+ All Categories
Home > Documents > sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e...

sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: lamnguyet
View: 217 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e Rubini (Avv. Tagliaferro) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2315/2316-2317/2318 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177033 . Accessed: 24/06/2014 22:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 22:25:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e Rubini (Avv. Tagliaferro)

sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata)e Rubini (Avv. Tagliaferro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2315/2316-2317/2318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177033 .

Accessed: 24/06/2014 22:25

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 22:25:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e Rubini (Avv. Tagliaferro)

2315 PARTE PRIMA 2316

Non risulta che la pendenza di tale causa avanti la sezione

specializzata per le controversie agrarie sia cessata.

La essenziale e principale domanda dell'attrice nei confronti del

Mazzi nella presente procedura verteva sulla inibitoria di « opera zioni di aratura abusive », delle quali non soltanto non è stata

illustrata la specifica abusività, ma nemmeno ebbe a risultare

all'inizio la « lesività » per il buon andamento del fondo.

Né, nella fase finora intervenuta di trattazione, alcuna prova di

una effettiva urgenza di impedire un danno è stata fornita, cosicché l'iniziale assunto può ritenersi in realtà diretto ad

ottenere in via d'urgenza una prima « definizione giuridica del

rapporto ».

Al riguardo, tuttavia, non può non condividersi quanto sostenu

to dalla difesa del convenuto nella sua memoria di replica e cioè

che la risposta sulla natura dell rapporto, sulla sua qualificazione

giuridica attuale, sulla sua convertibilità non possono che compe tere alla sezione specializzata, unico organo chiamato a conoscere

dei rapporti di « affitto », poiché, in una delle ipotesi possibili, il

rapporto de quo sarebbe appunto già di « affitto », ora in corso

per intervenuta conversione.

Del resto, tra le varie soluzioni che la dottrina ha prontamente enunciato circa il significato dell'art. 47, 1° comma, 1. 3 maggio 1982 n. 203, ritiene questo giudicante di accogliere quella secondo

la quale tutte le controversie agrarie competono alla sezione

specializzata, in ragione dell'oggetto ampiamente inteso (esercizio

dell'impresa agraria sotto qualunque titolo contrattuale), impo nendosi per tutti i casi la cognizione da parte di un organo che,

per la sua composizione, può meglio comprendere le esigenze della produzione agricola e delle sua tecniche, nonché più acuta

mente raffrontare la normativa speciale con la Carta costituziona

le, come numerose recentissime pronunzie dimostrano.

Pertanto anche le controversie relative alla interpretazione e

applicazione della 1. n. 203/82 rientrano nella competenza della

sezione agraria, e ad essa competono altresì, per il disposto dell'art. 26, 1° comma, 1. 11 dicembre 1971 n. 11, le procedure intese ad ottenere provvedimenti cautelari e provvedimenti d'ur

genza, per i quali occorre pur sempre possedere quella particolare

capacità valutativa che la composizione « specializzata » assicura.

Nel presente procedimento va pertanto dichiarata l'incompeten za funzionale per materia del pretore, risultando invece competen te la sezione agraria, nella specie, poi, già investita della cogni zione di una causa sicuramente pregiudicante rispetto alla presen te.

PRETURA DI TORINO; sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e

Rubini (Avv. Tagliaferro).

PRETURA DI TORINO;

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Infortunio

sul lavoro — Azione nei confronti del terzo responsabile —

Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro

(Cod. civ., art. 2087; cod. proc. civ., art. 409).

Rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro la

controversia con cui il lavoratore, a seguito di infortunio sul

lavoro, chiede il risarcimento del danno al terzo estraneo al

rapporto assicurativo che riveste la figura di dirigente o prepo sto avente l'obbligo di attuare le misure di sicurezza. (1)

(1) La natura previdenziale della controversia con cui il lavoratore chiede il risarcimento del cosiddetto danno differenziale (eccedente l'indennizzo I.n.a.i.l.) al datore di lavoro è stata affermata da Cass. 8

giugno 1982, n. 3461, Foro it., 1982, I, 2477, con nota di richiami. Cass. 4 giugno 1981, n. 3620, id., 1981, I, 2183, con osservazione di

A. Proto (Pisani, ha ritenuto che nella controversia previdenziale (quale l'azione di regresso dell'I.n.a.i.l. nei confronti del datore di

lavoro) l'introduzione di una domanda di garanzia nei confronti di un terzo estraneo al rapporto assicurativo comporta la possibilità di trattazione simultanea delle due cause con il rito speciale, ove non vi ostino le norme sulla competenza, per effetto della vis attractiva esercitata dalla causa principale.

Secondo Cass. 22 settembre 1981, n. 5171, id., 1981, 1, 733, con nota di richiami, dalla quale muove la sentenza che si riporta per rifiutare l'orientamento espresso da Cass. 3461/82, cit., la quale ultima peraltro non tiene conto in motivazione di Cass. 5171/81 ora in discorso, afferma la competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409, n.

1, c.p.c. a conoscere della domanda di risarcimento del danno avanzata

Motivi della decisione. — 1) Va disattesa l'eccezione di incom

petenza per materia del pretore adito in funzione di giudice del

lavoro, sollevata dalla difesa del Rubini Miohele, terzo estraneo

al rapporto assicurativo, corresponsabile dell'infortunio de quo.

Va premesso che, anche qualora si aderisse all'orientamento

secondo cui nei confronti del terzo responsabile del sinistro

sia ravvisabile una mera trasgressione al principio del nemi

nem laedere (sanzionato dall'art. 2043 c. c.) la materia reste

rebbe ugualmente assoggettata al rito del lavoro, per la vis

attractiva derivante dall'azione per il risarcimento del danno

differenziale contestualmente esperita dail lavoratore nei confronti

del datore di lavoro.

1. b) Il giudice del lavoro è infatti funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c., a conoscere della domanda di

risarcimento del danno avanzata nei confronti del datore di la

voro per violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 c.c., dal lavoratore che assuma essere stato leso nella sua integrità

fisica, involgendo la controversia la responsabilità contrattuale

del datore di lavoro (cosi Cass. 22 settembre 1981, n. 5171, Foro it., 1982, I, 733; cfr. altresì, nel senso che la violazione

del dovere di sicurezza è innanzitutto violazione dello specifico

obbligo contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., Cass.

19 maggio 1977, n. 2053, id., 1978, I, 185; 21 luglio 1977, n. 3260,

id., Rep. 1977, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 320; 31 marzo 1981, n. 1233, id., '1981, I, 1016; 2 maggio 1981, n,

2654, id., Rep. 1981, voce cit., n. 557).

1. c) A tale soluzione è già pervenuta la giurisprudenza di me

rito: circa la vis attractiva, operata dall'azione di regresso nei

confronti dell'azione di surroga esperita contestualmente, per cui

la controversia resta complessivamente sottoposta al rito speciale del lavoro (cfr. App. Bologna 12 febbraio 1977, id., Rep. 1977, voce Infortuni sul lavoro, n. 365; Pret. Cuneo 2 giugno 1977,

ibid., voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 335).

1. d) Le menzionate pronunce di merito assumono parti colare rilievo in quanto, mentre il regresso ex art. 11 t.u. inf.

lav. è basato su un rapporto diretto tra l'istituto e l'assicurante,

responsabile del sinistro che era tenuto ad evitare ed a fare

evitare, con la surroga assicuratoria di diritto comune, ex art. 1916 c.c., l'I.n.a.i.l. subentra appunto dal lato attivo (sia pure fino

alla concorrenza dell'ammontare delle indennità pagate) nel rap

porto di credito del lavoratore danneggiato nei confronti del terzo responsabile; l'applicazione della regola dell'attrazione

processuale è stata quindi operata sul presupposto che l'azio ne di surroga — avente norma e limite nel credito del dan

neggiato nei confronti del terzo — non rientrasse fra le con

troversie in materia di lavoro (sulla diversa natura giuridica delle due azioni, di regresso e di surroga, e sull'assoggettibilità della prima allo speciale rito del lavoro e della seconda alla

procedura ordinaria, cfr. per tutte Cass. 17 maggio 1975, n. 1949, id., 1976, I, 130).

