sentenza 19 novembre 2002, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.49); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Scoca); interv. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Arena). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 luglio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 715/716-717/718Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197938 .
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PARTE PRIMA
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di
appello di Campobasso — nel corso di un giudizio d'appello
avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Isernia nella con
troversia di risarcimento di danni da circolazione stradale, pro mossa da un magistrato esercitante le funzioni nel distretto della
corte medesima e da sua moglie nei confronti di una società di
assicurazioni e di altri — ha sollevato d'ufficio, in riferimento
all'art. 1 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui non ha previsto l'applicabi lità della disciplina, da esso dettata per l'individuazione del giu dice competente nelle cause in cui è parte un magistrato, anche
ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore; che il giudice rimettente rileva, con interpretazione non im
plausibile, che, non contenendo la 1. 2 dicembre 1998 n. 420
(disposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) — il cui
art. 9 ha introdotto l'art. 30 bis c.p.c. —
disposizioni relative ai
processi pendenti all'atto della sua entrata in vigore, il giudizio a quo è sottratto all'operare della nuova disciplina, in applica zione dell'art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la compe tenza si determinano in base alla legge vigente al momento della
proposizione della domanda);
che, tuttavia, ad avviso del rimettente, la regola di competen za espressa dall'art. 30 bis c.p.c. risponderebbe «ad un'esigenza di rango costituzionale, quale certamente è quella di assicurare, con la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, assoluta
trasparenza alla funzione giurisdizionale la quale nelle cause in
cui è parte un magistrato, sarebbe offuscata, se alla sua tratta
zione e decisione fosse deputato un ufficio giudiziario del di
stretto, in cui quel magistrato esercita le proprie funzioni»; che l'art. 111 Cost, prescrive che ogni processo deve svolger
si davanti ad un giudice terzo ed imparziale e tale precetto deve
essere soddisfatto in tutte le fasi del processo e non solo con ri
ferimento al momento dell'instaurazione del giudizio, come di
mostrerebbe la circostanza che lo stesso art. 30 bis c.p.c. ha pre visto il venir meno della competenza del giudice, adito in appli cazione della regola di competenza derogatoria, se nel distretto
individuato ai sensi dell'art. 1 1 c.p.p., la parte magistrato sia
venuta ad esercitare le funzioni «posteriormente alla sua chia
mata in giudizio»; che il legislatore, in tal modo, avrebbe mostrato di reputare il
principio della terzietà ed imparzialità del giudice durante il
corso del giudizio prevalente su ogni altro e, particolarmente, su
quello della perpetuano della giurisdizione e della competenza esistente al momento della domanda, dettato dall'art. 5 c.p.c.;
che — dovendo, dunque, ritenersi che anche il giudizio a quo, ancorché in corso all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 30 bis
c.p.c., dovrebbe continuare a svolgersi davanti a giudice terzo
ed imparziale — il giudice rimettente, «per valutazione ex ante,
fatta dal legislatore», non sarebbe più in possesso dei requisiti di
terzietà ed imparzialità; che, d'altro canto, avendo l'art. 30 bis c.p.c. risolto «non solo
e non tanto ... un problema di mera competenza territoriale,
quanto piuttosto salvaguardata l'essenza stessa del processo che. se non costantemente governata da un giudice terzo ed im
parziale. non è un processo ma una sua finzione», si dovrebbe
ritenere che il processo debba trasmigrare dal giudice divenuto
incompetente, per aver perduto quei requisiti, al giudice provvi sto degli stessi, senza che possano esservi d'ostacolo eventuali
preclusioni processuali, non diversamente da quanto accadrebbe
per l'ipotesi, di cui all'art. 30 bis, 2° comma, c.p.c.; che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei
febbraio 1913 n. 89. nella parte in cui non prevede, nel caso in cui il notaio svolga le funzioni del giudice onorario aggregato presso il tribu nale nella cui giurisdizione è la sede del consiglio notarile da cui egli dipende, che la competenza a provvedere sulla richiesta di sanzioni di
sciplinari sia attribuita al tribunale che ha sede nel capoluogo del di stretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e 30 bis
c.p.c.; 21 marzo 2002, n. 78. ibid., 1611, con nota di richiami e osser vazioni di Scarselli, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di rile vanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusa zione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga de voluto alla cognizione del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., allorquando nella sede non vi sia altra sezio ne «diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
Il Foro Italiano — 2003.
ministri, tramite l'avvocatura generale dello Stato, che ha depo sitato memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infonda
tezza della questione, in quanto già decisa in tal senso da questa corte con l'ordinanza n. 216 del 2001.
