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sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deidda; imp. Mugnai

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sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deidda; imp. Mugnai Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 735/736-737/738 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179512 . Accessed: 28/06/2014 15:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:59:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deidda; imp. MugnaiSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 735/736-737/738Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179512 .

Accessed: 28/06/2014 15:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE SECONDA

PRETURA DI FIRENZE; sentenza 19 maggio 1986; Giud. Deid

da; imp. Mugnai.

PRETURA DI FIRENZE;

Lavoro (rapporto) — Prestazione dei venditori di cataloghi, libri

e «poster» alle mostre — Natura autonoma — Conseguenze

penali (Cod. civ., art. 2094, 2222; 1. 10 gennaio 1935 n. 112,

istituzione del libretto di lavoro, art. 3, 12; 1. 5 gennaio 1953

n. 4, norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribu

zioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga, art. 1, 5).

È di lavoro autonomo — e non commette quindi i reati di cui

agli art. 3 e 12 l. 112/35 e 1 e 5 I. 4/53 il datore di lavoro

che omette di effettuare le prescritte registrazioni sui libretti

di lavoro e corrisponde le retribuzioni senza consegnare i pro

spetti di paga — la prestazione d'opera dei diffusori di catalo

ghi, libri e poster presso mostre. (1)

Fatto e diritto. — Con decreto penale del 23 dicembre 1985

Mugnai Giuliano quale presidente della Expolibro s.r.l., coopera tiva libraria, veniva condannato alla pena di lire 550.000 di am

menda in ordine alle contravvenzioni in epigrafe specificate

[imputato: a) quale presidente della s.r.l. Expolibro del reato di

cui agli art. 3, 4 e 12 1. 10 gennaio 1935 n. 112 per avere omesso

di effettuare le prescritte registrazioni sui libretti di lavoro di 62

dipendenti; b) del reato di cui agli art. 1-5 1. 5 gennaio 1953

n. 4 per avere omesso di consegnare a 62 dipendenti, all'atto del

la corresponsione delle retribuzioni, il prescritto prospetto paga.] Il Mugnai proponeva rituale opposizione eccependo che il per

sonale indicato nel rapporto dell'ispettorato del lavoro non era

dipendente della cooperativa ma offriva prestazioni di lavoro au

tonomo. Egli pertanto veniva rinviato a giudizio e compariva alla

odierna udienza dibattimentale ove ha sostenuto la sua versione

dei fatti. Egli in sostanza ha dichiarato che in occasione di mo

stre e manifestazioni culturali di vario genere, si sceglievano alcu

ni giovani ai quali si proponeva di stare a contatto con i visitatori

delle manifestazioni, presentando loro i cataloghi ed eventualmente

vendendo i libri offerti dalla mostra. La durata di tali prestazioni variava a seconda della durata della mostra e poteva andare da

un giorno o due fino a due o tre mesi. Il Mugnai ha tenuto a

precisare che non veniva richiesta una prestazione di lavoro su

bordinata, dal momento che i giovani segnalati erano padroni di effettuare i turni di lavoro a loro piacimento e potevano gesti re la giornata come più a loro piaceva, preoccupandosi la coope rativa soltanto di pretendere che i turni fossero coperti da questo 0 quel giovane per tutta la durata della manifestazione. L'impu tato ha inoltre precisato che i giovani incassavano anche i denari

relativi alla vendita di libri o manifesti o cataloghi e che tenevano

1 denari presso di sé fino a che un incaricato della cooperativa non passava a ritirarli. Infine per quanto riguarda il caso della

denunziarne Romei il Mugnai ha dichiarato che il caso della Ro

mei si deve considerare un vero e proprio caso limite, giacché nei suoi confronti la cooperativa aveva avuto assicurazioni anche

per il futuro in ordine a una certa continuità del rapporto, il

che poteva forse prestarsi a rafforzare la convinzione della Ro

mei che i rapporti intervenuti si inquadrassero nello schema di

un'assunzione come lavoratrice subordinata. Del tutto diversi in

vece i restanti rapporti per i quali la cooperativa si era limitata

a dare incarichi ai vari prestatori di lavoro circa una sessantina, versando il prezzo pattuito per le loro autonome prestazioni lavo

rative.