2) A parere del giudicante, tuttavia, per pervenire alla de claratoria della competenza del giudice del lavoro a conosce

re dell'azione risarcitoria promossa contro il terzo responsa bile dell'infortunio, non è alfatto necessario far ricorso al

l'istituto dell'attrazione processuale.

Invero, il contegno del terzo estraneo al rapporto assicurativo non integra fattispecie che possa ricondursi alla generale previ sione di cui all'art. 2043 c.c. se ed in quanto — come nella spe cie — a quella si sovrappone la normativa speciale che pone non solo a carico del datore di lavoro, ma anche dei diri

genti e dei preposti, l'obbligo di attuare le misure di sicu

rezza, di rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono espo sti, di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi

a loro disposizione (art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547; cfr.

altresì art. 2 d.p.r. 19 marzo 1956 n. 302; art. 3 d.p.r. 7 gennaio

nei confronti del datore di lavoro per violazione degli obblighi previsti dall'art. 2087 c.c.

Rientra ancora nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c. la domanda con cui il lavoratore portuale chieda al vettore marittimo il risarcimento dei danni da infortunio verificatosi nel corso delle operazioni di scarico, secondo Cass. 3 marzo 1981, n. 1233, id., 1981, I, 1061, con osservazioni di A. Proto Pisani.

Per riferimenti sulla responsabilità civile del datore di lavoro ed aspetti connessi, cfr. Corte cost. 19 giugno 1981, n. 102 e 26 maggio 1981, n. 74, ibid., 2639 e 2645, con note di richiami e osservazioni di V. Ferrari.

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 22:25:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 20 aprile 1983; Giud. F. Rossi; Carluccio (Avv. Rossi, Pisati) c. Bosso (Avv. Sogno Rata) e Rubini (Avv. Tagliaferro)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1956 n. 164; art. 4 d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303; art. 5 d.p.r. 20 marzo 1956 n. 320).

2. a) Deve segnalarsi che alla affermazione della competen za per materia del pretore quale giudice del lavoro la Su

prema corte è già pervenuta, in fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio (cfr. Cass. 16 marzo 1977, n. 1052, id., Rep. 1977, voce cit., n. 330: nella fattispecie, l'eccezione di

incompetenza per materia era stata sollevata da un dirigente della

società, alle cui dipendenze trovavasi il lavoratore all'epoca dell'in fortunio e che era stato convenuto unitamente al datore di la

voro per la condanna, in solido, al pagamento dei danni patrimo niali e non patrimoniali subiti dalla vedova e dai figli dell'infor

tunato; il pretore del lavoro aveva accolto l'eccezione; riassunta la causa innanzi al designato Tribunale di Torino, il giudice ad

quem aveva però sollevato conflitto di competenza, investendo la

corte del regolamento). Alla pronunzia non può tuttavia attribuir

si il valore di precedente, essendosi la corte limitata a statuire, in

sede regolatrice — non cogliendo lo spunto offertole dalla que stione sottoposta al suo esame, concernente la competenza a

conoscere della responsabilità del terzo — che d'azione risarcitoria del (maggior) danno rispetto all'indennizzo liquidato dall'I.n.a.i.l.,

proposta in base alla disposizione di cui all'art. 19 t.u. 1965 n.

1124 nei confronti del datore di lavoro responsabile (sia pure) per fatto colposo dei dipendenti a seguito di infortunio sul lavoro

rientra nella normativa speciale sulle assicurazioni sociali per

gli infortuni sul lavoro, secondo l'ampia previsione degli art. 442

e 444 c.p.c.