Considerato che la questione della mancata estensione del
l'art. 30 bis c.p.c. ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della
norma che l'ha introdotto (art. 9 1. 2 dicembre 1998 n. 420, di
sposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) è stata già esaminata da questa corte e decisa con l'ordinanza n. 216 del
2001. nel senso della manifesta infondatezza;
che in tale ordinanza — che il giudice rimettente mostra, pe raltro. di non conoscere, ancorché essa sia stata pronunciata an
teriormente al provvedimento di rimessione — la suddetta que stione è stata esaminata anche alla stregua del parametro costi
tuzionale invocato dalla corte di appello ed in riferimento anche
alle ragioni da essa prospettate; che, conseguentemente, la questione proposta dall'ordinanza
in epigrafe deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 bis c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dalla Corte d'appello di Campobasso con l'ordinanza in epigra fe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 novembre 2002, n.
457 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Scoca); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Arena). Orci.
Tar Lazio, sez■ 1. 11 luglio 2001 (G.U., la s.s., n. 48 del
2001).
Ordinamento giudiziario — Magistrati — Trasferimento
d'ufficio per incompatibilità ambientale — Assistenza da
parte di avvocato del libero foro — Esclusione — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 104. 107;
r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, guarentigie della magistratu ra. art. 2).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto al procedimento di trasferimento
d'ufficio per incompatibilità ambientale possa farsi assistere
da un avvocato, in riferimento agli art. 3, 24, 104 e 107
Cost. (1)
(1) Il giudice a quo si rifaceva espressamente a Corte cost. 16 no vembre 2000, n. 497 (Foro it., 2001. I, 383, con nota di richiami e os servazioni di Panizza, commentata da Pinardi, Dello Sbarba e Biondi, in Giur. costit., 2000, 3841, 3849 e 3857), la quale ha dichiarato l'inco stituzionalità dell'art. 34, 2° comma, r.d.leg. 511/46, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare po tesse farsi assistere da un avvocato.
La Corte costituzionale ha ritenuto di non poter giungere allo stesso risultato con riguardo al trasferimento d'ufficio per incompatibilità am bientale, rilevando come «il cuore» della citata decisione «stava tutto nello stretto legame esistente tra il diritto di difesa e la configurazione del procedimento disciplinare secondo paradigmi di carattere giurisdi zionale» e sottolineando come invece il procedimento di trasferimento d'ufficio non abbia tale carattere, venendo in considerazione una situa zione obiettiva che si determina nell'ufficio ove il magistrato esercita le sue funzioni. Per quest'ultimo infatti viene seguito lo schema tipico del
procedimento amministrativo per il quale è, a giudizio della corte, suf ficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa au dizione del soggetto interessato.
L'ordinanza di rimessione, Tar Lazio, sez. 1, 11 luglio 2001. è mas simata in Foro it.. 2002, III. 223, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - Il Tar Lazio dubita, in riferimento agli art. 3,
24, 104 e 107 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2
r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511 (guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto al proce dimento di trasferimento d'ufficio possa farsi assistere da un
avvocato.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe in
contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., in quanto il trasferimento per
incompatibilità ambientale, benché non rivesta carattere sanzio
natorio. essendo preordinato a tutelare l'indipendenza della fun
zione giurisdizionale nella sua oggettività e potendo prescindere dalla colpa, sarebbe comunque un provvedimento suscettibile di
incidere sullo status del magistrato, anche con riferimento ai ri
flessi che il provvedimento stesso potrebbe avere in ordine alla
sua idoneità ad assumere la titolarità di altri uffici giudiziari. Ricorrerebbero, quindi, le medesime ragioni che hanno indotto
questa corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34
r.d.leg. n. 511 del 1946, nella parte in cui escludeva che il magi strato sottoposto a procedimento disciplinare potesse farsi assi
stere da un avvocato (sentenza n. 497 del 2000, Foro it., 2001,1,
383). Il Tar Lazio rileva inoltre che l'art. 2 del citato regio decreto,
escludendo che il magistrato sottoposto al procedimento di tra
sferimento d'ufficio possa farsi assistere da un avvocato, non
sarebbe compatibile né con l'art. 107, 1° comma, Cost., il quale, nel prevedere l'inamovibilità dei magistrati, contiene anche un
«richiamo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa», né
con l'art. 104, 1° comma, Cost., che sancisce il principio d'in
dipendenza della magistratura. 2. - La questione non è fondata.
