+ All Categories
Home > Documents > sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 novembre 2002, n. 47);...

sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 novembre 2002, n. 47);...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: buicong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 novembre 2002, n. 47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerniglia) e altri c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato) e altri. Ord. Tar Lazio, sez. I, 31 gennaio 2001, n. 158 (G.U., 1 a s.s., n. 21 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 35/36-37/38 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199622 . Accessed: 28/06/2014 12:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.124 on Sat, 28 Jun 2014 12:49:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 novembre 2002, n. 47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerniglia) e altri c. Pres. cons. ministri

sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 novembre 2002, n.47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerniglia) e altri c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato D'Amato) e altri. Ord. Tar Lazio, sez. I, 31 gennaio 2001, n. 158 (G.U., 1 a s.s., n. 21del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 35/36-37/38Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199622 .

Accessed: 28/06/2014 12:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.124 on Sat, 28 Jun 2014 12:49:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 novembre 2002, n. 47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerniglia) e altri c. Pres. cons. ministri

PARTE PRIMA

cesso, informate al principio per cui le prove si assumono nel

dibattimento, mentre l'incidente probatorio è strumento ecce

zionale, previsto solo per le ipotesi stabilite dalla legge, in vista,

principalmente, della necessità di assicurare una prova che po trebbe essere dispersa o alterata se si attende il dibattimento.

La sola circostanza che il legislatore abbia ritenuto di esten

dere tale eccezione al caso in cui si debba assumere la testimo

nianza di un minore di sedici anni in un procedimento per reati

sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specifi cità di tali reati, non può valere a dimostrare che l'eccezione sia

costituzionalmente dovuta indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa.

Tutela della personalità del minore e genuinità della prova sono certo interessi costituzionalmente garantiti: non lo è però lo specifico strumento, consistente nell'anticipazione, con inci

dente probatorio, delle testimonianze in questione. Si può aggiungere che l'esigenza di non dover ripetere più

volte la testimonianza, per evitare il rinnovo di situazioni di ten

sione e disagio psicologico, non è di per sé assicurata dal ricor

so all'incidente probatorio, che, da un lato, potrebbe sopravve nire — al pari dell'istruttoria dibattimentale —

dopo che nel

corso delle indagini preliminari il minore sia già stato sentito, e, dall'altro lato, non esclude la ripetizione della prova in dibatti

mento, posto che la regola speciale, sancita dall'art. 190 bis, comma 1 bis, c.p.p. (che in questa sede non viene in considera

zione), secondo cui l'esame testimoniale in dibattimento è am

messo solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli og

getto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o una

delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esi

genze, è dettata, testualmente, solo per il caso in cui si procede

per i reati sessuali ivi indicati. 4. - Una volta esclusa la fondatezza della questione relativa

all'art. 392, comma 1 bis, che avrebbe comportato l'estensione

del ricorso all'incidente probatorio, ne discende l'irrilevanza, e

dunque l'inammissibilità, della questione sollevata con riguardo all'art. 398, comma 5 bis, che si riferisce alle speciali modalità

di assunzione della testimonianza nell'incidente probatorio me

desimo. La questione sarebbe infatti rilevante solo se il rimet

tente ritenesse di poter procedere, sulla base della normativa ap

plicabile, all'assunzione della testimonianza mediante incidente

probatorio, ciò che invece il rimettente stesso nella specie nega, allo stato della legislazione in vigore.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 392, comma 1 bis, c.p.p., sollevata, in riferimento

agli art. 2 e 3 Cost., dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., sollevata, in riferi

mento agli art. 2 e 3 Cost., dallo stesso giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 novembre 2002, n.

466 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 novembre 2002, n. 47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerni

glia) e altri c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Ama

to) e altri. Ord. Tar Lazio, sez. I, 31 gennaio 2001, n. 158

(G.U., las.s„ n. 21 del 2001).

Radiotelevisione — Radiodiffusione televisiva in ambito na zionale — Limite del venti per cento — Regime transitorio — Mancata fissazione di un termine — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 21; 1. 31 luglio 1997 n. 249, istituzione del

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui si

stemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, art. 3). Radiotelevisione — Radiodiffusione televisiva in ambito na

zionale — Limite del venti per cento — Regime transitorio

— Deroga — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 21, 41, 136; 1. 31 luglio 1997 n. 249, art. 2, 3).

È incostituzionale l'art. 3, 7° comma, I. 31 luglio 1997 n. 249, sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, nella

parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile oltre il 31 dicembre 2003, entro il

quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti il limite

del venti per cento per l'irradiazione, ad opera di un solo

soggetto, di programmi televisivi analogici su frequenze ter

restri in ambito nazionale, devono essere trasmessi esclusi

vamente via satellite o via cavo. (1) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

2, 6° comma, e dell'art. 3, 6° comma. I. 31 luglio 1997 n.

249, sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, nella parte in cui stabiliscono un periodo transitorio non li

mitato durante il quale non si applica il limite del venti per cento per l'irradiazione, ad opera di un solo soggetto, di

programmi televisivi analogici su frequenze terrestri in am

bito nazionale e consentono l'esercizio delle reti eccedenti a

condizione che le trasmissioni siano effettuate contempora neamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo, in

riferimento agli art. 3, 21, 41 e 136 Cost. (2)

(1-2) La sentenza si può leggere in Foro it., 2003, I, 370, con nota di richiami e osservazioni di R. Pardolesi, e 711, con nota di E. Apa, In

costituzionalità continua: il duopolio televisivo riceve una nuova con

danna, ma guadagna tempo. Se ne riproducono le massime per pubblicare il messaggio alle came

re del presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, è stato pubbli

cato il d.l. 24 dicembre 2003 n. 352, «disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della 1. 31 lu

glio 1997 n. 249», emanato — tra l'altro — anche in considerazione del

messaggio che si riporta di seguito.

Messaggio alle camere del presidente della repubblica Carlo A

zeglio Ciampi (a norma dell'art. 74 Cost., trasmesso alla presiden za il 15 dicembre 2003) sulla legge: «norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione».

Signori parlamentari, in data 5 dicembre 2003, mi è stata inviata per la promulgazione la legge: «norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., non ché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotele

visione», approvata dalla camera dei deputati il 3 aprile 2003, modifi cata dal senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla camera dei deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal senato il 2 dicembre 2003.

Il relativo disegno di legge era stato presentato dal governo alla ca mera dei deputati il 25 settembre 2002. Successivamente, il 20 novem bre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale n. 466

{Foro it., 2003, I, 370), che dichiarava «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, 7° comma, 1. 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle teleco municazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissa zione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non

oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al 6° comma dello stesso art. 3, devo no essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo».

La data del 31 dicembre 2003 era già stata indicata, come termine

This content downloaded from 193.142.30.124 on Sat, 28 Jun 2014 12:49:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 novembre 2002, n. 47); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Adusbef (Avv. Cerniglia) e altri c. Pres. cons. ministri

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

per la cessazione del regime transitorio di cui all'art. 3, 7° comma, 1. n. 249 del 1997, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibe razione n. 346 del 7 agosto 2001).

Detto art. 3 rinvia ai limiti fissati dal 6° comma dell'art. 2 stessa 1. n.

249, là dove si stabilisce che ad uno stesso soggetto o a soggetti con trollati o collegati «non possono essere rilasciate concessioni né auto rizzazioni che consentano di irradiare più del venti per cento rispetti vamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su fre

quenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze». La sentenza della corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla

considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo giu dizio, «non garantisce . . . l'attuazione del principio del pluralismo in formativo esterno, che rappresenta uno degli 'imperativi' ineludibili

emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia». Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la corte precisa che «la

presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito na zionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso fu turo assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di tra smissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tec niche disponibili».

Dalla sentenza — i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai

presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Au torità garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle commissioni riunite VII e IX della camera dei deputati il 10 settembre 2003 —- discende, pertanto, che, per poter considerare maturate le con dizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecni ca di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare supe rabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.

La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che

disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'art. 25, il cui 1° comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno esse re rese attive reti televisive digitali terrestri, pónendo, in particolare, a carico della società concessionaria del servizio pubblico (2° comma)

l'obbligo di predisporre impianti (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della popolazione entro il 1°

gennaio 2004 e del settanta per cento entro il 1° gennaio 2005. L'art.

25, 3° comma, stabilisce inoltre che «l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003,

svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi di

gitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione rag giunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di

decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti

anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche». Ciò premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in me

rito alla compatibilità di talune disposizioni della legge in esame con la

sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale. Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato al

l'autorità per effettuare detto esame: «entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003» (art. 25, 3° comma). Questo lasso di tempo —

molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica — si

traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato dalla Corte

costituzionale. Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti all'autorità:

questa, entro i trenta giorni successivi al completamento dell'accerta

mento, invia una relazione al governo e alle competenti commissioni

parlamentari, «nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo am

pliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisi

vo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire

l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terre stri e dell'accesso ai medesimi» (art. 25, 3° comma). Ne deriva che, se l'autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le suespo ste condizioni (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri; presenza sul mercato di deco

der a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di

programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono

verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedi menti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell'accer

tamento. Si consideri, inoltre, che il par. 11, penultimo capoverso, delle consi

derazioni in diritto della sentenza n. 466, recita: «D'altro canto, la data

del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legis latore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regi me transitorio di cui al 7° comma dell'art. 3 1. n. 249 del 1997». Ne

consegue che il 10 gennaio 2004 può essere considerato come il dies a

quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle pre dette modalità di cessazione del regime medesimo, che devono essere

determinate dal parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre,

necessario indicare il dies ad quem e, cioè, il termine di tale fase di at

tuazione. Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità delle succitate disposi

zioni della legge in esame con la sentenza n. 466 del 20 novembre

2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del parlamento

Il Foro Italiano — 2004.

su altre parti della legge che — per quanto attiene al rispetto del plura lismo dell'informazione — appaiono non in linea con là giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte costituzio nale n. 826 del 1988 (id., 1988, I, 2477) poneva come un imperativo la necessità di garantire «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfa

re, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino al l'informazione». E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994 (id., 1995, I,

4), la stessa corte sottolineava l'indispensabilità di «un'idonea discipli na che prevenga la formazione di posizioni dominanti».

Nell'ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale si è mosso il messaggio da me inviato alle camere il 23 luglio 2002.

Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema

integrato delle comunicazioni (Sic) — assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione — potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il venti per cento (art. 15, 2° comma, della legge) di

disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.

Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la sen tenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985 (id., 1985, I. 2829) che,

riprendendo principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela».

Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il 14° comma dell'art. 23, che rende applicabili alla realizzazione di reti di

gitali terrestri le disposizioni del d.leg. 4 settembre 2002 n. 198, del

quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 303 del 25 settembre - 1° ottobre 2003. Per la stessa

ragione, va soppresso il riferimento al predetto decreto legislativo di

chiarato incostituzionale, contenuto nell'art. 5, 1° comma, lett. /), e

nell'art. 24, 3° comma. Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle camere — a norma dell'art.

74, 1° comma, Cost. — una nuova deliberazione in ordine alla legge a

me trasmessa il 5 dicembre 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 luglio 2002, n. 355 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 luglio 2002, n.

29); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; X (Avv. Sorrentino);

interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord.

Tar Liguria 8 marzo 2001 (G.U., la s.s., n. 2 del 2002).

Tributi locali — Installazione di impianti pubblicitari — Ri chiesta di autorizzazione — Decisione dell'amministra

zione comunale — Presunta assenza di termini — Que stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 41; 1. 7 ago sto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini

strativi, art. 2, 3; d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma

dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino

della finanza territoriale, art. 3, 36).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

36, 8° comma, d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in

cui non prevederebbe un termine entro cui i comuni debbono

adottare il piano generale degli impianti, il quale condiziona,

a sua volta, l'adozione dei singoli provvedimenti autorizzato

ri di installazione di impianti pubblicitari, in riferimento al

l'art. 41 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale rileva l'erroneità della premessa inter

pretativa da cui muove l'eccezione di costituzionalità sollevata dal giu dice a quo, sostenendo che esiste invece la previsione di un termine (30

giugno 1994, poi prorogato al 30 settembre 1995), entro cui l'ammini

strazione comunale deve dotarsi di un regolamento con cui può fissare

This content downloaded from 193.142.30.124 on Sat, 28 Jun 2014 12:49:50 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended