio

nalmente illegittimo. 2.2. - Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per

l'art. 10 della legge. Ai sensi dell'art. 117, 6° comma. Cost.,

applicabile anche alla provincia in quanto attributivo di una più

ampia forma di autonomia, la potestà regolamentare dello Stato

non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono —

per quanto già detto — alla competenza legislativa della pro vincia autonoma di Trento.

Né può in contrario assumere rilevanza alcuna la previsione dell'intesa con la conferenza unificata sia perché tale intesa può in concreto non esserci sia perché non può, in ogni caso, valere

quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.

3. - La presente decisione estende la propria efficacia anche

nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto

della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva

delle competenze provinciali (sentenze n. 91 del 2003, Foro it.,

2003, I, 2911; n. 334 e n. 84 del 2001, id., Rep. 2002, voce Trentino-Alto Adige, n. 12, e id., 2001,1, 2426).

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, 2° comma, 1. 9 gennaio 2004 n. 4 (disposizioni per favorire l'accesso dei

soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui

prevede che le province autonome vigilino sull'attuazione da

parte dei propri uffici delle disposizioni della legge; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 medesi

ma 1. 9 gennaio 2004 n. 4, nella parte in cui non esclude le pro vince autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regola mento.

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