2. b) Sulla falsariga di tale orientamento sembrano schie

rarsi le piti recenti pronunce della giurisprudenza di legitti mità che, in tal senso, da ultimo, è venuta statuendo: « l'espe

rimento, da parte del lavoratore infortunato, dell'azione volta

a conseguire a norma dell'art. 10 d.p.r. 1965 n. 1124 il ri

sarcimento, da parte del datore di lavoro, del danno (differen

ziale) eccedente 'l'importo dell'indennizzo a carico dell'I.n.a.i.l. dà

luogo ad una controversia che, involgendo l'applicazione della

normativa speciale relativa all'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, ha natura previdenziale, secondo l'ampia previsione dell'art. 442 c.p.c., ancorché il giudizio non sia stato instaurato

nei confronti deH'I.n.a.i.l. e tale istituto non sia stato neppure chiamato in causa dal convenuto; pertanto detta controversia, ai

sensi dell'art. 444, 1° comma, c.p.c., rientra nella competenza del

pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel

capoluogo della circosrizione del tribunale nella quale risiede

l'attore» (Cass. 8 giugno 1982, n. 3561, id., 1982, I, 2477).

2. c) A parere del giudicante è tuttavia preferibile aderire — an

che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno promossa nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio — all'iter argo mentativo che perviene all'orientamento innanzi riferito sub 1. b) della Suprema corte — secondo cui l'azione risarcitoria del

danno differenziale, avanzata nei confronti del datore di lavoro,

appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art.

409, n. 1, c.p.c. — soluzione alla quale consegue una diversa

competenza per territorio, che appare più in armonia con il

principio di « buon andamento dell'amministrazione della giu stizia » (su cui cfr. Corte cost. 10 maggio 1982, n. 86, ibid.,

1497), essendo i momenti di collegamento previsti dall'art. 413

c.p.c. mirati ad avvicinare la giustizia al mondo del lavoro e ad

assicurare l'agevole accertamento dei fatti (con mezzi quali l'ac

cesso sul luogo di lavoro e la audizione dei testimoni sul luogo

stesso).

2. d) I criteri predetti sono applicabili, come si è visto,

non solo all'azione per il ristoro del danno differenziale da parte del datore di lavoro ma anche al diritto del danneggiato ad essere

integralmente risarcito dal terzo responsabile.

Invero, entrambe le azioni risareitorie in esame non sono ri

conducibili nella materia dell'assicurazione obbligatoria, contempla ta dall'art. 442 c.p.c., differenziandosi per titolo, disciplina giu ridica ed effetti dalle azioni fondate sul rapporto diretto tra l'istitu

to, l'assicurante e l'assicurato. Il diritto del lavoratore infortunato

nasce infatti — nei confronti del datore di lavoro — dalla violazio

ne del dovere di sicurezza (art. 1374 e 2087 c.c.) e — nei confronti

della linea gerarchica attraverso la quale si attua la direzione del

l'impresa, tenuta all'osservanza della normativa per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro — dall'omessa tutela delle condizioni di

lavoro.

Il danno risarcibile è del tutto diverso dalle erogazioni ef

fettuate dall'ente assicuratore, essendo costituito — nell'azio

ne proposta nei confronti del datore di lavoro — dal dan

no non patrimoniale e da quello patrimoniale non coperto dalle prestazioni erogate dall'I.n.a.i.l. a norma degli art. 66 ss.

d.p.r. n. 1124 del 1965 (c.d. danno differenziale) e — nell'azione

proposta nei confronti del terzo estraneo al rapporto assicurativo — dall'integrale pregiudizio sofferto dal lavoratore, senza che su

questo suo credito influisca il distinto diritto ad ottenere un

indennizzo, *pur del medesimo danno (ben inteso fin quando l'assicuratore che l'abbia versato non comunichi al terzo la

propria volontà di subentrare nel credito risarcitorio, sino a

concorrenza di detto indennizzo).

