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sentenza 19 novembre 2002, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49);...

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sentenza 19 novembre 2002, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Scoca); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Arena). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 715/716-717/718 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197938 . Accessed: 28/06/2014 09:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.146 on Sat, 28 Jun 2014 09:55:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 19 novembre 2002, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.49); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Scoca); interv. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Arena). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 715/716-717/718Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197938 .

Accessed: 28/06/2014 09:55

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PARTE PRIMA

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di

appello di Campobasso — nel corso di un giudizio d'appello

avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Isernia nella con

troversia di risarcimento di danni da circolazione stradale, pro mossa da un magistrato esercitante le funzioni nel distretto della

corte medesima e da sua moglie nei confronti di una società di

assicurazioni e di altri — ha sollevato d'ufficio, in riferimento

all'art. 1 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui non ha previsto l'applicabi lità della disciplina, da esso dettata per l'individuazione del giu dice competente nelle cause in cui è parte un magistrato, anche

ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore; che il giudice rimettente rileva, con interpretazione non im

plausibile, che, non contenendo la 1. 2 dicembre 1998 n. 420

(disposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) — il cui

art. 9 ha introdotto l'art. 30 bis c.p.c. —

disposizioni relative ai

processi pendenti all'atto della sua entrata in vigore, il giudizio a quo è sottratto all'operare della nuova disciplina, in applica zione dell'art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la compe tenza si determinano in base alla legge vigente al momento della

proposizione della domanda);

che, tuttavia, ad avviso del rimettente, la regola di competen za espressa dall'art. 30 bis c.p.c. risponderebbe «ad un'esigenza di rango costituzionale, quale certamente è quella di assicurare, con la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, assoluta

trasparenza alla funzione giurisdizionale la quale nelle cause in

cui è parte un magistrato, sarebbe offuscata, se alla sua tratta

zione e decisione fosse deputato un ufficio giudiziario del di

stretto, in cui quel magistrato esercita le proprie funzioni»; che l'art. 111 Cost, prescrive che ogni processo deve svolger

si davanti ad un giudice terzo ed imparziale e tale precetto deve

essere soddisfatto in tutte le fasi del processo e non solo con ri

ferimento al momento dell'instaurazione del giudizio, come di

mostrerebbe la circostanza che lo stesso art. 30 bis c.p.c. ha pre visto il venir meno della competenza del giudice, adito in appli cazione della regola di competenza derogatoria, se nel distretto

individuato ai sensi dell'art. 1 1 c.p.p., la parte magistrato sia

venuta ad esercitare le funzioni «posteriormente alla sua chia

mata in giudizio»; che il legislatore, in tal modo, avrebbe mostrato di reputare il

principio della terzietà ed imparzialità del giudice durante il

corso del giudizio prevalente su ogni altro e, particolarmente, su

quello della perpetuano della giurisdizione e della competenza esistente al momento della domanda, dettato dall'art. 5 c.p.c.;

che — dovendo, dunque, ritenersi che anche il giudizio a quo, ancorché in corso all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 30 bis

c.p.c., dovrebbe continuare a svolgersi davanti a giudice terzo

ed imparziale — il giudice rimettente, «per valutazione ex ante,

fatta dal legislatore», non sarebbe più in possesso dei requisiti di

terzietà ed imparzialità; che, d'altro canto, avendo l'art. 30 bis c.p.c. risolto «non solo

e non tanto ... un problema di mera competenza territoriale,

quanto piuttosto salvaguardata l'essenza stessa del processo che. se non costantemente governata da un giudice terzo ed im

parziale. non è un processo ma una sua finzione», si dovrebbe

ritenere che il processo debba trasmigrare dal giudice divenuto

incompetente, per aver perduto quei requisiti, al giudice provvi sto degli stessi, senza che possano esservi d'ostacolo eventuali

preclusioni processuali, non diversamente da quanto accadrebbe

per l'ipotesi, di cui all'art. 30 bis, 2° comma, c.p.c.; che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei

febbraio 1913 n. 89. nella parte in cui non prevede, nel caso in cui il notaio svolga le funzioni del giudice onorario aggregato presso il tribu nale nella cui giurisdizione è la sede del consiglio notarile da cui egli dipende, che la competenza a provvedere sulla richiesta di sanzioni di

sciplinari sia attribuita al tribunale che ha sede nel capoluogo del di stretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e 30 bis

c.p.c.; 21 marzo 2002, n. 78. ibid., 1611, con nota di richiami e osser vazioni di Scarselli, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di rile vanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusa zione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga de voluto alla cognizione del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., allorquando nella sede non vi sia altra sezio ne «diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