Durante il corso dell'istruttoria dibattimentale, sono stati senti

ti una diecina di testimoni tutti incaricati in varie epoche dalla

Expolibri di partecipare a mostre o manifestazioni culturali varie.

In sintesi e senza voler specificare le varie posizioni emerse du

rante il dibattimento, può dirsi schematicamente che il rapporto intercorso tra i giovani lavoratori e la cooperativa si caratterizza

per alcuni elementi che possono cosi riassumersi. La cooperativa non ha fini di lucro e realizza un'attività che può indicarsi come

promozione e diffusione del libro. A tale fine allestiva mostre

librarie in occasione di manifestazioni culturali, durante le quali

(1) Contra, sulla identica fattispecie ma in sede civile, cfr. Pret. Firenze 21 settembre 1987, in questo fascicolo, I, 3357, con nota di richiami. Come pure si rinvia alla massima relativa a tale pronuncia per la puntua lizzazione di alcune caratteristiche del caso di specie.

Il Foro Italiano — 1987.

era prevista la vendita dei cataloghi, oppure di libri, oppure di

manifesti. La durata di tali manifestazioni generalmente non su

perava i pochi giorni, ma qualche volta si è protratta per mesi.

Di solito tali manifestazioni avevano un'apertura sia nelle ore

antimeridiane che pomeridiane. Nell'arco di queste ore gli stu

denti prescelti venivano impiegati per stare a disposizione di even

tuali richieste del pubblico e a volta a volta dovevano assicurare

il materiale di vendita oltre che compiere le prescritte operazioni di vendita dei libri e di incasso dei denari. Gli studenti presenti

per ogni manifestazione erano sempre più di uno e formavano

piccoli gruppi che per lo più gestivano il proprio orario attraver

so la formazione di turni che non erano sotto il diretto controllo

del personale della cooperativa. L'imputato Mugnai in proposito ha precisato che venivano preferite persone che avessero qualche

esperienza e capacità e che perciò venivano riconfermate persone che avevano già in passato fornito buona prova. Molti dei testi

interrogati hanno dichiarato che gli orari non erano rigidi e che

ciascun componente del gruppo poteva far valere le proprie esi

genze durante la formazione del turno.

Vero è che tale schema di rapporto comune alla generalità dei

giovani incaricati (vedi elenchi in atti con relativi prospetti di ora

rio e di somme riscosse), talvolta presentava delle eccezioni, co

me si può rilevare per esempio nel caso della denunziarne Romei; ma si tratta appunto di eccezioni che non pregiudicano la visione

di insieme dei rapporti posti in essere sui quali il pretore è chia

mato a pronunziarsi. Il decidente deve innanzitutto rilevare che nelle fattispecie de

scritte nel rapporto giudiziario dell'ispettorato del lavoro non man

cano elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato. È da

condividere del resto la posizione dell'ispettorato e soprattutto il presupposto che è necessario prescindere dalla lettera delle de

nunzie del datore di lavoro che nella compilazione dei modelli

770 ha sottolineato che si trattava di compensi per lavoro non

subordinato. Perciò appare corretta l'iniziativa dell'ispettorato che

ha deciso di effettuare indagini più penetranti al di là delle di

chiarazioni per accertare se si trattasse di vere e proprie presta zioni di lavoro subordinato retribuite tenendo conto del tempo durante il quale le persone hanno prestato al datore di lavoro

le proprie energie psico-fisiche. Il risultato delle indagini dell'i

spettorato del lavoro presenta alcuni elementi che sono tipici del

rapporto di lavoro subordinato: cosi' può dirsi per la mancanza

di capacità professionali peculiari di cui la cooperativa si servisse

nelle prestazioni richieste agli studenti; cosi' può dirsi per le misu

re del compenso misurate sul tempo della prestazione e non su

un qualche risultato d'opera; cosi può dirsi infine per il regime, almeno apparente di subordinazione nel quale queste prestazioni venivano effettuate senza alcun margine di autonomia.

E tuttavia il decidente ritiene che vi siano seri motivi per dubi

tare che tali elementi la cui sussistenza non può essere negata vadano interpretati sulla scorta di un processo evolutivo in ordi

ne alla natura di alcune prestazioni che via via in tempo recente

vanno affermandosi come sempre più frequenti. Non c'è dubbio che a seconda delle mostre e delle manifesta

zioni di volta in volta l'incarico agli studenti veniva rinnovato

ed aveva per oggetto la prestazione di un servizio; vi sono seri

dubbi che tale incarico preludesse a un inserimento, sia pure a

tempo determinato in un qualsiasi ciclo produttivo. Da questo

punto di vista è rilevante che questi incarichi avessero durata li

mitatissima nel tempo e talvolta non superiore a poche ore. Si

trattava in sostanza di garantire un servizio in qualche modo mar

ginale rispetto alle mostre, la vendita di libri o di cataloghi. Vero è che, una volta ricevuto l'incarico, gli studenti venivano

inseriti in una organizzazione che non dipendeva strettamente da

loro se non per quanto riguardava il turno di lavoro. Vi è prova in atti che le modalità di espletamento dell'incarico venivano pre cisate dalla stessa cooperativa e per essa da tale Meletti, che in

qualche modo, sia pure saltuariamente, vigilava sull'espletamen to di tali modalità. Ma anche questo punto per quanto non irrile

vante nella costruzione di un rapporto di lavoro subordinato va

interpretato: l'affidare l'incarico e il precisarne le modalità non

comporta di per sé alcun potere gerarchico sulle persone incarica

te, né la vigilanza e il controllo sulle modalità di adempimento. Un altro elemento che fa dubitare della sussistenza del rappor

to di lavoro subordinato è l'organizzazione dei turni. Sembra di

poter dire che dalle dichiarazioni degli studenti rese in dibatti

mento emerge che mancava quella connotazione della personalità

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GIURISPRUDENZA PENALE

della prestazione di lavoro che è un elemento essenziale della sus

sistenza del rapporto di lavoro subordinato. Se è vero infatti che

gli studenti potevano fare i turni come a loro piaceva, che era

indifferente al datore di lavoro che ci fosse durante la giornata Tizio o Caio, che addirittura uno studente incaricato poteva farsi

sostituire non solo da altro incaricato, ma addirittura da persona sconosciuta alla cooperativa, allora bisogna concludere che non

aveva rilievo in questo rapporto l'elemento della personalità della

prestazione. Da qui a ritenere che oggetto del rapporto fosse il

servizio di assicurare alla cooperativa una presenza in ordine ad

una attività marginale alla manifestazione il passo è breve. Forse

si può aggiungere che l'elenco delle prestazioni allegate al rappor to fa emergere prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali vi

cino a rapporti che hanno avuto una qualche stabilità e ripetizione nel tempo.

La conclusione necessaria in questo breve esame è che vanno

a mano a mano emergendo figure nuove di prestazioni lavorative

che mal si adattano ad essere inquadrate nei consueti schemi di

un rapporto di lavoro subordinato, pur conservando alcuni ele

menti che la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto tipici del rapporto di lavoro subordinato. È necessario nel vagliare queste nuove figure adottare i criteri di indagine rigorosa ed approfon

dita, con riguardo speciale all'intenzione delle parti oltre che alle

oggettive caratteristiche delle prestazioni effettuate. Non sembra

casuale nel nostro caso che la grandissima parte degli studenti

incaricati non abbia neppure pensato di essere stata parte di un

rapporto di lavoro subordinato; il che è sintomatico soprattutto

se si pensa che il livello di cultura e di consapevolezza di questi

lavoratori avrebbe ben consentito che essi si rendessero conto se

i loro diritti erano stati violati.

Ritiene perciò il decidente che manchi del tutto la premessa

per ritenere sufficienti i reati contestati al Mugnai.

Dalla accertata mancanza di un rapporto di lavoro subordian

to deriva la insussistenza delle imputazioni attribuite al Mugnai.

Pertanto l'imputato deve essere assolto con formula ampia.

PRETURA DI GENOVA; sentenza 26 marzo 1986; Giud. Haupt;

imp. Merlo e altro.

PRETURA DI GENOVA;

Abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio — Omissione

di atti di ufficio — Assessore regionale — Fattispecie in mate

ria di rifiuti (Cod. pen., art. 328; d.p.r. 10 settembre 1982 n.

915, attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiu

ti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e noci

vi, art. 31).

Commette il delitto di omissione di atti di ufficio l'assessore re

gionale per l'ambiente il quale, dopo l'emanazione dei criteri

per la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi, avvenuta con

delibera del 27 luglio 1984, ometta di provvedere sulle doman

de di autorizzazione allo smaltimento di quel tipo di rifiuti pre

sentate dai privati a norma dell'art. 31 d.p.r. n. 915/82. (1)

(1) In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 328 c.p. a

carico di amministratori che non provvedano entro i termini stabiliti dal

d.p.r. n. 915/82 (ovvero sei mesi dalla presentazione della domanda),

cfr. F. e P. Giampietro, Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al d.p.r.

n. 915/82, Rimini, 1985, 189, secondo cui «la scadenza del termine asse

gnato per deliberare non può ritenersi idoneo a far scattare il silenzio

rifiuto... ma piuttosto ad introdurre valutazioni di responsabilità penale,

ai sensi dell'art. 328 c.p., nei confronti di chi, nell'ambito della p.a. com

petente, è tenuto a provvedere, nel termine prescritto, all'adozione di un

atto di ufficio, senza che possa avvalersi di alcuna discrezionalità sull'art

del provvedimento, dovendo adottarne uno positivo o negativo, salvo un

eventuale atto interlocutorio, necessario ad acquisire elementi istruttori

di valutazione, pregiudiziali al provvedimento.» Sul reato di cui all'art. 328 c.p. (in una fattispecie in cui è stata ritenu

ta la responsabilità del sindaco per l'omessa osservanza dei previsti poteri

doveri di controllo a tutela della salute pubblica in caso di grave inquina

mento di acque), v. Cass. 21 giugno 1985, Puccini, Cass, pen., 1986,

1636, con nota di F. Giampietro, Ambiente, salute pubblica e omissione

di atti di ufficio del sindaco; in generale, v. Pret. Pistoia 17 dicembre

1984 (in tema di omissione del sindaco responsabile di non aver istituito

un efficiente servizio per il controllo degli scarichi idrici degli insediamen

II Foro Italiano — 1987.

Motivi della decisione. — 1. - (Il regime autorizzatorio dello

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi). Con l'entrata in vigore del decreto delegato d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 di attuazione

della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relati

va allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi si è affermato il

principio che le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

devono essere autorizzate in ogni loro fase, ed in particolare: a) la raccolta ed il trasporto, b) lo stoccaggio provvisorio, c) il trat

tamento, d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

È competenza delle regioni provvedere, tra l'altro, alla predi

sposizione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento

dei rifiuti, alla individuazione delle zone idonee in cui realizzare

gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definiti

vo dei rifiuti, alla emanazione di norme integrative e di attuazio

ne del decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e

delle procedure di controllo e di autorizzazione. Tali competenze avrebbero dovuto essere esercitate entro il 13 marzo 1986 (diciot to mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati

dal comitato interministeriale il 27 luglio 1984, in attuazione del

l'art. 4 d.p.r. e pubblicati il 13 settembre 1984, art. 33, cpv.). Fino a tale data, e comunque fino all'emanazione dei provvedi menti regionali, si determina una fase transitoria regolata unica

mente dalle norme di legge, nonché dalle disposizioni di attuazione

delle competenze dello Stato approvate dal comitato interministe

riale di cui all'art. 5 del decreto.

È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione a chiunque, al

l'entrata in vigore del decreto, effettui attività di smaltimento dei

rifiuti per la quale essa sia prevista; ugualmente deve richiedere

l'autorizzazione chi intende intraprendere nuove analoghe attività.

La regione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda,

deve provvedere su di essa (art. 31). All'eventuale silenzio sulla domanda, in mancanza di ogni espli

cita previsione normativa, non può certo attribuirsi natura di prov

vedimento né in senso negativo, diniego, né in senso positivo,

accoglimento. Esso non può valere quindi che come mero silen

zio inadempimento con la duplice conseguenza, dal lato del pri

vato richiedente, che egli non può ritenersi autorizzato, e, dal

lato dell'amministrazione, che si integra l'elemento materiale del

reato di omissione o ritardo di atti d'ufficio.

La legge definisce solo genericamente le caratteristiche dei ri

fiuti da considerarsi tossici e nocivi e manda per la loro precisa

zione alle competenze dello Stato da esercitarsi tramite il comitato

interministeriale. Tali competenze sono state esercitate solo con

ti produttivi siti in territorio comunale), Foro il., 1985, II, 467, con nota

di richiami; Pret. Mirandola 13 aprile 1984, ibid., 142, con nota di richia

mi; Pret. Rivarolo Canavese 20 aprile 1983, id., 1984, II, 144, con nota

di richiami. Cfr. anche F. e P. Giampietro, Rassegna critica di giurispru

denza sull'inquinamento delle acque e del suolo, Milano, 1985, 1708 ss.,

che riporta un'ampia casistica dell'applicazione del reato di cui all'art.

328 c.p. da parte della giurisprudenza pretorile in fattispecie riguardanti la tutela della salute e dell'ambiente.

In dottrina, sul reato di cui all'art. 328 c.p., v. Stile, Omissione, rifiu to e ritardo di atti di ufficio, Napoli, 1974 e Tagliarini, Omissione, ri

fiuto o ritardo di atti di ufficio, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,

1980, XXX, 60. Per una fattispecie avente ad oggetto l'inquinamento da rifiuti tossici

e nocivi (peraltro collegata alla vicenda oggetto della sentenza che si ri

porta), v. Pret. Sestri Ponente 22 febbraio 1986, Giur. merito, 1986, 885,

con nota di Amendola, e Riv. giur. ambiente, 1986, 367, con nota di

Perli. In merito alla identica vicenda, e più in generale sugli scarichi

dei rifiuti tossici in mare, v., da ultimo, P. Giampietro, Gli scarichi tos

sici in mare tra legge «Merli», d.p.r. n. 915 sullo smaltimento dei rifiuti

e convenzioni internazionali, in Giur. it., 1987, IV, 122.

La delibera indicata nella massima è quella emanata dal comitato inter

ministeriale di cui all'art. 5 d.p.r. n. 915/82 intitolata «disposizioni per

la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. concernente lo smaltimento dei

rifiuti» pubblicata in Gazzetta ufficiate n. 253 (supplemento) del 13 set

tembre 1984.

Sulle problematiche suscitate dalla citata delibera, v. Amendola, Smal

timento dei rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 128 ss.; F. e P. Giampie

tro, Lo smaltimento dei rifiuti, cit., 115 ss.; F. Giampietro, Rifiuti tossici

e nocivi e rifiuti urbani pericolosi nella delibera del comitato interministe

riale del 27 luglio 1984, in Foro it., 1985, II, 38.

In generale sullo smaltimento dei rifiuti, v., da ultimo, Pret. Asti 6

giugno 1986, e altre quattro sentenze, id., 1986, II, 681, con nota di

richiami.

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