Sentenza 20 maggio 1961; Pres. Pisani P., Est. Schiano; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe)c. FinanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 11 (1961), pp. 2045/2046-2047/2048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151582 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
assai spesso vengono conclusi tra le società per azioni ed
i cosiddetti sindacati finanziari di collocamento, e che
hanno per l'appunto un contenuto identico a quello del
rapporto qui in esame.
Ammessa però, sotto il profilo obiettivo, la validità
del negozio, in parola, è necessario accertare se un con
tratto del genere sia valido, ancorché ad esso faccia difetto
la forma scritta. Per dare una risposta all'interrogativo è necessario poter ante omnia stabilire la esatta qualifi cazione giuridica del negozio, essendo che è dal nomen
iuris di esso che può stabilirsi se vi è o meno l'obbligo dello
scritto ad substantial»,.
All'uopo va rilevato che indubbiamente il negozio di
specie è, così come è stato presentato e prospettato, piut tosto singolare, tanto che ictu oeuli può apparire un con
tratto sui generis od innominato, per il quale sia possibile anche la stipulazione verbale non essendo la fattispecie tra quelle previste ed elencate dall'art. 1350 cod. civile.
Che un dubbio del genere sia possibile e non appaia
campato in aria, lo si evince dal fatto che nessuna delle
parti ha trattato l'argomento, essendosi entrambe limi
tate a disquisire sulla ammissibilità delle prove ex art.
2721 cod. civ. Senonchè, re melius perpensa, ci si accorge che non vi sono possibilità di dubbi sulla natura dell'im
pegno che, si dice, il Del Mastro avrebbe assunto verso
la Società, dappoiché questo non può essere altro che una
promessa di sottoscrivere le nuove azioni della Alluminium, se e quando ed in quanto l'assemblea avesse deliberato
la riduzione a zero del vecchio capitale ed il reintegro e
l'aumento dello stesso con nuove emissioni, con esclusione
del diritto di opzione per i vecchi soci. Se così è, ne discende
che la promessa, dopo che venne ricevuta ed accettata
dalla Società, assunse a tutti gli effetti la veste e la confi
gurazione di un contratto preliminare, giacché vi è da un
lato l'offerta in fieri di sottoscrivere e dall'altro l'accetta
zione pure in fieri della Società alla sottoscrizione.
In altre parole, tra la Società ed il Del Mastro, è inter
corso un contratto preliminare di sottoscrivere azióni
nuove emittende, in caso di favorevole deliberazione del
l'assemblea straordinaria del 20 dicembre 1957. Tale con
tratto, però, doveva assumere, per essere valido, la stessa
forma richiesta per il contratto definitivo, e, poiché
quest'ultimo (sottoscrizione di azioni) deve farsi per iscritto
a' sensi dei combinati disposti degli art. 2439 in relazione
all'art. 2329 e segg. 2333 e segg. cod. civ., ne consegue che il suddetto preliminare è nullo. Non è il caso di illu
strare il perchè le sottoscrizioni delle azioni debbono risul
tare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, stante ohe l'atto scritto è imposto dalla legge e deve con
tenere, a tacer d'altro, le generalità del sottoscrittore, l'in
dicazione del numero delle azioni sottoscritte, l'epoca della
sottoscrizione.
Del pari, è appena il caso di rilevare che, in tema di
sottoscrizione, occorra una scheda che per essere valida
deve quanto meno contenere la certezza della sottoscri
zione nel senso che non vi debbano essere dubbi sulla
autenticità della firma, sul numero e sul valore delle
azioni sottoscritte e sull'epoca della sottoscrizione. La
giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata, ed i
principi suenunciati trovano applicazione, sia in tema
di sottoscrizione per costituzione di società, sia in tema
di sottoscrizione rivolta all'aumento di capitale, delibe
rato dall'assemblea di società già costituita.
