sentenza 20 luglio 2001, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 luglio 2001, n. 29);Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio).Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3029/3030-3031/3032Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197609 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dello stesso regime delle opinioni costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, 4° comma, della Carta fondamentale, «senza con ciò determinare situazioni di ingiustificato privilegio
personale» (sentenza n. 76 del 2001 ed altre ivi richiamate). 4. - Nella specie, la situazione denunciata dalla regione ricor
rente risponde ai richiamati principi. Dagli atti allegati al ricorso
emergono, infatti, sia la contestualità tra la lettera — soggetti
vamente riconducibile alla qualità di presidente della commis
sione consiliare «sicurezza sociale», alla quale spettano compiti di vigilanza, e sostanzialmente assimilabile ad un atto ispettivo (art. 16 e 8 dello statuto regionale)
— che il consigliere regio nale Enzo Lucchini ebbe ad inviare all'assessore alla sanità ed
al presidente della giunta regionale, e l'intervista rilasciata ad
un quotidiano di Mantova, oggetto dell'addebito; sia la sostan
ziale corrispondenza tra quella lettera ed il tenore delle dichia
razioni rese alla stampa. Rilevato quindi che, attraverso l'invio della citata missiva, il
consigliere regionale ha posto in essere un atto inerente l'eser
cizio delle proprie attribuzioni di presidente di una commissione
consiliare, avente specifica competenza in merito alla proble matica ivi segnalata; e considerato che le affermazioni ripro dotte dall'organo d'informazione rappresentano un'illustrazio
ne, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato
oggetto di un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate: ne
deriva l'insindacabilità delle affermazioni in questione. Per questi motivi, la Corte costituzionale;
a) dichiara che non spetta allo Stato, e. per esso, alla procura della repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere l'av
viso della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con
il ricorso indicato in epigrafe; e conseguentemente b) annulla l'atto impugnato.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 luglio 2001, n.
274 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 25 luglio 2001, n.
29); Pres. Ruperto, Est. Contri; Tribunale di Roma c. Came
ra dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —
Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Mancata definizione della materia del conflitto —
Inammissibilità (Cost., art. 3, 24, 68, 101, 104; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale, art. 37).
E inammissibile, per mancata definizione della materia del
conflitto, il ricorso per conflitto tra poteri proposto dal Tri
bunale di Roma nei confronti della delibera 11 febbraio 1999
della camera dei deputati con cui sono stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1° comma. Cost, i fatti per i
quali è in corso un procedimento penale nei confronti del
l'on. Parenti. (1)
( 1 ) La corte lamenta che il tribunale ricorrente non abbia riferito i
fatti per cui pende il procedimento penale (data dell'intervista per la
quale si procede, parte offesa, ecc.) e le ragioni per cui sarebbero state
violate le prerogative costituzionali della magistratura, con ciò acco
gliendo i rilievi avanzati dalla difesa della camera, la quale, da un lato,
lamentava che non fosse indicato il contenuto delle opinioni espresse dall'on. Parenti, nei confronti di chi fossero espresse, il quotidiano su
cui le stesse erano state pubblicate, mentre, dall'altro, passando a
esprimersi sul merito del ricorso, mostrava di essere a perfetta cono
scenza di tutti questi elementi. Per altre ipotesi in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che il ricor
so dell'autorità giudiziaria contro la delibera parlamentare sull'applica
II Foro Italiano — 2001
Diritto. — 1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato
sollevato dal Tribunale di Roma contro la camera dei deputati in
relazione alla deliberazione dalla stessa assunta in data 11 feb
braio 1999, con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal deputato Tiziana Parenti nell'intervista re
sa al quotidiano la Repubblica dell'11 dicembre 1996, in rela
zione alle quali pende un procedimento penale davanti al tribu
nale.
Secondo il ricorrente, l'art. 68, 1° comma, Cost, limita stret
tamente l'immunità penale dei membri del parlamento alla loro
attività istituzionale, restando estranea a detta previsione ogni altra attività, sia pure in senso lato politica, svolta dal parla mentare al di fuori di tali funzioni; il tribunale ritiene che nel
caso di specie la camera dei deputati non abbia legittimamente esercitato il potere che le spetta, perché la condotta addebitata al
deputato Parenti — che consiste in dichiarazioni rese nel corso
di un'intervista ad un organo di stampa — esulerebbe dall'eser
cizio delle sue funzioni.
2. - La camera dei deputati, costituendosi nel presente giudi
zio, ha chiesto alla corte di dichiarare il ricorso inammissibile
sotto un duplice profilo: innanzitutto per la carenza, nell'atto
introduttivo, dei requisiti minimi prescritti dall'art. 26 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
e, segnatamente, perché nell'atto non vengono riportate le opi nioni espresse dall'on. Parenti nell'intervista per le quali il de
putato è stato rinviato a giudizio, né vengono indicati il titolo di
reato e la persona offesa né su quale organo di stampa le dichia
razioni siano state pubblicate; da tali omissioni non risulterebbe
quindi sufficientemente indicata la censura mossa dal tribunale
alla camera, non essendo a tale scopo sufficiente il semplice ac
cenno al fatto che le espressioni in questione siano state pubbli cate in una intervista ad un organo di stampa.
Sotto un secondo profilo la camera chiede alla corte di dichia
rare il ricorso inammissibile per la forma adottata dal tribunale
nell'atto introduttivo del giudizio: pur consapevole del fatto che
questa corte ha sempre affermato che i conflitti sollevati dalle
autorità giurisdizionali possono essere introdotti con ordinanza
anziché nelle forme proprie del ricorso, la camera dei deputati chiede alla corte di rivedere sul punto il proprio orientamento e
di porre le autorità giurisdizionali su di un piano di parità con le
altre autorità facenti parte dei poteri dello Stato.
Nel merito la camera dei deputati chiede che il ricorso sia di
chiarato infondato poiché le dichiarazioni rese dal deputato Ti
ziana Parenti al quotidiano la Repubblica dell'11 dicembre
1996 sarebbero state espressione dell'attività parlamentare del
deputato che si sarebbe estrinsecata, prima dell'articolo di
stampa ed anche successivamente ad esso, in atti parlamentari
tipici quali interrogazioni, interpellanze, interventi in aula in re
plica a risposte fornite ad interrogazioni, tutti aventi ad oggetto i
medesimi fatti poi oggetto delle dichiarazioni alla stampa; da
tali circostanze, documentate dalla camera dei deputati con spe cifiche allegazioni e produzioni documentali, discenderebbe la
prova dell'esistenza del nesso funzionale tra i fatti per i quali
pende processo penale davanti al Tribunale di Roma e l'attività
parlamentare dell'imputato e, di conseguenza, la corretta appli cazione dell'art. 68, 1° comma. Cost, fatta dalla camera nella
deliberazione oggetto del conflitto.
3. - Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente ricordato che l'ordinanza n. 459 del 1999
di questa corte (Foro it., Rep. 2000, voce Parlamento, n. 57) ha
dichiarato il conflitto ammissibile, con riserva di ogni successi
zione dell'art. 68, 1° comma. Cost., alle opinioni espresse da parla mentari fosse carente delle condizioni richieste dalla legge e dalle nor
me integrative per i giudizi costituzionali per la valida instaurazione di
un conflitto tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 11 luglio 2000, n.
264. Foro it., 2000,1, 3085, con nota di richiami, e ord. 16 luglio 1999, n. 318, ibid., 1353, con nota di richiami e osservazioni di Romboli. In
entrambe le ipotesi la corte lo ha fatto in sede di preventiva decisione
sull'ammissibilità del conflitto, mentre con la decisione in epigrafe la
corte giunge alla stessa conclusione, ma in fase di giudizio sul merito
(il ricorso era stato infatti dichiarato ammissibile con ord. 23 dicembre
1999. n. 459, id., Rep. 2000, voce Parlamento, n. 57). In materia di conflitto tra poteri in tema di applicazione dell'immu
nità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v Corte cost. 25 luglio 2001, n. 289, id., 2001, I.
2726, con nota di richiami.
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PARTE PRIMA 3032
va decisione, anche in punto di ammissibilità, nel giudizio che si
svolge nel contraddittorio delle parti; le relative questioni vanno ora esaminate anche in base alle eccezioni svolte dalla camera
dei deputati. Secondo l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato deve contenere «l'esposizione sommaria
delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzio
nali che regolano la materia»; l'atto introduttivo deve quindi in
dicare gli elementi sufficienti a definire la materia del conflitto
che con esso viene sollevato ed in particolare, trattandosi nella
specie di conflitto tra l'eiutorità giudiziaria e la camera dei de
putati, deve riferirsi ai fatti per i quali pende il processo penale, indicando poi le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che le
sue prerogative costituzionali siano state violate.
L'ordinanza del Tribunale di Roma, al contrario, oltre a non
contenere neppure l'indicazione del giudice che l'ha pronun ciata, ma la sola generica intestazione «il tribunale» — non con
sentendo in tal modo un autonoma individuazione dell'autorità
ricorrente (ordinanza n. 264 del 2000, id., 2000,1, 3085) — non
descrive, neppur sommariamente, il reato per cui si procede a
carico del deputato Tiziana Parenti, limitandosi al generico rife
rimento ad una «intervista ad un organo di stampa», peraltro non precisato; essa poi non indica né la data dell'intervista, né
chi sia la parte offesa, non prospettando quindi in modo chiaro
le ragioni di conflitto e limitandosi ad un generico riferimento
ad alcune norme della Costituzione.
In tal modo l'atto che ha sollevato il conflitto non consente a
questa corte un esame delle ragioni poste a base dello stesso, non essendo espressa in modo compiuto «la censura che si in
tende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al
conflitto» (ordinanza n. 318 del 1999, ibid., 1353) e non poten do ritenersi a questo fine sufficiente il richiamo contenuto nel
ricorso all'art. 68, 1° comma, Cost, ed alla limitazione dell'in
sindacabilità alla sola attività parlamentare in senso stretto, con
esclusione di quella in senso lato politica. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti
della camera dei deputati.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 2001, n. 230
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 luglio 2001, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara) c. Regione Sardegna.
Sardegna — Ordinamento degli enti locali — Nuove provin ce — Istituzione con legge regionale — Questione infonda
ta di costituzionalità (Cost., art. 133; statuto speciale regione
Sardegna, art. 3; 1. reg. Sardegna 2 gennaio 1997 n. 4, rias
setto generale delle province e procedure ordinarie per l'isti
tuzione di nuove province e la modificazione delle circoscri
zioni provinciali).
E infondata la questione di legittimità costituzionale della deli
bera legislativa della regione Sardegna del 14 aprile 2000,
riapprovata il 6 giugno 2000, nella parte in cui prevede l'i
stituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio
Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, in riferimento all'art. 3, lett. b), dello statuto speciale regione Sardegna (in motivazione, la corte ha affermato che rientra nelle compe tenze della regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti derivanti dallo statuto speciale,
Il Foro Italiano — 2001.
dall'armonia con le norme della Costituzione anche estranee
al titolo V della seconda parte e dai principi dell'ordina
mento giuridico della repubblica). (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 2001, n. 229 0Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 11 luglio 2001, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv.
Falcon).
Friuli-Venezia Giulia — Ordinamento degli enti locali — Comunità montane —
Soppressione con legge regionale —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 5, 128; statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, 5, 6, 59; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 28, 29; 1. cost. 23 settembre 1993 n. 2, modifiche ed inte
grazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sar
degna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adi
ge, art. 5; d.leg. 2 gennaio 1997 n. 9, norme di attuazione del
lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in ma
teria di ordinamento degli enti locali e delle relative circo
scrizioni, art. 2; 1. 3 agosto 1999 n. 265, disposizioni in mate
ria di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché mo
difiche alla 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 7).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della delibera legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia
approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000, nella parte in cui stabilisce la soppressione delle comunità
montane della regione con trasferimento delle relative fun zioni ad enti individuati con successiva legge regionale che
provvederà anche con riguardo ai rapporti patrimoniali ed
economico-finanziari e prevede la nomina di un commissario
liquidatore per ciascuna comunità montana, in riferimento
agli art. 5 e 128 Cost., 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale re
gione Friuli-Venezia Giulia (si precisa in motivazione che le
determinazioni regionali relative alla creazione o alla sop
pressione delle comunità montane, per le conseguenze con
crete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di
esercitarsi dell'autonomia comunale, debbono necessaria
mente coinvolgere gli stessi comuni interessati, con modalità
che la legge regionale deve prevedere per assicurare la ne
cessaria efficacia della partecipazione comunale). (2)
(1-2) I. - Entrambe le questioni affrontate e risolte con le decisioni in epigrafe avevano ad oggetto l'interpretazione della modifica costitu zionale degli statuti speciali (tranne quello siciliano), attraverso la
quale è stata riconosciuta alle regioni ad autonomia differenziata la
competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». In entrambi i casi la corte ha ac colto un'interpretazione ampia.
Con la sent. 230/01 la Corte costituzionale ha proceduto ad un'inter
pretazione dell'art. 3, lett. b), dello statuto regionale sardo, come modi ficato dalla 1. cost. 23 settembre 1993 n. 2, tratta anche dai lavori prepa ratori e da successivi provvedimenti normativi, nel senso di attribuire ad esso efficacia derogatoria rispetto alla previsione dell'art. 133, 1°
comma, Cost., il quale, con riguardo alle regioni ordinarie, stabilisce la
competenza legislativa statale in materia d'istituzione di nuove provin ce.
Con la sent. 229/01 ha invece fornito l'interpretazione dell'art. 4, n. 1 bis, dello statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, nel senso che non
può essere negato alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di valuta re le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni
degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non ne
cessari, quali sono appunto le comunità montane o la soppressione delle
stesse, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza. La corte, sia nella sentenza 229/01 che nella 230/01, si richiama alla
propria precedente pronuncia 7 dicembre 1994, n. 415, Foro it., Rep. 1995, voce Sardegna, n. 15, commentata da E. Rossi, in Regioni, 1995, 949, e da Murgia, in Riv. giur. sarda, 1995, 514, secondo cui la 1. cost. 2/93 «disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia
speciale (eccezion fatta per la Sicilia) in materia di enti locali, privile giando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità lad dove era in precedenza vigente una disciplina piuttosto riduttiva ed ete
rogenea», e da tale legge «la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento di enti locali acquista il carattere di esclusi
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