sentenza 20 luglio 2006, n. 297 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 2006, n. 30);Pres. Bile, Est. Cassese; Margiotta e altra e Grosso (Avv. Buccellato) c. Min. istruzione,università e ricerca; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Puglia, sez. Lecce, 29 gennaio 2005(due) (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2005)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3279/3280-3281/3282Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201777 .
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3279 PARTE PRIMA
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 luglio 2006, n. 297 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 26 luglio 2006, n.
30); Pres. Bile, Est. Cassese; Margiotta e altra e Grosso
(Avv. Buccellato) c. Min. istruzione, università e ricerca; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Tar Puglia, sez■ Lecce, 29
gennaio 2005 (due) (G.U., 1J s.s., n. 17 del 2005).
Istruzione pubblica —
Insegnanti di religione — Accesso in
ruolo — Primo concorso — Requisiti di partecipazione —
Servizio continuativo per almeno quattro anni nell'ultimo
decennio — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 51, 97; 1. 18 luglio 2003 n. 186, norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, art. 5).
E infondala la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 1° comma, l. 18 luglio 2003 n. 186, nella parte in cui prevede,
per il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, la condizione di aver prestato servizio di insegnamento in maniera continuativa per un quadriennio nell'ultimo decennio e non un servizio di durata quadrienna le, comunque prestato nello stesso periodo, in riferimento agli art. 3, 4, 51 e 97 Cost. (1)
(1) La Corte costituzionale «salva» la disposizione impugnata dalla dichiarazione di incostituzionalità «solo in virtù del suo carattere ecce
zionale», rinvenuto nel fatto che essa disciplina il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso.
In ordine alla disciplina introdotta dalla 1. 186/03 per gli insegnanti di religione cattolica, v. Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 17 dicembre 2004. n. 8683, Foro it.. Rep. 2005, voce Istruzione pubblica, n. 118, secondo cui l'art. 5, 1° comma, della stessa prevede solo due requisiti per la partecipazione al relativo concorso, da possedere, ovviamente, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione: a) aver prestato negli ultimi dieci anni almeno quattro anni di servizio continuativo e per un orario complessivamente non in feriore alla metà di quello d'obbligo; b) essere in possesso di uno dei titoli previsti all'art. 3 citata legge, il quale rimanda all'art. 4 d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 che distingue espressamente il diploma accade mico di magistero in scienze religiose (rilasciato da un istituto di scien ze religiose approvato dalla Santa sede) dal diploma di laurea (valido secondo l'ordinamento italiano), escludendo ogni possibile equipollen za tra i due titoli; Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2005. n. 9653/04, ibid., nn. 116, 117, secondo cui il rinvio effettuato da tale legge al
d.leg. 16 aprile 1994 n. 297, fa ritenere che agli inquadramenti in ruolo
degli insegnanti di religione si applichino le (sole) disposizioni dell'art. 485 suddetto t.u., uniformando così tali inquadramenti alla disciplina dell'immissione in ruolo di tutti gli altri docenti ed evitando disparità di trattamento che potrebbero comportare anche profili di incostituziona lità e agli insegnanti di religione ormai immessi in ruolo non può attri buirsi la progressione di carriera riservata ai docenti laureati delle scuole ed istituti superiori, anche se gli insegnanti appartengono ai ruoli delle scuole medie di primo grado, dovendosi ritenere operante l'ordi nario regime dei singoli concorsi di accesso, con la conseguenza di do ver ritenere ad essi spettanti il trattamento economico e la progressione di carriera relativi alla tipologia di scuola nella quale vengono inseriti.
In ordine allo status degli insegnanti di religione cattolica in scuola
pubblica, v. Cass. 24 febbraio 2003. n. 2803, id.. 2003,1, 2762, con nota di richiami, commentata da Pizzorno, in Nuova giur. civ., 2003, I. 556, e da Bavaro, in Riv. giur. lav., 2003, II, 520, secondo cui l'inidoneità di
insegnante della religione cattolica in scuola pubblica, per revoca del nulla osta da parte della competente autorità ecclesiastica, nella specie disposta in quanto l'insegnante era lavoratrice nubile in stato di gravi danza, determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 1463 c.c., pur con lavoratrice in tale stato, per impossibilità assoluta e definitiva della prestazione; Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 390, Foro it., 2000, I, 1064, con nota di richiami, commentata da Guazzarotti e Ciabattini, in Giur. costit., 1999, 3019, e 2000, 535, da Cavana, in Dir. famiglia, 2000. 534, da Franceschi-Palombo, in Dir. eccles., 2000, II. 191, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 5, 1° comma, e 6 1. 5 giugno 1930 n. 824, della 1. 25 marzo 1985 n. 121, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9, n. 2, dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al concordato late ranense dell'I 1 febbraio 1929, dell'art. 309, 2° comma, d.leg. 16 aprile 1994 n. 297, nella parte in cui prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilità di inserimento nell'organico dei docenti e con la
possibilità di revoca ad libitum dell'incarico; 22 luglio 1999. n. 343, Fo ro it.. 2000. I. 1064. con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale degli art. 2 e 11 d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito, con modificazioni, in I. 27 dicembre 1989 n. 417, nella parte in cui escludono dalla sessione riservata degli esami di abilitazione i docenti di religione.
