sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deidda; imp. MugnaiSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 735/736-737/738Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179512 .
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PARTE SECONDA
PRETURA DI FIRENZE; sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deid
da; imp. Mugnai.
PRETURA DI FIRENZE;
Lavoro (rapporto) — Prestazione dei venditori di cataloghi, libri
e «poster» alle mostre — Natura autonoma — Conseguenze
penali (Cod. civ., art. 2094, 2222; 1. 10 gennaio 1935 n. 112,
istituzione del libretto di lavoro, art. 3, 12; 1. 5 gennaio 1953
n. 4, norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribu
zioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga, art. 1, 5).
È di lavoro autonomo — e non commette quindi i reati di cui
agli art. 3 e 12 l. 112/35 e 1 e 5 I. 4/53 il datore di lavoro
che omette di effettuare le prescritte registrazioni sui libretti
di lavoro e corrisponde le retribuzioni senza consegnare i pro
spetti di paga — la prestazione d'opera dei diffusori di catalo
ghi, libri e poster presso mostre. (1)
Fatto e diritto. — Con decreto penale del 23 dicembre 1985
Mugnai Giuliano quale presidente della Expolibro s.r.l., coopera tiva libraria, veniva condannato alla pena di lire 550.000 di am
menda in ordine alle contravvenzioni in epigrafe specificate
[imputato: a) quale presidente della s.r.l. Expolibro del reato di
cui agli art. 3, 4 e 12 1. 10 gennaio 1935 n. 112 per avere omesso
di effettuare le prescritte registrazioni sui libretti di lavoro di 62
dipendenti; b) del reato di cui agli art. 1-5 1. 5 gennaio 1953
n. 4 per avere omesso di consegnare a 62 dipendenti, all'atto del
la corresponsione delle retribuzioni, il prescritto prospetto paga.] Il Mugnai proponeva rituale opposizione eccependo che il per
sonale indicato nel rapporto dell'ispettorato del lavoro non era
dipendente della cooperativa ma offriva prestazioni di lavoro au
tonomo. Egli pertanto veniva rinviato a giudizio e compariva alla
odierna udienza dibattimentale ove ha sostenuto la sua versione
dei fatti. Egli in sostanza ha dichiarato che in occasione di mo
stre e manifestazioni culturali di vario genere, si sceglievano alcu
ni giovani ai quali si proponeva di stare a contatto con i visitatori
delle manifestazioni, presentando loro i cataloghi ed eventualmente
vendendo i libri offerti dalla mostra. La durata di tali prestazioni variava a seconda della durata della mostra e poteva andare da
un giorno o due fino a due o tre mesi. Il Mugnai ha tenuto a
precisare che non veniva richiesta una prestazione di lavoro su
bordinata, dal momento che i giovani segnalati erano padroni di effettuare i turni di lavoro a loro piacimento e potevano gesti re la giornata come più a loro piaceva, preoccupandosi la coope rativa soltanto di pretendere che i turni fossero coperti da questo 0 quel giovane per tutta la durata della manifestazione. L'impu tato ha inoltre precisato che i giovani incassavano anche i denari
relativi alla vendita di libri o manifesti o cataloghi e che tenevano
1 denari presso di sé fino a che un incaricato della cooperativa non passava a ritirarli. Infine per quanto riguarda il caso della
denunziarne Romei il Mugnai ha dichiarato che il caso della Ro
mei si deve considerare un vero e proprio caso limite, giacché nei suoi confronti la cooperativa aveva avuto assicurazioni anche
per il futuro in ordine a una certa continuità del rapporto, il
che poteva forse prestarsi a rafforzare la convinzione della Ro
mei che i rapporti intervenuti si inquadrassero nello schema di
un'assunzione come lavoratrice subordinata. Del tutto diversi in
vece i restanti rapporti per i quali la cooperativa si era limitata
a dare incarichi ai vari prestatori di lavoro circa una sessantina, versando il prezzo pattuito per le loro autonome prestazioni lavo
rative.
Durante il corso dell'istruttoria dibattimentale, sono stati senti
ti una diecina di testimoni tutti incaricati in varie epoche dalla
Expolibri di partecipare a mostre o manifestazioni culturali varie.
In sintesi e senza voler specificare le varie posizioni emerse du
rante il dibattimento, può dirsi schematicamente che il rapporto intercorso tra i giovani lavoratori e la cooperativa si caratterizza
per alcuni elementi che possono cosi riassumersi. La cooperativa non ha fini di lucro e realizza un'attività che può indicarsi come
promozione e diffusione del libro. A tale fine allestiva mostre
librarie in occasione di manifestazioni culturali, durante le quali
(1) Contra, sulla identica fattispecie ma in sede civile, cfr. Pret. Firenze 21 settembre 1987, in questo fascicolo, I, 3357, con nota di richiami. Come pure si rinvia alla massima relativa a tale pronuncia per la puntua lizzazione di alcune caratteristiche del caso di specie.