In considerazione di ciò non può revocarsi in dubbio
che la promessa di sottoscrivere nuove azioni di una
società per azioni, allorché saranno emesse, e l'accetta
zione da parte della società della promessa stessa, devono
concretarsi in un atto pubblico od in una scrittura pri vata autenticata, così come è prescritta per il contratto
definitivo : in difetto, il preliminare, ancorché concluso
dalle parti verbalmente, è nullo e non può essere fatto
valere da nessuna di esse contro l'altra.
Nel caso di specie, inoltre, vi è da aggiungere un altro
motivo di nullità, rappresentato dal difetto di procura
scritta rilasciata al Pagliacci, essendo di tutta evidenza
che questa non poteva impegnare il Del Mastro se non
fosse risultato anche munito di regolare procura ad hoc.
Comunque è sufficiente il fatto che da parte dei contraenti non si sia osservato il disposto all'art. 1351 cod. civ., perchè l'impegno del Del Mastro risulti nullo. Tanto basta perchè la domanda della Curatela debba essere senz'altro respinta, senza che sia necessario discendere all'ulteriore esame delle altre questioni, sollevate dalle parti ed ormai del
tutto superate dalla pronuncia che precede. Per questi motivi, ecc.
TRIBDNALE DI NAPOLI.
Sentenza 20 maggio 1961 ; Pres. Pisani P., Est. Schiano ; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe) c. Finanze.
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario —
Effetto liberatorio — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 494).
Il versamento della somma dovuta, effettuato ai sensi del 1°
comma dell'art. 494 cod. proc. civ. dal debitore nelle mani
dell'ufficiale giudiziario, estingue l'obbligazione (■nella
specie, tributaria) per cui si procede. (1)
Il Tribunale, eco. — L'unica indagine da compiere ai fini della decisione della controversia si puntualizza nello
stabilire se i pagamenti, eseguiti dalla Società opponente nelle mani dell'ufficiale giudiziario procedente, abbiano o
meno efficacia liberatoria della obbligazione tributaria de
dotta in giudizio. La risposta a tale quesito non può che essere afferma
tiva. L'art. 494, 1° comma, cod. proc. civ. dispone testual
mente che « il debitore può evitare il pignoramento ver
sando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui
si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di conse
gnarli al creditore ». In tal caso l'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore, e il documento è depositato immediatamente in cancelleria, insieme con la prova del versamento al creditore della
somma consegnata dal debitore (art. 157 disp. att.). La norma indicata, di carattere sostanziale, stabilisce
una particolare forma di adempimento dell'obbligazione
pecuniaria che, avviene per tramite dell'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento e a far consegna al creditore della somma versata, con
effetti che la prevalente dottrina processualistica esatta
mente definisce liberatori per il debitore. In altri termini, la norma del codice di rito conferisce all'ufficiale giudiziario la qualità di adiectus solutionis causa, e pertanto, in con
formità di quanto dispone l'art. 1188 cod. civ., il versamento
produce l'estinzione del rapporto obbligatorio, con la con
seguenza che, comunque si voglia configurare il rapporto tra creditore e ufficiale giudiziario, ridonda a carico del
primo il rischio incidente sulla somma per smarrimento, furto, malversazione, ecc.
Una diversa soluzione contrasta con la interpretazione letterale e logica dell'insieme delle disposizioni dettate nella
soggetta materia dal citato art. 494 cod. proc. civile.
(1) Nei precisi termini della sentenza (criticata da P. Beb lingieri, in Dir. e giur., 1961, 383, e approvata da M. Blandini, in Temi nap., 1961, 491) non risultano, a quanto consta, prece denti specifici.
Secondo il Tribunale di Cagliari (sent. 5 maggio 1958, Foro
it., Rep. 1959, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 26), l'ufficiale giudiziario, essendo legittimato ex lege a ri cevere il pagamento, è responsabile solo nei confronti del cre
ditore, poiché il debitore è, in ogni caso, liberato, sempre che il
pagamento stesso sia fatto per evitare il pignoramento e per la totalità della somma dovuta.
In dottrina, per il carattere satisfattivo del pagamento di cui all'art. 494, 1° comma, cod. proc. civ., cons. Cabneltjtti, 1st.5, II, n. 684 ; Satta, L'esecuzione forzata, 1950, pag. 60 ; Andrioli, Commento, III3, pag. 88-89, con ulteriori indicazioni
bibliografiche.
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2047 PARTE PRIMA 2048
Il 1° e il 2° comma dell'articolo prevedono il caso che il debitore in sede di pignoramento adempia volontaria mente l'obbligazione, versando nelle mani dell'ufficiale
giudiziario (sia pure con eventuale riserva di ripetizione) la somma per cui si procede e l'importo delle spese con
l'incarico di consegnarli al creditore. Il 3° comma stabilisce ohe il debitore può altresì evitare il pignoramento, deposi tando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo delle cose oggetto del pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Nel primo caso, il volontario adempimento del creditore in sede di pignoramento, anche se è diretto in via imme diata ad evitare, la esecuzione forzata, non può che avere in definitiva finalità satisfattive, e come tale, perchè abbia una pratica utilità e convenienza, dove comportare la libe razione del debitore, anche se il credito non possa dirsi
ancora soddisfatto fino a che la somma non viene mate
rialmente rimessa al creditore. Nel secondo caso invece, adottando il codice una di
zione diversa, cioè adoperando il verbo depositare, anziché
versare, risulta manifesto che l'effetto del deposito non può essere liberatorio, in quanto non ha valore di pagamento, nè produce la sospensione della esecuzione, sicché con
l'avvenuto deposito si evita solo il pignoramento delle cose, che viene invece a cadere sulla somma di danaro deposi tata, conformemente alla volontà del debitore che non
presta la somma solvendi causa, come nel primo caso, ma solo perchè su di essa sia costituito il pignoramento.
Le considerazioni che procedono dimostrano che l'ob
bligazione tributaria della Società idroelettrica del Ci
lento è rimasta estinta a seguito dei versamenti effettuati
nelle mani dell'ufficiale giudiziario Checchia in occasione
delle prime due ingiunzioni di pagamento, per cui l'ulteriore
ingiunzione intimata alla Società in data 19 febbraio 1959, riflettendo lo stesso debito di imposta precedentemente estinto, deve ritenersi priva di ogni effetto giuridico.
(Omissis) Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI ROMA.
Sentenza 29 aprile 1960 ■ Pres. Facchiano P., Est. Niko ;
Papetti (Aw. Morelli, Morrica) c. Franza (Avy. Caso).
Parlamento Gruppi parlamentari — Natura di
organi interni delle Camere — Controversia di
lavoro del dipendente del gruppo — Difetto di ca
pacità processuale del presidente (Cod. civ., art. 36).
Il gruppo parlamentare, essendo organo interno delle Camere, è privo di personalità giuridica, ne si può considerare associazione non riconosciuta ; pertanto, deve respingersi per difetto di capacità processuale del suo presidente, la domanda del lavoratore dipendente del gruppo, diretta a conseguire la retribuzione e il trattamento di previ denza. (1)
Il Tribunale, ecc. — Va esaminata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
L'attrice ha citato in giudizio il « sen. avv. Enea Franza,
quale presidente del gruppo senatoriale M.S.I.-P.N.M., suc ceduto al gruppo M.S.I. ».
Eccepisce il convenuto : 1) che i presidenti dei gruppi
(1) Questione nuova per quanto consta : la decisione ha formato oggetto di nota critica di P. Rescigno, L'attività di diritto dei gruppi parlamentari, in Giur. cost., 1901, 295 (ivi richiami
dottrinali). Sulla ben diversa posizione delle sezioni dei partiti politici,
v., da ultimo, App. Roma 13 febbraio 1961, retro, 1022, con nota di richiami.
parlamentari non avrebbero la rappresentanza legale dei
gruppi da essi presieduti ; 2) clie i gruppi parlamentari, essendo organi interni della Camera, sarebbero sforniti di
personalità giuridica ; 3) clie, comunque, non sarebbe pre vista alcuna successione tra gli organi (gruppi parlamentari) di una legislatura e quelli corrispondenti della legislatura successiva.
Oppone l'attrice : 1) che i gruppi parlamentari non sa rebbero organi dello Stato (rectius del Senato) ; 2) che i
gruppi avrebbero tutte le caratteristiche per poter essere considerati « associazioni non riconosciute », e come tali
soggetti alla disciplina legislativa prevista dall'art. 36 cod. civ. ; 3) che lo scioglimento del gruppo al termine della
legislatura non potrebbe spiegare conseguenze riguardo al
rapporto di lavoro de quo per il principio della successione dell'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. ; 4) che dovrebbe in ogni caso essere confermata la responsabilità personale del Presidente, con il quale l'attrice aveva sempre trattato
per tutto ciò che riguarda il suo rapporto di lavoro. Orbene per la soluzione della legittimazione passiva
nell'attuale processo, occorre anzitutto stabilire la natura
giuridica dei gruppi parlamentari. La Costituzione, negli art. 72 e 82, prevede che le com
missioni legislative, alle quali siano deferiti l'esame e l'ap provazione di determinati disegni di legge e quelle di inchiesta su materia di pubblico interesse, debbono essere
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi parlamentari. Il regolamento, poi, del Senato disciplina, in modo con
forme nella sostanza a quello della Camera, i gruppi parla mentari negli art. 16 e segg.
Tali articoli stabiliscono che, entro cinque giorni dalla
nomina, i senatori debbono dichiarare a quale gruppo intendano essere assegnati. Ogni gruppo deve essere costi tuito da almeno dieci senatori. In mancanza del numero minimo legale i senatori possono unirsi ad un gruppo af fine oppure al gruppo misto.
Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni il Presidente del Senato convoca i senatori appartenenti a ciascun gruppo.
Ogni gruppo procede alla costituzione del proprio uf ficio di presidenza, composto da un presidente, da uno o più vice presidenti e da uno o più segretari. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Senato. 11 gruppo procede poi alla designazione dei propri rappre sentanti nelle commissioni legislative permanenti. Le desi
gnazioni sono comunicate alla Presidenza del Senato. Ogni gruppo può sostituire un componente di una commissione con altro senatore previo avviso motivato al Presidente del Senato.
Per l'esplicazione delle loro funzioni parlamentari i
gruppi possono avere sede nell'ufficio del Senato. Dall'insieme di tali norme si desume il convincimento
che i gruppi parlamentari sono organi interni del Senato, appositamente istituiti con lo scopo di rendere più fun zionale l'attività del Senato e soprattutto per consentire ai partiti politici di essere tutti proporzionalmente rappre sentati in ogni commissione legislativa. In effetti tali or
gani vennero introdotti nell'ordinamento parlamentare ita liano nel 1920 nel corso della XXV legislatura, come risulta dalla modifica del regolamento interno della Camera dei
deputati, approvata nelle sedute del 24 e 26 luglio 1920. Come organi interni delle Camere essi sono pertanto
sforniti di personalità giuridica. Il regolamento assegna a tali organi importanti attribuzioni, cui vanno aggiunte quelle riconosciute dalla prassi costituzionale ai presidenti dei gruppi parlamentari in occasione delle crisi di Gabi netto ; essi sono, infatti, interpellati dal Presidente della
Repubblica. Sia i gruppi parlamentari sia i rispettivi pre sidenti svolgono, quindi, funzioni esclusivamente politiche.
Con ciò appare fondata l'eccezione sollevata dal con venuto di difetto di legittimazione passiva, in quanto nè il gruppo senatoriale, citato in giudizio, è dotato di per sonalità giuridica nè il suo presidente rappresenta legal mente il gruppo, che peraltro, non potendo per se stesso dare vita a rapporti giuridici di diritto sia pubblico sia
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