Il Foro Italiano — 2006.
Diritto. — 1. - Il Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, con
due distinte ordinanze (r.o. nn. 216 e 217 del 2005) ha sollevato — in riferimento agli art. 3, 4, 51 e 97 Cost. —
questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 5, 1° comma, 1. 18 luglio 2003
n. 186 (norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado).
La disposizione impugnata stabilisce che il primo concorso
per l'accesso in ruolo degli insegnanti di religione cattolica è ri
servato esclusivamente a coloro che hanno «prestato continuati
vamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
dieci anni» e sono in possesso di altri requisiti. Il giudice ri
mettente censura la norma, rispetto ai parametri costituzionali
suddetti, nella parte in cui è richiesto il servizio d'insegnamento
prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell'ultimo
decennio e non il servizio di durata quadriennale, comunque
prestato nello stesso periodo. La norma impugnata si inserisce, quale disposizione transito
ria, nella 1. n. 186 del 2003, con la quale lo Stato ha realizzato
l'intento di «dare una nuova disciplina dello stato giuridico de
gli insegnanti di religione»; intento manifestato nel preambolo dell'intesa, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra l'autorità scola
stica italiana e la conferenza episcopale italiana per l'insegna
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 2, 4° comma, 1. 3 maggio 1999 n. 124, che prescrivendo, quale requisito per la partecipazione alla sessione riservata di esami di abili tazione all'insegnamento, trecentosessanta giorni di servizio prestato in
posti corrispondenti a classi di concorso, non consente di valutare il servizio svolto dagli insegnanti di religione cattolica, peraltro dotati di uno status giuridico diverso da quello riservato dallo Stato italiano ai
propri docenti, nominati in ruolo attraverso particolari procedure selet tive. v. Cons. Stato, sez. II, 10 gennaio 2001. n. 1606/00, id., Rep. 2003. voce cit., n. 77, mentre per l'analoga conclusione con riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli art. 5, 1° comma, e 6 1. n. 824 del 1930. della 1. n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all'art.
9, n. 2, dell'accordo di revisione del concordato lateranense, e dell'art.
309, 2° comma, d.leg. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in fa vore di coloro che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica,
designati d'intesa con essa dall'autorità scolastica, con incarico annua le, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i re
quisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta revoca dell'idoneità al
l'insegnamento determini l'impossibilità giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463 c.c., integrando in tal modo una fattispecie non riconducibile al licenziamento, neppure qua lora detta revoca sia disposta per essere l'insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2 I. n. 1204 del 1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri, v. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2803, cit., in motivazione.
Per l'affermazione secondo cui l'insegnamento della religione catto lica è di competenza dell'autorità ecclesiastica che conserva, pur dopo l'iniziale riconoscimento dell'idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede di conferimento dell'incarico annuale e sulle specifiche moda lità attraverso le quali l'insegnamento della religione cattolica è desti nato a dispiegarsi, v. Cass. 4 febbraio 2005, n. 2243, Foro it., Rep. 2005, voce cit.. n. 115, commentata da Colella, in Corriere giur., 2005, 981, e da Graziano, in Guida al dir., 2005, fase. 11. 46.
