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sentenza 2 marzo 1987, n. 63 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres....

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sentenza 2 marzo 1987, n. 63 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sardi. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979 (G.U. n. 217 del 1979) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1685/1686-1687/1688 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178601 . Accessed: 28/06/2014 17:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.154 on Sat, 28 Jun 2014 17:30:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 2 marzo 1987, n. 63 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sardi. Ord. Pret. Napoli 17

sentenza 2 marzo 1987, n. 63 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.Andrioli, Rel. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sardi. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979(G.U. n. 217 del 1979)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1685/1686-1687/1688Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178601 .

Accessed: 28/06/2014 17:30

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

determinato lavoratore era del 12% = 12.000, nel caso che l'in

quadramento di tale qualifica fosse rimasto immutato, la somma

percepita da detti lavoratori, a titolo di competenze accessorie,

sarebbe rimasto invariato e invariato pure sarebbe rimasto il rap

porto percentuale del 12%.

Nel caso invece che, a seguito dell'accorpamento, la qualifica

posta a base per il calcolo delle competenze accessorie fosse stata

elevata a un livello superiore e la retribuzione corrispondente a

tale qualifica fosse salita ad es. a lire 120.000 bisognava stabilire

il nuovo rapporto percentuale fra le 12.000 lire, corrisposte a det

to lavoratore fino a quel momento, con il nuovo stipendio, per

cui, fermo restando che quel dipendente avrebbe continuato a

percepire a titolo di competenze accessorie lire 12.000 mensili,

tale somma non avrebbe più rappresentato il 12% della qualifica suddetta ma il 10% e in tal modo dette competenze sarebbero

state calcolate per l'avvenire.

La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che le com

petenze accessorie sono calcolate in una percentuale uguale per tutti sulla media ponderale delle retribuzioni percepite da tutti

i dipendenti dell'azienda.

Questo sistema è certamente diverso da quello previsto dalla

lett. a) dell'art. 11 perché, pur prevedendo una percentuale ugua le per tutti, non assume come parametro di tale calcolo la retri

buzione del singolo lavoratore, ma è anche diverso da quello

previsto dalla lett. d), perché la percentuale è uguale per tutti

e non è riferita ad una determinata qualifica ma alla media pon

derale delle retribuzioni di tutti i dipendenti. Ma, se si tiene conto dello spirito e della finalità della legge

del 1978 come sopra indicati, il caso in esame si avvicina di più

all'ipotesi regolata dalla lett. d). La differenza essenziale fra le

ipotesi contemplate nelle lett. a) e d) non è costituita, infatti,

dalla circostanza che la misura percentuale delle competenze ac

cessorie sia o meno uguale per tutti, quanto dal parametro posto

a base per tale calcolo, e cioè nel caso della lett. a) lo stipendio

percepito dal singolo lavoratore, nel caso della lett. d) lo stipen

dio corrispondente a una qualifica convenzionale uguale per tutti.

Nella specie il fatto che le competenze accessorie venissero cal

colate non sulla retribuzione corrispondente ad una determinata

qualifica (ad es. autista) ma sulla media ponderale delle retribu

zioni di tutti i dipendenti, rendeva ancora più sicuro l'aumento

indiscriminato di tutte le competenze accessorie, perché, mentre

nel caso ipotizzato dalla lett. d) la qualifica convenzionale poteva

o non essere elevata a livello superiore, la media ponderale di

tutte le retribuzioni aumentava certamente con la nuova tabella

delle qualifiche, che o conservava i livelli preesistenti o li elevava.

Non vi è dubbio, quindi, che il sistema di calcolo delle compe

tenze accessorie in vigore presso l'A.t.a.f. prima della legge del

1978, se non venisse ad esso applicato il correttivo previsto dalla

lett. d), provocherebbe un aumento generalizzato delle competen

ze accessorie per tutti i dipendenti, e, quindi, proprio quell'even

to che il legislatore con la disposizione dell'art. 11, lett. d), ha

voluto evitare.

Detta disposizione pertanto deve essere analogicamente appli

cata al caso in esame. (Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1987, ji. 63 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.

Andrioli, Rei. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sar

di. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979 (G.U. n. 217 del 1979).

Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed area —

Arruolamento a tempo indeterminato — Risoluzione — Inden

nità di anzianità — Casi di esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 36; cod. nav. art. 352).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 36 Cost., l'art. 352

c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indenni

tà di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di

arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto impu

tabile all'arruolato. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Napoli 17 aprile 1979, è massima

ta in Foro it., 1979, I, 2993, con nota di richiami.

