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Sentenza 20 maggio 1961; Pres. Pisani P., Est. Schiano; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe)...

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Sentenza 20 maggio 1961; Pres. Pisani P., Est. Schiano; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe) c. Finanze Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 11 (1961), pp. 2045/2046-2047/2048 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151582 . Accessed: 28/06/2014 09:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 09:13:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 20 maggio 1961; Pres. Pisani P., Est. Schiano; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe) c. Finanze

Sentenza 20 maggio 1961; Pres. Pisani P., Est. Schiano; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe)c. FinanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 11 (1961), pp. 2045/2046-2047/2048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151582 .

Accessed: 28/06/2014 09:13

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

assai spesso vengono conclusi tra le società per azioni ed

i cosiddetti sindacati finanziari di collocamento, e che

hanno per l'appunto un contenuto identico a quello del

rapporto qui in esame.

Ammessa però, sotto il profilo obiettivo, la validità

del negozio, in parola, è necessario accertare se un con

tratto del genere sia valido, ancorché ad esso faccia difetto

la forma scritta. Per dare una risposta all'interrogativo è necessario poter ante omnia stabilire la esatta qualifi cazione giuridica del negozio, essendo che è dal nomen

iuris di esso che può stabilirsi se vi è o meno l'obbligo dello

scritto ad substantial»,.

All'uopo va rilevato che indubbiamente il negozio di

specie è, così come è stato presentato e prospettato, piut tosto singolare, tanto che ictu oeuli può apparire un con

tratto sui generis od innominato, per il quale sia possibile anche la stipulazione verbale non essendo la fattispecie tra quelle previste ed elencate dall'art. 1350 cod. civile.

Che un dubbio del genere sia possibile e non appaia

campato in aria, lo si evince dal fatto che nessuna delle

parti ha trattato l'argomento, essendosi entrambe limi

tate a disquisire sulla ammissibilità delle prove ex art.

2721 cod. civ. Senonchè, re melius perpensa, ci si accorge che non vi sono possibilità di dubbi sulla natura dell'im

pegno che, si dice, il Del Mastro avrebbe assunto verso

la Società, dappoiché questo non può essere altro che una

promessa di sottoscrivere le nuove azioni della Alluminium, se e quando ed in quanto l'assemblea avesse deliberato

la riduzione a zero del vecchio capitale ed il reintegro e

l'aumento dello stesso con nuove emissioni, con esclusione

del diritto di opzione per i vecchi soci. Se così è, ne discende

che la promessa, dopo che venne ricevuta ed accettata

dalla Società, assunse a tutti gli effetti la veste e la confi

gurazione di un contratto preliminare, giacché vi è da un

lato l'offerta in fieri di sottoscrivere e dall'altro l'accetta

zione pure in fieri della Società alla sottoscrizione.

In altre parole, tra la Società ed il Del Mastro, è inter

corso un contratto preliminare di sottoscrivere azióni

nuove emittende, in caso di favorevole deliberazione del

l'assemblea straordinaria del 20 dicembre 1957. Tale con

tratto, però, doveva assumere, per essere valido, la stessa

forma richiesta per il contratto definitivo, e, poiché

quest'ultimo (sottoscrizione di azioni) deve farsi per iscritto

a' sensi dei combinati disposti degli art. 2439 in relazione

all'art. 2329 e segg. 2333 e segg. cod. civ., ne consegue che il suddetto preliminare è nullo. Non è il caso di illu

strare il perchè le sottoscrizioni delle azioni debbono risul

tare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, stante ohe l'atto scritto è imposto dalla legge e deve con

tenere, a tacer d'altro, le generalità del sottoscrittore, l'in

dicazione del numero delle azioni sottoscritte, l'epoca della

sottoscrizione.

Del pari, è appena il caso di rilevare che, in tema di

sottoscrizione, occorra una scheda che per essere valida

deve quanto meno contenere la certezza della sottoscri

zione nel senso che non vi debbano essere dubbi sulla

autenticità della firma, sul numero e sul valore delle

azioni sottoscritte e sull'epoca della sottoscrizione. La

giurisprudenza sul punto è pacifica e consolidata, ed i

principi suenunciati trovano applicazione, sia in tema

di sottoscrizione per costituzione di società, sia in tema

di sottoscrizione rivolta all'aumento di capitale, delibe

rato dall'assemblea di società già costituita.

In considerazione di ciò non può revocarsi in dubbio

che la promessa di sottoscrivere nuove azioni di una

società per azioni, allorché saranno emesse, e l'accetta

zione da parte della società della promessa stessa, devono

concretarsi in un atto pubblico od in una scrittura pri vata autenticata, così come è prescritta per il contratto

definitivo : in difetto, il preliminare, ancorché concluso

dalle parti verbalmente, è nullo e non può essere fatto

valere da nessuna di esse contro l'altra.

Nel caso di specie, inoltre, vi è da aggiungere un altro

motivo di nullità, rappresentato dal difetto di procura

scritta rilasciata al Pagliacci, essendo di tutta evidenza

che questa non poteva impegnare il Del Mastro se non

fosse risultato anche munito di regolare procura ad hoc.

Comunque è sufficiente il fatto che da parte dei contraenti non si sia osservato il disposto all'art. 1351 cod. civ., perchè l'impegno del Del Mastro risulti nullo. Tanto basta perchè la domanda della Curatela debba essere senz'altro respinta, senza che sia necessario discendere all'ulteriore esame delle altre questioni, sollevate dalle parti ed ormai del

tutto superate dalla pronuncia che precede. Per questi motivi, ecc.

TRIBDNALE DI NAPOLI.

Sentenza 20 maggio 1961 ; Pres. Pisani P., Est. Schiano ; Soc. idroelettrica del Cilento (Avv. Pepe) c. Finanze.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario —

Effetto liberatorio — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 494).

Il versamento della somma dovuta, effettuato ai sensi del 1°

comma dell'art. 494 cod. proc. civ. dal debitore nelle mani

dell'ufficiale giudiziario, estingue l'obbligazione (■nella

specie, tributaria) per cui si procede. (1)

Il Tribunale, eco. — L'unica indagine da compiere ai fini della decisione della controversia si puntualizza nello

stabilire se i pagamenti, eseguiti dalla Società opponente nelle mani dell'ufficiale giudiziario procedente, abbiano o

meno efficacia liberatoria della obbligazione tributaria de

dotta in giudizio. La risposta a tale quesito non può che essere afferma

tiva. L'art. 494, 1° comma, cod. proc. civ. dispone testual

mente che « il debitore può evitare il pignoramento ver

sando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui

si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di conse

gnarli al creditore ». In tal caso l'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore, e il documento è depositato immediatamente in cancelleria, insieme con la prova del versamento al creditore della

somma consegnata dal debitore (art. 157 disp. att.). La norma indicata, di carattere sostanziale, stabilisce

una particolare forma di adempimento dell'obbligazione

pecuniaria che, avviene per tramite dell'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento e a far consegna al creditore della somma versata, con

effetti che la prevalente dottrina processualistica esatta

mente definisce liberatori per il debitore. In altri termini, la norma del codice di rito conferisce all'ufficiale giudiziario la qualità di adiectus solutionis causa, e pertanto, in con

formità di quanto dispone l'art. 1188 cod. civ., il versamento

produce l'estinzione del rapporto obbligatorio, con la con

seguenza che, comunque si voglia configurare il rapporto tra creditore e ufficiale giudiziario, ridonda a carico del

primo il rischio incidente sulla somma per smarrimento, furto, malversazione, ecc.

Una diversa soluzione contrasta con la interpretazione letterale e logica dell'insieme delle disposizioni dettate nella

soggetta materia dal citato art. 494 cod. proc. civile.

(1) Nei precisi termini della sentenza (criticata da P. Beb lingieri, in Dir. e giur., 1961, 383, e approvata da M. Blandini, in Temi nap., 1961, 491) non risultano, a quanto consta, prece denti specifici.

Secondo il Tribunale di Cagliari (sent. 5 maggio 1958, Foro

it., Rep. 1959, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 26), l'ufficiale giudiziario, essendo legittimato ex lege a ri cevere il pagamento, è responsabile solo nei confronti del cre

ditore, poiché il debitore è, in ogni caso, liberato, sempre che il

pagamento stesso sia fatto per evitare il pignoramento e per la totalità della somma dovuta.

In dottrina, per il carattere satisfattivo del pagamento di cui all'art. 494, 1° comma, cod. proc. civ., cons. Cabneltjtti, 1st.5, II, n. 684 ; Satta, L'esecuzione forzata, 1950, pag. 60 ; Andrioli, Commento, III3, pag. 88-89, con ulteriori indicazioni

bibliografiche.

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2047 PARTE PRIMA 2048

Il 1° e il 2° comma dell'articolo prevedono il caso che il debitore in sede di pignoramento adempia volontaria mente l'obbligazione, versando nelle mani dell'ufficiale

giudiziario (sia pure con eventuale riserva di ripetizione) la somma per cui si procede e l'importo delle spese con

l'incarico di consegnarli al creditore. Il 3° comma stabilisce ohe il debitore può altresì evitare il pignoramento, deposi tando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo delle cose oggetto del pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Nel primo caso, il volontario adempimento del creditore in sede di pignoramento, anche se è diretto in via imme diata ad evitare, la esecuzione forzata, non può che avere in definitiva finalità satisfattive, e come tale, perchè abbia una pratica utilità e convenienza, dove comportare la libe razione del debitore, anche se il credito non possa dirsi

ancora soddisfatto fino a che la somma non viene mate

rialmente rimessa al creditore. Nel secondo caso invece, adottando il codice una di

zione diversa, cioè adoperando il verbo depositare, anziché

versare, risulta manifesto che l'effetto del deposito non può essere liberatorio, in quanto non ha valore di pagamento, nè produce la sospensione della esecuzione, sicché con

l'avvenuto deposito si evita solo il pignoramento delle cose, che viene invece a cadere sulla somma di danaro deposi tata, conformemente alla volontà del debitore che non

presta la somma solvendi causa, come nel primo caso, ma solo perchè su di essa sia costituito il pignoramento.

Le considerazioni che procedono dimostrano che l'ob

bligazione tributaria della Società idroelettrica del Ci

lento è rimasta estinta a seguito dei versamenti effettuati

nelle mani dell'ufficiale giudiziario Checchia in occasione

delle prime due ingiunzioni di pagamento, per cui l'ulteriore

ingiunzione intimata alla Società in data 19 febbraio 1959, riflettendo lo stesso debito di imposta precedentemente estinto, deve ritenersi priva di ogni effetto giuridico.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA.

Sentenza 29 aprile 1960 ■ Pres. Facchiano P., Est. Niko ;

Papetti (Aw. Morelli, Morrica) c. Franza (Avy. Caso).

Parlamento Gruppi parlamentari — Natura di

organi interni delle Camere — Controversia di

lavoro del dipendente del gruppo — Difetto di ca

pacità processuale del presidente (Cod. civ., art. 36).

Il gruppo parlamentare, essendo organo interno delle Camere, è privo di personalità giuridica, ne si può considerare associazione non riconosciuta ; pertanto, deve respingersi per difetto di capacità processuale del suo presidente, la domanda del lavoratore dipendente del gruppo, diretta a conseguire la retribuzione e il trattamento di previ denza. (1)

Il Tribunale, ecc. — Va esaminata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.

L'attrice ha citato in giudizio il « sen. avv. Enea Franza,

quale presidente del gruppo senatoriale M.S.I.-P.N.M., suc ceduto al gruppo M.S.I. ».

Eccepisce il convenuto : 1) che i presidenti dei gruppi

(1) Questione nuova per quanto consta : la decisione ha formato oggetto di nota critica di P. Rescigno, L'attività di diritto dei gruppi parlamentari, in Giur. cost., 1901, 295 (ivi richiami

dottrinali). Sulla ben diversa posizione delle sezioni dei partiti politici,

v., da ultimo, App. Roma 13 febbraio 1961, retro, 1022, con nota di richiami.

parlamentari non avrebbero la rappresentanza legale dei

gruppi da essi presieduti ; 2) clie i gruppi parlamentari, essendo organi interni della Camera, sarebbero sforniti di

personalità giuridica ; 3) clie, comunque, non sarebbe pre vista alcuna successione tra gli organi (gruppi parlamentari) di una legislatura e quelli corrispondenti della legislatura successiva.

Oppone l'attrice : 1) che i gruppi parlamentari non sa rebbero organi dello Stato (rectius del Senato) ; 2) che i

gruppi avrebbero tutte le caratteristiche per poter essere considerati « associazioni non riconosciute », e come tali

soggetti alla disciplina legislativa prevista dall'art. 36 cod. civ. ; 3) che lo scioglimento del gruppo al termine della

legislatura non potrebbe spiegare conseguenze riguardo al

rapporto di lavoro de quo per il principio della successione dell'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. ; 4) che dovrebbe in ogni caso essere confermata la responsabilità personale del Presidente, con il quale l'attrice aveva sempre trattato

per tutto ciò che riguarda il suo rapporto di lavoro. Orbene per la soluzione della legittimazione passiva

nell'attuale processo, occorre anzitutto stabilire la natura

giuridica dei gruppi parlamentari. La Costituzione, negli art. 72 e 82, prevede che le com

missioni legislative, alle quali siano deferiti l'esame e l'ap provazione di determinati disegni di legge e quelle di inchiesta su materia di pubblico interesse, debbono essere

composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari

gruppi parlamentari. Il regolamento, poi, del Senato disciplina, in modo con

forme nella sostanza a quello della Camera, i gruppi parla mentari negli art. 16 e segg.

Tali articoli stabiliscono che, entro cinque giorni dalla

nomina, i senatori debbono dichiarare a quale gruppo intendano essere assegnati. Ogni gruppo deve essere costi tuito da almeno dieci senatori. In mancanza del numero minimo legale i senatori possono unirsi ad un gruppo af fine oppure al gruppo misto.

Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni il Presidente del Senato convoca i senatori appartenenti a ciascun gruppo.

Ogni gruppo procede alla costituzione del proprio uf ficio di presidenza, composto da un presidente, da uno o più vice presidenti e da uno o più segretari. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Senato. 11 gruppo procede poi alla designazione dei propri rappre sentanti nelle commissioni legislative permanenti. Le desi

gnazioni sono comunicate alla Presidenza del Senato. Ogni gruppo può sostituire un componente di una commissione con altro senatore previo avviso motivato al Presidente del Senato.

Per l'esplicazione delle loro funzioni parlamentari i

gruppi possono avere sede nell'ufficio del Senato. Dall'insieme di tali norme si desume il convincimento

che i gruppi parlamentari sono organi interni del Senato, appositamente istituiti con lo scopo di rendere più fun zionale l'attività del Senato e soprattutto per consentire ai partiti politici di essere tutti proporzionalmente rappre sentati in ogni commissione legislativa. In effetti tali or

gani vennero introdotti nell'ordinamento parlamentare ita liano nel 1920 nel corso della XXV legislatura, come risulta dalla modifica del regolamento interno della Camera dei

deputati, approvata nelle sedute del 24 e 26 luglio 1920. Come organi interni delle Camere essi sono pertanto

sforniti di personalità giuridica. Il regolamento assegna a tali organi importanti attribuzioni, cui vanno aggiunte quelle riconosciute dalla prassi costituzionale ai presidenti dei gruppi parlamentari in occasione delle crisi di Gabi netto ; essi sono, infatti, interpellati dal Presidente della

Repubblica. Sia i gruppi parlamentari sia i rispettivi pre sidenti svolgono, quindi, funzioni esclusivamente politiche.

Con ciò appare fondata l'eccezione sollevata dal con venuto di difetto di legittimazione passiva, in quanto nè il gruppo senatoriale, citato in giudizio, è dotato di per sonalità giuridica nè il suo presidente rappresenta legal mente il gruppo, che peraltro, non potendo per se stesso dare vita a rapporti giuridici di diritto sia pubblico sia

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