Il Foro Italiano — 2003.

ministri, tramite l'avvocatura generale dello Stato, che ha depo sitato memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infonda

tezza della questione, in quanto già decisa in tal senso da questa corte con l'ordinanza n. 216 del 2001.

Considerato che la questione della mancata estensione del

l'art. 30 bis c.p.c. ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della

norma che l'ha introdotto (art. 9 1. 2 dicembre 1998 n. 420, di

sposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) è stata già esaminata da questa corte e decisa con l'ordinanza n. 216 del

2001. nel senso della manifesta infondatezza;

che in tale ordinanza — che il giudice rimettente mostra, pe raltro. di non conoscere, ancorché essa sia stata pronunciata an

teriormente al provvedimento di rimessione — la suddetta que stione è stata esaminata anche alla stregua del parametro costi

tuzionale invocato dalla corte di appello ed in riferimento anche

alle ragioni da essa prospettate; che, conseguentemente, la questione proposta dall'ordinanza

in epigrafe deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 bis c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dalla Corte d'appello di Campobasso con l'ordinanza in epigra fe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 novembre 2002, n.

457 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Scoca); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Arena). Orci.

Tar Lazio, sez■ 1. 11 luglio 2001 (G.U., la s.s., n. 48 del

2001).

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Trasferimento

d'ufficio per incompatibilità ambientale — Assistenza da

parte di avvocato del libero foro — Esclusione — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 104. 107;

r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, guarentigie della magistratu ra. art. 2).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto al procedimento di trasferimento

d'ufficio per incompatibilità ambientale possa farsi assistere

da un avvocato, in riferimento agli art. 3, 24, 104 e 107

Cost. (1)

(1) Il giudice a quo si rifaceva espressamente a Corte cost. 16 no vembre 2000, n. 497 (Foro it., 2001. I, 383, con nota di richiami e os servazioni di Panizza, commentata da Pinardi, Dello Sbarba e Biondi, in Giur. costit., 2000, 3841, 3849 e 3857), la quale ha dichiarato l'inco stituzionalità dell'art. 34, 2° comma, r.d.leg. 511/46, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare po tesse farsi assistere da un avvocato.

La Corte costituzionale ha ritenuto di non poter giungere allo stesso risultato con riguardo al trasferimento d'ufficio per incompatibilità am bientale, rilevando come «il cuore» della citata decisione «stava tutto nello stretto legame esistente tra il diritto di difesa e la configurazione del procedimento disciplinare secondo paradigmi di carattere giurisdi zionale» e sottolineando come invece il procedimento di trasferimento d'ufficio non abbia tale carattere, venendo in considerazione una situa zione obiettiva che si determina nell'ufficio ove il magistrato esercita le sue funzioni. Per quest'ultimo infatti viene seguito lo schema tipico del

procedimento amministrativo per il quale è, a giudizio della corte, suf ficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa au dizione del soggetto interessato.

L'ordinanza di rimessione, Tar Lazio, sez. 1, 11 luglio 2001. è mas simata in Foro it.. 2002, III. 223, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Il Tar Lazio dubita, in riferimento agli art. 3,

24, 104 e 107 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2

r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511 (guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto al proce dimento di trasferimento d'ufficio possa farsi assistere da un

avvocato.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe in

contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., in quanto il trasferimento per

incompatibilità ambientale, benché non rivesta carattere sanzio

natorio. essendo preordinato a tutelare l'indipendenza della fun

zione giurisdizionale nella sua oggettività e potendo prescindere dalla colpa, sarebbe comunque un provvedimento suscettibile di

incidere sullo status del magistrato, anche con riferimento ai ri

flessi che il provvedimento stesso potrebbe avere in ordine alla

sua idoneità ad assumere la titolarità di altri uffici giudiziari. Ricorrerebbero, quindi, le medesime ragioni che hanno indotto

questa corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34

r.d.leg. n. 511 del 1946, nella parte in cui escludeva che il magi strato sottoposto a procedimento disciplinare potesse farsi assi

stere da un avvocato (sentenza n. 497 del 2000, Foro it., 2001,1,

383). Il Tar Lazio rileva inoltre che l'art. 2 del citato regio decreto,

escludendo che il magistrato sottoposto al procedimento di tra

sferimento d'ufficio possa farsi assistere da un avvocato, non

sarebbe compatibile né con l'art. 107, 1° comma, Cost., il quale, nel prevedere l'inamovibilità dei magistrati, contiene anche un

«richiamo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa», né

con l'art. 104, 1° comma, Cost., che sancisce il principio d'in

dipendenza della magistratura. 2. - La questione non è fondata.

Nell'ordinanza di rimessione, il diritto del magistrato sotto

posto al procedimento di trasferimento d'ufficio per incompati bilità ambientale, ex art. 2 r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, ad

essere assistito da un avvocato del libero foro è postulato quale naturale estensione dei principi affermati da questa corte nella

sentenza n. 497 del 2000. Se tuttavia si considera che quella sentenza procede dalla correlazione necessaria tra natura del

procedimento disciplinare a carico dei magistrati e tutela giuris dizionale, una simile estensione non risulta costituzionalmente

necessaria.

Il cuore dell'argomentazione di quella sentenza stava tutto

nello stretto legame esistente tra il diritto di difesa e la configu

Per l'affermazione secondo cui il procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e quello per responsabilità di

sciplinare sono procedimenti diversi, avendo il primo natura ammini

strativa. a differenza del secondo che, affidato ad una sezione la cui

composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge, ha natura giurisdizionale, v. Cass. 13 maggio 2002, n. 6876, id.. Mass., 499. In senso analogo, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2001, n.

5037, id.. Rep. 2001, voce Ordinamento giudiziario, n. 71, secondo cui

il procedimento disciplinato dall'art. 2 r.d.leg. 511/46 avente ad og

getto il trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità am

bientale, è diverso dal procedimento disciplinare, in quanto ha il solo

scopo di rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funziona mento degli uffici giudiziari in tutti i casi in cui il magistrato non possa più esercitare la funzione giurisdizionale nella sede che occupa e alle condizioni richieste per il prestigio dell'ordine giudiziario.

In ordine alle garanzie di difesa del magistrato soggetto a trasferi mento d'ufficio per incompatibilità ambientale, v. Cons. Stato, sez. VI. 26 settembre 2001, n. 5037, cit.. ibid., n. 73. secondo cui l'interessato ha il diritto di essere sentito davanti al plenum e, qualora sia dedotto un

impedimento a comparire giustificato ed assoluto, può essere disposto il rinvio della seduta nonché gli eventuali accertamenti urgenti sull'im

pedimento concreto. Nel senso che la situazione di «incompatibilità» — che, ai sensi del

l'art. 2, 2° comma, r.d.leg. 511/46, rende recessivo il diritto costituzio

nalmente garantito dei magistrati a non essere trasferiti ad altra sede o

funzioni senza il loro consenso, ancorché possa derivare da fatti anche

non imputabili alla responsabilità o colpa del magistrato e sia oggetto di un giudizio ampiamente discrezionale dell'organo di autogoverno —

deve essere pur sempre ancorata ad elementi certi ed obiettivi puntual mente individuati nella loro concretezza e nella loro attitudine causale,

per cui. da un lato non possono essere assunti a presupposto dell'atto di

trasferimento mere illazioni, sospetti o accuse sfornite di supporto pro batorio e dall'altro, una volta accertati i fatti (anche se non imputabili all'interessato), occorre che sia chiaramente dimostrata, nei singoli ca

si, l'effettiva compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, in

teso come valore da difendere nell'interesse della collettività, v. Cons.

Stato, sez. IV, 12 ottobre 2000. n. 5418, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 94.

Il Foro Italiano — 2003.

razione del procedimento disciplinare secondo paradigmi di ca

rattere giurisdizionale, preordinati al soddisfacimento della du

plice esigenza, da un lato, che il corretto svolgimento delle fun

zioni giudiziarie sia tutelato nella forma più confacente alla po sizione costituzionale della magistratura e al suo statuto di indi

pendenza e, dall'altro, che al magistrato, incolpato di aver

commesso un illecito, sia riconosciuto quell'insieme di garanzie che solo la giurisdizione può assicurare. Entrambe le esigenze sottese alla giurisdizionalizzazione della responsabilità discipli nare conducono a riconoscere al magistrato sottoposto al relati

vo procedimento la facoltà di avvalersi di un difensore di pro fessione anziché consentirgli soltanto la nomina di un difensore

«interno», appartenente all'ordine giudiziario. Non può, al contrario, dirsi che abbia carattere giurisdizionale

il procedimento di trasferimento d'ufficio, nel quale non è un

illecito compiuto dal magistrato che viene immediatamente in

rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio

ove egli esercita le sue funzioni. Regolato dal legislatore solo

per sommi capi e con disciplina che precede l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, l'attuale assetto di tale procedi mento è il risultato anche di atti organizzativi del Consiglio su

periore della magistratura, che ha adottato uno schema tipico del

procedimento amministrativo. L'assenza di una deliberazione in

camera di consiglio e il suo svolgersi, nella fase culminante, in

sedute dell'assemblea, nelle quali ciascun componente del con

siglio può intervenire e manifestare, di regola pubblicamente, la

propria opinione, e che sono destinate a concludersi con una

votazione pubblica, sulla proposta di una commissione referen

te, imprimono al procedimento connotati non assimilabili al

l'attività giurisdizionale, come dimostrato anche dal fatto che il

provvedimento finale è esternato con decreto del presidente della repubblica.

Se queste sono le caratteristiche del procedimento, è da rite

nere per esso sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua

accezione di previa audizione del soggetto interessato, che nel

nostro Stato democratico si eleva a principio di tendenziale os

servanza in tutti i casi in cui il provvedimento sia suscettibile di

incidere su situazioni soggettive. È in conformità a tale princi

pio che l'art. 4 r.d.leg. n. 511 del 1946 prescrive che dell'avvio

del procedimento per trasferimento d'ufficio sia data comunica

zione all'interessato e che questi abbia diritto di prendere visio

ne e di estrarre copia degli atti, nonché di essere sentito perso nalmente. Sulla base di tale scarna previsione legislativa il Con

siglio superiore della magistratura, a maggior salvaguardia del

magistrato, ha previsto, con atti di organizzazione interna, che

egli possa essere assistito da un collega. L'ulteriore eventualità

che il magistrato interessato possa scegliere un difensore profes sionale, avvocato del libero foro, sebbene non sia impedita dalla

formulazione dell'art. 4, non è costituzionalmente imposta e

non risponde all'attuale configurazione del procedimento per trasferimento d'ufficio. La previsione di una difesa personale o

a mezzo di altro magistrato appare infatti idonea ad assicurare il

nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, 1° comma, Cost,

nei procedimenti amministrativi che possono approdare al tra

sferimento d'ufficio. La pienezza della tutela giurisdizionale è

assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto

d'impugnazione spettante al magistrato. È infatti questo lo spe cifico strumento indicato dalla corte, fin dalla sentenza n. 44 del

1968 (id., 1968, I, 1396), come idoneo a realizzare, per gli ap

partenenti alla magistratura, quella ampiezza di tutela giurisdi

zionale, coessenziale allo Stato di diritto, nei confronti delle

possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura. Si aggiunga che davanti al giudice ammini

strativo può venire in considerazione non solo la violazione di

legge ma anche l'eccesso di potere, il quale, denunciato in alcu

ne delle sue figure sintomatiche, consente al giudice un pene trante sindacato sul provvedimento di trasferimento d'ufficio

per incompatibilità ambientale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.leg. 31

maggio 1946 n. 511 (guarentigie della magistratura), sollevata,

in riferimento agli art. 3, 24, 104 e 107 Cost., dal Tar Lazio, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

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