Sulla garanzia costituzionale del pubblico concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost., v. Corte cost. 26 maggio 2006, n. 205. Foro it., 2006,1, 2275, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19. 1° e 2° comma, lett. b), 1. reg. Umbria 1° febbraio 2005 n. 2, nella parte in cui prevedeva la possibilità per il consiglio e la giunta regionali di ri servare posti nel limite del quaranta per cento a favore di soggetti che avessero già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni, a condizione che fossero in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le catego rie relative ai posti messi a concorso e che avessero avuto rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato per una durata complessiva di almeno ventiquattro mesi nel periodo dal 1° gen naio 1995 al 31 dicembre 2004, e Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 62. ibid., 1985, con nota di richiami, che invece ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 1. reg. Abruzzo 12 no vembre 2004 n. 39, nella parte in cui fornisce interpretazione autentica dell'art. 6, 3° comma, 1. reg. 9 maggio 2001 n. 18 — il quale, in tema di organizzazione delle segreterie dei gruppi del consiglio regionale, prevede che la responsabilità di esse può essere attribuita a personale di
categoria D o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo de terminato in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria — sta bilendo che tale norma si intende applicabile, a tempo determinato, an che a tutto il personale interno alla regione in possesso dei requisiti per l'acceso alla categoria D, a prescindere dal livello di appartenenza.
L'ordinanza di rinvio di Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 29 gennaio 2005, n. 337, è massimata id.. Rep. 2005, voce cit., n. 147.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa ese cutiva dal d.p.r. 16 dicembre 1985 n. 751 (esecuzione dell'inte sa tra l'autorità scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche). Tale legge ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cat
tolica, assicurando la stabilità del rapporto di servizio del do
cente, prima regolato mediante incarichi annuali. In particolare, è stata stabilita la consistenza delle dotazioni organiche, pari al set tanta per cento dei posti di insegnamento (art. 2), mentre il re stante trenta per cento viene coperto mediante contratto di lavoro a tempo determinato (art. 3, 10° comma); per i docenti di ruolo, è stata prevista l'applicabilità delle norme sullo stato giuridico ed economico del d.leg. 16 aprile 1994 n. 297 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, re lative alle scuole di ogni ordine e grado) e della contrattazione
collettiva, salve le norme speciali previste nella stessa legge (art.
1); sono state disciplinate le modalità di accesso ai ruoli, me diante concorsi per titoli ed esami senza restrizioni (art. 3). In
questo contesto, il legislatore si è occupato del primo concorso, richiedendo per l'ammissione — oltre ai requisiti costituiti dal
possesso dei titoli professionali — la continuità dell'insegna
mento per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci. La questione sottoposta alla corte censura, appunto, la dispo
sizione che fissa il requisito del servizio continuativo in quattro anni. Il giudice rimettente sostiene l'irragionevolezza del sud detto criterio, volto a restringere il numero dei soggetti legitti mati a partecipare al primo concorso per l'accesso in ruolo. Tale
criterio non troverebbe giustificazione «nella volontà di dare
prevalenza all'attività d'insegnamento espletata in data più re
cente», atteso che la continuità quadriennale può risalire anche al primo quadriennio del decennio. Inoltre, comporterebbe l'e sclusione dei docenti con maggiore professionalità, quale sareb
be quella acquisita mediante un servizio in ipotesi di durata lar
gamente superiore rispetto a quella quadriennale richiesta, ma non continuativa.
2. - Le ordinanze di rimessione pongono identica questione di
costituzionalità rispetto alla stessa disposizione di legge; conse
guentemente, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
3. - La questione non è fondata.
Nel valutare la conformità a Costituzione della norma impu gnata, occorre tener conto del suo carattere eccezionale rispetto al contesto normativo in cui è inserita. Essa, infatti, disciplina il
primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che
ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costi
tuito mediante incarico annuale e non in base a concorso. Solo in virtù di tale carattere eccezionale, la norma in questione
sfugge al dubbio di costituzionalità, che deriva dalla riserva di
tutti i posti ai soli incaricati annuali che la stessa norma am
mette al concorso (sent. n. 205 del 2004, Foro it., 2005, I, 37). Secondo il costante orientamento di questa corte, la scelta di
introdurre norme del genere «è espressione di discrezionalità le
gislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo
palesemente irragionevole» (sentenze n. 136 e n. 35 del 2004,
id., 2004, I, 1982 e 983; nonché n. 208 del 2002, id., 2002, I, 2228, e ordinanza n. 168 del 2001, id., 2001,1, 2411 ).