Nell'ordinanza di rimessione, il diritto del magistrato sotto
posto al procedimento di trasferimento d'ufficio per incompati bilità ambientale, ex art. 2 r.d.leg. 31 maggio 1946 n. 511, ad
essere assistito da un avvocato del libero foro è postulato quale naturale estensione dei principi affermati da questa corte nella
sentenza n. 497 del 2000. Se tuttavia si considera che quella sentenza procede dalla correlazione necessaria tra natura del
procedimento disciplinare a carico dei magistrati e tutela giuris dizionale, una simile estensione non risulta costituzionalmente
necessaria.
Il cuore dell'argomentazione di quella sentenza stava tutto
nello stretto legame esistente tra il diritto di difesa e la configu
Per l'affermazione secondo cui il procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e quello per responsabilità di
sciplinare sono procedimenti diversi, avendo il primo natura ammini
strativa. a differenza del secondo che, affidato ad una sezione la cui
composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge, ha natura giurisdizionale, v. Cass. 13 maggio 2002, n. 6876, id.. Mass., 499. In senso analogo, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2001, n.
5037, id.. Rep. 2001, voce Ordinamento giudiziario, n. 71, secondo cui
il procedimento disciplinato dall'art. 2 r.d.leg. 511/46 avente ad og
getto il trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità am
bientale, è diverso dal procedimento disciplinare, in quanto ha il solo
scopo di rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funziona mento degli uffici giudiziari in tutti i casi in cui il magistrato non possa più esercitare la funzione giurisdizionale nella sede che occupa e alle condizioni richieste per il prestigio dell'ordine giudiziario.
In ordine alle garanzie di difesa del magistrato soggetto a trasferi mento d'ufficio per incompatibilità ambientale, v. Cons. Stato, sez. VI. 26 settembre 2001, n. 5037, cit.. ibid., n. 73. secondo cui l'interessato ha il diritto di essere sentito davanti al plenum e, qualora sia dedotto un
impedimento a comparire giustificato ed assoluto, può essere disposto il rinvio della seduta nonché gli eventuali accertamenti urgenti sull'im
pedimento concreto. Nel senso che la situazione di «incompatibilità» — che, ai sensi del
l'art. 2, 2° comma, r.d.leg. 511/46, rende recessivo il diritto costituzio
nalmente garantito dei magistrati a non essere trasferiti ad altra sede o
funzioni senza il loro consenso, ancorché possa derivare da fatti anche
non imputabili alla responsabilità o colpa del magistrato e sia oggetto di un giudizio ampiamente discrezionale dell'organo di autogoverno —
deve essere pur sempre ancorata ad elementi certi ed obiettivi puntual mente individuati nella loro concretezza e nella loro attitudine causale,
per cui. da un lato non possono essere assunti a presupposto dell'atto di
trasferimento mere illazioni, sospetti o accuse sfornite di supporto pro batorio e dall'altro, una volta accertati i fatti (anche se non imputabili all'interessato), occorre che sia chiaramente dimostrata, nei singoli ca
si, l'effettiva compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, in
teso come valore da difendere nell'interesse della collettività, v. Cons.
Stato, sez. IV, 12 ottobre 2000. n. 5418, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 94.
