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sentenza 20 marzo 1985, n. 72 (Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rel. Greco;...

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sentenza 20 marzo 1985, n. 72 (Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rel. Greco; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Lombardia Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1605/1606-1607/1608 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178519 . Accessed: 25/06/2014 00:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:54:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 20 marzo 1985, n. 72 (Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rel. Greco; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Lombardia

sentenza 20 marzo 1985, n. 72 (Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rel.Greco; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione LombardiaSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1605/1606-1607/1608Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178519 .

Accessed: 25/06/2014 00:54

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dei prodotti lattiero-caseari; reg. 5 agosto 1977 n. 1822 CEE

della commissione, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel

settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; d.l. 16 giugno 1978 n. 282, modalità di applicazione dei regolamenti CEE n.

1079/77 del consiglio e 1822/77 della commissione sull'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bo

vino, art. 1; 1. 1° agosto 1978 n. 426, conversione in legge del d.l. 16 giugno 1978 n. 282, art. unico).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi tuzionale dell'art. 1 d.l. 16 giugno 1978 n. 282, come convertito dalla l. 1" agosto 1978 n. 426, nella parte in cui, definendo autonomamente i presupposti soggettivi ed oggettivi per la riscossione del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino, contrasta con la disciplina comunitaria dettata dai regolamenti CEE n. 1079/77 e 1822/77, in quanto, nelle materie riservate alla sfera di competenza della Comunità,

compete al giudice ordinario accertare se le disposizioni del diritto interno confliggono con le previsioni dei regolamenti comunitari. (1)

Ritenuto che: 1. - il Tribunale di Venezia, con le ordinanze

indicate in epigrafe, di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 16 giugno 1978 n. 282, convertito in 1. 1° agosto 1978 n. 426 (modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della

commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di correspon sabilità sulla produzione del latte bovino), in riferimento all'art.

11 Cost.;

2. - il giudice remittente, premesso, in linea generale, che

« l'eventuale contrasto tra i regolamenti comunitari e le successive

norme interne emanate dallo Stato non può risolversi in termini

di mera disapplicazione della norma nazionale ad opera del

giudice, ma postula la necessità di sollevare questione di legitti mità costituzionale », deduce, in primo luogo, che la norma

censurata, esprimendo una definizione dell'impresa di trattamento

o di trasformazione già posta con compiuto significato dispositivo dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1822/77, violerebbe l'art. 11

Cost., in relazione alla violazione degli art. 189 e 177 del trattato

di Roma, non essendo consentita, in base alla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, l'emanazione di norme interne

anche aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti

comunitari, in quanto ciò sottrarrebbe in via definitiva l'interpre

tazione di questi ultimi alla Corte di giustizia della Comunità;

3. - il giudice a quo deduce, in secondo luogo, che la norma

censurata offenderebbe sotto altro profilo l'indicato parametro

costituzionale, in quanto amplierebbe, in contrasto con i richia

mati regolamenti comunitari, l'ambito di applicazione del prelievo

di corresponsabilità, definendone diversamente i presupposti og

gettivi e soggettivi; 4. - in entrambi i giudizi instaurati con le ordinanze in esame

si sono costituite le parti private, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate, ed è intervenuto il presidente del

consiglio dei ministri, il quale, per il tramite dell'avvocatura

generale dello Stato, conclude invece per l'infondatezza; 5. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere

riuniti e congiuntamente decisi. Considerato che: 1. - con sentenza n. 170/84 (Foro it., 1984, I,

2062), seguita dalle nn. 47 (id., 1985, I, 933) e 48 di quest'anno, la corte ha statuito che: a) il giudice interno, una volta accertato

che la specie cade sotto il disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme ivi contenute (sia che esse

seguano sia che precedano la normativa interna), essendo il

regolamento preso in considerazione dal nostro ordinamento in

(1) Delle due ordinanze di rimessione, la prima è riassunta (con la data 8 ottobre 1982) in Foro it., Rep. 1983, voce Comunità europee, nn. 177-179 (per esteso in Giust. civ., 1983, I, 24, con nota di Catalano, Questioni interpretative comunitarie - Giurisdizione dei giudici di merito e della Corte costituzionale), la seconda in Foro it., Rep. 1983, voce Agricoltura, n. 82.

Sulle pronunce dichiarative d'inammissibiltà della Corte costituziona

le, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale per contra sto della disciplina interna con la normativa comunitaria, v., da ultimo, Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113, che precede, con nota di richiami.

La legittimità dell'istituzione del prelievo di corresponsabilità sulla

produzione del latte bovino è stata dichiarata da Corte giust. CEE 21 febbraio 1979, causa 138/79, id., 1980, IV, 438, con nota di

richiami, nonché in Giur. agr. it., 1979, 347, con nota di Gotti

Porcinari, Legittimità del prelievo comunitario di corresponsabilità per il latte.

Il Foro Italiano — 1985.

quanto e perché atto comunitario, con il risultato che la sfera da

esso occupata è preclusa alla legge statale; b) essendo quest'ulti ma fonte collocata in un ordinamento che non vuole interferire

nella produzione giuridica del distinto e autonomo sistema della

Comunità, sebbene di essa garantisce piena e ininterrotta osservan za nell'ambito territoriale dello Stato, compete al giudice ordi

nario accertare se le disposizioni del diritto interno, che verreb bero altrimenti in rilievo nella specie, configgano con alcuna

previsione del diritto comunitario: la quale — secondo il tratta to di Roma e in conformità della garanzia assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. — riceve nel territorio italiano necessaria e immediata applicazione;

2. - sulla base di detti principi, la corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora prospettate;

3. - gli stessi principi valgono anche per i casi da cui traggono

origine i presenti giudizi e pertanto le questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del

l'art. 1 d.l. 16 giugno 1978 n. 282, convertito in 1. 1° agosto 1978

n. 426, sollevate dal Tribunale di Venezia con le ordinanze in

epigrafe in riferimento all'art. 11 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 marzo 1985, n. 72

(Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rei.

Greco; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Re

gione Lombardia.

Regione — Lombardia — Legge — Impugnazione diretta da parte del governo — Motivi non dedotti nella richiesta di riesame —

Inammissibilità (Cost., art. 3, 36, 97, 119). Regione — Lombardia — Impiegati regionali — Trattamento

economico più favorevole rispetto agli accordi nazionali —

Incostituzionalità — Esclusione (Cost., art. 117).

Sono inammissibili i motivi del ricorso proposto dal governo in via diretta, contro la legge approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 3 gennaio 1980, e riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 13 marzo dello stesso anno, di ulteriore

proroga dei trattamenti erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, più favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il

personale delle regioni a statuto ordinario, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 119 Cost., perché essi non erano stati formulati, neppure sinteticamente, nella suddetta richiesta governativa di riesame. (1)

Non è incostituzionale la legge approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 3 gennaio 1980, e riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 13 marzo dello stesso anno, di ulteriore

proroga al 31 dicembre 1979 dei trattamenti erogati al persona le dipendente per lavoro straordinario, anche se essi sono più favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario, che ne limitava la corresponsione al 31 dicembre 1979. (2)

(1) La massima, per quel che riguarda il principio generale della necessità di corrispondenza dei motivi del ricorso proposto in via principale dal governo contro una legge di una regione con quelli che esso aveva posto a base della richiesta di riesame della legge medesima da parte del consiglio regionale, è conforme alla giurispru denza costante della corte: v. in Foro it., 1983, I, 2661, con nota di richiami, l'ultimo (in ordine di tempo) dei precedenti che la sentenza riportata richiama come conforme: sent. 21 aprile 1983, n. 107.

In dottrina, Paladin, Diritto regionale, 1979, 394. (2) La corte conferma il proprio orientamento nel senso della

possibilità, per le regioni, di regolare il rapporto di impiego con i propri dipendenti senza seguire pedissequamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale; orientamento affermato di recente in relazione all'art. 10, 3° comma, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 (conseguentemente dichiarato costituzio nalmente illegittimo), e dunque in termini generali, dalla sent. 25 luglio 1984, n. 219, Foro it., 1985, I, 67, con osservazioni di A. Romano e con nota di V. Caianiello; e poi applicato nella decisione di un ricorso governativo contro una legge del Veneto (conseguente mente dichiarata non costituzionalmente illegittima), dalla sent. 19 dicembre 1984, n. 290, ibid., 658, con osservazioni di A. Romano.

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1607 PARTE PRIMA 1608

Diritto. — Con il ricorso di cui in narrativa, il governo della

repubblica ha impugnato, in via diretta, la legge approvata dal

consiglio regionale della Lombardia il 3 gennaio 1980 e riappro

vata, dopo il rinvio del governo, il 13 marzo dello stesso anno.

La impugnativa del governo è determinata dalla constatazione

che la detta legge proroga, per la seconda volta, d trattamenti

erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, più

favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al con

tratto nazionale di lavoro per il personale delle legioni a statuto

ordinario e limitati, per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979.

E ne assume la illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost.

Passando all'esame dei motivi della impugnazione, sembra alla

corte di dover accertare se essi corrispondano ai motivi dedotti

dallo stesso ricorrente in sede di richiesta di riesame della legge

regionale di cui trattasi, anche al fine di determinare gli esatti

termini delle questioni da decidere.

Con costante giurisprudenza, questa corte (sent. n. 8/67, Foro

it., 1967, I, 692; n. 147/72, id., 1972, I, 3330; n. 123/75, id., 1975,

I, 2182; n. 132/75, ibid., 2175; n. 92/76, id., 1976, I, 1791; n.

127/76, ibid., 2077; n. 212/76, id., 1977, I, 290; n. 107/83, id., 1983, I, 2661) ha affermato l'unitarietà del procedimento previsto dall'art. 127 Cost, per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di

incostituzionalità e la impossibilità di distinguere in esso, come

due fasi autonome, il rinvio al consiglio regionale per il riesame

della legge e la eventuale impugnativa di questa dinanzi alla

corte per vizio di incostituzionalità. L'atto motivato del consiglio dei ministri di rinvio al consiglio regionale, per riesame della

legge regionale per vizi di legittimità costituzionale, rileva anche

per l'eventuale ricorso alla corte per illegittimità costituzionale come predeterminazione da parte del governo delle linee essenzia

li di quest'ultimo e del conseguente giudizio di legittimità. Onde

sussiste l'esigenza che il consiglio regionale, già dalla fase di

rinvio, sia posto nella condizione di conoscere i vizi di legittimità del suo provvedimento legislativo, riscontrati dal governo al fine

di esaminarli ed eliminarli nella successiva, eventuale rielabora

zione e riapprovazione della legge. Sicché sono inammissibili il

ricorso o i motivi che non presentino la necessaria corrispondenza

tra le censure in esso svolte ed il motivo o i motivi del

precedente rinvio.

£ altresì costantemente affermato quello secondo cui la

necessaria rilevata corrispondenza tra i motivi del rinvio ed i

motivi del ricorso possa considerarsi soddisfatta da una sintetica

esposizione ed enunciazione delle ragioni del ricorso nell'atto di

rinvio, sempre però che dal confronto risulti quanto meno una

omogeneità ed identità di contenuti dei due atti, una corrispon

denza di genere a specie.

Cosi, invero, si è ritenuto che non si possa esigere che il testo

del rinvio menzioni puntualmente ed integralmente le disposizio

ni costituzionali o statutarie sulle quali poi si fonda il ricorso; e

si è riconosciuta alla corte la possibilità di integrare le lacune o

le inesattezze delle deduzioni quando ne risulti però indubbio il

contenuto (sent. n. 127/76).

Nella fattispecie, col telegramma che ha disposto il rinvio per

riesame, è dedotto solo il contrasto della legge con il principio di

perequazione vigente nella legislazione in ordine al trattamento

economico dei dipendenti regionali, recepito anche nel contratto

unico nazionale, che non consentirebbe proroghe dei più favore

voli compensi per lavoro straordinario goduti in atto, oltre il

termine del 31 dicembre 1979. Non risultano assolutamente dedot

te, nemmeno in forma sintetica e concisa, né la violazione degli

art. 3 e 36 Cost., per la verificata disparità di trattamento in

tema di compenso per lavoro straordinario tra dipendenti della

regione Lombardia e dipendenti di altre regioni a statuto ordi

nario che non hanno prorogato il trattamento di miglior favore,

nonché tra i dipendenti della detta regione ed i dipendenti statali,

né la violazione del principio della equa proporzione tra retribu

zione e qualità e quantità di lavoro, assicurata dall'intervenuto

accordo nazionale.

Non sono state nemmeno dedotte la violazione dei principi di

imparzialità e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) che il

ricorrente, peraltro, collega alla violazione dei principi di cui al

precedente motivo; né la violazione dell'art. 119 Cost, per il

contrasto, verificatosi per effetto della disposta protrazione del

trattamento di miglior favore, con il principio del coordinamento

della finanza pubblica, assicurato dai procedimenti di formazione

delle norme relative al trattamento economico dei dipendenti

pubblici.

Il Foro Italiano — 1985.

Pertanto, i suddetti motivi non possono formare oggetto del

successivo giudizio di impugnativa alla stregua dei surrichiamati

principi, anche secondo la loro più lata interpretazione.

Non resta quindi che esaminare la dedotta violazione del

principio generale, cui sarebbe improntata la legislazione, della

perequazione del trattamento dei dipendenti pubblici regionali e

statali di cui all'art. 117, 1° comma, Cost.

Detta violazione, in sostanza, si fà discendere dalla inosservan

za dell'accordo nazionale intervenuto tra i rappresentati delle

regioni a statuto ordinario e le associazioni sindacali di categoria, con l'intervento del rappresentante del governo.

E va, all'uopo, rilevato anzitutto che il ricorrente non ha

esibito il testo del richiamato accordo nazionale, sicché non

risultano certi la intervenuta partecipazione anche del rappresen tante della regione Lombardia alla stipulazione dell'accordo, gli esatti termini ed il contenuto dell'accordo, onde non è nemmeno

possibile determinare la valenza della intervenuta partecipazione del rappresentante del governo.

Inoltre, per quanto riguarda il merito, come già affermato da

questa corte (sent. n. 290/84 e n. 219/84, id., 1985, I, 658 e 67), stante l'autonomia delle regioni in materia di ordinamento degli uffici e la correlata riserva di legge di cui all'art. 117, 1° comma,

Cost., spetta, in ogni caso, alle leggi regionali non la pura e

semplice riproduzione dell'accordo sindacale ma il suo adegua mento, quando sia necessario, alla peculiarità del funzionamento

degli uffici ed alla disponibilità del bilancio regionale.

Anche per quanto riguarda più specificamente il dedotto con trasto con i principi vigenti della legislazione, rivolti al soddisfa cimento delle esigenze perequative in ordine al trattamento eco nomico dei dipendenti regionali, recepite nell'accordo per il contratto unico nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto

ordinario, il riferimento ai surrichiamati principi è del tutto

generico e si risolve unicamente nella denuncia della pretesa illegittimità della legge impugnata perché introduce una deroga al

trattamento previsto dal menzionato accordo nazionale con la

disposta proroga per un anno del trattamento di maggiore favore, ossia dell'erogazione del maggior compenso per il lavoro straordi nario dei dipendenti della regione Lombardia rispetto a quello sancito nel menzionato accordo.

E la pretesa violazione delle esigenze perequative per il perso nale della regione si risolve sempre nella violazione dell'accordo nazionale in quanto queste esigenze, sebbene affermatesi nella

legislazione regionale, in concreto sono pur sempre quelle recepite nel contratto nazionale.

Nessun altro riferimento più specifico è dato desumere dalla nota di rinvio. Sicché, il consiglio regionale, in sede di riesame di nuova deliberazione del disegno di legge, occupandosi esclusiva mente del contenuto della detta nota, ha giustamente ritenuto

prevalente l'autonomia regionale anche in questo specifico settore.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara: a) inam

missibili le questioni di legittimità costituzionale del disegno di

legge della regione Lombardia approvato il 3 gennaio 1980 e

riapprovato il 13 marzo dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dal governo della repubblica, in riferimento

agli art. 3, 36, 97, 119 Cost.; b) non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dello stesso disegno di legge di cui sub

a) in relazione all'art. 117, 1° comma, Cost.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 marzo 1985, n. 68

(Gazzetta ufficiale 3 aprile 1985, n. 80 bis); Pres. Elia, Rei.

Corasaniti; Min. finanze c. Mirmina ed altri; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. App. Roma 26 maggio 1979 (G.U. n. 85 del 1980).

Successioni e donazioni (imposta sulle) — Coeredi — Solidarietà

passiva per il pagamento dell'intera imposta — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 53; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, legge tributaria sulle successioni, art. 66; d.lgt. 8 marzo 1945 n. 90%modifìche alle imposte sulle successioni e donazioni, art. 12).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 66 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 e 12 d.lgt. 8 marzo 1945 n. 90 nella parte in cui prevedono la solidarietà sostanziale tra

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