Il Foro Italiano — 1987.
era prevista la vendita dei cataloghi, oppure di libri, oppure di
manifesti. La durata di tali manifestazioni generalmente non su
perava i pochi giorni, ma qualche volta si è protratta per mesi.
Di solito tali manifestazioni avevano un'apertura sia nelle ore
antimeridiane che pomeridiane. Nell'arco di queste ore gli stu
denti prescelti venivano impiegati per stare a disposizione di even
tuali richieste del pubblico e a volta a volta dovevano assicurare
il materiale di vendita oltre che compiere le prescritte operazioni di vendita dei libri e di incasso dei denari. Gli studenti presenti
per ogni manifestazione erano sempre più di uno e formavano
piccoli gruppi che per lo più gestivano il proprio orario attraver
so la formazione di turni che non erano sotto il diretto controllo
del personale della cooperativa. L'imputato Mugnai in proposito ha precisato che venivano preferite persone che avessero qualche
esperienza e capacità e che perciò venivano riconfermate persone che avevano già in passato fornito buona prova. Molti dei testi
interrogati hanno dichiarato che gli orari non erano rigidi e che
ciascun componente del gruppo poteva far valere le proprie esi
genze durante la formazione del turno.
Vero è che tale schema di rapporto comune alla generalità dei
giovani incaricati (vedi elenchi in atti con relativi prospetti di ora
rio e di somme riscosse), talvolta presentava delle eccezioni, co
me si può rilevare per esempio nel caso della denunziarne Romei; ma si tratta appunto di eccezioni che non pregiudicano la visione
di insieme dei rapporti posti in essere sui quali il pretore è chia
mato a pronunziarsi. Il decidente deve innanzitutto rilevare che nelle fattispecie de
scritte nel rapporto giudiziario dell'ispettorato del lavoro non man
cano elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. È da
condividere del resto la posizione dell'ispettorato e soprattutto il presupposto che è necessario prescindere dalla lettera delle de
nunzie del datore di lavoro che nella compilazione dei modelli
770 ha sottolineato che si trattava di compensi per lavoro non
subordinato. Perciò appare corretta l'iniziativa dell'ispettorato che
ha deciso di effettuare indagini più penetranti al di là delle di
chiarazioni per accertare se si trattasse di vere e proprie presta zioni di lavoro subordinato retribuite tenendo conto del tempo durante il quale le persone hanno prestato al datore di lavoro
le proprie energie psico-fisiche. Il risultato delle indagini dell'i
spettorato del lavoro presenta alcuni elementi che sono tipici del
rapporto di lavoro subordinato: cosi' può dirsi per la mancanza
di capacità professionali peculiari di cui la cooperativa si servisse
nelle prestazioni richieste agli studenti; cosi' può dirsi per le misu
re del compenso misurate sul tempo della prestazione e non su
un qualche risultato d'opera; cosi può dirsi infine per il regime, almeno apparente di subordinazione nel quale queste prestazioni venivano effettuate senza alcun margine di autonomia.
E tuttavia il decidente ritiene che vi siano seri motivi per dubi
tare che tali elementi la cui sussistenza non può essere negata vadano interpretati sulla scorta di un processo evolutivo in ordi
ne alla natura di alcune prestazioni che via via in tempo recente
vanno affermandosi come sempre più frequenti. Non c'è dubbio che a seconda delle mostre e delle manifesta
zioni di volta in volta l'incarico agli studenti veniva rinnovato
ed aveva per oggetto la prestazione di un servizio; vi sono seri
dubbi che tale incarico preludesse a un inserimento, sia pure a
tempo determinato in un qualsiasi ciclo produttivo. Da questo
punto di vista è rilevante che questi incarichi avessero durata li
mitatissima nel tempo e talvolta non superiore a poche ore. Si
trattava in sostanza di garantire un servizio in qualche modo mar
ginale rispetto alle mostre, la vendita di libri o di cataloghi. Vero è che, una volta ricevuto l'incarico, gli studenti venivano
inseriti in una organizzazione che non dipendeva strettamente da
loro se non per quanto riguardava il turno di lavoro. Vi è prova in atti che le modalità di espletamento dell'incarico venivano pre cisate dalla stessa cooperativa e per essa da tale Meletti, che in
qualche modo, sia pure saltuariamente, vigilava sull'espletamen to di tali modalità. Ma anche questo punto per quanto non irrile
vante nella costruzione di un rapporto di lavoro subordinato va
interpretato: l'affidare l'incarico e il precisarne le modalità non
comporta di per sé alcun potere gerarchico sulle persone incarica
te, né la vigilanza e il controllo sulle modalità di adempimento. Un altro elemento che fa dubitare della sussistenza del rappor
to di lavoro subordinato è l'organizzazione dei turni. Sembra di
poter dire che dalle dichiarazioni degli studenti rese in dibatti
mento emerge che mancava quella connotazione della personalità
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GIURISPRUDENZA PENALE
della prestazione di lavoro che è un elemento essenziale della sus
sistenza del rapporto di lavoro subordinato. Se è vero infatti che
gli studenti potevano fare i turni come a loro piaceva, che era
indifferente al datore di lavoro che ci fosse durante la giornata Tizio o Caio, che addirittura uno studente incaricato poteva farsi
sostituire non solo da altro incaricato, ma addirittura da persona sconosciuta alla cooperativa, allora bisogna concludere che non
aveva rilievo in questo rapporto l'elemento della personalità della
prestazione. Da qui a ritenere che oggetto del rapporto fosse il
servizio di assicurare alla cooperativa una presenza in ordine ad
una attività marginale alla manifestazione il passo è breve. Forse
si può aggiungere che l'elenco delle prestazioni allegate al rappor to fa emergere prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali vi
cino a rapporti che hanno avuto una qualche stabilità e ripetizione nel tempo.
La conclusione necessaria in questo breve esame è che vanno
a mano a mano emergendo figure nuove di prestazioni lavorative
che mal si adattano ad essere inquadrate nei consueti schemi di
un rapporto di lavoro subordinato, pur conservando alcuni ele
menti che la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto tipici del rapporto di lavoro subordinato. È necessario nel vagliare queste nuove figure adottare i criteri di indagine rigorosa ed approfon
dita, con riguardo speciale all'intenzione delle parti oltre che alle
oggettive caratteristiche delle prestazioni effettuate. Non sembra
casuale nel nostro caso che la grandissima parte degli studenti
incaricati non abbia neppure pensato di essere stata parte di un
rapporto di lavoro subordinato; il che è sintomatico soprattutto
se si pensa che il livello di cultura e di consapevolezza di questi
lavoratori avrebbe ben consentito che essi si rendessero conto se
i loro diritti erano stati violati.
Ritiene perciò il decidente che manchi del tutto la premessa
per ritenere sufficienti i reati contestati al Mugnai.
Dalla accertata mancanza di un rapporto di lavoro subordian
to deriva la insussistenza delle imputazioni attribuite al Mugnai.
Pertanto l'imputato deve essere assolto con formula ampia.
PRETURA DI GENOVA; sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt;
imp. Merlo e altro.
PRETURA DI GENOVA;
Abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio — Omissione
di atti di ufficio — Assessore regionale — Fattispecie in mate
ria di rifiuti (Cod. pen., art. 328; d.p.r. 10 settembre 1982 n.
915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiu
ti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e noci
vi, art. 31).
Commette il delitto di omissione di atti di ufficio l'assessore re
gionale per l'ambiente il quale, dopo l'emanazione dei criteri
per la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, avvenuta con
delibera del 27 luglio 1984, ometta di provvedere sulle doman
de di autorizzazione allo smaltimento di quel tipo di rifiuti pre
sentate dai privati a norma dell'art. 31 d.p.r. n. 915/82. (1)
(1) In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p. a
carico di amministratori che non provvedano entro i termini stabiliti dal
d.p.r. n. 915/82 (ovvero sei mesi dalla presentazione della domanda),
cfr. F. e P. Giampietro, Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al d.p.r.
n. 915/82, Rimini, 1985, 189, secondo cui «la scadenza del termine asse
gnato per deliberare non può ritenersi idoneo a far scattare il silenzio
rifiuto... ma piuttosto ad introdurre valutazioni di responsabilità penale,
ai sensi dell'art. 328 c.p., nei confronti di chi, nell'ambito della p.a. com
petente, è tenuto a provvedere, nel termine prescritto, all'adozione di un
atto di ufficio, senza che possa avvalersi di alcuna discrezionalità sull'art
del provvedimento, dovendo adottarne uno positivo o negativo, salvo un
eventuale atto interlocutorio, necessario ad acquisire elementi istruttori
di valutazione, pregiudiziali al provvedimento.» Sul reato di cui all'art. 328 c.p. (in una fattispecie in cui è stata ritenu
ta la responsabilità del sindaco per l'omessa osservanza dei previsti poteri
doveri di controllo a tutela della salute pubblica in caso di grave inquina
mento di acque), v. Cass. 21 giugno 1985, Puccini, Cass, pen., 1986,
1636, con nota di F. Giampietro, Ambiente, salute pubblica e omissione
di atti di ufficio del sindaco; in generale, v. Pret. Pistoia 17 dicembre
1984 (in tema di omissione del sindaco responsabile di non aver istituito
un efficiente servizio per il controllo degli scarichi idrici degli insediamen
II Foro Italiano — 1987.
Motivi della decisione. — 1. - (Il regime autorizzatorio dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi). Con l'entrata in vigore del decreto delegato d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 di attuazione
della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relati
va allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi si è affermato il
principio che le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
devono essere autorizzate in ogni loro fase, ed in particolare: a) la raccolta ed il trasporto, b) lo stoccaggio provvisorio, c) il trat
tamento, d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.
È competenza delle regioni provvedere, tra l'altro, alla predi
sposizione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti, alla individuazione delle zone idonee in cui realizzare
gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definiti
vo dei rifiuti, alla emanazione di norme integrative e di attuazio
ne del decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e
delle procedure di controllo e di autorizzazione. Tali competenze avrebbero dovuto essere esercitate entro il 13 marzo 1986 (diciot to mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati
dal comitato interministeriale il 27 luglio 1984, in attuazione del
l'art. 4 d.p.r. e pubblicati il 13 settembre 1984, art. 33, cpv.). Fino a tale data, e comunque fino all'emanazione dei provvedi menti regionali, si determina una fase transitoria regolata unica
mente dalle norme di legge, nonché dalle disposizioni di attuazione
delle competenze dello Stato approvate dal comitato interministe
riale di cui all'art. 5 del decreto.
È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione a chiunque, al
l'entrata in vigore del decreto, effettui attività di smaltimento dei
rifiuti per la quale essa sia prevista; ugualmente deve richiedere
l'autorizzazione chi intende intraprendere nuove analoghe attività.
La regione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda,
deve provvedere su di essa (art. 31). All'eventuale silenzio sulla domanda, in mancanza di ogni espli
cita previsione normativa, non può certo attribuirsi natura di prov
vedimento né in senso negativo, diniego, né in senso positivo,
accoglimento. Esso non può valere quindi che come mero silen
zio inadempimento con la duplice conseguenza, dal lato del pri
vato richiedente, che egli non può ritenersi autorizzato, e, dal
lato dell'amministrazione, che si integra l'elemento materiale del
reato di omissione o ritardo di atti d'ufficio.
La legge definisce solo genericamente le caratteristiche dei ri
fiuti da considerarsi tossici e nocivi e manda per la loro precisa
zione alle competenze dello Stato da esercitarsi tramite il comitato
interministeriale. Tali competenze sono state esercitate solo con
ti produttivi siti in territorio comunale), Foro il., 1985, II, 467, con nota
di richiami; Pret. Mirandola 13 aprile 1984, ibid., 142, con nota di richia
mi; Pret. Rivarolo Canavese 20 aprile 1983, id., 1984, II, 144, con nota
di richiami. Cfr. anche F. e P. Giampietro, Rassegna critica di giurispru
denza sull'inquinamento delle acque e del suolo, Milano, 1985, 1708 ss.,
che riporta un'ampia casistica dell'applicazione del reato di cui all'art.
328 c.p. da parte della giurisprudenza pretorile in fattispecie riguardanti la tutela della salute e dell'ambiente.
In dottrina, sul reato di cui all'art. 328 c.p., v. Stile, Omissione, rifiu to e ritardo di atti di ufficio, Napoli, 1974 e Tagliarini, Omissione, ri
fiuto o ritardo di atti di ufficio, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,
1980, XXX, 60. Per una fattispecie avente ad oggetto l'inquinamento da rifiuti tossici
e nocivi (peraltro collegata alla vicenda oggetto della sentenza che si ri
porta), v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, Giur. merito, 1986, 885,
con nota di Amendola, e Riv. giur. ambiente, 1986, 367, con nota di
Perli. In merito alla identica vicenda, e più in generale sugli scarichi
dei rifiuti tossici in mare, v., da ultimo, P. Giampietro, Gli scarichi tos
sici in mare tra legge «Merli», d.p.r. n. 915 sullo smaltimento dei rifiuti
e convenzioni internazionali, in Giur. it., 1987, IV, 122.
La delibera indicata nella massima è quella emanata dal comitato inter
ministeriale di cui all'art. 5 d.p.r. n. 915/82 intitolata «disposizioni per
la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. concernente lo smaltimento dei
rifiuti» pubblicata in Gazzetta ufficiate n. 253 (supplemento) del 13 set
tembre 1984.
Sulle problematiche suscitate dalla citata delibera, v. Amendola, Smal
timento dei rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 128 ss.; F. e P. Giampie
tro, Lo smaltimento dei rifiuti, cit., 115 ss.; F. Giampietro, Rifiuti tossici
e nocivi e rifiuti urbani pericolosi nella delibera del comitato interministe
riale del 27 luglio 1984, in Foro it., 1985, II, 38.
In generale sullo smaltimento dei rifiuti, v., da ultimo, Pret. Asti 6
giugno 1986, e altre quattro sentenze, id., 1986, II, 681, con nota di
richiami.
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