Il Foro Italiano — 2003.
razione del procedimento disciplinare secondo paradigmi di ca
rattere giurisdizionale, preordinati al soddisfacimento della du
plice esigenza, da un lato, che il corretto svolgimento delle fun
zioni giudiziarie sia tutelato nella forma più confacente alla po sizione costituzionale della magistratura e al suo statuto di indi
pendenza e, dall'altro, che al magistrato, incolpato di aver
commesso un illecito, sia riconosciuto quell'insieme di garanzie che solo la giurisdizione può assicurare. Entrambe le esigenze sottese alla giurisdizionalizzazione della responsabilità discipli nare conducono a riconoscere al magistrato sottoposto al relati
vo procedimento la facoltà di avvalersi di un difensore di pro fessione anziché consentirgli soltanto la nomina di un difensore
«interno», appartenente all'ordine giudiziario. Non può, al contrario, dirsi che abbia carattere giurisdizionale
il procedimento di trasferimento d'ufficio, nel quale non è un
illecito compiuto dal magistrato che viene immediatamente in
rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio
ove egli esercita le sue funzioni. Regolato dal legislatore solo
per sommi capi e con disciplina che precede l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, l'attuale assetto di tale procedi mento è il risultato anche di atti organizzativi del Consiglio su
periore della magistratura, che ha adottato uno schema tipico del
procedimento amministrativo. L'assenza di una deliberazione in
camera di consiglio e il suo svolgersi, nella fase culminante, in
sedute dell'assemblea, nelle quali ciascun componente del con
siglio può intervenire e manifestare, di regola pubblicamente, la
propria opinione, e che sono destinate a concludersi con una
votazione pubblica, sulla proposta di una commissione referen
te, imprimono al procedimento connotati non assimilabili al
l'attività giurisdizionale, come dimostrato anche dal fatto che il
provvedimento finale è esternato con decreto del presidente della repubblica.
Se queste sono le caratteristiche del procedimento, è da rite
nere per esso sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua
accezione di previa audizione del soggetto interessato, che nel
nostro Stato democratico si eleva a principio di tendenziale os
servanza in tutti i casi in cui il provvedimento sia suscettibile di
incidere su situazioni soggettive. È in conformità a tale princi
pio che l'art. 4 r.d.leg. n. 511 del 1946 prescrive che dell'avvio
del procedimento per trasferimento d'ufficio sia data comunica
zione all'interessato e che questi abbia diritto di prendere visio
ne e di estrarre copia degli atti, nonché di essere sentito perso nalmente. Sulla base di tale scarna previsione legislativa il Con
siglio superiore della magistratura, a maggior salvaguardia del
magistrato, ha previsto, con atti di organizzazione interna, che
egli possa essere assistito da un collega. L'ulteriore eventualità
che il magistrato interessato possa scegliere un difensore profes sionale, avvocato del libero foro, sebbene non sia impedita dalla
formulazione dell'art. 4, non è costituzionalmente imposta e
non risponde all'attuale configurazione del procedimento per trasferimento d'ufficio. La previsione di una difesa personale o
a mezzo di altro magistrato appare infatti idonea ad assicurare il
nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, 1° comma, Cost,
nei procedimenti amministrativi che possono approdare al tra
sferimento d'ufficio. La pienezza della tutela giurisdizionale è
assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto
d'impugnazione spettante al magistrato. È infatti questo lo spe cifico strumento indicato dalla corte, fin dalla sentenza n. 44 del
1968 (id., 1968, I, 1396), come idoneo a realizzare, per gli ap
partenenti alla magistratura, quella ampiezza di tutela giurisdi
zionale, coessenziale allo Stato di diritto, nei confronti delle
possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura. Si aggiunga che davanti al giudice ammini
strativo può venire in considerazione non solo la violazione di
legge ma anche l'eccesso di potere, il quale, denunciato in alcu
ne delle sue figure sintomatiche, consente al giudice un pene trante sindacato sul provvedimento di trasferimento d'ufficio
per incompatibilità ambientale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.leg. 31
maggio 1946 n. 511 (guarentigie della magistratura), sollevata,
in riferimento agli art. 3, 24, 104 e 107 Cost., dal Tar Lazio, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
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