La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto esclusivamente per

Il Foro Italiano — 1987.

Diritto. — 2. - Il giudice rimettente censura per violazione de

gli art. 36 e 3 Cost, l'art. 352 c. nav., secondo il quale in caso

di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indetermi

nato, l'indennità di anzianità è dovuta all'arruolamento, «salvo

che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stes

so». La norma è conforme al precetto posto dalla originaria for

mulazione dell'art. 2120, 1° comma, c.c. (anteriore, cioè, alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della senten

za 20 giugno 1968, n. 75, Foro it., 1968, I, 2054).

Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del con

tratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità

non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da ascri

vere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.

Questa corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occa

sione di estendere l'ambito di operatività del principio così sanci

to, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti

(sent. 4 febbraio 1970, n. 14, id., 1970, I, 701) o in caso di dura

ta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inferiore all'an

no (sent. 28 dicembre 1971, n. 204, id., 1972, I, 303) ovvero

in caso di licenziamento in tronco del lavoratore domestico (sent.

4 maggio 1972, n. 85, ibid., 1527) o, ancora, in caso di destitu

zione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa autofer

rotramviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140, id., 1971, I, 1759).

Incidendo poi su normative particolari, la corte è intervenuta

su disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, in base a pre

visioni di legge, riguardanti attività lavorative speciali: contratto

di lavoro giornalistico (riduzione dell'indennità di anzianità in caso

di dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio: sent. 27 dicembre 1973, n. 188, id., 1974, I, 303); contratto di

lavoro di artigiano, di viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo

1974, n. 85, id., 1974, I, 1286) e, superando il riferimento limita tivo agli operai e agli impiegati, estendendo il riconoscimento del

l'indennità alla categoria dei dirigenti industriali (sent. 20 gennaio

1971, n. 7, id., 1971, I, 490). Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affer

mazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti

della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2120, 1°

comma, c.c., influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavo

ratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento

di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennità, co

munque denominata, da corrispondersi in conseguenza della ces

sazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n. 1136,

id., Rep. 1974, voce Lavoro (rapporto), n. 300; 11 aprile 1969,

n. 1168, id., 1969, I, 1758). 3. - La giurisprudenza di questa corte ha avuto ripetute occa

sioni di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro,

la peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ra

i contratti di arruolamento risolti anteriormente all'entrata in vigore della

1. 29 maggio 1982 n. 297, sul trattamento di fine rapporto, il cui art.

4, 1° comma, ha esplicitamente abrogato l'art. 352 (oltre agli art. 351,

919 e 920) c. nav. sostituendo l'indennità ivi prevista con l'indennità re

golata dalla nuova legge. I precedenti interventi della Corte costituzionale, citati nella sentenza,

che hanno dichiarato l'illegittimità di svariate norme che escludevano l'in

dennità di anzianità o di buonuscita per ragioni attinenti alla speciale natura del rapporto o alle cause della risoluzione sono tutti riportati, con note di richiami, id., 1968, I, 2054 (sent. 27 giugno 1968, n. 75);

1970, I, 701 (sent. 4 febbraio 1970, n. 14); 1971, I, 490 (sent. 20 gennaio

1971, n. 7); ibid., 1759 (sent. 22 giugno 1971, n. 140); 1972, I, 303 (sent. 28 dicembre 1971, n. 204); ibid., 1527 (sent. 4 maggio 1972, n. 85); 1974,

I, 303 (sent. 27 dicembre 1973, n. 188); ibid., 1286 (sent. 27 marzo 1974,

n. 85). È da sottolineare, nella motivazione della sentenza, l'affermazione se

condo cui, rispetto alla disciplina di taluni degli aspetti del contratto di

arruolamento, «l'autonomia collettiva si è venuta a collocare come fonte

primaria». Questa affermazione non è condivisa dalla recente Cass. 17

gennaio 1987, n. 383 (in questo fascicolo, I, 1765, con nota di richiami)

secondo cui vanno espunte, dal sistema delle fonti del lavoro nautico,

le norme corporative e questa espunzione non può essere «surrogata dai

contratti collettivi di diritto comune in quanto i contratti stessi non han

no, nel vigente ordinamento, natura di fonti di diritto» e non sembra

neppure recepita dallo schema di disegno di legge delega per il nuovo

codice della navigazione (redatto da una commissione presieduta dal prof. Gabriele Pescatore, estensore della sentenza in esame, id., 1986, V, 352)

il cui art. 6, al punto 35, per la disciplina del lavoro nautico, rinvia ai

contratti collettivi «in funzione integrativa e di svolgimento, nonché per

la determinazione della misura dei diritti garantiti ai lavoratori». [C.

Brusco]

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1687 PARTE PRIMA 1688

gioni di alcuni rilevanti aspetti della relativa disciplina: dalla du

rata della prescrizione (sent. 27 giugno 1973, n. 98, id., 1973,

I, 2355) ai limiti del pignoramento della retribuzione del maritti

mo (sent. 18 aprile 1974, n. 101, id., 1974, I, 1571); dalla titolari

tà e dalle modalità di esercizio del diritto di sciopero (sent. 28

dicembre 1962, n. 124, id., 1963, I, 1) all'applicabilità della disci

plina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (sent.

26 maggio 1976, n. 129, id., 1976, I, 1434), e, infine, all'oggetto

e alla funzione del rapporto di lavoro marittimo «in comanda

ta», caratterizzato dalla mancanza della prestazione del lavoro

su nave in navigazione (sent. 13 dicembre 1985, n. 336, id., 1986,

I, 873). Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale

navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre pre

clusive dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina genera

le del lavoro ordinario; mentre quando si è ravvisato il possibile

adattamento della normativa generale al rapporto speciale, la corte

ne ha prescritto l'osservanza (cfr. sent. 4 febbraio 1982, n. 23,

id., 1982, I, 1243: garanzia della «consecutività» delle ventiquat

tro ore di riposo settimanale). 4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento,

posta dal codice della navigazione, e quella della prestazione di

lavoro subordinato contenuta nel codice civile, sono regolati dal

l'art. 1 c. nav., che sancisce il principio della priorità dell'appli

cazione del codice e delle leggi speciali (oltre che degli usi e

dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune, dando così

prevalenza della normativa propria della materia. Contestualmente

al principio della graduazione di queste fonti, la corte ha affer

mato l'esigenza della parità di tutela del lavoratore marittimo ri

spetto a quello comune, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze

diverse che giustifichino la differenziazione della tutela (cfr. sent,

n. 98 del 1973, cit.). Esigenza della tutela (ed eventuali ragioni

di non operatività di essa) che è opportuno richiamare nel presen

te giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di funziona

mento della disciplina speciale, che si esplica con priorità rispetto

al diritto comune, quando questo preveda, ad esempio, fattispe

cie valide come tertium comparationis (e l'art. 2120 c.c), nella

formulazione expurgata, ne costituisce esemplare espressione). Ove,

invece, il raffronto operi in via diretta tra la fattispecie di diritto

speciale e le disposizioni della Costituzione si è al di fuori del

l'ambito di priorità del diritto speciale, data la prevalenza deter

minata dal rango superiore del precetto costituzionale.

Si che qualora — come nel presente caso — l'ordinanza di

rimessione sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli art.

36 e 3 Cost., ove tale contrasto si riconosca esistente, la caduca

zione della norma consegue dalla riconosciuta incompatibilità di

essa con la fonte normativa poziore. 5. - Ritiene inoltre la corte di dover sottolineare, sempre in

materia di fonti, che l'evoluzione in atto della normativa del rap

porto di arruolamento è caratterizzata dall'accentuazione del ruolo

di talune delle fonti che l'art. 1 c. nav. collocava in posizione

subordinata. Tra esse, in particolare, quelle che sono espressione dell'autonomia collettiva, chiamate ad operare in modo sempre

più penetrante nella disciplina degli aspetti retributivi del rappor to: così per la 1. 31 marzo 1977 n. 91, il cui art. 1 regola la

determinazione dell'indennità di fine rapporto; così per la 1. 19

dicembre 1979 n. 649 che, aggiugendo all'art. 325 c. nav. un ap

posito comma, demanda ai contratti collettivi di determinare e

regolare «la misura e le componenti della retribuzione»; così, in

fine, per la 1. 29 maggio 1982 n. 297 (art. 4, 2° comma) che,

ponendo la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, demanda ai contratti collettivi la determinazione e la regolamen tazione della retribuzione in materia (cfr. 1. n. 7).

Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di ar

ruolamento, posta dal codice della navigazione, viene sempre più

largamente limitata dalla produzione dell'autonomia collettiva,

cedendo ad essa momenti fondamentali (contenuto delle presta

zioni, durata, retribuzione, sanzioni disciplinari, ecc.). L'espres sione sintetica di questa evoluzione normativa, è contenuta negli art. 5, nn. 35, e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante

delega al governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione illustrativa (nn. 3, 20, 41).

Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del con

tratto di arruolamento l'autonomia collettiva si è venuta a collo

care come fonte primaria, mentre altre fonti, alle quali era stata

attribuita dall'art. 1 posizione prioritaria, hanno assunto ruolo

subordinato.

Il Foro Italiano — 1987.

6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro escluso

la priorità attribuita in generale alla contrattazione collettiva

(c.c.n.l. per i marittimi imbarcati su navi da carico da 151 a 3000

t.s.l., che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione dell'indennità

di anzianità), dato che nel caso concreto l'ordinanza afferma trat

tarsi di «navigazione in senso improprio» (su pontone-grue) limi

tata alla distanza di tre miglia dal porto.

Onde la lacuna, così ravvisata, nella contrattazione collettiva

deve essere necessariamente colmata dall'art. 352 c. nav., rispetto

al quale sussistono, peraltro, i vizi di legittimità costituzionale

denunciati dal giudice rimettente per contrasto con l'art. 36 (man

cata attribuzione al marittimo della parte di retribuzione dovuta

gli all'atto della risoluzione del rapporto) e con l'art. 3 Cost,

(discriminazione tra le posizioni del lavoratore, arruolato a tem

po indeterminato, quanto alla corresponsione dell'indennità di an

zianità, rispetto agli altri lavoratori subordinati, in caso di

risoluzione del rapporto per fatto ad esso imputabile).

7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi svol

te esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al contratto

di arruolamelo della 1. n. 604 del 15 luglio 1966 e dei riflessi

sulla fattispecie della già ricordata 1. 29 maggio 1982 n. 297, re

cante la disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro (cfr.

n. 5). Invero l'ordinanza di rimessione, emanata il 17 aprile 1979,

si riferisce a contratto di arruolamento, cessato il 7 settembre

1977 (il cui ricorso avanti il pretore nella qualità di giudice del

lavoro era stato proposto I'll novembre 1978) e l'art. 5 1. n.

297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da essa posta

ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato all'atto

dell'entrata in vigore della legge stessa (1° giugno 1982). Sì che

non interessa precisare se ed in quali limiti l'art. 4 1. n. 297 cit.

operi sul trattamento di fine rapporto previsto dal novellato art.

2120 c.c.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude la

corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la riso

luzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato av

venga per fatto imputabile all'arruolato.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 febbraio 1987, n. 44

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9); Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Pres. cons, ministri c. Regio

ne Lazio.

Regione — Enti ospedalieri — Delibere di approvazione dei bi

lanci — Controllo — Questione di costituzionalità — Soprav venuta riforma sanitaria — Cessazione della materia del

contendere (Cost., art. 117, 130; 1. 12 febbraio 1968 n. 132,

enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera, art. 16; 1. 23 dicem

bre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.

66).

Va dichiarata cessata la materia del contendere, per la sopravve nuta soppressione degli enti ospedalieri ad opera dell'art. 66

l. 23 dicembre 1978 n. 833, in ordine alla questione di legittimi tà costituzionale — proposta dal governo in riferimento agli

art. 117 e 130 Cost. — dell'art. 12 l. reg. Lazio 27 ottobre

1976 - 22 dicembre 1976, nella parte in cui dispone che le deli

berazioni di approvazione dei bilanci preventivi degli enti ospe

dalieri sono soggette a mero contratto di legittimità anziché

di merito. (1)

(1-2) Un pò di... pulizia negli armadi della Corte costituzionale, intasa

ti da questioni di legittimità inammissibili o manifestamente infondate:

in proposito v. Pizzorusso, L'attività della Corte costituzionale nella ses

sione 1985-86, in Foro it., 1986, V, 421, con ampi riferimenti, fra cui

si segnalano: Carlassare, Le decisioni di inammissibilità e di manifesta

infondatezza della Corte costituzionale, ibid., 293; nonché sul principio dello ius superveniens, sui suoi limiti applicativi ed effetti, anche al fine

della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiami

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