I tre criteri prescelti nel caso in esame (il quadriennio, l'am bito dell'ultimo decennio e la continuità) sono tra di loro con
gruenti e, nell'insieme, non palesemente irragionevoli. Il legis latore — nell'ambito delle possibilità di scelta compatibili con i
principi costituzionali — ha ritenuto che l'espletamento conti
nuativo, nell'ultimo decennio, per quattro anni, dell'insegna mento della religione cattolica costituisce indice di una più sicu
ra professionalità e, su tale base, ha delimitato l'accesso al con
corso per la copertura dei primi posti nel ruolo organico dei do
centi in argomento (analogamente sentenza n. 412 del 1988, id.,
1988,1.2768). Data la stretta connessione con cui i vari profili di censura
sono stati formulati, le considerazioni che precedono comporta no la dichiarazione di non fondatezza della questione in riferi
mento a tutti i parametri evocati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 5, 1° comma, 1. 18 luglio 2003 n. 186 (norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento
agli art. 3, 4, 51 e 97 Cost., dal Tar Puglia, sezione staccata di
Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2006.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 6 luglio 2006, n.
273 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 luglio 2006, n.
28); Pres. Marini. Est. Maddalena; Proc. gen. Corte conti c.
C.; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Corte conti, sez■ giur. centr., 30 maggio 2005 (G.U., la s.s., n. 44 del 2005).
Spese di giustizia — Magistrati — Responsabilità per attivi tà giudiziaria
— Questione manifestamente inammissibile
di costituzionalità (Cost., art. 3, 101. 102. 104, 108; d.leg. 30
maggio 2002 n. 113, t.u. delle disposizioni legislative in ma
teria di spese di giustizia (testo B), art. 172; d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A), art. 172).
E manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e con
traddittorietà della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 d.leg. 30 maggio 2002 n. 113, tra
sfuso nell'art. 172 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui prevede che i magistrati ed i funzionari amministrativi
sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro
ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'e
rario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro di
sposizioni, secondo la disciplina generale in tema di respon sabilità amministrativa, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 Cost. ( 1 )
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 24 marzo 2006, n. 6582; Pres. Carbone, Rei. Varrone, P.M.
Martone (conci, conf.); Lamberti (Avv. De Lorenzo, Acca
rino) c. Proc. reg. Corte conti per la Campania. Regolamento di giurisdizione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Magistrati
—
Reati commessi nell'esercizio della funzione giurisdizio nale — Responsabilità per danno patrimoniale e all'im
magine dello Stato — Giurisdizione della Corte dei conti
(Cost., art. 3, 20, 103; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, approva zione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52, 53; 1. 13
aprile 1988 n. 117, risarcimento dei danni cagionati nell'eser
cizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei ma
gistrati, art. 13).
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'accer
tamento della responsabilità di un magistrato per il danno
patrimoniale e il danno all'immagine cagionati allo Stato
mediante la commissione di una serie di reati nell'esercizio della funzione giurisdizionale. (2)
(1-2) I. - La Corte costituzionale (pur dichiarando inammissibile la sollevata questione di costituzionalità, ma prendendo le distanze dal
l'opinione del giudice rimettente, secondo il quale dalla norma impu gnata «non sarebbe desumibile una responsabilità del magistrato per danno arrecato all'erario nell'esercizio dell'attività giudiziaria») e la Corte di cassazione (affermando la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità del magistrato per il danno recato allo Stato con la commissione di reati nell'esercizio dell'attività giudiziaria) con cordano nel ritenere che la 1. 117/88, sul risarcimento dei danni cagio nati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, non tocca la responsabilità amministrativa dei giudici per i danni arrecati all'erario nello svolgimento di quelle funzioni.
In particolare, la Suprema corte esclude che i magistrati siano sot tratti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti per i dan ni da essi prodotti allo Stato mediante fatti di reato commessi nell'eser cizio dell'attività giurisdizionale. Ciò, per quattro ragioni principali.
La prima è che l'intero sistema della 1. 117/88 «mira a disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile del
magistrato». Al riguardo, l'ord. 6582/06 cita Corte cost. 199/05, relati va a tutt'altra materia, sicché il riferimento sembra da intendersi o a Corte cost. 25 maggio 2004, n. 147 (Foro it., 2004, I, 2311, con nota di
Romboli, e 2660, con note di Scarselli, Sulla (presunta) incostituzio nalità dell'art. 30 bis c.p.c., e di Cipriani, Sull'illegittimità costituzio nale dell'art. 30 bis c.p.c.), che però non affronta espressamente il te
ma; ovvero, più propriamente, a Corte cost. 5 novembre 1996, n. 385
(id.. 1997,1, 631, con nota di richiami, nonché Giur. costit.. 1996, 3542, con nota di Bartole, A proposito dell'inammissibilità di un conflitto
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