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sentenza 20 gennaio 2004, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4); Pres....

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sentenza 20 gennaio 2004, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Regione Toscana (Avv. Loria) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Nori). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 987/988-989/990 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199120 . Accessed: 28/06/2014 18:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.30 on Sat, 28 Jun 2014 18:08:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 20 gennaio 2004, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Regione Toscana (Avv. Loria) c. Pres. cons. ministri

sentenza 20 gennaio 2004, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4);Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Regione Toscana (Avv. Loria) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Nori). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 987/988-989/990Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199120 .

Accessed: 28/06/2014 18:08

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987 PARTE PRIMA 988

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 gennaio 2004, n. 27 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 gennaio 2004, n. 4); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Regione Toscana (Avv.

Loria) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Nori). Con flitto di attribuzione.

Parchi nazionali e aree protette — Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano — Nomina del commissario straordinario — Mancata sperimentazione del procedi mento di intesa con la regione — Spettanza allo Stato — Esclusione — Annullamento (Cost., art. 5, 97, 117, 118; 1. 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, art. 9).

Non spetta allo Stato, e per esso al ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, la nomina del commissario straor

dinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano

nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avvia

to e proseguito il procedimento per raggiungere, ai sensi del

l'art. 9, 3° comma, l. 6 dicembre 1991 n. 394, l'intesa per la

nomina del presidente dello stesso ente e deve, pertanto, esse

re annullato il decreto del ministro dell'ambiente 19 settem

bre 2002 di nomina di detto commissario straordinario. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 9 maggio 2003, n. 168 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres. Chieppa, Est. Vaccarella; Regione Emilia

Romagna (Avv. Falcon, Manzi), Regione Toscana (Avv. Lorenzoni) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Ama to). Conflitto di attribuzione.

Parchi nazionali e aree protette — Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano — Nomina del presidente — Omessa acquisizione della previa intesa con la regione — Annullamento in via giurisdizionale del provvedimento impugnato — Cessata materia del contendere (Cost., art. 5, 117, 118; 1. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 9).

A seguito dell'avvenuto annullamento, da parte del tribunale

amministrativo regionale, del decreto ministeriale impugnato, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai

conflitti di attribuzione sorti in base al decreto del ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 22 aprile 2002 n.

286, con il quale ha provveduto a nominare il presidente del

l'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, senza aver acquisito, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, l. 6 dicembre 1991 n. 394, l'intesa con le regioni interessate. (2)

(1-2) Entrambi i conflitti, risolti con le pronunce in epigrafe, aveva no come oggetto il rispetto, da parte dello Stato, del disposto dell'art. 9, 3° comma, 1. 394/91, secondo cui il presidente dell'ente parco «è no minato con decreto del ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale».

Nel caso risolto con l'ord. 168/03, la nomina era avvenuta da parte del ministro, dopo che la regione aveva rifiutato l'intesa sul nominativo

proposto e richiesto inutilmente un incontro. Il relativo decreto, impu gnato dalle regioni anche davanti al giudice amministrativo, è stato da

questi annullato ed il conflitto costituzionale risolto con la dichiarazio ne della cessata materia del contendere.

Nel caso invece della sent. 27/04, in risposta al rifiuto della regione di concordare l'intesa sul nominativo proposto dal ministro, questi ave va proceduto a nominare, fino alla nomina del presidente, un commis sario straordinario anche nella persona del candidato rifiutato dalla re

gione. La Corte costituzionale rileva come la nomina di un commissa rio straordinario non sia di per sé illegittima, in quanto avvenuta senza la previa intesa con la regione, ma come l'illegittimità derivi dal man cato avvio e sviluppo della procedura di intesa per la nomina del presi dente dell'ente che, laddove occorre, esige lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale collabora zione tra io Stato e la regione, le divergenze che ostacolino il raggiun gimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del commissa rio straordinario.

Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art. 8, 3° comma, 1. 23 marzo 2001 n. 93, nella parte in cui avrebbe istituito il parco nazionale Costa Teatina senza l'acquisizione della

Il Foro Italiano — 2004.

I

Diritto. — 1. - La regione Toscana ha proposto conflitto di

attribuzioni nei confronti del presidente del consiglio dei mini stri e del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio de ducendo che non spetta a quest'ultimo nominare il commissario

straordinario dell'Ente parco dell'arcipelago toscano — preve

dendo una permanenza in carica dello stesso «fino alla nomina

del presidente dell'ente medesimo» — in mancanza dell'intesa

con il presidente della regione toscana (nel cui territorio ricade

il parco), prevista dall'art. 9, 3° comma, 1. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro delle aree protette), assumendo che tale inte

sa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del ter

ritorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pe sca, sicché la nomina fatta in mancanza di essa costituirebbe

menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente as

segnate alle regioni, per violazione degli art. 5, 117 e 118 Cost., e del principio di leale cooperazione fra Stato e regioni, nonché —

quanto alla permanenza in carica «fino alla nomina del pre sidente dell'ente medesimo» — dell'art. 97 Cost, e dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici.

2. - Il ricorso è fondato.

Con d.p.r. 22 luglio 1996, pubblicato in Gazzetta ufficiale 11 dicembre 1996, n. 290, è stato istituito l'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, con personalità di diritto pubblico, e lo stesso è stato sottoposto alla vigilanza del ministero dell'am

biente (art. 1, 1° e 2° comma). Fra gli organi dell'ente è previsto il presidente, la cui nomina

è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dal l'art. 9, 3°, 4°, 5°, 6° e 10° comma, 1. n. 394 del 1991 (art. 2, 2° e 3° comma, d.p.r. cit.).

L'art. 9, 2° comma, 1. 6 dicembre 1991 n. 394, nell'individua re, fra gli organi dell'ente parco, il presidente, dispone nel suc cessivo 3° comma che lo stesso, è nominato con decreto del mi

nistro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio

ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nessuna disposizione prevede fra gli organi dell'ente il com

missario straordinario, ma ciò non esclude il potere del ministro dell'ambiente di nominarlo nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e

nazionale, riconosciutagli dagli art. 9, 1° comma, e 21, 1° com ma, 1. n. 394 del 1991.

Il potere di nomina del commissario straordinario costituisce

attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui ti

previa intesa o di un parere della regione Abruzzo, v. Corte cost. 18 ottobre 2002, n. 422, Foro it., 2003,1, 1661, con nota di richiami e os servazioni di Romboli.

Con riguardo alla necessaria partecipazione della regione e degli enti locali all'istituzione e delimitazione di un parco nazionale, v., pure, Corte cost. 14 luglio 2000, n. 282, e 27 gennaio 2000, n. 20, id., 2002, I, 664,'con nota di richiami, con cui è stata, tra l'altro, dichiarata l'in costituzionalità dell'art. 6 1. reg. Campania 1° settembre 1993 n. 33, nella parte in cui, nel disciplinare l'istituzione del parco regionale dei

Campi Flegrei, non prevedeva forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti nell'istituzione dell'area protetta, né lo stru mento della conferenza espressamente indicato dall'art. 22 1. 6 dicem bre 1991 n. 394.

Per l'affermazione secondo cui, al fine della tutela delle caratteristi che ambientali e naturalistiche del territorio dei parchi istituiti con leg ge regionale e delle specie agricole in esso esistenti, spetta al presidente del consorzio del parco una funzione di vigilanza e di intervento che si estrinseca non solo in un potere di prescrizioni o divieti, ma anche in ordini di sospensione di attività non consentite, allo scopo di salva

guardare e conservare il patrimonio boschivo esistente nella zona pro tetta, v. Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 1994, n. 816, id., Rep. 1994, voce Parchi nazionali, n. 11.

Nel senso che l'art. 9 1. 394/91 consente agli enti autonomi per i par chi nazionali di assumere con contratti a tempo determinato esclusiva mente personale tecnico e manodopera e che la detta norma non trova

applicazione per le posizioni funzionali che comportano compiti di di rezione e di coordinamento, v. Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1999, n. 1354, id., Rep. 1999, voce cit., n. 28.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tolari siano scaduti o mancanti. Tale potere non è esercitabile li

beramente.

La circostanza che la nomina del commissario avviene in via

di urgenza e che nessuna norma disciplina le modalità della sua

nomina non legittima, però, né la tesi erariale secondo cui la

nomina del commissario sarebbe giustificata dal solo fatto che

non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del presidente —

per ché in questo modo si finirebbe per attribuire al governo il pote re di aggirare, l'art. 9, 3° comma, 1. n. 394 del 1991, scegliendo come commissario la persona non gradita dal presidente della regione

— né quella della ricorrente, per la quale occorre pro cedere all'intesa, non potendo estendersi — in difetto di espres sa enunciazione della necessità della stessa ed in presenza di di

verse modalità di nomina di altri organi dell'ente (cfr. art. 9, 4° comma, 1. cit. sulla nomina del consiglio direttivo) — la dispo sizione di cui all'art. 9, 3° comma, prevista per la nomina del presidente.

Proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del presidente, per il mancato perfeziona mento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizio

ne di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo.

Questa corte, nell'applicazione del principio di leale coopera zione in tema di intese, ha affermato che occorre comunque uno

sforzo delle parti per dar vita ad una trattativa. Lo strumento

dell'intesa tra Stato e regioni costituisce una delle possibili for

me di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa, da realizzare e ricercare, laddove oc

corra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergen ze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna

possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vinco

lante (cfr. sentenza n. 351 del 1991, Foro it., Rep. 1991, voce

Regione, n. 140). Nella specie, non realizza la richiesta condizione di legitti

mità il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal ministro, se guito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da

alcuna altra attività.

Da quanto precede deriva che il mancato rispetto della neces saria procedimentalizzazione per la nomina del presidente, ren

de illegittima la nomina del commissario straordinario, mentre è irrilevante il problema concernente l'apposizione di un termine

alla permanenza in carica del commissario straordinario, poiché la nomina risulta illegittima a prescindere da qualsiasi termine che fosse stato posto alla sua durata.

L'illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un commissario straordinario, senza la previa intesa con il presidente della regione Toscana, ma nel

mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la no

mina del presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che

ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittima no la nomina del primo.

Va, pertanto, dichiarato che non spetta allo Stato e per esso al

ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del

commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arci

pelago toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia

stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'in

tesa per la nomina del presidente e, conseguentemente, va annul

lato il decreto adottato il 19 settembre 2002 dal predetto ministro

di nomina del commissario straordinario dell'ente parco. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta allo Stato e per esso al ministro dell'ambiente e della tu

tela del territorio la nomina del commissario straordinario del l'ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia

stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'in

tesa per la nomina del presidente dello stesso ente e per l'effetto

annulla il decreto del ministro dell'ambiente 19 settembre 2002 di nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazio nale dell'arcipelago toscano.

II

Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 giugno 2002, la re gione Emilia-Romagna solleva conflitto di attribuzioni nei con

II Foro Italiano — 2004.

fronti del presidente del consiglio dei ministri in relazione al decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, datato 22 aprile 2002, con il quale il dott. Tarcisio Zobbi è stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, istituito con d.p.r. 21 maggio 2001;

che, a fondamento del ricorso, la regione espone che il mini

stro, con nota del 5 dicembre 2001, aveva richiesto sulla nomina

del presidente dell'ente parco l'intesa dei presidenti delle regio ni Emilia-Romagna e Toscana, i quali a loro volta avevano chie sto, in data 4 gennaio 2002, un incontro;

che — espone la ricorrente — con nota del 19 febbraio 2002

il ministro comunicava al presidente del senato la candidatura

del dott. Zobbi, in relazione alla quale i presidenti delle regioni, avutane informale notizia, negavano l'intesa, reiterando la ri

chiesta di un incontro; richiesta ignorata dal ministro, che emetteva l'impugnato decreto del 22 aprile 2002;

che la ricorrente lamenta: a) la violazione delle prerogative costituzionali della regione per omessa acquisizione della previa intesa prevista dall'art. 9, 3° comma, 1. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette); b) in subordine, violazione del principio di leale cooperazione per aver omesso ogni tenta

tivo di raggiungere l'intesa; c) in ulteriore subordine, inammis sibilità costituzionale di un atto ministeriale di superamento del contrasto e, comunque, assoluto difetto di motivazione sulle ra

gioni che hanno reso impossibile l'intesa; che, costituitosi in giudizio a mezzo dell'avvocatura generale

dello Stato, il presidente del consiglio dei ministri conclude per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, invo cando la potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.;

che, avverso il medesimo decreto del ministro dell'ambiente,

propone ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2002, anche la regione Toscana assumendo, con argomentazioni non dissimili

da quelle della regione Emilia-Romagna, la violazione del prin cipio di leale cooperazione e degli art. 5, 117 e 118 Cost., e ciò sia che l'intesa de qua venga ritenuta del tipo «forte» sia del ti

po «debole»; che anche in tale giudizio si è costituito il presidente del con

siglio dei ministri concludendo nel senso sopra ricordato; che, in prossimità dell'udienza, le regioni ricorrenti hanno

depositato due memorie, deducendo che, con sentenze 27 no

vembre 2002, nn. 10793 e 10796, notificate il 23-31 dicembre 2002, il Tar Lazio — in accoglimento dei ricorsi proposti dalle regioni — ha annullato il decreto del 22 aprile 2002, e che tali sentenze sono passate in giudicato perché non appellate davanti

al Consiglio di Stato. Considerato che, formatosi il giudicato sull'annullamento del

decreto ministeriale oggetto dei giudizi promossi davanti a que sta corte dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana, deve ritener

si cessata la materia del contendere.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara cessata la materia del contendere.

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