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sentenza 20 luglio 2001, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 25 luglio 2001, n. 29); Pres....

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sentenza 20 luglio 2001, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 luglio 2001, n. 29); Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3029/3030-3031/3032 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197609 . Accessed: 24/06/2014 20:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Tue, 24 Jun 2014 20:45:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 20 luglio 2001, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 25 luglio 2001, n. 29); Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio).

sentenza 20 luglio 2001, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 luglio 2001, n. 29);Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio).Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3029/3030-3031/3032Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197609 .

Accessed: 24/06/2014 20:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dello stesso regime delle opinioni costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, 4° comma, della Carta fondamentale, «senza con ciò determinare situazioni di ingiustificato privilegio

personale» (sentenza n. 76 del 2001 ed altre ivi richiamate). 4. - Nella specie, la situazione denunciata dalla regione ricor

rente risponde ai richiamati principi. Dagli atti allegati al ricorso

emergono, infatti, sia la contestualità tra la lettera — soggetti

vamente riconducibile alla qualità di presidente della commis

sione consiliare «sicurezza sociale», alla quale spettano compiti di vigilanza, e sostanzialmente assimilabile ad un atto ispettivo (art. 16 e 8 dello statuto regionale)

— che il consigliere regio nale Enzo Lucchini ebbe ad inviare all'assessore alla sanità ed

al presidente della giunta regionale, e l'intervista rilasciata ad

un quotidiano di Mantova, oggetto dell'addebito; sia la sostan

ziale corrispondenza tra quella lettera ed il tenore delle dichia

razioni rese alla stampa. Rilevato quindi che, attraverso l'invio della citata missiva, il

consigliere regionale ha posto in essere un atto inerente l'eser

cizio delle proprie attribuzioni di presidente di una commissione

consiliare, avente specifica competenza in merito alla proble matica ivi segnalata; e considerato che le affermazioni ripro dotte dall'organo d'informazione rappresentano un'illustrazio

ne, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato

oggetto di un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate: ne

deriva l'insindacabilità delle affermazioni in questione. Per questi motivi, la Corte costituzionale;

a) dichiara che non spetta allo Stato, e. per esso, alla procura della repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere l'av

viso della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con

il ricorso indicato in epigrafe; e conseguentemente b) annulla l'atto impugnato.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 luglio 2001, n.

274 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 25 luglio 2001, n.

29); Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Came

ra dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —

Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Mancata definizione della materia del conflitto —

Inammissibilità (Cost., art. 3, 24, 68, 101, 104; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 37).

E inammissibile, per mancata definizione della materia del

conflitto, il ricorso per conflitto tra poteri proposto dal Tri

bunale di Roma nei confronti della delibera 11 febbraio 1999

della camera dei deputati con cui sono stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1° comma. Cost, i fatti per i

quali è in corso un procedimento penale nei confronti del

l'on. Parenti. (1)

( 1 ) La corte lamenta che il tribunale ricorrente non abbia riferito i

fatti per cui pende il procedimento penale (data dell'intervista per la

quale si procede, parte offesa, ecc.) e le ragioni per cui sarebbero state

violate le prerogative costituzionali della magistratura, con ciò acco

gliendo i rilievi avanzati dalla difesa della camera, la quale, da un lato,

lamentava che non fosse indicato il contenuto delle opinioni espresse dall'on. Parenti, nei confronti di chi fossero espresse, il quotidiano su

cui le stesse erano state pubblicate, mentre, dall'altro, passando a

esprimersi sul merito del ricorso, mostrava di essere a perfetta cono

scenza di tutti questi elementi. Per altre ipotesi in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che il ricor

so dell'autorità giudiziaria contro la delibera parlamentare sull'applica

II Foro Italiano — 2001

Diritto. — 1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato

sollevato dal Tribunale di Roma contro la camera dei deputati in

relazione alla deliberazione dalla stessa assunta in data 11 feb

braio 1999, con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal deputato Tiziana Parenti nell'intervista re

sa al quotidiano la Repubblica dell'11 dicembre 1996, in rela

zione alle quali pende un procedimento penale davanti al tribu

nale.

Secondo il ricorrente, l'art. 68, 1° comma, Cost, limita stret

tamente l'immunità penale dei membri del parlamento alla loro

attività istituzionale, restando estranea a detta previsione ogni altra attività, sia pure in senso lato politica, svolta dal parla mentare al di fuori di tali funzioni; il tribunale ritiene che nel

caso di specie la camera dei deputati non abbia legittimamente esercitato il potere che le spetta, perché la condotta addebitata al

deputato Parenti — che consiste in dichiarazioni rese nel corso

di un'intervista ad un organo di stampa — esulerebbe dall'eser

cizio delle sue funzioni.

2. - La camera dei deputati, costituendosi nel presente giudi

zio, ha chiesto alla corte di dichiarare il ricorso inammissibile

sotto un duplice profilo: innanzitutto per la carenza, nell'atto

introduttivo, dei requisiti minimi prescritti dall'art. 26 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

e, segnatamente, perché nell'atto non vengono riportate le opi nioni espresse dall'on. Parenti nell'intervista per le quali il de

putato è stato rinviato a giudizio, né vengono indicati il titolo di

reato e la persona offesa né su quale organo di stampa le dichia

razioni siano state pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe

quindi sufficientemente indicata la censura mossa dal tribunale

alla camera, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice ac

cenno al fatto che le espressioni in questione siano state pubbli cate in una intervista ad un organo di stampa.

Sotto un secondo profilo la camera chiede alla corte di dichia

rare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal tribunale

nell'atto introduttivo del giudizio: pur consapevole del fatto che

questa corte ha sempre affermato che i conflitti sollevati dalle

autorità giurisdizionali possono essere introdotti con ordinanza

anziché nelle forme proprie del ricorso, la camera dei deputati chiede alla corte di rivedere sul punto il proprio orientamento e

di porre le autorità giurisdizionali su di un piano di parità con le

altre autorità facenti parte dei poteri dello Stato.

Nel merito la camera dei deputati chiede che il ricorso sia di

chiarato infondato poiché le dichiarazioni rese dal deputato Ti

ziana Parenti al quotidiano la Repubblica dell'11 dicembre

1996 sarebbero state espressione dell'attività parlamentare del

deputato che si sarebbe estrinsecata, prima dell'articolo di

stampa ed anche successivamente ad esso, in atti parlamentari

tipici quali interrogazioni, interpellanze, interventi in aula in re

plica a risposte fornite ad interrogazioni, tutti aventi ad oggetto i

medesimi fatti poi oggetto delle dichiarazioni alla stampa; da

tali circostanze, documentate dalla camera dei deputati con spe cifiche allegazioni e produzioni documentali, discenderebbe la

prova dell'esistenza del nesso funzionale tra i fatti per i quali

pende processo penale davanti al Tribunale di Roma e l'attività

parlamentare dell'imputato e, di conseguenza, la corretta appli cazione dell'art. 68, 1° comma. Cost, fatta dalla camera nella

deliberazione oggetto del conflitto.

3. - Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente ricordato che l'ordinanza n. 459 del 1999

di questa corte (Foro it., Rep. 2000, voce Parlamento, n. 57) ha

dichiarato il conflitto ammissibile, con riserva di ogni successi

zione dell'art. 68, 1° comma. Cost., alle opinioni espresse da parla mentari fosse carente delle condizioni richieste dalla legge e dalle nor

me integrative per i giudizi costituzionali per la valida instaurazione di

un conflitto tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 11 luglio 2000, n.

264. Foro it., 2000,1, 3085, con nota di richiami, e ord. 16 luglio 1999, n. 318, ibid., 1353, con nota di richiami e osservazioni di Romboli. In

entrambe le ipotesi la corte lo ha fatto in sede di preventiva decisione

sull'ammissibilità del conflitto, mentre con la decisione in epigrafe la

corte giunge alla stessa conclusione, ma in fase di giudizio sul merito

(il ricorso era stato infatti dichiarato ammissibile con ord. 23 dicembre

1999. n. 459, id., Rep. 2000, voce Parlamento, n. 57). In materia di conflitto tra poteri in tema di applicazione dell'immu

nità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v Corte cost. 25 luglio 2001, n. 289, id., 2001, I.

2726, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA 3032

va decisione, anche in punto di ammissibilità, nel giudizio che si

svolge nel contraddittorio delle parti; le relative questioni vanno ora esaminate anche in base alle eccezioni svolte dalla camera

dei deputati. Secondo l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione

tra i poteri dello Stato deve contenere «l'esposizione sommaria

delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzio

nali che regolano la materia»; l'atto introduttivo deve quindi in

dicare gli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto

che con esso viene sollevato ed in particolare, trattandosi nella

specie di conflitto tra l'eiutorità giudiziaria e la camera dei de

putati, deve riferirsi ai fatti per i quali pende il processo penale, indicando poi le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che le

sue prerogative costituzionali siano state violate.

L'ordinanza del Tribunale di Roma, al contrario, oltre a non

contenere neppure l'indicazione del giudice che l'ha pronun ciata, ma la sola generica intestazione «il tribunale» — non con

sentendo in tal modo un autonoma individuazione dell'autorità

ricorrente (ordinanza n. 264 del 2000, id., 2000,1, 3085) — non

descrive, neppur sommariamente, il reato per cui si procede a

carico del deputato Tiziana Parenti, limitandosi al generico rife

rimento ad una «intervista ad un organo di stampa», peraltro non precisato; essa poi non indica né la data dell'intervista, né

chi sia la parte offesa, non prospettando quindi in modo chiaro

le ragioni di conflitto e limitandosi ad un generico riferimento

ad alcune norme della Costituzione.

In tal modo l'atto che ha sollevato il conflitto non consente a

questa corte un esame delle ragioni poste a base dello stesso, non essendo espressa in modo compiuto «la censura che si in

tende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al

conflitto» (ordinanza n. 318 del 1999, ibid., 1353) e non poten do ritenersi a questo fine sufficiente il richiamo contenuto nel

ricorso all'art. 68, 1° comma, Cost, ed alla limitazione dell'in

sindacabilità alla sola attività parlamentare in senso stretto, con

esclusione di quella in senso lato politica. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti

della camera dei deputati.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 2001, n. 230

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 luglio 2001, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara) c. Regione Sardegna.

Sardegna — Ordinamento degli enti locali — Nuove provin ce — Istituzione con legge regionale — Questione infonda

ta di costituzionalità (Cost., art. 133; statuto speciale regione

Sardegna, art. 3; 1. reg. Sardegna 2 gennaio 1997 n. 4, rias

setto generale delle province e procedure ordinarie per l'isti

tuzione di nuove province e la modificazione delle circoscri

zioni provinciali).

E infondata la questione di legittimità costituzionale della deli

bera legislativa della regione Sardegna del 14 aprile 2000,

riapprovata il 6 giugno 2000, nella parte in cui prevede l'i

stituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio

Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, in riferimento all'art. 3, lett. b), dello statuto speciale regione Sardegna (in motivazione, la corte ha affermato che rientra nelle compe tenze della regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti derivanti dallo statuto speciale,

Il Foro Italiano — 2001.

dall'armonia con le norme della Costituzione anche estranee

al titolo V della seconda parte e dai principi dell'ordina

mento giuridico della repubblica). (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 2001, n. 229 0Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 11 luglio 2001, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv.

Falcon).

Friuli-Venezia Giulia — Ordinamento degli enti locali — Comunità montane —

Soppressione con legge regionale —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 5, 128; statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, 5, 6, 59; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 28, 29; 1. cost. 23 settembre 1993 n. 2, modifiche ed inte

grazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sar

degna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adi

ge, art. 5; d.leg. 2 gennaio 1997 n. 9, norme di attuazione del

lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in ma

teria di ordinamento degli enti locali e delle relative circo

scrizioni, art. 2; 1. 3 agosto 1999 n. 265, disposizioni in mate

ria di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché mo

difiche alla 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 7).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della delibera legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia

approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000, nella parte in cui stabilisce la soppressione delle comunità

montane della regione con trasferimento delle relative fun zioni ad enti individuati con successiva legge regionale che

provvederà anche con riguardo ai rapporti patrimoniali ed

economico-finanziari e prevede la nomina di un commissario

liquidatore per ciascuna comunità montana, in riferimento

agli art. 5 e 128 Cost., 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale re

gione Friuli-Venezia Giulia (si precisa in motivazione che le

determinazioni regionali relative alla creazione o alla sop

pressione delle comunità montane, per le conseguenze con

crete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di

esercitarsi dell'autonomia comunale, debbono necessaria

mente coinvolgere gli stessi comuni interessati, con modalità

che la legge regionale deve prevedere per assicurare la ne

cessaria efficacia della partecipazione comunale). (2)

(1-2) I. - Entrambe le questioni affrontate e risolte con le decisioni in epigrafe avevano ad oggetto l'interpretazione della modifica costitu zionale degli statuti speciali (tranne quello siciliano), attraverso la

quale è stata riconosciuta alle regioni ad autonomia differenziata la

competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». In entrambi i casi la corte ha ac colto un'interpretazione ampia.

Con la sent. 230/01 la Corte costituzionale ha proceduto ad un'inter

pretazione dell'art. 3, lett. b), dello statuto regionale sardo, come modi ficato dalla 1. cost. 23 settembre 1993 n. 2, tratta anche dai lavori prepa ratori e da successivi provvedimenti normativi, nel senso di attribuire ad esso efficacia derogatoria rispetto alla previsione dell'art. 133, 1°

comma, Cost., il quale, con riguardo alle regioni ordinarie, stabilisce la

competenza legislativa statale in materia d'istituzione di nuove provin ce.

Con la sent. 229/01 ha invece fornito l'interpretazione dell'art. 4, n. 1 bis, dello statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, nel senso che non

può essere negato alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di valuta re le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni

degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non ne

cessari, quali sono appunto le comunità montane o la soppressione delle

stesse, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza. La corte, sia nella sentenza 229/01 che nella 230/01, si richiama alla

propria precedente pronuncia 7 dicembre 1994, n. 415, Foro it., Rep. 1995, voce Sardegna, n. 15, commentata da E. Rossi, in Regioni, 1995, 949, e da Murgia, in Riv. giur. sarda, 1995, 514, secondo cui la 1. cost. 2/93 «disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia

speciale (eccezion fatta per la Sicilia) in materia di enti locali, privile giando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità lad dove era in precedenza vigente una disciplina piuttosto riduttiva ed ete

rogenea», e da tale legge «la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento di enti locali acquista il carattere di esclusi

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