2. e) L'enunciata soluzione appare infine in piena coerenza col

più generale principio per cui rientrano fra le controversie re

lative a rapporti di lavoro subordinato e in quanto tali apparten

gono alla competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi

degli art. 409 e 413 c.p.c., non solo quelle in cui la domanda

tende a far valere diritti che dipendono direttamente dal rap

porto di lavoro, ma anche tutte le controversie tendenti al ri

conoscimento di diritti che abbiano in un rapporto di lavoro

il proprio nesso causale ovvero un presupposto necessario o

comunque sorti in dipendenza del rapporto stesso (Cass. 8 gen naio 1974, n. 56, id., Rep. 1974, voce cit., n. 144; 17 maggio

1974, n. 1478, ibid., n. 121; 17 marzo 1980, n. 1764, id., Rep.

1980, voce cit., n. 50; 9 dicembre 1980, n. 6376, ibid., n. 52; 22

settembre 1981, if. 5171, id., 1982, I, 733).

PRETURA DI TORINO; ordinanza 30 marzo 1983; Giud. Cioc

chetti; Carnevale (Avv. Fasano) c. Tribuzio (Avv. Chiapino).

Sfratto (procedimento per la convalida) — Intimazione di licenza

per finita locazione — Ammissibilità — Condizioni (Cod. proc.

civ., art. 657, 663).

La citazione per convalida di licenza per finita locazione deve

essere notificata, a pena d'inammissibilità della domanda, per una data di comparizione coincidente o successiva rispetto a

quella della scadenza del contratto. (1)

1. - L'art. 657 c.p.c. prevede che il locatore, il quale intende

ottenere, alla scadenza contrattuale, un provvedimento di cessa

zione del rapporto, deve proporre intimazione per finita locazione,

con contestuale citazione per la convalida, nella forma della

licenza o dello sfratto, a seconda che tale intimazione sia

anteriore o posteriore alla data che egli assume di scadenza.

(1) Non si rivengono precedenti in termini. L'orientamento non è,

tuttavia, isolato nell'ambito della pretura torinese, ove, negli stessi

termini, si sono espresse anche Pret. Torino, ord. 30 marzo 1983, giud. Gabriele, Fierro e altro c. Micelli, e ord. 30 marzo 1983, giud.

Cocilovo, Guglielmino c. Garofalo, entrambe inedite.

Per il disfavore con il quale vi viene considerata la procedura sommaria per convalida, il provvedimento si ricollega a iPret. Torino, ord. 26 gennaio 1982, Foro it., 1982, I, 879, con la quale il medesimo

giudice ha sollevato, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale

degli art. 657 ss. c.p.c. Il principio affermato si fonda su argomentazioni desunte dal 1° e

dal 2° comma dell'art. 633 c.p.c., dall'art. 56 1. 392/78, dalla disciplina

generale in tema di interesse ad agire e dall'art. 1575, n. 3, c.c.

Il problema della compatibilità della procedura monitoria con il

sistema introdotto dalla 1. 392/78 si è imposto all'attenzione degli interpreti sin dall'entrata in vigore della legge. Nel senso dell'incompa

tibilità, cfr. Pret. Pavia 7 maggio 1979, id., 1980, I, 538, con nota di

richiami, cui adde, analogamente a Pret. Pavia cit., Pret. Pizzo 21

dicembre 1979, id., Rep. 1981, voce Locazione, n. 403; in senso

opposto, v. Cass. 24 luglio 1981, n. 4792, ibid., n. 410; 22 lu

glio 1981, n. 4712, id., 1982, 'I, 2004, e 7 luglio 1981, n. 4441,

id., 1981, I, 2126, nonché Pret. Bologna 10 ottobre 1980, ibid., 1729, con

nota di richiami. In dottrina, nel senso della sopravvivenza della

procedura sommaria, cfr. pure Ferrone, Il procedimento per convalida

dopo la legge sull'equo canone: prime puntualizzazioni e persistenti incertezze, in Giust. civ., 1981, I, 1313.

Per una rassegna sui problemi di legittimità costituzionale suscitati dalla normativa relativa al procedimento per convalida di sfratto, v. Preden - Izzo, Locazioni e Costituzione, 1981, 283 ss.

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 22:25:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended